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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/12/2025, n. 6038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6038 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4926/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura Messina, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 4926-2024 R.G.
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], (Cod. Fisc.: Parte_1
) ivi elettivamente domiciliato in Via Morosoli n. 4 presso lo C.F._1 studio dell'avv. Giuseppe Vassallo (Cod. Fisc.: che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attore – Opponente CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, (Cod. Fisc. e P.IVA: con sede in Roma Via Giuseppe P.IVA_1
Grezar, 14, elettivamente domiciliata in Giarre (CT), Via S. Pellico n. 14 presso lo studio dell'avv. Leonardo Patanè (Cod. Fisc. : che la C.F._3 rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuta - Opposta
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, (Cod. Fisc.: ), P.IVA_2
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore (Cod. Fisc.:
[...]
),P.IVA_3
in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, (Cod. Fisc.: ), P.IVA_4
in persona del Parte_3 legale rappresentante pro tempore, (Cod. Fisc.: ), P.IVA_5
Convenuti Contumaci
pagina 1 di 10 E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro tempore (cod. fisc.: Controparte_3
) P.IVA_6
Terza pignorata contumace
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi avverso atto di pignoramento esattoriale CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per NA : Parte_1
“Dichiarare nullo e di nessun effetto l'atto di pignoramento impugnato, in accoglimento dei motivi sopra esposti;
in subordine, rettificare l'importo intimato in accoglimento delle spiegate eccezioni;
in subordine, in accoglimento del motivo IV, laddove intervengano ulteriori fatti sopravvenuti a favore dell'attore, ridurre ulteriormente l'importo intimato e/o disporre la compensazione delle suddette somme con eventuali altre partite debitorie dovute al
. Con vittoria di spese e compensi”. Controparte_2
Per : Controparte_1
“In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva di sulle questioni CP_4 di merito non afferenti alla riscossione della pretesa creditoria;
dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della citazione proposta dal Sig.
[...]
alla stregua dei motivi sopra esposti e, per gli effetti, confermare la Parte_1 legittimità ed efficacia dell'atto di pignoramento n. 29384202300002927001; con vittoria di spese e compensi” MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione all'esecuzione esattoriale presso Parte_1 terzi avviata in suo danno da (d'ora innanzi, per Controparte_1 brevità, soltanto ) con atto di pignoramento ex artt. 48 bis e 72 bis del D.P.R. CP_4
602/1973, contraddistinto dal codice identificativo 29384202300002927001 (codice identificativo fascicolo 293/2023/195418), notificato in data 6.12.2023, per un credito iscritto a ruolo del complessivo importo di € 14.785,46, oltre accessori ed oneri di riscossione. A sostegno dell'opposizione parte debitrice ha dedotto la “nullità dell'atto di pignoramento per difetto di motivazione e parziale notifica dell'atto presupposto (avviso di intimazione)” ed, ancora, ha rilevato la sopravvenuta caducazione dei titoli posti a fondamento dell'esecuzione. Con ordinanza del 12.03.2024, il Giudice dell'Esecuzione, a definizione della fase sommaria, ha sospeso l'esecuzione per l'importo eccedente gli € 9.975,50, assegnando alle parti il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
pagina 2 di 10 Con atto di citazione notificato in data 5.05.2024 l'opponente ha introdotto la fase di merito dell'opposizione, formulando le conclusioni come sopra trascritte. In data 12.07.2024, si è costituita in giudizio Controparte_1 depositando memoria con cui ha contestato le domande proposte dal Pt_1
Gli enti impositori e l'amministrazione terza pignorata, ai quali l'atto introduttivo della presente fase è stato regolarmente notificato, non si sono costituiti in giudizio. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. dell'11.10.2024, il Giudicante ha fissato l'udienza di comparizione delle parti, concedendo i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.. All'udienza del 17.12.2024 le parti costituite, rilevata la natura documentale della controversia, hanno richiesto un rinvio per la decisione. Il giudice ha fissato udienza per la rimessione in decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art. 189 c.p.c. All'udienza del 25.09.2025 l'opponente ha richiesto un rinvio al fine di produrre due sentenze asseritamente incidenti sulla pretesa creditoria fondante l'esecuzione. Il Giudicante ha concesso il chiesto rinvio, riservandosi di valutare l'ammissibilità della nuova produzione, che è stata versata in atti dall'opponente in data 17.11.2025. All'udienza del 20.11.2025 l'attore ha ribadito le doglianze già proposte anche alla luce della nuova produzione documentale. Indi, la causa è stata assunta in decisione.
°°°°°°°°
1 - In via preliminare, va dichiarata la contumacia della , quale terza Controparte_3 pignorata, e degli enti impositori, non costituitisi nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione.
2 – La decisione della controversia postula una breve premessa in fatto, anche con riferimento alla fase cautelare svoltasi innanzi al Giudice dell'esecuzione.
ha proposto opposizione all'esecuzione ed agli atti Parte_1 esecutivi avverso l'atto di pignoramento ex artt. 48 bis e 72 bis del DPR 602/1973, come sopra individuato, notificato il 6.12.2023, fondato sulle seguenti cartelle di pagamento: n. 29320170023916048000, n. 29320180027390486000, n. 29320210065685007000, n. 29320220026046059000 e n. 29320220074894313000 (aventi ad oggetto somme dovute al a titolo di Controparte_2 contributo opere irrigue o contributi di irrigazione), n. 29320200000483431000 (aventi ad oggetto contributi previdenziali dovuti alla Pt_2 [...]
), n. 29320210121354807000 (aventi ad oggetto Contributi di Parte_2 irrigazione ed opere irrigue e tasse automobilistiche) ed infine n. 29320230042989228000 (avente ad oggetto esclusivamente tasse automobilistiche). Dagli atti di causa (in particolare, dagli estratti di ruolo, dall'avviso di intimazione preordinato all'esecuzione e dal provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione) si evince che l'importo complessivo della voce “tributi/entrate”,
pagina 3 di 10 indicato in seno all'atto di pignoramento, pari ad € 14.785,46, è determinato dalla somma dei seguenti importi:
€2.445,26, dovuti in forza della cartella di pagamento n. 29320180027390486000,
€ 240,52 dovuti in forza della cartella di pagamento n. 29320170023916048000,
€ 233,50 dovuti in forza della cartella di pagamento n. 29320200000483431000,
€ 3.229,43 dovuti in forza della cartella di pagamento n. 29320210065685007000,
€ 2.758,42 dovuti in forza della cartella di pagamento n. 29320210121354807000,
€ 2.861,38 dovuti in forza della cartella di pagamento n. 29320220026046059000,
€ 2.861,38 dovuti in forza della cartella di pagamento n. 29320220074894313000,
€ 155,57 dovuti in forza della cartella di pagamento n. 29320230042989228000. Avverso il suddetto atto di pignoramento, il ha proposto opposizione Pt_1 all'esecuzione ed agli atti esecutivi al fine di dedurre il difetto di motivazione dell'atto notificato e la caducazione degli atti presupposti. Nello specifico, in relazione a quest'ultima doglianza, l'opponente ha rilevato l'avvenuto annullamento della cartella di pagamento n. 29320170023916048000 con sentenza n. 4363/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di Catania. Ed in effetti, con la citata pronuncia, il Giudice tributario, preso atto dell'intervenuto sgravio per i carichi afferenti all'anno 2016, ha accolto l'opposizione in relazione alle ulteriori somme, afferenti all'anno di imposta 2015. In relazione alle cartelle di pagamento n. 29320180027390486000 e n. 29320210065685007000 il ha, invece, dedotto la pendenza di procedimenti Pt_1 di opposizione tributaria. Mentre, con riguardo alla cartella di pagamento n. 29320210121354807000, l'opponente ha rilevato l'avvenuta adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater). Ed in effetti, in relazione alla suddetta cartella, risulta versata in atti nota datata 28.07.2023, avente per oggetto la “comunicazione delle somme dovute” in relazione all'istanza di rottamazione quater avanzata dal ricorrente, purtuttavia riferita alle sole somme richieste a titolo di tassa automobilistica e, quindi, con esclusione delle somme iscritte a ruolo a titolo di contributi dovuti al
. Controparte_2
Il ha ancora rilevato, con riguardo alla cartella di pagamento n. Pt_1
29320220026046059000, la pendenza di un giudizio di appello e l'avvenuta parziale rateizzazione del debito (limitatamente all'importo di € 1.232,38). Ed in effetti, risulta versato in atti dall'opponente provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione (datato 20.11.2023) riguardante il debito risultante da cartella di pagamento n. 29320220026046059000, per l'importo di € 1.232,38, da ricondursi (in ragione della corrispondenza degli importi risultanti dal ruolo) al contributo per opere irrigue per l'anno 2020.
pagina 4 di 10 Con l'opposizione il ha, ancora, dedotto l'avvenuto annullamento della cartella Pt_1 di pagamento n. 29320220074894313000 con sentenza n. 7126/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Catania. Con riguardo alla superiore doglianza il ha Pt_1 allegato sentenza emessa all'esito del procedimento n. 5491/2023 con cui la Corte di Giustizia Tributaria di Catania ha annullato l'indicata cartella di pagamento, con condanna del al pagamento delle spese processuali. Controparte_2
L'opponente, infine, ha dedotto la compensazione tra il credito del CP_2
ed il controcredito del ricorrente derivante da Decreto della
[...] Controparte_3 del 23.11.2023. Con ordinanza del 12.03.2024 il Giudice – prendendo atto del provvedimento di riduzione dell'atto di pignoramento adottato da - ha sospeso l'esecuzione per CP_4
l'importo eccedente gli € 9.975,50. Con l'atto introduttivo della presente fase il ha riproposto le doglianze già Pt_1 articolate innanzi al Giudice dell'Esecuzione.
3- Quanto sopra considerato, deve osservarsi che le doglianze riguardanti il difetto di motivazione dell'atto di pignoramento integrano opposizione agli atti esecutivi mentre le ulteriori contestazioni del configurano una opposizione Pt_1 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
4 – Appare ragionevole, in primo luogo, procedere all'esame della doglianza riguardante la caducazione del pignoramento per il verificarsi di fatti estintivi delle ragioni di credito della procedente. Quanto sopra, anche a motivo della sopravvenienza di provvedimenti di discarico e di annullamento di alcuni dei ruoli posti in esecuzione, cui è correlata l'adozione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Il Decidente, in particolare, intende dare continuità al principio di legittimità così massimato: “in sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo in conformità del generale principio della domanda, non determina ex se la fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice dell'opposizione deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale” (Cassazione civile sez. II - 19/11/2020, n. 26352). Analogo principio è stato affermato con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi (c.f.r.: Cassazione civile sez. III, 03/04/2015, n. 6822). Dalla documentazione versata in atti da parte opposta emerge che successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento, gli enti impositori hanno adottato i seguenti provvedimenti di sgravio, nelle date di seguito indicate:
pagina 5 di 10 sgravio integrale della cartella di pagamento n. 29320220074894313000 (€ 2.861,38) in data 20.12.2023, sgravio integrale della cartella di pagamento n. 29320230042989228000 (€ 155,57) in data 9.01.2024, sgravio integrale della cartella di pagamento n. 29320220026046059000 (€ 2.861,38) in data 19-20.12.2023. In relazione ai superiori atti – dichiarata la cessazione della materia del contendere sull'opposizione proposta dal - va affermata la soccombenza virtuale parziale Pt_1 di in considerazione delle seguenti circostanze. CP_4
In primo luogo, con riguardo alla cartella di pagamento n. 29320220074894313000, questa risultava esser stata annullata dal Giudice tributario (con sentenza emessa in data 9.11.2023, all'esito dal giudizio n. 5491/2023 R.G.) anteriormente alla notifica dell'atto di pignoramento, per cui la corrispondente doglianza proposta dal Pt_1 sarebbe risultata fondata. Ciò posto, anche la doglianza riguardante la parziale rateizzazione del debito risultante dalla cartella di pagamento n. 29320220026046059000 – in ipotesi - sarebbe risultata fondata. Al riguardo assume rilievo che la dilazione sia stata richiesta in data 12.10.2023 e che il provvedimento di accoglimento abbia fissato la scadenza della prima rata in data 11.12.2023, sicché l'atto di pignoramento – in parte qua - risultava illegittimo per violazione dell'art. 19 comma 1 quater del D.P.R. 602/1973 (il quale dispone che, a seguito della presentazione della richiesta di rateizzazione e fino alla data dell'eventuale decadenza dalla dilazione, non possono essere avviate nuove procedure esecutive). Nel corso del presente procedimento, l'opponente ha allegato copia delle sentenze n. 6581/2025 e n. 2635/2024, con cui sono state annullati due degli atti presupposti all'esecuzione. La produzione documentale, seppur eseguita successivamente al verificarsi delle preclusioni istruttorie, appare ammissibile e rilevante ai fini del decidere. Al riguardo appare condivisibile l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “se è vero che l'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva, deve, necessariamente, convenirsi che la sua esistenza, indipendentemente dall'atteggiamento delle parti, deve essere sempre verificata d'ufficio dal giudice. In particolare, mentre il giudice dell'esecuzione ha il potere - dovere di verificare, con un accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo, non solo la presenza del titolo esecutivo nel momento in cui l'azione esecutiva è sperimentata, ma anche la sua permanente validità ed efficacia in tutto il corso del processo di esecuzione, in sede di opposizione all'esecuzione l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal
pagina 6 di 10 punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione”, per cui “l'abilitazione al rilievo ex officio investe l'intero sviluppo processuale della parentesi cognitiva, per essere praticabile in ogni stato e grado del giudizio e finanche per la prima volta nel giudizio per Cassazione” (in motivazione, Cass. Civ. Sez. III Ord. n. 21264/2024). Va peraltro osservato che la sentenza n. 2635/2024 è stata tempestivamente prodotta dall'agente della riscossione, mentre la n. 6581/2025 risulta sopravvenuta rispetto allo scadere dei termini ex art. 171 ter c.p.c.. Orbene, con prima delle due pronunce, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania ha annullato la cartella di pagamento n. 29320210121354807000, limitatamente alla richiesta di € 1.629,00 a titolo di Contributo Irriguo 750 – Terreni (mentre ha rigettato il ricorso in ordine al ruolo afferente al Contributo Spese Fisse 648, di importo pari ad € 1.129,42). Va osservato che con la predetta cartella sono state richieste anche tasse automobilistiche per l'anno 2016, non oggetto di contenzioso tributario, la cui riscossione risulta sospesa in quanto oggetto di definizione agevolata. Con sentenza n. 6581/2025, invece, il Giudice Tributario ha annullato totalmente la cartella di pagamento n. 29320210065685007000 (il cui carico ammonta ad € 3.229,43). Con riguardo alla parte di opposizione riguardante le predette cartelle – annullate, medio tempore, nella totalità o in parte - non può affermarsi la soccombenza virtuale di alcuna delle parti processuali, posto che il – in relazione ai predetti carichi – Pt_1 ha dedotto unicamente la pendenza del procedimento tributario (che, in sé, non compromette la legittimità del pignoramento) o la rottamazione di carichi non fondanti l'esecuzione, poiché “sospesi”. Per quanto sopra, va affermato che in relazione all'importo di € 10.736,76 (determinato dalla somma dei carichi oggetto di sgravio o di sopravvenuto annullamento da parte del Giudice competente), stante la caducazione dei titoli, l'opposizione va definita mediante pronuncia di cessazione della materia del contendere, con soccombenza virtuale parziale della creditrice procedente. In relazione alla cartella di pagamento n. 29320210121354807000 l'opponente ha dedotto l'insussistenza del diritto di procedere esecutivamente per quanto attiene agli importi oggetto di istanza di rottamazione quater, originariamente iscritti a ruolo a titolo di tasse automobilistiche. Al riguardo, va ribadito che dallo scorporo degli valori dei singoli ruoli e dal loro esame, emerge che la riscossione degli importi richiesti a titolo di tasse automobilistiche risultava “sospesa” all'epoca della notificazione del pignoramento,
pagina 7 di 10 per cui va confutata la doglianza del in ordine all'illegittimità dell'esecuzione Pt_1 per violazione delle norme di regolazione della definizione agevolata dei carichi. In relazione alla cartella di pagamento n. 293202170023916048000, l'opponente ne ha dedotto l'annullamento per effetto di decisione della competente Corte di Giustizia Tributaria. Ed in effetti, risulta allegata sentenza n. 4363/2022 - passata in giudicato – con cui il Giudice tributario, preso atto dell'intervenuto sgravio per i carichi afferenti all'anno 2016, ha accolto l'opposizione in relazione alle ulteriori somme, afferenti all'anno di imposta 2015. Ne deriva che in relazione alla superiore cartella (per l'importo di € 240,52) non ha diritto di agire esecutivamente. CP_4
In relazione alle ulteriori due cartelle non è stato, invece, dedotto alcun fatto estintivo o modificativo (pregresso o sopravvenuto) della pretesa creditoria, fatto salvo quanto esposto al successivo punto.
5- L'opponente deduce, ancora, la compensazione tra i crediti vantati dal
[...]
, quale ente impositore, ed il controcredito vantato dall'opponente Controparte_2 nei confronti della - derivante dall'ammissione all'Avviso pubblico Controparte_3
“Aiuto temporaneo eccezionale agli agricoltori colpiti dalla crisi del conflitto russo- ucraino, sotto forma di abbattimento dei ruoli debitori dei Consorzi di bonifica della Sicilia” – e ceduto al predetto con atto del 10.09.2022. Controparte_2
Al riguardo, appare in primo luogo dubitabile che esista la giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'accertamento del credito derivante da aiuto di Stato o di altro ente pubblico. Ad ogni buon conto, va osservato che dall'atto denominato “cessione dell'aiuto” datato 10.09.2022, allegato dall'opponente, emerge la volontà del di estinguere – a Pt_1 mezzo della cessione - un preciso ruolo debitorio emesso dal (prot. CP_2
0014886 del 9.09.2022). A fronte di ciò, va osservato che nessuno dei ruoli posti in esecuzione (con ente creditorio il ) contiene lo Controparte_2 specifico riferimento indicato nell'atto di cessione. Si condividono, peraltro, le valutazioni già espresse dal Giudice dell'esecuzione, secondo cui, non sarebbe stata fornita prova dell'adozione del provvedimento di liquidazione dell'aiuto spettante, a favore del Consorzio di bonifica di appartenenza, come previsto dal decreto dirigenziale (prodotto in atti) e come si evince delle stesse deduzioni dell'opponente. Si condivide, altresì, la riconduzione della fattispecie in esame all'ipotesi della cessione di credito in luogo dell'adempimento (ex art. 1198 c.c.) sicché l'obbligazione originaria del nei confronti del non può reputarsi estinta sino alla Pt_1 CP_2 riscossione del credito ceduto o, quantomeno, sino all'adozione del mandato di pagamento in favore del da parte della (che, allo stato, non CP_2 Controparte_3 risultano documentati).
pagina 8 di 10 6- All'udienza del 20.11.2025 il ha dedotto la compensazione tra il suo debito Pt_1 ed il credito riconosciuto in suo favore a titolo di spese processuali nei confronti del con sentenza n. 6581/2025 della Corte di giustizia Tributaria di Controparte_2
Catania. La domanda è inammissibile in quanto proposta all'udienza di discussione e decisione, senza la valida costituzione di contraddittorio tra le parti. Ad ogni buon conto va rilevato che il credito in questione – vantato nei confronti dell'ente impositore - non è opponibile all' , titolare esclusivo Controparte_5 dell'azione esecutiva.
7- Va esaminata, a questo punto, la doglianza relativa alla carenza di motivazione del pignoramento, con specifico riguardo alla parte di esso avente per presupposti i ruoli non interessati da provvedimenti di discarico o di annullamento da parte del Giudice tributario. Sul punto, l'opposizione - in concreto, tempestivamente proposta, rispetto al termine indicato dall'art. 617 c.p.c. - è infondata. La giurisprudenza ha al riguardo chiarito che, nel pignoramento esattoriale, gli atti che rendono edotto il debitore del contenuto del titolo esecutivo sono la cartella di pagamento e l'avviso di mora, fatto per cui è sufficiente che il pignoramento si riferisca a tali atti (Cass. 26519/2017), senza necessità di un'indicazione nel dettaglio dei crediti fatti valere, essendo sufficiente per la validità del pignoramento un rinvio per relationem agli stessi. Sono infatti le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito (e non l'atto di pignoramento) che specificano i crediti da riscuotere, la loro natura, il quantum del debito e dei relativi interessi e anche tali cartelle possono essere motivate per relationem attraverso il richiamo ad atti presupposti (cfr. Cass. 38116/22; Cass. SU 22281/2022). Dalla documentazione prodotta risulta che le cartelle di pagamento sono state tutte regolarmente notificate al debitore (che ha pure proposto opposizione innanzi al Giudice Tributario, ovvero ha avanzato istanza di rateizzazione o di definizione agevolata, con ciò palesando l'avvenuta conoscenza della posizione debitoria). Risulta, altresì, notificato l'avviso di intimazione indicato in seno all'atto di pignoramento. Di conseguenza, la motivazione dell'atto prodromico che esprime la pretesa impositiva è da ritenere pienamente idonea a portare a conoscenza del debitore la natura ed entità della pretesa tributaria, ragione per cui non è necessario che gli stessi elementi si rinvengano negli atti successivi derivati. Dall'esame dell'atto di pignoramento emerge, inoltre, che lo stesso contiene una chiara indicazione delle cartelle e dell'avviso di intimazione ad esso presupposti con pagina 9 di 10 le rispettive date di notifica;
elementi pienamente idonei ad identificare in modo inequivocabile il credito azionato. Del resto nessuna specifica doglianza viene sollevata in ordine all'eventuale pregiudizio al diritto di difesa derivante dalla (prospettata) carenza di motivazione del pignoramento qui opposto.
8 - Ciò posto, assorbita ogni altra questione - l'opposizione va accolta limitatamente all'importo di € 240,52, mentre in relazione all'importo di € 10.736,76, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante la caducazione dei titoli (per effetto di provvedimenti di discarico o per la sopravvenienza di sentenze favorevoli) e va respinta per il resto.
9 - Venendo alla regolamentazione delle spese processuali della presente fase, per quanto concerne i rapporti tra le parti costituite, in considerazione della parziale soccombenza di (titolare dell'azione esecutiva), va Controparte_1 disposta la sua condanna al pagamento di ¼ delle spese processuali della presente fase (liquidate come in dispositivo) in favore dell'attore, compensando la restante quota tra le medesime parti. Nulla sulle spese con riguardo alla terza pignorata ed agli enti impositori mantenutisi contumaci.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4926-2024 RG., così provvede:
1) accoglie l'opposizione limitatamente all'importo di € 240,52, dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione all'importo di € 10.736,76 e rigetta nel resto;
2) compensa tra le parti costituite il pagamento dei 3/4 delle spese processuali e condanna al pagamento del restante quarto in Controparte_1 favore dell'attore, che liquida già ridotto in € 1.459,60, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. Nulla sulle spese con riguardo alla terza pignorata ed agli enti impositori contumaci. Catania, 15/12/2025 Il Giudice Laura Messina
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura Messina, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 4926-2024 R.G.
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], (Cod. Fisc.: Parte_1
) ivi elettivamente domiciliato in Via Morosoli n. 4 presso lo C.F._1 studio dell'avv. Giuseppe Vassallo (Cod. Fisc.: che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attore – Opponente CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, (Cod. Fisc. e P.IVA: con sede in Roma Via Giuseppe P.IVA_1
Grezar, 14, elettivamente domiciliata in Giarre (CT), Via S. Pellico n. 14 presso lo studio dell'avv. Leonardo Patanè (Cod. Fisc. : che la C.F._3 rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuta - Opposta
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, (Cod. Fisc.: ), P.IVA_2
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore (Cod. Fisc.:
[...]
),P.IVA_3
in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, (Cod. Fisc.: ), P.IVA_4
in persona del Parte_3 legale rappresentante pro tempore, (Cod. Fisc.: ), P.IVA_5
Convenuti Contumaci
pagina 1 di 10 E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro tempore (cod. fisc.: Controparte_3
) P.IVA_6
Terza pignorata contumace
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi avverso atto di pignoramento esattoriale CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per NA : Parte_1
“Dichiarare nullo e di nessun effetto l'atto di pignoramento impugnato, in accoglimento dei motivi sopra esposti;
in subordine, rettificare l'importo intimato in accoglimento delle spiegate eccezioni;
in subordine, in accoglimento del motivo IV, laddove intervengano ulteriori fatti sopravvenuti a favore dell'attore, ridurre ulteriormente l'importo intimato e/o disporre la compensazione delle suddette somme con eventuali altre partite debitorie dovute al
. Con vittoria di spese e compensi”. Controparte_2
Per : Controparte_1
“In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva di sulle questioni CP_4 di merito non afferenti alla riscossione della pretesa creditoria;
dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della citazione proposta dal Sig.
[...]
alla stregua dei motivi sopra esposti e, per gli effetti, confermare la Parte_1 legittimità ed efficacia dell'atto di pignoramento n. 29384202300002927001; con vittoria di spese e compensi” MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione all'esecuzione esattoriale presso Parte_1 terzi avviata in suo danno da (d'ora innanzi, per Controparte_1 brevità, soltanto ) con atto di pignoramento ex artt. 48 bis e 72 bis del D.P.R. CP_4
602/1973, contraddistinto dal codice identificativo 29384202300002927001 (codice identificativo fascicolo 293/2023/195418), notificato in data 6.12.2023, per un credito iscritto a ruolo del complessivo importo di € 14.785,46, oltre accessori ed oneri di riscossione. A sostegno dell'opposizione parte debitrice ha dedotto la “nullità dell'atto di pignoramento per difetto di motivazione e parziale notifica dell'atto presupposto (avviso di intimazione)” ed, ancora, ha rilevato la sopravvenuta caducazione dei titoli posti a fondamento dell'esecuzione. Con ordinanza del 12.03.2024, il Giudice dell'Esecuzione, a definizione della fase sommaria, ha sospeso l'esecuzione per l'importo eccedente gli € 9.975,50, assegnando alle parti il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
pagina 2 di 10 Con atto di citazione notificato in data 5.05.2024 l'opponente ha introdotto la fase di merito dell'opposizione, formulando le conclusioni come sopra trascritte. In data 12.07.2024, si è costituita in giudizio Controparte_1 depositando memoria con cui ha contestato le domande proposte dal Pt_1
Gli enti impositori e l'amministrazione terza pignorata, ai quali l'atto introduttivo della presente fase è stato regolarmente notificato, non si sono costituiti in giudizio. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. dell'11.10.2024, il Giudicante ha fissato l'udienza di comparizione delle parti, concedendo i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.. All'udienza del 17.12.2024 le parti costituite, rilevata la natura documentale della controversia, hanno richiesto un rinvio per la decisione. Il giudice ha fissato udienza per la rimessione in decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art. 189 c.p.c. All'udienza del 25.09.2025 l'opponente ha richiesto un rinvio al fine di produrre due sentenze asseritamente incidenti sulla pretesa creditoria fondante l'esecuzione. Il Giudicante ha concesso il chiesto rinvio, riservandosi di valutare l'ammissibilità della nuova produzione, che è stata versata in atti dall'opponente in data 17.11.2025. All'udienza del 20.11.2025 l'attore ha ribadito le doglianze già proposte anche alla luce della nuova produzione documentale. Indi, la causa è stata assunta in decisione.
°°°°°°°°
1 - In via preliminare, va dichiarata la contumacia della , quale terza Controparte_3 pignorata, e degli enti impositori, non costituitisi nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione.
2 – La decisione della controversia postula una breve premessa in fatto, anche con riferimento alla fase cautelare svoltasi innanzi al Giudice dell'esecuzione.
ha proposto opposizione all'esecuzione ed agli atti Parte_1 esecutivi avverso l'atto di pignoramento ex artt. 48 bis e 72 bis del DPR 602/1973, come sopra individuato, notificato il 6.12.2023, fondato sulle seguenti cartelle di pagamento: n. 29320170023916048000, n. 29320180027390486000, n. 29320210065685007000, n. 29320220026046059000 e n. 29320220074894313000 (aventi ad oggetto somme dovute al a titolo di Controparte_2 contributo opere irrigue o contributi di irrigazione), n. 29320200000483431000 (aventi ad oggetto contributi previdenziali dovuti alla Pt_2 [...]
), n. 29320210121354807000 (aventi ad oggetto Contributi di Parte_2 irrigazione ed opere irrigue e tasse automobilistiche) ed infine n. 29320230042989228000 (avente ad oggetto esclusivamente tasse automobilistiche). Dagli atti di causa (in particolare, dagli estratti di ruolo, dall'avviso di intimazione preordinato all'esecuzione e dal provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione) si evince che l'importo complessivo della voce “tributi/entrate”,
pagina 3 di 10 indicato in seno all'atto di pignoramento, pari ad € 14.785,46, è determinato dalla somma dei seguenti importi:
€2.445,26, dovuti in forza della cartella di pagamento n. 29320180027390486000,
€ 240,52 dovuti in forza della cartella di pagamento n. 29320170023916048000,
€ 233,50 dovuti in forza della cartella di pagamento n. 29320200000483431000,
€ 3.229,43 dovuti in forza della cartella di pagamento n. 29320210065685007000,
€ 2.758,42 dovuti in forza della cartella di pagamento n. 29320210121354807000,
€ 2.861,38 dovuti in forza della cartella di pagamento n. 29320220026046059000,
€ 2.861,38 dovuti in forza della cartella di pagamento n. 29320220074894313000,
€ 155,57 dovuti in forza della cartella di pagamento n. 29320230042989228000. Avverso il suddetto atto di pignoramento, il ha proposto opposizione Pt_1 all'esecuzione ed agli atti esecutivi al fine di dedurre il difetto di motivazione dell'atto notificato e la caducazione degli atti presupposti. Nello specifico, in relazione a quest'ultima doglianza, l'opponente ha rilevato l'avvenuto annullamento della cartella di pagamento n. 29320170023916048000 con sentenza n. 4363/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di Catania. Ed in effetti, con la citata pronuncia, il Giudice tributario, preso atto dell'intervenuto sgravio per i carichi afferenti all'anno 2016, ha accolto l'opposizione in relazione alle ulteriori somme, afferenti all'anno di imposta 2015. In relazione alle cartelle di pagamento n. 29320180027390486000 e n. 29320210065685007000 il ha, invece, dedotto la pendenza di procedimenti Pt_1 di opposizione tributaria. Mentre, con riguardo alla cartella di pagamento n. 29320210121354807000, l'opponente ha rilevato l'avvenuta adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater). Ed in effetti, in relazione alla suddetta cartella, risulta versata in atti nota datata 28.07.2023, avente per oggetto la “comunicazione delle somme dovute” in relazione all'istanza di rottamazione quater avanzata dal ricorrente, purtuttavia riferita alle sole somme richieste a titolo di tassa automobilistica e, quindi, con esclusione delle somme iscritte a ruolo a titolo di contributi dovuti al
. Controparte_2
Il ha ancora rilevato, con riguardo alla cartella di pagamento n. Pt_1
29320220026046059000, la pendenza di un giudizio di appello e l'avvenuta parziale rateizzazione del debito (limitatamente all'importo di € 1.232,38). Ed in effetti, risulta versato in atti dall'opponente provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione (datato 20.11.2023) riguardante il debito risultante da cartella di pagamento n. 29320220026046059000, per l'importo di € 1.232,38, da ricondursi (in ragione della corrispondenza degli importi risultanti dal ruolo) al contributo per opere irrigue per l'anno 2020.
pagina 4 di 10 Con l'opposizione il ha, ancora, dedotto l'avvenuto annullamento della cartella Pt_1 di pagamento n. 29320220074894313000 con sentenza n. 7126/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Catania. Con riguardo alla superiore doglianza il ha Pt_1 allegato sentenza emessa all'esito del procedimento n. 5491/2023 con cui la Corte di Giustizia Tributaria di Catania ha annullato l'indicata cartella di pagamento, con condanna del al pagamento delle spese processuali. Controparte_2
L'opponente, infine, ha dedotto la compensazione tra il credito del CP_2
ed il controcredito del ricorrente derivante da Decreto della
[...] Controparte_3 del 23.11.2023. Con ordinanza del 12.03.2024 il Giudice – prendendo atto del provvedimento di riduzione dell'atto di pignoramento adottato da - ha sospeso l'esecuzione per CP_4
l'importo eccedente gli € 9.975,50. Con l'atto introduttivo della presente fase il ha riproposto le doglianze già Pt_1 articolate innanzi al Giudice dell'Esecuzione.
3- Quanto sopra considerato, deve osservarsi che le doglianze riguardanti il difetto di motivazione dell'atto di pignoramento integrano opposizione agli atti esecutivi mentre le ulteriori contestazioni del configurano una opposizione Pt_1 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
4 – Appare ragionevole, in primo luogo, procedere all'esame della doglianza riguardante la caducazione del pignoramento per il verificarsi di fatti estintivi delle ragioni di credito della procedente. Quanto sopra, anche a motivo della sopravvenienza di provvedimenti di discarico e di annullamento di alcuni dei ruoli posti in esecuzione, cui è correlata l'adozione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Il Decidente, in particolare, intende dare continuità al principio di legittimità così massimato: “in sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo in conformità del generale principio della domanda, non determina ex se la fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice dell'opposizione deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale” (Cassazione civile sez. II - 19/11/2020, n. 26352). Analogo principio è stato affermato con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi (c.f.r.: Cassazione civile sez. III, 03/04/2015, n. 6822). Dalla documentazione versata in atti da parte opposta emerge che successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento, gli enti impositori hanno adottato i seguenti provvedimenti di sgravio, nelle date di seguito indicate:
pagina 5 di 10 sgravio integrale della cartella di pagamento n. 29320220074894313000 (€ 2.861,38) in data 20.12.2023, sgravio integrale della cartella di pagamento n. 29320230042989228000 (€ 155,57) in data 9.01.2024, sgravio integrale della cartella di pagamento n. 29320220026046059000 (€ 2.861,38) in data 19-20.12.2023. In relazione ai superiori atti – dichiarata la cessazione della materia del contendere sull'opposizione proposta dal - va affermata la soccombenza virtuale parziale Pt_1 di in considerazione delle seguenti circostanze. CP_4
In primo luogo, con riguardo alla cartella di pagamento n. 29320220074894313000, questa risultava esser stata annullata dal Giudice tributario (con sentenza emessa in data 9.11.2023, all'esito dal giudizio n. 5491/2023 R.G.) anteriormente alla notifica dell'atto di pignoramento, per cui la corrispondente doglianza proposta dal Pt_1 sarebbe risultata fondata. Ciò posto, anche la doglianza riguardante la parziale rateizzazione del debito risultante dalla cartella di pagamento n. 29320220026046059000 – in ipotesi - sarebbe risultata fondata. Al riguardo assume rilievo che la dilazione sia stata richiesta in data 12.10.2023 e che il provvedimento di accoglimento abbia fissato la scadenza della prima rata in data 11.12.2023, sicché l'atto di pignoramento – in parte qua - risultava illegittimo per violazione dell'art. 19 comma 1 quater del D.P.R. 602/1973 (il quale dispone che, a seguito della presentazione della richiesta di rateizzazione e fino alla data dell'eventuale decadenza dalla dilazione, non possono essere avviate nuove procedure esecutive). Nel corso del presente procedimento, l'opponente ha allegato copia delle sentenze n. 6581/2025 e n. 2635/2024, con cui sono state annullati due degli atti presupposti all'esecuzione. La produzione documentale, seppur eseguita successivamente al verificarsi delle preclusioni istruttorie, appare ammissibile e rilevante ai fini del decidere. Al riguardo appare condivisibile l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “se è vero che l'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva, deve, necessariamente, convenirsi che la sua esistenza, indipendentemente dall'atteggiamento delle parti, deve essere sempre verificata d'ufficio dal giudice. In particolare, mentre il giudice dell'esecuzione ha il potere - dovere di verificare, con un accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo, non solo la presenza del titolo esecutivo nel momento in cui l'azione esecutiva è sperimentata, ma anche la sua permanente validità ed efficacia in tutto il corso del processo di esecuzione, in sede di opposizione all'esecuzione l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal
pagina 6 di 10 punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione”, per cui “l'abilitazione al rilievo ex officio investe l'intero sviluppo processuale della parentesi cognitiva, per essere praticabile in ogni stato e grado del giudizio e finanche per la prima volta nel giudizio per Cassazione” (in motivazione, Cass. Civ. Sez. III Ord. n. 21264/2024). Va peraltro osservato che la sentenza n. 2635/2024 è stata tempestivamente prodotta dall'agente della riscossione, mentre la n. 6581/2025 risulta sopravvenuta rispetto allo scadere dei termini ex art. 171 ter c.p.c.. Orbene, con prima delle due pronunce, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania ha annullato la cartella di pagamento n. 29320210121354807000, limitatamente alla richiesta di € 1.629,00 a titolo di Contributo Irriguo 750 – Terreni (mentre ha rigettato il ricorso in ordine al ruolo afferente al Contributo Spese Fisse 648, di importo pari ad € 1.129,42). Va osservato che con la predetta cartella sono state richieste anche tasse automobilistiche per l'anno 2016, non oggetto di contenzioso tributario, la cui riscossione risulta sospesa in quanto oggetto di definizione agevolata. Con sentenza n. 6581/2025, invece, il Giudice Tributario ha annullato totalmente la cartella di pagamento n. 29320210065685007000 (il cui carico ammonta ad € 3.229,43). Con riguardo alla parte di opposizione riguardante le predette cartelle – annullate, medio tempore, nella totalità o in parte - non può affermarsi la soccombenza virtuale di alcuna delle parti processuali, posto che il – in relazione ai predetti carichi – Pt_1 ha dedotto unicamente la pendenza del procedimento tributario (che, in sé, non compromette la legittimità del pignoramento) o la rottamazione di carichi non fondanti l'esecuzione, poiché “sospesi”. Per quanto sopra, va affermato che in relazione all'importo di € 10.736,76 (determinato dalla somma dei carichi oggetto di sgravio o di sopravvenuto annullamento da parte del Giudice competente), stante la caducazione dei titoli, l'opposizione va definita mediante pronuncia di cessazione della materia del contendere, con soccombenza virtuale parziale della creditrice procedente. In relazione alla cartella di pagamento n. 29320210121354807000 l'opponente ha dedotto l'insussistenza del diritto di procedere esecutivamente per quanto attiene agli importi oggetto di istanza di rottamazione quater, originariamente iscritti a ruolo a titolo di tasse automobilistiche. Al riguardo, va ribadito che dallo scorporo degli valori dei singoli ruoli e dal loro esame, emerge che la riscossione degli importi richiesti a titolo di tasse automobilistiche risultava “sospesa” all'epoca della notificazione del pignoramento,
pagina 7 di 10 per cui va confutata la doglianza del in ordine all'illegittimità dell'esecuzione Pt_1 per violazione delle norme di regolazione della definizione agevolata dei carichi. In relazione alla cartella di pagamento n. 293202170023916048000, l'opponente ne ha dedotto l'annullamento per effetto di decisione della competente Corte di Giustizia Tributaria. Ed in effetti, risulta allegata sentenza n. 4363/2022 - passata in giudicato – con cui il Giudice tributario, preso atto dell'intervenuto sgravio per i carichi afferenti all'anno 2016, ha accolto l'opposizione in relazione alle ulteriori somme, afferenti all'anno di imposta 2015. Ne deriva che in relazione alla superiore cartella (per l'importo di € 240,52) non ha diritto di agire esecutivamente. CP_4
In relazione alle ulteriori due cartelle non è stato, invece, dedotto alcun fatto estintivo o modificativo (pregresso o sopravvenuto) della pretesa creditoria, fatto salvo quanto esposto al successivo punto.
5- L'opponente deduce, ancora, la compensazione tra i crediti vantati dal
[...]
, quale ente impositore, ed il controcredito vantato dall'opponente Controparte_2 nei confronti della - derivante dall'ammissione all'Avviso pubblico Controparte_3
“Aiuto temporaneo eccezionale agli agricoltori colpiti dalla crisi del conflitto russo- ucraino, sotto forma di abbattimento dei ruoli debitori dei Consorzi di bonifica della Sicilia” – e ceduto al predetto con atto del 10.09.2022. Controparte_2
Al riguardo, appare in primo luogo dubitabile che esista la giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'accertamento del credito derivante da aiuto di Stato o di altro ente pubblico. Ad ogni buon conto, va osservato che dall'atto denominato “cessione dell'aiuto” datato 10.09.2022, allegato dall'opponente, emerge la volontà del di estinguere – a Pt_1 mezzo della cessione - un preciso ruolo debitorio emesso dal (prot. CP_2
0014886 del 9.09.2022). A fronte di ciò, va osservato che nessuno dei ruoli posti in esecuzione (con ente creditorio il ) contiene lo Controparte_2 specifico riferimento indicato nell'atto di cessione. Si condividono, peraltro, le valutazioni già espresse dal Giudice dell'esecuzione, secondo cui, non sarebbe stata fornita prova dell'adozione del provvedimento di liquidazione dell'aiuto spettante, a favore del Consorzio di bonifica di appartenenza, come previsto dal decreto dirigenziale (prodotto in atti) e come si evince delle stesse deduzioni dell'opponente. Si condivide, altresì, la riconduzione della fattispecie in esame all'ipotesi della cessione di credito in luogo dell'adempimento (ex art. 1198 c.c.) sicché l'obbligazione originaria del nei confronti del non può reputarsi estinta sino alla Pt_1 CP_2 riscossione del credito ceduto o, quantomeno, sino all'adozione del mandato di pagamento in favore del da parte della (che, allo stato, non CP_2 Controparte_3 risultano documentati).
pagina 8 di 10 6- All'udienza del 20.11.2025 il ha dedotto la compensazione tra il suo debito Pt_1 ed il credito riconosciuto in suo favore a titolo di spese processuali nei confronti del con sentenza n. 6581/2025 della Corte di giustizia Tributaria di Controparte_2
Catania. La domanda è inammissibile in quanto proposta all'udienza di discussione e decisione, senza la valida costituzione di contraddittorio tra le parti. Ad ogni buon conto va rilevato che il credito in questione – vantato nei confronti dell'ente impositore - non è opponibile all' , titolare esclusivo Controparte_5 dell'azione esecutiva.
7- Va esaminata, a questo punto, la doglianza relativa alla carenza di motivazione del pignoramento, con specifico riguardo alla parte di esso avente per presupposti i ruoli non interessati da provvedimenti di discarico o di annullamento da parte del Giudice tributario. Sul punto, l'opposizione - in concreto, tempestivamente proposta, rispetto al termine indicato dall'art. 617 c.p.c. - è infondata. La giurisprudenza ha al riguardo chiarito che, nel pignoramento esattoriale, gli atti che rendono edotto il debitore del contenuto del titolo esecutivo sono la cartella di pagamento e l'avviso di mora, fatto per cui è sufficiente che il pignoramento si riferisca a tali atti (Cass. 26519/2017), senza necessità di un'indicazione nel dettaglio dei crediti fatti valere, essendo sufficiente per la validità del pignoramento un rinvio per relationem agli stessi. Sono infatti le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito (e non l'atto di pignoramento) che specificano i crediti da riscuotere, la loro natura, il quantum del debito e dei relativi interessi e anche tali cartelle possono essere motivate per relationem attraverso il richiamo ad atti presupposti (cfr. Cass. 38116/22; Cass. SU 22281/2022). Dalla documentazione prodotta risulta che le cartelle di pagamento sono state tutte regolarmente notificate al debitore (che ha pure proposto opposizione innanzi al Giudice Tributario, ovvero ha avanzato istanza di rateizzazione o di definizione agevolata, con ciò palesando l'avvenuta conoscenza della posizione debitoria). Risulta, altresì, notificato l'avviso di intimazione indicato in seno all'atto di pignoramento. Di conseguenza, la motivazione dell'atto prodromico che esprime la pretesa impositiva è da ritenere pienamente idonea a portare a conoscenza del debitore la natura ed entità della pretesa tributaria, ragione per cui non è necessario che gli stessi elementi si rinvengano negli atti successivi derivati. Dall'esame dell'atto di pignoramento emerge, inoltre, che lo stesso contiene una chiara indicazione delle cartelle e dell'avviso di intimazione ad esso presupposti con pagina 9 di 10 le rispettive date di notifica;
elementi pienamente idonei ad identificare in modo inequivocabile il credito azionato. Del resto nessuna specifica doglianza viene sollevata in ordine all'eventuale pregiudizio al diritto di difesa derivante dalla (prospettata) carenza di motivazione del pignoramento qui opposto.
8 - Ciò posto, assorbita ogni altra questione - l'opposizione va accolta limitatamente all'importo di € 240,52, mentre in relazione all'importo di € 10.736,76, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante la caducazione dei titoli (per effetto di provvedimenti di discarico o per la sopravvenienza di sentenze favorevoli) e va respinta per il resto.
9 - Venendo alla regolamentazione delle spese processuali della presente fase, per quanto concerne i rapporti tra le parti costituite, in considerazione della parziale soccombenza di (titolare dell'azione esecutiva), va Controparte_1 disposta la sua condanna al pagamento di ¼ delle spese processuali della presente fase (liquidate come in dispositivo) in favore dell'attore, compensando la restante quota tra le medesime parti. Nulla sulle spese con riguardo alla terza pignorata ed agli enti impositori mantenutisi contumaci.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4926-2024 RG., così provvede:
1) accoglie l'opposizione limitatamente all'importo di € 240,52, dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione all'importo di € 10.736,76 e rigetta nel resto;
2) compensa tra le parti costituite il pagamento dei 3/4 delle spese processuali e condanna al pagamento del restante quarto in Controparte_1 favore dell'attore, che liquida già ridotto in € 1.459,60, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. Nulla sulle spese con riguardo alla terza pignorata ed agli enti impositori contumaci. Catania, 15/12/2025 Il Giudice Laura Messina
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