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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/12/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Maria Rita Serri Presidente rel
Dott. Alessandra Martinelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 671/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Ravenna sezione lavoro n.120/2024 pubblicata in data 18 aprile
2024 promossa con ricorso depositato in data 18 ottobre 2024 da
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore in proprio e per Controparte_1 quale mandatario speciale ai sensi dell'art.13, L. n.448/1998, giusta procura a rogito del Notaio di Tivoli, rep. n. 37521 del 03.07.2014 Persona_1 elettivamente domiciliato a Bologna via Milazzo n.4/2 presso l'Avvocatura della CP_ sede provinciale dell' rappresentato e difeso dall' avv. Maria Lupoli giusta procura generale alle liti a ministero notaio n.37875 del Persona_2
22.03.2024
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_3 elettivamente domiciliato a Rimini via Flaminia n. 134/n presso e nello studio dell'avv. Fabio Falcone che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: contribuzione
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 27 novembre 2025 udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni dalle
1 medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ravenna in funzione di giudice del lavoro annullava l'avviso di addebito n. 393 2022 0001001692000 emesso da CP_ e opposto da Controparte_3
In particolare nel giudizio di primo grado proponeva Controparte_3 opposizione avverso il suddetto avviso di addebito contenente intimazione di pagamento per € 4.377,74 a titolo di contributi IVS gestione commercianti sul reddito eccedenti il minimale relativi all'anno 2015, sanzioni ed interessi.
Sosteneva l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in violazione dell'art. 24 co 3 del dlgs n. 46/1999 in quanto effettuata di pendenza di ricorso tributario,
l'illegittimità della sanzione irrogata, la prescrizione degli interessi e delle sanzioni e comunque l'illegittimità della pretesa contributiva nel merito esplicando dettagliatamente le sue ragioni considerate anche le decisioni in primo grado della CTP di Ravenna. CP_ Si costituiva con memoria anche in qualità di mandatario di CP_1 sostenendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Domandava in subordine la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo tributario. CP_ Il tribunale di Ravenna sezione lavoro sul presupposto che non avesse adempiuto all'onere probatorio sullo stesso incombente di provare il proprio credito contributivo annullava l'avviso di addebito. CP_
2. Proponeva appello anche in qualità di mandatario di CP_1
Con il primo motivo di appello deduceva erronea valutazione degli elementi di prova da parte del giudice di primo grado.
Evidenziava che in relazione all'accertamento posto alla base dell'avviso di addebito oggetto di opposizione era intervenuta definizione agevolata della lite fiscale ai sensi della legge n. 197/2022 e sosteneva che la prova del maggior reddito da cui derivava il maggior credito contributivo derivasse dall'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e dal provvedimento di definizione agevolata depositati dallo stesso appellato.
Evidenziava, poi, che tale definizione agevolata non incideva sulla pretesa contributiva e che, anzi, nella stessa non veniva contestata la percezione del maggior reddito.
2 Sosteneva, quindi, che la prova del maggior reddito fosse agli atti essendo costituita dall'accertamento fiscale e che con la definizione agevolata della lite fiscale l'accertamento fosse divenuto definitivo.
Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, fosse dichiarata la fondatezza della pretesa contributiva dello stesso nei confronti di CP_3
Si costituiva con memoria depositata in data 14 novembre 2025 CP_3
chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
Evidenziava, infatti, che, come asserito dalla Suprema Corte, in caso di condono CP_ fiscale, doveva dimostrare in giudizio i fatti costitutivi del proprio credito e non poteva limitarsi ad allegare l'accertamento tributario.
Sottolineava, poi, che, comunque, l'accertamento tributario aveva compiuto una ricostruzione di maggiori ricavi del tutto arbitraria e priva di elementi presuntivi qualificati.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 27 novembre 2025 mediante lettura del dispositivo. CP_
3. In relazione all'unico motivo di appello proposto da si osserva quanto segue. CP_ Si evidenzia, innanzitutto, che, a differenza di quanto sostenuto da l'accordo di definizione agevolata della lite fiscale non rende definitivo di per sé
l'accertamento fiscale della percezione del maggior reddito.
Come asserito dalla Suprema Corte seppure in relazione a diversa normativa di definizione agevolata (Cass. lav n. 24774/2019), infatti: “La definizione concordata della lite fiscale, prevista dall'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del
2011 e dall'art. 16 della l. n. 289 del 2002, ha natura deflattiva delle liti e non incide in alcun modo sul contenuto e la portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate che conserva intatta la sua efficacia ai CP_ fini extrafiscali del calcolo dei contributi a percentuale sul maggior reddito;
ne consegue che il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell'obbligato, e dunque dall'offerta di prove di segno contrario, e che in assenza di contestazione
i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva.”
Nel caso di specie parte appellata ha contestato in maniera convincente e
3 puntuale l'avviso d'accertamento n. THQ01PI00380 avente carattere presuntivo sia presente giudizio sia in sede tributaria tanto che lo stesso è stato annullato in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna con la sentenza n. 95/2022 (cfr. doc n. 5 di parte appellata).
In particolare si legge nella suddetta sentenza: “Posta l'infondatezza della eccezione preliminare sul difetto di sottoscrizione, sul punto l'Ufficio ha adeguatamente dedotto, si deve tener conto che accertamento induttivo o, come in questo caso, analitico/induttivo, è consentito ogniqualvolta la contabilità risulti complessivamente inattendibile;
oppure in presenza di altre circostanze, particolarmente gravi, tassativamente indicate dalla legge, per evitare
l'indiscriminato ricorso a tale metodologia:
a) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi;
b) mancata tenuta scritture contabili o sottrazione delle stesse all'ispezione;
c) scritture contabili complessivamente inattendibili;
d) mancata risposta al questionario o mancata trasmissione di documenti;
e) scritture contabili indisponibili per cause di forza maggiore;
f) indicazione di dati infedeli in sede di compilazione degli studi di settore.
In presenza di tali presupposti, l'Ufficio può avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Né può attribuire un tale requisito alla propria attività per la sola presenza di costi ritenuti non deducibili e per importi irrisori, ed attribuendo legittimità al metodo adoperato per ricostruire i ricavi del self service, dichiaratamente tarato sull'attività di ristorante tradizionale.
L'applicazione della metodologia accertativa utilizzata dall' nel caso in Pt_2 esame, essendo connotata da margini amplissimi di discrezionalità, non appare giustificata, avendo lo stesso organo accertatore invocato, a sostegno del proprio operato, la presenza di fatture non riferibili alla attività esaminata, ma tale circostanza è stata adeguatamente spiegata dal contribuente, trattandosi in parte di fatture effettivamente inerenti l'attività esaminata, mentre altre contabilizzate per errore, e riferentesi ad altre attività che in ogni caso fanno capo alla famiglia CP_3
Gli importi contestati, in ogni caso, sono assai modesti, tali da non costituire in ogni caso indizio grave, preciso e concordante, così come non risponde al vero che la contestazione sui costi non riferibili non sia stata contestata.
4 Quanto alla ricostruzione dei ricavi dell'attività di ristorazione, dichiaratamente self service ma considerata dall' alla stregua di un Pt_2 ristorante tradizionale, essa appare, proprio per avere l' disatteso ed Pt_2 ignorato le peculiarità dell'attività in esame, del tutto inattendibile. A ciò si aggiunga che una così estesa attività d'accertamento e ricostruzione dei ricavi, durata, a detta dell'Ufficio stesso, circa un anno, ha portato, tra esclusione di spese che l'accertato dichiara di avere per la maggior parte sostenuto ed inerenti, e la ricostruzione di ricavi del tutto ingiustificata, essendo le scritture contabili corrette e l'atteggiamento del contribuente del tutto collaborativo.
Il ricorso appare pertanto fondato e deve essere accolto…”
Orbene la motivazione della suddetta sentenza, considerato l'accertamento in atti e le puntuali difese svolte dall'appellato corredate da idonea documentazione tra cui la foto del ristorante da cui risulta inequivocabilmente che avesse carattere di self service, risulta condivisibile. CP_ Si osserva, inoltre, che nel presente giudizio si è limitato a richiamarsi per fondare la propria pretesa creditoria unicamente sull'accertamento tributario senza in alcun modo argomentare in relazione alle puntuali difese dell'appellato e senza fornire alcuna prova diversa dall'accertamento stesso.
Considerato, quindi, che, a fronte delle puntuali e documentate contestazioni dell'appellato atte a superare l'accertamento presuntivo di Agenzia delle Entrate, CP_ incombeva su l'onere di provare il maggior reddito su cui si fondava la pretesa contributiva azionata con l'avviso di addebito e che lo stesso, come indicato anche dal giudice di primo grado, non ha fornito alcuna prova, correttamente il Tribunale di Ravenna ha annullato l'avviso di addebito opposto.
Da quanto sopra esposto deriva che l'appello deve essere rigettato e deve essere confermata la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante il rigetto dell'appello sussistono i presupposti processuali per il CP_ versamento, a carico di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e
5 contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.671/2024 così provvede:
1) Rigetta l'appello CP_
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a le spese del presente grado di giudizio che liquida nella somma Controparte_3 di euro 1500,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a CP_ carico di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 27 novembre 2025
Il Presidente est
Dott. Maria Rita Serri
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Maria Rita Serri Presidente rel
Dott. Alessandra Martinelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 671/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Ravenna sezione lavoro n.120/2024 pubblicata in data 18 aprile
2024 promossa con ricorso depositato in data 18 ottobre 2024 da
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore in proprio e per Controparte_1 quale mandatario speciale ai sensi dell'art.13, L. n.448/1998, giusta procura a rogito del Notaio di Tivoli, rep. n. 37521 del 03.07.2014 Persona_1 elettivamente domiciliato a Bologna via Milazzo n.4/2 presso l'Avvocatura della CP_ sede provinciale dell' rappresentato e difeso dall' avv. Maria Lupoli giusta procura generale alle liti a ministero notaio n.37875 del Persona_2
22.03.2024
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_3 elettivamente domiciliato a Rimini via Flaminia n. 134/n presso e nello studio dell'avv. Fabio Falcone che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: contribuzione
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 27 novembre 2025 udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni dalle
1 medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ravenna in funzione di giudice del lavoro annullava l'avviso di addebito n. 393 2022 0001001692000 emesso da CP_ e opposto da Controparte_3
In particolare nel giudizio di primo grado proponeva Controparte_3 opposizione avverso il suddetto avviso di addebito contenente intimazione di pagamento per € 4.377,74 a titolo di contributi IVS gestione commercianti sul reddito eccedenti il minimale relativi all'anno 2015, sanzioni ed interessi.
Sosteneva l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in violazione dell'art. 24 co 3 del dlgs n. 46/1999 in quanto effettuata di pendenza di ricorso tributario,
l'illegittimità della sanzione irrogata, la prescrizione degli interessi e delle sanzioni e comunque l'illegittimità della pretesa contributiva nel merito esplicando dettagliatamente le sue ragioni considerate anche le decisioni in primo grado della CTP di Ravenna. CP_ Si costituiva con memoria anche in qualità di mandatario di CP_1 sostenendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Domandava in subordine la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo tributario. CP_ Il tribunale di Ravenna sezione lavoro sul presupposto che non avesse adempiuto all'onere probatorio sullo stesso incombente di provare il proprio credito contributivo annullava l'avviso di addebito. CP_
2. Proponeva appello anche in qualità di mandatario di CP_1
Con il primo motivo di appello deduceva erronea valutazione degli elementi di prova da parte del giudice di primo grado.
Evidenziava che in relazione all'accertamento posto alla base dell'avviso di addebito oggetto di opposizione era intervenuta definizione agevolata della lite fiscale ai sensi della legge n. 197/2022 e sosteneva che la prova del maggior reddito da cui derivava il maggior credito contributivo derivasse dall'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e dal provvedimento di definizione agevolata depositati dallo stesso appellato.
Evidenziava, poi, che tale definizione agevolata non incideva sulla pretesa contributiva e che, anzi, nella stessa non veniva contestata la percezione del maggior reddito.
2 Sosteneva, quindi, che la prova del maggior reddito fosse agli atti essendo costituita dall'accertamento fiscale e che con la definizione agevolata della lite fiscale l'accertamento fosse divenuto definitivo.
Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, fosse dichiarata la fondatezza della pretesa contributiva dello stesso nei confronti di CP_3
Si costituiva con memoria depositata in data 14 novembre 2025 CP_3
chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
Evidenziava, infatti, che, come asserito dalla Suprema Corte, in caso di condono CP_ fiscale, doveva dimostrare in giudizio i fatti costitutivi del proprio credito e non poteva limitarsi ad allegare l'accertamento tributario.
Sottolineava, poi, che, comunque, l'accertamento tributario aveva compiuto una ricostruzione di maggiori ricavi del tutto arbitraria e priva di elementi presuntivi qualificati.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 27 novembre 2025 mediante lettura del dispositivo. CP_
3. In relazione all'unico motivo di appello proposto da si osserva quanto segue. CP_ Si evidenzia, innanzitutto, che, a differenza di quanto sostenuto da l'accordo di definizione agevolata della lite fiscale non rende definitivo di per sé
l'accertamento fiscale della percezione del maggior reddito.
Come asserito dalla Suprema Corte seppure in relazione a diversa normativa di definizione agevolata (Cass. lav n. 24774/2019), infatti: “La definizione concordata della lite fiscale, prevista dall'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del
2011 e dall'art. 16 della l. n. 289 del 2002, ha natura deflattiva delle liti e non incide in alcun modo sul contenuto e la portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate che conserva intatta la sua efficacia ai CP_ fini extrafiscali del calcolo dei contributi a percentuale sul maggior reddito;
ne consegue che il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell'obbligato, e dunque dall'offerta di prove di segno contrario, e che in assenza di contestazione
i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva.”
Nel caso di specie parte appellata ha contestato in maniera convincente e
3 puntuale l'avviso d'accertamento n. THQ01PI00380 avente carattere presuntivo sia presente giudizio sia in sede tributaria tanto che lo stesso è stato annullato in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna con la sentenza n. 95/2022 (cfr. doc n. 5 di parte appellata).
In particolare si legge nella suddetta sentenza: “Posta l'infondatezza della eccezione preliminare sul difetto di sottoscrizione, sul punto l'Ufficio ha adeguatamente dedotto, si deve tener conto che accertamento induttivo o, come in questo caso, analitico/induttivo, è consentito ogniqualvolta la contabilità risulti complessivamente inattendibile;
oppure in presenza di altre circostanze, particolarmente gravi, tassativamente indicate dalla legge, per evitare
l'indiscriminato ricorso a tale metodologia:
a) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi;
b) mancata tenuta scritture contabili o sottrazione delle stesse all'ispezione;
c) scritture contabili complessivamente inattendibili;
d) mancata risposta al questionario o mancata trasmissione di documenti;
e) scritture contabili indisponibili per cause di forza maggiore;
f) indicazione di dati infedeli in sede di compilazione degli studi di settore.
In presenza di tali presupposti, l'Ufficio può avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Né può attribuire un tale requisito alla propria attività per la sola presenza di costi ritenuti non deducibili e per importi irrisori, ed attribuendo legittimità al metodo adoperato per ricostruire i ricavi del self service, dichiaratamente tarato sull'attività di ristorante tradizionale.
L'applicazione della metodologia accertativa utilizzata dall' nel caso in Pt_2 esame, essendo connotata da margini amplissimi di discrezionalità, non appare giustificata, avendo lo stesso organo accertatore invocato, a sostegno del proprio operato, la presenza di fatture non riferibili alla attività esaminata, ma tale circostanza è stata adeguatamente spiegata dal contribuente, trattandosi in parte di fatture effettivamente inerenti l'attività esaminata, mentre altre contabilizzate per errore, e riferentesi ad altre attività che in ogni caso fanno capo alla famiglia CP_3
Gli importi contestati, in ogni caso, sono assai modesti, tali da non costituire in ogni caso indizio grave, preciso e concordante, così come non risponde al vero che la contestazione sui costi non riferibili non sia stata contestata.
4 Quanto alla ricostruzione dei ricavi dell'attività di ristorazione, dichiaratamente self service ma considerata dall' alla stregua di un Pt_2 ristorante tradizionale, essa appare, proprio per avere l' disatteso ed Pt_2 ignorato le peculiarità dell'attività in esame, del tutto inattendibile. A ciò si aggiunga che una così estesa attività d'accertamento e ricostruzione dei ricavi, durata, a detta dell'Ufficio stesso, circa un anno, ha portato, tra esclusione di spese che l'accertato dichiara di avere per la maggior parte sostenuto ed inerenti, e la ricostruzione di ricavi del tutto ingiustificata, essendo le scritture contabili corrette e l'atteggiamento del contribuente del tutto collaborativo.
Il ricorso appare pertanto fondato e deve essere accolto…”
Orbene la motivazione della suddetta sentenza, considerato l'accertamento in atti e le puntuali difese svolte dall'appellato corredate da idonea documentazione tra cui la foto del ristorante da cui risulta inequivocabilmente che avesse carattere di self service, risulta condivisibile. CP_ Si osserva, inoltre, che nel presente giudizio si è limitato a richiamarsi per fondare la propria pretesa creditoria unicamente sull'accertamento tributario senza in alcun modo argomentare in relazione alle puntuali difese dell'appellato e senza fornire alcuna prova diversa dall'accertamento stesso.
Considerato, quindi, che, a fronte delle puntuali e documentate contestazioni dell'appellato atte a superare l'accertamento presuntivo di Agenzia delle Entrate, CP_ incombeva su l'onere di provare il maggior reddito su cui si fondava la pretesa contributiva azionata con l'avviso di addebito e che lo stesso, come indicato anche dal giudice di primo grado, non ha fornito alcuna prova, correttamente il Tribunale di Ravenna ha annullato l'avviso di addebito opposto.
Da quanto sopra esposto deriva che l'appello deve essere rigettato e deve essere confermata la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante il rigetto dell'appello sussistono i presupposti processuali per il CP_ versamento, a carico di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e
5 contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.671/2024 così provvede:
1) Rigetta l'appello CP_
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a le spese del presente grado di giudizio che liquida nella somma Controparte_3 di euro 1500,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a CP_ carico di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 27 novembre 2025
Il Presidente est
Dott. Maria Rita Serri
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