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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/07/2025, n. 2876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2876 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 2612/2025
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
PIAZZA MANFREDO e PITARO LUIGI
ricorrente contro
-, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI BARI resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 e 700 c.p.c. per il riconoscimento del diritto a non essere sottoposta a nuovo periodo di formazione e prova.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 03.07.2025.
Motivi della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere stata immessa nei ruoli della dirigenza scolastica nell'anno scolastico 2024/2025, ai sensi dell'art. 5, comma
11-undecies, del D.L. n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla
L. n. 14/2023, con contratto individuale di lavoro nel quale non veniva previsto l'espletamento dell'anno di prova, avendo positivamente superato il periodo di formazione e prova, condizione indispensabile per l'immissione in ruolo come dirigente scolastico prevista espressamente dalla norma speciale richiamata, ricorrendone i presupposti e le condizioni ivi sancite per essere stata destinataria di provvedimento di revoca della nomina a dirigente scolastico in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, la sentenza del
Consiglio di Stato n. 11316/2020 di rigetto dell'appello proposto;
dolendosi dell'illegittimità della nota del convenuto del CP_1
29/11/2024 concernente le “Linee operative per la formazione e la valutazione dei dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2024- 2025”, e della nota dell' del 10/02/2025, per aver previsto per Parte_2 tutti i dirigenti scolastici neoassunti, senza distinzioni, il periodo di formazione e prova che aveva già ampiamente superato in violazione della disciplina speciale di immissione in ruolo di cui era stata beneficiaria, ed invocando la contrarietà all'art. 2096 del c.c., la manifesta illogicità e disfunzionalità di dette decisioni in violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost. oltre alla disparità di trattamento rispetto ai docenti neoassunti, per alcuni dei quali era stata prevista l'impossibilità di rinnovare il periodo di prova qualora la stessa prova fosse stata svolta e superata nello stesso grado di nuova immissione in ruolo, agiva in giudizio, anche in via cautelare, per il riconoscimento del diritto a non essere sottoposta a nuovo periodo di formazione e prova, previa disapplicazione di ogni provvedimento contrario, vinte le spese processuali da distrarsi. Produceva documentazione.
Si costituiva la parte resistente per eccepire l'insussistenza di un interesse ad agire, per affermare l'infondatezza del promosso ricorso e per domandarne il rigetto, attesa la specialità della disciplina di cui aveva beneficiato la parte ricorrente per l'immissione nei ruoli della dirigenza scolastica, trattandosi di una nuova assunzione per la quale
Pag. 2 di 10 era indispensabile il periodo di formazione e prova tenuto conto delle peculiarità e delle specifiche competenze professionali e giuridiche assegnate ai dirigenti scolastici, con il favore delle spese processuali.
La domanda cautelare avanzata dalla parte ricorrente veniva accolta.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Ebbene, le domande avanzate dalla parte ricorrente sono fondate e meritano integrale accoglimento.
Ed infatti, tenuto conto della speciale disciplina operante per il caso in esame, deve ritenersi sussistente il diritto della parte ricorrente a non essere sottoposta ad una nuova valutazione di idoneità allo svolgimento dell'incarico dirigenziale e, di conseguenza, deve essere affermata la sussistenza del diritto invocato dalla parte ricorrente a non essere assoggettata ad un nuovo periodo di formazione e prova per averlo già ampiamente superato per la medesima funzione di dirigente scolastico per la quale era stata immessa nell'anno scolastico 2024/2025.
Tanto si ricava, innanzitutto, dal carattere speciale della disciplina contenuta nell'art. 5, comma 11-undecies, del D.L. n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2023, che si riporta:
< 11-undecies. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del n. Controparte_2
1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017,
Pag. 3 di 10 superando la prova scritta e la prova orale, a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico
2024/2025, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del
[...]
del 13 luglio 2011, pubblicato Controparte_2 nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio
2011.>>.
La norma appena richiamata è una disciplina speciale finalizzata all'immissione nei ruoli della dirigenza scolastica con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025.
Detta disciplina è stata introdotta dall'art. 20, comma 6-ter, lett. b), del D.L. n. 75/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 112/2023.
Ebbene, il D.L. n. 75/2023 è stato adottato sul presupposto della necessità e urgenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Si tratta di norma speciale adottata in via d'urgenza ed espressamente finalizzata ad un potenziamento della capacità amministrativa e, soprattutto, dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Alla luce di questa precipua finalità perseguita dal legislatore deve essere interpretata la disciplina contenuta nell'art. 5, comma 11- undecies cit.
Pag. 4 di 10 In concreto, con la modalità straordinaria di immissione in ruolo di quei docenti che come la parte ricorrente hanno partecipato con riserva al concorso indetto dal resistente nel 2017 con CP_1 superamento della prova scritta e della prova orale, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di assunzione per l'incarico di dirigente scolastico in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, qualora abbiano positivamente superato il relativo periodo di formazione e prova, il legislatore ha voluto garantire l'immediata copertura delle vacanze nell'organico della dirigenza scolastica e, soprattutto, ha voluto porre fine e rimedio alla mole di contenzioso che il concorso a dirigenti scolastici del 2017 aveva generato.
Trattandosi di norma speciale dettata sul presupposto della necessità ed urgenza di rafforzare l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e, di conseguenza, di potenziare gli organici anche dell'amministrazione scolastica, compresi quelli della dirigenza scolastica, appare del tutto evidente come detta disciplina non possa che derogare all'ordinaria procedura di reclutamento e di assunzione dei dirigenti scolastici.
Si tratta di una modalità straordinaria di reclutamento della dirigenza scolastica derogatoria dell'ordinaria disciplina di assunzione in ruolo.
Tanto premesso, se la finalità perseguita dalla disposizione in esame
è quella di garantire un'immediata assunzione in ruolo di dirigenti scolastici che abbiano comunque già svolto lo stesso incarico e, soprattutto, che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova per la medesima funzione, proprio per rafforzare l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, ritenere necessario ed obbligatorio un nuovo periodo di formazione e prova espressamente sancito dalle disposizioni sulla procedura ordinaria di
Pag. 5 di 10 assunzione dei dirigenti scolastici contrasterebbe palesemente con la precipua finalità legislativa di ricoprire con urgenza le vacanze nell'organico della dirigenza scolastica ed oblitererebbe il carattere speciale e straordinario della modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici in esame.
A ben vedere, infatti, sottoporre i dirigenti scolastici assunti come la parte ricorrente con la procedura straordinaria in esame ad un nuovo periodo di formazione e prova comporterebbe il loro assoggettamento ad un nuovo regime di libera recedibilità, con possibilità per la pubblica amministrazione di recesso ad nutum in caso di mancato superamento della prova. Ed infatti, anche nei rapporti di pubblico impiego privatizzato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche come quello in esame, il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall'onere di provarne la giustificazione1.
Ebbene, tale regime di libera recedibilità si pone in contrasto con la finalità specifica perseguita dal legislatore di rafforzare l'organizzazione dell'amministrazione scolastica attraverso la copertura delle vacanze nell'organico della dirigenza scolastica che solo assunzioni assoggettate ad un regime di stabilità potrebbero garantire. Laddove, infatti, tutti i dirigenti come la parte ricorrente immessi in ruolo con la procedura straordinaria di reclutamento in esame non dovessero superare il periodo di prova la finalità di rafforzamento dell'organizzazione dell'amministrazione scolastica attraverso il potenziamento della dotazione organica della dirigenza scolastica perseguita dal legislatore sarebbe evidentemente vanificata ed elusa.
Pag. 6 di 10 In ogni caso, la norma speciale di reclutamento straordinario della dirigenza scolastica di cui risulta beneficiaria la parte ricorrente non si pone in contrasto con la funzione tipica della formazione e, soprattutto, della prova che il D.M. n. 956/2019, al comma 3 dell'art. 1, ravvisa nella finalità di sviluppare, rafforzare e verificare le competenze professionali del dirigente scolastico.
A ben vedere, infatti, tra i requisiti di accesso all'immissione in ruolo straordinaria vi è proprio il superamento del periodo di formazione e prova necessario per lo svolgimento dell'incarico di dirigente scolastico.
In concreto, il legislatore ha circoscritto la platea dei destinatari della modalità straordinaria di reclutamento della dirigenza scolastica sancita dall'art. 5, comma 11-undecies cit., limitandola esclusivamente a coloro che, come la parte ricorrente, sono stati positivamente valutati, superando il periodo di formazione e prova per lo stesso incarico dirigenziale.
Con la norma speciale in commento vengono bilanciati contrapposti interessi: l'esigenza di rafforzare in tempi brevi l'organizzazione dell'amministrazione scolastica attraverso l'immediata assunzione in ruolo di coloro che, come la parte ricorrente, hanno svolto già
l'incarico dirigenziale e dimostrato, attraverso il positivo superamento del periodo di formazione e di prova, di avere le competenze e le capacità professionali per assumerlo, da un lato, e, dall'altro lato,
l'interesse tutto pubblicistico alla formazione e, soprattutto, alla positiva valutazione di coloro che devono svolgere l'incarico di dirigente scolastico, garantito dalla previsione del necessario previo superamento del periodo di formazione e prova.
Analoga finalità di potenziamento immediato degli organici della dirigenza scolastica è perseguita dalla disposizione, altrettanto
Pag. 7 di 10 speciale, contenuta nel comma 11-decies dell'art. 5 cit. in cui è prevista la conferma definitiva in ruolo di coloro che risultano in servizio presso istituzioni scolastiche come dirigenti scolastici a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al concorso del 2017 previo superamento della prova scritta e di quella orale dopo essere stati ammessi a seguito di provvedimento giurisdizionale cautelare.
Anche in questa modalità straordinaria di reclutamento della dirigenza scolastica si riscontra il perseguimento della finalità legislativa dell'immediata copertura dei posti vacanti di dirigenti scolastici in deroga alla procedura ordinaria.
Diversa, per presupposti e platea di destinatari, è, invece, la procedura concorsuale dettata dall'art. 5, commi da 11-quinquies ad
11-novies del D.L. n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla L.
n. 14/2023, erroneamente invocata dal ministero resistente. Con queste disposizioni, infatti, è stata prorogata fino all'anno scolastico
2025/2026 la validità della graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del
[...]
n. 1259 del 23 novembre 2017, ed è Controparte_2 stata disposta, con la chiara finalità di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, l'indizione di un corso intensivo di formazione riservato ai partecipanti al concorso del 2017 che abbiano sostenuto almeno la prova scritta, abbiano proposto ricorso giurisdizionale nei termini, abbiano pendente un giudizio per mancato superamento della prova scritta o di quella orale ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato.
Pag. 8 di 10 Si tratta di fattispecie diversa da quella disciplinata dal comma 11- undecies dell'art. 5 cit.
Tanto conforta ampiamente il riconoscimento del diritto reclamato dalla parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio.
Ne consegue l'accoglimento integrale del promosso ricorso.
Deve essere affermato il diritto della parte ricorrente a non essere sopposta ad un nuovo periodo di formazione e prova per l'incarico dirigenziale ricoperto.
Vanno disapplicati, di conseguenza, tutti i provvedimenti e le disposizioni che prevedono l'assoggettamento della parte ricorrente ad un nuovo periodo di formazione e prova.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella
Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- previa disapplicazione di tutti i provvedimenti e delle disposizioni che prevedono l'assoggettamento della parte ricorrente ad un nuovo periodo di formazione e prova, accerta
Pag. 9 di 10 e dichiara il diritto della parte ricorrente a non essere sopposta ad un nuovo periodo di formazione e prova per l'incarico dirigenziale ricoperto;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.947,50, di cui € 3.688,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022 ed € 259,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,03/07/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. n. 21586/2008.
Sezione Lavoro
N.R.G. 2612/2025
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
PIAZZA MANFREDO e PITARO LUIGI
ricorrente contro
-, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI BARI resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 e 700 c.p.c. per il riconoscimento del diritto a non essere sottoposta a nuovo periodo di formazione e prova.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 03.07.2025.
Motivi della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere stata immessa nei ruoli della dirigenza scolastica nell'anno scolastico 2024/2025, ai sensi dell'art. 5, comma
11-undecies, del D.L. n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla
L. n. 14/2023, con contratto individuale di lavoro nel quale non veniva previsto l'espletamento dell'anno di prova, avendo positivamente superato il periodo di formazione e prova, condizione indispensabile per l'immissione in ruolo come dirigente scolastico prevista espressamente dalla norma speciale richiamata, ricorrendone i presupposti e le condizioni ivi sancite per essere stata destinataria di provvedimento di revoca della nomina a dirigente scolastico in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, la sentenza del
Consiglio di Stato n. 11316/2020 di rigetto dell'appello proposto;
dolendosi dell'illegittimità della nota del convenuto del CP_1
29/11/2024 concernente le “Linee operative per la formazione e la valutazione dei dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2024- 2025”, e della nota dell' del 10/02/2025, per aver previsto per Parte_2 tutti i dirigenti scolastici neoassunti, senza distinzioni, il periodo di formazione e prova che aveva già ampiamente superato in violazione della disciplina speciale di immissione in ruolo di cui era stata beneficiaria, ed invocando la contrarietà all'art. 2096 del c.c., la manifesta illogicità e disfunzionalità di dette decisioni in violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost. oltre alla disparità di trattamento rispetto ai docenti neoassunti, per alcuni dei quali era stata prevista l'impossibilità di rinnovare il periodo di prova qualora la stessa prova fosse stata svolta e superata nello stesso grado di nuova immissione in ruolo, agiva in giudizio, anche in via cautelare, per il riconoscimento del diritto a non essere sottoposta a nuovo periodo di formazione e prova, previa disapplicazione di ogni provvedimento contrario, vinte le spese processuali da distrarsi. Produceva documentazione.
Si costituiva la parte resistente per eccepire l'insussistenza di un interesse ad agire, per affermare l'infondatezza del promosso ricorso e per domandarne il rigetto, attesa la specialità della disciplina di cui aveva beneficiato la parte ricorrente per l'immissione nei ruoli della dirigenza scolastica, trattandosi di una nuova assunzione per la quale
Pag. 2 di 10 era indispensabile il periodo di formazione e prova tenuto conto delle peculiarità e delle specifiche competenze professionali e giuridiche assegnate ai dirigenti scolastici, con il favore delle spese processuali.
La domanda cautelare avanzata dalla parte ricorrente veniva accolta.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Ebbene, le domande avanzate dalla parte ricorrente sono fondate e meritano integrale accoglimento.
Ed infatti, tenuto conto della speciale disciplina operante per il caso in esame, deve ritenersi sussistente il diritto della parte ricorrente a non essere sottoposta ad una nuova valutazione di idoneità allo svolgimento dell'incarico dirigenziale e, di conseguenza, deve essere affermata la sussistenza del diritto invocato dalla parte ricorrente a non essere assoggettata ad un nuovo periodo di formazione e prova per averlo già ampiamente superato per la medesima funzione di dirigente scolastico per la quale era stata immessa nell'anno scolastico 2024/2025.
Tanto si ricava, innanzitutto, dal carattere speciale della disciplina contenuta nell'art. 5, comma 11-undecies, del D.L. n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2023, che si riporta:
< 11-undecies. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del n. Controparte_2
1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017,
Pag. 3 di 10 superando la prova scritta e la prova orale, a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico
2024/2025, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del
[...]
del 13 luglio 2011, pubblicato Controparte_2 nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio
2011.>>.
La norma appena richiamata è una disciplina speciale finalizzata all'immissione nei ruoli della dirigenza scolastica con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025.
Detta disciplina è stata introdotta dall'art. 20, comma 6-ter, lett. b), del D.L. n. 75/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 112/2023.
Ebbene, il D.L. n. 75/2023 è stato adottato sul presupposto della necessità e urgenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Si tratta di norma speciale adottata in via d'urgenza ed espressamente finalizzata ad un potenziamento della capacità amministrativa e, soprattutto, dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Alla luce di questa precipua finalità perseguita dal legislatore deve essere interpretata la disciplina contenuta nell'art. 5, comma 11- undecies cit.
Pag. 4 di 10 In concreto, con la modalità straordinaria di immissione in ruolo di quei docenti che come la parte ricorrente hanno partecipato con riserva al concorso indetto dal resistente nel 2017 con CP_1 superamento della prova scritta e della prova orale, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di assunzione per l'incarico di dirigente scolastico in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, qualora abbiano positivamente superato il relativo periodo di formazione e prova, il legislatore ha voluto garantire l'immediata copertura delle vacanze nell'organico della dirigenza scolastica e, soprattutto, ha voluto porre fine e rimedio alla mole di contenzioso che il concorso a dirigenti scolastici del 2017 aveva generato.
Trattandosi di norma speciale dettata sul presupposto della necessità ed urgenza di rafforzare l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e, di conseguenza, di potenziare gli organici anche dell'amministrazione scolastica, compresi quelli della dirigenza scolastica, appare del tutto evidente come detta disciplina non possa che derogare all'ordinaria procedura di reclutamento e di assunzione dei dirigenti scolastici.
Si tratta di una modalità straordinaria di reclutamento della dirigenza scolastica derogatoria dell'ordinaria disciplina di assunzione in ruolo.
Tanto premesso, se la finalità perseguita dalla disposizione in esame
è quella di garantire un'immediata assunzione in ruolo di dirigenti scolastici che abbiano comunque già svolto lo stesso incarico e, soprattutto, che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova per la medesima funzione, proprio per rafforzare l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, ritenere necessario ed obbligatorio un nuovo periodo di formazione e prova espressamente sancito dalle disposizioni sulla procedura ordinaria di
Pag. 5 di 10 assunzione dei dirigenti scolastici contrasterebbe palesemente con la precipua finalità legislativa di ricoprire con urgenza le vacanze nell'organico della dirigenza scolastica ed oblitererebbe il carattere speciale e straordinario della modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici in esame.
A ben vedere, infatti, sottoporre i dirigenti scolastici assunti come la parte ricorrente con la procedura straordinaria in esame ad un nuovo periodo di formazione e prova comporterebbe il loro assoggettamento ad un nuovo regime di libera recedibilità, con possibilità per la pubblica amministrazione di recesso ad nutum in caso di mancato superamento della prova. Ed infatti, anche nei rapporti di pubblico impiego privatizzato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche come quello in esame, il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall'onere di provarne la giustificazione1.
Ebbene, tale regime di libera recedibilità si pone in contrasto con la finalità specifica perseguita dal legislatore di rafforzare l'organizzazione dell'amministrazione scolastica attraverso la copertura delle vacanze nell'organico della dirigenza scolastica che solo assunzioni assoggettate ad un regime di stabilità potrebbero garantire. Laddove, infatti, tutti i dirigenti come la parte ricorrente immessi in ruolo con la procedura straordinaria di reclutamento in esame non dovessero superare il periodo di prova la finalità di rafforzamento dell'organizzazione dell'amministrazione scolastica attraverso il potenziamento della dotazione organica della dirigenza scolastica perseguita dal legislatore sarebbe evidentemente vanificata ed elusa.
Pag. 6 di 10 In ogni caso, la norma speciale di reclutamento straordinario della dirigenza scolastica di cui risulta beneficiaria la parte ricorrente non si pone in contrasto con la funzione tipica della formazione e, soprattutto, della prova che il D.M. n. 956/2019, al comma 3 dell'art. 1, ravvisa nella finalità di sviluppare, rafforzare e verificare le competenze professionali del dirigente scolastico.
A ben vedere, infatti, tra i requisiti di accesso all'immissione in ruolo straordinaria vi è proprio il superamento del periodo di formazione e prova necessario per lo svolgimento dell'incarico di dirigente scolastico.
In concreto, il legislatore ha circoscritto la platea dei destinatari della modalità straordinaria di reclutamento della dirigenza scolastica sancita dall'art. 5, comma 11-undecies cit., limitandola esclusivamente a coloro che, come la parte ricorrente, sono stati positivamente valutati, superando il periodo di formazione e prova per lo stesso incarico dirigenziale.
Con la norma speciale in commento vengono bilanciati contrapposti interessi: l'esigenza di rafforzare in tempi brevi l'organizzazione dell'amministrazione scolastica attraverso l'immediata assunzione in ruolo di coloro che, come la parte ricorrente, hanno svolto già
l'incarico dirigenziale e dimostrato, attraverso il positivo superamento del periodo di formazione e di prova, di avere le competenze e le capacità professionali per assumerlo, da un lato, e, dall'altro lato,
l'interesse tutto pubblicistico alla formazione e, soprattutto, alla positiva valutazione di coloro che devono svolgere l'incarico di dirigente scolastico, garantito dalla previsione del necessario previo superamento del periodo di formazione e prova.
Analoga finalità di potenziamento immediato degli organici della dirigenza scolastica è perseguita dalla disposizione, altrettanto
Pag. 7 di 10 speciale, contenuta nel comma 11-decies dell'art. 5 cit. in cui è prevista la conferma definitiva in ruolo di coloro che risultano in servizio presso istituzioni scolastiche come dirigenti scolastici a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al concorso del 2017 previo superamento della prova scritta e di quella orale dopo essere stati ammessi a seguito di provvedimento giurisdizionale cautelare.
Anche in questa modalità straordinaria di reclutamento della dirigenza scolastica si riscontra il perseguimento della finalità legislativa dell'immediata copertura dei posti vacanti di dirigenti scolastici in deroga alla procedura ordinaria.
Diversa, per presupposti e platea di destinatari, è, invece, la procedura concorsuale dettata dall'art. 5, commi da 11-quinquies ad
11-novies del D.L. n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla L.
n. 14/2023, erroneamente invocata dal ministero resistente. Con queste disposizioni, infatti, è stata prorogata fino all'anno scolastico
2025/2026 la validità della graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del
[...]
n. 1259 del 23 novembre 2017, ed è Controparte_2 stata disposta, con la chiara finalità di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, l'indizione di un corso intensivo di formazione riservato ai partecipanti al concorso del 2017 che abbiano sostenuto almeno la prova scritta, abbiano proposto ricorso giurisdizionale nei termini, abbiano pendente un giudizio per mancato superamento della prova scritta o di quella orale ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato.
Pag. 8 di 10 Si tratta di fattispecie diversa da quella disciplinata dal comma 11- undecies dell'art. 5 cit.
Tanto conforta ampiamente il riconoscimento del diritto reclamato dalla parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio.
Ne consegue l'accoglimento integrale del promosso ricorso.
Deve essere affermato il diritto della parte ricorrente a non essere sopposta ad un nuovo periodo di formazione e prova per l'incarico dirigenziale ricoperto.
Vanno disapplicati, di conseguenza, tutti i provvedimenti e le disposizioni che prevedono l'assoggettamento della parte ricorrente ad un nuovo periodo di formazione e prova.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella
Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- previa disapplicazione di tutti i provvedimenti e delle disposizioni che prevedono l'assoggettamento della parte ricorrente ad un nuovo periodo di formazione e prova, accerta
Pag. 9 di 10 e dichiara il diritto della parte ricorrente a non essere sopposta ad un nuovo periodo di formazione e prova per l'incarico dirigenziale ricoperto;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.947,50, di cui € 3.688,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022 ed € 259,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,03/07/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. n. 21586/2008.