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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/09/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1525/2023
Verbale di udienza del 09/09/2025
E' presente per parte resistente l'avv. Silvio Garofalo che si riporta alla memoria di costituzione e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 09/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del
09/09/2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1525/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: indennità di accompagnamento;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. ROSA FRANCO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c. indicato:
.salerno.it); Email_1 CP_1
RICORRENTE
CONTRO
C.F. con sede Controparte_2 P.IVA_1 legale in Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Silvio Garofalo, giusta procura generale alle liti per notar di Fiumicino Persona_1
(Rm) del 23.01.2023 (rep. n° 37590 – rogito 7131), ed elettivamente domiciliato in
Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (PEC indicata:
t) Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto al n. R.G. 2044/2022 parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della pensione di
2 inabilità e dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, co. 3 legge n. 104/92 a seguito della domanda amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione riconoscendo solo il primo ma non il secondo dei suddetti benefici.
Parte ricorrente proponeva quindi rituale opposizione, iscritta al n. 1525/2023 R.G., chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario a far data dalla domanda.
Nel dettaglio la parte opponente così argomentava: “la CTU a firma del Dott.
contiene delle valutazioni medico-legali che non appaiono condivisibili Per_2 nella parte in cui il consulente riconosce solo l'invalidità civile nella misura del 100%
e non anche lo stato di portatore di handicap grave. La sig.ra è affetta da: Pt_1 cardiopatia ipertensiva, diabete mellito tipo 2 con complicanze micro e macrovascolari, retinopatia diabetica, insufficienza renale cronica, dilipidemia. Tali patologie, destinate ad aggravarsi nel tempo, compromettono irrimediabilmente
l'autonomia della ricorrente tanto da riconoscere la stessa anche “portatore di handicap grave” ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3”.
2. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'istituto Previdenziale chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
Acquisita la documentazione agli atti, all'esito della discussione la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è infondato.
Le doglianze di parte ricorrente, infatti, sono incentrate sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato le malattie emergenti dalla documentazione agli atti, incorrendo in un insufficiente approfondimento diagnostico.
Ed infatti parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie già evidenziate al fine dell'accertamento tecnico preventivo, asserendo che il quadro patologico che ne conseguirebbe risulterebbe più grave di quanto apprezzato dal CTU, il quale avrebbe fornito valutazioni scientifiche carenti di motivazione medico-legali.
Ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche,
3 o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Né appare dirimente la documentazione sanitaria allegata al ricorso e alle note di trattazione scritta, di formazione successiva alla precedente fase. Invero, i certificati versati appalesano le medesime condizioni patologiche già vagliate dal consulente tecnico d'ufficio nella fase sommaria o comunque non adducono un significativo aggravamento dello stato di salute della ricorrente.
Sicchè, in mancanza di altri elementi di valutazione, le considerazioni cliniche espresse dal perito nella fase di ATPO, fondate su dati obiettivi e conformi alla documentazione sanitaria, vanno fatte proprie dal Giudicante.
In particolare, il c.t.u. rileva che “La sig.ra , di anni 40, alla luce della Parte_1 documentazione sanitaria acquisita, risulta affetta da: Cardiopatia ipertensiva.
Diabete mellito tipo 2 con complicanze micro e macrovascolari. Retinopatia diabetica. Insufficienza renale cronica. . CP_3
Cardiopatia ipertensiva: A tale patologia è attribuibile un coefficiente di invalidità pari al 30% (codice 6441 delle Tabelle di cui al DM 05/02/1992 secondo il criterio analogico-proporzionale).
Diabete mellito tipo 2 con complicanze micro e macrovascolari. Retinopatia diabetica ed ischemico-ipertensiva: A tale complesso patologico è attribuibile un coefficiente di invalidità pari al 80% (codice 9311 delle Tabelle di cui al DM 05/02/1992).
Insufficienza renale cronica IV stadio: A tale patologia è attribuibile un coefficiente di invalidità pari al 70% (codice 6481 delle Tabelle di cui al DM 05/02/1992 secondo il criterio analogico-proporzionale).
Si riconosce la sig.ra : invalida con totale e permanente riduzione della Parte_1 capacità lavorativa pari al 100% e portatore di handicap ai sensi della L. 104/92 art.
3 comma 1 dal 13/12/2022 data della visita peritale”.
In definitiva, le conclusioni del ctu, ad avviso del Giudicante, possono essere condivise e poste a base della presente decisione: esse, infatti, risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa ed accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame, come desumibile dalla relazione in atti. Del resto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza
4 tecnica è limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, derivanti dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante (cfr. Cass. nn. 7341 del 2004; 2151 del 2004; 11054 del 2003).
4. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, e in assenza di ulteriori contestazioni, il ricorso deve essere rigettato quanto al riconoscimento del beneficio dell'handicap grave, risolvendosi le contestazioni di cui in ricorso in un mero dissenso diagnostico, dovendosi riconoscere unicamente la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario utile per la pensione di inabilità ex l. 118/1971.
5. Nulla per le spese letta la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 CP_2 con ricorso depositato in data 31/5/2023 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita o disattesa, così provvede:
1) Dichiara che l'istante è invalida con totale e permanente riduzione della capacità lavorativa pari al 100% dal 13/12/2022 data della visita peritale;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) Nulla per le spese ex art. 152 d.a. c.p.c..
3) Pone le spese di CTU della precedente fase, già liquidate all'esito del procedimento di A.T.P.O., definitivamente a carico dell' CP_2
Così deciso in Avellino, lì 09/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
5
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1525/2023
Verbale di udienza del 09/09/2025
E' presente per parte resistente l'avv. Silvio Garofalo che si riporta alla memoria di costituzione e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 09/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del
09/09/2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1525/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: indennità di accompagnamento;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. ROSA FRANCO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c. indicato:
.salerno.it); Email_1 CP_1
RICORRENTE
CONTRO
C.F. con sede Controparte_2 P.IVA_1 legale in Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Silvio Garofalo, giusta procura generale alle liti per notar di Fiumicino Persona_1
(Rm) del 23.01.2023 (rep. n° 37590 – rogito 7131), ed elettivamente domiciliato in
Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (PEC indicata:
t) Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto al n. R.G. 2044/2022 parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della pensione di
2 inabilità e dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, co. 3 legge n. 104/92 a seguito della domanda amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione riconoscendo solo il primo ma non il secondo dei suddetti benefici.
Parte ricorrente proponeva quindi rituale opposizione, iscritta al n. 1525/2023 R.G., chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario a far data dalla domanda.
Nel dettaglio la parte opponente così argomentava: “la CTU a firma del Dott.
contiene delle valutazioni medico-legali che non appaiono condivisibili Per_2 nella parte in cui il consulente riconosce solo l'invalidità civile nella misura del 100%
e non anche lo stato di portatore di handicap grave. La sig.ra è affetta da: Pt_1 cardiopatia ipertensiva, diabete mellito tipo 2 con complicanze micro e macrovascolari, retinopatia diabetica, insufficienza renale cronica, dilipidemia. Tali patologie, destinate ad aggravarsi nel tempo, compromettono irrimediabilmente
l'autonomia della ricorrente tanto da riconoscere la stessa anche “portatore di handicap grave” ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3”.
2. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'istituto Previdenziale chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
Acquisita la documentazione agli atti, all'esito della discussione la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è infondato.
Le doglianze di parte ricorrente, infatti, sono incentrate sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato le malattie emergenti dalla documentazione agli atti, incorrendo in un insufficiente approfondimento diagnostico.
Ed infatti parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie già evidenziate al fine dell'accertamento tecnico preventivo, asserendo che il quadro patologico che ne conseguirebbe risulterebbe più grave di quanto apprezzato dal CTU, il quale avrebbe fornito valutazioni scientifiche carenti di motivazione medico-legali.
Ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche,
3 o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Né appare dirimente la documentazione sanitaria allegata al ricorso e alle note di trattazione scritta, di formazione successiva alla precedente fase. Invero, i certificati versati appalesano le medesime condizioni patologiche già vagliate dal consulente tecnico d'ufficio nella fase sommaria o comunque non adducono un significativo aggravamento dello stato di salute della ricorrente.
Sicchè, in mancanza di altri elementi di valutazione, le considerazioni cliniche espresse dal perito nella fase di ATPO, fondate su dati obiettivi e conformi alla documentazione sanitaria, vanno fatte proprie dal Giudicante.
In particolare, il c.t.u. rileva che “La sig.ra , di anni 40, alla luce della Parte_1 documentazione sanitaria acquisita, risulta affetta da: Cardiopatia ipertensiva.
Diabete mellito tipo 2 con complicanze micro e macrovascolari. Retinopatia diabetica. Insufficienza renale cronica. . CP_3
Cardiopatia ipertensiva: A tale patologia è attribuibile un coefficiente di invalidità pari al 30% (codice 6441 delle Tabelle di cui al DM 05/02/1992 secondo il criterio analogico-proporzionale).
Diabete mellito tipo 2 con complicanze micro e macrovascolari. Retinopatia diabetica ed ischemico-ipertensiva: A tale complesso patologico è attribuibile un coefficiente di invalidità pari al 80% (codice 9311 delle Tabelle di cui al DM 05/02/1992).
Insufficienza renale cronica IV stadio: A tale patologia è attribuibile un coefficiente di invalidità pari al 70% (codice 6481 delle Tabelle di cui al DM 05/02/1992 secondo il criterio analogico-proporzionale).
Si riconosce la sig.ra : invalida con totale e permanente riduzione della Parte_1 capacità lavorativa pari al 100% e portatore di handicap ai sensi della L. 104/92 art.
3 comma 1 dal 13/12/2022 data della visita peritale”.
In definitiva, le conclusioni del ctu, ad avviso del Giudicante, possono essere condivise e poste a base della presente decisione: esse, infatti, risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa ed accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame, come desumibile dalla relazione in atti. Del resto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza
4 tecnica è limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, derivanti dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante (cfr. Cass. nn. 7341 del 2004; 2151 del 2004; 11054 del 2003).
4. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, e in assenza di ulteriori contestazioni, il ricorso deve essere rigettato quanto al riconoscimento del beneficio dell'handicap grave, risolvendosi le contestazioni di cui in ricorso in un mero dissenso diagnostico, dovendosi riconoscere unicamente la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario utile per la pensione di inabilità ex l. 118/1971.
5. Nulla per le spese letta la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 CP_2 con ricorso depositato in data 31/5/2023 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita o disattesa, così provvede:
1) Dichiara che l'istante è invalida con totale e permanente riduzione della capacità lavorativa pari al 100% dal 13/12/2022 data della visita peritale;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) Nulla per le spese ex art. 152 d.a. c.p.c..
3) Pone le spese di CTU della precedente fase, già liquidate all'esito del procedimento di A.T.P.O., definitivamente a carico dell' CP_2
Così deciso in Avellino, lì 09/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
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