TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/04/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 03.04.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024, al n. 46, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Alatri, Via Parte_1 C.F._1
Belgio n.12, presso lo studio dell'Avv. Bruno Marucci, che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine del ricorso
ricorrente contro
- in Controparte_1
persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo e/o rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/01/2024, ha dedotto che da circa 45 anni Parte_1
svolge le mansioni di autista di autoarticolati per il trasporto di prodotti in polvere e granuli, lavorando per circa 12 ore al giorno, per 5 giorni a settimana. L'attività lavorativa consisteva nel recarsi presso il cliente da rifornire, movimentare un tubo di 10 metri e 12 cm di diametro, pesante circa 30 kg, da collegare al silos entro cui riversare il prodotto;
tale operazione richiedeva l'utilizzo di chiavistelli, cunei metallici e una mazzetta da circa 1 kg, nonché l'uso del compressore del veicolo, che veniva portato fino a 1,5 atm per trasferire il materiale nei silos. Le mansioni svolte dal ricorrente avevano quindi investito l'apparato uditivo, compromettendone la normale funzionalità, e sovraccaricato biomeccanicamente i segmenti mano-polso-avambraccio.
Da tale attività gli erano derivati un'Ipoacusia da rumore e il Morbo di , per i quali ha Per_1 presentato denuncia di malattia professionale all' ma senza esito. CP_1
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalle suddette malattie, in misura del 7% per l'ipoacusia da rumore e del 6% per il
Morbo di , da unificare al preesistente danno del 10% riconosciuto per patologia algo Per_1 disfunzionale rachide lombare con radicolopatia, l'attore ha chiesto al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' in persona del Direttore p.t. della sede di CP_1
Frosinone, a liquidare le relative prestazioni, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' instando CP_1
per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dalla
Dott. Per_2
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che la curva del tracciato audiometrico esaminato ha l'aspetto di un'ipoacusia iniziale, che non si concilia con il dato anamnestico riferito dal ricorrente, il quale ha infatti lamentato acufeni e ipoacusia da molti anni. Il CTU ha anche precisato che i livelli di rumorosità per gli autisti, del DVR aziendale, sono notevolmente al di sotto dei livelli minimi considerati di attenzione (80 DbA). Non risulta pertanto provata la sussistenza della patologia professionale, denunciata dal ricorrente.
Per quanto riguarda il Morbo di Dupuytren, il CTU ha affermato che la genesi di tale patologia è tuttora in gran parte misconosciuta, in quanto sono stati documentati anche fattori costituzionali e familiari e ne è stata riconosciuta l'esposizione professionale per determinate categorie di lavoratori
(ciabattini, conduttori di pala meccanica, ruspisti, ecc. ecc.). Ha quindi concluso che non è ipotizzabile il riconoscimento dell'origine professionale di una tale malattia nell'ipotesi dell'attività di autista svolta dal ricorrente, laddove non risulta documentato alcun rischio di vibrazioni mano – braccio.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso - non forniti dalla difesa di parte ricorrente che nulla ha osservato in ordine alle conclusioni peritali - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso è stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, ai sensi dell'art.152 disp. att.
c.p.c..
A carico dell'Istituto restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all' le spese di lite;
CP_1
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 03/04/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 03.04.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024, al n. 46, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Alatri, Via Parte_1 C.F._1
Belgio n.12, presso lo studio dell'Avv. Bruno Marucci, che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine del ricorso
ricorrente contro
- in Controparte_1
persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo e/o rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/01/2024, ha dedotto che da circa 45 anni Parte_1
svolge le mansioni di autista di autoarticolati per il trasporto di prodotti in polvere e granuli, lavorando per circa 12 ore al giorno, per 5 giorni a settimana. L'attività lavorativa consisteva nel recarsi presso il cliente da rifornire, movimentare un tubo di 10 metri e 12 cm di diametro, pesante circa 30 kg, da collegare al silos entro cui riversare il prodotto;
tale operazione richiedeva l'utilizzo di chiavistelli, cunei metallici e una mazzetta da circa 1 kg, nonché l'uso del compressore del veicolo, che veniva portato fino a 1,5 atm per trasferire il materiale nei silos. Le mansioni svolte dal ricorrente avevano quindi investito l'apparato uditivo, compromettendone la normale funzionalità, e sovraccaricato biomeccanicamente i segmenti mano-polso-avambraccio.
Da tale attività gli erano derivati un'Ipoacusia da rumore e il Morbo di , per i quali ha Per_1 presentato denuncia di malattia professionale all' ma senza esito. CP_1
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalle suddette malattie, in misura del 7% per l'ipoacusia da rumore e del 6% per il
Morbo di , da unificare al preesistente danno del 10% riconosciuto per patologia algo Per_1 disfunzionale rachide lombare con radicolopatia, l'attore ha chiesto al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' in persona del Direttore p.t. della sede di CP_1
Frosinone, a liquidare le relative prestazioni, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' instando CP_1
per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dalla
Dott. Per_2
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che la curva del tracciato audiometrico esaminato ha l'aspetto di un'ipoacusia iniziale, che non si concilia con il dato anamnestico riferito dal ricorrente, il quale ha infatti lamentato acufeni e ipoacusia da molti anni. Il CTU ha anche precisato che i livelli di rumorosità per gli autisti, del DVR aziendale, sono notevolmente al di sotto dei livelli minimi considerati di attenzione (80 DbA). Non risulta pertanto provata la sussistenza della patologia professionale, denunciata dal ricorrente.
Per quanto riguarda il Morbo di Dupuytren, il CTU ha affermato che la genesi di tale patologia è tuttora in gran parte misconosciuta, in quanto sono stati documentati anche fattori costituzionali e familiari e ne è stata riconosciuta l'esposizione professionale per determinate categorie di lavoratori
(ciabattini, conduttori di pala meccanica, ruspisti, ecc. ecc.). Ha quindi concluso che non è ipotizzabile il riconoscimento dell'origine professionale di una tale malattia nell'ipotesi dell'attività di autista svolta dal ricorrente, laddove non risulta documentato alcun rischio di vibrazioni mano – braccio.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso - non forniti dalla difesa di parte ricorrente che nulla ha osservato in ordine alle conclusioni peritali - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso è stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, ai sensi dell'art.152 disp. att.
c.p.c..
A carico dell'Istituto restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all' le spese di lite;
CP_1
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 03/04/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi