Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
NN. 1884/2010 e 1888/2010 R.G.A.C. riunite
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 1884/2010 e 1888/2010 R.G.A.C.,
TRA
e in persona del l.r. p.t., Parte_1 Controparte_1 rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Carmine
BENCIVENGA, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
ATTORI nella causa n. 1884/2010 R.G.A.C.
ING. F. mandataria dell' Parte_2 Parte_3 in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa,
[...] giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Maria Rita DI TRAPANI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE nella causa n. 1888/2010 R.G.A.C.
E
già costituitasi in Controparte_2 Controparte_3 persona del Dott. Funzionario del Ramo Contenzioso, Premi e Franchigie, Controparte_4
e procuratore come in atti, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce del ricorso monitorio, dagli
Avv.ti Fabio FERRANTE e Gianluigi IANNETTI, del Foro di Milano, e dall'Avv. Eduardo
GIULIANI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTA in ambo le cause avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorreva al Tribunale di Potenza, affinché esso Controparte_3 ingiungesse alla a ed alla Parte_4 Parte_1 CP_1
1
Il titolo del credito era la polizza fidejussoria n. 0955038503814, già polizza
[...]
. 1005088, stipulata con la Parte_5 Controparte_5 della quale la mandataria era l'
[...] [...]
le mandanti le altre due imprese. Parte_4
La polizza garantiva l'adempimento delle obbligazioni e degli oneri assunti dalla contraente nei confronti della Regione Basilicata, ente beneficiario della garanzia. Pt_3
Si trattava di cinquantaquattro premi di proroga trimestrali di euro 243,25 ciascuno, con scadenze dal 22 Giugno 1994 al 22 Dicembre 2008.
2. Il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda, mediante decreto ingiuntivo n.
247/2010.
3. Proponevano opposizione, attraverso un unico atto di citazione, Parte_1 la la Controparte_5 Controparte_1
Gli opponenti qualificavano la come subentrata a Controparte_5 [...]
Parte_1
L' si era aggiudicata l'appalto dei lavori di completamento dell'Ospedale 'San Pt_3
Francesco di Paola' di Pescopagano.
Il 22 Settembre 1989, a garanzia dell'anticipazione concessa per i lavori, l' Pt_3 stipulava, tramite la CONSULBROKERS S.R.L., e con la
[...] la polizza fidejussoria n. 1005088, a beneficio della Parte_6
Regione Basilicata.
Il 18 Dicembre 1991, i rapporti assicurativi della venivano trasferiti alla Pt_5 senza che l ne fosse informata: la Controparte_6 Pt_3
CONSULBROKERS S.R.L. non rispondeva alle richieste di informazioni neppure dopo che all' era pervenuta, aliunde, notizia del trasferimento: tant'è vero che l' manifestava Pt_3 Pt_3 la volontà di sospendere i pagamenti, nell'incertezza del creditore.
Il 4 Luglio 1996, i lavori venivano ultimati, ed il relativo certificato veniva consegnato alla CONSULBROKERS S.R.L.
Il 19 Marzo 2001, la Controparte_7 chiedeva il pagamento dei premi insoluti.
Non erano state sottoscritte, tuttavia, dall' le proroghe della polizza, fin da quella Pt_3 dal 22 Marzo 1994 al 22 Giugno 1994, prodotte dalla controparte.
La controparte aveva violato i principi di buona fede ed affidamento, a causa della scarsa chiarezza sulla vicenda del trasferimento della polizza: e, inoltre, l' confidava che la Pt_3 vicenda si fosse conclusa con l'ultimazione dei lavori, peraltro comunicata all'intermediario assicurativo.
Al collaudo, inoltre, si procedeva il 22 Aprile 2002.
La cauzione, di diritto, cessa trascorso un termine dall'ultimazione dei lavori ovvero, se precedente, dalla data di emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione (dodici
2 NN. 1884/2010 e 1888/2010 R.G.A.C. riunite mesi, ai sensi dell'art. 101, D.P.R. 554/1999, ovvero otto mesi, ai sensi dell'art. 5, comma 4, l.
741/1981).
Le clausole negoziali contrarie erano nulle, per difetto di causa.
4. L' a propria volta, proponeva opposizione, con argomenti Parte_4 ampiamente simili.
5. Le due opposizioni introducevano i due giudizi nn. 1884/2010 R.G.A.C. e 1888/2010
R.G.A.C, che, poi, sarebbero stati riuniti.
6. La o, poi, per effetto di modificazione della denominazione Controparte_3 sociale, resisteva in ambo i processi. Controparte_2
7. Il fallimento della agionava l'interruzione dei giudizi. Controparte_5
8. L' presentava ricorso per la riassunzione, e notificava il Parte_4 medesimo, col decreto di fissazione dell'udienza, ai difensori delle parti già costituite, ma non alla Curatela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il contraddittorio non è stato istituito, come si accennava, nei confronti del fallimento della sicché la causa prosegue nei soli riguardi delle altre parti. Controparte_5
Tra queste ultime è presente, altresì, costituitosi inizialmente (e senza onere di nuova costituzione nella fase di riassunzione), il quale dichiarava che, a lui, Parte_1 come imprenditore già associato nell' era subentrata la Pt_3 Controparte_5
Non è stato chiarito, né documentato, in cosa si sia sostanziato questo dedotto subentro,
e, dunque, verrà considerato tuttora debitore anche che, peraltro, si è Parte_1 presentato come opponente.
2. L'assicuratore, quanto al trasferimento dei rapporti, ha dedotto, senza specifiche contestazioni ex adverso, che il portafoglio assicurativo era stato trasferito giusta autorizzazione contenuta nel D.M. 18.12.1991, e che era stata compiuta la pubblicità legale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (circostanza documentata: la G.U. era la n.
305/1991).
La poi, come pure documentato, si estingueva per Controparte_6 avvenuta fusione per incorporazione nella società, attuale titolare del rapporto.
3. La sottoscrizione della proroga non occorreva: si tratta di atto di mero sviluppo del rapporto già pendente, col quale si riduceva, addirittura, l'importo del premio.
4. L'art. 3 delle condizioni di polizza prevedeva che la liberazione dall'obbligazione di pagamento dei supplementi di premio dipendesse dalla consegna dell'originale della polizza, restituito al debitore dall'ente beneficiario della garanzia, con annotazione di svincolo, oppure dalla consegna di una dichiarazione, emessa dall'ente garantito, che liberasse il garante.
Nessuno dei due documenti è stato consegnato al garante: ciononostante, non è possibile ritenere che le parti debitrici siano rimaste assoggettate, oltre il termine di legge di durata del loro obbligo di prestare garanzia all'ente appaltante.
Nella giurisprudenza più risalente, si leggeva che «Con riguardo ad assicurazione fideiussoria stipulata a garanzia dell'esecuzione di appalti pubblici, la clausola con la quale si preveda
3 NN. 1884/2010 e 1888/2010 R.G.A.C. riunite
la persistenza degli obblighi delle parti (di pagamento del premio e, rispettivamente, verificandosene le
condizioni, di prestazione del garante) fino a quando l'ente beneficiario non abbia restituito all'assicuratore la polizza o gli abbia rilasciato una dichiarazione liberatoria da ogni eventuale
responsabilità attiene alla durata del contratto e costituisce applicazione dell'art. 1896, cod. civ., così da
non richiedere specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod. civ.»
(Cass. civ., Sez. I, 22.5.1992, sent. n. 6157).
La tesi, tuttavia, non ha resistito ad una più attenta analisi della funzione causale della garanzia: sicché, ormai, si deve ritenere la nullità di clausole, quali quella prima menzionata:
«In tema di appalto di opera pubblica, una volta scaduto il termine previsto dall'art. 5 della legge n. 741 del 1981 per l'approvazione del certificato di collaudo (o di quello di regolare esecuzione dei lavori), le polizze fideiussorie, rilasciate dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dell'opera, devono
ritenersi automaticamente estinte, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dall'obbligazione del pagamento dei premi alla società assicuratrice, non potendo il rapporto assicurativo o fideiussorio
perdurare al venir meno del suo fondamento causale ed essendo nulla, a norma dell'art. 1418 cod. civ., per contrasto con le disposizioni imperative dello stesso cit. art. 5 , una eventuale pattuizione contraria
che subordini ad obblighi di comunicazione o ad altri adempimenti la cessazione dell'obbligo
dell'appaltatore di pagare il premio.» (Cass. civ., Sez. III, 5.2.2008, sent. n. 2670: cfr., del resto, ancor più di recente, Cass. civ., Sez. VI – 3, 29.9.2017, ord. n. 22950: «In tema di appalto di opere pubbliche, ai fini dello svincolo delle polizze fideiussorie, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dall'obbligazione del pagamento dei premi alla società assicuratrice, l'ipotesi della risoluzione anticipata
del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore è assimilabile a quelle della integrale esecuzione dell'opera appaltata e dell'omissione o del ritardo dell'amministrazione nell'effettuazione del collaudo e
nell'approvazione del relativo certificato nel termini previsti dalla legge.»).
La data di cessazione del rapporto di garanzia, pertanto, nella specie, dev'essere accertata considerando, ratione temporis, l'art. 5, co. 4, l. 741/1981: otto mesi dall'ultimazione dei lavori, ossia otto mesi dal 4 Luglio 1996: si perviene al 4 Marzo 1997.
5. Tali conclusioni non possono essere sovvertite dalla tesi, avanzata dalla creditrice opposta, che la propria obbligazione, verso il garantito, assumerebbe natura di garanzia autonoma: in tal modo, il garante ribalta una questione di interpretazione del rapporto con i debitori principali sulla relazione col garantito, ed invoca il pagamento di una somma, dai medesimi debitori principali, per la mera ed ipotetica eventualità che il garantito possa, in futuro, richiederla.
6. Il decreto ingiuntivo, in conclusione, dev'essere revocato, e dev'essere emessa condanna al pagamento dei premi con scadenze dal 22 Giugno 1994 al 4 Marzo 1997, maggiorati dei relativi interessi legali.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nelle cause riunite iscritte ai nn. 1884/2010 e 1888/2010
R.G.A.C., promosse da e dalla in Parte_1 Controparte_1 persona del l.r. p.t., quali attori nella n. 1884/2010 R.G.A.C., e dalla Parte_4
4 NN. 1884/2010 e 1888/2010 R.G.A.C. riunite
S.R.L., in persona del l.r. p.t., contro la già Controparte_2 costituitasi in persona del Dott. Funzionario Controparte_3 Controparte_4 del Ramo Contenzioso, Premi e Franchigie, e procuratore come in atti, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 247/2010, emesso dal Tribunale di Potenza;
[...
2. condanna la e la Parte_1 Controparte_1 Pt_4 in solido tra loro, a pagare alla Parte_4 Controparte_2
i premi trimestrali di euro 243,25 ciascuno, con scadenze comprese tra il 22 Giugno
[...]
1994 ed il 4 Marzo 1997, maggiorati dei relativi interessi legali, dalle singole scadenze al soddisfo;
3. condanna la e la Parte_1 Controparte_1 [...] in solido tra loro, a rifondere alla Parte_4 Controparte_2 le spese di lite della fase di opposizione, liquidate in euro 2.500,00 per compensi,
[...] oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla
Cassa come per legge.
Potenza, 15 Gennaio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
5