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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/06/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6433/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 04/10/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6433/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/02/1966; E
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. ARRIGONI BRUNO PIETRO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo
OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE celebrato nel Comune di Besana in ZA il 30/10/1996, Atto di matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune con Atto n. 65 Parte 2 serie A Anno 1996, ordinando la trascrizione al competente Ufficiale dello stato civile, accogliendo le seguenti condizioni: Disposizioni relative alla prole:
1. i figli maggiorenni e risiederanno con la madre nella casa Persona_1 Persona_2 coniugale sita in Monza (MB) in via Giovanni Caboto n. 8;
Disposizioni di carattere patrimoniale ed economico:
2. i coniugi si danno e prendono reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e dunque dichiarano di non vantare l'uno nei confronti dell'altra alcuna pretesa a titolo di alimenti e/o di mantenimento;
3. il signor i impegna a versare, a titolo di contributo al mantenimento di Parte_2 Per_1
e la somma complessiva di Euro 300,00 (euro trecento/00) mensili (i.e.
[...] Persona_2
Euro 150,00 cadauno), da corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese – con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso - mediante bonifico bancario sul c/c che la signora Parte_1 provvederà a comunicare. Detta somma sarà rivalutata ogni anno a far tempo dalla
[...] data del presente ricorso, secondo gli indici ex Istat – costo della vita per famiglie di operai e impiegati. Sono compresi in questo importo vitto, abbigliamento, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza universitaria, farmaci da banco, cancelleria;
4. gli importi indicati a titolo di mantenimento di cui al precedente punto 3 saranno corrisposti dal signor con riferimento a ciascun figlio fino al raggiungimento dell'indipendenza Pt_2 economica di ciascuno di essi;
5. I genitori concordano che le spese straordinarie per i figli saranno sostenute al 50% ciascuno, da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi, come disposto dalle “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” del 07.05.2018, in uso presso il Tribunale di Monza, che si allegano al presente ricorso e che i signori e dichiarano Parte_1 Parte_2 di conoscere e accettare;
6. come previsto in sede di separazione, la signora sosterrà integralmente le spese Pt_1 ordinarie (incluse quelle condominiali) e le spese straordinarie (incluse quelle condominiali relative alla casa familiare, oltre alle spese per le utenze;
7. con l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di avere tra di loro definito tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale nel medesimo procedimento de quo in data 28.11.2024 (sent. n. 1082/24 – pubbl. in data
03.12.2024). Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (22.03.2000) e (19.06.2002) Per_1 Per_2
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 04/10/2024, così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
Besana ZA (MB) in data 30/10/1996 (atto n. 65, Parte
[...] Parte_2
II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Besana ZA (MB), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Besana ZA (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12 giugno 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 04/10/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6433/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/02/1966; E
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. ARRIGONI BRUNO PIETRO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo
OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE celebrato nel Comune di Besana in ZA il 30/10/1996, Atto di matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune con Atto n. 65 Parte 2 serie A Anno 1996, ordinando la trascrizione al competente Ufficiale dello stato civile, accogliendo le seguenti condizioni: Disposizioni relative alla prole:
1. i figli maggiorenni e risiederanno con la madre nella casa Persona_1 Persona_2 coniugale sita in Monza (MB) in via Giovanni Caboto n. 8;
Disposizioni di carattere patrimoniale ed economico:
2. i coniugi si danno e prendono reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e dunque dichiarano di non vantare l'uno nei confronti dell'altra alcuna pretesa a titolo di alimenti e/o di mantenimento;
3. il signor i impegna a versare, a titolo di contributo al mantenimento di Parte_2 Per_1
e la somma complessiva di Euro 300,00 (euro trecento/00) mensili (i.e.
[...] Persona_2
Euro 150,00 cadauno), da corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese – con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso - mediante bonifico bancario sul c/c che la signora Parte_1 provvederà a comunicare. Detta somma sarà rivalutata ogni anno a far tempo dalla
[...] data del presente ricorso, secondo gli indici ex Istat – costo della vita per famiglie di operai e impiegati. Sono compresi in questo importo vitto, abbigliamento, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza universitaria, farmaci da banco, cancelleria;
4. gli importi indicati a titolo di mantenimento di cui al precedente punto 3 saranno corrisposti dal signor con riferimento a ciascun figlio fino al raggiungimento dell'indipendenza Pt_2 economica di ciascuno di essi;
5. I genitori concordano che le spese straordinarie per i figli saranno sostenute al 50% ciascuno, da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi, come disposto dalle “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” del 07.05.2018, in uso presso il Tribunale di Monza, che si allegano al presente ricorso e che i signori e dichiarano Parte_1 Parte_2 di conoscere e accettare;
6. come previsto in sede di separazione, la signora sosterrà integralmente le spese Pt_1 ordinarie (incluse quelle condominiali) e le spese straordinarie (incluse quelle condominiali relative alla casa familiare, oltre alle spese per le utenze;
7. con l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di avere tra di loro definito tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale nel medesimo procedimento de quo in data 28.11.2024 (sent. n. 1082/24 – pubbl. in data
03.12.2024). Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (22.03.2000) e (19.06.2002) Per_1 Per_2
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 04/10/2024, così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
Besana ZA (MB) in data 30/10/1996 (atto n. 65, Parte
[...] Parte_2
II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Besana ZA (MB), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Besana ZA (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12 giugno 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona