Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/04/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4977/2023. R.G.
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , , , , Pt_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
rappresentati e difesi dall' Avv. Mimì Cassano Parte_12 Parte_13
-attori-
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Dibattista CP_1
-convenuta-
NONCHE'
rappresentato e difeso dall'Avv. Nicolò Marta Controparte_2
-convenuto-
NONCHE'
rappresentato e difeso dall'Avv. Camillo Larato Controparte_3
-convenuto-
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Agostinacchio Controparte_4
-convenuta-
1
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e gli altri soggetti in epigrafe indicati quali attori convenivano in giudizio la Parte_1 CP_1
il ed chiedendo dichiararsi il diritto del
[...] Controparte_5 Controparte_4
e del a divenire titolari del diritto di concessione sulle cappelle cimiteriali da loro Pt_1 Parte_3
prenotate nell'ambito dell'appalto per l'ampiamento e gestione del cimitero affidato alla
[...]
Chiedevano trasferirsi a loro favore il diritto di uso di tali cappelle con condanna dei convenuti CP_1
e e al rilascio in loro favore di detti manufatti illegittimamente Controparte_4 Controparte_3
ceduti in loro favore.In subordine chiedevano condannarsi la a restituire gli acconti versati ed al CP_1
risarcimento dei danni provocati dal suo inadempimento.Gi altri attori chiedevano ridursi il corrispettivo di concessione delle altre cappelle da loro prenotate per le difformità con cui erano state realizzate rispetto ai progetti approvati.Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle avverse domande sul rilievo della loro infondatezza.La in via riconvenzionale chiedeva accertarsi l'inadempimento del CP_1 Parte_3
e del ed il suo diritto a trattenere le somme dagli stessi versate.Il chiedeva accertarsi il suo CP_3 CP_3
diritto di uso sulla cappella consegnatagli ed in subordine condannarsi il di a CP_2 CP_2
trasferirgli il diritto di uso su altra cappella identica.In ulteriore subordine condannarsi la a CP_1
restituire le somme ricevute.In rito, il presente giudizio va dichiarato estinto nel rapporto processuale tra e tutti i convenuti.Risulta, infatti, che detta attrice ha notificato alle altre parti Parte_2
rinuncia agli atti del giudizio sottoscritta personalmente (rif. allegato alle note di precisazione delle conclusioni del 10/7/2024) nonché rinuncia alle domande da lei proposte.Ai sensi dell'art. 307 c.p.c. detta rinuncia ha l'effetto di estinguere il giudizio senza necessità di accettazione dei convenuti, peraltro manifestata formalmente dalla in quanto non vi è un loro interesse a proseguire il giudizio nei CP_1
confronti di detta parte rispetto alla quale non è stata proposta alcuna domanda riconvenzionale.Nei
confronti di tutti gli altri attori la causa va, invece, decisa nel merito.Infondate sono le domande con cui il ed il chiedono accertarsi il loro diritto a divenire titolari del diritto di uso relativo alle Parte_3 Pt_1
cappelle cimiteriali indicate in atto di citazione e chiedono pronunciarsi, ex art. 2932 c.c., sentenza che tenga luogo del contratto traslativo di detto diritto.Analogamente infondate sono le domande proposte da tutti gli attori con cui gli stessi chiedono ridursi il corrispettivo per la concessione in uso delle cappelle
2 cimiteriali da loro prenotate e condannarsi la a restituire le somme maggiori versate rispetto CP_1
all'effettivo valore di detti manufatti.Le domande proposte dal e dal presuppongono Parte_3 Pt_1
che sia sorto, in capo alla od al Comune di , un obbligo a stipulare un atto traslativo CP_1 CP_2
del diritto di utilizzo di cappelle cimiteriali e sia sorto a loro favore un diritto soggettivo a concludere l'atto concessivo di tale diritto.Come è noto, le aree cimiteriali fanno parte del demanio pubblico comunale (in tal senso Cass. civ. n. 467/2019), ai sensi dell'art. 824 comma 2 c.c..Dette aree possono essere concesse in uso ai privati per la realizzazione di cappelle gentilizie o loculi a scopo di sepoltura, a titolo temporaneo, in virtù di un atto concessorio che attribuisce un diritto soggettivo perfetto di natura reale assimilabile al diritto di superficie (in tal senso Cass. civ. n. 285/1990).Tale diritto si differenzia dal diritto del singolo ad essere sepolto all'interno del manufatto cimiteriale che, invece, ha natura di diritto personale di godimento (in tal senso Cass. civ. n. 1789/2007).Poichè gli attori chiedono l'adempimento dell'obbligo al trasferimento in loro favore del diritto di godimento sul manufatto funerario, attesa la realità di tale diritto assimilabile alla superficie, un tale obbligo non può che risultare da un atto redatto in forma scritta atteso che l'assunzione dell'obbligo di stipulare un successivo contratto traslativo di diritti reali deve avere, a pena di nullità, la stessa forma solenne scritta prevista per la stipula dell'atto definitivo (in tal senso Cass.
civ. n. 19080/2012), ai sensi degli artt. 1350 e 1351 c.c.La questione di esistenza o meno di un valido atto costitutivo dell'obbligo di trasferire i diritti reali sulle cappelle indicate in atto di citazione, rilevabile di ufficio ex art. 1421 c.c., è stata ritualmente sottoposta al vaglio delle parti con ordinanza del 10/10/2024,
ai sensi dell'art. 101 c.p.c..In proposito occorre rilevare che tutti gli attori fondano i loro diritti, al trasferimento della titolarità di uso sulle cappelle cimiteriali ed alla riduzione del corrispettivo di concessione, sull'assunto di aver sottoscritto altrettante domande di concessione di cappelle gentilizie.In
relazione a tale assunto va, tuttavia, rilevato che, dalla documentazione prodotta in allegato all'atto di citazione, risulta che le domande di concessione recano la sola sottoscrizione degli attori, mentre non risulta alcuna accettazione in forma scritta che doveva intervenire con conforme manifestazione di volontà
sottoscritta dal legale rappresentante della o dal soggetto dotato dei relativi poteri di CP_1
rappresentanza del Comune di , quale proprietario delle aree cimiteriali ove le cappelle CP_2
risultano erette.In difetto di approvazione scritta, da parte degli organi dotati del corrispondente potere rappresentativo, le domande sottoscritte dagli attori non sono idonee né ad attribuire il diritto di godimento di natura reale ed assimilabile alla superficie sulle cappelle cimiteriali indicati in ciascuna
3 domanda né a costituire l'obbligo di prestare il consenso per il successivo trasferimento di tale diritto a carico del concedente.Di nessun rilievo, per converso, sono i meri comportamenti materiali posti in essere da quali l'incasso di somme o la emissione di fatture, atteso che la necessaria forma scritta Pt_14
dell'accordo contrattuale relativo a diritti reali non può essere surrogata da comportamenti materiali privi di detta forma solenne.Dunque, l'eventuale cessione a terzi, diversi dai sottoscrittori delle domande, delle cappelle cimiteriali non costituisce alcuna violazione degli obblighi contrattuali allegati dagli attori atteso che non risulta concluso in forma scritta né un atto definitivo di concessione in uso a favore degli attori e né un accordo costitutivo dell'obbligo del concedente di prestare il consenso per il successivo trasferimento agli attori delle cappelle per cui è causa, in assenza del necessario requisito della forma scritta, previsto dagli artt. 1350 e 1351 c.c. in relazione all'art. 1325 comma 4 c.c. ed all'art. 1418 c.c.Per le medesime ragioni fin qui evidenziate non può essere fatta valere l'actio quanti minoris, anch'essa di natura contrattuale, in assenza di validi atti traslativi del diritto reale sul sepolcro o di validi atti costitutivi dell'obbligo a trasferire tali diritti.Poichè la mera sottoscrizione di una domanda di concessione, non seguita da conforme accettazione da manifestarsi in forma scritta e proveniente dagli organi dotati del relativo potere rappresentativo del concedente, non è idonea a costituire gli obblighi contrattuali di cui gli attori chiedono l'adempimento, neppure di pagamento, è infondata anche la domanda riconvenzionale con cui la chiede accertarsi il suo diritto a trattenere le somme versate dal e dal per CP_1 Parte_3 Pt_1
loro inadempimento contrattuale, inadempimento invero insussistente per l'assenza di un valido vincolo negoziale.E', invece, fondata la domanda con cui detti attori chiedono, in via subordinata, la condanna della a restituire le somme ricevute, rispettivamente di euro 24.900,00 e di euro 20.000,00, per CP_1
effetto della mera sottoscrizione di una domanda di concessione, come detto inidonea a creare un vincolo negoziale obbligatorio, atteso che tale dazione è da ritenersi priva di causa, con gli effetti restitutori previsti dall'art. 2033 c.c..Su dette somme sono dovuti interessi legali dalla domanda di pagamento al saldo.Infondate sono, invece, le ulteriori domande subordinate del e del con cui gli Parte_3 Pt_1
stessi chiedono il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale fondato sulla violazione del loro diritto a divenire titolari del diritto di uso sulle cappelle da loro prenotate, mancando un valido vincolo contrattuale.Al rigetto delle domande proposte dal e dal nei confronti della Parte_3 Pt_1 CP_4
e del segue l'assorbimento delle domande proposte dal in quanto subordinate alla CP_3 CP_3
condizione, non maturata, della sua soccombenza.Al rigetto delle domande degli attori segue la revoca del
4 sequestro giudiziario disposto ante causam.Il rilievo di ufficio delle ragioni della decisione integra la ricorrenza di gravi ed eccezionali motivi (art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato da Corte Costituzionale
sentenza n. 77/2018) per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto seconda sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) In parziale accoglimento delle domande proposte da e Parte_3 [...]
, che nel resto rigetta, condanna la alla restituzione in loro favore Parte_1 CP_1
rispettivamente della somma di euro 24.900,00 in favore del primo e di euro 20.000,00 in favore del secondo, con interessi legali dalla richiesta di restituzione al saldo;
2) Dichiara estinto il giudizio tra ed i convenuti;
Parte_2
3) Rigetta le domande proposte dagli altri attori;
4) Revoca il sequestro giudiziario disposto ante causam con ordinanza del 4/7/2023 dal
Tribunale di Taranto;
5) Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite anche della fase cautelare.
Taranto, 27/4/2025 Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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