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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/12/2024, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Matteo del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2237 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 27.05.2024 da:
( ), nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...]1,
e
, (c.f.: ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...]1, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avvocati Massimo Pavan (pec:
e Antonio Olivo (pec: Email_1
in Dolo (VE), Via Garibaldi 45, che li rappresentano e Email_2
difendono come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo.
ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale
1 conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 28.10.2024, che di seguito si riproducono: i ricorrenti insistono per “la pronuncia di separazione personale e l'omologazione delle seguenti
CONDIZIONI 1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso la madre sig.ra . Le decisioni di maggiore Parte_2
interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. La casa familiare sita in Stra (VE), Via Capeleo 54/1 è assegnata a , con tutti gli arredi.
5. Il sig. Parte_2
potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e quando vorrà previo accordo Parte_1
con il genitore collocatario in via principale e, comunque, anche in caso di disaccordo, almeno due pomeriggi la settimana, compatibilmente con le esigenze di vita, ricreative e scolastiche dei minori;
detti ultimi trascorreranno con il padre un fine settimana alternato dal sabato mattina alla domenica sera;
almeno tre settimane, anche non continuative, nel periodo estivo, con programmazione delle vacanze entro il 30 maggio di ogni anno;
sette giorni nel periodo natalizio, alternando annualmente il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno; tre giorni nel periodo pasquale alternando il giorno di Pasqua e le festività del 25 Aprile, 1 Maggio ed
8 Dicembre;
le ricorrenze dei componenti della famiglia verranno festeggiate previo accordo tra i coniugi.
6. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1 Parte_2
un contributo di € 400,00 ciascuno per il mantenimento dei due figli, entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l 'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese ordinarie e straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come da prescrizioni del protocollo del Tribunale di Venezia (artt. 15 – 18) cui ci si riporta integralmente anche per quanto riguarda gli assegni familiari e le detrazioni per i figli a carico.
7. Il sig. Pt_1
si obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma di € 400 entro il
[...] Parte_2
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, somma da
2 rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.
8. I coniugi si scambiano reciprocamente il consenso al rilascio o al rinnovo dei passaporti o altro documento valevole per l'espatrio con iscrizione dei figli minori.” per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 27.05.2024 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in Fossò (Ve) in data 09.06.2007, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Fossò al n. 5, parte II, serie A, dell'anno
2007, optando per il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio sono nate due figli:
l'11.11.2006 e il 31.3.2009. Pt_1 Per_1
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
28.10.2024 in sostituzione dell'udienza del 05.11.2024, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
3 Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse morale e materiale dei figli.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in Fossò in data 09.06.2007, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Fossò al n. 5, parte II, serie A, dell'anno 2007, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13.11.2024.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore
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