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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/10/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 1481/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1481/2022, avente ad oggetto: MUTUO, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 giugno 2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore sig. con sede in Roma in Via Alessandro Farnese n. 4, Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Quattrocchi (C.F. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Cassino (FR) Via Enrico De Nicola n. 15, presso lo studio dell'avv. Andrea Sacchetti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...] rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtù di procura alle liti in calce del presente atto, dall'Avv. Luigi pagina 1 di 10 D'NA C.F.: e dall'avv. Giorgia Lucciola C.F. C.F._3
presso il cui studio in Formia alla via Vitruvio n. 228 è C.F._4
elettivamente domiciliato;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n.
683/2021, del Giudice di Pace di Gaeta, Giudice Dott. MA IV, e per
l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata: Nel merito: - In accoglimento del presente gravame, per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare non dovuta dalla al sig. la somma di Euro 756,41 a titolo Parte_1 Controparte_1
di rimborso commissioni a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento n.
4658/2016, e pertanto erronea ed illegittima la sentenza n. 683/2021 emessa dal
Giudice di Pace di Gaeta;
- Per l'effetto condannare il sig. alla Controparte_1
restituzione in favore della degli importi da questa già corrisposti in Parte_1
forza della sentenza di primo grado;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per la parte convenuta: “Rigettare la domanda di riforma della sentenza impugnata perché infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa e condannare la società in persona del rappresentante p.t. al pagamento delle Parte_1
spese e competenze del giudizio in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio la società Controparte_1
davanti al Giudice di Pace di Gaeta, chiedendo la restituzione Parte_1
delle somme trattenute a titolo di costi e commissioni in occasione dell'estinzione pagina 2 di 10 anticipata del contratto di finanziamento n. 4658/2016, stipulato per cessione del quinto della pensione ed estinto nel 2020.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 683/2021, accoglieva la domanda, riconoscendo al consumatore il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto, indipendentemente dalla loro natura “up front” o “recurring”, e condannava la società alla restituzione della somma di € 756,41, oltre interessi.
Con atto di citazione in appello notificato il 28 marzo 2022, la società Parte_1
impugnava la sentenza e deduceva quanto segue:
[...]
- lamentava l'erronea applicazione da parte del giudice di pace dei principi sanciti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea IT (C-383/18); secondo l'appellante, il Giudice di Pace ometteva di considerare che l'art. 125- sexies TUB, come modificato dall'art. 11-octies del D.L. 73/2021 conv. in L.
106/2021, limitava la restituzione ai soli costi connessi alla durata residua del contratto, escludendo i costi di intermediazione già sostenuti;
- La documentazione contrattuale era chiara nel sancire che le “commissioni di attivazione”, rimanevano a carico del cliente in quanto costi che maturavano interamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La parte attrice concludeva come da atto di appello sopra richiamato.
Si sostituiva in giudizio , il quale chiedeva l'integrale rigetto del Controparte_1
gravame. A sostegno delle sue pretese egli eccepiva quanto segue:
- si imponeva un'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB conforme al diritto europeo e dunque, nella specie, all' art. 16 par. 1 della direttiva 2008 /48 alla stregua della recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, rilevante anch'essa quale fonte di diritto oggettivo;
era pacifico, infatti, come l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della CGUE aveva carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale era tenuto a darne applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituti prima della sentenza pagina 3 di 10 interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, aveva effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato;
- era privo di fondamento il motivo di appello, posto che come ampiamente osservato dalla giurisprudenza, non essendo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea contra legem, essa era vincolante per il giudice nazionale, che doveva interpretare la norma interna di cui all'art 125 sexies in modo conforme all'art 16 della Direttiva n. 48/2008 come interpretato dalla Corte di
Giustizia Europea, dunque il giudice di primo grado aveva correttamente deciso la controversia e logicamente motivato la sua decisione.
La parte convenuta concludeva come da scritti difensivi sopra richiamati.
L'appello è infondato e merita il TOTALE RIGETTO.
In via preliminare, va osservato che il contratto di finanziamento oggetto di causa è stato stipulato nel 2016 ed estinto anticipatamente nel 2020. Trova pertanto applicazione ratione temporis la disciplina vigente prima della modifica introdotta dall'art. 11-octies del D.L. 73/2021, la quale non può essere interpretata in senso retroattivo, come già chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 263/2022.
Al riguardo, giova rilevare che 'art. 125-sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d. 1gs. del 1° settembre 1993, n. 385, c.d, T.U.B.), introdotto dall
'art. 1 dlgs. 13 agosto 2010, n. 141 e rubricato "Rimborso anticipato", stabiliva, al comma 1, che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all 'importo degli interessi e del costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La summenzionata disposizione ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva
2008/48/CE e precisamente l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli pagina 4 di 10 derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto" È opportuno precisare che la norma in esame si ricollega ad al cune disposizioni precedenti, ossia all'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, che sancisce che "Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità delle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito".
La citata disposizione aveva trovato, altresì, riscontro in successivi interventi nazionali di recepimento, ossia: il Decreto del Ministero del Tesoro dell '8 luglio 1992, le
Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del Governatore della
Banca d'Italia del 10 novembre 2009.
Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2008/4B/CE del 23 aprile 2008, a sua volta recepita dal citato d.lgs. n. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 125 sexies T.U.B.
La giurisprudenza di merito ha, sin da subito, interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costi, ovvero quelli "up front", aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli "recurring", che invece ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale.
Ebbene, l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B. e non anche i primi, i quali mantenevano ferma la propria giustificazione causale e legittimavano la loro trattenuta da parte dell'intermediario finanziario nonostante la sopraggiunta estinzione del finanziamento.
L'orientamento riportato, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era avallato anche dalle pronunce dell' (si cfr., ex multis, decisione del Collegio di CP_2
coordinamento dell' n. 6167/2014). CP_2
Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato alcuni principi pagina 5 di 10 innovativi.
Ed infatti, con la sentenza resa in data 11,9.2019, identificata con n. C-383/19, denominata "IT", la Corte di Giustizia, a fronte dell'istanza interpretativa del giudice del rinvio, circa la questione se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, ex art. 16 della citata Direttiva, includesse anche i costi non dipendenti dalla durata del contratto, chiariva che:
⁃ la nozione di "costo totale del credito", di cui all'art. 3, lett. g) della Direttiva, comprende tutti i costi, inclusi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione ai contratti di credito, escluse le sole spese notarili;
pertanto, tale definizione non contiene alcuna limitazione relativa ai costi connessi alla durata dei contratti di credito:
⁃ esistono diverse possibili interpretazioni dell'espressione "restante durata del contratto", di cui all'art. 16, co. 1, della Direttiva, potendo essa indicare che i costi interessati dalla riduzione sono limitati a quelli oggettivamente dipendenti dalla durata del contratto, ovvero il metodo di calcolo utilizzabile al line di procedere alla riduzione.
Le diverse esegesi dell'art. 16 della Direttiva non consentono, dunque, di addivenire ad un'interpretazione univoca, e pertanto è necessario avere riguardo alla finalità originariamente perseguita dalla Direttiva, che è quella di garantire un'elevata protezione del consumatore nella fase esecutiva del contratto di finanziamento, in ragione sia dell'asimmetria informativa a suo svantaggio, sia della sua condizione di inferiorità in punto di potere contrattuale.
⁃ Ed allora, alla luce delle evidenziate finalità della Direttiva, la tutela delle ragioni del consumatore risulterebbe decisamente sminuita laddove la riduzione del credito fosse limitata ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto, ciò in quanto i costi e la loro ripartizione sono frutto di determinazioni unilaterali da parte della banca e ben possono includere un margine di profitto a suo vantaggio.
⁃ Di contro, l'inclusione tra i costi reirocedibili anche di quelli non dipendenti dalla durata del contratto non penalizza in modo sproporzionato il soggetto concedente il pagina 6 di 10 credito, i cui interessi sono adeguatamente presi in considerazione dall'art, 16, co. 2, della direttiva 2008/48, che prevede, infatti, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, oltre che dall'ulteriore comma 4 dello stesso articolo, che assegna agli Stati membri la facoltà di provvedere ad un efficace adeguamento dell'indennizzo in favore del mutuante.
In conclusione, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (c.d., per brevità, C.G.U.E.) ha ritenuto che «L'articolo 16, paragrafo &, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumator e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che 11 diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (si cf.
Corte Giust., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. "IT").
Seguendo tale ragionamento, per effetto della sentenza "IT" , l'art. 16 della richiamata Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanzi amento.
All'esito di tale complessa vicenda, il legislatore, in sede di conversione del d.l. n. 73 del
2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11-octies, modificando l'art. 125 sexies TUB.
In particolare, il comma 1, lettera e), del citato articolo ha introdotto le seguenti modifiche: è stata riformulata la seconda parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, cha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte», sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, e un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito. pagina 7 di 10 Ebbene, proprio in relazione alla nuova formulazione di cui all'art, 125-sexies TUB si è espressa recentemente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22.12.2022.
In particolare, la Consulta, valorizzando il disposto degli artt. artt. 11 e 117, primo comma, Cost., ha ritenuto parzialmente illegittimo l'art. 11 octies, comma 2, d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia».
La norma in esame, per vero, limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125-sexies TUB ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che
*continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
Ebbene, la Consulta nella sentenza de qua specifica come "le norme secondarie della
Banca d Italia richiamate dall'art. 11 octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma I, riferito unicamente ai costi "recurring", e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, volti a segnalare i soli costi rimborsabili. Ciò, evidentemente, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela del consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale al tuti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri.
In definitiva, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza IT e che si discosta dai contenuti dalla pagina 8 di 10 citata pronuncia” (si cfr. C. Cost. n. 263/2022).
Secondo quindi la giurisprudenza unionale, a partire dalla sentenza IT (CGUE, 11 settembre 2019, C-383/18), il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito deve intendersi riferito a tutti i costi posti a suo carico, senza distinguere tra costi dipendenti o meno dalla durata del contratto.
In tale prospettiva, correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto dovuta la restituzione proporzionale delle commissioni di intermediazione e degli altri costi up front, in quanto rientranti nel costo totale del credito ai sensi della direttiva 2008/48/CE e dell'art. 125- sexies TUB.
Né rilevano le ulteriori argomentazioni svolte dall'appellante circa la natura di spese corrisposte a terzi, trattandosi comunque di oneri che hanno inciso sul costo complessivo del finanziamento gravante sul consumatore e che, come tali, rientrano nel perimetro della riduzione dovuta in caso di estinzione anticipata.
Da ultimo, va rilevato che la circostanza della pendenza dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di nuove questioni pregiudiziali sollevate da altri giudici nazionali
(ordinanza GdP Palermo 23 gennaio 2025) non giustifica la sospensione del presente giudizio, essendo i principi già chiariti dalla Corte di Giustizia con la decisione IT pienamente vincolanti per il giudice nazionale.
Le spese seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano come in dispositivo.
Va, infine, dato atto che, stante l'esito del gravame, sussistono le condizioni per applicare all'appellante la previsione di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall'art.1, 17° comma della L. 24 dicembre 2012, n. 228), relativa al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'impugnazione (tale comma, infatti, stabilisce che: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto pagina 9 di 10 per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
- RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 683/2021 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Gaeta, nella persona del Giudice Dott.sa
MA IV, n. 683/2021;
- CONDANNA la società appellante, indicata in epigrafe, alla refusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
662,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge;
- sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Cassino, 27.10.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1481/2022, avente ad oggetto: MUTUO, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 giugno 2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore sig. con sede in Roma in Via Alessandro Farnese n. 4, Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Quattrocchi (C.F. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Cassino (FR) Via Enrico De Nicola n. 15, presso lo studio dell'avv. Andrea Sacchetti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...] rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtù di procura alle liti in calce del presente atto, dall'Avv. Luigi pagina 1 di 10 D'NA C.F.: e dall'avv. Giorgia Lucciola C.F. C.F._3
presso il cui studio in Formia alla via Vitruvio n. 228 è C.F._4
elettivamente domiciliato;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n.
683/2021, del Giudice di Pace di Gaeta, Giudice Dott. MA IV, e per
l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata: Nel merito: - In accoglimento del presente gravame, per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare non dovuta dalla al sig. la somma di Euro 756,41 a titolo Parte_1 Controparte_1
di rimborso commissioni a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento n.
4658/2016, e pertanto erronea ed illegittima la sentenza n. 683/2021 emessa dal
Giudice di Pace di Gaeta;
- Per l'effetto condannare il sig. alla Controparte_1
restituzione in favore della degli importi da questa già corrisposti in Parte_1
forza della sentenza di primo grado;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per la parte convenuta: “Rigettare la domanda di riforma della sentenza impugnata perché infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa e condannare la società in persona del rappresentante p.t. al pagamento delle Parte_1
spese e competenze del giudizio in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio la società Controparte_1
davanti al Giudice di Pace di Gaeta, chiedendo la restituzione Parte_1
delle somme trattenute a titolo di costi e commissioni in occasione dell'estinzione pagina 2 di 10 anticipata del contratto di finanziamento n. 4658/2016, stipulato per cessione del quinto della pensione ed estinto nel 2020.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 683/2021, accoglieva la domanda, riconoscendo al consumatore il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto, indipendentemente dalla loro natura “up front” o “recurring”, e condannava la società alla restituzione della somma di € 756,41, oltre interessi.
Con atto di citazione in appello notificato il 28 marzo 2022, la società Parte_1
impugnava la sentenza e deduceva quanto segue:
[...]
- lamentava l'erronea applicazione da parte del giudice di pace dei principi sanciti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea IT (C-383/18); secondo l'appellante, il Giudice di Pace ometteva di considerare che l'art. 125- sexies TUB, come modificato dall'art. 11-octies del D.L. 73/2021 conv. in L.
106/2021, limitava la restituzione ai soli costi connessi alla durata residua del contratto, escludendo i costi di intermediazione già sostenuti;
- La documentazione contrattuale era chiara nel sancire che le “commissioni di attivazione”, rimanevano a carico del cliente in quanto costi che maturavano interamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La parte attrice concludeva come da atto di appello sopra richiamato.
Si sostituiva in giudizio , il quale chiedeva l'integrale rigetto del Controparte_1
gravame. A sostegno delle sue pretese egli eccepiva quanto segue:
- si imponeva un'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB conforme al diritto europeo e dunque, nella specie, all' art. 16 par. 1 della direttiva 2008 /48 alla stregua della recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, rilevante anch'essa quale fonte di diritto oggettivo;
era pacifico, infatti, come l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della CGUE aveva carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale era tenuto a darne applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituti prima della sentenza pagina 3 di 10 interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, aveva effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato;
- era privo di fondamento il motivo di appello, posto che come ampiamente osservato dalla giurisprudenza, non essendo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea contra legem, essa era vincolante per il giudice nazionale, che doveva interpretare la norma interna di cui all'art 125 sexies in modo conforme all'art 16 della Direttiva n. 48/2008 come interpretato dalla Corte di
Giustizia Europea, dunque il giudice di primo grado aveva correttamente deciso la controversia e logicamente motivato la sua decisione.
La parte convenuta concludeva come da scritti difensivi sopra richiamati.
L'appello è infondato e merita il TOTALE RIGETTO.
In via preliminare, va osservato che il contratto di finanziamento oggetto di causa è stato stipulato nel 2016 ed estinto anticipatamente nel 2020. Trova pertanto applicazione ratione temporis la disciplina vigente prima della modifica introdotta dall'art. 11-octies del D.L. 73/2021, la quale non può essere interpretata in senso retroattivo, come già chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 263/2022.
Al riguardo, giova rilevare che 'art. 125-sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d. 1gs. del 1° settembre 1993, n. 385, c.d, T.U.B.), introdotto dall
'art. 1 dlgs. 13 agosto 2010, n. 141 e rubricato "Rimborso anticipato", stabiliva, al comma 1, che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all 'importo degli interessi e del costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La summenzionata disposizione ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva
2008/48/CE e precisamente l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli pagina 4 di 10 derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto" È opportuno precisare che la norma in esame si ricollega ad al cune disposizioni precedenti, ossia all'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, che sancisce che "Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità delle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito".
La citata disposizione aveva trovato, altresì, riscontro in successivi interventi nazionali di recepimento, ossia: il Decreto del Ministero del Tesoro dell '8 luglio 1992, le
Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del Governatore della
Banca d'Italia del 10 novembre 2009.
Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2008/4B/CE del 23 aprile 2008, a sua volta recepita dal citato d.lgs. n. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 125 sexies T.U.B.
La giurisprudenza di merito ha, sin da subito, interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costi, ovvero quelli "up front", aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli "recurring", che invece ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale.
Ebbene, l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B. e non anche i primi, i quali mantenevano ferma la propria giustificazione causale e legittimavano la loro trattenuta da parte dell'intermediario finanziario nonostante la sopraggiunta estinzione del finanziamento.
L'orientamento riportato, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era avallato anche dalle pronunce dell' (si cfr., ex multis, decisione del Collegio di CP_2
coordinamento dell' n. 6167/2014). CP_2
Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato alcuni principi pagina 5 di 10 innovativi.
Ed infatti, con la sentenza resa in data 11,9.2019, identificata con n. C-383/19, denominata "IT", la Corte di Giustizia, a fronte dell'istanza interpretativa del giudice del rinvio, circa la questione se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, ex art. 16 della citata Direttiva, includesse anche i costi non dipendenti dalla durata del contratto, chiariva che:
⁃ la nozione di "costo totale del credito", di cui all'art. 3, lett. g) della Direttiva, comprende tutti i costi, inclusi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione ai contratti di credito, escluse le sole spese notarili;
pertanto, tale definizione non contiene alcuna limitazione relativa ai costi connessi alla durata dei contratti di credito:
⁃ esistono diverse possibili interpretazioni dell'espressione "restante durata del contratto", di cui all'art. 16, co. 1, della Direttiva, potendo essa indicare che i costi interessati dalla riduzione sono limitati a quelli oggettivamente dipendenti dalla durata del contratto, ovvero il metodo di calcolo utilizzabile al line di procedere alla riduzione.
Le diverse esegesi dell'art. 16 della Direttiva non consentono, dunque, di addivenire ad un'interpretazione univoca, e pertanto è necessario avere riguardo alla finalità originariamente perseguita dalla Direttiva, che è quella di garantire un'elevata protezione del consumatore nella fase esecutiva del contratto di finanziamento, in ragione sia dell'asimmetria informativa a suo svantaggio, sia della sua condizione di inferiorità in punto di potere contrattuale.
⁃ Ed allora, alla luce delle evidenziate finalità della Direttiva, la tutela delle ragioni del consumatore risulterebbe decisamente sminuita laddove la riduzione del credito fosse limitata ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto, ciò in quanto i costi e la loro ripartizione sono frutto di determinazioni unilaterali da parte della banca e ben possono includere un margine di profitto a suo vantaggio.
⁃ Di contro, l'inclusione tra i costi reirocedibili anche di quelli non dipendenti dalla durata del contratto non penalizza in modo sproporzionato il soggetto concedente il pagina 6 di 10 credito, i cui interessi sono adeguatamente presi in considerazione dall'art, 16, co. 2, della direttiva 2008/48, che prevede, infatti, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, oltre che dall'ulteriore comma 4 dello stesso articolo, che assegna agli Stati membri la facoltà di provvedere ad un efficace adeguamento dell'indennizzo in favore del mutuante.
In conclusione, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (c.d., per brevità, C.G.U.E.) ha ritenuto che «L'articolo 16, paragrafo &, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumator e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che 11 diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (si cf.
Corte Giust., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. "IT").
Seguendo tale ragionamento, per effetto della sentenza "IT" , l'art. 16 della richiamata Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanzi amento.
All'esito di tale complessa vicenda, il legislatore, in sede di conversione del d.l. n. 73 del
2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11-octies, modificando l'art. 125 sexies TUB.
In particolare, il comma 1, lettera e), del citato articolo ha introdotto le seguenti modifiche: è stata riformulata la seconda parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, cha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte», sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, e un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito. pagina 7 di 10 Ebbene, proprio in relazione alla nuova formulazione di cui all'art, 125-sexies TUB si è espressa recentemente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22.12.2022.
In particolare, la Consulta, valorizzando il disposto degli artt. artt. 11 e 117, primo comma, Cost., ha ritenuto parzialmente illegittimo l'art. 11 octies, comma 2, d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia».
La norma in esame, per vero, limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125-sexies TUB ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che
*continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
Ebbene, la Consulta nella sentenza de qua specifica come "le norme secondarie della
Banca d Italia richiamate dall'art. 11 octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma I, riferito unicamente ai costi "recurring", e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, volti a segnalare i soli costi rimborsabili. Ciò, evidentemente, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela del consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale al tuti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri.
In definitiva, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza IT e che si discosta dai contenuti dalla pagina 8 di 10 citata pronuncia” (si cfr. C. Cost. n. 263/2022).
Secondo quindi la giurisprudenza unionale, a partire dalla sentenza IT (CGUE, 11 settembre 2019, C-383/18), il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito deve intendersi riferito a tutti i costi posti a suo carico, senza distinguere tra costi dipendenti o meno dalla durata del contratto.
In tale prospettiva, correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto dovuta la restituzione proporzionale delle commissioni di intermediazione e degli altri costi up front, in quanto rientranti nel costo totale del credito ai sensi della direttiva 2008/48/CE e dell'art. 125- sexies TUB.
Né rilevano le ulteriori argomentazioni svolte dall'appellante circa la natura di spese corrisposte a terzi, trattandosi comunque di oneri che hanno inciso sul costo complessivo del finanziamento gravante sul consumatore e che, come tali, rientrano nel perimetro della riduzione dovuta in caso di estinzione anticipata.
Da ultimo, va rilevato che la circostanza della pendenza dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di nuove questioni pregiudiziali sollevate da altri giudici nazionali
(ordinanza GdP Palermo 23 gennaio 2025) non giustifica la sospensione del presente giudizio, essendo i principi già chiariti dalla Corte di Giustizia con la decisione IT pienamente vincolanti per il giudice nazionale.
Le spese seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano come in dispositivo.
Va, infine, dato atto che, stante l'esito del gravame, sussistono le condizioni per applicare all'appellante la previsione di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall'art.1, 17° comma della L. 24 dicembre 2012, n. 228), relativa al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'impugnazione (tale comma, infatti, stabilisce che: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto pagina 9 di 10 per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
- RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 683/2021 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Gaeta, nella persona del Giudice Dott.sa
MA IV, n. 683/2021;
- CONDANNA la società appellante, indicata in epigrafe, alla refusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
662,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge;
- sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Cassino, 27.10.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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