TAR Roma, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 8708
TAR
Decreto cautelare 10 luglio 2023
>
TAR
Ordinanza cautelare 1 agosto 2023
>
TAR
Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Eccesso di potere e violazione normativa UE

    Il Tribunale ha ritenuto che la proroga disposta dall'art. 1, comma 124, della Legge n. 197 del 2022 sia illegittima perché non rientra nelle ipotesi consentite dall'art. 43 della Direttiva 23/2014/UE e che, in applicazione del principio di primazia del diritto eurounitario, la legge nazionale debba essere disapplicata. Pertanto, l'atto dell'Agenzia che ne fa applicazione è illegittimo e deve essere annullato.

  • Accolto
    Difetto di motivazione e indeterminazione delle somme

    L'accoglimento del primo motivo di ricorso, fondato sulla violazione del diritto UE, assorbe gli ulteriori motivi per ragioni di economia processuale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 8708
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8708
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo