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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/11/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 565/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 565/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SUFFIA Parte_1 P.IVA_1
GI e dell'avv. FOSSATI MASSIMO ( ) C.SO GALILEO FERRARIS, C.F._1
71 10128 TORINO, elettivamente domiciliato in VIA VOCHIERI, 9 15121 ALESSANDRIA presso il difensore avv. SUFFIA GI appellante contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. LAGANARO MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA D. FIASELLA 7/8
16121 GENOVA presso il difensore avv. LAGANARO MASSIMO
IA GI & C. S.A.S. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERETTA ETTORE P.IVA_3
e dell'avv. CERABONA ALESSIA ( ) VIA LUIGI CIBRARIO, 27 10143 C.F._2
TORINO, elettivamente domiciliato in VIA SAN QUINTINO, 25/A 10121 TORINO presso il difensore avv. BERETTA ETTORE
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_4
appellati
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 2.10.2025
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via preliminare:
- nell'ipotesi di conferma della necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del sig.
[...]
; Controparte_3
- previa modifica o revoca delle ordinanze 6.11.2024, 26.03.25, 7.4.25; disporre la rimessione in termini della , in ciò modificando il termine Parte_1
originariamente fissato con l'ordinanza del 8 febbraio 2024, al fine di consentire l'avvio di nuovo procedimento di notificazione degli atti giudiziari nei confronti del sig. da Controparte_3
eseguirsi, stante la dichiarata impossibilità di esecuzione secondo le modalità del Regolamento UE n.
1784/20, nelle forme ex art. 142, c. 1 cpc ovvero secondo le differenti forme che l'adita Corte d'Appello intenderà prescrivere ex art. 151 cpc.
In via principale nel merito:
- in parziale riforma della sentenza n. 221/23 del Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 20.03.23; accogliere le conclusioni già assunte in primo grado e segnatamente:
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
accertare e dichiarare la inoperatività della polizza n. 352.013.0000064179 contratta con la appellante e per l'effetto assolversi dalla domanda di manleva assicurativa formulata Parte_1
dalla originaria convenuta con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio. CP_1
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso proposte.”.
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita: rigettare integralmente l'appello promosso da con conseguente conferma Parte_1
integrale della gravata sentenza.
Condannare alla rifusione delle spese processuali del grado di appello”. Parte_1
Per l'appellata IA GI & C. S.A.S.:
“Voglia la Ecc.ma Corte d' Appello adita:
- rigettare integralmente l' appello promosso da con conseguente Parte_1
conferma integrale della gravata sentenza
- condannare alla rifusione delle spese del grado di appello”. Parte_1
pagina 2 di 11 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 28.07.2017 la società IA OM & C. AS conveniva in giudizio e , Controparte_1 Controparte_3 Parte_1
in qualità rispettivamente di proprietaria, conducente ed assicurazione RCA dell'autoarticolato Scania, targato BB828TR, chiedendone condanna in solido al risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza del sinistro occorso in data 19.08.2015 e al pagamento della somma di € 22.986,61 richiesta dall' a titolo di rivalsa/surrogazione per le prestazioni erogate in favore di CP_4 Persona_1
dipendente di IA AS, infortunatosi nel menzionato sinistro.
Con comparsa di costituzione del 16.02.2018 si costituiva in giudizio la convenuta CP_1
contestando la domanda attorea solamente sotto il profilo del quantum debeatur promuovendo domanda di manleva nei confronti della propria assicurazione r.c.a., chiedendone Parte_1
condanna anche al ristoro del danno procurato con la sua condotta di mala gestio del sinistro nella fase stragiudiziale;
chiamava in causa altresì la propria assicurazione “Rischi Diversi” per Controparte_2
esserne manlevata nell'ipotesi di mancata operatività della copertura assicurativa da parte di
[...]
Parte_1
Si costituiva in giudizio , con comparsa del 19.02.2018, quale convenuta Parte_1
dall'attrice IA AS e, con comparsa del 4.06.2018, quale convenuta della propria assicurata CP_1
eccependo la carenza di prova della dinamica del sinistro e quindi della responsabilità del
[...]
conducente , eccependo inoltre l'improcedibilità e improponibilità della Controparte_3
domanda risarcitoria promossa dall'attrice per violazione degli artt. 145 e 148 C.d.A, nonché comunque l'inoperatività della polizza r.c.a. invocata, stante l'inapplicabilità al sinistro della normativa inerente la responsabilità da circolazione stradale. Contestava peraltro la sussistenza del danno denunciato da
IA AS sia nell' an sia nel quantum debeatur eccependo in via preliminare il difetto di interesse ad agire dell'attrice quanto alla pretesa di essere manlevata da una azione di rivalsa dell' solo CP_4
ipotetica e comunque infondata;
contestava inoltre la sussistenza dei profili di mala gestio addebitati dall'assicurata e quindi la fondatezza della domanda risarcitoria attorea. CP_1
Si costituiva nel giudizio la Compagnia terza chiamata, eccependo in via preliminare Controparte_2
la propria carenza di legittimazione passiva vertendo la fattispecie in ipotesi di sinistro da circolazione stradale;
eccepiva inoltre la prescrizione del diritto azionato dalla propria assicurata, l'omessa denuncia del sinistro nei termini di legge e di polizza e contestando comunque l'operatività della polizza;
contestava altresì in merito la fondatezza della domanda attorea in ordine all'entità del danno denunciato ed alla domanda di manleva dall'azione di rivalsa o di regresso dell' CP_4
pagina 3 di 11 , pure ritualmente citato in giudizio, ometteva di costituirsi e, all'udienza del CP_3 Controparte_3
7.06.2018, ne veniva perciò dichiarata la contumacia.
Assunte prove orali, con sentenza n. 221/2023 in data 20/03/2023, il Tribunale di Alessandria accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento attorea nei confronti di Controparte_1 CP_5
e per l'importo di € 1.021,46 ad integrazione di quanto già corrisposto
[...] Controparte_3 per danni materiali al carrello elevatore e alla rampa di carico/scarico ed € 1.533,91 per danno conseguente alla sospensione delle prestazioni lavorative del dipendente infortunato sig. Persona_1
così per un importo complessivo di € 2.555,37, da devalutarsi alla data del sinistro (19.08.2015) e rivalutarsi secondo gli indici ISTAT – FOI. Rigettava invece la domanda di manleva proposta dall'attrice nei confronti della per l'ipotesi di ritenuta inoperatività della Controparte_2
polizza R.C.A. stipulata con Parte_1
In relazione alle domande promosse da nei confronti di il Tribunale Controparte_1 Controparte_5
accoglieva la domanda di manleva e respingeva invece la domanda di risarcimento del danno per mala gestio. In considerazione della reciproca soccombenza tra l'attrice e le parti convenute compensava le spese di lite mentre condannava alla rifusione delle spese di lite nei confronti della terza Controparte_1
chiamata CP_2
Qualificata la domanda attorea quale azione diretta ex art. 144 C.d.A come promossa nei confronti del conducente dell'autoarticolato responsabile del danno patrimoniale allegato, della proprietaria del mezzo e della Compagnia assicuratrice attorea per la responsabilità civile, il Tribunale riteneva radicalmente infondata l'eccezione formulata da di inoperatività della polizza prestata Controparte_6
per essersi il sinistro verificato in un luogo privato, contestata peraltro da tutte le altre parti costituite, dal momento che il luogo teatro del sinistro - un'area industriale adiacente ai magazzini IA AS, destinata al transito ed alla sosta di auto e di camion anche per l'esecuzione delle attività di movimentazione e carico e scarico di merci -, pur essendo di proprietà di IA AS, era liberamente accessibile e transitabile da un numero indeterminato di persone, dovendosi perciò qualificare come
“area equiparata a quella di uso pubblico” come previsto dall'art. 122 C.d.A.
Al riguardo evidenziava peraltro come la stessa Suprema Corte, con la sentenza n. 21983 del 2021, pronunciando a Sezioni Unite, avesse dato chiara risposta al quesito in tal senso prospettatole, rilevando che “Attesa l'irrilevanza della natura pubblica o privata dell'area di circolazione -anche in fase statica, preliminare o successiva-, nonché del tipo di uso (cfr., con riferimento all'apertura degli sportelli, cfr. Cass. 29/2/2008, n. 5505; Cass., 6/6/2002, n. 8216; relativamente alla posizione di arresto del veicolo sul quale sia in atto il compimento, da parte del conducente, di operazioni prodromiche alla messa in marcia, Cass., 21/9/2005, n. 18618; Cass., 5/7/2004, n. 12284. E già Cass., 24/7/1987, n.
pagina 4 di 11 6445) che del mezzo (v. con riferimento anche ai locomobili, ai trattori, ai carri-attrezzi, ai compressori e simili, Cass., 16/6/1953, n. 1783) si faccia (cfr. Cass., Sez. Un., 29/4/2015, n. 8620, e, da ultimo,
Cass., 28/5/2020, n. 10024), è allora l'utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del "numero indeterminato di persone", il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro”.
Il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. doveva rinvenirsi perciò nell'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello censurando, con Parte_1
unico motivo di gravame, le sole statuizioni di cui al paragrafo 7 della sentenza impugnata, relative all'accertamento dell'operatività della polizza stipulata dall'esponente con la in relazione Controparte_1
alla domanda di manleva dalla stessa svolta nei suoi confronti, evidenziando come l'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione relative alla sezione RC, pur riconoscendo in linea di principio la garanzia per danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato, ne limiti espressamente l'ambito applicativo circoscrivendo la copertura assicurativa, in caso di circolazione in aree private, ai soli danni provocati a terzi a seguito di urto (v. art.1, c.1, ultimo periodo). Accertato, dunque, in esito all'istruttoria svolta nel giudizio, che il danno lamentato dalla
IA s.a.s. si era verificato all'interno del capannone industriale di sua proprietà, ove l'autoarticolato
Scania tg BB828TR si trovava fermo in sosta, doveva ravvisarsi inoperante la polizza invocata dalla propria assicurata.
Assume del resto parimenti esclusa l'operatività della polizza anche in relazione alle invocate
Condizioni Aggiuntive sub pag. 5.21 ( garanzia “carico e scarico” di cui al punto 4 ), secondo cui inoltre assicura, sulla base delle seguenti “Condizioni Aggiuntive”, i rischi non compresi Pt_1 nell'assicurazione obbligatoria”, che presuppone, appunto, l' inoperatività assicurativa a presupposto di applicabilità della clausola aggiunta. Rileva infatti come tale clausola, comunque limitativa del rischio assicurato, sia espressamente riferibile alle sole operazioni di carico e scarico effettuate con l'impiego di mezzi e dispositivi meccanici, circoscrivendo quindi il rischio assicurato esclusivamente ai danni cagionati a terzi in occasione di operazioni di carico, da terra e dal veicolo, ove effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso;
circostanze accertate insussistenti in esito all'istruttoria processuale.
Precisa peraltro l'appellante che “nessun gravame viene interposto avverso i capi della sentenza impugnata statuenti sulla procedibilità e proponibilità della domanda risarcitoria (capo n. 2), sui profili pagina 5 di 11 di responsabilità nella causazione del sinistro di causa (capo n. 3), sulla fondatezza dell'azione diretta ex art. 144 CdA (capo n. 4 – impregiudicate in vero le censure in punto operatività della RCA obbligatoria sotto il profilo delle limitazioni di rischio opponibili per la via contrattuale all'assicurato che agisca in via di manleva assicurativa per come formulate a titolo di critica all'impugnato capo n.
7.1), sul danno patrimoniale azionato dalla società IA AS (capo n. 5) e sulla manleva dall'azione dalla stessa IA AS promossa in giudizio (capo n. 6), sulla domanda risarcitoria per mala CP_4
gestio promossa da (capo n. 7.2), sulla domanda di manleva promossa in via subordinata da CP_1
verso la (capo n. 8) e sulle spese di lite (capo n. 9)”. E, dunque, “nessuna CP_1 CP_2
impugnazione, in altri termini, viene proposta nei confronti della società IA OM & C. AS e della che, tuttavia, si configurano nell'occorso quali litisconsorti Controparte_2
necessari processuali”, dichiarando quindi di notificare l'atto di appello nei loro confronti a mero titolo di denuntiatio litis.
La Compagnia appellante chiede pertanto, in riforma della sentenza gravata, accertarsi l'inoperatività della polizza stipulata con in relazione al sinistro in contestazione e rigettarsi quindi la Controparte_1 domanda di manleva promossa dall'assicurata, con vittoria delle spese del gravame.
Si è costituita nel presente giudizio la contestando ogni avversa doglianza, Controparte_1
chiedendo confermarsi integralmente la sentenza impugnata, con vittoria delle spese del gravame.
Si è costituita del pari la IA s.a.s., chiedendo a sua volta rigettarsi l'appello promosso da con il favore degli oneri del giudizio. Parte_1
Il Consigliere Istruttore, rilevato preliminarmente che l'appello promosso da
[...]
non risultava notificato a , pure rimasto contumace in primo Parte_1 Controparte_3
grado, ritenuta la necessità di integrare in contraddittorio nei confronti del predetto conducente dell'autoarticolato di proprietà della IA s.a.s., assegnava termine alla parte appellante per la notificazione dell'atto di appello e del verbale di udienza all'appellato pretermesso, invitando peraltro le parti a valutare la possibilità di conciliare la controversia, formulando una proposta al fine.
Per l'udienza successiva, ex art. 127ter c.p.c., parte appellante produceva copia dell'atto di citazione in appello per integrazione del contraddittorio e relativo avviso di consegna all'organismo ricevente UM ( incaricato della notifica al sig. , dando atto Persona_2 Controparte_3
di non voler accogliere la proposta conciliativa in esame, chiedendo quindi fissarsi udienza ex art. 352 cpc di rimessione della causa in decisione.
La causa veniva perciò rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. con ordinanza in data 6.11.2024.
Solo in data 17.03.2025 parte appellante dava atto che “in data 08.11.24 la Persona_2
restituiva all' Torino a mezzo posta l'atto di citazione richiesto di notificazione;
il recapito si Pt_2
pagina 6 di 11 perfezionava in data 28.11.24 (doc. c); esperito il ritiro dell'atto e disposta la traduzione dei provvedimenti redatti dall'autorità rumena (segnatamente il modulo K ed il verbale d'udienza 23.10.24
– docc. d - e), si evinceva l'impossibilità per detta autorità di dare corso alla notifica dell'atto giudiziario al sig. , trovandosi il destinatario in Germania presso domicilio sconosciuto;
Controparte_3
stanti i superiori rilievi, l'esponente avviava nuova ricerca anagrafica nei confronti del sig. ; il CP_3
segretario generale del comune di Oltenesti, con certificazione del 6.3.25, confermava i dati residenziali del destinatario già noti al tempo dell'originaria richiesta di notifica (doc.f)”. Chiedeva quindi, “nell'ipotesi di conferma della necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del sig.
, previa revoca dell'ordinanza 6.11.24 e previo ogni opportuno provvedimento”, Controparte_3 di essere rimessa in termini per “l'avvio di nuovo procedimento di notificazione degli atti giudiziari nei confronti del sig. da eseguirsi, stante la dichiarata impossibilità di esecuzione Controparte_3
secondo le modalità del Regolamento UE n. 1784/20, nelle forme ex art. 142, c. 1 cpc”.
Il Consigliere istruttore, previa audizione delle altre parti in merito alla predetta istanza, rilevato di avere “assegnato ampio termine all' appellante per consentire la compiuta notificazione dell'atto di impugnazione al litisconsorte pretermesso nel gravame, e non già solo per promuovere il procedimento di notificazione”, rilevato, tuttavia, che “l'appellante si era attivata con evidente ritardo per promuovere la notificazione dell'impugnazione al sig. , che pur sapeva residente all'estero, Controparte_3
provvedendo solo in data 26.06.2024 – decorsi oltre quattro mesi dal provvedimento che disponeva l'integrazione del contraddittorio nel giudizio - ad inviare per raccomandata all'Autorità centrale
Rumena il plico da notificare”, rigettava l'istanza e confermava la rimessione della causa in decisione.
Respingeva peraltro in seguito l'istanza pur reiterata da parte appellante per la rimessione in termini ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
Previo deposito delle difese di rito, la causa perviene così all'esame del Collegio.
Rileva preliminarmente la Corte che l'integrazione del contraddittorio disposta dal Consigliere
Istruttore nei confronti del conducente dell'auto riconosciuto, con la sentenza impugnata, responsabile del sinistro per cui è causa, è stata con ogni evidenza disposta in considerazione della sussistenza in specie di ipotesi di “litisconsorzio necessario processuale - configurabile quando la presenza di più parti nel primo grado deve necessariamente persistere nell'impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati –“ posto che “la mancata integrazione del contraddittorio nel grado d'appello determina la nullità, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 4303 del 13/02/2023).
La stessa parte appellante ha del resto precisato nel contesto dell'atto di impugnazione di voler provvedere a notificare l'appello anche alla ed alla Parte_3 CP_2
pagina 7 di 11 benché “nessuna impugnazione, in altri termini, viene proposta nei confronti” di Parte_1
tali soggetti “che, tuttavia, si configurano nell'occorso quali litisconsorti necessari processuali” ( v. atto di appello, pag. 18 ).
Nondimeno, in specie, a fronte del ben limitato oggetto dell'impugnativa in esame, ogni questione relativa alla effettiva necessità di integrazione del contraddittorio nei riguardi di
[...]
, deve ritenersi in effetti ultronea e destinata quindi a rimanere assorbita nella pronuncia Controparte_3
che si viene a rendere.
Ed infatti proprio a fronte delle precisazioni esposte dalla Compagnia appellante allo scopo di definire l'oggetto specifico della propria impugnazione pare del tutto evidente la radicale infondatezza dell'appello in esame. L'appellante ha rilevato infatti di voler circoscrivere le sue censure al solo capo
7.1 della sentenza gravata, non contestando, quindi, le statuizioni rese dal Tribunale al paragrafo 4 della pronuncia in esame, ed anzi precisando che “nessun gravame viene interposto avverso i capi della sentenza impugnata statuenti sulla procedibilità e proponibilità della domanda risarcitoria (capo n. 2), sui profili di responsabilità nella causazione del sinistro di causa (capo n. 3), sulla fondatezza dell'azione diretta ex art. 144 CdA (capo n. 4 – impregiudicate in vero le censure in punto operatività della RCA obbligatoria sotto il profilo delle limitazioni di rischio opponibili per la via contrattuale all'assicurato che agisca in via di manleva assicurativa per come formulate a titolo di critica all'impugnato capo n. 7.1), sul danno patrimoniale azionato dalla società IA AS (capo n. 5) e sulla manleva dall'azione dalla stessa IA AS promossa in giudizio (capo n. 6), sulla domanda CP_4
risarcitoria per mala gestio promossa da (capo n. 7.2), sulla domanda di manleva promossa in CP_1
via subordinata da verso la (capo n. 8) e sulle spese di lite (capo n. 9). CP_1 CP_2
E, tuttavia, nel capo n. 4 della sentenza impugnata, richiamato l'ampio dibattito anche giurisprudenziale in passato occorso in merito all'interpretazione della nozione di “area equiparata a quella di uso pubblico” di cui all'art. 122 C.d.A., il primo Giudice ha rilevato che “il luogo teatro del sinistro - un'area industriale adiacente ai magazzini IA AS, destinata al transito ed alla sosta di auto e di camion anche per l'esecuzione delle attività di movimentazione e carico e scarico di merci - pur essendo di proprietà di IA AS era liberamente accessibile e transitabile da un numero indeterminato di persone”, ritenendo quindi che “fare ingresso in un'area industriale adiacente ad un magazzino, per sostare e per consentire il carico delle merci da trasportate, è un utilizzo che oltre a non apparire avulso o anomalo (come stabilito dalla Cassazione) corrisponde perfettamente agli ordinari impieghi circolatori ed alle funzioni abituali a cui è adibito il mezzo medesimo. Il Tribunale ha quindi concluso che “per tutte le ragioni esposte, l'eccezione di inoperatività della polizza RCA deve essere rigettata e devono invece essere accolte tutte le domande promosse nei confronti della Convenuta Pt_1
pagina 8 di 11 sia quella promossa ex art. 144 C.d.A dall'attrice, sia quella di manleva promossa CP_6 dall'assicurata (sulla quale poi si tornerà), (…) dal momento che il sinistro per cui è causa CP_1 rientra pienamente nell'oggetto tipico della polizza RCA, come confermato peraltro dalla
Giurisprudenza citata nel § 4. cui si rinvia” ( v. sentenza impugnata, pagg. 16-21 e 31 ) .
E, dunque, incontestate le riportate statuizioni, risulta perciò solo improponibile e comunque infondata ogni contestazione in merito all'operatività della polizza stipulata dall'appellante con la Controparte_1 anche solo in relazione alla domanda di manleva formulata dall'assicurata, poiché, il sinistro risulta, da pronuncia ormai coperta da giudicato, avvenuto in “area di IA AS adibita al traffico veicolare di un numero indefinito di persone, senza controllo e selezione degli accessi verificatosi” e comunque
“allorché l'uso dell'autoarticolato coinvolto nel sinistro di cui si discute in questo giudizio” avveniva con modalità da ritenersi “secondo l'id quod plerumque accidit ed in mancanza di diverse emergenze, conforme agli usi normali che si fanno di un mezzo come quello in questione, un autoarticolato preposto al carico e al trasporto di merci. In particolare, fare ingresso in un'area industriale adiacente ad un magazzino, per sostare e per consentire il carico delle merci da trasportate, è un utilizzo che oltre a non apparire avulso o anomalo (come stabilito dalla Cassazione) corrisponde perfettamente agli ordinari impieghi circolatori ed alle funzioni abituali a cui è adibito il mezzo medesimo” ( v. sentenza impugnata pag. 20 ).
E' vero, dunque, che , in forza dell'art. 1 delle Condizioni generali di polizza “ assicura, in Pt_1
conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione (…)” e “l'assicurazione vale inoltre anche durante la circolazione del veicolo in aree private, limitatamente ai danni provocati a terzi a seguito di urto”, ma in specie il sinistro risulta in effetti avvenuto in “area equiparata a quella di uso pubblico” come previsto dall'art. 122 C.d.A., secondo quanto accertato con pronuncia ormai coperta da giudicato.
Del resto, come chiaramente rilevato dal Tribunale nella pronuncia ora gravata “ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa
C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande
Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-
100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale” ( Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 21983 del 30/07/2021; Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n.
12554 del 20/04/2022 ).
pagina 9 di 11 Si è accertato del resto, con pronuncia non oggetto dell'appello in esame e quindi anch'essa coperta da giudicato, che “in data 19 agosto 2015, , dipendente di e conducente Controparte_3 CP_1 dell'autoarticolato di proprietà di quest'ultima, si recava presso i magazzini della ditta IA AS, siti in
Cassano Spinola, via circonvallazione 26 A, per effettuare il carico di alcuni prodotti di Controparte_7
(società per la quale IA AS svolge il servizio di logistica). Intorno alle 18:30 Persona_1 dipendente di IA AS, alla guida di un carrello industriale di proprietà di quest'ultima era intento a caricare dei pallet sulla cassa mobile dell'autoarticolato. Per svolgere tale operazione il accedeva Per_1 con il carrello da lui condotto all'interno dell'articolato, percorrendo una rampa che lo introduceva nella cassa mobile del mezzo. Mentre il era intento ad effettuare tali manovre di carico, il , Per_1 CP_3 sceso nel frattempo dall'autoarticolato, vi rimontava e accendeva la motrice, senza attivare il freno a mano e lasciando la marcia collocata in posizione di folle;
scendeva quindi dalla cabina dell'articolato e si posizionava sul retro del medesimo, quando improvvisamente il mezzo iniziava
a marciare in avanti così allontanandosi dalla rampa che il stava utilizzando per salire e Per_1
scendere dalla cassa mobile. Infatti, mentre egli era intento ad effettuare una manovra di retromarcia che gli avrebbe consentito di uscire dall'autoarticolato, non trovava più la rampa a sostenerlo bensì il vuoto sotto il carrello, che quindi precipitava in terra colpendo violentemente con la parte posteriore la rampa. Dal sinistro svoltosi in tali modalità, il rimaneva gravemente ferito e privo di sensi e sia il Per_1
carrello elevatore sia la rampa colpita, subivano importanti danni” ( v. sentenza impugnata, pagg. 13-
14 ). “L'istruttoria svolta consente di ritenere pacifica sia la dinamica del sinistro appena riportata sia la responsabilità esclusiva di nella sua causazione” ( v. ancora sentenza impugnata, Controparte_3
pag. 14 ).
Il sinistro in contestazione non è avvenuto, dunque, a causa di operazioni di carico e scarico effettuate sul mezzo assicurato, ma dalla “circolazione” di tale mezzo per condotta imprudente e negligente del suo conducente.
Non vengono perciò sicuramente in applicazione le clausole aggiuntive di cui alle Condizioni generali di assicurazione prodotte dall'appellante e relative alle “Condizioni Aggiuntive Non comprese nella garanzia obbligatoria R.C.A.” in forza delle quali inoltre assicura, sulla base delle seguenti Pt_1
"Condizioni Aggiuntive", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria”.
In specie infatti “il sinistro per cui è causa rientra pienamente nell'oggetto tipico della polizza
RCA, come confermato peraltro dalla Giurisprudenza citata nel § 4. cui si rinvia” ( v. ancora sentenza impugnata, pagg. 16-21 e 31 ).
Addivenendosi pertanto ad integrale rigetto dell'appello in esame, nei rapporti fra la
[...]
e l'assicurata nei cui confronti soltanto l'appellante ha formulato le Parte_1 Controparte_1
pagina 10 di 11 sue istanze, le spese del presente giudizio seguono la piena soccombenza della Compagnia impugnante e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Non può trovare invece accoglimento la domanda della Società danneggiata, IA OM & C.
s.a.s., nei cui riguardi pure l'appellante ha dichiarato apertamente di non voler formulare istanza alcuna, di rimborso delle spese processuali. Detta Società ha ritenuto di costituirsi comunque nel giudizio, aderendo alle difese svolta dalla , ma la pronuncia di rigetto dell'appello che si Controparte_1
viene ad emettere non determina comunque una soccombenza dell'appellante in causa nei suoi confronti.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, previa declaratoria della contumacia di Controparte_2
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata n. 221/2023 emessa dal Tribunale di Alessandria in data 20/03/2023;
2) Condanna a rimborsare a le spese del presente giudizio, Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 1.923,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Rigetta la domanda di rimborso delle spese processuali formulata da IA OM & C. s.a.s.;
4) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 03/10/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 565/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SUFFIA Parte_1 P.IVA_1
GI e dell'avv. FOSSATI MASSIMO ( ) C.SO GALILEO FERRARIS, C.F._1
71 10128 TORINO, elettivamente domiciliato in VIA VOCHIERI, 9 15121 ALESSANDRIA presso il difensore avv. SUFFIA GI appellante contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. LAGANARO MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA D. FIASELLA 7/8
16121 GENOVA presso il difensore avv. LAGANARO MASSIMO
IA GI & C. S.A.S. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERETTA ETTORE P.IVA_3
e dell'avv. CERABONA ALESSIA ( ) VIA LUIGI CIBRARIO, 27 10143 C.F._2
TORINO, elettivamente domiciliato in VIA SAN QUINTINO, 25/A 10121 TORINO presso il difensore avv. BERETTA ETTORE
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_4
appellati
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 2.10.2025
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via preliminare:
- nell'ipotesi di conferma della necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del sig.
[...]
; Controparte_3
- previa modifica o revoca delle ordinanze 6.11.2024, 26.03.25, 7.4.25; disporre la rimessione in termini della , in ciò modificando il termine Parte_1
originariamente fissato con l'ordinanza del 8 febbraio 2024, al fine di consentire l'avvio di nuovo procedimento di notificazione degli atti giudiziari nei confronti del sig. da Controparte_3
eseguirsi, stante la dichiarata impossibilità di esecuzione secondo le modalità del Regolamento UE n.
1784/20, nelle forme ex art. 142, c. 1 cpc ovvero secondo le differenti forme che l'adita Corte d'Appello intenderà prescrivere ex art. 151 cpc.
In via principale nel merito:
- in parziale riforma della sentenza n. 221/23 del Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 20.03.23; accogliere le conclusioni già assunte in primo grado e segnatamente:
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
accertare e dichiarare la inoperatività della polizza n. 352.013.0000064179 contratta con la appellante e per l'effetto assolversi dalla domanda di manleva assicurativa formulata Parte_1
dalla originaria convenuta con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio. CP_1
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso proposte.”.
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita: rigettare integralmente l'appello promosso da con conseguente conferma Parte_1
integrale della gravata sentenza.
Condannare alla rifusione delle spese processuali del grado di appello”. Parte_1
Per l'appellata IA GI & C. S.A.S.:
“Voglia la Ecc.ma Corte d' Appello adita:
- rigettare integralmente l' appello promosso da con conseguente Parte_1
conferma integrale della gravata sentenza
- condannare alla rifusione delle spese del grado di appello”. Parte_1
pagina 2 di 11 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 28.07.2017 la società IA OM & C. AS conveniva in giudizio e , Controparte_1 Controparte_3 Parte_1
in qualità rispettivamente di proprietaria, conducente ed assicurazione RCA dell'autoarticolato Scania, targato BB828TR, chiedendone condanna in solido al risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza del sinistro occorso in data 19.08.2015 e al pagamento della somma di € 22.986,61 richiesta dall' a titolo di rivalsa/surrogazione per le prestazioni erogate in favore di CP_4 Persona_1
dipendente di IA AS, infortunatosi nel menzionato sinistro.
Con comparsa di costituzione del 16.02.2018 si costituiva in giudizio la convenuta CP_1
contestando la domanda attorea solamente sotto il profilo del quantum debeatur promuovendo domanda di manleva nei confronti della propria assicurazione r.c.a., chiedendone Parte_1
condanna anche al ristoro del danno procurato con la sua condotta di mala gestio del sinistro nella fase stragiudiziale;
chiamava in causa altresì la propria assicurazione “Rischi Diversi” per Controparte_2
esserne manlevata nell'ipotesi di mancata operatività della copertura assicurativa da parte di
[...]
Parte_1
Si costituiva in giudizio , con comparsa del 19.02.2018, quale convenuta Parte_1
dall'attrice IA AS e, con comparsa del 4.06.2018, quale convenuta della propria assicurata CP_1
eccependo la carenza di prova della dinamica del sinistro e quindi della responsabilità del
[...]
conducente , eccependo inoltre l'improcedibilità e improponibilità della Controparte_3
domanda risarcitoria promossa dall'attrice per violazione degli artt. 145 e 148 C.d.A, nonché comunque l'inoperatività della polizza r.c.a. invocata, stante l'inapplicabilità al sinistro della normativa inerente la responsabilità da circolazione stradale. Contestava peraltro la sussistenza del danno denunciato da
IA AS sia nell' an sia nel quantum debeatur eccependo in via preliminare il difetto di interesse ad agire dell'attrice quanto alla pretesa di essere manlevata da una azione di rivalsa dell' solo CP_4
ipotetica e comunque infondata;
contestava inoltre la sussistenza dei profili di mala gestio addebitati dall'assicurata e quindi la fondatezza della domanda risarcitoria attorea. CP_1
Si costituiva nel giudizio la Compagnia terza chiamata, eccependo in via preliminare Controparte_2
la propria carenza di legittimazione passiva vertendo la fattispecie in ipotesi di sinistro da circolazione stradale;
eccepiva inoltre la prescrizione del diritto azionato dalla propria assicurata, l'omessa denuncia del sinistro nei termini di legge e di polizza e contestando comunque l'operatività della polizza;
contestava altresì in merito la fondatezza della domanda attorea in ordine all'entità del danno denunciato ed alla domanda di manleva dall'azione di rivalsa o di regresso dell' CP_4
pagina 3 di 11 , pure ritualmente citato in giudizio, ometteva di costituirsi e, all'udienza del CP_3 Controparte_3
7.06.2018, ne veniva perciò dichiarata la contumacia.
Assunte prove orali, con sentenza n. 221/2023 in data 20/03/2023, il Tribunale di Alessandria accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento attorea nei confronti di Controparte_1 CP_5
e per l'importo di € 1.021,46 ad integrazione di quanto già corrisposto
[...] Controparte_3 per danni materiali al carrello elevatore e alla rampa di carico/scarico ed € 1.533,91 per danno conseguente alla sospensione delle prestazioni lavorative del dipendente infortunato sig. Persona_1
così per un importo complessivo di € 2.555,37, da devalutarsi alla data del sinistro (19.08.2015) e rivalutarsi secondo gli indici ISTAT – FOI. Rigettava invece la domanda di manleva proposta dall'attrice nei confronti della per l'ipotesi di ritenuta inoperatività della Controparte_2
polizza R.C.A. stipulata con Parte_1
In relazione alle domande promosse da nei confronti di il Tribunale Controparte_1 Controparte_5
accoglieva la domanda di manleva e respingeva invece la domanda di risarcimento del danno per mala gestio. In considerazione della reciproca soccombenza tra l'attrice e le parti convenute compensava le spese di lite mentre condannava alla rifusione delle spese di lite nei confronti della terza Controparte_1
chiamata CP_2
Qualificata la domanda attorea quale azione diretta ex art. 144 C.d.A come promossa nei confronti del conducente dell'autoarticolato responsabile del danno patrimoniale allegato, della proprietaria del mezzo e della Compagnia assicuratrice attorea per la responsabilità civile, il Tribunale riteneva radicalmente infondata l'eccezione formulata da di inoperatività della polizza prestata Controparte_6
per essersi il sinistro verificato in un luogo privato, contestata peraltro da tutte le altre parti costituite, dal momento che il luogo teatro del sinistro - un'area industriale adiacente ai magazzini IA AS, destinata al transito ed alla sosta di auto e di camion anche per l'esecuzione delle attività di movimentazione e carico e scarico di merci -, pur essendo di proprietà di IA AS, era liberamente accessibile e transitabile da un numero indeterminato di persone, dovendosi perciò qualificare come
“area equiparata a quella di uso pubblico” come previsto dall'art. 122 C.d.A.
Al riguardo evidenziava peraltro come la stessa Suprema Corte, con la sentenza n. 21983 del 2021, pronunciando a Sezioni Unite, avesse dato chiara risposta al quesito in tal senso prospettatole, rilevando che “Attesa l'irrilevanza della natura pubblica o privata dell'area di circolazione -anche in fase statica, preliminare o successiva-, nonché del tipo di uso (cfr., con riferimento all'apertura degli sportelli, cfr. Cass. 29/2/2008, n. 5505; Cass., 6/6/2002, n. 8216; relativamente alla posizione di arresto del veicolo sul quale sia in atto il compimento, da parte del conducente, di operazioni prodromiche alla messa in marcia, Cass., 21/9/2005, n. 18618; Cass., 5/7/2004, n. 12284. E già Cass., 24/7/1987, n.
pagina 4 di 11 6445) che del mezzo (v. con riferimento anche ai locomobili, ai trattori, ai carri-attrezzi, ai compressori e simili, Cass., 16/6/1953, n. 1783) si faccia (cfr. Cass., Sez. Un., 29/4/2015, n. 8620, e, da ultimo,
Cass., 28/5/2020, n. 10024), è allora l'utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del "numero indeterminato di persone", il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro”.
Il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. doveva rinvenirsi perciò nell'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello censurando, con Parte_1
unico motivo di gravame, le sole statuizioni di cui al paragrafo 7 della sentenza impugnata, relative all'accertamento dell'operatività della polizza stipulata dall'esponente con la in relazione Controparte_1
alla domanda di manleva dalla stessa svolta nei suoi confronti, evidenziando come l'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione relative alla sezione RC, pur riconoscendo in linea di principio la garanzia per danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato, ne limiti espressamente l'ambito applicativo circoscrivendo la copertura assicurativa, in caso di circolazione in aree private, ai soli danni provocati a terzi a seguito di urto (v. art.1, c.1, ultimo periodo). Accertato, dunque, in esito all'istruttoria svolta nel giudizio, che il danno lamentato dalla
IA s.a.s. si era verificato all'interno del capannone industriale di sua proprietà, ove l'autoarticolato
Scania tg BB828TR si trovava fermo in sosta, doveva ravvisarsi inoperante la polizza invocata dalla propria assicurata.
Assume del resto parimenti esclusa l'operatività della polizza anche in relazione alle invocate
Condizioni Aggiuntive sub pag. 5.21 ( garanzia “carico e scarico” di cui al punto 4 ), secondo cui inoltre assicura, sulla base delle seguenti “Condizioni Aggiuntive”, i rischi non compresi Pt_1 nell'assicurazione obbligatoria”, che presuppone, appunto, l' inoperatività assicurativa a presupposto di applicabilità della clausola aggiunta. Rileva infatti come tale clausola, comunque limitativa del rischio assicurato, sia espressamente riferibile alle sole operazioni di carico e scarico effettuate con l'impiego di mezzi e dispositivi meccanici, circoscrivendo quindi il rischio assicurato esclusivamente ai danni cagionati a terzi in occasione di operazioni di carico, da terra e dal veicolo, ove effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso;
circostanze accertate insussistenti in esito all'istruttoria processuale.
Precisa peraltro l'appellante che “nessun gravame viene interposto avverso i capi della sentenza impugnata statuenti sulla procedibilità e proponibilità della domanda risarcitoria (capo n. 2), sui profili pagina 5 di 11 di responsabilità nella causazione del sinistro di causa (capo n. 3), sulla fondatezza dell'azione diretta ex art. 144 CdA (capo n. 4 – impregiudicate in vero le censure in punto operatività della RCA obbligatoria sotto il profilo delle limitazioni di rischio opponibili per la via contrattuale all'assicurato che agisca in via di manleva assicurativa per come formulate a titolo di critica all'impugnato capo n.
7.1), sul danno patrimoniale azionato dalla società IA AS (capo n. 5) e sulla manleva dall'azione dalla stessa IA AS promossa in giudizio (capo n. 6), sulla domanda risarcitoria per mala CP_4
gestio promossa da (capo n. 7.2), sulla domanda di manleva promossa in via subordinata da CP_1
verso la (capo n. 8) e sulle spese di lite (capo n. 9)”. E, dunque, “nessuna CP_1 CP_2
impugnazione, in altri termini, viene proposta nei confronti della società IA OM & C. AS e della che, tuttavia, si configurano nell'occorso quali litisconsorti Controparte_2
necessari processuali”, dichiarando quindi di notificare l'atto di appello nei loro confronti a mero titolo di denuntiatio litis.
La Compagnia appellante chiede pertanto, in riforma della sentenza gravata, accertarsi l'inoperatività della polizza stipulata con in relazione al sinistro in contestazione e rigettarsi quindi la Controparte_1 domanda di manleva promossa dall'assicurata, con vittoria delle spese del gravame.
Si è costituita nel presente giudizio la contestando ogni avversa doglianza, Controparte_1
chiedendo confermarsi integralmente la sentenza impugnata, con vittoria delle spese del gravame.
Si è costituita del pari la IA s.a.s., chiedendo a sua volta rigettarsi l'appello promosso da con il favore degli oneri del giudizio. Parte_1
Il Consigliere Istruttore, rilevato preliminarmente che l'appello promosso da
[...]
non risultava notificato a , pure rimasto contumace in primo Parte_1 Controparte_3
grado, ritenuta la necessità di integrare in contraddittorio nei confronti del predetto conducente dell'autoarticolato di proprietà della IA s.a.s., assegnava termine alla parte appellante per la notificazione dell'atto di appello e del verbale di udienza all'appellato pretermesso, invitando peraltro le parti a valutare la possibilità di conciliare la controversia, formulando una proposta al fine.
Per l'udienza successiva, ex art. 127ter c.p.c., parte appellante produceva copia dell'atto di citazione in appello per integrazione del contraddittorio e relativo avviso di consegna all'organismo ricevente UM ( incaricato della notifica al sig. , dando atto Persona_2 Controparte_3
di non voler accogliere la proposta conciliativa in esame, chiedendo quindi fissarsi udienza ex art. 352 cpc di rimessione della causa in decisione.
La causa veniva perciò rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. con ordinanza in data 6.11.2024.
Solo in data 17.03.2025 parte appellante dava atto che “in data 08.11.24 la Persona_2
restituiva all' Torino a mezzo posta l'atto di citazione richiesto di notificazione;
il recapito si Pt_2
pagina 6 di 11 perfezionava in data 28.11.24 (doc. c); esperito il ritiro dell'atto e disposta la traduzione dei provvedimenti redatti dall'autorità rumena (segnatamente il modulo K ed il verbale d'udienza 23.10.24
– docc. d - e), si evinceva l'impossibilità per detta autorità di dare corso alla notifica dell'atto giudiziario al sig. , trovandosi il destinatario in Germania presso domicilio sconosciuto;
Controparte_3
stanti i superiori rilievi, l'esponente avviava nuova ricerca anagrafica nei confronti del sig. ; il CP_3
segretario generale del comune di Oltenesti, con certificazione del 6.3.25, confermava i dati residenziali del destinatario già noti al tempo dell'originaria richiesta di notifica (doc.f)”. Chiedeva quindi, “nell'ipotesi di conferma della necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del sig.
, previa revoca dell'ordinanza 6.11.24 e previo ogni opportuno provvedimento”, Controparte_3 di essere rimessa in termini per “l'avvio di nuovo procedimento di notificazione degli atti giudiziari nei confronti del sig. da eseguirsi, stante la dichiarata impossibilità di esecuzione Controparte_3
secondo le modalità del Regolamento UE n. 1784/20, nelle forme ex art. 142, c. 1 cpc”.
Il Consigliere istruttore, previa audizione delle altre parti in merito alla predetta istanza, rilevato di avere “assegnato ampio termine all' appellante per consentire la compiuta notificazione dell'atto di impugnazione al litisconsorte pretermesso nel gravame, e non già solo per promuovere il procedimento di notificazione”, rilevato, tuttavia, che “l'appellante si era attivata con evidente ritardo per promuovere la notificazione dell'impugnazione al sig. , che pur sapeva residente all'estero, Controparte_3
provvedendo solo in data 26.06.2024 – decorsi oltre quattro mesi dal provvedimento che disponeva l'integrazione del contraddittorio nel giudizio - ad inviare per raccomandata all'Autorità centrale
Rumena il plico da notificare”, rigettava l'istanza e confermava la rimessione della causa in decisione.
Respingeva peraltro in seguito l'istanza pur reiterata da parte appellante per la rimessione in termini ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
Previo deposito delle difese di rito, la causa perviene così all'esame del Collegio.
Rileva preliminarmente la Corte che l'integrazione del contraddittorio disposta dal Consigliere
Istruttore nei confronti del conducente dell'auto riconosciuto, con la sentenza impugnata, responsabile del sinistro per cui è causa, è stata con ogni evidenza disposta in considerazione della sussistenza in specie di ipotesi di “litisconsorzio necessario processuale - configurabile quando la presenza di più parti nel primo grado deve necessariamente persistere nell'impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati –“ posto che “la mancata integrazione del contraddittorio nel grado d'appello determina la nullità, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 4303 del 13/02/2023).
La stessa parte appellante ha del resto precisato nel contesto dell'atto di impugnazione di voler provvedere a notificare l'appello anche alla ed alla Parte_3 CP_2
pagina 7 di 11 benché “nessuna impugnazione, in altri termini, viene proposta nei confronti” di Parte_1
tali soggetti “che, tuttavia, si configurano nell'occorso quali litisconsorti necessari processuali” ( v. atto di appello, pag. 18 ).
Nondimeno, in specie, a fronte del ben limitato oggetto dell'impugnativa in esame, ogni questione relativa alla effettiva necessità di integrazione del contraddittorio nei riguardi di
[...]
, deve ritenersi in effetti ultronea e destinata quindi a rimanere assorbita nella pronuncia Controparte_3
che si viene a rendere.
Ed infatti proprio a fronte delle precisazioni esposte dalla Compagnia appellante allo scopo di definire l'oggetto specifico della propria impugnazione pare del tutto evidente la radicale infondatezza dell'appello in esame. L'appellante ha rilevato infatti di voler circoscrivere le sue censure al solo capo
7.1 della sentenza gravata, non contestando, quindi, le statuizioni rese dal Tribunale al paragrafo 4 della pronuncia in esame, ed anzi precisando che “nessun gravame viene interposto avverso i capi della sentenza impugnata statuenti sulla procedibilità e proponibilità della domanda risarcitoria (capo n. 2), sui profili di responsabilità nella causazione del sinistro di causa (capo n. 3), sulla fondatezza dell'azione diretta ex art. 144 CdA (capo n. 4 – impregiudicate in vero le censure in punto operatività della RCA obbligatoria sotto il profilo delle limitazioni di rischio opponibili per la via contrattuale all'assicurato che agisca in via di manleva assicurativa per come formulate a titolo di critica all'impugnato capo n. 7.1), sul danno patrimoniale azionato dalla società IA AS (capo n. 5) e sulla manleva dall'azione dalla stessa IA AS promossa in giudizio (capo n. 6), sulla domanda CP_4
risarcitoria per mala gestio promossa da (capo n. 7.2), sulla domanda di manleva promossa in CP_1
via subordinata da verso la (capo n. 8) e sulle spese di lite (capo n. 9). CP_1 CP_2
E, tuttavia, nel capo n. 4 della sentenza impugnata, richiamato l'ampio dibattito anche giurisprudenziale in passato occorso in merito all'interpretazione della nozione di “area equiparata a quella di uso pubblico” di cui all'art. 122 C.d.A., il primo Giudice ha rilevato che “il luogo teatro del sinistro - un'area industriale adiacente ai magazzini IA AS, destinata al transito ed alla sosta di auto e di camion anche per l'esecuzione delle attività di movimentazione e carico e scarico di merci - pur essendo di proprietà di IA AS era liberamente accessibile e transitabile da un numero indeterminato di persone”, ritenendo quindi che “fare ingresso in un'area industriale adiacente ad un magazzino, per sostare e per consentire il carico delle merci da trasportate, è un utilizzo che oltre a non apparire avulso o anomalo (come stabilito dalla Cassazione) corrisponde perfettamente agli ordinari impieghi circolatori ed alle funzioni abituali a cui è adibito il mezzo medesimo. Il Tribunale ha quindi concluso che “per tutte le ragioni esposte, l'eccezione di inoperatività della polizza RCA deve essere rigettata e devono invece essere accolte tutte le domande promosse nei confronti della Convenuta Pt_1
pagina 8 di 11 sia quella promossa ex art. 144 C.d.A dall'attrice, sia quella di manleva promossa CP_6 dall'assicurata (sulla quale poi si tornerà), (…) dal momento che il sinistro per cui è causa CP_1 rientra pienamente nell'oggetto tipico della polizza RCA, come confermato peraltro dalla
Giurisprudenza citata nel § 4. cui si rinvia” ( v. sentenza impugnata, pagg. 16-21 e 31 ) .
E, dunque, incontestate le riportate statuizioni, risulta perciò solo improponibile e comunque infondata ogni contestazione in merito all'operatività della polizza stipulata dall'appellante con la Controparte_1 anche solo in relazione alla domanda di manleva formulata dall'assicurata, poiché, il sinistro risulta, da pronuncia ormai coperta da giudicato, avvenuto in “area di IA AS adibita al traffico veicolare di un numero indefinito di persone, senza controllo e selezione degli accessi verificatosi” e comunque
“allorché l'uso dell'autoarticolato coinvolto nel sinistro di cui si discute in questo giudizio” avveniva con modalità da ritenersi “secondo l'id quod plerumque accidit ed in mancanza di diverse emergenze, conforme agli usi normali che si fanno di un mezzo come quello in questione, un autoarticolato preposto al carico e al trasporto di merci. In particolare, fare ingresso in un'area industriale adiacente ad un magazzino, per sostare e per consentire il carico delle merci da trasportate, è un utilizzo che oltre a non apparire avulso o anomalo (come stabilito dalla Cassazione) corrisponde perfettamente agli ordinari impieghi circolatori ed alle funzioni abituali a cui è adibito il mezzo medesimo” ( v. sentenza impugnata pag. 20 ).
E' vero, dunque, che , in forza dell'art. 1 delle Condizioni generali di polizza “ assicura, in Pt_1
conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione (…)” e “l'assicurazione vale inoltre anche durante la circolazione del veicolo in aree private, limitatamente ai danni provocati a terzi a seguito di urto”, ma in specie il sinistro risulta in effetti avvenuto in “area equiparata a quella di uso pubblico” come previsto dall'art. 122 C.d.A., secondo quanto accertato con pronuncia ormai coperta da giudicato.
Del resto, come chiaramente rilevato dal Tribunale nella pronuncia ora gravata “ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa
C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande
Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-
100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale” ( Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 21983 del 30/07/2021; Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n.
12554 del 20/04/2022 ).
pagina 9 di 11 Si è accertato del resto, con pronuncia non oggetto dell'appello in esame e quindi anch'essa coperta da giudicato, che “in data 19 agosto 2015, , dipendente di e conducente Controparte_3 CP_1 dell'autoarticolato di proprietà di quest'ultima, si recava presso i magazzini della ditta IA AS, siti in
Cassano Spinola, via circonvallazione 26 A, per effettuare il carico di alcuni prodotti di Controparte_7
(società per la quale IA AS svolge il servizio di logistica). Intorno alle 18:30 Persona_1 dipendente di IA AS, alla guida di un carrello industriale di proprietà di quest'ultima era intento a caricare dei pallet sulla cassa mobile dell'autoarticolato. Per svolgere tale operazione il accedeva Per_1 con il carrello da lui condotto all'interno dell'articolato, percorrendo una rampa che lo introduceva nella cassa mobile del mezzo. Mentre il era intento ad effettuare tali manovre di carico, il , Per_1 CP_3 sceso nel frattempo dall'autoarticolato, vi rimontava e accendeva la motrice, senza attivare il freno a mano e lasciando la marcia collocata in posizione di folle;
scendeva quindi dalla cabina dell'articolato e si posizionava sul retro del medesimo, quando improvvisamente il mezzo iniziava
a marciare in avanti così allontanandosi dalla rampa che il stava utilizzando per salire e Per_1
scendere dalla cassa mobile. Infatti, mentre egli era intento ad effettuare una manovra di retromarcia che gli avrebbe consentito di uscire dall'autoarticolato, non trovava più la rampa a sostenerlo bensì il vuoto sotto il carrello, che quindi precipitava in terra colpendo violentemente con la parte posteriore la rampa. Dal sinistro svoltosi in tali modalità, il rimaneva gravemente ferito e privo di sensi e sia il Per_1
carrello elevatore sia la rampa colpita, subivano importanti danni” ( v. sentenza impugnata, pagg. 13-
14 ). “L'istruttoria svolta consente di ritenere pacifica sia la dinamica del sinistro appena riportata sia la responsabilità esclusiva di nella sua causazione” ( v. ancora sentenza impugnata, Controparte_3
pag. 14 ).
Il sinistro in contestazione non è avvenuto, dunque, a causa di operazioni di carico e scarico effettuate sul mezzo assicurato, ma dalla “circolazione” di tale mezzo per condotta imprudente e negligente del suo conducente.
Non vengono perciò sicuramente in applicazione le clausole aggiuntive di cui alle Condizioni generali di assicurazione prodotte dall'appellante e relative alle “Condizioni Aggiuntive Non comprese nella garanzia obbligatoria R.C.A.” in forza delle quali inoltre assicura, sulla base delle seguenti Pt_1
"Condizioni Aggiuntive", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria”.
In specie infatti “il sinistro per cui è causa rientra pienamente nell'oggetto tipico della polizza
RCA, come confermato peraltro dalla Giurisprudenza citata nel § 4. cui si rinvia” ( v. ancora sentenza impugnata, pagg. 16-21 e 31 ).
Addivenendosi pertanto ad integrale rigetto dell'appello in esame, nei rapporti fra la
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e l'assicurata nei cui confronti soltanto l'appellante ha formulato le Parte_1 Controparte_1
pagina 10 di 11 sue istanze, le spese del presente giudizio seguono la piena soccombenza della Compagnia impugnante e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Non può trovare invece accoglimento la domanda della Società danneggiata, IA OM & C.
s.a.s., nei cui riguardi pure l'appellante ha dichiarato apertamente di non voler formulare istanza alcuna, di rimborso delle spese processuali. Detta Società ha ritenuto di costituirsi comunque nel giudizio, aderendo alle difese svolta dalla , ma la pronuncia di rigetto dell'appello che si Controparte_1
viene ad emettere non determina comunque una soccombenza dell'appellante in causa nei suoi confronti.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, previa declaratoria della contumacia di Controparte_2
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata n. 221/2023 emessa dal Tribunale di Alessandria in data 20/03/2023;
2) Condanna a rimborsare a le spese del presente giudizio, Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 1.923,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Rigetta la domanda di rimborso delle spese processuali formulata da IA OM & C. s.a.s.;
4) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 03/10/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
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