Cass. civ., sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 5362
CASS
Sentenza 10 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione normativa urbanistico-edilizia e distanze legali

    Il Tribunale ha ordinato l'arretramento dei manufatti dei convenuti a tre metri e rigettato la domanda possessoria relativa alle distanze violate dalla sovrastruttura in legno e cemento, dichiarandosi incompetente per le residue pretese.

  • Rigettato
    Opere illegittime realizzate da parte attrice

    Il Tribunale ha rigettato le domande riconvenzionali proposte in entrambi i giudizi.

  • Rigettato
    Violazione distanze legali e realizzazione opere abusive

    Il Tribunale ha rigettato la domanda possessoria relativa alle distanze legali violate dalla sovrastruttura in legno e cemento.

  • Accolto
    Violazione vincolo di inedificabilità, distanze dal confine e dalle vedute

    La Corte d'appello ha condannato gli appellati alla demolizione dell'intera sopraelevazione e delle annesse strutture.

  • Rigettato
    Usucapione servitù di veduta

    Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea di usucapione della servitù di veduta.

  • Accolto
    Opere abusive e danno

    La Corte d'appello ha condannato al risarcimento del danno patito medio tempore per la violazione delle distanze tra costruzioni.

  • Accolto
    Risarcimento per deprezzamento immobile

    La Corte d'appello ha condannato al risarcimento del danno patito medio tempore per la violazione delle distanze tra costruzioni, con conseguente assorbimento delle domande subordinate.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 9 D.M. 1444/1968 e art. 873 c.c.

    La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo, correggendo la motivazione della sentenza impugnata e confermando la conformità a diritto dell'ordine di demolizione impartito dalla Corte d'Appello, in quanto gli interventi eseguiti ricadevano in zona A con vincolo assoluto di inedificabilità.

  • Inammissibile
    Omesso esame fatto decisivo e violazione artt. 112 e 390 c.p.c.

    La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile, poiché non censurava un singolo fatto storico ma una presunta errata applicazione di risultanze istruttorie, non sindacabile in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione artt. 1226 c.c. e 872 c.c.

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il rilievo infondato, chiarendo che la sentenza impugnata aveva motivato la liquidazione equitativa del danno, indicando gli elementi di fatto presi in considerazione e il criterio seguito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 5362
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5362
    Data del deposito : 10 marzo 2026

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