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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/02/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. Un. N. 52-1/ 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dott. Bruno Malagoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII proposto da (c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. CARLO PODDESU, elettivamente domiciliato in Cagliari via Sonnino 108
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.11.2022, ha depositato, con l'assistenza Parte_1 dell'Organismo di composizione della crisi nella persona del dott. Giulio Vargiolu, un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 CCII, allegando di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento.
Con decreto del 23.1.2023, il giudice, accertati i presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissibilità della domanda, ha assegnato i termini per la comunicazione del piano e della proposta ai creditori ai sensi dell'art. 70 CCII con il decreto che di seguito si riporta:
“Il g.d. dott. Bruno Malagoli, rilevato che, con domanda depositata il 22.11.2022, ha proposto ai Parte_1 creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss. CCII;
rilevato che la domanda è corredata dai documenti di cui all'art. 67, secondo comma
CCII; rilevato che alla domanda è altresì allegata la relazione del gestore della crisi dott. Giulio
Vargiolu in conformità all'art. 68, commi secondo e terzo CCII;
accertato che è qualificabile come consumatore in stato di Parte_1 sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) ed e) CCII;
rilevato che non sussistono le condizioni soggettive ostative indicate dall'art. 69, primo comma CCII;
ritenuto che
la proposta e il piano siano pertanto ammissibili;
1 vista l'istanza formulata dai ricorrenti ex art. 70, quarto comma, CCII;
visto l'art. 70 CCII;
Dispone che proposta e piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del
Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori;
Avverte che, ricevuta la comunicazione, il creditore dovrà comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
Assegna ai creditori termine di 20 gg. dalla comunicazione per presentare osservazioni, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi, indicato nella stessa comunicazione;
dispone che, entro i 10 gg. successivi alla scadenza del termine di cui al punto precedente, il gestore della crisi, sentito il debitore, riferisca a questo giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie.
Inibisce fino all'eventuale provvedimento di omologazione l'inizio o la prosecuzione di azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del ricorrente.
Si comunichi.”
2. L'odierno ricorrente è dipendente del , con il Controparte_1 grado di Maresciallo Capo, a far data dal 01.04.2000; il suo stipendio medio mensile netto, negli ultimi 4 anni risulta all'incirca pari ad Euro 2.300,00. Il ricorrente non è proprietario di alcun immobile e deve far fronte al pagamento mensile di Euro 250,00 mensili di mantenimento in favore della figlia.
2.1 Il sovraindebitamento del ricorrente origina da numerosi finanziamenti dal medesimo contratti nel corso degli anni, dal 2007 sino al 2019.
Dall'esame dei documenti appare tuttavia comprovato che evento determinante per il generarsi dell'insolvenza sia stata la vicenda della separazione del dalla ex T_ moglie. Tale evento ha determinato una moltiplicazione delle spese che ha posto fuori controllo i debiti sino a quel momento accumulati.
2.2 Più in particolare, si legge nella relazione del gestore che:
- il ricorrente, in data 24.02.2007, ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_1
[...]
- dalla loro unione è nata, in data 08.12.2007, la figlia Persona_2
2 - nel 2008, i suindicati coniugi hanno contratto un mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione coniugale e per far fronte alle spese conseguenti alla nascita della loro figlia (docc. 2 e 20); l'importo complessivo del finanziamento era pari ad Euro
120.000,00 a cui si aggiungevano Euro 30.000,00 per far fronte alle spese notarili e relative all'acquisto dell'immobile;
- successivamente i coniugi, nel 2009, ottenevano un prestito tramite AGOS (NC
IFIS), di Euro 35.000,00, richiesto principalmente per l'acquisto dell'autovettura tuttora in uso al sig. (doc. 3); T_
- nel 2010 veniva ottenuto un prestito tramite delega di pagamento, ST, per
Euro 26.000,00 (doc. 4);
- nel 2011, sempre con la ST, Euro 21.000,00 (utilizzato per chiudere il mutuo della casa, i cui interessi a tasso variabile erano lievitati – doc. 5);
- nel 2012, cessione del V, ST, Euro 14.884,00 (doc. 6) e ancora prestito con
Compass / NC IFIS, Euro 30.000,00 (cointestato con la sig.ra e attualmente Per_1 pendente – doc. 7);
- nel 2013 i coniugi ottenevano, dapprima un prestito con SE per Euro T_
10.000,00 (chiuso a saldo e stralcio nel 2016 – doc. 8) e infine, nel 2014, tramite delega di pagamento con la FIDES, un ulteriore prestito per Euro 27.510,00 (estinto nel febbraio 2019 attraverso il finanziamento BL – doc. 9).
Sino al 2014, dall'analisi della documentazione prodotta relativa ai suddetti anni, si evince che il reddito familiare consentiva di fronteggiare i ratei mensili del mutuo, le rate dei finanziamenti contratti (taluni ottenuti anche con la logica di estinguere finanziamenti precedenti); il contributo della ex moglie del ricorrente, impiegata nel settore privato, avveniva attraverso l'apporto di uno stipendio mensile pari ad Euro
1.000,00.
Dunque, sino a tale momento, la situazione, per quanto iniziasse ad essere assai critica per le capacità patrimoniali del ricorrente, non poteva dirsi ancora fuori controllo.
Di seguito i finanziamenti in essere all'anno 2014:
3 È poi accaduto che, proprio nell'anno 2014, è iniziata per i coniugi una crisi coniugale, poi sfociata in una separazione consensuale e nel divorzio.
A seguito della separazione, sancita con decreto dal Tribunale di Cagliari (decreto n.
10069/2015 del 16.07.2015, reso nel procedimento R.G. n. 5885/2015), il ricorrente si era accordato con la coniuge per il versamento di un assegno per il mantenimento della figlia, pari ad Euro 250,00; l'abitazione coniugale era stata invece assegnata alla sig.ra Ciò aveva comportato la necessità per il di prendere in locazione Per_1 T_ un'immobile, con un canone mensile di Euro 480,00, oltre Euro 40,00 di oneri condominiali (doc. 10).
Successivamente, con sentenza n. 2190/2018 del 02.08.2018 (resa nel procedimento
R.G. n. 2971/2018), su ricorso congiunto dei due coniugi, era stato pronunciato lo scioglimento del loro matrimonio (doc. 11).
I termini dell'accordo recepiti in sentenza erano, per quel che qui rileva, i seguenti: la si era impegnata ad acquistare dal ricorrente, per Euro 20.000,00, la sua quota Per_1 di proprietà dell'immobile (pari al 50% pro indiviso), entro 120 giorni dalla pronuncia della sentenza;
si era altresì impegnata, rispetto al mutuo fondiario contratto nel 2007, ad accollarsi il debito residuo del;
questi invece si era invece impegnato ad T_ estinguere il prestito da lui contratto nel 2012 con la finanziaria Compass s.p.a. o, comunque, a sollevare la sig.ra dalla garanzia prestata per detto prestito. Veniva Per_1 poi confermato l'assegno di mantenimento in favore della minore pari ad Euro 250,00 mensili, oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
2.3 I sopravvenuti impegni finanziari legati alle conseguenze della separazione hanno determinato il sovraindebitamento del ricorrente, il quale successivamente alla separazione è ricorso nuovamente e reiteratamente al credito per arginare questa situazione, di fatto aggravandola. E infatti, nell'anno 2016 il ricorrente ha stipulato il contratto di finanziamento contro cessione del quinto del trattamento retributivo con la Accedo s.p.a., utilizzando le somme per estinguere la cessione del quinto del 2012 con la ST – Grp e per la chiusura a saldo e stralcio dei Parte_2 prestiti personali concessi da SE e ST.
Nell'anno 2017 ha contratto un prestito INPS per un importo pari ad Euro 7.441,59, con trattenuta sullo stipendio, poi estinto dal maggio 2019 con la stipula di un ulteriore contratto di finanziamento con BL NC s.p.a., con il quale ha estinto anche il finanziamento Fides.
Nell'anno 2020 ha poi estinto il rapporto con Accedo con una nuova cessione del quinto con Eurocqs s.p.a. (ora RE spa), attualmente pendente.
4 Nel giugno 2021, con l'intento (dichiarato in contratto) di “consolidare” i debiti, il ricorrente ha contratto un ulteriore finanziamento con Younited SA.
2.4 Da quanto sopra esposto, se emerge una innegabile leggerezza del ricorrente nel ricorrere allo strumento del credito, va certamente escluso che nella fattispecie si profili un'ipotesi di colpa grave, malafede o dolo. È infatti evidente che l'evento che ha fatto deflagrare l'insolvenza del , sia riconducibile alla separazione personale con la T_ ex moglie, che ha di fatto eroso ulteriormente le sue capacità restitutorie, che sino a quel momento, seppur in uno stato di “tensione”, si mostravano ancora idonee a far fronte ai debiti accumulati.
3.1 La situazione debitoria “finale” attestata dall'OCC, viene riassunta in ricorso attraverso la seguente tabella:
3.2 La proposta del ricorrente prevede, oltre al pagamento integrale dei crediti in prededuzione, quali il compenso dell'OCC ed il compenso del legale, il pagamento parziale, entro i 46 mesi successivi al termine previsto per il pagamento delle spese in prededuzione, il pagamento di tutti i crediti chirografari con una percentuale di soddisfazione pari al 20% ed un corrispondente stralcio pari ad Euro 90.354,37.
La relazione del gestore indica ed attesta – in maniera documentata e condivisibile – le spese mensili necessarie al sostentamento del ricorrente. Ciò che porta a ritenere del tutto congrua la messa a disposizione dei creditori di Euro 500,00 mensili.
Si legge sul punto nel ricorso che:
“Per quanto riguarda la somma mensile messa a disposizione dei creditori, quantificabile in euro 500,00 circa (oltre ai 250,00 euro di mantenimento in favore della figlia), si evidenzia che la stessa concreta il massimo sforzo che il sig. può sostenere per T_ condurre una vita al limite della dignità.
Il calcolo matematico è infatti il seguente: a fronte di uno reddito medio mensile di circa
2.180,00 euro, vengono destinati euro 250,00 per il pagamento dell'assegno di mantenimento, euro 600,00 per l'affitto di una abitazione, euro 800,00 il minimo indispensabile per le esigenze quotidiane ed euro 486,44 destinati ai creditori chirografari.
5 È, altresì, doveroso mettere in luce il fatto che, secondo l'ISTAT, data la composizione del nucleo familiare (il solo ricorrente con età inferiore ai 59 anni), la ripartizione geografica dell'area di residenza (il mezzogiorno) e la tipologia di comune (area metropolitana), la soglia di povertà assoluta, per l'anno 2021, è stabilita in euro 627,01.
Ciò significa che l'importo riservato alle normali esigenze quotidiane (800,00 euro, al netto di quanto strettamente necessario per la locazione di un immobile) si colloca poco al di sopra della soglia di povertà”.
4. Con nota del 24.2.2024 il gestore ha segnalato che nel termine assegnato erano state presentate osservazioni critiche e che i creditori RE e BL NC avevano fatto opposizione all'omologa.
4.1 Sulla posizione di RE, è dirimente evidenziare che il creditore ha concesso il finanziamento in assoluta assenza di merito creditizio, con la conseguenza che l'opposizione (in cui si contesta la convenienza economica della proposta) risulta inammissibile.
Con la riforma introdotta dall'articolo 4 ter, comma 1 lettera g) del decreto legge 28 ottobre 2020 numero 137 (c.d. decreto Ristori), convertito, con modificazioni dalla legge
18 dicembre 2020 numero 176, è stato espressamente previsto (norma poi confluita nel vigente art. 69 CCII) che “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.
Da tempo, la giurisprudenza più avvertita (cfr., per tutte, Tribunale di Napoli Nord sentenza del 21.4.2021, in composizione collegiale, est. Magliulo, Tribunale di Vicenza decreto del 24.9.2020, in composizione collegiale, est. Limitone) ha rimarcato la centralità della valutazione sul merito creditizio del soggetto richiedente il finanziamento, ponendo in risalto sia la “situazione di conclamata dissimmetria informativa” del finanziatore rispetto al finanziato sovraindebitato, sia il fatto che, più che il consumatore richiedente il finanziamento, è la società finanziaria (che esercita professionalmente l'attività di concessione del credito) ad essere il soggetto qualificato per svolgere la valutazione in concreto circa la futura solvibilità del debitore “i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato”.
Il tema è stato poi ampiamente approfondito dalla Suprema Corte di Cassazione – cfr. ordinanza 30 giugno 2021, n. 18610 (rel. Nazzicone) – che, seppur nella diversa
6 prospettiva risarcitoria dell'abusiva concessione del credito all'imprenditore, ha richiamato ed enucleato principi generali che certamente fanno da sfondo anche in relazione alla valutazione sul merito creditizio rilevante nella materia del sovraindebitamento.
Per abusiva concessione del credito, si legge nell'ordinanza richiamata, “si designa
l'agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell'imprenditore che versi in istato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata.
Nell'integrazione della fattispecie, rilievo primario assumono, accanto alla regola generale del diritto delle obbligazioni relativa all'esecuzione diligente della prestazione professionale ex art. 1176 c.c., la disciplina primaria e secondaria di settore e gli accordi internazionali.
Il soggetto finanziatore, sulla base di questa, è invero tenuto all'obbligo di rispettare i principi di c.d. sana e corretta gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate.
Il principio della "sana e corretta gestione" è ripetuto, quale criterio essenziale per tali imprenditori, in numerose norme del testo unico bancario, con le relative disposizioni di attuazione: come essenziale finalità della vigilanza in capo alle autorità creditizie (art. 5
t.u.b.); requisito per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (art. 14, comma 2), di intermediario finanziario (art. 107), istituto di moneta elettronica (art. 114-quinquies)
o istituto di pagamento (art. 114-nonies); presupposto per l'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni in una banca (artt. 19 e 25), a modificazioni statutarie
(art. 56), alla fusione e scissione (art. 57); compito degli esponenti aziendali (art. 26) e ragione della loro rimozione dalla carica, ove la permanenza nella stessa sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione (artt. 53- bis, 67-ter, 108, 114-quinquies.2,
114-quaterdecies). A rafforzamento di tali concetti, gli artt. 53, 67, 108, 114-quinquies.2
e 114-quaterdecies t.u.b. prevedono la vigilanza regolamentare della NC d'Italia mediante disposizioni sul "contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni".
Analoghe disposizioni sono previste nel testo unico della finanza e nel codice delle assicurazioni private, tutte relative all'operatività sul mercato dei soggetti nel settore finanziario. Si noti, infine, come - in funzione dei suoi compiti - la NC d'Italia abbia anche accesso al "Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi", al fine di utilizzarne i dati nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva (D.L. 3 maggio 2016, n. 59, art. 3,
Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonchè a favore
7 degli investitori in banche in liquidazione, convertito, con modificazioni, in L. 30 giugno
2016, n. 119).
Un'indicazione dei metodi di ponderazione dei rischi è contenuta negli accordi di Basilea;
si ricorda, altresì, l'art. 142 del Regolamento UE n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, laddove descrive il metodo basato sui rating interni, ai fini della valutazione delle esposizioni di credito: ivi si afferma che si intende per "sistema di rating", l'insieme di metodi, processi, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito, all'attribuzione delle esposizioni a classi o pool 5 di rating e alla stima quantitativa dei default e delle perdite per un dato tipo di esposizione".
In sostanza, dal sistema normativo nel suo complesso emerge la rilevanza primaria per
l'ordinamento dell'obbligo di valutare con prudenza, da parte dell'istituto bancario, la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica.
3.2.2. - Obblighi legali primari violati ed obbligazione risarcitoria ex art. 1173 c.c.
E' vero che tale obbligo è posto, dal diritto positivo, ai fini della protezione dell'intero sistema economico dai rischi che una concessione imprudente o indiscriminata del credito bancario comporta. Nondimeno, l'erogazione del credito, che sia qualificabile come "abusiva", in quanto effettuata a chi si palesi come non in grado di adempiere le proprie obbligazioni ed in istato di crisi, ad esempio in presenza della perdita del capitale sociale e in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi stessa, può integrare anche l'illecito del finanziatore per il danno cagionato al patrimonio del soggetto finanziato, per essere venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione aziendale, previsti a tutela del mercato e dei terzi in genere, ma idonei a proteggere anche ciascun soggetto impropriamente finanziato ed a comportare la responsabilità del finanziatore, ove al patrimonio di quello sia derivato un danno, ai sensi dell'art. 1173
c.c.. Onde le prescrizioni di vigilanza divengono rilevanti nella valutazione relativa alla violazione di obblighi primari, ai fini dell'individuazione di una responsabilità alla stregua della diligenza professionale dovuta ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, e art.
2082 c.c.. Questa Corte ha da tempo osservato come, sebbene nel nostro ordinamento non esista un generale dovere, a carico di ciascun consociato, di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, tuttavia vi sono molteplici situazioni da cui nascono, per i soggetti che vi sono coinvolti, doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra la conseguente responsabilità: in particolare, dalla normativa che regola il sistema bancario vengono imposti, a tutela del sistema stesso e dei soggetti che vi operano, comportamenti in parte tipizzati, in parte enucleabili caso per caso, la cui violazione può
8 costituire culpa in omittendo (cfr. Cass. 8 gennaio 1997, n. 72; Cass. 13 gennaio 1993,
n. 343), potendosi così ravvisare la violazione dei doveri gravanti sul soggetto "banca" a causa del proprio status (Cass. 13 gennaio 1993 n. 343, cit.). Dall'ordinamento settoriale del credito derivano, dunque, obblighi comportamentali, la cui violazione integra la nozione di "altro atto o fatto idoneo... in conformità dell'ordinamento giuridico" a costituire fonte di obbligazioni fra soggetti determinati. Si è discorso, quindi, del rilievo dello status del soggetto imprenditore bancario: di esso parla già la menzionata decisione (Cass. 13 gennaio 1993, n. 343), a proposito dell'imprenditore bancario che tenga una condotta
"sostanziatasi nell'omissione della gamma di cautele imposte alle aziende che esercitano il credito" e "nella violazione dei doveri gravanti sul soggetto "banca" a causa del proprio
"status"". Sul medesimo gravano, in tal modo, obblighi di comportamento più specifici di quello comune del neminem laedere. Dato che l'attività di concessione del credito da parte degli istituti bancari non costituisce mero "affare privato" tra le stesse parti del contratto di finanziamento, l'ordinamento ha predisposto una serie di principi, controlli e regole, nell'intento di gestire i rischi specifici del settore, attese le possibili conseguenze negative dell'inadempimento non solo nella sfera della banca contraente, ma ben oltre di questa;
potendo, peraltro, queste coinvolgere in primis il soggetto finanziato, nonchè, in una visuale macroeconomica, un numero indefinito di soggetti che siano entrati in affari col finanziato stesso”.
Seppur elaborati rispetto alla diversa ipotesi della concessione abusiva del credito all'imprenditore, la Cassazione profila con forza ed efficacia la crucialità che la valutazione sul merito creditizio assume nel generale sistema del credito, che evidentemente ricomprende anche il credito al consumo, con le sue possibili (ed a volte drammatiche) ricadute in tema di sovraindebitamento.
L'art. 68 co 3 CCII stabilisce che: “L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto
l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”. E l'art. 69 co 2 CCII stabilisce, a tutela del principio, che: “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo
9 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.
4.1.1 Rispetto al creditore RE si legge nella relazione che:
L'opposizione risulta pertanto inammissibile.
4.2 BL NC ha invece sviluppato le proprie contestazioni sotto tre profili:
1) l'errata quantificazione del proprio credito;
2) la portata potenzialmente dannosa per i creditori della cessione della quota immobiliare all'ex coniuge, per la quale non sarebbe chiarita l'effettiva percezione, nonché la destinazione, del controvalore della quota ricevuto dall'ex coniuge (Euro
20.000,00);
3) la mancata considerazione del TFS quale credito futuro;
4) l'incompletezza del ricorso e della Relazione, in conseguenza delle denunciate omissioni e la non convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
4.2.1 Quanto alla precisazione del credito di BL, sono dirimenti i chiarimenti forniti dal gestore, che analitici e documentati, devono essere pienamente condivisi:
“La valutazione del credito vantato da BL NC S.p.A. nel piano di ristrutturazione è stata effettuata sulla base del prospetto di conteggio estintivo e del piano di ammortamento del finanziamento redatto dal creditore (all. 14 del piano).
In data 23/03/2022 BL NC S.p.A. quantificava il debito residuo in euro 26.942,04 in linea capitale e in euro 71,70 gli interessi maturati fino alla data del conteggio estintivo, per un totale pari a euro 27.013,74.
Nei mesi successivi il debitore ha regolarmente onorato le rate, come riconosciuto dallo stesso creditore nell'opposizione all'omologazione.
10 Considerato che, alla data di deposito del piano, l'ultima rata pagata era la n. 37,
l'importo residuo in linea capitale risultava pari a euro 24.923,96, come desunto dal piano di ammortamento del finanziamento (all. 3).
A ben vedere, in data odierna risultano pagate n. 40 rate e il debito residuo in linea capitale al 31/01/2023, come si evince dal prospetto, è pari a euro 24.151,36.
Si conferma, pertanto, l'importo indicato nel piano mentre si contesta la rettifica richiesta da BL NC S.p.A., dal momento che la stessa quantifica l'esposizione debitoria
“attualizzata” in euro 28.350,00 pari alla somma delle rate non ancora scadute al
30/01/2023 comprensive di quota capitale e quota interesse (importo rata euro 350,00 moltiplicato per n. 81). Di fatto non operando alcuna attualizzazione del debito ma richiedendo l'importo del capitale lordo mutuato euro 42.000,00 (somma di tutte le rate) al netto delle rate pagate a quella data pari a euro 13.650,00”.
4.2.2 Sulla seconda contestazione, scaturente dalle perplessità circa l'assenza di una stima del valore dell'immobile e l'assenza dell'indicazione dell'esposizione “ipotecaria” residua (ed alla conseguente impossibilità di verificare se vi fossero margini satisfattori per il ceto chirografario), appaiono da condividere le considerazioni che l'OCC ha sul punto sviluppato.
In particolare, il gestore, considerando il calo del mercato immobiliare che ha caratterizzato le annualità successive al 2008 (momento in cui l'abitazione era stata acquistata per Euro 150.747,02), ha assunto quale valore effettivo della casa al momento della cessione della quota (avvenuta nel 2018), il 90% del valore di acquisto, determinandolo in Euro 135.000,00, con determinazione del valore della quota del ricorrente in Euro 67.500,00. Ha quindi evidenziato che, siccome il residuo da restituire alla banca mutuante, al momento della cessione, risultava essere pari ad
Euro 102.000,00 – di cui la metà, Euro 51.000,00, a carico del – il versamento T_ in suo favore di Euro 20.000,00 non poteva certo dirsi dannoso per gli ulteriori creditori
(dovendosi inoltre tenersi in conto che, in alternativa, il avrebbe dovuto T_ continuare a sopportare la rata di mutuo per un'abitazione in cui peraltro non avrebbe potuto dimorare;
ciò dunque non avrebbe neppure neutralizzato le ulteriori spese sostenute per il canone di locazione sostenuto).
L'OCC ha inoltre attestato che il ricavato di tale cessione è stato destinato all'estinzione di un debito in precedenza contratto con la coobbligata sig.ra Per_1
4.2.3 Quanto all'omessa inclusione nel piano delle quote di TFS accantonate dal proponente nel corso degli anni, deve preliminarmente osservarsi che, “benché il
11 trattamento di fine rapporto costituisca, a tutti gli effetti, un credito del prestatore di lavoro, esso è inesigibile in costanza di rapporto.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “le quote accantonate del trattamento di fine rapporto sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità” (Cassazione 19708/2018).
Dalla lettura dell'art. 2120 c.c., si evince, infatti, che, sebbene il diritto al trattamento di fine rapporto maturi progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, il relativo credito non è nella disponibilità del lavoratore, ma risulta esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 5376/2020). Ciò implica che, nella sola ipotesi in cui il TFR sia stato acquisito dal lavoratore prima della presentazione della proposta di piano, esso potrà essere incluso nell'ambito delle poste attive destinate al soddisfacimento dei creditori.
In caso contrario, l'importo delle somme maturate dal lavoratore a titolo di TFR non potrà essere considerato parte del patrimonio disponibile dello stesso, in quanto quel credito – pur essendo certo e liquido nel relativo ammontare – è, allo stato, inesigibile. Esso non potrà, cioè, essere utilizzato a fini della ristrutturazione dei debiti maturati dal lavoratore
(peraltro, il è nato il [...], dunque il TFS non potrà essere, T_ verosimilmente nella sua disponibilità immediata, neppure a medio termine)” (cfr.
Tribunale di Napoli 13.3.2023).
La doglianza dell'opponente deve dunque ritenersi infondata.
4.2.4 Quanto alla non convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria, è dirimente osservare che la somma proposta nel piano di ristrutturazione dei debiti prevede il pagamento nella misura del 20% dei crediti chirografari nel termine di 4 anni.
Lo stipendio del debitore rappresenta l'unica fonte di finanziamento destinabile ai creditori, non esistendo beni prontamente liquidabili (al netto dell'autovettura dal valore pressoché irrisorio).
Appare pertanto evidente che – richiamata Corte Costituzionale n. 6/2024 e chiarito che, rispetto alla liquidazione controllata, l'esdebitazione pone il limite temporale massimo del triennio alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, sia come termine massimo che come termine minimo – optando per la prospettiva liquidatoria
(e considerato che le spese necessarie al suo sostentamento appaiono correttamente computate) – il debitore potrebbe proporre la medesima somma prevista nel piano depositato, per soli tre anni.
12 È dunque evidente che la prospettiva liquidatoria non possa essere certamente più conveniente rispetto al piano di ristrutturazione dei debiti presentato.
***
In conclusione, deve ritenersi che il piano e la proposta formulati siano conformi alle disposizioni di legge, perseguendo un equilibrio adeguato tra interesse dei creditori ed interesse del debitore ad un dignitoso mantenimento e che il pagamento dei creditori
è previsto in un tempo congruo alla luce della prognosi favorevole circa la capacità del debitore di adempiere. Inoltre, la percentuale di soddisfazione del credito è adeguata al caso di specie ed alle disponibilità liquide.
Può pertanto procedersi all'omologa del piano di ristrutturazione proposto dal ricorrente.
P.Q.M.
Visti gli artt. 67 e ss. CCII, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità della proposta,
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da (c.f. Parte_1
, come da proposta e relativo prospetto dei pagamenti. C.F._1
Manda all'O.C.C. di comunicare il presente provvedimento ai creditori e di curare la pubblicazione ai sensi dell'art. 70 c. 1 CCII.
Dichiara chiusa la procedura.
Cagliari, 14.2.2025
Il giudice dott. Bruno Malagoli
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dott. Bruno Malagoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII proposto da (c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. CARLO PODDESU, elettivamente domiciliato in Cagliari via Sonnino 108
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.11.2022, ha depositato, con l'assistenza Parte_1 dell'Organismo di composizione della crisi nella persona del dott. Giulio Vargiolu, un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 CCII, allegando di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento.
Con decreto del 23.1.2023, il giudice, accertati i presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissibilità della domanda, ha assegnato i termini per la comunicazione del piano e della proposta ai creditori ai sensi dell'art. 70 CCII con il decreto che di seguito si riporta:
“Il g.d. dott. Bruno Malagoli, rilevato che, con domanda depositata il 22.11.2022, ha proposto ai Parte_1 creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss. CCII;
rilevato che la domanda è corredata dai documenti di cui all'art. 67, secondo comma
CCII; rilevato che alla domanda è altresì allegata la relazione del gestore della crisi dott. Giulio
Vargiolu in conformità all'art. 68, commi secondo e terzo CCII;
accertato che è qualificabile come consumatore in stato di Parte_1 sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) ed e) CCII;
rilevato che non sussistono le condizioni soggettive ostative indicate dall'art. 69, primo comma CCII;
ritenuto che
la proposta e il piano siano pertanto ammissibili;
1 vista l'istanza formulata dai ricorrenti ex art. 70, quarto comma, CCII;
visto l'art. 70 CCII;
Dispone che proposta e piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del
Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori;
Avverte che, ricevuta la comunicazione, il creditore dovrà comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
Assegna ai creditori termine di 20 gg. dalla comunicazione per presentare osservazioni, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi, indicato nella stessa comunicazione;
dispone che, entro i 10 gg. successivi alla scadenza del termine di cui al punto precedente, il gestore della crisi, sentito il debitore, riferisca a questo giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie.
Inibisce fino all'eventuale provvedimento di omologazione l'inizio o la prosecuzione di azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del ricorrente.
Si comunichi.”
2. L'odierno ricorrente è dipendente del , con il Controparte_1 grado di Maresciallo Capo, a far data dal 01.04.2000; il suo stipendio medio mensile netto, negli ultimi 4 anni risulta all'incirca pari ad Euro 2.300,00. Il ricorrente non è proprietario di alcun immobile e deve far fronte al pagamento mensile di Euro 250,00 mensili di mantenimento in favore della figlia.
2.1 Il sovraindebitamento del ricorrente origina da numerosi finanziamenti dal medesimo contratti nel corso degli anni, dal 2007 sino al 2019.
Dall'esame dei documenti appare tuttavia comprovato che evento determinante per il generarsi dell'insolvenza sia stata la vicenda della separazione del dalla ex T_ moglie. Tale evento ha determinato una moltiplicazione delle spese che ha posto fuori controllo i debiti sino a quel momento accumulati.
2.2 Più in particolare, si legge nella relazione del gestore che:
- il ricorrente, in data 24.02.2007, ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_1
[...]
- dalla loro unione è nata, in data 08.12.2007, la figlia Persona_2
2 - nel 2008, i suindicati coniugi hanno contratto un mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione coniugale e per far fronte alle spese conseguenti alla nascita della loro figlia (docc. 2 e 20); l'importo complessivo del finanziamento era pari ad Euro
120.000,00 a cui si aggiungevano Euro 30.000,00 per far fronte alle spese notarili e relative all'acquisto dell'immobile;
- successivamente i coniugi, nel 2009, ottenevano un prestito tramite AGOS (NC
IFIS), di Euro 35.000,00, richiesto principalmente per l'acquisto dell'autovettura tuttora in uso al sig. (doc. 3); T_
- nel 2010 veniva ottenuto un prestito tramite delega di pagamento, ST, per
Euro 26.000,00 (doc. 4);
- nel 2011, sempre con la ST, Euro 21.000,00 (utilizzato per chiudere il mutuo della casa, i cui interessi a tasso variabile erano lievitati – doc. 5);
- nel 2012, cessione del V, ST, Euro 14.884,00 (doc. 6) e ancora prestito con
Compass / NC IFIS, Euro 30.000,00 (cointestato con la sig.ra e attualmente Per_1 pendente – doc. 7);
- nel 2013 i coniugi ottenevano, dapprima un prestito con SE per Euro T_
10.000,00 (chiuso a saldo e stralcio nel 2016 – doc. 8) e infine, nel 2014, tramite delega di pagamento con la FIDES, un ulteriore prestito per Euro 27.510,00 (estinto nel febbraio 2019 attraverso il finanziamento BL – doc. 9).
Sino al 2014, dall'analisi della documentazione prodotta relativa ai suddetti anni, si evince che il reddito familiare consentiva di fronteggiare i ratei mensili del mutuo, le rate dei finanziamenti contratti (taluni ottenuti anche con la logica di estinguere finanziamenti precedenti); il contributo della ex moglie del ricorrente, impiegata nel settore privato, avveniva attraverso l'apporto di uno stipendio mensile pari ad Euro
1.000,00.
Dunque, sino a tale momento, la situazione, per quanto iniziasse ad essere assai critica per le capacità patrimoniali del ricorrente, non poteva dirsi ancora fuori controllo.
Di seguito i finanziamenti in essere all'anno 2014:
3 È poi accaduto che, proprio nell'anno 2014, è iniziata per i coniugi una crisi coniugale, poi sfociata in una separazione consensuale e nel divorzio.
A seguito della separazione, sancita con decreto dal Tribunale di Cagliari (decreto n.
10069/2015 del 16.07.2015, reso nel procedimento R.G. n. 5885/2015), il ricorrente si era accordato con la coniuge per il versamento di un assegno per il mantenimento della figlia, pari ad Euro 250,00; l'abitazione coniugale era stata invece assegnata alla sig.ra Ciò aveva comportato la necessità per il di prendere in locazione Per_1 T_ un'immobile, con un canone mensile di Euro 480,00, oltre Euro 40,00 di oneri condominiali (doc. 10).
Successivamente, con sentenza n. 2190/2018 del 02.08.2018 (resa nel procedimento
R.G. n. 2971/2018), su ricorso congiunto dei due coniugi, era stato pronunciato lo scioglimento del loro matrimonio (doc. 11).
I termini dell'accordo recepiti in sentenza erano, per quel che qui rileva, i seguenti: la si era impegnata ad acquistare dal ricorrente, per Euro 20.000,00, la sua quota Per_1 di proprietà dell'immobile (pari al 50% pro indiviso), entro 120 giorni dalla pronuncia della sentenza;
si era altresì impegnata, rispetto al mutuo fondiario contratto nel 2007, ad accollarsi il debito residuo del;
questi invece si era invece impegnato ad T_ estinguere il prestito da lui contratto nel 2012 con la finanziaria Compass s.p.a. o, comunque, a sollevare la sig.ra dalla garanzia prestata per detto prestito. Veniva Per_1 poi confermato l'assegno di mantenimento in favore della minore pari ad Euro 250,00 mensili, oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
2.3 I sopravvenuti impegni finanziari legati alle conseguenze della separazione hanno determinato il sovraindebitamento del ricorrente, il quale successivamente alla separazione è ricorso nuovamente e reiteratamente al credito per arginare questa situazione, di fatto aggravandola. E infatti, nell'anno 2016 il ricorrente ha stipulato il contratto di finanziamento contro cessione del quinto del trattamento retributivo con la Accedo s.p.a., utilizzando le somme per estinguere la cessione del quinto del 2012 con la ST – Grp e per la chiusura a saldo e stralcio dei Parte_2 prestiti personali concessi da SE e ST.
Nell'anno 2017 ha contratto un prestito INPS per un importo pari ad Euro 7.441,59, con trattenuta sullo stipendio, poi estinto dal maggio 2019 con la stipula di un ulteriore contratto di finanziamento con BL NC s.p.a., con il quale ha estinto anche il finanziamento Fides.
Nell'anno 2020 ha poi estinto il rapporto con Accedo con una nuova cessione del quinto con Eurocqs s.p.a. (ora RE spa), attualmente pendente.
4 Nel giugno 2021, con l'intento (dichiarato in contratto) di “consolidare” i debiti, il ricorrente ha contratto un ulteriore finanziamento con Younited SA.
2.4 Da quanto sopra esposto, se emerge una innegabile leggerezza del ricorrente nel ricorrere allo strumento del credito, va certamente escluso che nella fattispecie si profili un'ipotesi di colpa grave, malafede o dolo. È infatti evidente che l'evento che ha fatto deflagrare l'insolvenza del , sia riconducibile alla separazione personale con la T_ ex moglie, che ha di fatto eroso ulteriormente le sue capacità restitutorie, che sino a quel momento, seppur in uno stato di “tensione”, si mostravano ancora idonee a far fronte ai debiti accumulati.
3.1 La situazione debitoria “finale” attestata dall'OCC, viene riassunta in ricorso attraverso la seguente tabella:
3.2 La proposta del ricorrente prevede, oltre al pagamento integrale dei crediti in prededuzione, quali il compenso dell'OCC ed il compenso del legale, il pagamento parziale, entro i 46 mesi successivi al termine previsto per il pagamento delle spese in prededuzione, il pagamento di tutti i crediti chirografari con una percentuale di soddisfazione pari al 20% ed un corrispondente stralcio pari ad Euro 90.354,37.
La relazione del gestore indica ed attesta – in maniera documentata e condivisibile – le spese mensili necessarie al sostentamento del ricorrente. Ciò che porta a ritenere del tutto congrua la messa a disposizione dei creditori di Euro 500,00 mensili.
Si legge sul punto nel ricorso che:
“Per quanto riguarda la somma mensile messa a disposizione dei creditori, quantificabile in euro 500,00 circa (oltre ai 250,00 euro di mantenimento in favore della figlia), si evidenzia che la stessa concreta il massimo sforzo che il sig. può sostenere per T_ condurre una vita al limite della dignità.
Il calcolo matematico è infatti il seguente: a fronte di uno reddito medio mensile di circa
2.180,00 euro, vengono destinati euro 250,00 per il pagamento dell'assegno di mantenimento, euro 600,00 per l'affitto di una abitazione, euro 800,00 il minimo indispensabile per le esigenze quotidiane ed euro 486,44 destinati ai creditori chirografari.
5 È, altresì, doveroso mettere in luce il fatto che, secondo l'ISTAT, data la composizione del nucleo familiare (il solo ricorrente con età inferiore ai 59 anni), la ripartizione geografica dell'area di residenza (il mezzogiorno) e la tipologia di comune (area metropolitana), la soglia di povertà assoluta, per l'anno 2021, è stabilita in euro 627,01.
Ciò significa che l'importo riservato alle normali esigenze quotidiane (800,00 euro, al netto di quanto strettamente necessario per la locazione di un immobile) si colloca poco al di sopra della soglia di povertà”.
4. Con nota del 24.2.2024 il gestore ha segnalato che nel termine assegnato erano state presentate osservazioni critiche e che i creditori RE e BL NC avevano fatto opposizione all'omologa.
4.1 Sulla posizione di RE, è dirimente evidenziare che il creditore ha concesso il finanziamento in assoluta assenza di merito creditizio, con la conseguenza che l'opposizione (in cui si contesta la convenienza economica della proposta) risulta inammissibile.
Con la riforma introdotta dall'articolo 4 ter, comma 1 lettera g) del decreto legge 28 ottobre 2020 numero 137 (c.d. decreto Ristori), convertito, con modificazioni dalla legge
18 dicembre 2020 numero 176, è stato espressamente previsto (norma poi confluita nel vigente art. 69 CCII) che “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.
Da tempo, la giurisprudenza più avvertita (cfr., per tutte, Tribunale di Napoli Nord sentenza del 21.4.2021, in composizione collegiale, est. Magliulo, Tribunale di Vicenza decreto del 24.9.2020, in composizione collegiale, est. Limitone) ha rimarcato la centralità della valutazione sul merito creditizio del soggetto richiedente il finanziamento, ponendo in risalto sia la “situazione di conclamata dissimmetria informativa” del finanziatore rispetto al finanziato sovraindebitato, sia il fatto che, più che il consumatore richiedente il finanziamento, è la società finanziaria (che esercita professionalmente l'attività di concessione del credito) ad essere il soggetto qualificato per svolgere la valutazione in concreto circa la futura solvibilità del debitore “i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato”.
Il tema è stato poi ampiamente approfondito dalla Suprema Corte di Cassazione – cfr. ordinanza 30 giugno 2021, n. 18610 (rel. Nazzicone) – che, seppur nella diversa
6 prospettiva risarcitoria dell'abusiva concessione del credito all'imprenditore, ha richiamato ed enucleato principi generali che certamente fanno da sfondo anche in relazione alla valutazione sul merito creditizio rilevante nella materia del sovraindebitamento.
Per abusiva concessione del credito, si legge nell'ordinanza richiamata, “si designa
l'agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell'imprenditore che versi in istato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata.
Nell'integrazione della fattispecie, rilievo primario assumono, accanto alla regola generale del diritto delle obbligazioni relativa all'esecuzione diligente della prestazione professionale ex art. 1176 c.c., la disciplina primaria e secondaria di settore e gli accordi internazionali.
Il soggetto finanziatore, sulla base di questa, è invero tenuto all'obbligo di rispettare i principi di c.d. sana e corretta gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate.
Il principio della "sana e corretta gestione" è ripetuto, quale criterio essenziale per tali imprenditori, in numerose norme del testo unico bancario, con le relative disposizioni di attuazione: come essenziale finalità della vigilanza in capo alle autorità creditizie (art. 5
t.u.b.); requisito per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (art. 14, comma 2), di intermediario finanziario (art. 107), istituto di moneta elettronica (art. 114-quinquies)
o istituto di pagamento (art. 114-nonies); presupposto per l'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni in una banca (artt. 19 e 25), a modificazioni statutarie
(art. 56), alla fusione e scissione (art. 57); compito degli esponenti aziendali (art. 26) e ragione della loro rimozione dalla carica, ove la permanenza nella stessa sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione (artt. 53- bis, 67-ter, 108, 114-quinquies.2,
114-quaterdecies). A rafforzamento di tali concetti, gli artt. 53, 67, 108, 114-quinquies.2
e 114-quaterdecies t.u.b. prevedono la vigilanza regolamentare della NC d'Italia mediante disposizioni sul "contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni".
Analoghe disposizioni sono previste nel testo unico della finanza e nel codice delle assicurazioni private, tutte relative all'operatività sul mercato dei soggetti nel settore finanziario. Si noti, infine, come - in funzione dei suoi compiti - la NC d'Italia abbia anche accesso al "Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi", al fine di utilizzarne i dati nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva (D.L. 3 maggio 2016, n. 59, art. 3,
Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonchè a favore
7 degli investitori in banche in liquidazione, convertito, con modificazioni, in L. 30 giugno
2016, n. 119).
Un'indicazione dei metodi di ponderazione dei rischi è contenuta negli accordi di Basilea;
si ricorda, altresì, l'art. 142 del Regolamento UE n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, laddove descrive il metodo basato sui rating interni, ai fini della valutazione delle esposizioni di credito: ivi si afferma che si intende per "sistema di rating", l'insieme di metodi, processi, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito, all'attribuzione delle esposizioni a classi o pool 5 di rating e alla stima quantitativa dei default e delle perdite per un dato tipo di esposizione".
In sostanza, dal sistema normativo nel suo complesso emerge la rilevanza primaria per
l'ordinamento dell'obbligo di valutare con prudenza, da parte dell'istituto bancario, la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica.
3.2.2. - Obblighi legali primari violati ed obbligazione risarcitoria ex art. 1173 c.c.
E' vero che tale obbligo è posto, dal diritto positivo, ai fini della protezione dell'intero sistema economico dai rischi che una concessione imprudente o indiscriminata del credito bancario comporta. Nondimeno, l'erogazione del credito, che sia qualificabile come "abusiva", in quanto effettuata a chi si palesi come non in grado di adempiere le proprie obbligazioni ed in istato di crisi, ad esempio in presenza della perdita del capitale sociale e in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi stessa, può integrare anche l'illecito del finanziatore per il danno cagionato al patrimonio del soggetto finanziato, per essere venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione aziendale, previsti a tutela del mercato e dei terzi in genere, ma idonei a proteggere anche ciascun soggetto impropriamente finanziato ed a comportare la responsabilità del finanziatore, ove al patrimonio di quello sia derivato un danno, ai sensi dell'art. 1173
c.c.. Onde le prescrizioni di vigilanza divengono rilevanti nella valutazione relativa alla violazione di obblighi primari, ai fini dell'individuazione di una responsabilità alla stregua della diligenza professionale dovuta ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, e art.
2082 c.c.. Questa Corte ha da tempo osservato come, sebbene nel nostro ordinamento non esista un generale dovere, a carico di ciascun consociato, di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, tuttavia vi sono molteplici situazioni da cui nascono, per i soggetti che vi sono coinvolti, doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra la conseguente responsabilità: in particolare, dalla normativa che regola il sistema bancario vengono imposti, a tutela del sistema stesso e dei soggetti che vi operano, comportamenti in parte tipizzati, in parte enucleabili caso per caso, la cui violazione può
8 costituire culpa in omittendo (cfr. Cass. 8 gennaio 1997, n. 72; Cass. 13 gennaio 1993,
n. 343), potendosi così ravvisare la violazione dei doveri gravanti sul soggetto "banca" a causa del proprio status (Cass. 13 gennaio 1993 n. 343, cit.). Dall'ordinamento settoriale del credito derivano, dunque, obblighi comportamentali, la cui violazione integra la nozione di "altro atto o fatto idoneo... in conformità dell'ordinamento giuridico" a costituire fonte di obbligazioni fra soggetti determinati. Si è discorso, quindi, del rilievo dello status del soggetto imprenditore bancario: di esso parla già la menzionata decisione (Cass. 13 gennaio 1993, n. 343), a proposito dell'imprenditore bancario che tenga una condotta
"sostanziatasi nell'omissione della gamma di cautele imposte alle aziende che esercitano il credito" e "nella violazione dei doveri gravanti sul soggetto "banca" a causa del proprio
"status"". Sul medesimo gravano, in tal modo, obblighi di comportamento più specifici di quello comune del neminem laedere. Dato che l'attività di concessione del credito da parte degli istituti bancari non costituisce mero "affare privato" tra le stesse parti del contratto di finanziamento, l'ordinamento ha predisposto una serie di principi, controlli e regole, nell'intento di gestire i rischi specifici del settore, attese le possibili conseguenze negative dell'inadempimento non solo nella sfera della banca contraente, ma ben oltre di questa;
potendo, peraltro, queste coinvolgere in primis il soggetto finanziato, nonchè, in una visuale macroeconomica, un numero indefinito di soggetti che siano entrati in affari col finanziato stesso”.
Seppur elaborati rispetto alla diversa ipotesi della concessione abusiva del credito all'imprenditore, la Cassazione profila con forza ed efficacia la crucialità che la valutazione sul merito creditizio assume nel generale sistema del credito, che evidentemente ricomprende anche il credito al consumo, con le sue possibili (ed a volte drammatiche) ricadute in tema di sovraindebitamento.
L'art. 68 co 3 CCII stabilisce che: “L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto
l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”. E l'art. 69 co 2 CCII stabilisce, a tutela del principio, che: “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo
9 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.
4.1.1 Rispetto al creditore RE si legge nella relazione che:
L'opposizione risulta pertanto inammissibile.
4.2 BL NC ha invece sviluppato le proprie contestazioni sotto tre profili:
1) l'errata quantificazione del proprio credito;
2) la portata potenzialmente dannosa per i creditori della cessione della quota immobiliare all'ex coniuge, per la quale non sarebbe chiarita l'effettiva percezione, nonché la destinazione, del controvalore della quota ricevuto dall'ex coniuge (Euro
20.000,00);
3) la mancata considerazione del TFS quale credito futuro;
4) l'incompletezza del ricorso e della Relazione, in conseguenza delle denunciate omissioni e la non convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
4.2.1 Quanto alla precisazione del credito di BL, sono dirimenti i chiarimenti forniti dal gestore, che analitici e documentati, devono essere pienamente condivisi:
“La valutazione del credito vantato da BL NC S.p.A. nel piano di ristrutturazione è stata effettuata sulla base del prospetto di conteggio estintivo e del piano di ammortamento del finanziamento redatto dal creditore (all. 14 del piano).
In data 23/03/2022 BL NC S.p.A. quantificava il debito residuo in euro 26.942,04 in linea capitale e in euro 71,70 gli interessi maturati fino alla data del conteggio estintivo, per un totale pari a euro 27.013,74.
Nei mesi successivi il debitore ha regolarmente onorato le rate, come riconosciuto dallo stesso creditore nell'opposizione all'omologazione.
10 Considerato che, alla data di deposito del piano, l'ultima rata pagata era la n. 37,
l'importo residuo in linea capitale risultava pari a euro 24.923,96, come desunto dal piano di ammortamento del finanziamento (all. 3).
A ben vedere, in data odierna risultano pagate n. 40 rate e il debito residuo in linea capitale al 31/01/2023, come si evince dal prospetto, è pari a euro 24.151,36.
Si conferma, pertanto, l'importo indicato nel piano mentre si contesta la rettifica richiesta da BL NC S.p.A., dal momento che la stessa quantifica l'esposizione debitoria
“attualizzata” in euro 28.350,00 pari alla somma delle rate non ancora scadute al
30/01/2023 comprensive di quota capitale e quota interesse (importo rata euro 350,00 moltiplicato per n. 81). Di fatto non operando alcuna attualizzazione del debito ma richiedendo l'importo del capitale lordo mutuato euro 42.000,00 (somma di tutte le rate) al netto delle rate pagate a quella data pari a euro 13.650,00”.
4.2.2 Sulla seconda contestazione, scaturente dalle perplessità circa l'assenza di una stima del valore dell'immobile e l'assenza dell'indicazione dell'esposizione “ipotecaria” residua (ed alla conseguente impossibilità di verificare se vi fossero margini satisfattori per il ceto chirografario), appaiono da condividere le considerazioni che l'OCC ha sul punto sviluppato.
In particolare, il gestore, considerando il calo del mercato immobiliare che ha caratterizzato le annualità successive al 2008 (momento in cui l'abitazione era stata acquistata per Euro 150.747,02), ha assunto quale valore effettivo della casa al momento della cessione della quota (avvenuta nel 2018), il 90% del valore di acquisto, determinandolo in Euro 135.000,00, con determinazione del valore della quota del ricorrente in Euro 67.500,00. Ha quindi evidenziato che, siccome il residuo da restituire alla banca mutuante, al momento della cessione, risultava essere pari ad
Euro 102.000,00 – di cui la metà, Euro 51.000,00, a carico del – il versamento T_ in suo favore di Euro 20.000,00 non poteva certo dirsi dannoso per gli ulteriori creditori
(dovendosi inoltre tenersi in conto che, in alternativa, il avrebbe dovuto T_ continuare a sopportare la rata di mutuo per un'abitazione in cui peraltro non avrebbe potuto dimorare;
ciò dunque non avrebbe neppure neutralizzato le ulteriori spese sostenute per il canone di locazione sostenuto).
L'OCC ha inoltre attestato che il ricavato di tale cessione è stato destinato all'estinzione di un debito in precedenza contratto con la coobbligata sig.ra Per_1
4.2.3 Quanto all'omessa inclusione nel piano delle quote di TFS accantonate dal proponente nel corso degli anni, deve preliminarmente osservarsi che, “benché il
11 trattamento di fine rapporto costituisca, a tutti gli effetti, un credito del prestatore di lavoro, esso è inesigibile in costanza di rapporto.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “le quote accantonate del trattamento di fine rapporto sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità” (Cassazione 19708/2018).
Dalla lettura dell'art. 2120 c.c., si evince, infatti, che, sebbene il diritto al trattamento di fine rapporto maturi progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, il relativo credito non è nella disponibilità del lavoratore, ma risulta esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 5376/2020). Ciò implica che, nella sola ipotesi in cui il TFR sia stato acquisito dal lavoratore prima della presentazione della proposta di piano, esso potrà essere incluso nell'ambito delle poste attive destinate al soddisfacimento dei creditori.
In caso contrario, l'importo delle somme maturate dal lavoratore a titolo di TFR non potrà essere considerato parte del patrimonio disponibile dello stesso, in quanto quel credito – pur essendo certo e liquido nel relativo ammontare – è, allo stato, inesigibile. Esso non potrà, cioè, essere utilizzato a fini della ristrutturazione dei debiti maturati dal lavoratore
(peraltro, il è nato il [...], dunque il TFS non potrà essere, T_ verosimilmente nella sua disponibilità immediata, neppure a medio termine)” (cfr.
Tribunale di Napoli 13.3.2023).
La doglianza dell'opponente deve dunque ritenersi infondata.
4.2.4 Quanto alla non convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria, è dirimente osservare che la somma proposta nel piano di ristrutturazione dei debiti prevede il pagamento nella misura del 20% dei crediti chirografari nel termine di 4 anni.
Lo stipendio del debitore rappresenta l'unica fonte di finanziamento destinabile ai creditori, non esistendo beni prontamente liquidabili (al netto dell'autovettura dal valore pressoché irrisorio).
Appare pertanto evidente che – richiamata Corte Costituzionale n. 6/2024 e chiarito che, rispetto alla liquidazione controllata, l'esdebitazione pone il limite temporale massimo del triennio alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, sia come termine massimo che come termine minimo – optando per la prospettiva liquidatoria
(e considerato che le spese necessarie al suo sostentamento appaiono correttamente computate) – il debitore potrebbe proporre la medesima somma prevista nel piano depositato, per soli tre anni.
12 È dunque evidente che la prospettiva liquidatoria non possa essere certamente più conveniente rispetto al piano di ristrutturazione dei debiti presentato.
***
In conclusione, deve ritenersi che il piano e la proposta formulati siano conformi alle disposizioni di legge, perseguendo un equilibrio adeguato tra interesse dei creditori ed interesse del debitore ad un dignitoso mantenimento e che il pagamento dei creditori
è previsto in un tempo congruo alla luce della prognosi favorevole circa la capacità del debitore di adempiere. Inoltre, la percentuale di soddisfazione del credito è adeguata al caso di specie ed alle disponibilità liquide.
Può pertanto procedersi all'omologa del piano di ristrutturazione proposto dal ricorrente.
P.Q.M.
Visti gli artt. 67 e ss. CCII, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità della proposta,
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da (c.f. Parte_1
, come da proposta e relativo prospetto dei pagamenti. C.F._1
Manda all'O.C.C. di comunicare il presente provvedimento ai creditori e di curare la pubblicazione ai sensi dell'art. 70 c. 1 CCII.
Dichiara chiusa la procedura.
Cagliari, 14.2.2025
Il giudice dott. Bruno Malagoli
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