TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 05/02/2026, n. 216
TAR
Sentenza breve 5 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inapplicabilità dell'art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286 del 1998 al lavoro stagionale

    La normativa di riferimento (art. 24, comma 1, TUI) esclude espressamente l'applicabilità dell'art. 22, comma 11, ai casi di lavoro stagionale. Pertanto, la richiesta di permesso per attesa occupazione non può essere accolta. Le circolari ministeriali invocate dal ricorrente non sono pertinenti a questa fattispecie.

  • Accolto
    Assenza dei presupposti originari in capo al datore di lavoro

    La normativa e la giurisprudenza richiamate evidenziano che il nulla osta e il permesso di soggiorno sono condizionati all'esecuzione dello specifico contratto di lavoro e all'effettiva attività lavorativa presso il datore di lavoro indicato, specialmente nel caso di stagionalità. La perdita della stagionalità comporta la perdita di efficacia del visto e del nulla osta.

  • Rigettato
    Asserito subentro di un nuovo datore di lavoro

    La possibilità di subentro è ammessa solo a condizione che l'intermediazione avvenga tramite la piattaforma SIISL e che il nulla osta sia stato legittimamente rilasciato e non revocato. Nel caso di specie, non risulta l'utilizzo della piattaforma SIISL e si rileva la mancanza ab origine dei presupposti in capo al datore di lavoro originario.

  • Rigettato
    Affidamento incolpevole e canoni di collaborazione e buona fede

    Le circolari ministeriali citate non sono pertinenti alla fattispecie specifica del lavoro stagionale e il ricorso deve essere respinto in applicazione delle norme primarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 05/02/2026, n. 216
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 216
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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