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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/09/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 477/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di BOLOGNA 2 SEZIONE CIVILE La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 477/2023 promossa da:
(GIÀ Parte_1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. DEL TORRE CARLO, elettivamente domiciliata in VIA RUBBIANI 2
[...]
BOLOGNA, presso quest'ultimo, mero domiciliatario. APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. ARAGIUSTO MASSIMO e Controparte_1 C.F._1 dell'avv. CAMPOGRANDE STEFANO, dell'avv. CAMPAILLA MASSIMO;
dell'avv. MOTT ELEONORA, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico pec
Email_1
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 192 del 2023 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
L' appellante rassegnava le seguenti conclusioni: In via principale • A riforma della impugnata sentenza, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo alla società convenuta con ogni conseguente effetto ivi compreso il rigetto di ogni richiesta economica di parte appellata;
in subordine • A riforma dell'impugnata sentenza respingersi ogni richiesta economica formulata da controparte per i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguente effetto e con declaratoria che nulla deve la appellante alla appellata. In ulteriore subordine, • nella denegata ipotesi di conferma della impugnata sentenza disporsi la compensazione totale o quantomeno parziale delle spese di primo grado stante la reciproca soccombenza con il favore delle spese del presente grado. In ogni caso • Respingersi l'appello incidentale avversario siccome infondato con ogni conseguente effetto;
• Spese diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi rifusi In via istruttoria • Come in atto di citazione in appello.
La parte appellata così precisava le proprie conclusioni:
pagina 1 di 6 Piaccia all'Ecc.mo Collegio della Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa NEL MERITO, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa;
IN VIA INCIDENTALE, in parziale riforma della sentenza impugnata accertare e, per l'effetto, dichiarare la congruità, in tesi, del compenso professionale pari a € 62.248,41, oltre spese generali 15% C.p.A. 4% ed oltre anticipazioni e, dunque, dell'importo di € 75.739,22 richiesto con ingiunzione di pagamento europea e, conseguentemente, condannare
[...]
(già ), in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 Parte_2 pagare all'Avv. l'importo di € 75.739,22, oltre interessi nella misura e con le decorrenze indicate nella Controparte_1 sentenza impugnata, oltre le spese, le tasse e le imposte sostenute per la procedura di opinamento e per la procedura monitoria, meglio indicate nell'allegato alla notula delle spese e competenze del precedente grado di giudizio, depositata unitamente alla comparsa conclusionale di primo grado;
in ipotesi subordinata, accertare e per l'effetto dichiarare la congruità dell'importo di € 48.150,00 oltre interessi nella misura e con le decorrenze indicate nella sentenza impugnata e, conseguentemente, condannare (già ), in persona Parte_1 Parte_2 del legale rappresentante pro tempore, a pagare all'avv. l'importo di € 48.150,00 oltre a spese generali Controparte_1 forfettarie, CPA, interessi e altre spese di varia natura meglio dettagliate nell'allegato alla notula delle spese e competenze del precedente grado di giudizio depositata unitamente alla comparsa conclusionale di primo grado, oltre interessi nella misura e con le decorrenze indicate nella sentenza impugnata;
Con condanna della parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata dei compensi e delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali 15%, I.V.A. 22% e C.P.A. 4% come per legge. Con richiesta di concedere i termini per comparsa conclusionale e memoria di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva di aver ricevuto, nel giugno 2016, incarico Controparte_1 di assistenza nell'individuazione e presentazione di opportunità di acquisizioni immobiliari da parte di
[...]
, società viennese operante nel settore di sviluppo immobiliare;
in particolare, di Parte_1 aver trattato con e rispettivamente amministratore delegato e collaboratrice interna CP_2 Persona_1 della società menzionata. Quest'ultima aveva contattato l'attore manifestando l'interesse di PP nell'investimento immobiliare “a Roma, Venezia, Trieste ed eventualmente Milano, Torino ed Udine”; chiedendo la collaborazione dell'Avv. CP_1 specificando le caratteristiche della tipologia di immobile oggetto di interesse (pag. 2 atto di citazione). Manifestata la propria disponibilità alla collaborazione richiesta, l'avv. svolse attività di consulenza e CP_1 assistenza per acquisizioni nelle città di Venezia, Trieste e nella regione Toscana, così riepilogabile: colloqui con le controparti per la definizione delle esigenze di PP, delle varie opportunità, dei passaggi chiave e degli aspetti rilevanti dell'esecuzione del progetto;
esposizione del quadro normativo di riferimento e delle fasi del processo di acquisizione;
espletamento di indagini preliminari presso la rete di clientela per l'individuazione di opportunità e consulenza per la redazione delle relative lettere e accordi di interesse;
analisi delle procedure di vendita degli immobili;
organizzazione e partecipazione a visite, riunioni e sopralluoghi presso gli immobili di interesse. Tuttavia, a partire dal mese di novembre 2016, la controparte si rese irreperibile, mancando di rispondere ai solleciti del consulente sulle varie opportunità di progetto e sui criteri di determinazione del compenso, di talché, parte attrice depositò ricorso per opinamento del compenso spettantegli, pari ad € 74.449,80, e successivo ricorso per ingiunzione di pagamento europea innanzi al Tribunale di Bologna. La società propose opposizione al decreto europeo, cui seguì la Parte_1 proposizione di domanda giudiziale secondo il rito civile ordinario da parte dell'odierno attore. Nel giudizio così instaurato domandava di accertare il conferimento dell'incarico da parte della Controparte_1 società convenuta e il suo successivo espletamento da parte dell'attore; conseguentemente di condannare la PP al pagamento in suo favore di € 75.405,12.
Si costituiva contestando in primis che avesse agito nella Parte_1 CP_2 Per_ veste di legale rappresentate della società convenuta e che l'arch. fosse una dipendente o collaboratrice di quest'ultima. Pertanto, negava di avere mai conferito all'attore incarico di consulenza o assistenza per acquisizioni immobiliari. pagina 2 di 6 Ribadiva in ogni caso che prestazioni descritte da controparte non potevano ricondursi ad attività forense ma solo ed esclusivamente ad attività di mediazione ex art. 1754 c.c. Contestava infine - anche nella loro conformità agli originali - le stampe delle comunicazioni di posta elettronica prodotte, l'attendibilità e l'utilizzabilità del dettaglio delle attività svolte dall'Avv. e la riproduzione delle CP_1 spese sostenute.
La causa, istruita documentalmente e con escussione testimoniale, veniva decisa con sentenza n. 192/2023, che accoglieva la domanda con i seguenti passaggi logici: esclusa l'utilizzabilità di alcuni dei documenti contestati dalla società, per il tempestivo disconoscimento delle sottoscrizioni, il Tribunale ha rilevato la genericità dell'ulteriore contestazione, formulata da PP, circa la “conformità all'originale” dei restanti documenti prodotti dall'attore, che, pertanto, dovevano ritenersi liberamente valutabili nel giudizio. In particolare, la documentazione prodotta, unitamente alle deposizioni testimoniali assunte, provavano il conferimento dell'incarico all'attore, la sicura riferibilità di tale conferimento alla società convenuta - e non a in CP_2 proprio - e, infine, l'effettiva esecuzione dell'incarico di consulenza, assistenza e reperimento di opportunità di acquisto da parte di CP_1 Quanto alla natura delle prestazioni richieste, dal compendio probatorio in atti era emerso che l'avvocato CP_1 era stato incaricato dell'espletamento di una complessa attività di consulenza e assistenza legale, che doveva supportare la società convenuta in vista della acquisizione di immobili a reddito con determinate caratteristiche. Quanto alla determinazione del compenso, in assenza di un accordo scritto tra le parti, il giudicante ha effettuato la liquidazione in base alla tariffa all'epoca vigente, ossia ai sensi del DM n. 55 del 2014, prima delle modifiche successivamente apportate, valutata la rilevanza dell'opera prestata, addivenendo all'importo di € 31.125,00, già ridotto del 50% conformemente a quanto prescritto dall'art. 19, comma 1, DM n. 55 del 2014 nell'ipotesi in cui l'incarico stragiudiziale sia cessato prima della conclusione dell'affare e tenuto conto della non particolare complessità dell'attività svolta. In definitiva, il Tribunale ha condannato la società convenuta al pagamento in favore dell'attore, di totali € 32.027,70, comprensivi delle spese effettivamente sostenute e documentate, oltre accessori di legge e spese di lite.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello formulando cinque Parte_1 motivi di gravame. Si è costituito insistendo per il rigetto dell'impugnazione principale e a sua volta formulando Controparte_1 motivo di appello incidentale. Disposta la sostituzione della udienza di decisione con il deposito di note, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 08.04.2025.
*** Con il primo motivo la difesa appellante critica il rigetto della eccezione di carenza di legittimazione passiva di di aver tempestivamente contestato, sia nella attribuibilità, che nella conformità Controparte_3 all'originale, i documenti di posta elettronica prodotti da controparte e comprovanti, secondo il primo giudice, il conferimento dell'incarico all'avv. CP_1 Per_ Ribadisce che agì esclusivamente in proprio, mentre l'arch. solo occasionalmente prestò CP_2 assistenza a quest'ultimo. Nega dunque che la società appellante abbia mai conferito un incarico di consulenza a
Controparte_1
Con il secondo motivo insiste nel sostenere che l'attività di parte attrice si concretizzò sostanzialmente in una attività preliminare alla trattativa di acquisto immobiliare e non in un'attività di assistenza o consulenza per la redazione di proposte o disamina di contratti, giacché quest'ultima sarebbe intervenuta solo in un momento successivo, nei fatti mai verificatosi, a operazione immobiliare individuata. pagina 3 di 6 Con il terzo motivo nega che l'incarico di consulenza e assistenza si fosse perfezionato a seguito del messaggio di posta elettronica del 10 luglio 2016, trattandosi di corrispondenza intercorsa con un indirizzo di posta Per_ dell'arch. non riconducibile alla società odierna appellante, e in cui il medesimo avv. in ogni caso CP_1 subordinava il compenso al buon esito delle singole trattative. Con il quarto motivo, in via subordinata, parte appellante contesta la decisione di prime cure nella parte in cui ha attribuito rilievo al provvedimento di opinamento rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Bologna, stante la sua irritualità conseguente alla mancata comunicazione della sua emissione ai controinteressati. Con l'ultimo motivo di gravame, infine, lamenta la mancata compensazione delle spese di lite, atteso il rigetto nel giudizio di primo grado della domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte attrice. L'appellante incidentale contesta invece la liquidazione del compenso operata dal primo giudice nella parte in cui ha applicato la riduzione prevista dall'art. 18 DM n. 55/2014 al compenso indicato dall'attore, ottenuto considerando la pluralità di affari svolti come un unico affare, anziché a quello riconosciuto dal medesimo decreto ministeriale, che prevede invece un compenso complessivo pari alla somma dei distinti compensi maturati in relazione a ciascun affare. In ogni caso insiste sulla congruità dell'importo domandato senza necessità di ulteriore riduzione.
Entrambi gli appelli, principale e incidentale, sono infondati. Innanzitutto, anche in questo giudizio deve ribadirsi l'infondatezza della eccezione di carenza di legittimazione passiva, riproposta dalla società appellante con il primo motivo. Nel proprio atto di appello PP insiste di aver tempestivamente e specificatamente contestato la corrispondenza e-mail posta dal giudice di prime cure a riprova del conferimento di incarico da parte della società, sicché sarebbe spettato alla controparte produrre l'originale dei documenti contestati, onere da quest'ultima mai assolto. Sul punto si osserva, come già statuito dal precedente giudice, che la contestazione della “conformità” dei documenti prodotti è formulata in modo improprio, e comunque assolutamente generico. Per contro, rappresenta principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 14279 del 2021); in particolare, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (Cass. n. 16836 del 2021). Nulla invece ha mai specificato la società appellante in merito alla corrispondenza intercorsa tra CP_1
e né indicando quale tra le molte mail contenute nelle copie prodotte sarebbe
[...] Persona_1 CP_2 difforme all'originale, né illustrando la versione autentica delle medesime. Va confermata, quindi, la prima decisione laddove ha accertato il conferimento dell'incarico da parte della società convenuta sulla base, non già di una generale utilizzabilità dei documenti di posta elettronica che controparte aveva dimesso (pag. 5 atto di appello), bensì sulla puntuale ricostruzione delle comunicazioni ivi Per_ contenute e avvenute tra amministratore delegato di e l'arch. CP_1 CP_2 Parte_1
Sin dal primo contatto con quest'ultima è chiaro che l'incarico di collaborazione dovesse essere eseguito in favore della . Fu la stessa a contattare presentandosi come Parte_1 Persona_1 CP_1 architetto e collaboratrice interna di un gruppo di sviluppo immobiliare viennese, concludendo la e-mail con la sigla della società PRIVATE PLACEMENT IMMOBILEN e il proprio contatto e-mail professionale:
Email_2
pagina 4 di 6 Anche nelle varie manifestazioni di interesse, presentate da dietro esplicita richiesta di allo CP_2 CP_1 scopo di organizzare le visite immobiliari e dallo stesso sottoscritte su carta intestata della Parte_2
, questi così si presentava: “Siamo un gruppo di sviluppo immobiliare, che da anni investe in
[...] edifici a Vienna e pianifichiamo di allargare il nostro spettro di attività in Italia”, o ancora “La sottoscritta società , in persona di nella qualità di legale rappresentante, è lieta di Parte_1 CP_2 rappresentare il proprio interesse ad approfondire l'eventuale acquisto dell'immobile” (cfr. doc. 13 pag. 72; doc. 14 pag. 7; doc.11 pag. 64). Non è sostenibile, dunque, anche per la tipologia di affare trattato, che l'amministratore delegato della
[...]
abbia agito in proprio, e in qualità di privato si sia servito della collaborazione di un Parte_1 architetto della medesima società. Per_ Lo scopo dell'affare, come ripetutamente ribadito da e da era rappresentato dalla realizzazione di CP_2 investimenti immobiliari, attività che perfettamente riflette quella svolta dalla società convenuta. D'altra parte, neppure può dirsi, come sostiene la difesa appellante con il secondo motivo di gravame, che l'attività di si concretizzò esclusivamente in un'attività di procacciamento o mediatoria. CP_1
Già il precedente giudice, sulla base della corrispondenza intercorsa tra le parti coinvolte e le testimonianze assunte, aveva accertato che era stato incaricato sia della individuazione degli immobili che di un'attività CP_1 di consulenza e assistenza legale, finalizzata a supportare la società convenuta in vista della acquisizione di immobili a reddito, non riconducibile alla attività di mediazione. Ora, le doglianze formulate in questo giudizio dalla parte appellante non appaiono idonee a scalfire le considerazioni svolte dal Tribunale giacché, limitandosi a reiterare le allegazioni esposte nel precedente grado, si sostanziano nella generica contestazione del carattere propriamente legale dell'incarico svolto da CP_1
[...]
Ebbene, la documentazione prodotta, composta dallo scambio di e-mail e dagli altri documenti inviati da CP_1 relativi ai singoli immobili di interesse escludono che si trattasse di una semplice mediazione. Oltre all'organizzazione delle visite per le diverse opportunità di investimento immobiliare, si occupò, tra gli CP_1 altri, della descrizione, per i vari immobili, di possibili strategie di acquisizione;
di fornire chiarimenti sul regime fiscale applicabile ai redditi immobiliari in Italia;
di valutare costi e redditività degli immobili per taluni scenari di prezzo e di acquisto ipotizzati (cfr. doc. 8 – 14). Tutte attività esplicitamente richieste dallo stesso CP_2
da
[...] Persona_1
In merito è esemplificativa la mail inviata il 17 novembre 2016 (doc. 10 pag. 121 ss) ove chiede CP_2 informazioni sui costi e sulla possibilità di mettere a reddito due degli immobili proposti. Peraltro, nel medesimo scambio di e-mail e contestualmente discutono dei CP_2 Controparte_1 compensi dovuti per la consulenza e assistenza legale e chiarisce di non poter essere remunerato solo in CP_1 caso di conclusione dell'affare, proponendo così di introdurre sia un compenso dovuto in caso di sua conclusione, che un compenso fisso da pagare su base oraria, applicabile dal momento della proposta/lettera di interesse;
e personalmente sottoscrisse lettere di interesse almeno per l'immobile per villa CP_2
Hausbrandt; per l'immobile sito in Piazza di Vittorio Veneto, Trieste e infine per il Compendio San IO e l'Hotel Ca' SA a Venezia (pag. 7 doc. 14; pag. 94 doc. 11; doc. 9). Anche nella mail precedente del 19 luglio 2016, già richiamata dal Tribunale, l'appellato specificava la debenza di una fee dovuta a prescindere dal successo dell'affare, indicando quali incarichi rientrassero in tale tipologia di compenso, tra cui: “l'assistenza nella richiesta di documentazione rilevante;
la consulenza sugli aspetti tributari dell'operazione; la verifica degli eventuali contratti di locazione in corso;
la verifica di eventuali problematiche o quesiti urbanistici”; tutte attività, prodromiche alla conclusione dell'affare, che l'appellato effettivamente svolse per gli immobili sopra richiamati. In definitiva, a rigetto anche del terzo motivo di gravame, è da escludere che avesse subordinato la propria CP_1 integrale remunerazione al buon esito delle singole trattative, dal momento che pacificamente risulta la sua pagina 5 di 6 pretesa di pagamento anche in caso di mancato successo dell'affare, per le attività finalizzate alla sua conclusione, il che è coerente con la natura delle prestazioni, di assistenza legale, e non mediatorie. Infine, va confermata la statuizione resa nel precedente grado di giudizio relativa alla liquidazione del compenso e contestata da entrambe le parti, rispettivamente, con il quarto motivo di gravame e con il motivo di appello incidentale formulato da CP_1
Innanzitutto, sono irrilevanti le contestazioni mosse dalla parte appellante in ordine all'irritualità del procedimento di opinamento svoltosi avanti al consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna. A prescindere dalla perfetta validità della notula rilasciata dall'Ordine, che non necessita della comunicazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 13, comma 9 L. 247/2012, il giudice di primo grado ha operato la liquidazione del compenso, non già sulla base del provvedimento di opinamento, bensì in applicazione dell'art. 22, DM 55 del 2014, tenuto conto del valore degli affari indicati dall'attore nel proprio atto di citazione proprio in quanto non contestati dalla società convenuta. Quest'ultima, dunque, che ora lamenta di non essere stata messa nella condizione di contraddire nell'ambito della predetta procedura, ben avrebbe potuto contestare la congruità del valore degli affari indicato nel precedente grado di giudizio. Onere che, poiché rimasto inadempiuto, ha correttamente determinato il primo giudice all'applicazione della disposizione di cui all'art. 115 c.p.c. È parimenti infondata la doglianza proposta da Controparte_1
Sebbene il giudice di primo grado abbia applicato la riduzione sul compenso spettante al difensore, già calcolato sulla somma dei valori, (e quindi inferiore a quello che poteva astrattamente spettare per la molteplicità di affari), la cifra liquidata appare congrua in relazione all'attività da questi effettivamente svolta. si limitò infatti a contatti e consulenza prodromica alla realizzazione di investimenti Controparte_1 immobiliari, che nei fatti si interruppe a circa quattro mesi dal conferimento dell'incarico, senza giungere né a trattative avanzate né alla conclusione di alcun affare (Sono del novembre 2016 le e-mail e gli SMS in cui CP_1 si lamenta dell'irreperibilità di e prospetta la cessazione della collaborazione. Cfr. doc. 15). CP_2
D'altra parte, l'anticipata cessazione dell'incarico prima della conclusione delle trattative rientra tra i fattori da considerare ai fini della liquidazione del compenso secondo il dettato dell'art. 19 DM 55/2014, che espressamente richiede di tenere conto dei risultati conseguiti. Infine, la somma riconosciuta dal Tribunale va ritenuta congrua anche perché non si discosta significativamente dal compenso risultante dalla moltiplicazione del monte e della tariffa oraria ore indicate dallo stesso nel doc. 7. CP_1
Il rigetto anche dell'appello incidentale giustifica la compensazione delle spese del grado. Le spese del primo grado di giudizio restano invece a carico della società soccombente atteso che, il rigetto della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide:
- rigetta gli appelli proposti, confermando integralmente la sentenza n. 192 del 2023 emessa dal Tribunale di Bologna;
- compensa le spese del grado. Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte degli appellanti, principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 9 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott.ssa Anna Maria Rossi Dott. Giampiero Fiore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di BOLOGNA 2 SEZIONE CIVILE La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 477/2023 promossa da:
(GIÀ Parte_1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. DEL TORRE CARLO, elettivamente domiciliata in VIA RUBBIANI 2
[...]
BOLOGNA, presso quest'ultimo, mero domiciliatario. APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. ARAGIUSTO MASSIMO e Controparte_1 C.F._1 dell'avv. CAMPOGRANDE STEFANO, dell'avv. CAMPAILLA MASSIMO;
dell'avv. MOTT ELEONORA, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico pec
Email_1
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 192 del 2023 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
L' appellante rassegnava le seguenti conclusioni: In via principale • A riforma della impugnata sentenza, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo alla società convenuta con ogni conseguente effetto ivi compreso il rigetto di ogni richiesta economica di parte appellata;
in subordine • A riforma dell'impugnata sentenza respingersi ogni richiesta economica formulata da controparte per i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguente effetto e con declaratoria che nulla deve la appellante alla appellata. In ulteriore subordine, • nella denegata ipotesi di conferma della impugnata sentenza disporsi la compensazione totale o quantomeno parziale delle spese di primo grado stante la reciproca soccombenza con il favore delle spese del presente grado. In ogni caso • Respingersi l'appello incidentale avversario siccome infondato con ogni conseguente effetto;
• Spese diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi rifusi In via istruttoria • Come in atto di citazione in appello.
La parte appellata così precisava le proprie conclusioni:
pagina 1 di 6 Piaccia all'Ecc.mo Collegio della Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa NEL MERITO, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa;
IN VIA INCIDENTALE, in parziale riforma della sentenza impugnata accertare e, per l'effetto, dichiarare la congruità, in tesi, del compenso professionale pari a € 62.248,41, oltre spese generali 15% C.p.A. 4% ed oltre anticipazioni e, dunque, dell'importo di € 75.739,22 richiesto con ingiunzione di pagamento europea e, conseguentemente, condannare
[...]
(già ), in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 Parte_2 pagare all'Avv. l'importo di € 75.739,22, oltre interessi nella misura e con le decorrenze indicate nella Controparte_1 sentenza impugnata, oltre le spese, le tasse e le imposte sostenute per la procedura di opinamento e per la procedura monitoria, meglio indicate nell'allegato alla notula delle spese e competenze del precedente grado di giudizio, depositata unitamente alla comparsa conclusionale di primo grado;
in ipotesi subordinata, accertare e per l'effetto dichiarare la congruità dell'importo di € 48.150,00 oltre interessi nella misura e con le decorrenze indicate nella sentenza impugnata e, conseguentemente, condannare (già ), in persona Parte_1 Parte_2 del legale rappresentante pro tempore, a pagare all'avv. l'importo di € 48.150,00 oltre a spese generali Controparte_1 forfettarie, CPA, interessi e altre spese di varia natura meglio dettagliate nell'allegato alla notula delle spese e competenze del precedente grado di giudizio depositata unitamente alla comparsa conclusionale di primo grado, oltre interessi nella misura e con le decorrenze indicate nella sentenza impugnata;
Con condanna della parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata dei compensi e delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali 15%, I.V.A. 22% e C.P.A. 4% come per legge. Con richiesta di concedere i termini per comparsa conclusionale e memoria di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva di aver ricevuto, nel giugno 2016, incarico Controparte_1 di assistenza nell'individuazione e presentazione di opportunità di acquisizioni immobiliari da parte di
[...]
, società viennese operante nel settore di sviluppo immobiliare;
in particolare, di Parte_1 aver trattato con e rispettivamente amministratore delegato e collaboratrice interna CP_2 Persona_1 della società menzionata. Quest'ultima aveva contattato l'attore manifestando l'interesse di PP nell'investimento immobiliare “a Roma, Venezia, Trieste ed eventualmente Milano, Torino ed Udine”; chiedendo la collaborazione dell'Avv. CP_1 specificando le caratteristiche della tipologia di immobile oggetto di interesse (pag. 2 atto di citazione). Manifestata la propria disponibilità alla collaborazione richiesta, l'avv. svolse attività di consulenza e CP_1 assistenza per acquisizioni nelle città di Venezia, Trieste e nella regione Toscana, così riepilogabile: colloqui con le controparti per la definizione delle esigenze di PP, delle varie opportunità, dei passaggi chiave e degli aspetti rilevanti dell'esecuzione del progetto;
esposizione del quadro normativo di riferimento e delle fasi del processo di acquisizione;
espletamento di indagini preliminari presso la rete di clientela per l'individuazione di opportunità e consulenza per la redazione delle relative lettere e accordi di interesse;
analisi delle procedure di vendita degli immobili;
organizzazione e partecipazione a visite, riunioni e sopralluoghi presso gli immobili di interesse. Tuttavia, a partire dal mese di novembre 2016, la controparte si rese irreperibile, mancando di rispondere ai solleciti del consulente sulle varie opportunità di progetto e sui criteri di determinazione del compenso, di talché, parte attrice depositò ricorso per opinamento del compenso spettantegli, pari ad € 74.449,80, e successivo ricorso per ingiunzione di pagamento europea innanzi al Tribunale di Bologna. La società propose opposizione al decreto europeo, cui seguì la Parte_1 proposizione di domanda giudiziale secondo il rito civile ordinario da parte dell'odierno attore. Nel giudizio così instaurato domandava di accertare il conferimento dell'incarico da parte della Controparte_1 società convenuta e il suo successivo espletamento da parte dell'attore; conseguentemente di condannare la PP al pagamento in suo favore di € 75.405,12.
Si costituiva contestando in primis che avesse agito nella Parte_1 CP_2 Per_ veste di legale rappresentate della società convenuta e che l'arch. fosse una dipendente o collaboratrice di quest'ultima. Pertanto, negava di avere mai conferito all'attore incarico di consulenza o assistenza per acquisizioni immobiliari. pagina 2 di 6 Ribadiva in ogni caso che prestazioni descritte da controparte non potevano ricondursi ad attività forense ma solo ed esclusivamente ad attività di mediazione ex art. 1754 c.c. Contestava infine - anche nella loro conformità agli originali - le stampe delle comunicazioni di posta elettronica prodotte, l'attendibilità e l'utilizzabilità del dettaglio delle attività svolte dall'Avv. e la riproduzione delle CP_1 spese sostenute.
La causa, istruita documentalmente e con escussione testimoniale, veniva decisa con sentenza n. 192/2023, che accoglieva la domanda con i seguenti passaggi logici: esclusa l'utilizzabilità di alcuni dei documenti contestati dalla società, per il tempestivo disconoscimento delle sottoscrizioni, il Tribunale ha rilevato la genericità dell'ulteriore contestazione, formulata da PP, circa la “conformità all'originale” dei restanti documenti prodotti dall'attore, che, pertanto, dovevano ritenersi liberamente valutabili nel giudizio. In particolare, la documentazione prodotta, unitamente alle deposizioni testimoniali assunte, provavano il conferimento dell'incarico all'attore, la sicura riferibilità di tale conferimento alla società convenuta - e non a in CP_2 proprio - e, infine, l'effettiva esecuzione dell'incarico di consulenza, assistenza e reperimento di opportunità di acquisto da parte di CP_1 Quanto alla natura delle prestazioni richieste, dal compendio probatorio in atti era emerso che l'avvocato CP_1 era stato incaricato dell'espletamento di una complessa attività di consulenza e assistenza legale, che doveva supportare la società convenuta in vista della acquisizione di immobili a reddito con determinate caratteristiche. Quanto alla determinazione del compenso, in assenza di un accordo scritto tra le parti, il giudicante ha effettuato la liquidazione in base alla tariffa all'epoca vigente, ossia ai sensi del DM n. 55 del 2014, prima delle modifiche successivamente apportate, valutata la rilevanza dell'opera prestata, addivenendo all'importo di € 31.125,00, già ridotto del 50% conformemente a quanto prescritto dall'art. 19, comma 1, DM n. 55 del 2014 nell'ipotesi in cui l'incarico stragiudiziale sia cessato prima della conclusione dell'affare e tenuto conto della non particolare complessità dell'attività svolta. In definitiva, il Tribunale ha condannato la società convenuta al pagamento in favore dell'attore, di totali € 32.027,70, comprensivi delle spese effettivamente sostenute e documentate, oltre accessori di legge e spese di lite.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello formulando cinque Parte_1 motivi di gravame. Si è costituito insistendo per il rigetto dell'impugnazione principale e a sua volta formulando Controparte_1 motivo di appello incidentale. Disposta la sostituzione della udienza di decisione con il deposito di note, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 08.04.2025.
*** Con il primo motivo la difesa appellante critica il rigetto della eccezione di carenza di legittimazione passiva di di aver tempestivamente contestato, sia nella attribuibilità, che nella conformità Controparte_3 all'originale, i documenti di posta elettronica prodotti da controparte e comprovanti, secondo il primo giudice, il conferimento dell'incarico all'avv. CP_1 Per_ Ribadisce che agì esclusivamente in proprio, mentre l'arch. solo occasionalmente prestò CP_2 assistenza a quest'ultimo. Nega dunque che la società appellante abbia mai conferito un incarico di consulenza a
Controparte_1
Con il secondo motivo insiste nel sostenere che l'attività di parte attrice si concretizzò sostanzialmente in una attività preliminare alla trattativa di acquisto immobiliare e non in un'attività di assistenza o consulenza per la redazione di proposte o disamina di contratti, giacché quest'ultima sarebbe intervenuta solo in un momento successivo, nei fatti mai verificatosi, a operazione immobiliare individuata. pagina 3 di 6 Con il terzo motivo nega che l'incarico di consulenza e assistenza si fosse perfezionato a seguito del messaggio di posta elettronica del 10 luglio 2016, trattandosi di corrispondenza intercorsa con un indirizzo di posta Per_ dell'arch. non riconducibile alla società odierna appellante, e in cui il medesimo avv. in ogni caso CP_1 subordinava il compenso al buon esito delle singole trattative. Con il quarto motivo, in via subordinata, parte appellante contesta la decisione di prime cure nella parte in cui ha attribuito rilievo al provvedimento di opinamento rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Bologna, stante la sua irritualità conseguente alla mancata comunicazione della sua emissione ai controinteressati. Con l'ultimo motivo di gravame, infine, lamenta la mancata compensazione delle spese di lite, atteso il rigetto nel giudizio di primo grado della domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte attrice. L'appellante incidentale contesta invece la liquidazione del compenso operata dal primo giudice nella parte in cui ha applicato la riduzione prevista dall'art. 18 DM n. 55/2014 al compenso indicato dall'attore, ottenuto considerando la pluralità di affari svolti come un unico affare, anziché a quello riconosciuto dal medesimo decreto ministeriale, che prevede invece un compenso complessivo pari alla somma dei distinti compensi maturati in relazione a ciascun affare. In ogni caso insiste sulla congruità dell'importo domandato senza necessità di ulteriore riduzione.
Entrambi gli appelli, principale e incidentale, sono infondati. Innanzitutto, anche in questo giudizio deve ribadirsi l'infondatezza della eccezione di carenza di legittimazione passiva, riproposta dalla società appellante con il primo motivo. Nel proprio atto di appello PP insiste di aver tempestivamente e specificatamente contestato la corrispondenza e-mail posta dal giudice di prime cure a riprova del conferimento di incarico da parte della società, sicché sarebbe spettato alla controparte produrre l'originale dei documenti contestati, onere da quest'ultima mai assolto. Sul punto si osserva, come già statuito dal precedente giudice, che la contestazione della “conformità” dei documenti prodotti è formulata in modo improprio, e comunque assolutamente generico. Per contro, rappresenta principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 14279 del 2021); in particolare, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (Cass. n. 16836 del 2021). Nulla invece ha mai specificato la società appellante in merito alla corrispondenza intercorsa tra CP_1
e né indicando quale tra le molte mail contenute nelle copie prodotte sarebbe
[...] Persona_1 CP_2 difforme all'originale, né illustrando la versione autentica delle medesime. Va confermata, quindi, la prima decisione laddove ha accertato il conferimento dell'incarico da parte della società convenuta sulla base, non già di una generale utilizzabilità dei documenti di posta elettronica che controparte aveva dimesso (pag. 5 atto di appello), bensì sulla puntuale ricostruzione delle comunicazioni ivi Per_ contenute e avvenute tra amministratore delegato di e l'arch. CP_1 CP_2 Parte_1
Sin dal primo contatto con quest'ultima è chiaro che l'incarico di collaborazione dovesse essere eseguito in favore della . Fu la stessa a contattare presentandosi come Parte_1 Persona_1 CP_1 architetto e collaboratrice interna di un gruppo di sviluppo immobiliare viennese, concludendo la e-mail con la sigla della società PRIVATE PLACEMENT IMMOBILEN e il proprio contatto e-mail professionale:
Email_2
pagina 4 di 6 Anche nelle varie manifestazioni di interesse, presentate da dietro esplicita richiesta di allo CP_2 CP_1 scopo di organizzare le visite immobiliari e dallo stesso sottoscritte su carta intestata della Parte_2
, questi così si presentava: “Siamo un gruppo di sviluppo immobiliare, che da anni investe in
[...] edifici a Vienna e pianifichiamo di allargare il nostro spettro di attività in Italia”, o ancora “La sottoscritta società , in persona di nella qualità di legale rappresentante, è lieta di Parte_1 CP_2 rappresentare il proprio interesse ad approfondire l'eventuale acquisto dell'immobile” (cfr. doc. 13 pag. 72; doc. 14 pag. 7; doc.11 pag. 64). Non è sostenibile, dunque, anche per la tipologia di affare trattato, che l'amministratore delegato della
[...]
abbia agito in proprio, e in qualità di privato si sia servito della collaborazione di un Parte_1 architetto della medesima società. Per_ Lo scopo dell'affare, come ripetutamente ribadito da e da era rappresentato dalla realizzazione di CP_2 investimenti immobiliari, attività che perfettamente riflette quella svolta dalla società convenuta. D'altra parte, neppure può dirsi, come sostiene la difesa appellante con il secondo motivo di gravame, che l'attività di si concretizzò esclusivamente in un'attività di procacciamento o mediatoria. CP_1
Già il precedente giudice, sulla base della corrispondenza intercorsa tra le parti coinvolte e le testimonianze assunte, aveva accertato che era stato incaricato sia della individuazione degli immobili che di un'attività CP_1 di consulenza e assistenza legale, finalizzata a supportare la società convenuta in vista della acquisizione di immobili a reddito, non riconducibile alla attività di mediazione. Ora, le doglianze formulate in questo giudizio dalla parte appellante non appaiono idonee a scalfire le considerazioni svolte dal Tribunale giacché, limitandosi a reiterare le allegazioni esposte nel precedente grado, si sostanziano nella generica contestazione del carattere propriamente legale dell'incarico svolto da CP_1
[...]
Ebbene, la documentazione prodotta, composta dallo scambio di e-mail e dagli altri documenti inviati da CP_1 relativi ai singoli immobili di interesse escludono che si trattasse di una semplice mediazione. Oltre all'organizzazione delle visite per le diverse opportunità di investimento immobiliare, si occupò, tra gli CP_1 altri, della descrizione, per i vari immobili, di possibili strategie di acquisizione;
di fornire chiarimenti sul regime fiscale applicabile ai redditi immobiliari in Italia;
di valutare costi e redditività degli immobili per taluni scenari di prezzo e di acquisto ipotizzati (cfr. doc. 8 – 14). Tutte attività esplicitamente richieste dallo stesso CP_2
da
[...] Persona_1
In merito è esemplificativa la mail inviata il 17 novembre 2016 (doc. 10 pag. 121 ss) ove chiede CP_2 informazioni sui costi e sulla possibilità di mettere a reddito due degli immobili proposti. Peraltro, nel medesimo scambio di e-mail e contestualmente discutono dei CP_2 Controparte_1 compensi dovuti per la consulenza e assistenza legale e chiarisce di non poter essere remunerato solo in CP_1 caso di conclusione dell'affare, proponendo così di introdurre sia un compenso dovuto in caso di sua conclusione, che un compenso fisso da pagare su base oraria, applicabile dal momento della proposta/lettera di interesse;
e personalmente sottoscrisse lettere di interesse almeno per l'immobile per villa CP_2
Hausbrandt; per l'immobile sito in Piazza di Vittorio Veneto, Trieste e infine per il Compendio San IO e l'Hotel Ca' SA a Venezia (pag. 7 doc. 14; pag. 94 doc. 11; doc. 9). Anche nella mail precedente del 19 luglio 2016, già richiamata dal Tribunale, l'appellato specificava la debenza di una fee dovuta a prescindere dal successo dell'affare, indicando quali incarichi rientrassero in tale tipologia di compenso, tra cui: “l'assistenza nella richiesta di documentazione rilevante;
la consulenza sugli aspetti tributari dell'operazione; la verifica degli eventuali contratti di locazione in corso;
la verifica di eventuali problematiche o quesiti urbanistici”; tutte attività, prodromiche alla conclusione dell'affare, che l'appellato effettivamente svolse per gli immobili sopra richiamati. In definitiva, a rigetto anche del terzo motivo di gravame, è da escludere che avesse subordinato la propria CP_1 integrale remunerazione al buon esito delle singole trattative, dal momento che pacificamente risulta la sua pagina 5 di 6 pretesa di pagamento anche in caso di mancato successo dell'affare, per le attività finalizzate alla sua conclusione, il che è coerente con la natura delle prestazioni, di assistenza legale, e non mediatorie. Infine, va confermata la statuizione resa nel precedente grado di giudizio relativa alla liquidazione del compenso e contestata da entrambe le parti, rispettivamente, con il quarto motivo di gravame e con il motivo di appello incidentale formulato da CP_1
Innanzitutto, sono irrilevanti le contestazioni mosse dalla parte appellante in ordine all'irritualità del procedimento di opinamento svoltosi avanti al consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna. A prescindere dalla perfetta validità della notula rilasciata dall'Ordine, che non necessita della comunicazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 13, comma 9 L. 247/2012, il giudice di primo grado ha operato la liquidazione del compenso, non già sulla base del provvedimento di opinamento, bensì in applicazione dell'art. 22, DM 55 del 2014, tenuto conto del valore degli affari indicati dall'attore nel proprio atto di citazione proprio in quanto non contestati dalla società convenuta. Quest'ultima, dunque, che ora lamenta di non essere stata messa nella condizione di contraddire nell'ambito della predetta procedura, ben avrebbe potuto contestare la congruità del valore degli affari indicato nel precedente grado di giudizio. Onere che, poiché rimasto inadempiuto, ha correttamente determinato il primo giudice all'applicazione della disposizione di cui all'art. 115 c.p.c. È parimenti infondata la doglianza proposta da Controparte_1
Sebbene il giudice di primo grado abbia applicato la riduzione sul compenso spettante al difensore, già calcolato sulla somma dei valori, (e quindi inferiore a quello che poteva astrattamente spettare per la molteplicità di affari), la cifra liquidata appare congrua in relazione all'attività da questi effettivamente svolta. si limitò infatti a contatti e consulenza prodromica alla realizzazione di investimenti Controparte_1 immobiliari, che nei fatti si interruppe a circa quattro mesi dal conferimento dell'incarico, senza giungere né a trattative avanzate né alla conclusione di alcun affare (Sono del novembre 2016 le e-mail e gli SMS in cui CP_1 si lamenta dell'irreperibilità di e prospetta la cessazione della collaborazione. Cfr. doc. 15). CP_2
D'altra parte, l'anticipata cessazione dell'incarico prima della conclusione delle trattative rientra tra i fattori da considerare ai fini della liquidazione del compenso secondo il dettato dell'art. 19 DM 55/2014, che espressamente richiede di tenere conto dei risultati conseguiti. Infine, la somma riconosciuta dal Tribunale va ritenuta congrua anche perché non si discosta significativamente dal compenso risultante dalla moltiplicazione del monte e della tariffa oraria ore indicate dallo stesso nel doc. 7. CP_1
Il rigetto anche dell'appello incidentale giustifica la compensazione delle spese del grado. Le spese del primo grado di giudizio restano invece a carico della società soccombente atteso che, il rigetto della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide:
- rigetta gli appelli proposti, confermando integralmente la sentenza n. 192 del 2023 emessa dal Tribunale di Bologna;
- compensa le spese del grado. Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte degli appellanti, principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 9 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott.ssa Anna Maria Rossi Dott. Giampiero Fiore
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