Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00168/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00847/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 847 del 2024, proposto da
Vincenza Carbone, rappresentata e difesa dall’avvocato Pietro Attilio Galati, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Raffaele Tedone e Fabiola Leone, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
per l’accertamento
ex art. 116 c.p.a e art. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 del diritto di accesso in capo alla ricorrente e, dunque, alla piena evasione della sua istanza di accesso e conseguente condanna ai sensi della norma stessa, del resistente a rilasciare copia di detti documenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2026 il dott. AO FU e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 116 c.p.a. notificato e depositato il 6.7.2024, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di accertare il proprio diritto all’accesso della documentazione richiesta all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (sede di Casarano) con istanza avanzata in data 6.5.2024.
Deduce più precisamente l’istante che, a fronte della richiesta inoltrata, l’Istituto si è limitato a “ trasmettere il modello TE08 rimanendo inerte di fronte alla richiesta relativa al modello Retr-pens. ”, precludendo alla richiedente di “ conoscere i dati necessari per accertare la sua regolare posizione pensionistica e poter così difendere i propri diritti ed interessi legittimi presso tutte le opportune sedi ”.
La parte ha chiesto dunque al Tribunale di “ accertare il diritto di accesso della ricorrente agli atti richiesti con istanza di accesso ” e “ condannare parte resistente ex artt. 22 e ss. l. 241/1990, 34 e 116 c.p.a. al rilascio della documentazione anzidetta ”.
2. Si è costituito nel presente giudizio l’Istituto previdenziale in data 13.2.2025, resistendo al ricorso azionato da controparte.
INPS ha, in particolare, eccepito l’inammissibilità, l’improcedibilità e comunque l’infondatezza dello stesso, avendo l’Ente tempestivamente riscontrato, in data 15.5.2024, l’istanza di accesso formulata dal privato con l’ostensione dei documenti esistenti (ossia Modello TR150 del 23/09/2003 relativo alla ricostituzione della pensione, e il Modello TR150/TE08 del 21/07/2017), allegando altresì che “ Il modello RETRPENS non è negli archivi dell’Istituto ”, in quanto “ il momento di formazione del modello ‘RetrPens’ risale al momento della sua liquidazione 25 anni addietro. Quindi trattasi di un documento ad oggi non esistente fisicamente ” (così la memoria dell’Ente, p. 2).
3. All’esito dell’udienza camerale del 26.1.2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. Va anzitutto premesso che l’interesse della parte all’ostensione dei documenti indicati nell’istanza del 6.5.2024 residua unicamente in relazione al documento “retr. pens.”, come si evince dal complesso delle allegazioni attoree e considerato che i modelli TE08 inviati dall’INPS alla richiedente risultano essere stati depositati agli atti di giudizio da entrambi i contendenti.
5. Quanto al modello “retr. pens.”, è dunque necessario comprendere se, rispetto all’ostensione di tale documento, sussisteva o meno un reale interesse dell’istante a detta ostensione al momento della proposizione del ricorso per cui si procede, avendo l’Istituto previdenziale contestato nelle proprie difese che, “ posto che il fine dell’accesso è di verificare sia l’importo di pensione in pagamento sia la posizione previdenziale, tale verifica è facilmente riscontrabile dalla lettura dai calcoli successivi alla prima liquidazione della pensione VO/13031345 ” (cfr. memoria di parte resistente, p. 2).
Ritiene, tuttavia, il Collegio che l’obiezione sollevata dall’Istituto in proposito non possa essere condivisa, non essendo comprensibile, dalla documentazione depositata agli atti, l’effettiva base previdenziale che avrebbe determinato l’importo della pensione in godimento alla ricorrente.
Va poi evidenziato che la circostanza rappresentata dall’Ente circa il fatto che il documento oggetto di richiesta ostensiva non è più reperibile in ragione della sua risalenza nel tempo non risulta essere mai stata prospettata all’istante prima dell’introduzione dell’odierno giudizio, non riscontrandosi alcuna menzione di tale fatto, in particolare, all’interno della PEC di risposta inviata da INPS a seguito della richiesta di accesso formulata in data 6.5.2024 (cfr. doc. 3, fascicolo di parte ricorrente)
6. Quanto precede porta, dunque, a ritenere che l’interesse della ricorrente all’acquisizione del modello “retr. pens.” sia venuto meno - con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) - solo in pendenza del presente contenzioso a seguito delle difese formulate dalla controparte.
In tal senso depone del resto, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., anche la stessa condotta processuale della parte istante che, dopo aver introdotto il giudizio, non lo ha più successivamente coltivato, omettendo di depositare alcuna memoria ex art. 73 c.p.a.
7. In ragione delle suesposte considerazioni si ravvisano eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra i contendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TT AN, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
AO FU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO FU | TT AN |
IL SEGRETARIO