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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/04/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1409/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 10/04/2025
Giudice: dott. Luca Pruneti
La causa è chiamata alle ore 11:10
Compaiono:
Per l'avv. DELL'ANNO LORENZO Parte_1
Per , l'avv. BRONDI SUSANNA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Dell'Anno Lorenzo conclude come da memoria conclusiva depositata chiarendo che l'importo complessivo richiesto deve essere considerato al netto dei due acconti versati dalla controparte. Ai fini della discussione si riporta alla memoria e replica alla memoria conclusiva avversaria evidenziando che il passo della relazione peritale citata, dove il CTU riconosce che la è soggetta ad un più precoce esaurimento delle Pt_1 forze e dunque a una minore tolleranza della fatica rappresenta la dimostrazione che la scelta per il part time è stata imposta.
L'avv. Brondi conclude come da memoria autorizzata, e ai fini della discussione si riporta alla stessa, e precisa che in ogni caso la perizia non riconosce l'incapacità lavorativa specifica, e che il certificato di idoneità provato è del 2021 ed è soggetto a nuova valutazione di cui non si ha contezza.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
N. R.G. 1409/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1409/2022 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Lesione personale”
Vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Parte_1 C.F._1
Dell'Anno, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fucecchio (FI), Via Buonarroti, n.
58, per procura allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
ATTRICE
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentate Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Susanna Brondi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Borgo Stretto, n. 10, in virtù di procura generale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni delle parti
Come da suesteso verbale di udienza.
Premesso in fatto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 20.04.2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio quale compagnia di assicurazione del motoveicolo su cui Controparte_1 era trasportata al momento del sinistro stradale verificatosi in data 13.06.2019, al fine di sentirla condannare, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, all'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in complessivi € 315.058,00, oltre agli interessi compensativi calcolati dalla data del sinistro e dell'acconto versato, al tasso previsto dall'art. 1284, IV comma, c.c. o il diverso tasso ritenuto applicabile, oltre al rimborso delle spese legali del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. e della precedente fase stragiudiziale.
A sostegno della domanda, ha allegato:
- che, in data 13.06.2019, alle ore 13:40 circa, è rimasta coinvolta in un sinistro stradale quale terza trasportata a bordo del motoveicolo Kawasaki tg. DR06384, di proprietà di Per_1
[...]
- che il veicolo, mentre percorreva Via Antonio Gramsci in San Miniato (PI), all'altezza del numero civico 406, ha urtato violentemente con la parte laterale sinistra del veicolo Renault
Twingo (tg. EA467GF) di proprietà e condotto da , che si immetteva sulla Controparte_3 predetta via senza rispettare l'obbligo di precedenza;
- che dal verbale redatto dalla Polizia Municipale del Comune di San Miniato, intervenuta a seguito del sinistro, è emersa l'esclusiva responsabilità di nella causazione Controparte_3 del sinistro;
- che, a seguito dell'urto ha riportato gravi lesioni personali dalle quali è guarita a distanza di un anno, con seri postumi invalidanti;
- che l'invalidità riportata ha inciso anche sulla capacità lavorativa specifica della ricorrente, confermata dalla documentazione medica e dalla necessità di trasformare in tempo parziale l'impiego di lavoro svolto a tempo pieno sino alla data del sinistro;
- che a causa dei traumi riportati è per lei impossibile svolgere a tempo pieno le mansioni precedentemente svolte;
- che, con comunicazione a mezzo PEC del 11.11.2020, è stato richiesto alla compagnia assicuratrice del veicolo sopraggiungente ( sia a quella del Controparte_2 proprietario della moto ( , in solido tra loro ex art. 2055 c.c., il Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro;
- che, a seguito di visita medico-legale svolta su incarico di Controparte_1 quest'ultima ha offerto l'importo di € 17.027,50, a titolo di risarcimento del danno del danno biologico da invalidità temporanea, escludendo il riconoscimento del danno da invalidità permanente;
- che la somma è stata trattenuta in acconto sul maggior credito vantato per tutti i danni subiti;
- che si è svolto procedimento per ATP, nel quale la CTU ha accertato l'esistenza di postumi invalidanti permanenti nella misura del 12% e di una invalidità temporanea quantificata in complessivi 362 giorni di cui 50 di invalidità temporanea assoluta, 60 di invalidità parziale al 75%, 60 al 50% e 192 al 25%; - che la CTU ha, altresì, riconosciuto l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica della danneggiata, senza tuttavia effettuare una quantificazione;
- che, in applicazione delle Tabelle di Milano, il danno non patrimoniale a titolo di invalidità permanente è quantificato in € 38.706,00 con applicazione di una maggiorazione del 30% a titolo di personalizzazione e quello a titolo di invalidità temporanea in € 21.971,00;
- che deve essere riconosciuta anche la sussistenza di un'incidenza dell'invalidità permanente sulla capacità lavorativa specifica della ricorrente, essendo stata accertata l'esistenza di reazioni dolorose che le impediscono di svolgere l'attività lavorativa per l'intera giornata, diversamente da quanto accadeva prima dell'incidente;
- che non è possibile liquidare tale voce di danno patrimoniale attraverso una personalizzazione del danno biologico, secondo quanto suggerito dalla CTU espletata;
- che la stipula di un nuovo contratto di lavoro part-time e la verosimiglianza che la riduzione dell'orario di lavoro sia stata conseguenza delle lesioni subite a seguito del sinistro, permettono di quantificare il danno nel minor reddito percepito a fronte della minor attività lavorativa svolta;
- che la differenza tra la retribuzione che la danneggiata avrebbe percepito se avesse continuato a lavorare full-time e quella percepita per lo svolgimento part-time, considerato l'ultimo reddito percepito prima del nuovo contratto e quello successivo, è pari ad €
10.000,00;
- che il differenziale deve essere considerato sino al prevedibile pensionamento, mentre per gli anni successivi deve essere ipotizzato un importo inferiore, risultando il trattamento pensionistico in media pari al 80% dell'ultima retribuzione;
- che, trattandosi di liquidazione anticipata di una perdita futura, è necessario individuare coefficienti di capitalizzazione per la relativa attualizzazione, ottenendosi l'importo di €
266.580,00;
- che la CTU ha ritenuto congrue le spese mediche e per la riabilitazione sostenute dalla ricorrente per complessivi € 3.216,81, a cui devono essere sommati gli importi pagati al
CTU e al CTP;
- che la somma dovuta dall'Assicurazione, al netto dell'acconto corrisposto, è pari a €
254.381,31, oltre alle spese legali della fase stragiudiziale e del procedimento per ATP;
- che sull'importo liquidato devono essere riconosciuti gli interessi, con possibile applicazione del tasso previsto per le transazioni commerciali, richiamato dall'art. 1284 c.c.;
- che sussistono i presupposti per la condanna della resistente ex 96 c.p.c., non avendo l'assicurazione corrisposto le somme accertate a titolo di danno non patrimoniale, nel procedimento per ATP;
- che la compagnia assicuratrice non ha, inoltre, accettato l'invito alla negoziazione assistita. Si è costituita in giudizio formulando, in via preliminare, eccezione Controparte_1 di inammissibilità dell'azione proposta ex art. 141 Codice delle Assicurazioni Private, chiedendo in via subordinata e nel merito, il rigetto della domanda attorea.
In particolare, ha dedotto:
- che la stessa ricorrente riconosce la responsabilità esclusiva del sinistro a carico della conducente dell'auto sopraggiungente, di proprietà e condotta da;
Controparte_3
- che anche i verbali redatti in conseguenza del sinistro hanno accertato l'assenza di colpa del conducente della moto su cui era trasportata la ricorrente;
- che le suddette circostanze rendono inammissibile l'azione proposta ai sensi dell'art. 141
D.lgs. 209/2005, alla luce del recente orientamento giurisprudenziale che ha esteso il concetto di “caso fortuito”, configurato quale eccezione rispetto all'esperibilità dell'azione diretta del trasportato;
- che, ai fini dell'applicabilità della norma, è necessario in primo luogo accertare se il sinistro
è stato causato in via esclusiva da un evento naturale imprevedibile, dalla condotta dell'altro conducente o dello stesso trasportato e solo dopo aver negato tali presupposti,
l'Assicurazione è tenuta al risarcimento dei danni;
- che, risultando il sinistro imputabile ad esclusiva colpa dell'altro conducente del mezzo interessato, in assenza di responsabilità del vettore, la compagnia assicuratrice di quest'ultimo non è tenuta al risarcimento e non è data neppure azione di rivalsa ex art. 141,
IV comma, D.lgs. 209/2005;
- che, considerati gli esiti del procedimento per ATP, in data 22.06.2022, è stata corrisposta alla ricorrente l'ulteriore somma di € 39.406,00;
- che l'importo complessivo ricevuto dalla danneggiata, pari a € 56.433,50, è da ritenersi congruo e satisfattivo;
- che, con riferimento all'accertamento della riduzione della capacità lavorativa specifica, la stessa CTU ha ritenuto che si tratti di un sintomo soggettivo di difficile misurazione non direttamente traducibile in una percentuale di riduzione della capacità lavorativa;
- che la CTU finisce per negare rilevanza autonoma alla riduzione di capacità lavorativa, suggerendo “una adeguata personalizzazione del valore del punto piuttosto che fornire una percentuale che non avrebbe alcun parametro certo di riferimento”;
- che la sintomatologia dolorosa riferita dalla paziente ha rilevanza meramente soggettiva ed
è correlata alla tipologia di frattura subita;
- che lo stesso medico del lavoro ha ritenuto la ricorrente idonea al rientro al lavoro dopo il sinistro, non rilevando alcun impedimento fisico alla mansione svolta, limitandosi a prevedere prescrizioni personalizzate;
- che deve escludersi ogni ripercussione sulla capacità lavorativa specifica, ben potendo eventuali difficoltà nello svolgimento della prestazione essere ricomprese nell'ambito della capacità lavorativa generica e considerate nella liquidazione del danno biologico;
- che la ricorrente ha autonomamente scelto di ridurre l'orario di lavoro;
- che le tabelle adottate dalla danneggiata risultano inapplicabili, poiché relative a processi di capitalizzazione di rendite assegnate ad infortuni con esito di inabilità permanente comprese tra il 16% e il 60% ed oltre, estranee al caso di specie;
- che anche i riferimenti al dato reddituale e pensionistico appaiono del tutto generici e indeterminati;
- che non sussistono i presupposti per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
- che trattandosi di obbligazione derivante da fatto illecito ex art. 2043 c.c. non possono trovare applicazione gli interessi di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.
All'udienza del 10.11.2022, il Giudice ha disposto il mutamento di rito, rinviando la causa ex art. 183 c.p.c. e autorizzando parte attrice a chiamare in causa i terzi nei termini di legge.
All'udienza del 23.03.2023, verificata la regolarità delle relative notifiche, è stata dichiarata la contumacia di e di e sono stati concessi i termini per Controparte_2 Controparte_3 memorie previsti dall'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Con ordinanza del 03.10.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.10.2024, su richiesta di parte attrice, la causa è stata rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 10.04.2025, le parti hanno concluso come da suesteso verbale.
****
1. Inquadramento della fattispecie. An debeatur.
Data l'intervenuta rinuncia di all'eccezione di inammissibilità dell'azione Controparte_4 proposta dal terzo trasportato, è possibile pronunciarsi direttamente sul merito della controversia.
Com'è noto, l'ordinamento riconosce al terzo trasportato, che sia rimasto coinvolto in un sinistro stradale tra due o più veicoli, una tutela rafforzata, consistente nella possibilità di agire direttamente nei confronti dell'assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, indipendentemente dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatto salvo il caso fortuito (tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 35318/2022). L'art. 141
D.lgs. 209/2005 consente al trasportato di allegare la sola prova del danno subito e del nesso causale.
Orbene, emerge ex actis ed è, in ogni caso, incontestato che l'attrice ha subito lesioni personali a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 13.06.2019 mentre si trovava a bordo del motoveicolo tg DR06384 condotto da su Via Antonio Gramsci, in località San Persona_1 Miniato (PI), allorché lo stesso è stato urtato dall'autovettura Renault Twingo tg. EA467GF sopraggiungente che, nell'atto di immettersi nella medesima via, ha omesso di concedere la precedenza.
Così accertata la dinamica del sinistro e prescindendo, in questa sede, dall'accertamento delle singole responsabilità, si tratta di esaminare il profilo funzionale della fattispecie di illecito.
2. Il danno patrimoniale risarcibile.
Con riguardo al danno patrimoniale subito dalla danneggiata, il Tribunale recepisce le risultanze della CTU medico-legale svolta in sede di procedimento per ATP (RG. 1006/2021) – immune da censure e condivisa negli esiti – che ha quantificato in complessivi € 3.718,81 le spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro, comprensive di acquisto farmaci, ticket sanitari, dispositivi sanitari, terapie riabilitative, nonché dell'onorario del medico-legale (Dott.
che ha redatto la relazione tecnica ante causam. Per_2
Spetta, altresì, il riconoscimento dell'esborso di € 610,00, per il consulente tecnico di parte nel procedimento per ATP, risultando agli atti la prova del relativo pagamento (doc. 30 ricorrente) e dell'acconto corrisposto al CTU, pari ad € 500,00.
Non può, invece, essere riconosciuto l'importo richiesto dalla ricorrente a titolo di danno emergente e lucro cessante per l'incidenza in tesi provocata dal trauma subito in occasione del sinistro sulla capacità lavorativa specifica della stessa.
Gli elementi processualmente emersi, infatti, non consentono di inferire che la modifica del rapporto di lavoro da full time a part-time sia eziologicamente riconducibile ai postumi derivanti dal sinistro stradale di cui è causa.
A dispetto di quanto sostenuto dall'attrice, la consulenza espletata, pur riscontrando la presenza di sintomatologia dolorosa nella paziente – considerata, peraltro, il postumo più comune delle fratture di bacino – riconduce la stessa ad una percezione che, pur esacerbata dal protrarsi della posizione eretta, nei passaggi posturali e nella deambulazione, è del tutto soggettiva, di difficile rilevazione e quantificazione. Peraltro, precisa che “La tipologia di frattura patita tuttavia non rientra in quelle per le quali ci si aspettano maggiori complicanze (ovvero le fratture instabili con interessamento del plesso lombo-sacrale) e le ripercussioni sulla capacità motoria appaiono molto modeste” (CTU, pag. 13).
In altri termini, l'ausiliario del giudice esclude che l'invalidità permanente residuata dal trauma,
e stimata nel 12%, abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica nel senso di escluderla o di limitarla in una percentuale suscettibile di stima.
E del resto il medico del lavoro, in sede di visita in data 16/6/2020, ha ritenuto la lavoratrice idonea alla mansione specifica assegnata, limitandosi a prevedere specifiche prescrizioni e limitazioni che, tuttavia, non attengono all'orario lavorativo (doc. 12). Il giudizio di idoneità non risulta poi essere stato impugnato dalla lavoratrice, né, per quanto consta a processo, è stato oggetto di successiva revisione in senso peggiorativo. Al riguardo, le istanze di prova orale formulate e non ammesse sono generiche e insuscettibili di alterare l'efficacia probatoria dell'apparato documentale descritto.
In quadro siffatto, se appare senz'altro verosimile che sul passaggio al tempo parziale abbia inciso anche la condizione di salute non ottimale della prestatrice di lavoro, è ineliminabile il rilievo che la modifica del contratto di lavoro sia stata frutto di un'opzione, e non di un'imposizione data da una condizione di invalidità, viste, peraltro, le tutele normativamente previste a tutela della conservazione del rapporto di lavoro (es. adibizione ad altra mansione).
In conclusione, a titolo di danno patrimoniale è riconosciuto l'importo di € 4.828,80 in linea capitale, oltre gli interessi nella misura di legge a decorrere, valutando una media delle date delle singole componenti del danno emergente, dal 1.12.2020.
3. Il danno non patrimoniale.
Venendo all'esame delle voci di danno non patrimoniale subito dalla danneggiata, anche con riferimento a quest'ultimo vengono recepite le risultanze della CTU medico-legale – del tutto condivisibile sul punto – che ha riconosciuto un danno biologico permanente pari al 12%, oltre ad un periodo di invalidità temporanea di complessivi 362 giorni, di cui 50 al 100%, 60 al 75%,
60 al 50% e i rimanenti 192 al 25%.
In tema, il Tribunale è consapevole che ai fini della stima del danno subito, si potrebbe predicare l'applicazione della Tabelle unica nazionale (TUN) per la liquidazione del danno biologico e di quello morale causati da sinistri stradali e consistiti in postumi permanenti pari o superiori al 10%, prevista dal DPR 13 gennaio 2025, n. 12, entrato in vigore in data 05.03.2025.
Un'applicazione non normativamente imposta, tenuto conto che, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 5 del Decreto, la disciplina si applica ai sinistri verificatisi in data successiva alla sua entrata in vigore, ma che potrebbe essere suggerita, in via per così dire analogica, dal fatto che la norma di diritto positivo interviene su una lacuna del sistema del risarcimento del danno nell'ambito del codice delle assicurazioni private, sinora colmato in via giurisprudenziale dall'equità regolata in via tabellare.
Orbene, da un lato la circostanza che non sia stata ancora emanata la tabella delle invalidità ai sensi dell'art. 138, comma I, D.Lgs. 209/2005, dall'altro, il fatto che entrambe le parti, anche in sede di conclusioni, abbiano fatto espresso riferimento alle tabelle milanesi ad esse parametrando le rispettive richieste, induce, invero, a dare continuità all'applicazione delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano (cfr. in tema Trib. Ascoli Piceno, sent. n. 147/2025).
Tanto premesso, in applicazione delle Tabelle milanesi, edizione 2024, per la liquidazione del danno non patrimoniale, si perviene al riconoscimento di € 19.895,00 a titolo di invalidità temporanea ed € 34.606,00 per danno biologico permanente, attesa l'età del soggetto – 43 anni
– all'epoca del sinistro, somma comprensiva della voce di incremento per sofferenza soggettiva.
L'attore domanda altresì la personalizzazione del danno. Si rammenta che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento integrano un fatto costitutivo della pretesa, e devono, pertanto, essere allegate in modo circostanziato e provate dal danneggiato –
anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di esperienza e delle presunzioni semplici – senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (da ultimo, Cass. n. 7513/2018).
Ad avviso del Tribunale, è possibile recuperare, in questa sede, il danno subito dall'attrice in ambito lavorativo, riqualificato in termini di danno da cenestesi lavorativa, ossia come maggiore difficoltà, fatica e usura nello svolgimento dell'attività lavorativa. È del resto noto che la compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro, allorquando non travalichi nella eliminazione o riduzione della capacità di produrre reddito del danneggiato, si presta ad essere risarcita attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione (Cfr. Cass. n. 20312/2015; Cass. Sez. III n.
28988/2019).
Nel caso in esame, appurata, a fronte della CTU e della stessa documentazione in atti la sintomatologia dolorosa e la sofferenza della danneggiata nell'espletamento quotidiano delle mansioni lavorative, si reputa, congruo il riconoscimento di una maggiorazione del 30% sull'importo dovuto a titolo di invalidità permanente.
In definitiva, il risarcimento complessivo a titolo di danno non patrimoniale è pari ad €
64.882,80 (44.987,80+19.895,00). Tenuto, tuttavia, conto dei pagamenti già effettuati da parte di per complessivi € 56.433,50 in due tranche, rispettivamente € Controparte_1
17.027,50 in data 1.3.2021 ed € 39.406,00 in data 22.6.2022, quest'ultima deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, di € 8.439,30. Sulla somma risultante a titolo di danno non patrimoniale spettano gli interessi compensativi di legge, come di seguito indicato
(v. Cass. civ. 6347/2014; conf. Cass. civ. 16027/2022): la somma corrispondente al capitale liquidato in moneta attuale deve essere devalutata alla data del fatto illecito;
l'importo così devalutato deve essere rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto e sino alla data del pagamento dell'indennizzo e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale;
dalla somma rivalutata alla data dell'indennizzo deve detrarsi l'importo medesimo e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo. Spettano altresì gli interessi, calcolati con il meccanismo predetto sulla somma di € 64.882,80, fino al 1.3.2021, e sulla somma di €
47.855,3, dal 1.3.2021 al 22.6.2022.
Non sussistono, di evidenza, i presupposti per la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
4. Le spese di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura della metà, vista la misura della soccombenza in relazione alla pretesa risarcitoria, e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, scaglione di valore di riferimento, parametri medi per ciascuna fase.
Spettano altresì le spese legali del giudizio per ATP, parimenti liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento Controparte_1 in favore di di ulteriori € 8.439,30 oltre rivalutazione e interessi come in Parte_1 parte motiva, ed oltre agli interessi compensativi sulla somma complessiva al netto degli acconti versati, come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di € 4.828,80 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale oltre interessi legali come in parte motiva;
- condanna in persona del legale rappresentante, al rimborso in Controparte_1 favore di delle spese legali del procedimento ex art. 696 c.p.c. n. Parte_1
1006/2021, liquidate in € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
- condanna in persona del legale rappresentante, al rimborso in Controparte_1 favore di di metà delle spese di lite, liquidate per l'intero in € 5.200,00 per Parte_1 compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, e oltre al rimborso per intero delle anticipazioni.
Pisa, 10 aprile 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.