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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/10/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO UN
I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 472/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi proposta
DA
(cf. ), nata a [...] il [...], cittadina italiana, Parte_1 C.F._1 residente in S. Maria la Carità (NA) alla via Motta Carità ed elettivamente domiciliata in S. Antonio
BA (Na) presso lo studio dell'avvocato Gianluca Di Lorenzo del foro di TO UN (c.f. non indicato), che la rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_1
E
(cf. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
17.12.1973, residente in S. Maria la Carità (NA) alla via Motta Carità ed elettivamente domiciliato in
Pompei (Na), alla via S. Abbondio 157/C, presso lo studio dell'Avv. Loredana Del Sorbo del foro di
TO UN (C.F ) che lo rappresenta e difende per procura allegata C.F._3 telematicamente al ricorso (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: ) Email_2
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di TO UN
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 27.5.2025: il procuratore di ha concluso riportandosi a tutti gli atti già depositati e in particolare all'accordo Controparte_2 raggiunto dai coniugi, chiedendone l'integrale accoglimento, e in specie chiedendo al tribunale di omologare la separazione come da patti e condizioni già depositati e sottoscritti dalle parti avendo i coniugi compiutamente definito con reciproca soddisfazione i loro rapporti e ricorrendo nella fattispecie gli estremi per la separazione personale, degli stessi;
il procuratore di Parte_1 premesso che i coniugi hanno convenuto contestualmente di separarsi nel rispetto dei patti sottoscritti e depositati alla scorsa udienza, ha chiesto al tribunale di omologare la separazione secondo i patti e le condizioni sottoscritte dalle parti.
Il P.M. non rendeva il proprio parere.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con ricorso congiunto depositato in data 29.1.2024, e Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio in Santa Maria la Carità (Na) in data 04.06.2005, scegliendo il regime della separazione dei beni, e che dalla loro unione il 27.5.2006 era nato a [...]
AB il FI , ancora minore al momento della presentazione del ricorso, hanno Persona_1 chiesto a questo tribunale che fosse pronunciata la loro separazione personale, alle condizioni da essi concordate.
A fondamento della domanda i ricorrenti hanno allegato che da tempo, per incompatibilità caratteriali e incomprensioni non avevano più un'unione affettiva e sentimentale essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale ed essendo pertanto divenuta insostenibile la prosecuzione della convivenza. Dichiaravano inoltre la loro volontà di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
1.2.- Fissata con decreto del 12.2.2024 l'udienza cartolare del 03.7.2024, rilevato con ordinanza dell'8.7.2024 (pronunciata alla scadenza del termine come dianzi assegnato) la mancata allegazione e l'omesso deposito di documentazione reddituale e patrimoniale dei coniugi e l'inconferenza delle pattuizioni relative all'affido ed al regime di visita del genitore non collocatario per essere il FI
ormai divenuto maggiorenne e disposto pertanto rinvio all'udienza del 29.1.2025 da Persona_1 trattarsi con modalità cartolare, con ordinanza in data 30.1.2025 (pronunciata alla scadenza del termine come dianzi assegnato) veniva ribadito il mancato deposito della documentazione suindicata e la causa rinviata all'udienza cartolare del 22.4.2025; quindi, disposta con decreto in data 31.3.2025 la sostituzione del giudice relatore, trasferito ad altro ufficio, in uno al differimento della causa all'udienza cartolare del 27.5.2025, con ordinanza in data 16.7.2025 il giudice relatore, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, preso atto che il PM non aveva reso il parere richiestogli con con pec in data 11.2.2025, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Giudice rimetteva la causa al collegio per la omologa.
2. Il ricorso per separazione consensuale è fondato e può essere omologato alle condizioni concordate dai coniugi.
Invero, preso atto della volontà espressa dai coniugi di addivenire alla separazione, deve in primo ribadirsi che nulla va disposto in ordine all'affido, alla collocazione ed al diritto di visita del genitore non collocatario atteso che l'unico FI dei coniugi, , nato il [...], Persona_2 nelle more del giudizio è divenuto maggiorenne.
Ciò posto, si osserva che le parti in data 28.1.2025 hanno depositato atto scritto, dalle stesse parti sottoscritto con firme autenticate dai rispettivi difensori, recante le condizioni della loro separazione modificate in seguito al conseguimento della maggiore età da parte del FI.
Ebbene, ritiene il collegio che detti accordi, riguardanti essenzialmente la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, poiché non contrari a norme imperative, possono essere senz'altro omologati.
In particolare, premesso che la è casalinga mentre il è attualmente disoccupato, Pt_1 CP_1 le parti hanno concordato l'assegnazione alla medesima della casa familiare, in cui ella Pt_1 continuerà a vivere insieme al FI , maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1 autosufficiente, e l'obbligo per il di concorrere al mantenimento del predetto FI CP_1 versando alla oltre al 50% delle spese straordinarie, un assegno mensile di euro 250,00, Pt_1 importo da reputarsi certamente congruo alla luce della indicata condizione lavorativa e reddituale delle parti. Con il medesimo accordo, le parti, oltre a rinunciare reciprocamente ad un assegno per il proprio mantenimento hanno regolato, nei termini di cui si darà atto in dispositivo, altri rapporti economici tra loro esistenti
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale di TO UN, pronunciando sul ricorso congiunto per separazione consensuale dei coniugi depositato in data 29.1.2024 da e così provvede: Controparte_1 Parte_1
A) Omologa le condizioni della separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(NA) il 06.09.1982, (cf. ) e nato a [...] C.F._1 Controparte_1 di AB il 17.12.1973 (cf. ) di cui al ricorso congiunto depositato in data C.F._2
29.1.2024, come successivamente modificate con atto scritto e sottoscritto dai medesimi coniugi depositato in data 28.1.2025, e di seguito trascritte: 1.- La sig.ra rimarrà nella casa che fu coniugale di sua proprietà e vi continuerà ad abitare Pt_1 insieme al FI;
Persona_1
b. Il Sig. ha già lasciato la casa coniugale dal quale provvederà ad asportare tutti i propri CP_1 effetti personali, nonché i mobili della cucina di sua proprietà, porterà con se anche la vettura di sua proprietà ed a lui intestata una Fiat tg.FF145FV e il motorino sempre di sua proprietà Honda tg.
DC02700;
c. La signora è casalinga e il sig. è attualmente disoccupato;
Pt_1 CP_1
d. Le parti hanno deciso di dividere l'importo di € 10.000,00 che avevano risparmiato e investito pertanto la sig.ra che deteneva l'intera cifra ha provveduto a versare in due volte la somma di €
5000,00 sul c/c intestato al sig, iban [...] e il sig. CP_1
verserà un assegno di mantenimento in favore del FI , maggiorenne ma CP_1 Persona_1 non economicamente autosufficiente, dell'importo di euro 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese mediche ludiche e scolastiche preventivamente concordate come da protocollo del Tribunale di TO UN;
f. Le parti dichiarano di non avere reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, diritto, ragione o causale e rinunciano al mantenimento reciproco;
g. I coniugi acconsentono al rilascio dei rispettivi documenti di espatrio;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune di Santa Maria la Carità (Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 12, Parte 2, Serie A, anno 2005).
C) Nulla per le spese.
Così deciso in TO UN, nella camera di consiglio del 10.9.2025.
Il presidente estensore dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO UN
I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 472/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi proposta
DA
(cf. ), nata a [...] il [...], cittadina italiana, Parte_1 C.F._1 residente in S. Maria la Carità (NA) alla via Motta Carità ed elettivamente domiciliata in S. Antonio
BA (Na) presso lo studio dell'avvocato Gianluca Di Lorenzo del foro di TO UN (c.f. non indicato), che la rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_1
E
(cf. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
17.12.1973, residente in S. Maria la Carità (NA) alla via Motta Carità ed elettivamente domiciliato in
Pompei (Na), alla via S. Abbondio 157/C, presso lo studio dell'Avv. Loredana Del Sorbo del foro di
TO UN (C.F ) che lo rappresenta e difende per procura allegata C.F._3 telematicamente al ricorso (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: ) Email_2
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di TO UN
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 27.5.2025: il procuratore di ha concluso riportandosi a tutti gli atti già depositati e in particolare all'accordo Controparte_2 raggiunto dai coniugi, chiedendone l'integrale accoglimento, e in specie chiedendo al tribunale di omologare la separazione come da patti e condizioni già depositati e sottoscritti dalle parti avendo i coniugi compiutamente definito con reciproca soddisfazione i loro rapporti e ricorrendo nella fattispecie gli estremi per la separazione personale, degli stessi;
il procuratore di Parte_1 premesso che i coniugi hanno convenuto contestualmente di separarsi nel rispetto dei patti sottoscritti e depositati alla scorsa udienza, ha chiesto al tribunale di omologare la separazione secondo i patti e le condizioni sottoscritte dalle parti.
Il P.M. non rendeva il proprio parere.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con ricorso congiunto depositato in data 29.1.2024, e Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio in Santa Maria la Carità (Na) in data 04.06.2005, scegliendo il regime della separazione dei beni, e che dalla loro unione il 27.5.2006 era nato a [...]
AB il FI , ancora minore al momento della presentazione del ricorso, hanno Persona_1 chiesto a questo tribunale che fosse pronunciata la loro separazione personale, alle condizioni da essi concordate.
A fondamento della domanda i ricorrenti hanno allegato che da tempo, per incompatibilità caratteriali e incomprensioni non avevano più un'unione affettiva e sentimentale essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale ed essendo pertanto divenuta insostenibile la prosecuzione della convivenza. Dichiaravano inoltre la loro volontà di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
1.2.- Fissata con decreto del 12.2.2024 l'udienza cartolare del 03.7.2024, rilevato con ordinanza dell'8.7.2024 (pronunciata alla scadenza del termine come dianzi assegnato) la mancata allegazione e l'omesso deposito di documentazione reddituale e patrimoniale dei coniugi e l'inconferenza delle pattuizioni relative all'affido ed al regime di visita del genitore non collocatario per essere il FI
ormai divenuto maggiorenne e disposto pertanto rinvio all'udienza del 29.1.2025 da Persona_1 trattarsi con modalità cartolare, con ordinanza in data 30.1.2025 (pronunciata alla scadenza del termine come dianzi assegnato) veniva ribadito il mancato deposito della documentazione suindicata e la causa rinviata all'udienza cartolare del 22.4.2025; quindi, disposta con decreto in data 31.3.2025 la sostituzione del giudice relatore, trasferito ad altro ufficio, in uno al differimento della causa all'udienza cartolare del 27.5.2025, con ordinanza in data 16.7.2025 il giudice relatore, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, preso atto che il PM non aveva reso il parere richiestogli con con pec in data 11.2.2025, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Giudice rimetteva la causa al collegio per la omologa.
2. Il ricorso per separazione consensuale è fondato e può essere omologato alle condizioni concordate dai coniugi.
Invero, preso atto della volontà espressa dai coniugi di addivenire alla separazione, deve in primo ribadirsi che nulla va disposto in ordine all'affido, alla collocazione ed al diritto di visita del genitore non collocatario atteso che l'unico FI dei coniugi, , nato il [...], Persona_2 nelle more del giudizio è divenuto maggiorenne.
Ciò posto, si osserva che le parti in data 28.1.2025 hanno depositato atto scritto, dalle stesse parti sottoscritto con firme autenticate dai rispettivi difensori, recante le condizioni della loro separazione modificate in seguito al conseguimento della maggiore età da parte del FI.
Ebbene, ritiene il collegio che detti accordi, riguardanti essenzialmente la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, poiché non contrari a norme imperative, possono essere senz'altro omologati.
In particolare, premesso che la è casalinga mentre il è attualmente disoccupato, Pt_1 CP_1 le parti hanno concordato l'assegnazione alla medesima della casa familiare, in cui ella Pt_1 continuerà a vivere insieme al FI , maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1 autosufficiente, e l'obbligo per il di concorrere al mantenimento del predetto FI CP_1 versando alla oltre al 50% delle spese straordinarie, un assegno mensile di euro 250,00, Pt_1 importo da reputarsi certamente congruo alla luce della indicata condizione lavorativa e reddituale delle parti. Con il medesimo accordo, le parti, oltre a rinunciare reciprocamente ad un assegno per il proprio mantenimento hanno regolato, nei termini di cui si darà atto in dispositivo, altri rapporti economici tra loro esistenti
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale di TO UN, pronunciando sul ricorso congiunto per separazione consensuale dei coniugi depositato in data 29.1.2024 da e così provvede: Controparte_1 Parte_1
A) Omologa le condizioni della separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(NA) il 06.09.1982, (cf. ) e nato a [...] C.F._1 Controparte_1 di AB il 17.12.1973 (cf. ) di cui al ricorso congiunto depositato in data C.F._2
29.1.2024, come successivamente modificate con atto scritto e sottoscritto dai medesimi coniugi depositato in data 28.1.2025, e di seguito trascritte: 1.- La sig.ra rimarrà nella casa che fu coniugale di sua proprietà e vi continuerà ad abitare Pt_1 insieme al FI;
Persona_1
b. Il Sig. ha già lasciato la casa coniugale dal quale provvederà ad asportare tutti i propri CP_1 effetti personali, nonché i mobili della cucina di sua proprietà, porterà con se anche la vettura di sua proprietà ed a lui intestata una Fiat tg.FF145FV e il motorino sempre di sua proprietà Honda tg.
DC02700;
c. La signora è casalinga e il sig. è attualmente disoccupato;
Pt_1 CP_1
d. Le parti hanno deciso di dividere l'importo di € 10.000,00 che avevano risparmiato e investito pertanto la sig.ra che deteneva l'intera cifra ha provveduto a versare in due volte la somma di €
5000,00 sul c/c intestato al sig, iban [...] e il sig. CP_1
verserà un assegno di mantenimento in favore del FI , maggiorenne ma CP_1 Persona_1 non economicamente autosufficiente, dell'importo di euro 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese mediche ludiche e scolastiche preventivamente concordate come da protocollo del Tribunale di TO UN;
f. Le parti dichiarano di non avere reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, diritto, ragione o causale e rinunciano al mantenimento reciproco;
g. I coniugi acconsentono al rilascio dei rispettivi documenti di espatrio;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune di Santa Maria la Carità (Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 12, Parte 2, Serie A, anno 2005).
C) Nulla per le spese.
Così deciso in TO UN, nella camera di consiglio del 10.9.2025.
Il presidente estensore dott.ssa Marianna Lopiano