Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/04/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia - riunito in camera di consiglio - nelle persone dei magistrati: Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente ( rel\est) Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al R.G. n. 403/2024 V.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale
T R A
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pagano Francesco- giusta procura in atti-;
Ricorrenti
Nonché
PM – sede -Intervenuto-
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.7.2024, e Parte_1 Parte_2
-premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 28.12.1980, che dall'unione
[...] coniugale sono nati due figli, Francesco e , entrambi maggiorenni ed economicamente, Per_1 indipendenti- chiedevano congiuntamente pronunziarsi separazione tra i coniugi per le ragioni indicate in ricorso e alle condizioni pattuite.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c.- comunicata al PM-; verificata la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e di avvalersi della trattazione cartolare, all'udienza sostitutiva del 6.3.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione con riserva di riferire al Collegio.
Nel merito
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Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e hanno ribadito, nelle modalità previste, la volontà di non riconciliarsi.
Sulle statuizioni accessorie, i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“1)[La separazione personale avrà inizio da oggi] ed entrambi saranno liberi di fissare ove vorranno la loro residenza, di recarsi all'estero senza il preventivo consenso dell'altro coniuge. A tal proposito i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o altro documento equipollente valido per l'espatrio;
2) La casa coniugale, di proprietà esclusiva della moglie, con quanto in essa contenuto, rimarrà in godimento e nel possesso della medesima moglie.
3) Il marito già allontanatosene di fatto dalla casa coniugale, ne asporterà i beni ed effetti di stretto uso personale.
4) Gli ulteriori rapporti economici tra le parti sono, già, stati compiutamente definiti e regolati con reciproca soddisfazione.
5) Con ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi e -smg- con le condizioni Parte_1 Parte_2 concordate e riportate in parte motiva
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nicotera (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 1980, atto n. 8, parte II, serie
A);
C) spese compensate.
Così deciso nella C.C. da remoto del 12.3.2025
La Presidente
dr.ssa Gabriella Lupoli
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