Ordinanza cautelare 14 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00322/2026REG.PROV.COLL.
N. 09214/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9214 del 2024, proposto da Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Guardia di Finanza -Comando Generale-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Marchese, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) - n. -OMISSIS- resa tra le parti in sede di ottemperanza della sentenza del medesimo T.a.r. Abruzzo, sez. Pescara, n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Cons. EF IL;
Udito l’avvocato Tommaso Marchese;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La vicenda fattuale sottesa al giudizio può essere riassunta nei termini seguenti:
i) il brigadiere della Guardia di Finanza -OMISSIS- è stato giudicato “non idoneo” all’avanzamento al grado di brigadiere capo da parte della Commissione permanente di avanzamento, con riferimento alle aliquote determinate al 31 dicembre 2017 (all’esito della riunione del 9 ottobre 2018) e 31 dicembre 2018 (all’esito della riunione del 6 dicembre 2019); entrambi i provvedimenti sono stati fondati sulla presenza di una sanzione disciplinare (una consegna di giorni 3), irrogata in data 7 aprile 2018 e relativa a fatti commessi dal 9 febbraio 2017 al 6 agosto 2017 (vicenda incentrata sull’addebito di aver taciuto all’Amministrazione, in occasione di una procedura di mobilità, la contitolarità in una nota società di capitali pescarese non ad ‘azionariato diffuso’, con sede nella provincia desiderata);
ii) con ricorso depositato in data 31.10.2018, il brig. -OMISSIS- ha adito il T.a.r. Pescara per chiedere l’annullamento della citata sanzione disciplinare e, con due successivi “motivi aggiunti”, ha impugnato anche i due provvedimenti suddetti di non idoneità all’avanzamento; detto T.a.r., con sentenza n.-OMISSIS- ha respinto il ricorso avverso la sanzione disciplinare, ma ha accolto i “motivi aggiunti” avverso i provvedimenti di non idoneità all’avanzamento, ravvisando un difetto di motivazione (con decisione che è poi stata confermata in appello, con sentenza n. 7520/2022, dal Consiglio di Stato);
iii) all’esito di quest’ultima pronuncia, la Commissione di avanzamento, in data 5.10.2022, ha riesaminato la posizione del -OMISSIS- per l’aliquota determinata al 31 dicembre 2017, deliberando la sospensione discrezionale del giudizio ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, in quanto nei confronti del militare era nel frattempo intervenuta una richiesta di rinvio a giudizio per delitti non colposi datata 6 ottobre 2020 (procedimento penale R.G. n.-OMISSIS-); analogo provvedimento di sospensione del giudizio era già stato adottato nella riunione in data 1.9.2021 anche per l’aliquota determinata al 31 dicembre 2018;
iv) con un primo ricorso per ottemperanza depositato al T.a.r. Abruzzo - Pescara in data 12.1.2023, il brig. -OMISSIS- ha adito nuovamente il detto giudice per ottenere l’accertamento della nullità, ai sensi del combinato disposto dell’art. 112, comma 2, lett. a) e dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., dei provvedimenti con cui il Comando Regionale Abruzzo aveva disposto le citate sospensioni del giudizio; ricorso in ottemperanza che veniva accolto, con sentenza n. -OMISSIS- in quanto, secondo il T.a.r., il giudizio di avanzamento doveva essere riformulato ora per allora, cioè sulla base degli atti e fatti esistenti a quella determinata data, mentre la Commissione permanente di avanzamento aveva posto alla base delle sospensioni una sopravvenienza (e cioè, la richiesta di rinvio a giudizio avanzata in data 6.10.2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara per i reati in essa indicati) non in grado di incidere sulla medesima finestra temporale di attività amministrativa su cui aveva inciso il giudicato; tale pronuncia di ottemperanza non veniva impugnata;
v) all’esito della nuova seduta in data 5.5.2023, la Commissione permanente di avanzamento, in ottemperanza a quanto indicato nella citata sentenza del T.a.r. n. -OMISSIS- ha annullato le determinazioni di sospensione del giudizio (quelle assunte con i verbali del 1.9.2021 e 5.10.2022), ma ha reiterato la valutazione di non idoneità all’avanzamento, sia con riferimento all’aliquota 2017, che all’all’aliquota 2018, perché ha ritenuto il militare non in possesso dei requisiti professionali necessari, come previsto dall’art. 57 del d.Lgs n. 199/95;
vi) con un secondo ricorso per ottemperanza depositato in data 7.6.2023 dinanzi al medesimo Tribunale abruzzese, il brig. -OMISSIS- ha nuovamente chiesto l’accertamento, ex artt. 112, comma 2, lett. a) e 114, comma 4, lett. b), c.p.a., della nullità dei nuovi dinieghi di progressione; con sentenza n. -OMISSIS- il medesimo T.a.r. ha accolto anche il detto ricorso, affermando, in relazione alla valutazione del periodo concluso il 31.12.2017, che, per le medesime ragioni più volte evidenziate in tutti i giudizi che avevano interessato la vicenda, e in particolare nella sentenza -OMISSIS-il giudizio deve essere attinente al periodo di riferimento, e dunque deve prendere in considerazione tutti e solo gli atti attinenti a quel periodo, mentre la sanzione disciplinare, benché asseritamente riferibile a fatti anteriormente commessi, è stata comminata solo in epoca successiva; quanto poi all’aliquota del 2018, atteso che la sanzione disciplinare ricadeva nel periodo a tal fine valutabile, risultava invece legittima la decisione negativa dell’Amministrazione;
vii) avverso la sentenza n. -OMISSIS- del T.a.r. Abruzzo - Pescara, l’Amministrazione ha proposto appello al Consiglio di Stato, che tuttavia, con sentenza n. 1770/2024, rigettava il gravame, giudicandolo manifestamente infondato, atteso che il giudizio riguardava l’ottemperanza alle sentenze T.a.r. n. -OMISSIS- (confermata dal CdS con la sentenza n. 7520 del 2020) e n. -OMISSIS-le quali avevano ormai conformato la riedizione del potere amministrativo, indicando i limiti in cui questo doveva avvenire; di conseguenza, rispetto ai limiti posti dal giudicato, nella specie le dissonanti argomentazioni dell’Amministrazione non potevano trovare spazio; comunque, anche il giudice d’appello condivideva il fatto che il provvedimento disciplinare in questione non potesse refluire nel giudizio di avanzamento relativo al 2017, in quanto già la sentenza n.-OMISSIS- (non appellata) aveva espressamente affermato che in tale giudizio non avrebbero potuto essere considerate sopravvenienze ‘non in grado di incidere sulla medesima finestra temporale di attività amministrativa su cui ha inciso il giudicato’ e, quindi, al di fuori del periodo oggetto di valutazione (come è per i fatti disciplinarmente rilevanti risalenti al febbraio 2017, ma contestati solo nel febbraio 2018 e poi sanzionati); invero, ai sensi dell’art. 55 quater del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, ‘la commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun ispettore o sovrintendente sottoposto a valutazione’; per giunta, la sanzione disciplinare, legittimamente valutata per il giudizio di avanzamento nell’aliquota 2018 (come affermato nella stessa sentenza T.a.r. n. -OMISSIS-, sul punto non appellata dal brigadiere -OMISSIS-) non poteva essere valutata anche rispetto all’anno precedente, nel corso del quale non era stata ancora irrogata; né vi era spazio per considerare le sanzioni disciplinari successivamente irrogate ex art. 56 del d.lgs. 199 del 1995 (in tema di sospensione di procedimenti disciplinari), in quanto la previsione è attualmente vigente per la sola pendenza dei procedimenti disciplinari di stato, mentre nel caso di specie è stata irrogata una sanzione di corpo;
viii) a fronte della perdurante inerzia dell’amministrazione, con un terzo ricorso per ottemperanza, proposto in data 29.5.2024, il brig. -OMISSIS- ha chiesto al T.a.r. Abruzzo -Pescara di dichiarare, ex art. 34, comma 1, lett. b), e 114, comma 4, lett. a), c.p.a., la mancata ottemperanza della sentenza T.a.r. n. -OMISSIS-, ordinando l’adozione del provvedimento di idoneità all’avanzamento al grado di brigadiere capo con riferimento all’aliquota di valutazione determinata al 31.12.2017 e nominando anche un Commissario ad acta alo scopo; tuttavia, successivamente all’instaurazione di quest’ultimo giudizio, il -OMISSIS- riceveva il verbale della Commissione permanente di avanzamento del 25.6.2024 che disponeva, “alla luce del tenore dell’art. 56, comma 1, del D.Lgs. n. 199/1995”, la sospensione della valutazione del militare, riservandosi di riesaminare la posizione al venir meno della causa sospensiva”, ravvisata nella ricorrenza della “situazione di cui all’art. 55, comma 2, lettera a) del citato D.Lgs. n. 199/1995”: atto, quest’ultimo, che l’interessato impugnava con motivi aggiunti;
ix) con sentenza n. -OMISSIS- il T.a.r. Abruzzo -Pescara ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo di quest’ultimo giudizio di ottemperanza, “per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, nelle more, l’Amministrazione ha provveduto in modo espresso”, mentre ha accolto i motivi aggiuntivi (con i quali si lamentava la violazione dei giudicati di cui alle sentenze -OMISSIS-), ordinando quindi all’Amministrazione di provvedere entro 30 giorni al rispetto di quanto statuito in motivazione, nominando altresì il Prefetto di Pescara come Commissario ad acta ;
x) avverso quest’ultima sentenza del T.a.r. abruzzese (la n. -OMISSIS-), con atto d’appello (e richiesta di sospensiva) notificato in data 5.12.2024, le Amministrazioni in epigrafe hanno proposto il presente giudizio di impugnazione.
2. A sostegno del gravame in esame viene proposto un articolato motivo di appello, con il quale si lamenta l’error in iudicando e la violazione di legge in relazione ai profili che possono compendiarsi nei termini seguenti: ha errato il primo giudice a disconoscere che la sospensione della valutazione in ultimo operata dall’Amministrazione è di natura vincolata, ai sensi dell’art. 56, comma 1 del D.Lgs. n. 199/1995, in quanto relativa a militare che risultava “rinviato a giudizio per delitto non colposo”, con riserva di riesaminare la posizione al venir meno della causa sospensiva; trattasi di ipotesi differente dalla sospensione della valutazione “discrezionale” (quella già adottata nei confronti del valutando il 5 ottobre 2022 ai sensi dell’art. 56, comma 2 del D.Lgs. n. 199/1995); inoltre, la sospensione cautelare della sentenza impugnata si rendeva necessaria perché nelle more del giudizio è sopravvenuta una condanna penale di primo grado a carico del valutando (per fatti-reato che appaiono riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 216 comma 1 nn. 1 e 2, 223 e 236 del R.D. n. 267 del 1942).
3. Si è costituito in giudizio l’appellato suddetto, contrastando diffusamente il gravame, anche con successiva memoria con la quale si è esplicitamente richiamata la precedente pronuncia di questo Consiglio n. 1770/2024.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 2025 questa Sezione, sul rilievo della complessità in fatto della vicenda e della comparazione dei pericula prospettati dalle parti, ha giudicato prevalente l’esigenza evidenziata dall’Amministrazione, atteso che la sospensione dell’esecutività della sentenza appellata non appariva foriera di alcun danno irreparabile per il -OMISSIS- (il quale, per il caso del mancato accoglimento dell’appello, avrebbe ben potuto beneficiare della ricostruzione della carriera ai fini economici e giuridici).
5. Con successive memorie difensive le parti hanno insistito sulle rispettive prospettazioni.
6. Sulle difese e conclusioni in atti la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 16.12.2025.
7. L’appello è infondato.
8. Preliminarmente occorre dichiarare inutilizzabile la memoria di replica depositata da parte appellata in data 27.11.2025, perché non rispettosa (in relazione all’udienza di discussione del 16.12.2025) del termine di venti giorni liberi al riguardo fissato dall’art. 73, comma 1, c.p.a..
9. Nel merito, osserva il Collegio che l’esito del presente giudizio di appello su sentenza di ottemperanza è dettato dall’esatta perimetrazione del giudicato formatosi nella vicenda per effetto delle precedenti sentenze, sopra richiamate, pronunciate inter partes e divenute definitive.
In particolare, nella presente vicenda la questione della astratta applicabilità della sospensione (sia essa facoltativa oppure obbligatoria) del procedimento di avanzamento, per effetto dell’emergere di fatti (di natura disciplinare o penale) temporalmente collocati fuori del periodo valutando, ma astrattamente refluenti in senso negativo, deve ritenersi oramai coperta dai richiamati giudicati (si vedano le sopra citate sentenze del T.a.r. Abruzzo nn. -OMISSIS-e -OMISSIS-, quest’ultima confermata dalla sentenza di questa sezione n. 1770/2024), che hanno l’effetto di vincolare l’Amministrazione anche rispetto alla valutazione di cui si discute (quella relativa all’aliquota 2017).
9.1. Ed infatti, dalle citate pronunce si desume che:
i) la Commissione di avanzamento, in data 5 ottobre 2022 aveva riesaminato la posizione del -OMISSIS- per l’aliquota determinata al 31 dicembre 2017, deliberando la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, in quanto nei confronti del militare era nel frattempo intervenuta una richiesta di rinvio a giudizio per delitti non colposi datata 6 ottobre 2020 (procedimento penale n.-OMISSIS-);
ii) il -OMISSIS- era insorto dinanzi al T.a.r. Abruzzo per censurare tale sospensione del giudizio e, detto giudice, con la sentenza n. -OMISSIS- ha accolto il ricorso, affermando che “ …il giudizio deve essere riformulato ora per allora, cioè sulla base degli atti e fatti esistenti a quella data ”, mentre la Commissione permanente di avanzamento ha posto alla base dei giudizi di sospensione una sopravvenienza “ non in grado di incidere sulla medesima finestra temporale di attività ”. Si consideri che tale sentenza n. -OMISSIS- è passata in giudicato; in quest’ultima pronuncia si è anche specificato, quanto al sopravvenuto rinvio a giudizio dedotto dall’Amministrazione, che: - secondo i principi generali dell’ordinamento, l’annullamento di un atto amministrativo ha effetto retroattivo, e dunque il giudizio deve essere riformulato “ ora per allora ”, cioè sulla base degli atti e fatti esistenti a quella data, sicchè le sopravvenienze rilevanti in tema di giudicato amministrativo sono solo quelle che rendono l’attuazione dello stesso impossibile essendo in grado di incidere sulla posizione azionata pur non essendo contemplate nel giudicato perché appunto sopravvenute; - nel caso di specie, trattandosi di una pretesa riferita a una valutazione di avanzamento relativa a date precise e individuate, le sopravvenienze rilevanti possono essere solo quelle che sono in grado di incidere su quel medesimo segmento temporale; - è chiaro invece che il rinvio a giudizio, nel caso in esame, si colloca temporalmente al di fuori di quel periodo oggetto di valutazione, perché appunto a esso successivo; - per tali ragioni è stata censurata la decisione dell’Amministrazione di sospendere il giudizio di avanzamento in relazione ad una sopravvenienza non in grado di incidere sulla medesima finestra temporale di attività amministrativa su cui ha inciso il giudicato, con conseguente nullità degli atti di sospensione per contrasto con la sentenza da ottemperare;
iii) con la successiva sentenza T.a.r. n. -OMISSIS- si è ribadito che il giudizio di avanzamento deve essere attinente al periodo di riferimento, e dunque deve prendere in considerazione tutti e solo gli atti attinenti a quel periodo; decisione confermata in appello dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1770/2024, laddove si è affermato essere “ …evidente la correttezza delle argomentazioni del giudice di primo grado rispetto al giudizio di avanzamento relativo al 2017, in quanto già la sentenza n.-OMISSIS- (non appellata) aveva espressamente affermato che in tale giudizio non avrebbero potuto essere considerate sopravvenienze “non in grado di incidere sulla medesima finestra temporale di attività amministrativa su cui ha inciso il giudicato” e, quindi, al di fuori del periodo oggetto di valutazione… ”.
9.2. Nella sentenza T.a.r. ora impugnata si è correttamente ricostruito, nei termini appena riferiti, il giudicato formatosi nella vicenda, evidenziandosi poi come l’ulteriore sospensione di giudizio di cui si discute (quella motivata in virtù di quanto disposto dall’articolo 56, comma 1, del d.lgs. 199 del 1995, perché il militare nel frattempo è stato rinviato a giudizio per un delitto non colposo) incorra in palese violazione dei richiamati giudicati, atteso che il tipo di sospensione da ultimo adottata (di natura vincolata, mentre la precedente era solo facoltativa) appare pur sempre fondata su evenienze successive a quanto disponibile agli atti della prima valutazione di avanzamento riferita all’aliquota 2017; invero, costituisce oramai affermazione coperta da giudicato interno quella secondo cui la valutazione di avanzamento “ deve basarsi solo sugli elementi allora sussistenti e riferibili al periodo oggetto di valutazione 2017, tra cui, per quanto più volte espresso nelle ripetute pronunce intervenute (che pure, al pari della legge, vincolano l’Amministrazione), non vi era né la sanzione disciplinare né la richiesta di rinvio a giudizio né tantomeno il successivo decreto che dispone il giudizio (sul punto sia la sentenza -OMISSIS- del Tar che la sentenza 1770 del 2023 appaiono del tutto chiare: “Correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha ritenuto che il giudizio della commissione doveva essere basato sugli atti che erano già contenuti nel fascicolo del militare nel 2017”) ”.
9.3. In definitiva, nella specie non può che ribadirsi che il provvedimento di sospensione del giudizio di avanzamento del 2017, qui censurato per violazione di giudicato, è nullo per chiaro contrasto con la regola del caso concreto per come individuata dalle menzionate statuizioni giurisdizionali divenute definitive.
9.4. Invero, nella specie appare indubitabile che l’evenienza (il rinvio a giudizio in sede penale), sulla quale è stato fondato il provvedimento di sospensione impugnato, costituisca fatto successivo non solo al periodo da scrutinare a fini di promozione (il 2017), ma anche al momento in cui la Commissione di avanzamento è stata chiamata a effettuare per la prima volta lo scrutinio in parola; scrutinio la cui rinnovazione, sempre per effetto di quanto espressamente affermato nei giudicati di annullamento sopra ricordati, deve essere riformulata “ora per allora”, cioè sulla base degli atti e fatti esistenti a quella data, atteso che le sopravvenienze rilevanti in tema di giudicato amministrativo sono quelle che rendono l’attuazione dello stesso impossibile (essendo in grado di incidere sulla posizione azionata pur non essendo contemplate nel giudicato perché appunto sopravvenute), mentre, nella specie, trattandosi di una pretesa riferita a una valutazione di avanzamento relativa a date precise e individuate, le sopravvenienze rilevanti possono essere solo quelle che sono in grado di incidere su quel medesimo segmento temporale (cfr., le richiamate sentenze T.ar. nn.-OMISSIS- e -OMISSIS-). Profilo, quest’ultimo, sul quale, peraltro, il provvedimento di sospensione neppure afferma alcunchè.
10. Alla luce delle suddette considerazioni il gravame va dunque integralmente rigettato.
11. Ricorrono tuttavia giustificati motivi, resi evidenti dalle peculiarità del caso concreto, per disporre la compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle sue generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES GI, Presidente FF
ES Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
EF IL, Consigliere, Estensore
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EF IL | ES GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.