Articolo 21 della Legge 13 maggio 1961, n. 469
Articolo 20Articolo 22
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30 giugno 1961
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13 dicembre 1988
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19 settembre 2000
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20 aprile 2006
Art. 21. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Non possono partecipare al concorso:
gli esclusi dall'elettorato attivo politico e i minorenni per i quali sussista una delle cause di preclusione dal suddetto elettorato;
coloro che hanno cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria o dalla rafferma nelle Forze armate in seguito a condanna o per sanzioni disciplinari;
i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Entrata in vigore il 20 aprile 2006
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