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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 4843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4843 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Barbara Gargia, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 19779/2021 r.g.a.c. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Amedeo Santacroce e Pasquale Cioffi, in virtù di procura allegata in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo
ATTORE contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante dott. CP_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Formica, presso il cui studio Controparte_2 elett.te domicilia in Napoli al Corso Umberto I n. 35, giusta procura allegata in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritte, in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla , CP_1 Parte_1 premesso di essere titolare della polizza “UNIVERSO PERSONA” n. 253432590 emessa in data 6/5/2015 e con scadenza 6/5/2016, ha esposto che: - in data
18/03/2016, alle ore 11,00 circa, in Napoli, alla Via delle Repubbliche Marinare,
1 nell'attraversare, sulle strisce pedonali, la strada, veniva investito da un motoveicolo che si allontanava repentinamente, senza prestare soccorso;
- che, a causa dell'urto, riportava gravi lesioni e, trasportato presso l'Ospedale San
Giovanni Bosco, in Napoli, gli veniva diagnosticata la "lesione completa del tendine del sovraspinoso a sede interzionale con ampia retrazione miotendinea, moncone tendineo ad aspetto sfrangiato”, cui seguiva un intervento chirurgico;
- che la compagnia assicuratrice, dopo aver sottoposto a visita medica l'attore, non faceva conoscere gli esiti della visita effettuata;
- che, in data 11.1.2019, l'attore acquisiva relazione di un medico legale - Dott. - che accertava che Persona_1
i postumi invalidanti conseguenti al sinistro andavano quantificati nella misura del 12/14 %, con una ITT di 45 giorni, una ITP al 50 % di 40 giorni e una ITP al
25% di 30 giorni, oltre spese mediche complessive quantificate in € 12.198,41; - che, nonostante i tentativi di definizione in via stragiudiziale della lite, non veniva raggiunto alcun accordo sul quantum debeatur con la compagnia assicuratrice, la quale offriva il pagamento, a titolo transattivo, della limitata somma di €
8550,00, a fronte di una proposta conciliativa, formulata dall'attore alla società, per l'importo di € 98.750,00 per danno biologico, € 12.198,41 per spese mediche documentate ed € 10.000,00 per compensi professionali;
- infine, che, esaminato,
a seguito di reclamo all'IVASS, l'elaborato peritale redatto dal Dott. , medico Per_2 fiduciario della compagnia assicuratrice a seguito dell'incidente, era emerso che i postumi invalidanti erano stati quantificati dall' assicurazione in: 10/12 %, con una ITT di 2 giorni, una ITP al 75 % di 20 giorni e una ITP al 50% di 20 e una ITP al 25% di 20 giorni, oltre spese mediche complessive per l'importo di € 12.198,41.
L'attore ha poi esposto che, stante il mancato pagamento dell'indennizzo da parte della società convenuta e il mancato accordo tra le parti, in data 23.1.2020, depositava, innanzi al Tribunale di Napoli, ricorso ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti dell' , al fine di accertare che l'evento traumatico subito CP_1 configurasse un infortunio indennizzabile a termini di polizza e che i postumi invalidanti, da lui riportati, configurassero una invalidità permanente secondo
Tabella 1124/1965, quantificabile nella misura di un fisso del 14%, con CP_3 una durata complessiva della malattia di giorni novanta (ITT di giorni quaranta e
ITP di giorni cinquanta), o altra percentuale, minore o maggiore, ritenuta di giustizia;
nel ricorso, l'attore, chiedeva, così, l'accertamento del proprio diritto ad
2 ottenere il pagamento della complessiva somma di € 112.598,41, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Nel giudizio per ATP l' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso CP_1
e, nominato un CTU, questi, dopo aver accertato la compatibilità delle lesioni con i fatti esposti dal ricorrente, riconosceva una ITT per la durata di giorni quaranta, una ITP per la durata di giorni cinquanta, nonché un'invalidità permanente sec
Tabella 1124/1965 quantizzabile nella misura del 10%. Peraltro, il CTU CP_3 segnalava, all'esito di una disamina della polizza stipulata dal ricorrente, che il danno riportato rientrava tra le esclusioni dall'assicurazione, previste dall'art 2.2 delle condizioni generali di contratto, che includeva la “rottura sottocutanea di tendini (intendendosi per tale la lacerazione totale o parziale di un tendine senza che vi sia stata lesione del tessuto cutaneo o sottocutaneo”), ipotesi in cui andava ad inquadrarsi, secondo il perito, il trauma del ricorrente, che aveva riportato una doppia lesione tendinea, in assenza di soluzione di continuo dei tessuti sottocutanei o cutanei sovrastanti.
Tanto esposto, l'attore ha dedotto che il CTU era pervenuto ad un'errata conclusione circa la non indennizzabilità del danno, posto che le condizioni di assicurazione della polizza, all'art 2.2 alla voce Esclusioni punto “O”, indicavano il caso della “rottura sottocutanea di tendini (intendendosi per tale la lacerazione totale o parziale di un tendine in assenza di un evento traumatico conseguente ad un Infortunio indennizzabile a termini di Polizza)” e non quello riportato dal consulente nella propria perizia;
tanto trovava conferma nel fatto che l' non CP_1 aveva mai eccepito, sia nella corrispondenza tenuta tra le parti prima del giudizio, sia nel giudizio per ATP, alcuna esclusione, ed anzi aveva anche formulato un'offerta, incentrando la sua difesa soltanto sul fatto che la stessa fosse congrua.
Alla luce di quanto sopra, l'attore ha convenuto in giudizio la società , CP_1 chiedendo: “1. accertare e dichiarare che l'evento traumatico subito dal Sig.
configura un Infortunio indennizzabile a termini di Polizza;
2. Parte_1 accertare e dichiarare che i postumi invalidanti riportati dal Sig. , Parte_1 in conseguenza dell'Infortunio indennizzabile a termini di Polizza di cui in premessa, configurano una invalidità permanente secondo Tabella CP_3
3 1124/1965 quantizzabile nella misura di un fisso del 14% e che la malattia ha avuto una durata complessiva di giorni novanta, con una inabilità temporanea totale (ITT) di giorni quaranta ed una inabilità temporanea parziale (ITP) di giorni cinquanta, ovvero a quella percentuale, minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia.
3. Per l'effetto del predetto accertamento, dichiarare tenuta in virtù del contratto assicurativo e quindi condannare la a risarcire al Controparte_4
Sig. la complessiva somma di € 112.598,41, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in ogni caso, il tutto contenuto nel limite di € 260.000,00. 4.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Si è costituita la società convenuta eccependo l'infondatezza della domanda attorea, rientrando, il trauma subito dall'attore, tra i casi di esclusione previsti dalla polizza dell'attore, come accertato dal CTU nel giudizio per ATP;
ed invero, secondo la società convenuta, il CTU aveva riportato fedelmente e correttamente quanto previsto dall'art.
2.2 delle CGA, smentendo quanto asserito dalla parte istante nell'atto introduttivo, la quale aveva riportato una dicitura del punto O dell'art.
2.2 diversa ed errata. Ha poi dedotto che irrilevante doveva ritenersi, a tal fine, la proposta transattiva della società assicuratrice, formulata, in via extragiudiziale, “pro bono pacis”, non potendo desumersi, da tale proposta, il riconoscimento, da parte della società, del diritto dell'istante al pagamento delle somme. Né poteva dirsi rilevante la perizia del Dott di (medico fiduciario Per_2 dell'assicurazione), avendo, questi, già sollevato dubbi sulla veridicità dell'infortunio al tempo della redazione dell'elaborato, difatti la sua era una valutazione relativa, smentita dai dati successivi.
All'esito della concessione dei termini ex art 183 comma 6 cpc, questo Giudice, ritenuta, la causa, matura per la decisione, ha rigettato le richieste istruttorie e, all'udienza del 24/3/25, ha assegnato la causa a sentenza, concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così premessi i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che la domanda debba essere rigettata in quanto infondata.
4 Preliminarmente, va evidenziato che può certamente essere utilizzata, ai fini della decisione, la relazione peritale depositata dal CTU nominato nel giudizio per ATP, giudizio al quale hanno regolarmente partecipato le odierne parti e nel quale sono stati pienamente rispettati sia il principio del contraddittorio che il diritto di difesa delle parti. Peraltro, sia l'attore che il convenuto hanno richiamato il suddetto giudizio per ATP, sia pure, l'attore, muovendo, alla relazione peritale, diverse contestazioni anche di natura tecnica.
Va, poi, aggiunto che questo Giudice ha ritenuto non necessaria una nuova indagine da demandare ad un medico legale, dovendosi ritenere, l'accertamento effettuato dal CTU dell'ATP, tecnicamente corretto ed esaustivo;
il consulente ha infatti fornito risposte complete ai quesiti a lui posti, dando spiegazioni logicamente ben motivate, pervenendo a conclusioni pienamente condivisibili.
Ciò posto, va detto che è pacifico che il danno subito dall'attore a causa dell'infortunio, verificatosi nelle condizioni di tempo e luogo descritte in citazione e prontamente denunciato, rientri tra i rischi assicurati con la polizza stipulata dall'attore e depositata in atti, rientri, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa. La circostanza può dirsi pacifica e confermata dallo stesso CTU nel giudizio per ATP, laddove afferma che: “si conferma che il periziando , in data 18/03/2016, ha subito – a causa del Parte_1 denunciato investimento da parte di un motoveicolo pirata - un trauma della spalla destra (dominante), con rottura completa del tendine sopraspinoso e incompleta del sottoscapolare”. Aggiunge il CTU che “Al fine di trattare tali lesioni,
l'attore veniva sottoposto a intervento artroscopico alla spalla dx. Pertanto, considerata anche la dinamica dell'incidente, risulta compatibile il nesso di causalità tra le lesioni suddette e i fatti esposti”; lo stesso CTU riconosce postumi a carattere permanente, in capo all'attore, consistenti nella dolenzia cronica della spalla destra e in una limitazione di circa un 1/4 della complessiva funzionalità articolare della scapolo-omerale destra, in particolare nei movimenti di elevazione e retroproiezione;
riconosce, così, una inabilità temporanea totale (ITT) di giorni quaranta ed una inabilità temporanea parziale (ITP) di giorni cinquanta, nonché un'invalidità permanente secondo Tabella 1124/1965 quantizzabile nella CP_3 misura di un fisso del 10%.
5 Risulta, però, altresì pacifico, in quanto accertato (anche sotto il profilo medico) dal CTU nel giudizio per ATP, e comunque tempestivamente eccepito nel presente giudizio (anche se non eccepito nel giudizio per ATP), che l'evento verificatosi, seppur in astratto rientrante nella generale previsione contrattuale di eventi assicurati, non sia in concreto indennizzabile, operando, per esso, una clausola di esclusione dell'indennizzo, ovvero di delimitazione del rischio indennizzabile, prevista nel contratto stipulato. Come rilevato dal CTU, l'evento rientra tra le ipotesi di Esclusioni dall'indennizzo, previste all'art.
2.0 lett. O, che così prevede:
“Non sono equiparati ad infortunio e sono quindi esclusi dall'Assicurazione i seguenti casi: rottura sottocutanea di tendini (intendendosi per tale lacerazione totale o parziale di un tendine senza che vi sia stata lesione del tessuto cutaneo e sottocutaneo)”; il CTU, infatti, ha rilevato che “Tale condizione trova applicazione nel nostro caso dove il trauma ha dato luogo a doppia lesione tendinea in assenza di soluzione di continuo dei tessuti sottocutanei o cutanei sovrastanti”.
Orbene, la circostanza secondo la quale l'evento dannoso subito dall'attore integri un trauma da cui sia derivata una lesione tendinea senza lesione del tessuto cutaneo, può dirsi pacifica, in quanto accertata dal CTU e, comunque, non specificamente contestata dall'attore; questi ha, infatti, solo contestato l'applicabilità, nella fattispecie, della clausola, che, a suo dire, non era presente (o almeno non era presente in tale formulazione) nel contratto assicurativo da lui stipulato e, a comprova di tale assunto, ha depositato delle condizioni generali di contratto diverse, in cui l'articolo dedicato alle Esclusioni dall'assicurazione è diverso e non comprende l'ipotesi sopra indicata.
Ciò detto, ritiene, questo Giudice, che tra i due contratti prodotti in atti deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame, quello richiamato e depositato dalla società convenuta. Ed invero, come eccepito dalla società, le Condizioni Generali di Assicurazione depositate da parte attrice sono datate 30/5/2017, mentre quelle depositate dalla società sono datate 31/10/2014 (ed. 4/2014); dunque, considerata la data di stipula del contratto assicurativo tra le odierne parti
(6/5/15), non possono che ritenersi applicabili, al rapporto in esame, le condizioni di polizza a quell'epoca vigenti, ovvero quelle del 2014.
6 Peraltro, l'attore non ha dedotto, né tantomeno provato o chiesto di provare, che la copia del contratto consegnatagli dall'agente assicurativo, al momento della stipula del contratto, fosse quella da lui prodotta in atti, ed anzi, si è limitato ad affermare che le condizioni di polizza da lui prodotte in atti, gli erano state consegnate dal proprio agente assicurativo dopo l'accadimento dell'evento dannoso (e non, dunque, alla data di stipula del contratto).
Non può, infine, ritenersi che la società assicuratrice abbia riconosciuto l'operatività della polizza, per il solo fatto di aver formulato, in fase stragiudiziale, una proposta transattiva;
come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante sentenze, la n. 5721/19; n. 18879/2015, le sent. nn.
17016/2010 e 4804/2007), le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo - non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria - in alcun modo rappresentano riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c., nel caso in cui non raggiungano l'effetto desiderato.
Non ritiene, poi, questo Giudice che la clausola limitativa in esame integri una clausola vessatoria che, in quanto non specificamente sottoscritta, non sia efficace.
Ed invero, va ricordato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Giudice, secondo il quale, nel contratto di assicurazione, sono da considerare "clausole limitative della responsabilità", per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ., quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, delimitano o descrivono o specificano il rischio garantito (cfr. Cass. 1261/24; 12119/20).
Orbene, la suddetta clausola non è volta a circoscrivere la responsabilità dell'assicurazione, quanto piuttosto a delimitare l'oggetto del contratto (rischio assicurato), ovvero a delimitare i precisi termini dell'obbligazione assunta dall'assicuratore, limitandola nel caso in cui il danno consista in
7 lesioni/lacerazioni di un tendine senza lesione del tessuto cutaneo e sottocutaneo;
non si ritiene, pertanto, che essa abbia natura vessatoria.
Per tutti i motivi sopra enunciati, ritiene, il Tribunale, che la domanda dell'attore non possa essere accolta, stante l'operatività della clausola di esclusione, prevista dall'art.
2.2 lett. O, di cui alle condizioni generali di contratto, costituente un fatto impeditivo della pretesa attorea.
Quanto alle spese, considerata la condotta delle parti, ed in particolare dell'attore
- che, come dedotto, riceveva, da un agente assicurativo, dopo l'evento, una copia di un contratto diverso da quello applicabile al rapporto - e della società convenuta - che eccepiva l'inoperatività della polizza solo nel presente giudizio
(dunque, non nella fase stragiudiziale, né nel giudizio per ATP), producendo il contratto applicabile -; tenuto conto, altresì della particolarità della questione giuridica, devono ritenersi sussistere eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (restando a carico di parte ricorrente quelle sostenute nel procedimento per ATP).
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione XII civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) Rigetta la domanda dell'attore;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Cosi deciso in Napoli, il 16/5/25
Il Giudice
Dr.ssa Barbara Gargia
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Barbara Gargia, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 19779/2021 r.g.a.c. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Amedeo Santacroce e Pasquale Cioffi, in virtù di procura allegata in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo
ATTORE contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante dott. CP_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Formica, presso il cui studio Controparte_2 elett.te domicilia in Napoli al Corso Umberto I n. 35, giusta procura allegata in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritte, in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla , CP_1 Parte_1 premesso di essere titolare della polizza “UNIVERSO PERSONA” n. 253432590 emessa in data 6/5/2015 e con scadenza 6/5/2016, ha esposto che: - in data
18/03/2016, alle ore 11,00 circa, in Napoli, alla Via delle Repubbliche Marinare,
1 nell'attraversare, sulle strisce pedonali, la strada, veniva investito da un motoveicolo che si allontanava repentinamente, senza prestare soccorso;
- che, a causa dell'urto, riportava gravi lesioni e, trasportato presso l'Ospedale San
Giovanni Bosco, in Napoli, gli veniva diagnosticata la "lesione completa del tendine del sovraspinoso a sede interzionale con ampia retrazione miotendinea, moncone tendineo ad aspetto sfrangiato”, cui seguiva un intervento chirurgico;
- che la compagnia assicuratrice, dopo aver sottoposto a visita medica l'attore, non faceva conoscere gli esiti della visita effettuata;
- che, in data 11.1.2019, l'attore acquisiva relazione di un medico legale - Dott. - che accertava che Persona_1
i postumi invalidanti conseguenti al sinistro andavano quantificati nella misura del 12/14 %, con una ITT di 45 giorni, una ITP al 50 % di 40 giorni e una ITP al
25% di 30 giorni, oltre spese mediche complessive quantificate in € 12.198,41; - che, nonostante i tentativi di definizione in via stragiudiziale della lite, non veniva raggiunto alcun accordo sul quantum debeatur con la compagnia assicuratrice, la quale offriva il pagamento, a titolo transattivo, della limitata somma di €
8550,00, a fronte di una proposta conciliativa, formulata dall'attore alla società, per l'importo di € 98.750,00 per danno biologico, € 12.198,41 per spese mediche documentate ed € 10.000,00 per compensi professionali;
- infine, che, esaminato,
a seguito di reclamo all'IVASS, l'elaborato peritale redatto dal Dott. , medico Per_2 fiduciario della compagnia assicuratrice a seguito dell'incidente, era emerso che i postumi invalidanti erano stati quantificati dall' assicurazione in: 10/12 %, con una ITT di 2 giorni, una ITP al 75 % di 20 giorni e una ITP al 50% di 20 e una ITP al 25% di 20 giorni, oltre spese mediche complessive per l'importo di € 12.198,41.
L'attore ha poi esposto che, stante il mancato pagamento dell'indennizzo da parte della società convenuta e il mancato accordo tra le parti, in data 23.1.2020, depositava, innanzi al Tribunale di Napoli, ricorso ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti dell' , al fine di accertare che l'evento traumatico subito CP_1 configurasse un infortunio indennizzabile a termini di polizza e che i postumi invalidanti, da lui riportati, configurassero una invalidità permanente secondo
Tabella 1124/1965, quantificabile nella misura di un fisso del 14%, con CP_3 una durata complessiva della malattia di giorni novanta (ITT di giorni quaranta e
ITP di giorni cinquanta), o altra percentuale, minore o maggiore, ritenuta di giustizia;
nel ricorso, l'attore, chiedeva, così, l'accertamento del proprio diritto ad
2 ottenere il pagamento della complessiva somma di € 112.598,41, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Nel giudizio per ATP l' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso CP_1
e, nominato un CTU, questi, dopo aver accertato la compatibilità delle lesioni con i fatti esposti dal ricorrente, riconosceva una ITT per la durata di giorni quaranta, una ITP per la durata di giorni cinquanta, nonché un'invalidità permanente sec
Tabella 1124/1965 quantizzabile nella misura del 10%. Peraltro, il CTU CP_3 segnalava, all'esito di una disamina della polizza stipulata dal ricorrente, che il danno riportato rientrava tra le esclusioni dall'assicurazione, previste dall'art 2.2 delle condizioni generali di contratto, che includeva la “rottura sottocutanea di tendini (intendendosi per tale la lacerazione totale o parziale di un tendine senza che vi sia stata lesione del tessuto cutaneo o sottocutaneo”), ipotesi in cui andava ad inquadrarsi, secondo il perito, il trauma del ricorrente, che aveva riportato una doppia lesione tendinea, in assenza di soluzione di continuo dei tessuti sottocutanei o cutanei sovrastanti.
Tanto esposto, l'attore ha dedotto che il CTU era pervenuto ad un'errata conclusione circa la non indennizzabilità del danno, posto che le condizioni di assicurazione della polizza, all'art 2.2 alla voce Esclusioni punto “O”, indicavano il caso della “rottura sottocutanea di tendini (intendendosi per tale la lacerazione totale o parziale di un tendine in assenza di un evento traumatico conseguente ad un Infortunio indennizzabile a termini di Polizza)” e non quello riportato dal consulente nella propria perizia;
tanto trovava conferma nel fatto che l' non CP_1 aveva mai eccepito, sia nella corrispondenza tenuta tra le parti prima del giudizio, sia nel giudizio per ATP, alcuna esclusione, ed anzi aveva anche formulato un'offerta, incentrando la sua difesa soltanto sul fatto che la stessa fosse congrua.
Alla luce di quanto sopra, l'attore ha convenuto in giudizio la società , CP_1 chiedendo: “1. accertare e dichiarare che l'evento traumatico subito dal Sig.
configura un Infortunio indennizzabile a termini di Polizza;
2. Parte_1 accertare e dichiarare che i postumi invalidanti riportati dal Sig. , Parte_1 in conseguenza dell'Infortunio indennizzabile a termini di Polizza di cui in premessa, configurano una invalidità permanente secondo Tabella CP_3
3 1124/1965 quantizzabile nella misura di un fisso del 14% e che la malattia ha avuto una durata complessiva di giorni novanta, con una inabilità temporanea totale (ITT) di giorni quaranta ed una inabilità temporanea parziale (ITP) di giorni cinquanta, ovvero a quella percentuale, minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia.
3. Per l'effetto del predetto accertamento, dichiarare tenuta in virtù del contratto assicurativo e quindi condannare la a risarcire al Controparte_4
Sig. la complessiva somma di € 112.598,41, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in ogni caso, il tutto contenuto nel limite di € 260.000,00. 4.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Si è costituita la società convenuta eccependo l'infondatezza della domanda attorea, rientrando, il trauma subito dall'attore, tra i casi di esclusione previsti dalla polizza dell'attore, come accertato dal CTU nel giudizio per ATP;
ed invero, secondo la società convenuta, il CTU aveva riportato fedelmente e correttamente quanto previsto dall'art.
2.2 delle CGA, smentendo quanto asserito dalla parte istante nell'atto introduttivo, la quale aveva riportato una dicitura del punto O dell'art.
2.2 diversa ed errata. Ha poi dedotto che irrilevante doveva ritenersi, a tal fine, la proposta transattiva della società assicuratrice, formulata, in via extragiudiziale, “pro bono pacis”, non potendo desumersi, da tale proposta, il riconoscimento, da parte della società, del diritto dell'istante al pagamento delle somme. Né poteva dirsi rilevante la perizia del Dott di (medico fiduciario Per_2 dell'assicurazione), avendo, questi, già sollevato dubbi sulla veridicità dell'infortunio al tempo della redazione dell'elaborato, difatti la sua era una valutazione relativa, smentita dai dati successivi.
All'esito della concessione dei termini ex art 183 comma 6 cpc, questo Giudice, ritenuta, la causa, matura per la decisione, ha rigettato le richieste istruttorie e, all'udienza del 24/3/25, ha assegnato la causa a sentenza, concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così premessi i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che la domanda debba essere rigettata in quanto infondata.
4 Preliminarmente, va evidenziato che può certamente essere utilizzata, ai fini della decisione, la relazione peritale depositata dal CTU nominato nel giudizio per ATP, giudizio al quale hanno regolarmente partecipato le odierne parti e nel quale sono stati pienamente rispettati sia il principio del contraddittorio che il diritto di difesa delle parti. Peraltro, sia l'attore che il convenuto hanno richiamato il suddetto giudizio per ATP, sia pure, l'attore, muovendo, alla relazione peritale, diverse contestazioni anche di natura tecnica.
Va, poi, aggiunto che questo Giudice ha ritenuto non necessaria una nuova indagine da demandare ad un medico legale, dovendosi ritenere, l'accertamento effettuato dal CTU dell'ATP, tecnicamente corretto ed esaustivo;
il consulente ha infatti fornito risposte complete ai quesiti a lui posti, dando spiegazioni logicamente ben motivate, pervenendo a conclusioni pienamente condivisibili.
Ciò posto, va detto che è pacifico che il danno subito dall'attore a causa dell'infortunio, verificatosi nelle condizioni di tempo e luogo descritte in citazione e prontamente denunciato, rientri tra i rischi assicurati con la polizza stipulata dall'attore e depositata in atti, rientri, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa. La circostanza può dirsi pacifica e confermata dallo stesso CTU nel giudizio per ATP, laddove afferma che: “si conferma che il periziando , in data 18/03/2016, ha subito – a causa del Parte_1 denunciato investimento da parte di un motoveicolo pirata - un trauma della spalla destra (dominante), con rottura completa del tendine sopraspinoso e incompleta del sottoscapolare”. Aggiunge il CTU che “Al fine di trattare tali lesioni,
l'attore veniva sottoposto a intervento artroscopico alla spalla dx. Pertanto, considerata anche la dinamica dell'incidente, risulta compatibile il nesso di causalità tra le lesioni suddette e i fatti esposti”; lo stesso CTU riconosce postumi a carattere permanente, in capo all'attore, consistenti nella dolenzia cronica della spalla destra e in una limitazione di circa un 1/4 della complessiva funzionalità articolare della scapolo-omerale destra, in particolare nei movimenti di elevazione e retroproiezione;
riconosce, così, una inabilità temporanea totale (ITT) di giorni quaranta ed una inabilità temporanea parziale (ITP) di giorni cinquanta, nonché un'invalidità permanente secondo Tabella 1124/1965 quantizzabile nella CP_3 misura di un fisso del 10%.
5 Risulta, però, altresì pacifico, in quanto accertato (anche sotto il profilo medico) dal CTU nel giudizio per ATP, e comunque tempestivamente eccepito nel presente giudizio (anche se non eccepito nel giudizio per ATP), che l'evento verificatosi, seppur in astratto rientrante nella generale previsione contrattuale di eventi assicurati, non sia in concreto indennizzabile, operando, per esso, una clausola di esclusione dell'indennizzo, ovvero di delimitazione del rischio indennizzabile, prevista nel contratto stipulato. Come rilevato dal CTU, l'evento rientra tra le ipotesi di Esclusioni dall'indennizzo, previste all'art.
2.0 lett. O, che così prevede:
“Non sono equiparati ad infortunio e sono quindi esclusi dall'Assicurazione i seguenti casi: rottura sottocutanea di tendini (intendendosi per tale lacerazione totale o parziale di un tendine senza che vi sia stata lesione del tessuto cutaneo e sottocutaneo)”; il CTU, infatti, ha rilevato che “Tale condizione trova applicazione nel nostro caso dove il trauma ha dato luogo a doppia lesione tendinea in assenza di soluzione di continuo dei tessuti sottocutanei o cutanei sovrastanti”.
Orbene, la circostanza secondo la quale l'evento dannoso subito dall'attore integri un trauma da cui sia derivata una lesione tendinea senza lesione del tessuto cutaneo, può dirsi pacifica, in quanto accertata dal CTU e, comunque, non specificamente contestata dall'attore; questi ha, infatti, solo contestato l'applicabilità, nella fattispecie, della clausola, che, a suo dire, non era presente (o almeno non era presente in tale formulazione) nel contratto assicurativo da lui stipulato e, a comprova di tale assunto, ha depositato delle condizioni generali di contratto diverse, in cui l'articolo dedicato alle Esclusioni dall'assicurazione è diverso e non comprende l'ipotesi sopra indicata.
Ciò detto, ritiene, questo Giudice, che tra i due contratti prodotti in atti deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame, quello richiamato e depositato dalla società convenuta. Ed invero, come eccepito dalla società, le Condizioni Generali di Assicurazione depositate da parte attrice sono datate 30/5/2017, mentre quelle depositate dalla società sono datate 31/10/2014 (ed. 4/2014); dunque, considerata la data di stipula del contratto assicurativo tra le odierne parti
(6/5/15), non possono che ritenersi applicabili, al rapporto in esame, le condizioni di polizza a quell'epoca vigenti, ovvero quelle del 2014.
6 Peraltro, l'attore non ha dedotto, né tantomeno provato o chiesto di provare, che la copia del contratto consegnatagli dall'agente assicurativo, al momento della stipula del contratto, fosse quella da lui prodotta in atti, ed anzi, si è limitato ad affermare che le condizioni di polizza da lui prodotte in atti, gli erano state consegnate dal proprio agente assicurativo dopo l'accadimento dell'evento dannoso (e non, dunque, alla data di stipula del contratto).
Non può, infine, ritenersi che la società assicuratrice abbia riconosciuto l'operatività della polizza, per il solo fatto di aver formulato, in fase stragiudiziale, una proposta transattiva;
come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante sentenze, la n. 5721/19; n. 18879/2015, le sent. nn.
17016/2010 e 4804/2007), le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo - non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria - in alcun modo rappresentano riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c., nel caso in cui non raggiungano l'effetto desiderato.
Non ritiene, poi, questo Giudice che la clausola limitativa in esame integri una clausola vessatoria che, in quanto non specificamente sottoscritta, non sia efficace.
Ed invero, va ricordato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Giudice, secondo il quale, nel contratto di assicurazione, sono da considerare "clausole limitative della responsabilità", per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ., quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, delimitano o descrivono o specificano il rischio garantito (cfr. Cass. 1261/24; 12119/20).
Orbene, la suddetta clausola non è volta a circoscrivere la responsabilità dell'assicurazione, quanto piuttosto a delimitare l'oggetto del contratto (rischio assicurato), ovvero a delimitare i precisi termini dell'obbligazione assunta dall'assicuratore, limitandola nel caso in cui il danno consista in
7 lesioni/lacerazioni di un tendine senza lesione del tessuto cutaneo e sottocutaneo;
non si ritiene, pertanto, che essa abbia natura vessatoria.
Per tutti i motivi sopra enunciati, ritiene, il Tribunale, che la domanda dell'attore non possa essere accolta, stante l'operatività della clausola di esclusione, prevista dall'art.
2.2 lett. O, di cui alle condizioni generali di contratto, costituente un fatto impeditivo della pretesa attorea.
Quanto alle spese, considerata la condotta delle parti, ed in particolare dell'attore
- che, come dedotto, riceveva, da un agente assicurativo, dopo l'evento, una copia di un contratto diverso da quello applicabile al rapporto - e della società convenuta - che eccepiva l'inoperatività della polizza solo nel presente giudizio
(dunque, non nella fase stragiudiziale, né nel giudizio per ATP), producendo il contratto applicabile -; tenuto conto, altresì della particolarità della questione giuridica, devono ritenersi sussistere eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (restando a carico di parte ricorrente quelle sostenute nel procedimento per ATP).
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione XII civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) Rigetta la domanda dell'attore;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Cosi deciso in Napoli, il 16/5/25
Il Giudice
Dr.ssa Barbara Gargia
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