Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00942/2025REG.PROV.COLL.
N. 00495/2024 REG.RIC.
N. 00536/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 495 del 2024, proposto da IA LA ZI, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabio Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonella Smiriglia Fava, con domicilio eletto presso il suo studio in Capo D'Orlando, via Alessandro Volta 94;
contro
Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
ON CA, rappresentato e difeso dall'Avvocato Pietro Cami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ZO BA e RA AT, rappresentati e difesi dagli Avvocati Gian Luca Conti, Francesco Gambi, con domicilio eletto presso lo studio Gian Luca Conti in Firenze, viale Mazzini 35;
Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
sul ricorso numero di registro generale 536 del 2024, proposto da
ZO BA e RA AT, rappresentati e difesi dagli Avvocati Gian Luca Conti e Francesco Gambi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gian Luca Conti in Firenze, viale Mazzini 35;
contro
Comune di Lipari, 3° Settore – Tecnico, Urbanistico e Sviluppo Ambientale del Comune di Lipari, non costituiti in giudizio;
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
IA LA ZI, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabio Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ON CA, rappresentato e difeso dall'Avvocato Pietro Cami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
quanto al ricorso n. 536 del 2024:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 159/2024, resa tra le parti, pubblicata il 12 gennaio 2024- notificata dalla stessa appellante il 16 febbraio 2024, a definizione dei giudizi riuniti nn. 964/2022, 1303/2022 e 1729/2022 R.G., nella parte in cui ha accolto il ricorso n. 1303 del 2022 per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - della determina del 21 luglio 2022, n. 34 del dirigente del Comune di Lipari (III Settore: Sviluppo e Tutela del Territorio V Servizio: Illeciti e Sanatoria), con cui è stata revocata la concessione edilizia in sanatoria n. 31/21 del 29 settembre 2021;
e per l’appello incidentale sulla medesima sentenza;
quanto al ricorso n. 495 del 2024:
della sentenza della medesima sentenza, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 1729/2022;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, del Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, di ON CA, di ZO BA, di RA AT e di IA LA ZI;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’appello incidentale;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025 il Cons. OL AN e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il primo degli appelli in esame, l’appellante espone che con ricorso iscritto al n. 964/2022 R.G. impugnava il permesso di costruire n. 38 del 7 aprile 2022, con il quale il Comune di Lipari aveva autorizzato il controinteressato ad “ eseguire in località Vulcanello i lavori di demolizione e ricostruzione di due corpi di fabbrica ad una elevazione fuori terra tramite Interventi di efficientamento energetico mediante le agevolazioni fiscali previste (super bonus 110%), identificato alle particelle n. 205 sub 1 e 206 sub 1 e 2 del Foglio n. 2 del catasto del Comune di Lipari, Sezione di Vulcano ”, poi annullato con nota prot. 14423 del 26 settembre 2022; di seguito con i motivi aggiunti era gravata l’autorizzazione paesaggistica 4 febbraio 2022 prot. n. 20220004892. Il giudizio n. 964/2022 è stato definitivo dal T.A.R. con declaratoria la cessazione della materia del contendere con riguardo al ricorso introduttivo ed improcedibilità dei motivi aggiunti proposti, per sopravvenuta carenza d’interesse.
Precisa l’appellante, dunque, che tale statuizione non è oggetto del presente appello, come neppure il capo di sentenza con il quale il T.A.R. Catania ha dichiarato in parte inammissibile e ha in parte rigettato il ricorso iscritto al n. 1729/2022 R.G. L’appello è dunque riferito unicamente alla parte della sentenza che ha accolto il ricorso n. 1303/2022 RG.
Con riferimento alla vicenda d’interesse, l’appellante precisa che l’interessato aveva presentato istanza di condono ai sensi della l. n. 47/85, che era respinta con nota prot. 31224 del 13 settembre 2005), perché si riteneva che i lavori fossero stati eseguiti in muratura oltre i termini previsti dall’art. 31 della legge n. 47/85. Tuttavia, questo C.G.A.R.S., con parere n. 224/2018 (confluito nel d.P.Reg.Sic. n. 339/2018), accogliendo il ricorso per la revocazione del d.P.Reg.Sic. n. 1140 del 28 dicembre 2015, riteneva l’erroneità del provvedimento di diniego in sanatoria e del parere n. 799/2015 del 15 settembre 2015 del C.G.A.R.S. “ nella sola parte in cui detto diniego si riferisce al manufatto realizzato ab origine in muratura nel 1975 ”. Espone l’appellante che, in vista della necessaria attuazione della richiamata sentenza, l’attuale ricorrente, in data 17 gennaio 2024, inviava formale PEC al Comune di Lipari la quale chiedeva di essere avvisata per poter partecipare all’istruttoria e a tutte le connesse attività necessarie per dare attuazione a quanto disposto nella sentenza, evidenziando altresì la necessità di procedere senz’altro all’annullamento della C.E. n. 31/2021. Tuttavia, l’Amministrazione rispondeva che nessun ulteriore adempimento spettasse all’Ufficio alla luce dei contenuti e delle risultanze della Sentenza del T.A.R.
Deduce, dunque, i seguenti motivi di censura avverso la sentenza di primo grado: 1 - errores in iudicando , contraddittorietà, erronea valutazione dei presupposti di fatto, travisamento dei fatti, violazione e errata interpretazione di legge, con riferimento all’art. 15 lett. a) l. reg. n. 78/76, nonché all’art. 23, comma 10, l. reg. n. 37/85, e agli artt. 31 l. n. 47/1985, 2697 codice civile e art 115 c.p.c., erroneità della sentenza per carente e contraddittoria motivazione, mancato esame della documentazione prodotta, per violazione dell’onere della prova;
2 - errores in iudicando , contraddittorietà, erronea valutazione dei presupposti di fatto, travisamento dei fatti, violazione e errata interpretazione di legge, illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione, omesso esame della documentazione prodotta, violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità e carenza di motivazione, violazione delle norme già indicate al primo motivo, con riferimento alla parte della sentenza, che ha ritenuto – in accoglimento del terzo motivo di ricorso - che non vi sia stato un pieno contradditorio sulla circostanza riguardante l’epoca di realizzazione immobili di cui trattasi;
3 - erroneità della sentenza per contraddittorietà di parti della stessa; illogicità; mancato esame della produzione documentale, laddove la sentenza appellata ha annullato il provvedimento n. 34/2022, in accoglimento del terzo e del quarto motivo del ricorso n. 1303/2022 R.G. proposto dal controinteressato, tuttavia, contraddittoriamente affermando nella parte motiva.
Si è costituito il BA, deducendo che l’interesse deriva dal comportamento processuale dell’appellante, la quale ha dapprima notificato la sentenza n. 159/2024 ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione e in data 6 marzo 2024 ha notificato un ricorso per ottemperanza ex art. 114 c.p.a. della sentenza n. 159/2024, eccependo che, in tal modo, l’appellante medesima avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza, con conseguente inammissibilità.
Si è costituito il controinteressato ON CA per resistere, proponendo appello incidentale, per i seguenti motivi: 1 – errores in iudicando - violazione del giudicato – omessa pronunzia nella sentenza -difetto di motivazione della sentenza - violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – difetto di motivazione - violazione del principio di correttezza e buona fede - violazione e falsa applicazione degli art. 97 Cost. e dei principi di legalità, buon andamento, massima efficienza e ragionevolezza, violazione della l. n. 241/90 – difetto di motivazione – violazione dell’art.21 nonies e quinquies della l. n. 241/90;
2 - omessa pronunzia della sentenza – mancata corrispondenza tra chiesto e pronunziato nella sentenza o difetto di motivazione della sentenza - violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies l. n. 241/90 (o dell’art. 21 quinquies della l. n. 241/90) – violazione dell’art.1 l. n. 241/90 - violazione dell’art. 3 l. n. 241/90 – violazione del legittimo affidamento del terzo - eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti per assenza o erroneità dei presupposti in fatto e in diritto, travisamento dei fatti, difetto di motivazione – motivazione illogica e contraddittoria, carenza di istruttoria.
Nel caso di specie di cui ci si occupa, il potere amministrativo in relazione alla istanza di sanatoria sarebbe stato esercitato per ben tre volte: la prima volta con il rigetto dell'istanza di condono edilizio del 2005, oggetto di successivo annullamento giurisdizionale, la seconda volta con il provvedimento favorevole n. 31/2021 che avrebbe consumato il potere amministrativo, perché per effetto dell’annullamento giurisdizionale la vicenda è stata riesaminata nel suo complesso, la terza volta con l’autotutela del 2022, in violazione del principio del c.d. “ one shot temperato ”.
L’Assessorato appellato ha precisato la sostanziale estraneità al presente grado, risultando definitive le statuizioni con le quali il T.A.R. ha dichiarato l’improcedibilità dell’impugnazione, da parte dell’Avv. ZI, dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, in quanto afferente ad un titolo edilizio (il permesso di costruire n. 38/2022) revocato in autotutela dal Comune di Lipari con il provvedimento ( in parte qua non impugnato) n. 34 del 21 luglio 2022.
L’appellante, con memoria ad integrazione dell’atto di appello, ha prodotto ulteriore documentazione. Le parti hanno, poi, svolto memorie in replica.
Con il secondo appello, congiuntamente all’esame, gli appellanti ribadiscono che l’interesse dagli stessi vantato è stato comunque soddisfatto dalla sentenza n. 159/2024 (oggetto di impugnazione), pur se formalmente soccombenti in relazione alle domande formulate nel ricorso 1729/2022 e che tuttavia, l’interesse ad appellare deriva dalla notifica della sentenza esperita dall’appellante ZI.
Deducono, dunque, sotto vari profili, i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 21 quinquies e 21 novies (anche in combinato disposto con l’art. 2909, c.c.), l. n. 241/1990, violazione del canone costituzionale del legittimo affidamento nonché del principio del c.d. ‘ one shot temperato’, eccesso di potere particolarmente sotto il profilo della ingiustizia manifesta, della illogicità e della contraddittorietà, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione degli artt. 3 e 97, Cost.; nonché omesso esame del terzo motivo di ricorso.
Si sono costituiti l’Amministrazione e le altre parti ribadendo le proprie difese, con richiesta di riunione dei giudizi.
All’udienza del 30 ottobre 2025 le cause sono stata trattenute in decisione.
DIRITTO
I – In via del tutto preliminare, i due appelli devono essere riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
II – Ancora preliminarmente, va rilevato che erroneamente l’appellante ZI, nell’affermare il proprio interesse all’impugnazione, si duole della mancata interlocuzione con l’Amministrazione nella diversa fase dell’esecuzione della sentenza di primo grado. Comunque, può prescindersi dall’eccezione svolta dalla parte appellata nel primo giudizio all’esame, perché l’appello è infondato.
II – In ordine logico deve essere esaminato per primo il terzo motivo dell’appello 495/2024 R.G. Va evidenziato, a riguardo, che l’impostazione dell’appellante si appalesa fuorviante, in quanto dalla motivazione della sentenza appellata emerge con chiarezza che il T.A.R. ha accolto il terzo e il quarto motivo del ricorso proposto dal controinteressato sotto il profilo del difetto d’istruttoria e della valutazione del legittimo affidamento (respingendo, dunque, gli altri motivi, come risulta confermato dalla proposizione in questa sede dell’appello incidentale). Non è rinvenibile, dunque, alcuna contraddizione nella decisione del T.A.R.
III – Il primo e secondo motivo del medesimo appello sono pure infondati; infatti, quello che l’appellante intende ottenere è un’impossibile sostituzione dell’esercizio del potere amministrativo da parte del giudice, affermando che questi avrebbe dovuto prendere in considerazione la documentazione prodotta in giudizio.
La sentenza, invero, alla luce del complesso iter procedimentale (durato quasi quarant’anni) e coerentemente con quanto deciso da questo Consiglio, ha posto in evidenza l’emanazione di un successivo provvedimento favorevole scaturito dalla riedizione del potere a seguito dell’annullamento in occasione del ricorso straordinario (cfr. parere C.G.A. n. 224/2018, confluito nel d.P.Reg.Sic. n. 339/2018) del precedente diniego in sanatoria, e, dunque, l’istruttoria svolta dalla P.A. in fase di riedizione che era stata orientata necessariamente anche all’accertamento dell’epoca di realizzazione del fabbricato Ne conseguiva, pertanto, che l’Amministrazione avrebbe dovuto garantire, nella fase di ulteriore esercizio del potere di annullamento (dal quale discende il provvedimento oggetto di impugnazione), il pieno contraddittorio sulla circostanza che ha costituito il punto controverso dell’intero procedimento amministrativo.
Correttamente, dunque, il T.A.R., ha affermato che, seppure l’onere probatorio dell’epoca di edificazione cade sul richiedente la sanatoria, “ deve sicuramente predicarsi un onere motivazionale aggiuntivo in capo alla P.A. in ordine alla rimeditata prevalenza e decisività di tale elemento, rispetto altri elementi – di segno opposto – contestualmente considerati e che hanno, in prima battuta, consentito il soddisfacimento della pretesa del privato ”. Sotto tale profilo ha, dunque, accolto il motivo relativo alla tutela dell’affidamento del privato.
Devono, pertanto, essere condivise le conclusioni raggiunte dalla sentenza appellata.
IV - Da quanto sin qui ritenuto deriva l’improcedibilità dell’appello incidentale, in quanto l’interesse ad agire della parte vittoriosa discende dalla proposizione dell’appello principale.
V – Ancora, dal rigetto del primo appello discende, per quanto premesso in fatto dagli stessi appellanti quanto al proprio interesse, discende l’improcedibilità del secondo appello.
VI – In ragione della soccombenza, l’appellante ZI deve essere condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, come determinate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, previa riunione degli appelli indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando sugli stessi, respinge l’appello n. 495/2024; per l’effetto, dichiara improcedibile l’appello incidentale e l’appello n. 536/2024.
Condanna l’appellante ZI al pagamento delle spese del presente grado, che sono determinate, in complessivi euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) da dividersi tra le parti appellate costituite, oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER OV, Presidente
OL AN, Consigliere, Estensore
Michele Pizzi, Consigliere
Paola La Ganga, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL AN | ER OV |
IL SEGRETARIO