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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 12/04/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3869/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso in data 24.10.2024 da
(C.F. ), con gli Avv.ti ELISABETTA Parte_1 C.F._1
BIOLE' e FLAMARY BIOLE',
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), residente presso il padre, Controparte_1 C.F._2
Jason Kelly, n. 37 The Wood, Millbrook Lawns Tallaght, D24, Dublino, Irlanda, giusta raccomandata internazionale spedita in data 08.11.2024, ricevuta in data 26.11.2024,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate dalla ricorrente all'udienza celebrata in data 26.03.2025 accettando la proposta formulata dal giudice di seguito riportata per esteso.
Per la ricorrente:
“1) conferma l'affido super esclusivo del figlio minorenne alla madre per le scelte relative a salute, educazione, istruzione e rilascio e rinnovo del d. i. valido per l'espatrio e del passaporto e il suo collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in Villa Cortese;
2) dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario del minore versando alla madre l'importo mensile di € 300,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per il figlio nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
3) dà atto che la ricorrente, quale genitore super esclusivo, ha il diritto di chiedere e percepire dall' CP_2
l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
4) dà atto che la ricorrente s'è impegnata a proseguire con regolarità e costanza i percorsi/interventi avviati e a segnalare senza ritardo ai SS (e, se del caso, alla PR) l'eventuale rientro del padre in Italia e la sua richiesta di frequentare il minore (e ogni altra condotta pregiudizievole per il medesimo);
5) dispone che i SS del Comune di Villa Cortese proseguano nel monitoraggio e supporto del nucleo familiare, garantiscano la prosecuzione dell'intervento educativo domiciliare presso l'abitazione materna e si confrontino periodicamente con i referenti delle scuole frequentate dal minore e con i professionisti che seguono madre e figlio per verificarne le condizioni psicofisiche, intellettuali e morali e curarne il benessere, depositando relazione periodica semestrale al GT di questo Tribunale (la prima entro e non oltre il
30.09.2025);
6) prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse dei figli, di attenersi alle presenti determinazioni giudiziali e di astenersi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del minore;
7) dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza a tutela del minore dinnanzi al GT di questo
Tribunale e la condanna del resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente (per come liquidate dal Collegio)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio fino al mese di settembre 2021 e dalla loro unione è nato il [...] il figlio Persona_1
A mezzo del ricorso depositato in data 24.10.2024, per quello che qui rileva, la ricorrente ha dedotto che la relazione con il resistente, avviata in Irlanda nel 2016, è stata messa a dura prova dall'abuso di alcol da parte di quest'ultimo oltreché dalla mancata ricerca di un'attività lavorativa, che a causa degli agiti violenti del resistente è rientrata in Italia nel mese di settembre 2021, che nel novembre 2021 il resistente è giunto in Italia alloggiando in ricoveri di fortuna senza fissa dimora, adottando comportamenti a volte persecutori e
Pag. 2 di 9 minacciosi nei confronti suoi e della di lei famiglia, che in data 18.03.2022 ha sporto denuncia querela avanti la Stazione dei Carabinieri di Busto Garolfo per il reato di cui all'art. 612-bis c.p. integrandola il successivo 06.05.2022, che la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ha aperto un procedimento ex artt. 330 e segg. c.c., che a mezzo del decreto provvisorio reso in data 06.02.2023 nel procedimento
N. RG/E 2899/2022 il Tribunale per i Minorenni di Milano, “ritenendo – quanto meno per il tempo degli approfondimenti – prevedere l'affido del minore all'ente, per verificarne le condizioni psicologiche, supportando i genitori nella loro genitorialità e nella definizione della loro relazione e delle rispettive responsabilità rispetto alla serena crescita del figlio”, ha affidato al Persona_1
Comune di Villa Cortese limitando la responsabilità genitoriale, tra l'altro, rispetto al collocamento, educazione, salute e istruzione, disponendo l'attivazione di un intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione materna dove il minore è stato collocato, l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità a favore di entrambi i genitori, la valutazione delle condizioni psicologiche del minore, la regolamentazione dei rapporti tra il minore e il padre in spazio neutro, l'acquisizione della documentazione comprovante l'astinenza del padre dall'assunzione/abuso di sostanze alcolici e l'elaborazione di un progetto stabile di vita a favore del minore e nominando l'avvocato Luisa Francioli curatrice speciale di che in data 23.05.2023 l'ente affidatario ha relazionato al circa Persona_1 Pt_2
l'andamento degli incontri padre/figlio e, nel dettaglio, ha confermato l'atteggiamento collaborativo e disponibile della madre e segnalato l'affaticamento e l'umore deflesso del padre e il clima non sereno creatosi in occasione degli incontri protetti con il minore, che nuovamente in data 20.12.2023 l'ente affidatario ha riferito le criticità “della situazione di vita personale e genitoriale del padre” e ha confermato la modalità protetta e osservata degli incontri padre/figlio attraverso il Servizio di spazio neutro, che in data 13.06.2024 l'ente affidatario ha evidenziato i comportamenti intimidatori e minacciosi tenuti dal resistente nei confronti degli operatori del Servizio e la sua scarsa collaborazione, che, ancora, in data 01.08.2024
l'ente affidatario ha concluso: “A fronte dell'impossibilità di trovare piani e forme di collaborazione costruttiva con il signor , osserviamo con preoccupazione le reazioni emotive del bambino, parso incerto CP_1
e intimorito…un bambino già in passato trovatosi…nell'impossibilità di attivare e ricorrere al supporto degli operatori per l'esplicito divieto postogli in tal senso dal genitore…Gli agiti violenti paterni qui
Pag. 3 di 9 relazionati non permettono la prosecuzione delle visite presso il nostro Servizio, essendo venute meno le condizioni basilari di collaborazione indispensabili ad assicurare protezione e sicurezza non solo agli operatori ma anche allo stesso minore”, che, a far data dal mese di settembre 2024, il resistente ha fatto sparire le sue tracce facendo rientro in Irlanda e interrompendo ogni contatto con il figlio e con l'ente affidatario, di risiedere stabilmente con il figlio nella casa di proprietà dei genitori sita in Villa Cortese, Via Olcella n. 35, di lavorare in forza di contratto a tempo determinato (in scadenza il 30.10.2024 soggetto a probabile rinnovo) e di aver percepito, nel corso dell'anno 2023, un reddito complessivo di € 14.985,86. Ha chiesto revocare la limitazione della sua responsabilità genitoriale in ordine al collocamento, educazione, sanità e istruzione del figlio minore ovvero revocare l'affidamento del minore al Comune di Villa Cortese e disporre l'affido super esclusivo del minore a sé medesima, confermarne il collocamento presso di sé, affidare la regolamentazione delle visite padre/figlio ai SS, quantificare il contributo paterno al mantenimento del minore nell'importo mensile di €
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e riconoscerle il 100% dell'assegno unico.
***
All'udienza celebrata in data 04.02.2025 il Giudice istruttore, in via provvisoria e urgente, ha disposto l'affido super esclusivo del minore alla madre e affidato ai SS la regolamentazione degli incontri padre/figlio in spazio neutro.
Nella contumacia del resistente, è stata acquisita in data 26.03.2025 un'ulteriore relazione a firma dei SS da cui è emerso: “Nel mese di novembre u.s. le scriventi hanno infatti contattato il signor a mezzo e-mail per informarlo di una convocazione in Tribunale per i Minorenni a cui l'uomo CP_1
non ha dato seguito […] con riferimento all'avvio interventi di sostegno alla genitorialità in favore di entrambi i genitori, la signora nel corso della presa in carico ha aderito al percorso proposto in Pt_1
modo adeguato e traendone le opportunità insite in questo, motivo per cui si è gradualmente giunti ad una conclusione dell'intervento […] Con riferimento al dispositivo di interventi a sostegno del minore, con particolare riferimento ad un intervento educativo domiciliare, quest'ultimo ha presso avvio nel mese di ottobre u.s. ed è al momento ancora in essere. Le scriventi hanno infatti avviato l'intervento con molteplici obiettivi di: monitoraggio delle dinamiche relazionali domestiche, di affiancamento della madre nella quotidiana gestione del minore e esercizio del proprio ruolo educativo, anche a seguito della conclusione del precedente percorso di sostegno alla genitorialità. Non da meno, l'intervento ha tra gli obiettivi quello di
Pag. 4 di 9 facilitare la costruzione per la diade di uno spazio di parola e di tematizzazione rispetto alla dinamica relazionale con il padre nel passato così come nel presente. Ciascun obiettivo è ad oggi oggetto di lavoro, in considerazione del recente avvio dell'intervento […] il Servizio ha richiesto una valutazione di Per_1
presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile, richiesta che è stata accolta e prenderà avvio nel mese di giugno 2025 […] Preme al contempo rappresentare la fattiva difficoltà di una possibile futura regolamentazione delle visite tra il minore e il padre in Spazio Neutro, in considerazione della estrema criticità emersa nel corso della presa in carico all'interno di tale contesto oltre che dell'assenza di alcun monitoraggio circa i contatti tra i due e presa in carico del nucleo”. In particolare, dalla relazione a firma dell'educatrice incaricata dell'intervento domiciliare è emerso che: “La relazione tra la madre e la nonna presenta momenti di conflitto, in cui la madre si dimostra a tratti svalutante nei confronti della nonna. Tuttavia, la nonna risponde in modo positivo, lasciando alla madre il ruolo genitoriale senza sovrapporsi, pur manifestando talvolta segni di affaticamento nella gestione costante del nipote. La nonna, infatti, soffre di una patologia per la quale deve sottoporsi a interventi chirurgici calendarizzati, con conseguente periodo di debilitazione. Per quanto riguarda la figura paterna, o ha menzionato sporadicamente in contesti di disegno e ricordo, mentre la madre non lo menziona. Tuttavia, la madre ha parlato del suo attuale compagno e anche A. lo ha citato in alcune occasioni, riconoscendolo chiaramente come il fidanzato della madre. A breve, la madre si trasferiranno in una nuova abitazione a Legnano
[…] Un punto di forza rilevante è la presenza costante della madre e della nonna, che garantiscono un riferimento stabile per A. La madre, nonostante alcune difficoltà nella gestione delle reazioni emotive del figlio, dimostra un forte impegno nella cura e nell'educazione del bambino. Anche la disponibilità di partecipare alle attività proposte, seppur con alcune resistenze, rappresenta un elemento positivo per il suo sviluppo. Tuttavia, si evidenziano alcune criticità, tra cui la difficoltà della madre a gestire con pazienza le richieste di l conflitto latente con la nonna e l'atteggiamento ambivalente del minore nei confronti delle figure adulte di riferimento. Conclusioni: Sarà importante proseguire con il sostegno alla genitorialità
e con attività che favoriscano un miglioramento delle dinamiche comunicative e relazionali all'interno del nucleo familiare”.
All'udienza celebrata in data 26.03.2025, la ricorrente ha dichiarato di percepire l'intero importo dell'AU che ammonta a € 57,00 al mese, di vivere ancora a casa con i propri genitori, di avere terminato in data 28.02.2025 il rapporto di lavoro presso un call center, di iniziare in data 01.04.2025 uno stage nella ricerca del personale, di essere supportata
Pag. 5 di 9 nella cura del minore dai genitori su cui può contare e di non ricevere nulla dal resistente che cerca dei contatti telefonici per sapere come sta il minore, si è impegnata a segnalare ai SS l'eventuale rientro in Italia del resistente e qualsivoglia tentativo del medesimo di riprendere la relazione con il minore e a garantire la prosecuzione degli interventi avviati per il bene del minore e ha accettato di definire la controversia alle condizioni proposte dal Giudice relatore innanzi integralmente riportate.
***
Per quanto riguarda il regime di affidamento del figlio minore, giova ricordare che detta scelta deve essere effettuata in base al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c., deve essere sostenuta non soltanto dalla verifica dell'idoneità o inidoneità dei genitori ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione avrà sulla vita del minore privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurarne il migliore sviluppo della personalità e deve fondarsi sull'analisi/apprezzamento delle modalità con cui l'uno e l'altro genitore hanno in concreto svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione e di disponibilità a un assiduo rapporto, alla personalità, alle consuetudini di vita, all'ambiente che è in grado di offrire e, infine, in assenza di ragioni ostative, alla capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore a tutela del diritto alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (cfr., di recente, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023).
Nella fattispecie che qui ci occupa è stato ritualmente acquisito in causa che la madre è stata in grado di offrire al figlio minorenne la sua costante presenza e ha saputo aderire ai percorsi indicati dall'Ente affidatario. Per contro, i comportamenti assunti dal resistente
(che, non da ultimo, è rientrato in Irlanda) dimostrano la sua incapacità di svolgere responsabilmente il ruolo genitoriale che gli compete e di cogliere e soddisfare i molteplici bisogni del figlio (al cui mantenimento, tra l'altro, non contribuisce neppure in parte).
Ne consegue che il minore va affidato in via super esclusiva alla madre che potrà essa sola assumere tutte le decisioni necessarie rispetto a collocamento, salute, istruzione ed
Pag. 6 di 9 educazione e sottoscrivere essa sola tutta la documentazione necessaria per ottenere il rilascio e/o il rinnovo del documento d'identità valido per l'espatrio e del passaporto.
Deve essere confermato l'incarico già conferito ai SS del Comune dove il minore ha la sua residenza abituale (attualmente il Comune di Villa Cortese) di monitorare e supportare il nucleo familiare, proseguire l'intervento educativo domiciliare attivato, assicurare la valutazione del minore da parte della NPI e regolamentare la relazione padre/figlio, sia da remoto che in presenza, garantendo la costante presenza di un educatore professionale (se e quando il resistente manifesterà la volontà di impegnarsi seriamente in tale senso e sempre che ciò risponda/sia conforme al superiore interesse del minore).
Deve essere aperto all'uopo un procedimento di vigilanza dinanzi al GT di questo
Tribunale cui i SS territorialmente competenti relazioneranno con cadenza semestrale
(depositando la prima relazione entro e non oltre il 31.10.2025, fatta salva l'urgenza).
Le parti devono attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS giacché funzionali al benessere del minore (e a contenere i pregiudizi derivati dalla disgregazione del nucleo familiare).
***
Da un punto di vista economico, il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto del minore deve essere quantificato nell'importo mensile di € 300,00, soggetto a rivalutazione come per legge, tenuto conto che il padre, a oggi, non contribuisce in alcun modo al soddisfacimento di alcuno dei molteplici bisogni del figlio.
Il resistente parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per il minore come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano.
La ricorrente ha il diritto di chiedere e percepire dall' l'intero importo dell'AU CP_2
spettante per il minore quale genitore affidatario in via super esclusiva.
***
Le spese di lite seguono la c.d. regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, della limitata attività espletata e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico del resistente contumace (riconoscendo i valori minimi tabellari previsti per le fasi 1, 2 e 4).
Pag. 7 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) conferma l'affido super esclusivo del figlio minorenne delle parti alla ricorrente per le scelte relative al collocamento, salute, educazione, istruzione e rilascio e rinnovo del d.
i. valido per l'espatrio e del passaporto e il collocamento prevalente del minore presso la madre attualmente nell'immobile sito in Villa Cortese;
2) dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario del minore versando alla madre l'importo mensile di € 300,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per il figlio nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di
Milano;
3) dà atto che la ricorrente, quale genitore super esclusivo, ha il diritto di chiedere e percepire dall' l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
CP_2
4) dà atto che la ricorrente s'è impegnata a proseguire con regolarità e costanza i percorsi/interventi avviati e a segnalare senza ritardo ai SS (e, se del caso, alla PR)
l'eventuale rientro del padre in Italia e la sua richiesta di frequentare il minore (e ogni altra condotta pregiudizievole per il medesimo);
5) dispone che i SS del Comune dove il minore risiede abitualmente (attualmente il
Comune di Villa Cortese) proseguano nel monitoraggio e supporto del nucleo familiare, garantiscano la prosecuzione dell'intervento educativo domiciliare attivato presso l'abitazione materna, assicurino la valutazione del minore presso la NPI e si confrontino periodicamente con i referenti delle scuole frequentate dal minore e con i professionisti che seguono madre e figlio per verificarne le condizioni psicofisiche, intellettuali e morali e curarne il benessere, depositando relazione periodica semestrale al GT di questo
Tribunale (la prima entro e non oltre il 30.09.2025, fatta salva l'urgenza);
6) prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse del minore, di attenersi alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS, di mantenere un contegno di reciproco rispetto e civile comunicazione e di astenersi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
Pag. 8 di 9 7) dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di Controparte_3
, nato in [...] in data [...], dinanzi al GT di questo Tribunale;
[...]
8) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.906,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
9) dispone la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di
Villa Cortese e al GT di questo Tribunale per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 11/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3869/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso in data 24.10.2024 da
(C.F. ), con gli Avv.ti ELISABETTA Parte_1 C.F._1
BIOLE' e FLAMARY BIOLE',
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), residente presso il padre, Controparte_1 C.F._2
Jason Kelly, n. 37 The Wood, Millbrook Lawns Tallaght, D24, Dublino, Irlanda, giusta raccomandata internazionale spedita in data 08.11.2024, ricevuta in data 26.11.2024,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate dalla ricorrente all'udienza celebrata in data 26.03.2025 accettando la proposta formulata dal giudice di seguito riportata per esteso.
Per la ricorrente:
“1) conferma l'affido super esclusivo del figlio minorenne alla madre per le scelte relative a salute, educazione, istruzione e rilascio e rinnovo del d. i. valido per l'espatrio e del passaporto e il suo collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in Villa Cortese;
2) dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario del minore versando alla madre l'importo mensile di € 300,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per il figlio nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
3) dà atto che la ricorrente, quale genitore super esclusivo, ha il diritto di chiedere e percepire dall' CP_2
l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
4) dà atto che la ricorrente s'è impegnata a proseguire con regolarità e costanza i percorsi/interventi avviati e a segnalare senza ritardo ai SS (e, se del caso, alla PR) l'eventuale rientro del padre in Italia e la sua richiesta di frequentare il minore (e ogni altra condotta pregiudizievole per il medesimo);
5) dispone che i SS del Comune di Villa Cortese proseguano nel monitoraggio e supporto del nucleo familiare, garantiscano la prosecuzione dell'intervento educativo domiciliare presso l'abitazione materna e si confrontino periodicamente con i referenti delle scuole frequentate dal minore e con i professionisti che seguono madre e figlio per verificarne le condizioni psicofisiche, intellettuali e morali e curarne il benessere, depositando relazione periodica semestrale al GT di questo Tribunale (la prima entro e non oltre il
30.09.2025);
6) prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse dei figli, di attenersi alle presenti determinazioni giudiziali e di astenersi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del minore;
7) dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza a tutela del minore dinnanzi al GT di questo
Tribunale e la condanna del resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente (per come liquidate dal Collegio)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio fino al mese di settembre 2021 e dalla loro unione è nato il [...] il figlio Persona_1
A mezzo del ricorso depositato in data 24.10.2024, per quello che qui rileva, la ricorrente ha dedotto che la relazione con il resistente, avviata in Irlanda nel 2016, è stata messa a dura prova dall'abuso di alcol da parte di quest'ultimo oltreché dalla mancata ricerca di un'attività lavorativa, che a causa degli agiti violenti del resistente è rientrata in Italia nel mese di settembre 2021, che nel novembre 2021 il resistente è giunto in Italia alloggiando in ricoveri di fortuna senza fissa dimora, adottando comportamenti a volte persecutori e
Pag. 2 di 9 minacciosi nei confronti suoi e della di lei famiglia, che in data 18.03.2022 ha sporto denuncia querela avanti la Stazione dei Carabinieri di Busto Garolfo per il reato di cui all'art. 612-bis c.p. integrandola il successivo 06.05.2022, che la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ha aperto un procedimento ex artt. 330 e segg. c.c., che a mezzo del decreto provvisorio reso in data 06.02.2023 nel procedimento
N. RG/E 2899/2022 il Tribunale per i Minorenni di Milano, “ritenendo – quanto meno per il tempo degli approfondimenti – prevedere l'affido del minore all'ente, per verificarne le condizioni psicologiche, supportando i genitori nella loro genitorialità e nella definizione della loro relazione e delle rispettive responsabilità rispetto alla serena crescita del figlio”, ha affidato al Persona_1
Comune di Villa Cortese limitando la responsabilità genitoriale, tra l'altro, rispetto al collocamento, educazione, salute e istruzione, disponendo l'attivazione di un intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione materna dove il minore è stato collocato, l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità a favore di entrambi i genitori, la valutazione delle condizioni psicologiche del minore, la regolamentazione dei rapporti tra il minore e il padre in spazio neutro, l'acquisizione della documentazione comprovante l'astinenza del padre dall'assunzione/abuso di sostanze alcolici e l'elaborazione di un progetto stabile di vita a favore del minore e nominando l'avvocato Luisa Francioli curatrice speciale di che in data 23.05.2023 l'ente affidatario ha relazionato al circa Persona_1 Pt_2
l'andamento degli incontri padre/figlio e, nel dettaglio, ha confermato l'atteggiamento collaborativo e disponibile della madre e segnalato l'affaticamento e l'umore deflesso del padre e il clima non sereno creatosi in occasione degli incontri protetti con il minore, che nuovamente in data 20.12.2023 l'ente affidatario ha riferito le criticità “della situazione di vita personale e genitoriale del padre” e ha confermato la modalità protetta e osservata degli incontri padre/figlio attraverso il Servizio di spazio neutro, che in data 13.06.2024 l'ente affidatario ha evidenziato i comportamenti intimidatori e minacciosi tenuti dal resistente nei confronti degli operatori del Servizio e la sua scarsa collaborazione, che, ancora, in data 01.08.2024
l'ente affidatario ha concluso: “A fronte dell'impossibilità di trovare piani e forme di collaborazione costruttiva con il signor , osserviamo con preoccupazione le reazioni emotive del bambino, parso incerto CP_1
e intimorito…un bambino già in passato trovatosi…nell'impossibilità di attivare e ricorrere al supporto degli operatori per l'esplicito divieto postogli in tal senso dal genitore…Gli agiti violenti paterni qui
Pag. 3 di 9 relazionati non permettono la prosecuzione delle visite presso il nostro Servizio, essendo venute meno le condizioni basilari di collaborazione indispensabili ad assicurare protezione e sicurezza non solo agli operatori ma anche allo stesso minore”, che, a far data dal mese di settembre 2024, il resistente ha fatto sparire le sue tracce facendo rientro in Irlanda e interrompendo ogni contatto con il figlio e con l'ente affidatario, di risiedere stabilmente con il figlio nella casa di proprietà dei genitori sita in Villa Cortese, Via Olcella n. 35, di lavorare in forza di contratto a tempo determinato (in scadenza il 30.10.2024 soggetto a probabile rinnovo) e di aver percepito, nel corso dell'anno 2023, un reddito complessivo di € 14.985,86. Ha chiesto revocare la limitazione della sua responsabilità genitoriale in ordine al collocamento, educazione, sanità e istruzione del figlio minore ovvero revocare l'affidamento del minore al Comune di Villa Cortese e disporre l'affido super esclusivo del minore a sé medesima, confermarne il collocamento presso di sé, affidare la regolamentazione delle visite padre/figlio ai SS, quantificare il contributo paterno al mantenimento del minore nell'importo mensile di €
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e riconoscerle il 100% dell'assegno unico.
***
All'udienza celebrata in data 04.02.2025 il Giudice istruttore, in via provvisoria e urgente, ha disposto l'affido super esclusivo del minore alla madre e affidato ai SS la regolamentazione degli incontri padre/figlio in spazio neutro.
Nella contumacia del resistente, è stata acquisita in data 26.03.2025 un'ulteriore relazione a firma dei SS da cui è emerso: “Nel mese di novembre u.s. le scriventi hanno infatti contattato il signor a mezzo e-mail per informarlo di una convocazione in Tribunale per i Minorenni a cui l'uomo CP_1
non ha dato seguito […] con riferimento all'avvio interventi di sostegno alla genitorialità in favore di entrambi i genitori, la signora nel corso della presa in carico ha aderito al percorso proposto in Pt_1
modo adeguato e traendone le opportunità insite in questo, motivo per cui si è gradualmente giunti ad una conclusione dell'intervento […] Con riferimento al dispositivo di interventi a sostegno del minore, con particolare riferimento ad un intervento educativo domiciliare, quest'ultimo ha presso avvio nel mese di ottobre u.s. ed è al momento ancora in essere. Le scriventi hanno infatti avviato l'intervento con molteplici obiettivi di: monitoraggio delle dinamiche relazionali domestiche, di affiancamento della madre nella quotidiana gestione del minore e esercizio del proprio ruolo educativo, anche a seguito della conclusione del precedente percorso di sostegno alla genitorialità. Non da meno, l'intervento ha tra gli obiettivi quello di
Pag. 4 di 9 facilitare la costruzione per la diade di uno spazio di parola e di tematizzazione rispetto alla dinamica relazionale con il padre nel passato così come nel presente. Ciascun obiettivo è ad oggi oggetto di lavoro, in considerazione del recente avvio dell'intervento […] il Servizio ha richiesto una valutazione di Per_1
presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile, richiesta che è stata accolta e prenderà avvio nel mese di giugno 2025 […] Preme al contempo rappresentare la fattiva difficoltà di una possibile futura regolamentazione delle visite tra il minore e il padre in Spazio Neutro, in considerazione della estrema criticità emersa nel corso della presa in carico all'interno di tale contesto oltre che dell'assenza di alcun monitoraggio circa i contatti tra i due e presa in carico del nucleo”. In particolare, dalla relazione a firma dell'educatrice incaricata dell'intervento domiciliare è emerso che: “La relazione tra la madre e la nonna presenta momenti di conflitto, in cui la madre si dimostra a tratti svalutante nei confronti della nonna. Tuttavia, la nonna risponde in modo positivo, lasciando alla madre il ruolo genitoriale senza sovrapporsi, pur manifestando talvolta segni di affaticamento nella gestione costante del nipote. La nonna, infatti, soffre di una patologia per la quale deve sottoporsi a interventi chirurgici calendarizzati, con conseguente periodo di debilitazione. Per quanto riguarda la figura paterna, o ha menzionato sporadicamente in contesti di disegno e ricordo, mentre la madre non lo menziona. Tuttavia, la madre ha parlato del suo attuale compagno e anche A. lo ha citato in alcune occasioni, riconoscendolo chiaramente come il fidanzato della madre. A breve, la madre si trasferiranno in una nuova abitazione a Legnano
[…] Un punto di forza rilevante è la presenza costante della madre e della nonna, che garantiscono un riferimento stabile per A. La madre, nonostante alcune difficoltà nella gestione delle reazioni emotive del figlio, dimostra un forte impegno nella cura e nell'educazione del bambino. Anche la disponibilità di partecipare alle attività proposte, seppur con alcune resistenze, rappresenta un elemento positivo per il suo sviluppo. Tuttavia, si evidenziano alcune criticità, tra cui la difficoltà della madre a gestire con pazienza le richieste di l conflitto latente con la nonna e l'atteggiamento ambivalente del minore nei confronti delle figure adulte di riferimento. Conclusioni: Sarà importante proseguire con il sostegno alla genitorialità
e con attività che favoriscano un miglioramento delle dinamiche comunicative e relazionali all'interno del nucleo familiare”.
All'udienza celebrata in data 26.03.2025, la ricorrente ha dichiarato di percepire l'intero importo dell'AU che ammonta a € 57,00 al mese, di vivere ancora a casa con i propri genitori, di avere terminato in data 28.02.2025 il rapporto di lavoro presso un call center, di iniziare in data 01.04.2025 uno stage nella ricerca del personale, di essere supportata
Pag. 5 di 9 nella cura del minore dai genitori su cui può contare e di non ricevere nulla dal resistente che cerca dei contatti telefonici per sapere come sta il minore, si è impegnata a segnalare ai SS l'eventuale rientro in Italia del resistente e qualsivoglia tentativo del medesimo di riprendere la relazione con il minore e a garantire la prosecuzione degli interventi avviati per il bene del minore e ha accettato di definire la controversia alle condizioni proposte dal Giudice relatore innanzi integralmente riportate.
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Per quanto riguarda il regime di affidamento del figlio minore, giova ricordare che detta scelta deve essere effettuata in base al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c., deve essere sostenuta non soltanto dalla verifica dell'idoneità o inidoneità dei genitori ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione avrà sulla vita del minore privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurarne il migliore sviluppo della personalità e deve fondarsi sull'analisi/apprezzamento delle modalità con cui l'uno e l'altro genitore hanno in concreto svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione e di disponibilità a un assiduo rapporto, alla personalità, alle consuetudini di vita, all'ambiente che è in grado di offrire e, infine, in assenza di ragioni ostative, alla capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore a tutela del diritto alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (cfr., di recente, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023).
Nella fattispecie che qui ci occupa è stato ritualmente acquisito in causa che la madre è stata in grado di offrire al figlio minorenne la sua costante presenza e ha saputo aderire ai percorsi indicati dall'Ente affidatario. Per contro, i comportamenti assunti dal resistente
(che, non da ultimo, è rientrato in Irlanda) dimostrano la sua incapacità di svolgere responsabilmente il ruolo genitoriale che gli compete e di cogliere e soddisfare i molteplici bisogni del figlio (al cui mantenimento, tra l'altro, non contribuisce neppure in parte).
Ne consegue che il minore va affidato in via super esclusiva alla madre che potrà essa sola assumere tutte le decisioni necessarie rispetto a collocamento, salute, istruzione ed
Pag. 6 di 9 educazione e sottoscrivere essa sola tutta la documentazione necessaria per ottenere il rilascio e/o il rinnovo del documento d'identità valido per l'espatrio e del passaporto.
Deve essere confermato l'incarico già conferito ai SS del Comune dove il minore ha la sua residenza abituale (attualmente il Comune di Villa Cortese) di monitorare e supportare il nucleo familiare, proseguire l'intervento educativo domiciliare attivato, assicurare la valutazione del minore da parte della NPI e regolamentare la relazione padre/figlio, sia da remoto che in presenza, garantendo la costante presenza di un educatore professionale (se e quando il resistente manifesterà la volontà di impegnarsi seriamente in tale senso e sempre che ciò risponda/sia conforme al superiore interesse del minore).
Deve essere aperto all'uopo un procedimento di vigilanza dinanzi al GT di questo
Tribunale cui i SS territorialmente competenti relazioneranno con cadenza semestrale
(depositando la prima relazione entro e non oltre il 31.10.2025, fatta salva l'urgenza).
Le parti devono attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS giacché funzionali al benessere del minore (e a contenere i pregiudizi derivati dalla disgregazione del nucleo familiare).
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Da un punto di vista economico, il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto del minore deve essere quantificato nell'importo mensile di € 300,00, soggetto a rivalutazione come per legge, tenuto conto che il padre, a oggi, non contribuisce in alcun modo al soddisfacimento di alcuno dei molteplici bisogni del figlio.
Il resistente parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per il minore come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano.
La ricorrente ha il diritto di chiedere e percepire dall' l'intero importo dell'AU CP_2
spettante per il minore quale genitore affidatario in via super esclusiva.
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Le spese di lite seguono la c.d. regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, della limitata attività espletata e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico del resistente contumace (riconoscendo i valori minimi tabellari previsti per le fasi 1, 2 e 4).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) conferma l'affido super esclusivo del figlio minorenne delle parti alla ricorrente per le scelte relative al collocamento, salute, educazione, istruzione e rilascio e rinnovo del d.
i. valido per l'espatrio e del passaporto e il collocamento prevalente del minore presso la madre attualmente nell'immobile sito in Villa Cortese;
2) dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario del minore versando alla madre l'importo mensile di € 300,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per il figlio nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di
Milano;
3) dà atto che la ricorrente, quale genitore super esclusivo, ha il diritto di chiedere e percepire dall' l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
CP_2
4) dà atto che la ricorrente s'è impegnata a proseguire con regolarità e costanza i percorsi/interventi avviati e a segnalare senza ritardo ai SS (e, se del caso, alla PR)
l'eventuale rientro del padre in Italia e la sua richiesta di frequentare il minore (e ogni altra condotta pregiudizievole per il medesimo);
5) dispone che i SS del Comune dove il minore risiede abitualmente (attualmente il
Comune di Villa Cortese) proseguano nel monitoraggio e supporto del nucleo familiare, garantiscano la prosecuzione dell'intervento educativo domiciliare attivato presso l'abitazione materna, assicurino la valutazione del minore presso la NPI e si confrontino periodicamente con i referenti delle scuole frequentate dal minore e con i professionisti che seguono madre e figlio per verificarne le condizioni psicofisiche, intellettuali e morali e curarne il benessere, depositando relazione periodica semestrale al GT di questo
Tribunale (la prima entro e non oltre il 30.09.2025, fatta salva l'urgenza);
6) prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse del minore, di attenersi alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS, di mantenere un contegno di reciproco rispetto e civile comunicazione e di astenersi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
Pag. 8 di 9 7) dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di Controparte_3
, nato in [...] in data [...], dinanzi al GT di questo Tribunale;
[...]
8) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.906,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
9) dispone la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di
Villa Cortese e al GT di questo Tribunale per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 11/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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