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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/09/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 489/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 489 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza del 8.4.2025, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. Riccardo Pistelli (C.F. ) ed elettivamente domiciliato preso e nello C.F._2
studio di quest'ultimo sito in Pisa via G. Pascoli n. 8
-ATTORE-
CONTRO
(P.I. ) in persona del Dirigente della CP_1 P.IVA_1 [...]
Arch. rappresentato e difeso, Controparte_2 Controparte_3
giusta procura in atti, dall'avv. Nunzia Guida (C.F. ed elettivamente C.F._3
domiciliato presso e nello studio di quest'ultima sito in Pisa via San Martino n. 77
- PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate il 10.01.25 (per parte attrice) e
15.01.25 (per parte convenuta)
********************** Breve excursus processuale
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.01.2019 conveniva il Parte_1
dinanzi a questo Tribunale onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ Piaccia CP_1
all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa dichiarazione di responsabilità della
convenuta Amministrazione Comunale di Pisa ex art 2043 e/o in subordine ex art 2051 c.c.,
condannare la suddetta, per i motivi di cui alla precedente premessa, a risarcire a Parte_1
i danni tutti da quest'ultimo riportati nell'incidente per cui è causa, con la complessiva somma di €
61.288,64 ( a titolo di invalidità permanente del 15% di una T.T. di gg 60, di una I.T.P. di gg. 180
progressivamente decrescente, di un rimborso per spese mediche sopportate ante causam di €
1.790,00 e di un danno alla motocicletta di € 731,19), oltre, naturalmente interessi legali e
rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo effettivo”.
Si costituiva in giudizio il contestando ogni pretesa di controparte e concludendo CP_1
come segue: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione: a) in tesi, accertare e dichiarare l'assoluta carenza di responsabilità del CP_1
nel sinistro de quo per i motivi tutti addotti e per l'effetto respingere integralmente la domanda
attrice, così come formulata, in quanto totalmente infondata sia sotto il profilo del fatto che del
diritto. b) In subordine, nella deprecata ipotesi in cui la domanda dovesse essere ritenuta fondata,
previo accertamento dell'eventuale corresponsabilità del sig. nella produzione Parte_1
del sinistro, accertare comunque i danni materiali e biologici effettivamente subiti dall'attore nella
misura che risulterà di giustizia.”
La causa veniva istruita mediante prove documentali, prove orali e CTU medico legale.
Medio tempore il procedimento veniva assegnato a questo giudice.
Completata l'istruttoria, all'udienza del 17.1.2025 le parti precisavano le conclusioni come da rispettive note scritte.
Quindi con ordinanza del 8.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica. Motivi in fatto e in diritto della decisione
L'attore ha dedotto, a fondamento della propria domanda, che:
- Alle ore 19.30 circa del 30.09.2017, in Pisa, egli, alla guida della propria moto Honda Transalp
650 c.c. tg BD 23382, provenendo da via San Zeno, una volta giunto all'incrocio con via F.
Buonarroti si era immesso su quest'ultima via;
- dopo avere percorso la via Buonarroti per circa 20 mt, giunto all'altezza del civico n. 13, era caduto rovinosamente a terra con la sua moto: ciò in quanto, secondo la ricostruzione da lui fornita, la ruota anteriore del ciclomotore era sprofondata in una buca presente sul manto stradale, che aveva causato lo sbandamento del mezzo con conseguente perdita di controllo dello stesso da parte del conducente;
- stante la moderata velocità con la quale egli stava procedendo, nel cadere a terra era rimasto incastrato sotto al proprio motociclo, riportando gravi lesioni così come documentate in atti
(docc. da 1 a 1g allegati all'atto di citazione);
- anche la moto da lui condotta aveva riportato danni per complessivi € 731,19, come da preventivo di riparazione di cui al doc. 4 allegato all' atto introduttivo;
- dalle lesioni da lui riportate erano residuati postumi sia di natura temporanea che permanente alla persona, come documentalmente provato (doc. 1d e doc.5 allegati all'atto di citazione);
- non vi era dubbio alcuno in ordine al fatto che il sinistro fosse stato determinato dallo stato di dissesto del manto stradale nei luoghi di causa, che sia per ubicazione (poiché situato in prossimità dell'incrocio con via San Zeno) che per pericolosità (stante la profondità della buca e la non visibilità di quest'ultima in quanto parallela all'asse stradale e in piena zona d'ombra)
integrava gli estremi dell'insidia e/o trabocchetto, così come si evinceva dai rilievi fotografici allegati al verbale di intervento redatto dai Vigili Urbani di Pisa la sera dell'incidente e il giorno successivo (doc. n.2 allegato all'atto di citazione.);
- - vani erano risultati i tentativi di definizione stragiudiziale del sinistro esperiti dal legale dell'attore, così come si evinceva dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e versata in atti unitamente all'atto introduttivo, nonché dalla mancata risposta, da parte della Pubblica
Amministrazione, all'invito formale alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex
D.L. n. 132/2014;
Egli si era, quindi, visto costretto ad adire l'intestato Tribunale al fine di far accertare la responsabilità
del ex artt. 2043 e/o 2051 c.c. per il sinistro occorsogli e di ottenere il ristoro di tutti CP_1
i danni subiti in conseguenza dello stesso.
Di contro il convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito che: CP_1
- pur esistendo un verbale di Polizia Municipale, lo stesso non era sufficiente a integrare la prova dell'accaduto così come descritto dall'attore, poiché gli agenti verbalizzanti non avevano assistito all'evento, essendo intervenuti solo successivamente, talché il nesso causale tra l'anomalia del manto stradale e l'evento dannoso, il cui onere gravava sul danneggiato, era ancora tutto da provare;
- la responsabilità della causazione del sinistro era, in realtà, da imputarsi in via esclusiva al stesso, poichè quest'ultimo aveva impegnato un incrocio, circostanza questa che Pt_1
avrebbe imposto maggiore prudenza e, segnatamente, di rallentare sì da consentire all'utente della strada di rendersi conto delle condizioni di quest'ultima, e ciò tanto più in un caso di buona illuminazione come nella specie;
pertanto la perdita di controllo della moto da parte dell'attore era da ricondursi, in sostanza, al comportamento incauto da questi tenuto (rectius:
all'alta velocità tenuta dal mezzo da lui guidato, inidonea rispetto alle condizioni dei luoghi).
Ciò posto, rileva il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che la fattispecie in esame ricade nell'ambito di previsione dell'art. 2051 c.c. (danno da cose in custodia), a mente del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il
caso fortuito”: ciò in considerazione del fatto che è incontestato che la strada in cui si è verificato l'evento di cui è causa fosse in custodia al ente proprietario della stessa, e che la CP_1 giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di statuire che la disposizione di cui all'articolo 2051 c.c.
opera anche nei confronti della Pubblica Amministrazione (Cass. civ. Sez. 3 ordinanza n.
11096/2020),
Giova altresì ricordare, circa la portata della responsabilità in argomento, il principio, ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. Unite Civili ordinanza n. 20943 del 30.6.2022; Cass.
Civ. Sez. III sentenza n. 11152 del 27.4.2023), secondo il quale “La responsabilità di cui all'art. 2051
c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la
dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre
sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della
diligenza o meno del custode. L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa
per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che
prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la
prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o
meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”.
Sulla scorta degli enunciati principi, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. -e, segnatamente, il diritto del danneggiato di ottenere il ristoro, ai sensi di tale disposizione, del pregiudizio subito- può pertanto ritenersi integrata laddove: a) vi sia un effettivo potere di custodia della res da parte del convenuto;
b) l'attore dimostri in giudizio il nesso di causalità tra cosa custodita ed evento dannoso, c) il convenuto non fornisca la cd. prova liberatoria consistente nel caso fortuito.
Orbene, le risultanze dell'espletata istruttoria consentono di affermare, con certezza, che l'odierno attore ha adeguatamente assolto all'onere probatorio da cui era gravato ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2697 c.c., fornendo concreto riscontro dell'esistenza del nesso eziologico tra la res e l'evento dannoso.
E, invero, la dimostrazione di tale nesso di causalità si ricava, con tutta evidenza, da quanto emerge sia dal rapporto relativo all'incidente di cui è causa, redatto dalla Polizia Municipale di Pisa, sia della testimonianza resa dall'agente scelto della Polizia Municipale intervenuta in loco a seguito del verificarsi dell'incidente, , la quale, escussa all'udienza del 29.11.2021, ha Testimone_1
confermato integralmente il contenuto del verbale da lei redatto.
In primo luogo, infatti, in quest'ultimo e nella documentazione fotografica ad esso allegata risultano ben individuati: - l'effettiva presenza della buca e il suo esatto posizionamento;
- il punto esatto in cui la moto ha iniziato la sua caduta a terra, evincibile dall'evidente traccia di mt. 2,30 che essa ha rilasciato sull'asfalto; - il posizionamento in quiete, post-urto, del mezzo;
il punto ove giaceva, a terra,
il dopo la caduta. Pt_1
Alla luce degli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale, dalle deposizioni della suindicata verbalizzante e dalla documentazione prodotta in atti (segnatamente: la nota dell'Ufficio
Metereologico allegata, alla memoria ex art. 183 6° co. n. 2 c.p.c. di parte attrice, sub. doc. n° 13)
risulta inoltre incontestabile che la buca oggetto di causa, presente sulla strada, era posizionata nella semicarreggiata sulla quale viaggiava, al momento del fatto, il veicolo condotto dall'attore; che il sinistro si è verificato intorno alle ore 19,30 del 30.9.2017, quindi in ora crepuscolare (i lampioni posti sul margine destro della corsia percorsa dal erano, infatti, già accesi poiché il sole era Pt_1
tramontato alle h. 19,01 -ora legale, come si evince dalla suddetta nota – doc. 13); che la buca in questione era posizionata nel cono d'ombra esistente tra le luci proiettate dai menzionati due lampioni
(vedasi quanto espressamente riferito, sul punto, dalla teste;
che la causa dell'evento descritto Tes_1
in citazione deve essere individuata, con certezza, nella buca anzidetta e nella sua spiccata insidiosità,
come è agevolmente ricavabile sia dalla descrizione dello stato dei luoghi contenuta nel rapporto della
Polizia Municipale, là dove si evidenzia che “ .. sulla via Buonarroti circa 2,50 mt. prima del civico
13 secondo il senso di marcia è presente un avvallamento di 1 mt. di larghezza per 50 cm. di altezza.
Il dislivello va da 0 (piano stradale normale) a 6 cm. Nei 5,40 mt. che precedono tale avvallamento
sussiste una disconnessione stradale piuttosto importante che deriva dal continuo transito dei Bus.
L'avvallamento è stato segnalato ad AVR. per l'immediato ripristino del manto stradale in quanto
pericoloso per il transito dei mezzi a due ruote e dei pedoni. L'intervento è stato registrato da AVR.
con protocollo 29197”, sia da quanto affermato, nel corso della sua testimonianza, dal predetto agente scelto , là dove ha riferito che “ricordo benissimo le chiazze di sangue che risaltavano CP_4
agli occhi nella immediatezza;
effettivamente come risulta dal rapporto le chiazze di sangue si
trovavano ad una distanza di 2,30 m da una vistosa buca sul manto stradale sulla corsia di marcia;
ADR la buca risulta dal rilievo planimetro allegato al rapporto del sinistro stradale;
è stata descritta
come profondità e larghezza nel rapporto a pag.25, ed il dislivello dal piano regolare era di circa 6
cm; ADR …l'avvallamento si trovava sul lato destro della corsia di marcia, quella che in pratica
avrebbe dovuto percorrere un mezzo a due ruote, come recita la norma del CDS); non ricordo la
misurazione precisa della distanza della buca dal margine destro della corsia di marcia, ma si
trovava precisamente sul lato destro;
ADR al mio arrivo la motocicletta era stata rimossa perchè
intralciava la circolazione stradale;
io ho potuto ricostruire la posizione in cui è caduta la moto
perché vi erano visibili scalfiture del cavalletto impresse sull'asfalto nei pressi della buca e ciò
risulta dalla planimetria e anche da una delle due fotografie scattate da me nella immediatezza dei
rilevi del sinistro…”.
Dimostrate, pertanto, la qualità di custode della strada in questione in capo al e la CP_1
CP_ sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, va osservato che l'
convenuto non ha fornito la prova dell'ascrivibilità dell'accaduto al caso fortuito, come era suo onere giusta la previsione del succitato art. 2051 c.c..
È il caso di richiamare in proposito, quanto statuito in subiecta materia, dalla giurisprudenza di legittimità, circa il fatto che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si
fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già
su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che
appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo,
oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del
danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani),
caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del
danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr. Cass., 27 aprile
2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022;
Sentenza n. 1300/2024 pubbl. il 08/11/2024 RG n. 3047/2012 Repert. n. 835/2025 del 28/05/2025 19
tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479,
2480, 2481, 2482 e 2483).
La Suprema Corte ha avuto modo, nel contempo, di precisare (cfr. Cass., Sez. III, 7 settembre 2023,
n. 26142) che “il fatto integrante il "caso fortuito" e', dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa,
estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso,
escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res … Esso, quindi, si distingue dagli altri
eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo),
parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui
rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell'agente,
dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al
giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva,
del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" in
senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del
danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento
della causalità materiale”.
Relativamente, in particolare, alla responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario (nel caso che ne occupa custode) di una strada aperta al pubblico transito, la stessa Cassazione ha chiarito (cfr.
Cass. Sez. 3 n. 24419 del 19.11.2009) che tale ente si presume responsabile dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze e che “Tale responsabilità è esclusa
solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista,
imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso
dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle
normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il
danno”.
Ora, rapportando i principi enunciati dalla testé richiamata giurisprudenza al caso concreto, va detto che dagli atti non si ricava la prova dell'imputabilità del sinistro di cui vertesi al caso fortuito, e ciò
né sotto il profilo di un'imprevedibile -e non tempestivamente eliminabile- modifica delle condizioni dei luoghi (chè, anzi, da quanto appurato dalla dalle indagini svolte dalla Polizia Municipale di Pisa
è emerso che le condizioni che il tratto di strada in questione al momento dell'accaduto costituivano un'indubbia fonte di pericolo “ per il transito dei mezzi a due ruote e dei pedoni, non riconducibile a fatti non preventivabili e alla quale ben si sarebbe potuto ovviare facendo uso, da parte del CP_1
tenuto alla sorveglianza dei luoghi, della normale diligenza), né sotto il profilo di una condotta di guida anomala tenuta dal e tale da rivestire carattere assorbente ai fini della causazione Pt_1
dell'incidente.
Sotto quest'ultimo profilo il ha addotto, sin dal momento della sua costituzione in CP_1
giudizio, l'esistenza di un comportamento incauto posto in essere dal consistente nell'aver Pt_1
tenuto, alla guida del proprio veicolo, una velocità eccessiva rispetto a quella consigliata dallo stato dei luoghi, senza peraltro offrire una convincente dimostrazione di tale assunto.
Al contrario, la dinamica del sinistro quale emerge dalle risultanze degli atti porta ad escludere la fondatezza della tesi propugnata da parte convenuta.
In particolare, i Vigili Urbani hanno constatato che il punto in cui la moto guidata dall'attore è stata rinvenuta in quiete è risultato ubicato in prossimità della buca oggetto di causa, così come il punto di caduta a terra del individuabile dalle macchie di sangue presenti sull'asfalto. Pt_1
Deve quindi ritenersi che l'odierno istante stesse procedendo a velocità moderata, poiché in caso contrario l'impatto della ruota della moto da lui condotta con la buca presente sul manto stradale ne avrebbe, con ogni probabilità, provocato il disarcionamento dal mezzo, con conseguenze lesive diverse e più gravi rispetto a quelle effettivamente riportate, che invece risultano compatibili con la dinamica dell'evento da lui descritta. Ciò è ulteriormente riscontrato, del resto, da quanto affermato, dal nominato CTU incaricata dott.ssa circa il fatto che “Le lesioni riportate appaiono ben compatibili con la Persona_1
dinamica dell'evento descritto e riportato in atti: nessun dubbio sostanziale sul nesso di causa
risultando soddisfatta la consueta criteriologia medico legale (efficacia lesiva, criterio topografico
e cronologico)”.
Accertata, pertanto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del -che deve, di conseguenza, CP_1
essere dichiarata, in accoglimento della domanda di parte attrice- e venendo alla quantificazione dei danni lamentati dal va osservato che il menzionato CTU -le conclusioni contenute nel cui Pt_1
elaborato peritale appaiono condivisibili in toto, siccome scaturite da puntuali ed esaustivi accertamenti medico legali nonché immuni da vizi logici apparenti- ha evidenziato che “Il 30.09.17
il Sig. , in occasione del sinistro in oggetto, ha riportato una infrazione della Parte_1
rotula del ginocchio destro e la frattura esposta di terzo grado del comparto mediale della caviglia
omolaterale, produttivo di danno biologico sia temporaneo, che permanente. Il quadro clinico
appare stabilizzato e non più suscettibile di evoluzione. La durata della inabilità temporanea,
derivante dalle lesioni subite nel sinistro per cui è causa, è valutabile complessivamente in 210 giorni,
di cui:
▪ inabilità temporanea assoluta giorni 60 (sessanta)
▪ inabilità temporanea parziale al 75% giorni 30 (trenta)
▪ inabilità temporanea parziale al 50% giorni 60 (sessanta)
▪ inabilità temporanea parziale al 25% giorni 60 (sessanta)
Il danno biologico permanente può complessivamente essere quantificato nella misura del 12 %
(dodici per cento) in riferimento agli orientamenti valutativi delle tabelle SIMLA 2016.
I trattamenti sanitari agli atti risultano adeguati;
risultano congrue e pertanto rimborsabili le spese
presentate per un importo totale di 1.788 euro”.
Ne discende che la somma complessiva, in moneta attuale che il deve essere CP_1
condannato a corrispondere, a , per la causale in argomento, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale è quella risultante dal calcolo appresso riportato e che si ottiene utilizzando i criteri di calcolo del danno non patrimoniale contenuti nella Tabella Unica
Nazionale approvata con D.P.R. n. 12/2025, la cui applicabilità in via indiretta ai sinistri verificatisi in data antecedente al 5.3.2025, quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ., è stata, di recente,
ritenuta lecita dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. 3 n. 11319 del 29.4.2025):
Calcolo Danno Non Patrimoniale con Tabella Unica Nazionale
DPR n. 12 del 13/01/2025
DATI del DANNEGGIATO e INVALIDITA'
Età al momento del sinistro 54 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea al 25% 60
tabella di riferimento: 2025) Parte_2
Punto danno biologico permanente € 2.912,56
Personalizzazione danno morale 30,3% (aumento medio) € 882,51
Punto danno non patrimoniale € 3.795,06
Coefficiente di riduzione per età 0,738
Indennità temporanea + 45% per danno morale (aumento medio) € 80,10
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 2.912,56 x 12 x 0,738) € 25.793,62
Danno morale nel valore medio (€ 882,51 x 12 x 0,738) € 7.815,46
A) Danno permanente complessivo (€ 45.540,77 x 0,738): € 33.609,08
Invalidità temporanea totale per 60 giorni: € 4.805,88
Invalidità temporanea al 75% per 30 giorni: € 1.802,21
Invalidità temporanea al 50% per 60 giorni: € 2.402,94
Invalidità temporanea al 25% per 60 giorni: € 1.201,47
B) Danno temporaneo totale: € 10.212,50
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 43.821,58
Su tale complessivo ammontare, trattandosi di debito di valore, dovranno essere calcolati gli interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al dì del fatto, della somma in questione- rivalutato anno per anno, dal 30.09.2017 (dì dell'evento) fino al saldo effettivo.
Sono inoltre dovuti, all'attore, i seguenti ulteriori importi:
- € 731,19, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 30.9.2017 fino alla data della presente decisione e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno,
parimenti dal 30.9.2017 e fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno subito, in conseguenza dell'incidente di cui trattasi, del mezzo guidato, in tale frangente, dal Pt_1
- € 488,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 15.1.2019 (data del comprovato esborso) fino alla data della presente decisione e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, parimenti dal 15.1.2019 e fino al saldo effettivo, quale rimborso dell'importo versato al C.T. di parte per l'opera da questi prestata in favore del medesimo;
Pt_1
- € 1.788,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita, sulle singole somme capitali originarie di cui detto ammontare si compone rivalutate anno per anno, dalle date dei rispettivi esborsi fino a quella della sentenza, e interessi di legge, su dette singole somme capitali originarie rivalutate anno per anno, dalle date dei rispettivi esborsi fino al saldo effettivo, a titolo di rimborso delle spese mediche e farmaceutiche sostenute in dipendenza dell'evento, ritenute congrue dal CTU.
Le spese relative sia alla procedura di negoziazione assistita ante causam sia del presente giudizio,
liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, seguono la soccombenza del CP_1
Farà, analogamente, carico al medesimo, in via definitiva, l'intero ammontare del compenso CP_1
spettante al nominato CTU, come in atti già liquidato.
Non appaiono, di contro, sussistere, comprovatamente, le condizioni giustificanti la condanna di parte convenuta ex art. 96 c.p.c., quale invocata da parte attrice.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede
1) dichiara il in persona del Sindaco pro tempore, responsabile, ai sensi dell'art 2051 CP_1
c.c., dell'evento dannoso occorso, a , in data 30.09.2017; Parte_1
2) condanna, per l'effetto, lo stesso in persona del Sindaco pro tempore, a CP_1
corrispondere all'attore le seguenti somme:
a) € 43.821,58 in moneta attuale, oltre interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al dì del fatto, della somma in questione- rivalutato anno per anno, dal
30.09.2017 fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale conseguito al suddetto evento;
b) € 731,19, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 30.9.2017 fino alla data della presente decisione e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno,
parimenti dal 30.9.2017 e fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno subito, in conseguenza dell'accaduto, del mezzo guidato, in tale frangente, dall'attore; c) € 488,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 15.1.2019 fino alla data della presente decisione e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno,
parimenti dal 15.1.2019 e fino al saldo effettivo, quale rimborso dell'importo versato al C.T. di parte;
d) € 1.788,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita, sulle singole somme capitali originarie di cui detto ammontare si compone rivalutate anno per anno, dalle date dei rispettivi esborsi fino a quella della sentenza, e interessi di legge, su dette singole somme capitali originarie rivalutate anno per anno, dalle date dei rispettivi esborsi fino al saldo effettivo, a titolo di rimborso delle spese mediche e farmaceutiche sostenute in dipendenza dell'evento;
3) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere all'attore le spese CP_1
relative sia alla procedura di negoziazione assistita ante causam sia del presente giudizio, che liquida,
quanto alle prime, in € 536,00 per competenze ed € 6,50 per esborsi, oltre spese generali nonché IVA
e CPA come per legge, e, quanto alle seconde, in € 7.616,00 per competenze ed € 791,00 per esborsi,
oltre spese generali nonché IVA e CPA come per legge;
4) pone definitivamente a carico dello stesso l'intero ammontare del compenso CP_1
spettante al nominato C.T.U., come in atti già liquidato;
5) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Pisa, il 23.9.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 489 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza del 8.4.2025, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. Riccardo Pistelli (C.F. ) ed elettivamente domiciliato preso e nello C.F._2
studio di quest'ultimo sito in Pisa via G. Pascoli n. 8
-ATTORE-
CONTRO
(P.I. ) in persona del Dirigente della CP_1 P.IVA_1 [...]
Arch. rappresentato e difeso, Controparte_2 Controparte_3
giusta procura in atti, dall'avv. Nunzia Guida (C.F. ed elettivamente C.F._3
domiciliato presso e nello studio di quest'ultima sito in Pisa via San Martino n. 77
- PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate il 10.01.25 (per parte attrice) e
15.01.25 (per parte convenuta)
********************** Breve excursus processuale
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.01.2019 conveniva il Parte_1
dinanzi a questo Tribunale onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ Piaccia CP_1
all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa dichiarazione di responsabilità della
convenuta Amministrazione Comunale di Pisa ex art 2043 e/o in subordine ex art 2051 c.c.,
condannare la suddetta, per i motivi di cui alla precedente premessa, a risarcire a Parte_1
i danni tutti da quest'ultimo riportati nell'incidente per cui è causa, con la complessiva somma di €
61.288,64 ( a titolo di invalidità permanente del 15% di una T.T. di gg 60, di una I.T.P. di gg. 180
progressivamente decrescente, di un rimborso per spese mediche sopportate ante causam di €
1.790,00 e di un danno alla motocicletta di € 731,19), oltre, naturalmente interessi legali e
rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo effettivo”.
Si costituiva in giudizio il contestando ogni pretesa di controparte e concludendo CP_1
come segue: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione: a) in tesi, accertare e dichiarare l'assoluta carenza di responsabilità del CP_1
nel sinistro de quo per i motivi tutti addotti e per l'effetto respingere integralmente la domanda
attrice, così come formulata, in quanto totalmente infondata sia sotto il profilo del fatto che del
diritto. b) In subordine, nella deprecata ipotesi in cui la domanda dovesse essere ritenuta fondata,
previo accertamento dell'eventuale corresponsabilità del sig. nella produzione Parte_1
del sinistro, accertare comunque i danni materiali e biologici effettivamente subiti dall'attore nella
misura che risulterà di giustizia.”
La causa veniva istruita mediante prove documentali, prove orali e CTU medico legale.
Medio tempore il procedimento veniva assegnato a questo giudice.
Completata l'istruttoria, all'udienza del 17.1.2025 le parti precisavano le conclusioni come da rispettive note scritte.
Quindi con ordinanza del 8.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica. Motivi in fatto e in diritto della decisione
L'attore ha dedotto, a fondamento della propria domanda, che:
- Alle ore 19.30 circa del 30.09.2017, in Pisa, egli, alla guida della propria moto Honda Transalp
650 c.c. tg BD 23382, provenendo da via San Zeno, una volta giunto all'incrocio con via F.
Buonarroti si era immesso su quest'ultima via;
- dopo avere percorso la via Buonarroti per circa 20 mt, giunto all'altezza del civico n. 13, era caduto rovinosamente a terra con la sua moto: ciò in quanto, secondo la ricostruzione da lui fornita, la ruota anteriore del ciclomotore era sprofondata in una buca presente sul manto stradale, che aveva causato lo sbandamento del mezzo con conseguente perdita di controllo dello stesso da parte del conducente;
- stante la moderata velocità con la quale egli stava procedendo, nel cadere a terra era rimasto incastrato sotto al proprio motociclo, riportando gravi lesioni così come documentate in atti
(docc. da 1 a 1g allegati all'atto di citazione);
- anche la moto da lui condotta aveva riportato danni per complessivi € 731,19, come da preventivo di riparazione di cui al doc. 4 allegato all' atto introduttivo;
- dalle lesioni da lui riportate erano residuati postumi sia di natura temporanea che permanente alla persona, come documentalmente provato (doc. 1d e doc.5 allegati all'atto di citazione);
- non vi era dubbio alcuno in ordine al fatto che il sinistro fosse stato determinato dallo stato di dissesto del manto stradale nei luoghi di causa, che sia per ubicazione (poiché situato in prossimità dell'incrocio con via San Zeno) che per pericolosità (stante la profondità della buca e la non visibilità di quest'ultima in quanto parallela all'asse stradale e in piena zona d'ombra)
integrava gli estremi dell'insidia e/o trabocchetto, così come si evinceva dai rilievi fotografici allegati al verbale di intervento redatto dai Vigili Urbani di Pisa la sera dell'incidente e il giorno successivo (doc. n.2 allegato all'atto di citazione.);
- - vani erano risultati i tentativi di definizione stragiudiziale del sinistro esperiti dal legale dell'attore, così come si evinceva dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e versata in atti unitamente all'atto introduttivo, nonché dalla mancata risposta, da parte della Pubblica
Amministrazione, all'invito formale alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex
D.L. n. 132/2014;
Egli si era, quindi, visto costretto ad adire l'intestato Tribunale al fine di far accertare la responsabilità
del ex artt. 2043 e/o 2051 c.c. per il sinistro occorsogli e di ottenere il ristoro di tutti CP_1
i danni subiti in conseguenza dello stesso.
Di contro il convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito che: CP_1
- pur esistendo un verbale di Polizia Municipale, lo stesso non era sufficiente a integrare la prova dell'accaduto così come descritto dall'attore, poiché gli agenti verbalizzanti non avevano assistito all'evento, essendo intervenuti solo successivamente, talché il nesso causale tra l'anomalia del manto stradale e l'evento dannoso, il cui onere gravava sul danneggiato, era ancora tutto da provare;
- la responsabilità della causazione del sinistro era, in realtà, da imputarsi in via esclusiva al stesso, poichè quest'ultimo aveva impegnato un incrocio, circostanza questa che Pt_1
avrebbe imposto maggiore prudenza e, segnatamente, di rallentare sì da consentire all'utente della strada di rendersi conto delle condizioni di quest'ultima, e ciò tanto più in un caso di buona illuminazione come nella specie;
pertanto la perdita di controllo della moto da parte dell'attore era da ricondursi, in sostanza, al comportamento incauto da questi tenuto (rectius:
all'alta velocità tenuta dal mezzo da lui guidato, inidonea rispetto alle condizioni dei luoghi).
Ciò posto, rileva il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che la fattispecie in esame ricade nell'ambito di previsione dell'art. 2051 c.c. (danno da cose in custodia), a mente del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il
caso fortuito”: ciò in considerazione del fatto che è incontestato che la strada in cui si è verificato l'evento di cui è causa fosse in custodia al ente proprietario della stessa, e che la CP_1 giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di statuire che la disposizione di cui all'articolo 2051 c.c.
opera anche nei confronti della Pubblica Amministrazione (Cass. civ. Sez. 3 ordinanza n.
11096/2020),
Giova altresì ricordare, circa la portata della responsabilità in argomento, il principio, ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. Unite Civili ordinanza n. 20943 del 30.6.2022; Cass.
Civ. Sez. III sentenza n. 11152 del 27.4.2023), secondo il quale “La responsabilità di cui all'art. 2051
c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la
dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre
sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della
diligenza o meno del custode. L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa
per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che
prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la
prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o
meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”.
Sulla scorta degli enunciati principi, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. -e, segnatamente, il diritto del danneggiato di ottenere il ristoro, ai sensi di tale disposizione, del pregiudizio subito- può pertanto ritenersi integrata laddove: a) vi sia un effettivo potere di custodia della res da parte del convenuto;
b) l'attore dimostri in giudizio il nesso di causalità tra cosa custodita ed evento dannoso, c) il convenuto non fornisca la cd. prova liberatoria consistente nel caso fortuito.
Orbene, le risultanze dell'espletata istruttoria consentono di affermare, con certezza, che l'odierno attore ha adeguatamente assolto all'onere probatorio da cui era gravato ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2697 c.c., fornendo concreto riscontro dell'esistenza del nesso eziologico tra la res e l'evento dannoso.
E, invero, la dimostrazione di tale nesso di causalità si ricava, con tutta evidenza, da quanto emerge sia dal rapporto relativo all'incidente di cui è causa, redatto dalla Polizia Municipale di Pisa, sia della testimonianza resa dall'agente scelto della Polizia Municipale intervenuta in loco a seguito del verificarsi dell'incidente, , la quale, escussa all'udienza del 29.11.2021, ha Testimone_1
confermato integralmente il contenuto del verbale da lei redatto.
In primo luogo, infatti, in quest'ultimo e nella documentazione fotografica ad esso allegata risultano ben individuati: - l'effettiva presenza della buca e il suo esatto posizionamento;
- il punto esatto in cui la moto ha iniziato la sua caduta a terra, evincibile dall'evidente traccia di mt. 2,30 che essa ha rilasciato sull'asfalto; - il posizionamento in quiete, post-urto, del mezzo;
il punto ove giaceva, a terra,
il dopo la caduta. Pt_1
Alla luce degli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale, dalle deposizioni della suindicata verbalizzante e dalla documentazione prodotta in atti (segnatamente: la nota dell'Ufficio
Metereologico allegata, alla memoria ex art. 183 6° co. n. 2 c.p.c. di parte attrice, sub. doc. n° 13)
risulta inoltre incontestabile che la buca oggetto di causa, presente sulla strada, era posizionata nella semicarreggiata sulla quale viaggiava, al momento del fatto, il veicolo condotto dall'attore; che il sinistro si è verificato intorno alle ore 19,30 del 30.9.2017, quindi in ora crepuscolare (i lampioni posti sul margine destro della corsia percorsa dal erano, infatti, già accesi poiché il sole era Pt_1
tramontato alle h. 19,01 -ora legale, come si evince dalla suddetta nota – doc. 13); che la buca in questione era posizionata nel cono d'ombra esistente tra le luci proiettate dai menzionati due lampioni
(vedasi quanto espressamente riferito, sul punto, dalla teste;
che la causa dell'evento descritto Tes_1
in citazione deve essere individuata, con certezza, nella buca anzidetta e nella sua spiccata insidiosità,
come è agevolmente ricavabile sia dalla descrizione dello stato dei luoghi contenuta nel rapporto della
Polizia Municipale, là dove si evidenzia che “ .. sulla via Buonarroti circa 2,50 mt. prima del civico
13 secondo il senso di marcia è presente un avvallamento di 1 mt. di larghezza per 50 cm. di altezza.
Il dislivello va da 0 (piano stradale normale) a 6 cm. Nei 5,40 mt. che precedono tale avvallamento
sussiste una disconnessione stradale piuttosto importante che deriva dal continuo transito dei Bus.
L'avvallamento è stato segnalato ad AVR. per l'immediato ripristino del manto stradale in quanto
pericoloso per il transito dei mezzi a due ruote e dei pedoni. L'intervento è stato registrato da AVR.
con protocollo 29197”, sia da quanto affermato, nel corso della sua testimonianza, dal predetto agente scelto , là dove ha riferito che “ricordo benissimo le chiazze di sangue che risaltavano CP_4
agli occhi nella immediatezza;
effettivamente come risulta dal rapporto le chiazze di sangue si
trovavano ad una distanza di 2,30 m da una vistosa buca sul manto stradale sulla corsia di marcia;
ADR la buca risulta dal rilievo planimetro allegato al rapporto del sinistro stradale;
è stata descritta
come profondità e larghezza nel rapporto a pag.25, ed il dislivello dal piano regolare era di circa 6
cm; ADR …l'avvallamento si trovava sul lato destro della corsia di marcia, quella che in pratica
avrebbe dovuto percorrere un mezzo a due ruote, come recita la norma del CDS); non ricordo la
misurazione precisa della distanza della buca dal margine destro della corsia di marcia, ma si
trovava precisamente sul lato destro;
ADR al mio arrivo la motocicletta era stata rimossa perchè
intralciava la circolazione stradale;
io ho potuto ricostruire la posizione in cui è caduta la moto
perché vi erano visibili scalfiture del cavalletto impresse sull'asfalto nei pressi della buca e ciò
risulta dalla planimetria e anche da una delle due fotografie scattate da me nella immediatezza dei
rilevi del sinistro…”.
Dimostrate, pertanto, la qualità di custode della strada in questione in capo al e la CP_1
CP_ sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, va osservato che l'
convenuto non ha fornito la prova dell'ascrivibilità dell'accaduto al caso fortuito, come era suo onere giusta la previsione del succitato art. 2051 c.c..
È il caso di richiamare in proposito, quanto statuito in subiecta materia, dalla giurisprudenza di legittimità, circa il fatto che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si
fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già
su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che
appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo,
oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del
danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani),
caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del
danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr. Cass., 27 aprile
2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022;
Sentenza n. 1300/2024 pubbl. il 08/11/2024 RG n. 3047/2012 Repert. n. 835/2025 del 28/05/2025 19
tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479,
2480, 2481, 2482 e 2483).
La Suprema Corte ha avuto modo, nel contempo, di precisare (cfr. Cass., Sez. III, 7 settembre 2023,
n. 26142) che “il fatto integrante il "caso fortuito" e', dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa,
estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso,
escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res … Esso, quindi, si distingue dagli altri
eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo),
parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui
rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell'agente,
dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al
giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva,
del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" in
senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del
danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento
della causalità materiale”.
Relativamente, in particolare, alla responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario (nel caso che ne occupa custode) di una strada aperta al pubblico transito, la stessa Cassazione ha chiarito (cfr.
Cass. Sez. 3 n. 24419 del 19.11.2009) che tale ente si presume responsabile dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze e che “Tale responsabilità è esclusa
solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista,
imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso
dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle
normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il
danno”.
Ora, rapportando i principi enunciati dalla testé richiamata giurisprudenza al caso concreto, va detto che dagli atti non si ricava la prova dell'imputabilità del sinistro di cui vertesi al caso fortuito, e ciò
né sotto il profilo di un'imprevedibile -e non tempestivamente eliminabile- modifica delle condizioni dei luoghi (chè, anzi, da quanto appurato dalla dalle indagini svolte dalla Polizia Municipale di Pisa
è emerso che le condizioni che il tratto di strada in questione al momento dell'accaduto costituivano un'indubbia fonte di pericolo “ per il transito dei mezzi a due ruote e dei pedoni, non riconducibile a fatti non preventivabili e alla quale ben si sarebbe potuto ovviare facendo uso, da parte del CP_1
tenuto alla sorveglianza dei luoghi, della normale diligenza), né sotto il profilo di una condotta di guida anomala tenuta dal e tale da rivestire carattere assorbente ai fini della causazione Pt_1
dell'incidente.
Sotto quest'ultimo profilo il ha addotto, sin dal momento della sua costituzione in CP_1
giudizio, l'esistenza di un comportamento incauto posto in essere dal consistente nell'aver Pt_1
tenuto, alla guida del proprio veicolo, una velocità eccessiva rispetto a quella consigliata dallo stato dei luoghi, senza peraltro offrire una convincente dimostrazione di tale assunto.
Al contrario, la dinamica del sinistro quale emerge dalle risultanze degli atti porta ad escludere la fondatezza della tesi propugnata da parte convenuta.
In particolare, i Vigili Urbani hanno constatato che il punto in cui la moto guidata dall'attore è stata rinvenuta in quiete è risultato ubicato in prossimità della buca oggetto di causa, così come il punto di caduta a terra del individuabile dalle macchie di sangue presenti sull'asfalto. Pt_1
Deve quindi ritenersi che l'odierno istante stesse procedendo a velocità moderata, poiché in caso contrario l'impatto della ruota della moto da lui condotta con la buca presente sul manto stradale ne avrebbe, con ogni probabilità, provocato il disarcionamento dal mezzo, con conseguenze lesive diverse e più gravi rispetto a quelle effettivamente riportate, che invece risultano compatibili con la dinamica dell'evento da lui descritta. Ciò è ulteriormente riscontrato, del resto, da quanto affermato, dal nominato CTU incaricata dott.ssa circa il fatto che “Le lesioni riportate appaiono ben compatibili con la Persona_1
dinamica dell'evento descritto e riportato in atti: nessun dubbio sostanziale sul nesso di causa
risultando soddisfatta la consueta criteriologia medico legale (efficacia lesiva, criterio topografico
e cronologico)”.
Accertata, pertanto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del -che deve, di conseguenza, CP_1
essere dichiarata, in accoglimento della domanda di parte attrice- e venendo alla quantificazione dei danni lamentati dal va osservato che il menzionato CTU -le conclusioni contenute nel cui Pt_1
elaborato peritale appaiono condivisibili in toto, siccome scaturite da puntuali ed esaustivi accertamenti medico legali nonché immuni da vizi logici apparenti- ha evidenziato che “Il 30.09.17
il Sig. , in occasione del sinistro in oggetto, ha riportato una infrazione della Parte_1
rotula del ginocchio destro e la frattura esposta di terzo grado del comparto mediale della caviglia
omolaterale, produttivo di danno biologico sia temporaneo, che permanente. Il quadro clinico
appare stabilizzato e non più suscettibile di evoluzione. La durata della inabilità temporanea,
derivante dalle lesioni subite nel sinistro per cui è causa, è valutabile complessivamente in 210 giorni,
di cui:
▪ inabilità temporanea assoluta giorni 60 (sessanta)
▪ inabilità temporanea parziale al 75% giorni 30 (trenta)
▪ inabilità temporanea parziale al 50% giorni 60 (sessanta)
▪ inabilità temporanea parziale al 25% giorni 60 (sessanta)
Il danno biologico permanente può complessivamente essere quantificato nella misura del 12 %
(dodici per cento) in riferimento agli orientamenti valutativi delle tabelle SIMLA 2016.
I trattamenti sanitari agli atti risultano adeguati;
risultano congrue e pertanto rimborsabili le spese
presentate per un importo totale di 1.788 euro”.
Ne discende che la somma complessiva, in moneta attuale che il deve essere CP_1
condannato a corrispondere, a , per la causale in argomento, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale è quella risultante dal calcolo appresso riportato e che si ottiene utilizzando i criteri di calcolo del danno non patrimoniale contenuti nella Tabella Unica
Nazionale approvata con D.P.R. n. 12/2025, la cui applicabilità in via indiretta ai sinistri verificatisi in data antecedente al 5.3.2025, quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ., è stata, di recente,
ritenuta lecita dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. 3 n. 11319 del 29.4.2025):
Calcolo Danno Non Patrimoniale con Tabella Unica Nazionale
DPR n. 12 del 13/01/2025
DATI del DANNEGGIATO e INVALIDITA'
Età al momento del sinistro 54 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea al 25% 60
tabella di riferimento: 2025) Parte_2
Punto danno biologico permanente € 2.912,56
Personalizzazione danno morale 30,3% (aumento medio) € 882,51
Punto danno non patrimoniale € 3.795,06
Coefficiente di riduzione per età 0,738
Indennità temporanea + 45% per danno morale (aumento medio) € 80,10
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 2.912,56 x 12 x 0,738) € 25.793,62
Danno morale nel valore medio (€ 882,51 x 12 x 0,738) € 7.815,46
A) Danno permanente complessivo (€ 45.540,77 x 0,738): € 33.609,08
Invalidità temporanea totale per 60 giorni: € 4.805,88
Invalidità temporanea al 75% per 30 giorni: € 1.802,21
Invalidità temporanea al 50% per 60 giorni: € 2.402,94
Invalidità temporanea al 25% per 60 giorni: € 1.201,47
B) Danno temporaneo totale: € 10.212,50
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 43.821,58
Su tale complessivo ammontare, trattandosi di debito di valore, dovranno essere calcolati gli interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al dì del fatto, della somma in questione- rivalutato anno per anno, dal 30.09.2017 (dì dell'evento) fino al saldo effettivo.
Sono inoltre dovuti, all'attore, i seguenti ulteriori importi:
- € 731,19, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 30.9.2017 fino alla data della presente decisione e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno,
parimenti dal 30.9.2017 e fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno subito, in conseguenza dell'incidente di cui trattasi, del mezzo guidato, in tale frangente, dal Pt_1
- € 488,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 15.1.2019 (data del comprovato esborso) fino alla data della presente decisione e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, parimenti dal 15.1.2019 e fino al saldo effettivo, quale rimborso dell'importo versato al C.T. di parte per l'opera da questi prestata in favore del medesimo;
Pt_1
- € 1.788,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita, sulle singole somme capitali originarie di cui detto ammontare si compone rivalutate anno per anno, dalle date dei rispettivi esborsi fino a quella della sentenza, e interessi di legge, su dette singole somme capitali originarie rivalutate anno per anno, dalle date dei rispettivi esborsi fino al saldo effettivo, a titolo di rimborso delle spese mediche e farmaceutiche sostenute in dipendenza dell'evento, ritenute congrue dal CTU.
Le spese relative sia alla procedura di negoziazione assistita ante causam sia del presente giudizio,
liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, seguono la soccombenza del CP_1
Farà, analogamente, carico al medesimo, in via definitiva, l'intero ammontare del compenso CP_1
spettante al nominato CTU, come in atti già liquidato.
Non appaiono, di contro, sussistere, comprovatamente, le condizioni giustificanti la condanna di parte convenuta ex art. 96 c.p.c., quale invocata da parte attrice.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede
1) dichiara il in persona del Sindaco pro tempore, responsabile, ai sensi dell'art 2051 CP_1
c.c., dell'evento dannoso occorso, a , in data 30.09.2017; Parte_1
2) condanna, per l'effetto, lo stesso in persona del Sindaco pro tempore, a CP_1
corrispondere all'attore le seguenti somme:
a) € 43.821,58 in moneta attuale, oltre interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al dì del fatto, della somma in questione- rivalutato anno per anno, dal
30.09.2017 fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale conseguito al suddetto evento;
b) € 731,19, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 30.9.2017 fino alla data della presente decisione e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno,
parimenti dal 30.9.2017 e fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno subito, in conseguenza dell'accaduto, del mezzo guidato, in tale frangente, dall'attore; c) € 488,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 15.1.2019 fino alla data della presente decisione e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno,
parimenti dal 15.1.2019 e fino al saldo effettivo, quale rimborso dell'importo versato al C.T. di parte;
d) € 1.788,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita, sulle singole somme capitali originarie di cui detto ammontare si compone rivalutate anno per anno, dalle date dei rispettivi esborsi fino a quella della sentenza, e interessi di legge, su dette singole somme capitali originarie rivalutate anno per anno, dalle date dei rispettivi esborsi fino al saldo effettivo, a titolo di rimborso delle spese mediche e farmaceutiche sostenute in dipendenza dell'evento;
3) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere all'attore le spese CP_1
relative sia alla procedura di negoziazione assistita ante causam sia del presente giudizio, che liquida,
quanto alle prime, in € 536,00 per competenze ed € 6,50 per esborsi, oltre spese generali nonché IVA
e CPA come per legge, e, quanto alle seconde, in € 7.616,00 per competenze ed € 791,00 per esborsi,
oltre spese generali nonché IVA e CPA come per legge;
4) pone definitivamente a carico dello stesso l'intero ammontare del compenso CP_1
spettante al nominato C.T.U., come in atti già liquidato;
5) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Pisa, il 23.9.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza