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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/09/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice rel.
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1790/2025
avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
GRANDI GIUSEPPE,
RICORRENTE
Contro
, C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI:
1
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Alonte (VI) il giorno
16.12.2005, iscritto al n. 1, parte I, anno 2005, ordinando al competente Ufficiale dello
Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Porre a carico di l'obbligo di corrispondere a € Controparte_1 Parte_1
300,00 mensili quale assegno divorzile, a decorrere dal mese di marzo 2025 e con
rivalutazione annuale Istat.
3. Spese e compensi rifusi”.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso depositato il 5.3.2025 la sig.ra ha chiesto la Parte_1
pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con e il Controparte_1
riconoscimento di un assegno divorzile.
La parte resistente non si è costituita in giudizio, nonostante regolare notificazione ex art. 143 c.p.c.
All'udienza del 16.9.2025, dopo l'audizione della ricorrente, la causa è stata rimessa alla decisione del collegio sulle conclusioni adottate come in premessa,
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n.
898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/
dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il 16/12/2005 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ALONTE (VI) (allegato in atti), atteso che, come risulta dagli atti di causa, con sentenza n. 840 depositata l'8.4.2019 è stata pronunciata la separazione dei coniugi e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale
2 condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Quanto alla domanda di assegno divorzile, preliminarmente va osservato che la disciplina di riferimento va ricercata prioritariamente nell'art. 5, comma 6, L. n.
898/1970 (così come riformato dalla L. n. 74/1987) che stabilisce che il Tribunale, nel disporre l'obbligo di uno dei coniugi di somministrare periodicamente un assegno in favore dell'altro coniuge che sia sprovvisto di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive, deve tenere conto di una serie di parametri generali, da valutarsi anche in rapporto alla durata del matrimonio, quali le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico offerto da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale, nonché il reddito di entrambi.
In materia di determinazione dell'assegno divorzile, la sentenza n. 18287/2018
delle Sezioni Unite, superando il tradizionale parametro del pregresso tenore di vita coniugale, ha delineato un criterio composito che tenga conto di una combinazione di fattori allo scopo di perseguire, tramite il riconoscimento dell'assegno di divorzio, una finalità non soltanto assistenziale, ma anche perequativa e compensativa.
In ragione di tale composita finalità, l'assegno divorzile dovrà essere attribuito e quantificato al fine di assicurare all'ex coniuge un livello reddituale adeguato al contributo effettivamente prestato per tutta la durata del vincolo matrimoniale alla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune e/o personale dell'altro coniuge (cfr. Cass. n.4215 del 2021).
In questa prospettiva si rende, pertanto, necessario effettuare una complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e una valutazione prognostica sul futuro, anche
3 al fine di accertare e compensare eventuali squilibri economico patrimoniali tra le parti,
tenendo conto della definizione dei ruoli delineati all'interno della coppia, delle aspettative professionali e reddituali eventualmente sacrificate da uno dei due coniugi per dedicarsi alla famiglia a fronte di condivise scelte familiari e valutando, inoltre, se tali scelte abbiano inciso o meno sulla formazione del patrimonio comune e/o personale ovvero abbiano determinato uno spostamento patrimoniale da riequilibrare (cfr. Cass. n.
34429 del 2021, Cass. n.4215 del 2021).
Nel caso di specie, è in primo luogo carente, sia sotto il profilo assertivo che probatorio, il prerequisito fattuale della sperequazione economica fra i coniugi. Non può
infatti ritenersi sufficiente a tal fine la mera allegazione di non sapere nulla del resistente e che lo stesso non risulta iscritto all'anagrafe dei resistenti. Negli atti nulla è
stato dedotto su quale fosse l'attività , su quali presumibili redditi il Persona_1
resistente possa fare affidamento né sono state avanzate richieste istruttorie volte ad accertare i redditi del resistente. Anche in sede di audizione la ricorrente non ha fornito elementi al riguardo deducendo che “ci siamo sposati nel 2005, all'epoca del
matrimonio io non lavoravo e nemmeno lui lavorava, erano i genitori di lui che ci
aiutavano. Dopo il resistente ha trovato un lavoro. Il matrimonio è durato circa 13 anni
, durante il matrimonio ho fatto dei lavoretti, sono anche stata in regola ma poco
tempo. Anche lui durante il matrimonio ha lavorato ma non ricordo bene. Era titolare
di un negozio di parrucchiere ma lui non ci lavorava ma ci lavoravano i sui operai.
Aveva due negozi , ma non ricordo le date precise di questa attività, sicuramente
eravamo insieme in quel periodo”.
In ogni caso non è stato provato, nemmeno in forma presuntiva, che una eventuale disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi all'atto di scioglimento del vincolo possa essere dipendente dalle scelte di conduzione della vita
4 familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettative professionali o reddituali della ricorrente. L'unico dato oggettivo è la durata del matrimonio , durato 13 anni e terminato quanto la ricorrente aveva 33 anni;
nulla invece è stato provato sul fatto che la ricorrente non abbia lavorato per scelta imposta dal marito.
Deve quindi essere rigettata la domanda di un assegno divorzile a favore della ricorrente.
Nulla deve essere disposto in punto di spese di lite stante la natura neutrale della pronuncia di status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in ALONTE (VI) il
16/12/2005 tra , e Parte_1 Controparte_1
regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di ALONTE (VI)
( anno 2005 n. 1 I parte I );
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di ALONTE (VI) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) dispone la compensazione integrale delle spese di lite
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 23.9.2025
La Giudice Estensore
dott.ssa Silvia Rizzuto
La Presidente
5 dott. Antonella Guerra
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice rel.
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1790/2025
avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
GRANDI GIUSEPPE,
RICORRENTE
Contro
, C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI:
1
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Alonte (VI) il giorno
16.12.2005, iscritto al n. 1, parte I, anno 2005, ordinando al competente Ufficiale dello
Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Porre a carico di l'obbligo di corrispondere a € Controparte_1 Parte_1
300,00 mensili quale assegno divorzile, a decorrere dal mese di marzo 2025 e con
rivalutazione annuale Istat.
3. Spese e compensi rifusi”.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso depositato il 5.3.2025 la sig.ra ha chiesto la Parte_1
pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con e il Controparte_1
riconoscimento di un assegno divorzile.
La parte resistente non si è costituita in giudizio, nonostante regolare notificazione ex art. 143 c.p.c.
All'udienza del 16.9.2025, dopo l'audizione della ricorrente, la causa è stata rimessa alla decisione del collegio sulle conclusioni adottate come in premessa,
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n.
898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/
dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il 16/12/2005 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ALONTE (VI) (allegato in atti), atteso che, come risulta dagli atti di causa, con sentenza n. 840 depositata l'8.4.2019 è stata pronunciata la separazione dei coniugi e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale
2 condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Quanto alla domanda di assegno divorzile, preliminarmente va osservato che la disciplina di riferimento va ricercata prioritariamente nell'art. 5, comma 6, L. n.
898/1970 (così come riformato dalla L. n. 74/1987) che stabilisce che il Tribunale, nel disporre l'obbligo di uno dei coniugi di somministrare periodicamente un assegno in favore dell'altro coniuge che sia sprovvisto di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive, deve tenere conto di una serie di parametri generali, da valutarsi anche in rapporto alla durata del matrimonio, quali le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico offerto da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale, nonché il reddito di entrambi.
In materia di determinazione dell'assegno divorzile, la sentenza n. 18287/2018
delle Sezioni Unite, superando il tradizionale parametro del pregresso tenore di vita coniugale, ha delineato un criterio composito che tenga conto di una combinazione di fattori allo scopo di perseguire, tramite il riconoscimento dell'assegno di divorzio, una finalità non soltanto assistenziale, ma anche perequativa e compensativa.
In ragione di tale composita finalità, l'assegno divorzile dovrà essere attribuito e quantificato al fine di assicurare all'ex coniuge un livello reddituale adeguato al contributo effettivamente prestato per tutta la durata del vincolo matrimoniale alla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune e/o personale dell'altro coniuge (cfr. Cass. n.4215 del 2021).
In questa prospettiva si rende, pertanto, necessario effettuare una complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e una valutazione prognostica sul futuro, anche
3 al fine di accertare e compensare eventuali squilibri economico patrimoniali tra le parti,
tenendo conto della definizione dei ruoli delineati all'interno della coppia, delle aspettative professionali e reddituali eventualmente sacrificate da uno dei due coniugi per dedicarsi alla famiglia a fronte di condivise scelte familiari e valutando, inoltre, se tali scelte abbiano inciso o meno sulla formazione del patrimonio comune e/o personale ovvero abbiano determinato uno spostamento patrimoniale da riequilibrare (cfr. Cass. n.
34429 del 2021, Cass. n.4215 del 2021).
Nel caso di specie, è in primo luogo carente, sia sotto il profilo assertivo che probatorio, il prerequisito fattuale della sperequazione economica fra i coniugi. Non può
infatti ritenersi sufficiente a tal fine la mera allegazione di non sapere nulla del resistente e che lo stesso non risulta iscritto all'anagrafe dei resistenti. Negli atti nulla è
stato dedotto su quale fosse l'attività , su quali presumibili redditi il Persona_1
resistente possa fare affidamento né sono state avanzate richieste istruttorie volte ad accertare i redditi del resistente. Anche in sede di audizione la ricorrente non ha fornito elementi al riguardo deducendo che “ci siamo sposati nel 2005, all'epoca del
matrimonio io non lavoravo e nemmeno lui lavorava, erano i genitori di lui che ci
aiutavano. Dopo il resistente ha trovato un lavoro. Il matrimonio è durato circa 13 anni
, durante il matrimonio ho fatto dei lavoretti, sono anche stata in regola ma poco
tempo. Anche lui durante il matrimonio ha lavorato ma non ricordo bene. Era titolare
di un negozio di parrucchiere ma lui non ci lavorava ma ci lavoravano i sui operai.
Aveva due negozi , ma non ricordo le date precise di questa attività, sicuramente
eravamo insieme in quel periodo”.
In ogni caso non è stato provato, nemmeno in forma presuntiva, che una eventuale disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi all'atto di scioglimento del vincolo possa essere dipendente dalle scelte di conduzione della vita
4 familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettative professionali o reddituali della ricorrente. L'unico dato oggettivo è la durata del matrimonio , durato 13 anni e terminato quanto la ricorrente aveva 33 anni;
nulla invece è stato provato sul fatto che la ricorrente non abbia lavorato per scelta imposta dal marito.
Deve quindi essere rigettata la domanda di un assegno divorzile a favore della ricorrente.
Nulla deve essere disposto in punto di spese di lite stante la natura neutrale della pronuncia di status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in ALONTE (VI) il
16/12/2005 tra , e Parte_1 Controparte_1
regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di ALONTE (VI)
( anno 2005 n. 1 I parte I );
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di ALONTE (VI) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) dispone la compensazione integrale delle spese di lite
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 23.9.2025
La Giudice Estensore
dott.ssa Silvia Rizzuto
La Presidente
5 dott. Antonella Guerra
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