Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
Consigliere rel. dott. Luca Buccheri
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 21.1.25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 273/21 r.g.
TRA Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Felice Pettorino come da procura in atti
APPELLANTE
E
SL Napoli 2 Nord in persona del direttore generale p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
Tundo come da procura in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 28.1.21 l'appellante di cui in epigrafe impugnava la sentenza 6408/20 del 15.12.20 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva giudicato il ricorso con il quale ella allegava che quale fisioterapista veniva assunta per oltre un triennio, tra il 2001 ed il 2007, presso la resistente e quindi rientrante nella platea di stabilizzazione di cui alla legge regionale 1/08, art. 81; che solo a mezzo di pregressa iniziativa giudiziale le veniva riconosciuto il diritto alla conseguente costituzione di un rapporto a tempo indeterminato a cui SL non aveva dato corso in base alle disposizioni del decreto Regione Campania 22/10 e solo, perciò, a seguito della sentenza del Tribunale di Napoli 896/18 la resistente la assumeva, con il profilo di collaboratore professionale sanitario e con decorrenze dal marzo 2018.
Con la sentenza qui gravata veniva, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno da ritardata assunzione con richiesta di importi pari alle retribuzioni a cui avrebbe avuto diritto tra la messa in mora del 2010 -con cui chiedeva di veder riconoscere il proprio diritto alla stabilizzazione- e la
172640,00).
Il Tribunale non riteneva illegittima la ritardata assunzione perché già nel giudizio precedente solo a seguito della disapplicazione del decreto commissariale (che bloccava, contingentava le nuove assunzioni) era stato affermato il diritto alla assunzione;
poi riteneva che la stabilizzazione, in base alla sentenza 5072/16 Corte di Cassazione Sezioni Unite, andasse considerata misura satisfattiva del danno in assenza di prova specifica di danno patrimoniale ulteriore;
che comunque a partire dalla legislazione c.d. “Fornero”, legge 92/12, il risarcimento non potesse più essere integrale;
riteneva, infine, del tutto insufficienti le allegazioni sul danno non patrimoniale citando Cass. 29047/17
("....non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale").
Parte appellante richiama la pronuncia 4117/21 di questa Corte - che ha rigettato il gravame della [...]
Parte 2 sul suo diritto alla stabilizzazione, in forza della necessaria disapplicazione del decreto del Commissario ad acta per la attuazione del piano di rientro del settore sanitario invocato da SL-, richiama pronunce di legittimità ritenute fondanti il suo diritto al risarcimento e chiede l'accoglimento delle sue pretese per come articolate nel ricorso introduttivo del primo grado. Parte 2 si è costituita anche nel presente grado per la inammissibilità e/o per il rigetto nel merito del gravame della Pt 1
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato. L'esito di giudizio cui è pervenuto il primo Giudice risulta del tutto condivisibile. Ne deve seguire, seppure per le motivazioni in parte integrate e modificate di cui di seguito, il rigetto della impugnazione riassunta in narrativa.
SL appellata invoca la inammissibilità del gravame in via principale perché non si confronterebbe con il rilievo del Tribunale circa l'avvenuto accertamento del suo diritto alla assunzione stabile solo a seguito di disapplicazione (“Nell'impugnata sentenza n. 6408/2020 il Giudice ha, infatti, espressamente affermato che proprio dalla sentenza n.896/2018 risultasse come il decreto 22/2010 del Commissario ad acta impedisse la stabilizzazione, tanto che in quella sentenza il Tribunale, prima di potere dichiarare il diritto della Pt 1 all'assunzione, aveva dovuto disapplicare il detto decreto n. 22/2010 del Commissario ad Acta."). Sul punto, può dirsi che l'appellante richiama il diritto accertato con la precedente sentenza e ne fa però, insufficiente, presupposto della sua pretesa risarcitoria. Al merito della questione va, poi, premesso che il riferimento del Tribunale alla stabilizzazione come misura satisfattiva risulta del tutto ingiustificato perché nel caso che ci occupa l'assunzione è avvenuta per sentenza e non per effetto diretto di un provvedimento datoriale (quindi impropriamente si evoca l'arresto di legittimità in argomento circa l'assorbimento del danno da precariato in caso di assunzione non preceduta da selezione, quindi quale diretto effetto compensativo); va inoltre premesso che il riferimento alle novità della legge 92/12 risulta del tutto fuori argomento a parere di questa Corte.
Fatte queste premesse, va affermato che l'agire di SL che, solo a seguito di provvedimento giudiziale ha dato corso alla istanza di stabilizzazione della Pt 1 non risulta rivestire i tratti di un inadempimento colpevole perché basato su di una "fonte” superiore al cui dettato non poteva sottrarsi;
SL ha fatto ciò che solo poteva effettuarsi nel contesto della emanazione del citato decreto commissariale del 2010. La legge regionale del 2008 distingueva tra due platee di stabilizzandi per criteri meramente temporali. Il decreto commissariale 22/10 introduce una distinzione a sua volta, tra accesso diretto del personale già in servizio ed accesso a domanda del restante personale che potesse vantare comunque il requisito del triennio di rapporti nell'orizzonte temporale considerato e "blocca" le assunzioni, ovvero contingenta le assunzioni della seconda categoria (quelli da assumere a domanda) prevedendo valutazione di dirigenti o commissari di SL secondo limiti numerici di reclutamento del precedente decreto commissariale 11/10 e ciò è stato condivisibilmente- ritenuto ultroneo e non giustificato -nel precedente giudizio azionato dalla Pt 1 rispetto allo spirito della mera attuazione dei criteri di stabilizzazione del personale ex art. 1 comma 565 lettera c) legge 296/06.
Invero, il decreto 22/10 ha senza fondamento distinto tra due categorie di stabilizzandi. Ma, sino a quando non è intervenuta la sua disapplicazione giudiziale, ad A sl non risulta imputabile alcun ritardo o omissione nella procedura di stabilizzazione per come disegnata dalla struttura Commissariale. La previsione di una autorizzazione commissariale per le assunzioni stabili del personale non in servizio, quale la Pt 1 risulta posta per evitare ulteriori spese nel contesto dell'epoca di una sanità in
"disavanzo" e al contempo non superabile da parte della singola SL. "Fonte” commissariale che venuta “meno” per effetto della disapplicazione giudiziale ha poi condotto SL ad immediata esecuzione della sentenza di primo grado.
E' senza appiglio ipotizzare, in quel contesto normativo ed organizzativo, che SL potesse non tenere conto del suddetto decreto commissariale e procedere ad assunzioni in una sorta di autonomia. Mai
SL avrebbe potuto sottrarsi al dettato del decreto commissariale perché ogni assunzione andava autorizzata dalla struttura commissariale stessa. Al punto 3 del decreto Commissariale già citato, infatti, si legge testualmente: "I titolari di contratti a tempo determinato che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'avvio alla stabilizzazione, che all'atto della pubblicazione del presente decreto non siano in servizio presso aziende sanitarie della Campania, possono, a domanda, richiedere alle stesse di essere stabilizzati, Tale domanda dovrà essere valutata dai Direttori
Generali e dai Commissari Straordinari sulla scorta delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento di personale, come specificati nel decreto commissariale n.11 del 12.03.2010, tenendo fermo l'obbligo di ricevere la preventiva autorizzazione della struttura commissariale per ogni reclutamento".
Si aggiunga che le SL sono in rapporto di dipendenza funzionale dalla amministrazione regionale quanto a nomina di direzioni generali ed a finanziamenti, non possono sottrarsi agli indirizzi --e certo ancora di più- alle indicazioni para normative che ricevono in un contesto di assoluta eccezionalità quale quello emergenziale in cui si giustifica la struttura commissariale in materia sanitaria: ciò che era in potere della SL di provvedere risulta fatto, ovvero inserire la ricorrente a domanda nell'elenco degli stabilizzandi non in servizio/non dipendenti alla data del 31.12.06.
La pronuncia Cass. 31466/21 evocata dall'appellante non tiene conto di una circolare ( si trattava, nel caso di specie, di una circolare dell'Assessorato regionale alla Sanità siciliana del 2007 con la quale era stato imposto a tutti gli enti sanitari regionali il divieto di effettuare nuove assunzioni o che comunque comportassero aumenti di spesa per il personale) che vietava nuove assunzioni quale circostanza legittimante la ritardata assunzione in periodo di blocco per esigenze finanziarie. Appunto non ne tiene conto, va detto: in quel caso si trattava di una fonte non normativa ("....una circolare dell'Amministrazione che non può costituire, in sé, un factum principis tale da impedire l'esecuzione di un obbligo di assunzione”). Nel caso che ci occupa la fonte sarebbe la illegittimità di un atto para normativo e non già una condotta conseguente di SL che all'epoca era necessitata, quindi senza profilo di inadempienza.
Quanto alla invocazione di un giudicato da parte dell'appellante la pronuncia di Cass. 16618/24 depositata da appellante afferma che il giudicato sul risarcimento implica il giudicato sull'an, in quel caso risulta che si era formato prima il giudicato sulla domanda risarcitoria ("Ebbene, l'accertamento del diritto alla stabilizzazione, di cui ora si controverte, costituisce all'evidenza il presupposto logico- giuridico del diritto al ristoro del danno da ritardata stabilizzazione, sicché il giudicato su quest'ultimo non può non estendersi al primo accertamento."). La parte appellante ne vorrebbe fare discendere che anche il giudicato sull'an estenderebbe i suoi effetti sulla domanda risarcitoria;
ma si tratta di una conclusione da respingere perché frutto di una inversione logica: affermato il diritto all'an resta da dimostrare un danno conseguente.
In definitiva va confermato il respingimento della pretesa risarcitoria sulla base della stessa pronuncia di legittimità 31466/21 citata dall'appellante ("....chi agisca lamentando un danno da mancata assunzione ha diritto al relativo risarcimento, purché risulti il verificarsi di un danno, oltre che la ricorrenza dei presupposti della mora della controparte nel procedere alla sua assunzione (v. da ultimo Cass. 4 agosto 2020, n. 16665)....”.
Comunque, militano ulteriormente nel senso del rigetto dell'appello i seguenti argomenti.
Risulta del tutto contestabile la individuazione della realizzazione del danno patrimoniale dall'epoca della domanda stragiudiziale di stabilizzazione del 18.5.10 (danno poi denunciato come prodottosi sino all'epoca della costituzione del rapporto a tempo indeterminato per effetto della sentenza
Tribunale nel primo giudizio) perché, come rileva SL, la pronuncia pur favorevole, non individua in quella epoca la insorgenza del diritto alla stabilizzazione: nella sentenza gravata non vi è alcun riferimento temporale, men che meno alla data della domanda di stabilizzazione;
quindi la domanda risarcitoria sarebbe comunque infondata.
Infine, nell'appello non è formulata alcuna critica specifica quanto al motivo -sopra riassunto- adottato dal primo Giudice per il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
danno che la Pt 1 continua ad invocare in base ad una sorta di automaticità di conseguenze derivanti dal diritto alla assunzione.
Per tutte le suesposte considerazioni si impone il rigetto del ricorso dell'appellante.
Le spese di lite del presente grado di giudizio sono compensate tra le parti in ragione delle integrazioni e correzioni di motivazione effettuate sulla sentenza impugnata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
L Corte così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. spese di lite del presente grado compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 21.1.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone