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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 23/06/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/423
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
MARIA TERESA SPANU Presidente
DONATELLA ARU Consigliere
GRAZIA MARIA BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 432 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2022
promossa da
C.F. , , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi, in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione in primo grado,
Pagina 1 dall'Avv. Michele Torre, presso il cui studio in Sassari, viale Umberto n. 72, hanno eletto domicilio
APPELLANTI
contro
, c.f. in persona dell'Amministratore unico geom. Controparte_1 P.IVA_1
(p.i. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale estesa in calce CP_2 P.IVA_2
al presente atto su delibera di G.C. n° 8 del 13.1.2023, dall'avv. Antonello Rossi, presso il cui studio in Cagliari, via Ada Negri n. 32, ha eletto domicilio
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“… 1) rigettarsi ogni contraria istanza ed eccezione;
2) in riforma dell'impugnata Sentenza accertare e dichiarare il diritto degli appellanti al risarcimento del danno corrispondente al valore venale dell'area residua pari a mq 6.091
distinta in Catasto del Comune di al Foglio 39 mappale 251 pari a (€ 45,03 x CP_1
6.091 mq) per i motivi di cui all'espositiva oltre interessi e rivalutazione monetaria da corrispondersi pro quota nella misura del 25% ciascuno in favore dei coniugi e Pt_1
e nella misura del 50% in favore della e per l'effetto, Pt_2 Parte_3
condannare i a corrispondere la somma così ottenuta in favore degli Controparte_1
Pagina 2 stessi;
3) in riforma dell'impugnata Sentenza accertare e dichiarare il diritto degli appellanti al risarcimento del danno da mancato godimento dell'area di mq 6.091 distinta in Catasto del
Comune d l Foglio 39 mappale 251 per i motivi di cui all'espositiva, a decorrere CP_1
dal 16.12.2003 all'attualità calcolata nella percentuale di 1/12 dell'indennità di espropriazione ex art. 50 comma 1 del DPR 327/2001 e per l'effetto: condannare il al pagamento della somma ottenuta in favore degli appellanti nella Controparte_1
misura del 25% ciascuno in favore dei coniugi e e nella misura del 50% in Pt_1 Pt_2
favore dell;
Parte_3
4) In ogni caso con vittoria di spese competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA, APPELLANTE INCIDENTALE:
“… l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
voglia:
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare l'appello proposto dai Sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
Pagina 3 , giacché infondato, confermando integralmente la sentenza impugnata;
Parte_3
IN VIA INCIDENTALE:
- riformare la sentenza del Tribunale di Oristano n. 487/2022, per i motivi di cui ai paragrafi
D.1, D. 2, D.3., D.4, D.5, D.6, D. 7 e D.8 della superiore espositiva e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di parte appellante;
IN VIA INCIDENTALE E CONDIZIONATA:
- riformare la sentenza del Tribunale di Oristano n. 487/2022 per i motivi di cui al paragrafo
D.9 della superiore espositiva e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di parte appellante;
IN OGNI CASO:
- con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione notificata il 18 luglio 2018, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convennero in giudizio il per sentir dichiarare il loro diritto al
[...] Controparte_1
Pagina 4 risarcimento dei danni da occupazione illegittima del terreno, di proprietà dei coniugi Pt_1
e nella misura del 25% ciascuno e della signora nella misura del 50%, sito in Pt_2 Pt_3
distinto in catasto originariamente al foglio 39, mappale 15, a far data dall'11 CP_1
luglio 2001, e per sentir condannare l'amministrazione comunale al risarcimento del danno corrispondente al valore venale, per la somma complessiva di Euro 594.754,35, e del danno da mancata disponibilità dell'area illegittimamente occupata, per la somma complessiva di Euro 842.568,79, oltre interessi e rivalutazione.
A sostegno delle pretese avanzate gli attori dedussero:
- che il dopo aver disposto l'occupazione d'urgenza del terreno Controparte_1
finalizzata all'esproprio per pubblica utilità, al fine di realizzare un parco urbano, aveva proceduto all'immissione in possesso in data 11 luglio 2001, occupando una superficie maggiore di quella stabilita, di mq 5.000;
- che l'originario mappale 15, allora, era stato frazionato nel mappale 252, oggetto di apprensione, e nel mappale 251, per la superficie residua, ed il mappale 252, invece,
ulteriormente frazionato nei mappali 256 e 255;
- che le aree occupate avevano destinazione urbanistica S3 e che l'area non occupata
Pagina 5 aveva destinazione in parte S3 e in parte B5 (quest'ultima, però, risultava interclusa ed inutilizzabile);
- che il decreto di esproprio non era stato mai emesso dall'amministrazione comunale.
Assumendo, quindi, l'illegittimità dell'occupazione e la configurabilità di un illecito permanente, gli attori affermarono di aver diritto al risarcimento del danno sia in relazione all'occupazione illegittima, sia in relazione all'inaccessibilità per interclusione, equiparata all'occupazione, dell'area residua. Ai fini della quantificazione dei danni, indicarono i parametri utilizzati nella delibera del Consiglio comunale relativa alle aliquote ICI per l'anno 2010.
Si costituì in giudizio il eccependo il difetto di giurisdizione in favore Controparte_1
del giudice amministrativo, contestando la pretesa risarcitoria per assenza di occupazione illegittima e per assenza di interclusione, nonché, in ogni caso, la quantificazione dei danni, concludendo, pertanto, in via pregiudiziale per la declaratoria di rito e nel merito per il rigetto della domanda di risarcimento.
Specificatamente, sul merito, il contestò la pretesa risarcitoria, asserendo non CP_1
esservi stata occupazione illegittima e, quindi, per insussistenza dell'elemento oggettivo, ai
Pagina 6 fini della responsabilità aquiliana: sul punto, sostenne che non fosse sufficiente la formale presa di possesso, da parte sua, essendo necessaria, di contro, quella materiale.
Precisò, inoltre, che non si fosse verificata la trasformazione irreversibile del fondo di proprietà degli attori;
che il parco urbano terminasse proprio a ridosso della loro proprietà;
che nel fondo non era stata apposta alcuna recinzione;
che nel medesimo non era stato eseguito alcun intervento di urbanizzazione.
Il convenuto sostenne, ancora, che fosse priva di fondamento anche la pretesa di risarcimento per asserita interclusione, rilevando la presenza di una porzione di terreno che collegava la porzione estranea all'espropriazione alla pubblica via;
sul quantum, infine,
contestò del tutto la determinazione, definendo abnorme e illogica la pretesa risarcitoria.
***
La causa, istruita con produzioni documentali, prova per interpello e per testi, consulenza tecnica d'ufficio, venne decisa dal Tribunale di Oristano con sentenza n. 487/2022,
pubblicata in data 08/10/2022, nei seguenti termini: “1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione, indicando il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna quale
Giudice munito di giurisdizione esclusiva, limitatamente alla porzione di terreno distinta in catasto al foglio 39, particella 255, per la superficie di mq 3.291, e assegnando, per la
Pagina 7 riassunzione della causa, in parte qua, il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
2) dichiara l'occupazione usurpativa, da parte del di CP_1
della contigua porzione di terreno distinta in catasto al foglio 39, particella 256, CP_1
per la superficie di mq 1.403, già di proprietà di per la quota di 1/4, di Parte_1 [...]
per la quota di 1/4 e di per la quota di 1/2, oggetto di Parte_2 Parte_3
rinuncia da parte loro con l'atto introduttivo del giudizio;
3) condanna il al pagamento, in favore d , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e , pro quota, della somma complessiva di Euro 156.328,22, già
[...] Parte_3
compresi gli interessi legali maturati sulla somma medesima rivalutata anno per anno, a decorrere dal giorno del fatto illecito accertato, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo;
4) rigetta le domande per il resto;
5) compensa per la metà tra le parti le spese di lite e condanna il convenuto al rimborso, in favore degli attori, della restante metà, che liquida in Euro 8.399,25, di cui per compensi
Euro 6.715,00 e per esborsi in Euro 677,00, già comprese le spese generali, oltre ad accessori di legge, ponendo a carico di entrambe le parti, altresì, con la medesima
Pagina 8 ripartizione, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto”.
***
Si riporta in sintesi l'iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione.
Preliminarmente, il Tribunale ha ritenuto parzialmente fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto: sulla scorta di quanto sancito con consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, ha rilevato che nel caso di sconfinamento, ossia quando l'esecuzione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione e di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità,
l'occupazione e la trasformazione del terreno da parte della pubblica amministrazione costituisce un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo, come occupazione usurpativa, onde l'azione risarcitoria rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass.
sez. un. n. 18272 del 2019). Nel caso di specie, infatti, l'amministrazione comunale si era immessa nel possesso di una parte del fondo in contesa nell'esercizio del potere ablativo,
Pagina 9 al di là delle condizioni di legittimità (porzione di terreno distinta in catasto al foglio 39,
particella 255, per la superficie di mq 3.291), e nel possesso di un'altra parte senza l'esercizio di alcun potere ablativo, eccedendo dal limite dichiarato ed occupando il suolo di proprietà privata per una superficie più ampia: con riferimento alle porzioni non previste come oggetto di esproprio, vale a dire tutte quelle eccedenti la superficie di mq 3.291,
attuale particella 255, pacificamente non era stato adottato alcun atto amministrativo implicante dichiarazione di pubblica utilità, per fini connessi alla costruzione del . Le CP_3
porzioni rimanenti del terreno, presumibilmente, non avevano formato oggetto di alcuna previsione progettuale. Sulla base di tali premesse, il Tribunale ha, pertanto, ritenuto di dover dichiarare in parte il proprio difetto di giurisdizione, limitatamente all'area oggetto di formale occupazione d'urgenza, da dichiararsi in favore del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, ex art. 59, comma 2, della L. n. 69 del 2009 e art. 11, comma
2, cod. proc. amm., ai fini della translatio iudicii, conseguente alla pronunciata declinatoria della giurisdizione.
Passando al merito, il Giudice, nel ritenere le domande di accertamento e conseguente condanna al risarcimento del danno parzialmente fondate, ha premesso che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, l'illecito spossessamento del privato da parte della
Pagina 10 pubblica amministrazione e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte della pubblica amministrazione, ed il privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare a tale diritto e chiedere il risarcimento del danno;
il privato, inoltre, ha diritto al risarcimento dei danni per il periodo,
non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal terreno, e ciò sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno.
Tanto precisato il Tribunale ha quindi rilevato: che l'azione proposta comportava senz'altro rinuncia implicita alla restituzione del terreno;
che nella specie fosse incontestata la proprietà dell'intero terreno adiacente al parco relativo al quartiere di Santa
Maria, in capo agli attori, e per la quota ciascuno di 1/4 e Parte_1 Parte_2
per la quota di 1/2, in forza dell'atto pubblico di compravendita del 25 Parte_3
settembre 1974; che, ai fini della verifica dello stato di fatto del terreno, nelle porzioni non previste come oggetto di esproprio, secondo quanto emerso dalle prove documentali e testimoniali, nonché da quanto accertato dal consulente tecnico nominato, ing. Per_1
Pagina 11 Aru, dovesse ritenersi, in primo luogo, pienamente dimostrata la materiale e volontaria modificazione del suolo privato con riferimento a quella porzione che, in aggiunta a quella pavimentata, era stata recintata da parte dall'amministrazione comunale, fin dall'epoca dell'immissione in possesso e, più precisamente, dalla data di apposizione della recinzione a detta porzione, affinché facesse parte integrante dell'opera pubblica, sebbene non fosse compresa, per difetto, nel progetto approvato, poiché si trattava di una striscia di terreno la cui apprensione ed incorporazione si rendeva necessaria per la compiuta e corretta realizzazione del parco (foglio 39, particella 256, per la superficie di mq 1.403).
In secondo luogo, con riferimento alla porzione rimanente, foglio 39 particella 251 il
Tribunale ha ritenuta totalmente indimostrata l'azione di radicale manipolazione del suolo privato e l'intenzione dall'amministrazione comunale di appropriarsene, poiché si trattava di porzioni eterogenee per le loro caratteristiche ed estese ben oltre i limiti naturali del
, le quali non erano risultate destinate in modo durevole a servizio dell'opera CP_3
pubblica, in rapporto di pertinenzialità con la stessa, bensì sfruttate minimamente, soltanto nella parte iniziale di appena mq. 237, e temporaneamente, soltanto nel periodo dall'anno
2003 al 2014, ai fini della pulizia del parco da parte degli operai comunali. Allo stesso modo, ha considerato implausibile l'interclusione, predicata come conseguenza della
Pagina 12 realizzazione del parco, poiché l'estrema difficoltà, per non dire l'impossibilità, di accesso dalla via pubblica da parte dei proprietari non sarebbe derivata dagli interventi umani,
esplicati nell'opera pubblica, ma dagli elementi naturali, che fisicamente ostacolavano il passaggio, tutti intrinseci al fondo. In modo particolare, la scarsa utilità del residuo spazio,
rimasto libero ed inutilizzato, sarebbe dipesa dall'enorme dislivello che da sempre lo contraddistingueva rispetto alla porzione oggetto di esproprio ed occupazione e che doveva valutarsi al momento dell'acquisto a scopo edificatorio.
Alla luce delle considerazioni svolte, il Tribunale ha, pertanto, ritenuto che sussistessero gli elementi costitutivi dell'illecito in contestazione limitatamente alla più ampia superficie di fatto occupata nel corso dei lavori di allestimento del parco, in quanto integrante occupazione usurpativa, per esser stato il terreno occupato senza titolo, in parte qua,
mediante immissione in possesso non giustificata da alcun provvedimento;
al contrario, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per poter invocare la responsabilità aquiliana in relazione alle porzioni rimanenti, non potendosi imputare all'amministrazione comunale conseguenze dannose non causalmente riconducibili alla sua condotta, al di là della disordinata gestione dell'opera pubblica e della incertezza determinata sui relativi confini.
Pagina 13 Ai fini della liquidazione dei danni da occupazione sine titulo, il Giudice ha anzitutto rilevato come l'Ausiliare ne avesse escluso la potenzialità edificatoria.
Quindi, tenuto conto della superficie precisamente misurata come recintata (mq. 1.403
quasi del tutto coincidente con il mapp. 256) e del più probabile valore di mercato rilevato per le aree inedificabili, ha ritenuto che il valore dell'area occupata in eccesso potesse essere stimato (così come calcolato dall'Ausiliare nell'impossibilità di acquisire comuni criteri fondati su dati comparativi e su costi di costruzione) in base alle aliquote fissate dal consiglio comunale con deliberazione numero 17 del 30 Aprile 2010 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2010, in particolare quello applicabile alle aree non urbanizzate, pari al valore di euro/mq 45,03 per complessivi Euro 63.180,00 (45,03 x
1.403), oltre gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno (per un totale di Euro
77.488,00).
Con riguardo, invece, al danno arrecato dal mancato godimento del bene, il Tribunale,
osservato che il Consulente avesse computato il preciso ammontare del danno facendo ricorso al criterio legale di cui all'art. 50, comma 1, del D.P.R. n. 327 del 2001, in tema di calcolo dell'indennità per l'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio,
Pagina 14 riconosciuta per ogni anno in misura pari ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione, anche nel caso di occupazione d'urgenza, in forza del rinvio di cui all'art. 22-bis, comma 5, ha concluso che la somma calcolata per i complessivi anni di occupazione risultasse pari a Euro 80.690,00 e la somma a titolo di interessi al tasso legale sul capitale annualmente rivalutato, secondo l'indice generale dei prezzi ISTAT, pari a Euro 7.138,00, per un totale a debito del Comune di i Euro 87.828,00. CP_1
Quanto alla porzione pianeggiante di appena mq. 237 ubicata in corrispondenza del punto di ingresso allo stradello d'accesso al mappale 251 contiguo alla porzione espropriata,
interessata da una compressione temporanea della proprietà per ragioni di pubblica utilità
nell'arco temporale intercorrente tra il 2003 e il 2014 (non considerata nel calcolo dall'ausiliare), il Giudice, in applicazione del medesimo criterio, ha stabilito che il valore perduto per ogni anno di occupazione fosse determinabile nella dodicesima parte di Euro
9.764,40 (=41,20 x 237), vale a dire Euro 813,70, sicché la somma complessiva per il mancato godimento dell'area per 11 anni di occupazione liquidata secondo equità in modo globale, ivi compresi interessi legali e rivalutazione monetaria, è risultata pari a Euro
11.000,00.
Pagina 15 Dal totale delle somme di entrambe le categorie di danno (Euro 176.316,00), il Tribunale
ha quindi scorporato le cifre già corrisposte a titolo di acconto su indennità di espropriazione e occupazione, per diminuire definitivamente la somma dovuta agli attori pro quota (vale a dire, proporzionalmente alla quota di pertinenza) in complessivi €
156.328,22, già compresi gli interessi maturati sulla somma medesima rivalutata anno per anno, a decorrere dal giorno del fatto illecito accertato, oltre gli interessi legali.
***
Avverso la sentenza hanno proposto appello , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Si è costituito in giudizio il resistendo e proponendo a sua volta appello Controparte_1
incidentale, in parte condizionato.
***
Con primo motivo di gravame, rubricato “Violazione degli artt. 115 e 116 cpc;
Violazione
dell'art. 1051 c.c.; Errata valutazione dei dati probatori acquisiti mediante CTU circa la
trasformazione/interclusione dell'aerea privata residua: Nullità parziale della Sentenza per
illogicità manifesta della motivazione sul punto” gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che con riferimento alle porzioni rimanenti dovesse considerarsi totalmente indimostrata l'azione di radicale manipolazione del suolo privato e l'intenzione dell'amministrazione comunale di appropriarsene, nonché implausibile l'interclusione predicata come conseguenza della realizzazione del , poiché l'estrema difficoltà, per non dire CP_3
l'impossibilità, di accesso alla via pubblica da parte dei proprietari non sarebbe derivata dagli interventi umani, esplicati nell'opera pubblica, ma da elementi naturali, che fisicamente
Pagina 16 ostacolavano il passaggio. Sostengono, sul punto, gli appellanti che, di contro, il Giudice avrebbe dovuto accertare che l'area residua pari a mq 6.091 - ossia quella non interessata dall'accorpamento all'opera pubblica – fosse, di fatto, divenuta totalmente interclusa per mq 5.854 ed accessibile solo per mq 237, estensione che però, autonomamente, risultava inutile ed inutilizzabile;
soggiungono,
inoltre, che il Tribunale avrebbe dovuto, secondo la corretta applicazione della disciplina di cui all'art. 1051 c.c., statuire che nella sua consistenza originaria i proprietari accedevano all'area residua attraverso un percorso, oramai divenuto impraticabile, in quanto inglobato nei mappali 255
e 256 e ostacolato dalla recinzione metallica apposta dal Il caso di specie, infatti, CP_1
rientrerebbe a tutti gli effetti nella c.d. “interclusione assoluta”, che si ha quando il fondo non ha alcuna possibilità di uscita sulla via pubblica, se non attraverso il fondo del vicino. Precisano,
ancora, che la conclusione cui era pervenuto il Ctu – che aveva accertato l'interclusione parziale del fondo – dovrebbe intendersi come il chiaro effetto della trasformazione dell'area da parte dell'amministrazione comunale di (cfr. Ctu “dagli accertamenti condotti è risultato che il CP_1
frazionamento dell'intero mappale 15 e poi del successivo mappale 252 siano stati eseguiti non dal
proprietario del fondo ma dal nell'ambito della procedura espropriativa […]”. CP_1
Conclusivamente, gli appellanti sostengono il Giudice di primo grado avrebbe allo stesso modo erroneamente ritenuto che il passaggio risultasse chiaramente ostacolato dagli elementi naturali intrinseci del fondo, atteso che, nella sua consistenza originaria, i proprietari potevano comunque accedere alla parte bassa attraverso un percorso (ora interdetto, per l'appunto, a causa del frazionamento, delle occupazioni e dell'apposizione della rete metallica di recinzione).
Con secondo e terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale, nel non considerare che la materiale e volontaria modificazione del suolo privato - cioè dell'intera area di mq 10.785 divisa in più lotti dell'originario mappale 15 - ad opera dell'amministrazione per la costruzione del , avesse causato l'interclusione totale dell'area residua di mq 5.854, parte dei CP_3
mq 6.091 di cui al mappale 251, in assoluta carenza di potere ab origine perché non prevista nel decreto di occupazione (circostanza che costituirebbe illecito spossessamento a carattere
Pagina 17 permanente), non avrebbe integralmente ristorato i danni subiti dai proprietari dal 2003 sino all'attualità per mq 6091 (ristorandolo limitatamente a mq 237).
Conseguentemente, secondo la tesi degli appellanti, il risarcimento per equivalente dell'area residua pari a mq 6091, in base agli stessi criteri di calcolo cui aveva fatto riferimento il Ctu, si sarebbe dovuto stimare in complessivi € 200.202,92, oltre interessi maturati sulla stessa somma rivalutata anno per anno dal giorno del fatto illecito.
Con quarto e ultimo motivo di gravame gli appellanti censurano il provvedimento nella parte in cui il Tribunale, nel quantificare il danno relativamente ai mq 1403 che l'amministrazione aveva occupato in misura maggiore rispetto all'area autorizzata, avrebbe ingiustamente decurtato la somma di € 19.987,78 che i proprietari avevano ricevuto dal a titolo di acconto per CP_1
indennità di espropriazione e di occupazione: sostengono, sul punto, gli appellanti che la statuizione sarebbe manifestamente illogica stante la declaratoria di difetto di giurisdizione in relazione alle domande di risarcimento per equivalente afferenti la porzione del terreno limitatamente alla superficie di mq. 3291 di cui al decreto di occupazione d'urgenza. Difatti, secondo il ragionamento del Giudice, della decurtazione della somma indicata (ricevuta a titolo di acconto indennità di espropriazione e occupazione) sarebbe potuto essere investito solamente il giudice amministrativo nell'ambito della controversia riassunta per ottenere il risarcimento del danno da occupazione appropriativa di quell'area (mq 3291).
***
Con primo motivo d'appello incidentale il censura la sentenza di primo Controparte_1
grado nella parte in cui il Giudice, erroneamente accogliendo solo parzialmente l'eccezione di difetto di giurisdizione, non ha denegato integralmente la cognizione della causa in favore del
Giudice Amministrativo. Sostiene, sul punto, l'Amministrazione, che per diffuso orientamento nella giurisprudenza di legittimità (anche a Sezioni Unite) “al pari dell'occupazione realizzata in virtù di
una dichiarazione di pubblica utilità illegittima o inefficace, anche l'occupazione di superfici
eccedenti quelle indicate nel provvedimento ablatorio costituisce espressione di un potere
Pagina 18 autoritativo preordinato o comunque connesso all'esproprio, il cui sindacato, ancorché denunciato
quale lesivo di diritti soggettivi, compete in via esclusiva al giudice amministrativo” (SS.UU., 17
settembre 2019, n. 23102), con la conseguenza che l'intera controversia sarebbe dovuta essere integralmente devoluta al Giudice Amministrativo.
Con secondo motivo l'appellante incidentale lamenta che il Tribunale non avrebbe esaminato l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria per asserita perdita delle proprietà degli immobili oggetto di occupazione, “trattandosi di inammissibile rinuncia abdicativa al diritto di
proprietà degli odierni appellanti principali”. Secondo la prospettazione dell'amministrazione appellata, difatti, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenze nn. 2 e 4 del 20.01.2020
sarebbe definitivamente intervenuta in merito alla non configurabilità, nello specifico tema degli espropri per pubblica utilità, dell'istituto della c.d. rinuncia abdicativa, statuendo che la stessa non possa trovare applicazione, nel nostro ordinamento, quale atto implicito alla proposizione, da parte di un privato illegittimamente espropriato, della domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario derivante dall'illecito permanente costituito dall'occupazione di un suolo da parte della
P.A., a fronte della irreversibile trasformazione del fondo. Soggiunge, inoltre, il che CP_1
l'ipotesi ricostruttiva della rinuncia abdicativa fatta propria, implicitamente, dal Giudice di primo grado, oltre a confliggere con il principio richiamato, non risulterebbe idonea, da una parte, a spiegare esaurientemente la vicenda traslativa del bene in capo all'amministrazione espropriante e,
dall'altra, mancherebbe dei requisiti tipici del modello dei cc.dd. atti impliciti. Peraltro, a detta dell'appellante incidentale, la tesi esposta in primo grado non sarebbe stata nemmeno affrontata in maniera specifica da parte del Tribunale, che si sarebbe limitato, a ben vedere, a ritenere applicabile l'istituto della rinuncia abdicativa alla fattispecie in esame, citando un orientamento giurisprudenziale che di fatto “sfiora” solo incidentalmente il tema trattato (Cass. Civ. n. 735/2015).
In conclusione, secondo il le domande risarcitorie di controparte sarebbero dovute essere CP_1
dichiarate inammissibili o improcedibili, avendo avuto gli attori il tempo e il modo di modificare le
Pagina 19 proprie istanze, all'esito dell'evoluzione giurisprudenziale richiamata, essendo l'arresto giurisprudenziale dell'Adunanza Plenaria precedente all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con terzo motivo di appello incidentale il lamenta che il Giudice di primo Controparte_1
grado, mal interpretando le risultanze istruttorie, avrebbe errato nel dichiarare intervenuta l'occupazione usurpativa del mappale 256, ritenuto trasformato e incorporato, limitatamente alla superficie di mq. 1403, nel Parco Urbano di “Santa Maria”, accogliendo così parzialmente le pretese risarcitorie di controparte. Sostiene, sul punto, l'amministrazione che il risarcimento del danno da illegittima occupazione configuri una species del genus danno aquiliano (che richiede la sussistenza degli elementi tipici: danno, dolo o colpa dell'agente, nesso eziologico tra condotta e danno) e che nel caso di specie sarebbe totalmente assente l'elemento oggettivo caratterizzante la fattispecie del danno extracontrattuale, atteso che al fine di configurare un'illegittima apprensione del fondo da parte dell'amministrazione, è necessario che la stessa abbia manipolato, modificato e,
infine, irrimediabilmente trasformato il fondo oggetto dell'intervento. Nella fattispecie in esame,
secondo l'appellante incidentale, l'immobile di proprietà delle controparti non sarebbe stato interessato dalla realizzazione dei lavori diretti alla modifica e trasformazione irreversibile del terreno: soltanto una minima parte, infatti, individuata catastalmente al foglio 39 mappale 255,
sarebbe stata oggetto di opere funzionali, non irreversibili, connesse al (quali uno stradello CP_3
facente parte dei percorsi di viabilità e due pali di illuminazione pubblica, come accertato anche dal
Ctu); l'apposizione di una semplice rete metallica, a monte di una parte del mappale 256, non potrebbe certamente dirsi sufficiente per la realizzazione di una trasformazione definitiva del terreno, essendo facilmente rimovibile e non in grado di alterare lo stato originario dell'immobile.
Con quarto motivo, connesso al precedente, l'Amministrazione contesta che il Giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto sussistente l'occupazione illegittima, a partire dal 2003, del mappale 256 (limitatamente a mq. 1043), mal interpretando le risultanze istruttorie, in particolare quelle finalizzate a dimostrare in maniera certa ed inequivocabile la presenza sul fondo di un cancello: sul punto, sostiene il che i testi e non CP_1 Testimone_1 Testimone_2
Pagina 20 avrebbero affatto confermato detta circostanza e, in ogni caso, non avrebbero nemmeno dichiarato che fosse impossibile raggiungere – a causa di qualsivoglia ostacolo naturale o umano – i beni oggetto del contendere. Soggiunge, inoltre, che sul piano possessorio sarebbe, di contro, emerso che il sig. (padre del teste ) e la sig.ra avessero sempre Parte_1 Tes_1 Parte_3
considerato come propri i terreni oggetto di occupazione, persino dando incarico ad un tecnico per verificarne la fattibilità di un intervento edilizio: da ciò discenderebbe la mancata sussistenza del presupposto necessario per addivenire a qualsivoglia risarcimento per mancato godimento dei fondi.
Con quinto motivo l'appellante incidentale ritiene erroneo, poiché privo di qualsivoglia valido supporto istruttorio, l'accertamento del Giudice di primo grado in merito alla presunta occupazione,
dal 2003 fino al 2014, del Comune di del mappale 251, limitatamente alla superficie di CP_1
237 mq, precisando che, al contrario, non possa ritenersi formata alcuna legittima prova rispetto allo sfruttamento, seppur in minima misura, dell'area in oggetto “ai fini della pulizia del parco da parte
degli operai comunali, attraverso il più comodo ingresso dal retro”. Evidenzia, a tal proposito,
parte appellante che la testimonianza del sig. , ferma la sua inammissibilità per Testimone_2
l'introduzione “surrettizia” dei quesiti nn. 5 e 6 di controparte, si sarebbe dovuta considerare assolutamente irrilevante e ininfluente ai fini della decisione, atteso che non sarebbe stato comunque dimostrato, stando alla suddetta dichiarazione, né in quale porzione del parco il sig.
abbia prestato la propria attività lavorativa, né l'effettiva estensione temporale di detto Tes_2
effettivo utilizzo.
Con sesto motivo di gravame il si duole del fatto che il Tribunale avrebbe Controparte_1
erroneamente fatto propri i criteri individuati dal Ctu per la quantificazione del danno, così
sovrastimando il valore del terreno oggetto di trasformazione (illegittima), non considerando,
invece, che nella procedura espropriativa per la determinazione del valore dell'immobile fosse già
stato stabilito un criterio in base al parere di congruità fornito dall'Ufficio Provinciale di Nuoro
(doc. 6 fasc. I grado convenuto) che individuerebbe il giusto valore di mercato dei fondi nella misura di euro/mq 10,33. Sarebbe stato sufficiente prendere quale riferimento detto parametro
Pagina 21 previa sua attualizzazione, invece di ricorrere a criteri di natura analogica. In tal senso, non rileverebbe la circostanza che anche il abbia utilizzato il criterio I.C.I. ai fini Controparte_1
della valutazione della proposta di permuta avanzata nel 2015 da controparte, in quanto solo strettamente connesso alla conclusione di detto accordo.
Con settimo motivo l'appellante incidentale lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente calcolato l'indennità da illegittima occupazione delle aree sulla base di un criterio contrario ai più
recenti arresti giurisprudenziali sul punto, nonché ai principi generali in tema di determinazione del danno risarcitorio: in particolare la più recente giurisprudenza amministrativa (sent. n. 476/2022 Tar
Sardegna) avrebbe chiarito che ai fini della quantificazione del danno da illegittima occupazione non si possa più fare applicazione, in via meramente analogica, dei criteri stabiliti dall'art. 42 bis
T.U. espropri, in tema di acquisizione sanante e/o di quelli previsti dall'art. 50 D.P.R. 237/2001, in materia di indennità da occupazione, ma debba procedersi ad una valutazione equitativa, tramite l'applicazione di plurimi criteri, tra cui 1) il pregiudizio specificatamente lamentato dall'attore; 2)
l'uso e le condizioni del bene al momento dell'occupazione, a nulla valendo eventuali potenzialità
edificatorie.
Soggiunge, inoltre, il che tra i parametri già indicati dalla giurisprudenza, vi sarebbe anche CP_1
il c.d. “valore d'uso”, quantificabile, con un ragionamento analogico – deduttivo, nei soli interessi legali (quali frutti civili del bene) da calcolarsi sul valore venale dell'immobile, al momento dell'inizio dell'occupazione legittima. In ogni caso, evidenzia che anche se dovesse ritenersi congruo il criterio di calcolo dell'indennità previsto dall'art. 50 D.P.R. N. 327/2001, questo dovrebbe essere parametrato al reale valore a metro quadro degli immobili oggetto di causa, ossia €
10,33 mq, così come determinato dall'Ufficio Provinciale di Nuoro.
Con ottavo motivo il lamenta che il Tribunale, nel diminuire il quantum Controparte_1
risarcitorio riconosciuto agli attori, in ragione delle somme già pacificamente corrisposte a titolo di acconto dall'amministrazione, non avrebbe tenuto conto, “probabilmente per una svista
documentale”, del fatto che mediante determinazione dirigenziale n. 73 del 15.2.2007 (cfr. doc. 11
Pagina 22 fasc. 1^ grado attori), essa Amministrazione aveva provveduto alla liquidazione del saldo, nella misura del 20% del valore monetario rimanente, della menzionata indennità di espropriazione e di occupazione, corrispondendo ai Sig.ri , e un importo complessivo pari a € Pt_2 Pt_3 Pt_1
5.557,53, che avrebbe dovuto essere, seguendo il condivisibile ragionamento del Tribunale, detratto allo stesso modo dall'importo liquidato.
Con nono e ultimo motivo di appello incidentale, condizionato all'accoglimento del primo
motivo dell'appello principale, il censura la sentenza di primo grado, Controparte_1
unicamente ove intesa quale accertamento della sussistenza di una interclusione relativa del mappale 251: sarebbe evidente, a detta dell'amministrazione, che a tal proposito non si potrebbe riconoscere alcuna interclusione - finanche relativa -, atteso che mancherebbero tutti i presupposti,
giuridici e fattuali, a tal fine richiesti. Come, infatti, accertato dal Ctu, esisterebbe un passaggio praticabile che collega il fondo in argomento alla via pubblica, non essendo sufficiente (o anche solo rilevante), ai fini della configurabilità dell'istituto dell'interclusione relativa, che detto iter, pur presente, sia insufficiente, allo stato attuale, alle potenzialità edificatorie del terreno o che per renderlo tale, come dichiarato dal C.T.U., vi siano meno soluzioni progettuali e sia richiesto maggior impegno in termini di lavori e di permessi necessari.
***
Ragioni di priorità e conseguenzialità logiche impongono di trattare per prime le questioni di carattere pregiudiziale/preliminare idonee a delimitare, ove accolte, l'ambito di esame del merito del contendere di pertinenza della giurisdizione ordinaria.
I motivo d'appello incidentale
L'eccezione di difetto di giurisdizione introdotta dall'appellante con riguardo all'(intero) oggetto del contendere è in parte fondata.
Non è superfluo muovere, nell'esaminare la questione, dalla regola generale, più volte affermata nelle pronunce di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. n. 7008/2025), secondo cui: “… La giurisdizione
si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice
Pagina 23 amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va
identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma
anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione
dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico
del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass., Sez. Un., 31 luglio 2018, n. 20350; Cass.,
Sez. Un., 24 gennaio 2024, n. 2368).”.
Nel caso in esame va anzitutto confermata, alla luce del criterio indicato, la giurisdizione del giudice ordinario con riguardo al tratto di terreno oggetto di occupazione individuato al foglio 39
mappale 256 (limitatamente a mq. 1043). Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema
Corte (cfr. da ultimo Cass. cit., in motivazione) “… Per costante indirizzo di questa Corte
regolatrice, nell'ipotesi di sconfinamento, che ricorre allorché l'opera di pubblica utilità sia stata
realizzata in un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai presupposti
provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilità, pur
emessa, è riferibile ad aree diverse da quelle di fatto trasformate, e la occupazione o la
trasformazione del terreno non può che ritenersi di mero fatto o in carenza assoluta di poteri
autoritativi della P.A., configurando un comportamento illecito a carattere permanente, lesivo del
diritto soggettivo e non diverso da quello di un privato che leda diritti di terzi, al quale
conseguentemente l'interessato può reagire davanti al giudice ordinario (Cass., Sez. Un., 27
dicembre 2018, n. 33539; Cass., Sez. Un., 14 ottobre 2020, n. 22193; Cass., Sez. Un., 22 settembre
2022, n. 27748; Cass., Sez. Un., 4 maggio 2023, n. 11701)”. Tale è, appunto, l'esatta situazione esaminata dalla sentenza impugnata con riguardo alla porzione circoscritta, individuata all'interno del menzionato mappale, delimitata da una recinzione tuttora presente, come accertato dal C.T.U. in sede di sopralluogo, in linea, peraltro, con la prospettazione attrice e con le pretese avanzate dalla stessa parte.
La porzione in questione risulta, difatti, incontestabilmente contigua ed ulteriore rispetto a quella considerata dai provvedimenti amministrativi, il cui utilizzo, occupazione, trasformazione da parte
Pagina 24 della pubblica amministrazione ha costituito -secondo la prospettazione rilevante ai fini della risoluzione della questione pregiudiziale- comportamenti di mero fatto, perpetrati in carenza assoluta di potere, tali da integrare illecito a carattere permanente, lesivo del diritto privato, da cui è
scaturita l'azione risarcitoria per il danno conseguenziale (petitum sostanziale), rientrante, con manifesta evidenza, nella giurisdizione del giudice ordinario.
Diversa, invece, risulta essere la situazione concernente la striscia di terreno distinta al mappale
251 di circa mq. 237 che, all'esito della trasformazione conseguente all'esproprio, costituirebbe l'unica via di accesso allo stesso mappale nella sua prosecuzione a valle per ulteriori mq. 5854
(porzioni, entrambe, non rientranti formalmente nell'esproprio, ma neppure oggetto di materiale apprensione da parte della P.A. (della temporanea occupazione della porzione di mq. 237 si tratterà
appresso).
Ebbene, sulla base della stessa prospettazione attrice, la realizzazione del da parte della CP_3
Pubblica Amministrazione avrebbe determinato una interclusione totale dell'area residua di mq
5.854, parte dei mq 6.091 di cui al mappale 251: difatti, come può apprezzarsi visivamente dall'esame delle mappe elaborate dal C.T.U. la realizzazione del parco ha relegato l'accesso all'area in questione, entro una stretta lingua a monte dello stesso mappale 251, distinta con lo stesso numero di mapp., contigua all'area espropriata, pianeggiante solo al suo ingresso (per appena mq.
237), ma subito dopo piuttosto accidentata e difficilmente percorribile.
Ebbene, parte attrice ha domandato il ristoro dei danni per l'irreversibile mutamento determinato dalla sostanziale interclusione del mappale 251, a sua volta effetto dell'esproprio e della destinazione a parco della contigua area sul mappale 255. Siffatta interclusione avrebbe determinato, quale conseguenza, la scarsa utilizzabilità dell'intero mappale 251, o comunque la possibilità di un suo utilizzo in termini fortemente peggiorativi rispetto all'epoca anteriore all'esproprio e alle sue originarie potenzialità: in ultima analisi, dall'espropriazione (legittima)
sarebbe derivata una situazione fattuale idonea ad incidere negativamente, in tutto o in parte sulla
Pagina 25 porzione di bene rimasta libera al mappale 251, siccome non espropriata ma neppure occupata,
rendendola inservibile o quantomeno deprezzandola in misura rilevante.
Tanto chiarito, alla risoluzione della questione concernente la giurisdizione soccorrono, ancora una volta i chiari principi espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte (fra le altre, cfr. Cass.
Sez. 6 - 1, Ord. n. 4264 del 18/02/2021) secondo cui: “ In tema di espropriazione per pubblica
utilità, rispetto al soggetto espropriato non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di
indennità di espropriazione e l'altro quale risarcimento del danno per il deprezzamento che
abbiano subito le parti residue del bene espropriato, tenuto conto che questa seconda voce è da
considerare ricompresa nella prima che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione
patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza di merito che, ai fini della determinazione dell'indennità dovuta sulla
base di un esproprio parziale al soggetto espropriato, aveva fatto applicazione, anziché della
disposizione di cui all'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001, di quella contenuta nel successivo art. 44,
destinata ad operare in funzione del ristoro del pregiudizio subìto dai terzi non espropriati in
relazione ai pregiudizi indiretti che immobili non coinvolti nell'espropriazione ricevono per effetto
dell'esecuzione dell'opera pubblica).”. Nello stesso senso si è espressa la Suprema Corte con
Ordinanza n. 16528 del 23/05/2022, ulteriormente chiarendo: “In tema di espropriazione parziale
per pubblica utilità, una volta accertata l'unità funzionale tra la parte espropriata e quella rimasta
in proprietà del privato e la negativa incidenza del distacco della prima dalla seconda, l'indennità
di occupazione legittima è correttamente determinata in misura percentuale rispetto alle somme
astrattamente dovute a titolo di indennità di esproprio, ivi comprese quelle imputabili al
deprezzamento delle porzioni residue dell'immobile rimaste nella giuridica disponibilità del
proprietario, anche se non sono divenute di fatto inutilizzabili a causa della realizzazione
dell'opera pubblica.”, nonché, da ultimo, con Ordinanza n. 999 del 15/01/2025 secondo cui: “In
tema di espropriazione parziale di un bene unitario, l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 42-bis del
d.P.R. n. 327 del 2001, anche ove si tratti di provvedimenti di acquisizione sanante, deve
Pagina 26 comprendere, in applicazione del generale principio desumibile dall'art. 33 del medesimo D.P.R.,
la diminuzione del valore economico della porzione di bene rimasta al privato che subisce la
perdita del diritto sulla porzione acquisita dalla pubblica amministrazione.”.
Ebbene, alla luce dei criteri indicati dalla Suprema Corte al fine di una corretta individuazione della giurisdizione, tenuto conto della prospettazione attorea in relazione alla domanda formulata
(cd. petitum sostanziale) concernente l'area in questione, distinta al mapp.251 di mq 6.091 (inclusa la porzione pianeggiante di mq. 213 costituente un unicum inscindibile con la restante parte dello stesso mappale) deve affermarsi il difetto di giurisdizione rispetto alla domanda risarcitoria formulata dagli attori.
Restano pertanto assorbite le censure sub 1, 2 e 3 dell'appello principale e quella sub 9
dell'appello incidentale.
II motivo di appello incidentale (domanda risarcitoria e rinuncia abdicativa).
L'assunto per cui secondo i principi espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato citata dall'appellante incidentale sarebbe non configurabile una rinuncia abdicativa del bene da parte del privato e la possibilità a questi riservata di optare per il risarcimento dei danni, non è condivisibile.
In proposito questa Corte, come già in occasione di sue precedenti decisioni, ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, anche in funzione di nomofilachia, con le sentenze gemelle nn. 18142-18143-18167 e 18168 dell'anno 2022, da cui si trae il seguente principio: “Nei casi di occupazione usurpativa o acquisitiva, il proprietario, che abbia
implicitamente rinunciato alla proprietà del bene proponendo domanda risarcitoria per
equivalente, ha diritto all'integrale ristoro del danno, che ricomprende non solo la perdita del
godimento del bene nel periodo di occupazione illegittima, ma anche quella relativa all'integrale
valore dello stesso, in quanto una implicita conformazione della proprietà privata non è desumibile
dall'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il cui disposto, fino a quando non venga esercitato dalla
P.A. il relativo potere acquisitivo, non è idoneo a paralizzare i comuni rimedi civilistici attribuiti
Pagina 27 dall'ordinamento al proprietario…” (Cass. sez. 1, Ord. n. 18142 del 06/06/2022). Spiegano i
Giudici di legittimità che: “… l'Amministrazione non può imputare al privato danneggiato il
mancato esperimento del rimedio restitutorio in forma specifica, che l'ordinamento interno ed
internazionale gli accorda a tutela della proprietà, al fine di essere esonerata dall'obbligazione di
risarcimento del danno per equivalente per la perdita della proprietà cui il privato – come si è già
detto (sub 3.1) – implicitamente rinuncia proponendo la domanda di risarcimento per equivalente,
in quanto la scelta dei rimedi a tutela della proprietà è pur sempre riservata al privato danneggiato
(Cass. n. 144 del 2020, n. 6301 del 2014). Alcune recenti decisioni del giudice amministrativo (cfr.
Cons. di Stato, Ad. Pl., n. 2 del 2020) affermano invece che il trasferimento della proprietà del bene
alla pubblica amministrazione non può essere l'effetto di una rinuncia abdicativa formulata dal
soggetto privato, neppure sotto forma di domanda di risarcimento per il danno subito, atteso che il
principio di legalità, di cui è espressione in materia l'art. 42 della Costituzione e rimarcato dalla
Corte Edu, richiede una base legale certa perché si determini l'acquisto della proprietà in capo
all'espropriante, base legale che l'ordinamento prevederebbe esclusivamente nel provvedimento di
acquisizione sanante ex art. 42- bis t.u. espr., ovvero in un contratto traslativo. La conseguenza è
che la scelta di acquisire il bene occupato ed utilizzato sine titulo o restituirlo sarebbe rimessa
esclusivamente all'Autorità amministrativa (o al commissario ad acta), sicché né il giudice
amministrativo né il proprietario potrebbero sostituire le proprie valutazioni a quelle attribuite alla
competenza e alle responsabilità dell'Autorità individuata dall'art. 42-bis citato (di conseguenza,
Cons. di Stato, sez. II, n. 6863 del 2020 ha ritenuto inammissibile la domanda avente contenuto
solo risarcitorio proposta dal proprietario di un fondo illegittimamente occupato dalla P.A.). Su
questa ricostruzione è possibile formulare alcune osservazioni. L'occupazione del bene, pur se
illecita o illegittima, da parte dell'autorità espropriante (che, in mancanza della dichiarazione di
pubblica utilità o comunque senza emettere il decreto di esproprio né provvedere alla restituzione
del bene, lo trasformi irreversibilmente per destinarlo a finalità pubbliche) produce l'effetto
immediato di sottrarre al privato il diritto di godimento sul bene per un tempo indeterminato e ogni
Pagina 28 facoltà connessa allo status proprietario (è arduo ammettere lo jus tollendi, ex art. 936 c.c., con
riferimento alle opere realizzate per fini pubblici), svuotando anche la facoltà dispositiva sul bene
stesso. La succitata giurisprudenza amministrativa, escludendo la possibilità per il privato di
azionare i rimedi civilistici comuni (compreso quello del risarcimento del danno per equivalente
commisurato al valore del bene), in sostanza ravvisa una modalità conformativa della proprietà
privata rimessa all'autorità amministrativa, alla quale soltanto sarebbe riservata, ai sensi dell'art.
42-bis t.u. espr., la decisione di acquisire la proprietà dell'immobile, previo pagamento
dell'indennizzo, o di restituirlo previa rimessione allo stato pristino, salva la residua possibilità per
il privato di reagire introducendo un giudizio, con esito incerto e dilatato nel tempo, al solo fine di
compulsare la stessa autorità ad assumere detta decisione. Si osserva, tuttavia, che la Costituzione
(art. 42, comma 2) rimette alla legge la conformazione della proprietà privata quanto ai «modi di
acquisto, di godimento e […] limiti […]» e riconosce all'autorità amministrativa il potere
espropriativo (cfr. art. 42, comma 3), ma fintanto che tale potere non venga concretamente
esercitato, anche tramite l'acquisizione del bene ex art. 42-bis t.u. espr. (eventualmente su impulso
del proprietario), è arduo ritenere che al privato siano sottratti i comuni rimedi civilistici a tutela
del bene trasformato e reso inservibile alla gamma di usi cui può destinarlo in base alle regole di
conformazione della proprietà immobiliare. In particolare, il proprietario vittima del
comportamento illecito dell'Amministrazione ha il diritto di domandare in giudizio il risarcimento
del danno, non solo per la perdita del godimento nel periodo considerato (occupazione illegittima),
ma anche per la perdita commisurata all'integrale valore del bene, alla cui titolarità il proprietario
ha implicitamente (seppur forzosamente) rinunciato proponendo la domanda risarcitoria per
equivalente (cd. restitutio in integrum per equivalente). Come rilevato da dottrina autorevole, i
trasferimenti coattivi della proprietà sono una categoria generale interna al sistema proprietario e
non vi sono ostacoli logici e giuridici a che il proprietario – può aggiungersi: fintanto che
l'autorità amministrativa non abbia esercitato il potere acquisitivo ex art. 42-bis t.u. espr. – possa
chiedere in giudizio e ottenere il risarcimento del danno per la perdita della proprietà del bene
Pagina 29 coattivamente trasferito in capo all'autore della lesione. Diversamente ragionando, il proprietario
(danneggiato) sarebbe esposto ai rischi insiti nella titolarità del bene in una situazione determinata
dal comportamento illecito dell'autorità amministrativa, senza la possibilità di avvalersi del
rimedio principale di far cessare immediatamente la prosecuzione dell'illecito mediante la rinuncia
forzosa alla proprietà, in alternativa alla sua scelta di ottenere (quando sia possibile) la
restituzione del bene previa rimessione in pristino. Nell'art. 42-bis è la fonte legale del potere
acquisitivo attribuito all'autorità amministrativa, ma non anche di una implicita conformazione
della proprietà privata che, sterilizzando i rimedi riconosciuti dall'ordinamento a chi è
danneggiato dall'illecito (e quindi anche al proprietario), abbia l'effetto di premiare il
comportamento dell'autorità amministrativa che persista nell'illecito, non emettendo il
provvedimento acquisitivo e non indennizzando il privato. In presenza di uno svuotamento del titolo
proprietario che derivi da un comportamento illecito (assimilabile a una espropriazione di valore),
non può configurarsi nella mera inerzia dell'autorità amministrativa (che non emetta il
provvedimento acquisitivo né provveda alla restituzione del bene) una implicita conformazione o
regolamentazione della proprietà privata, non desumibile dall'art. 42- bis t.u. espr. che si limita ad
attribuire alla stessa autorità un potere nuovo che, se non esercitato, non produce effetti
degradatori generalizzati o tali da paralizzare i rimedi attribuiti dall'ordinamento al proprietario.
In conclusione, è conforme a diritto la determinazione del danno commisurata al valore del bene.”.
Va dunque senz'altro affermata la possibilità di scelta del privato di rinunciare definitivamente al diritto reale e alla domanda restitutoria attraverso la proposizione di una domanda risarcitoria alla stregua di quanto richiesto da parte attrice con riguardo al mappale 256.
III e IV motivo d'appello incidentale.
Come esposto, l'appellante incidentale attraverso le due censure contesta in fatto che l'Amministrazione abbia realizzato un'occupazione usurpativa del mappale 256 per mq.
1.403 e il suo asservimento all'area oggetto di esproprio, assumendo l'errata valutazione delle risultanze istruttorie sul punto da parte del Tribunale.
Pagina 30 Le doglianze sono manifestamente infondate.
La sentenza di primo grado ha, infatti, ampiamente motivato, con argomenti non efficacemente confutati dall'appellante incidentale, circa la sussistenza di una irreversibile trasformazione del tratto di terreno di cui trattasi per scopi di pubblica utilità, ponendo coerentemente a fondamento della sua decisione le prove orali e le risultanze peritali: la raffigurazione dei luoghi riportata sulle mappe redatte dal CTU, delinea in maniera evidente sul mappale 256, internamente rispetto ad esso, per l'estensione esattamente misurata dal Consulente, la delimitazione lungo il confine meridionale del parco, realizzata, pacificamente, dallo stesso ente, fin dall'anno 2003, identificabile nella recinzione - tale da fare assumere al parco stesso la forma di un rettangolo (v. doc. n. 2, att.) -
atta a separare la zona di uso pubblico dalla parte di terreno posta a livello inferiore, sì da garantire anche la sicurezza dei visitatori, che a tale area accedono liberamente, dal rischio di cadute a cagione del dislivello ivi presente. Inoltre, come ben chiarito dal primo Giudice sulla scorta degli accertamenti peritali, la recinzione si ferma proprio a breve distanza dai resti nuragici resi,
evidentemente, fruibili ai visitatori del parco, quale elemento identificativo e attrattivo, unitamente
all'apprezzabile panorama. Stante l'innegabile fruizione collettiva dell'area in questione per destinazione impressa dall'Amministrazione, è dunque del tutto irrilevante stabilire se fosse o meno presente una cancellata apposta dall'amministrazione che rendesse inaccessibile il raggiungimento dei beni oggetto di causa da parte degli attori.
V motivo d'appello incidentale
L'appellante incidentale si duole, altresì, della erronea valutazione delle risultanze istruttorie anche con riguardo al ritenuto utilizzo temporaneo -dal 2003 al 2014- della porzione di mq 237 del mappale 251 “ai fini di pulizia del parco da parte degli operai comunali attraverso il più comodo
ingresso dal retro”.
Segnatamente, secondo l'appellante incidentale, al teste sarebbero stati Testimone_2
“surrettiziamente” posti i quesiti nn. 5 e n. 6 durante l'audizione in data 21.10.2019. Sul punto gli appellanti hanno a loro volta fatto rilevare - come agevolmente constatabile dal verbale
Pagina 31 dell'udienza tenutasi in tale data - che, viceversa, nessuno di tali quesiti era stato formulato al teste né l'avversa difesa aveva eccepito tempestivamente l'inefficacia/nullità della deposizione testimoniale.
Ciò detto, deve, peraltro, ritenersi non dimostrato, attraverso le dichiarazioni del citato testimone,
in che misura e per quanto tempo, ovvero se solo nella circostanza isolata riferita dal teste, il abbia utilizzato l'area in questione per depositarvi gli sfalci. Né forniscono Controparte_1
utile supporto circa l'utilizzo da parte dell'Amministrazione della porzione in questione le deposizioni degli altri testi, risultate assai vaghe circa l'apposizione di un lucchetto e di un cartello di divieto d'accesso al cancello preesistente nonché sulla tempistica dell'asserita chiusura dell'accesso.
La censura merita dunque accoglimento, sicché alcun risarcimento è dovuto per l'asserita,
temporanea occupazione per carenza di prova in ordine al relativo presupposto fattuale.
Dall'importo globalmente attribuito agli attori deve detrarsi dunque l'importo riconosciuto per il suddetto titolo, quindi si avrà: € 156.328,22-11.000,00= € 145.328,22.
VI motivo d'appello incidentale:
L'appellante incidentale lamenta, altresì, l'erronea individuazione dei criteri fatti propri dal
Tribunale secondo la c.t.u. per la quantificazione del danno, in base ai parametri elaborati per il calcolo dell'ICI, che porterebbero ad una sovrastima del valore del terreno oggetto di occupazione,
a fronte di un valore certamente più attendibile, poiché stabilito dall'Ufficio Tecnico Provinciale.
La censura è priva di fondamento.
Si premette che il Tribunale ha aderito alla valutazione del Consulente (che sul punto specifico non ha ricevuto obiezione da parte del CTP del , il quale, rispondendo Controparte_1
esattamente al quesito postogli con riguardo alla più ampia area occupata (mapp.256 parte) rispetto a quella incorporata all'opera pubblica, esclusa ogni potenzialità edificatoria, ha constatato l'impossibilità di applicare il metodo sintetico comparativo a causa della carenza di casistica relativa alla compravendita di beni simili a quello da stimare, evidenziando come potesse costituire un
Pagina 32 oggettivo termine di riferimento il ricorso alle aliquote ICI applicate dallo stesso CP_1
alle aree oggetto di stima, già assunte come riferimento nella stima di cui alla proposta di
[...]
Delibera del Consiglio Comunale n. 3/2015. Tale criterio costituirebbe utile parametro ai fini dell'individuazione del più probabile valore venale della maggiore area occupata, pur nella consapevolezza del fatto che la delibera in questione era finalizzata alla proposta di transazione.
Per contro, l'alternativo criterio fondato sulla valutazione dell'Ufficio Provinciale di Nuoro risalente al 28 maggio 2002 (doc. 6 convenuto), esprimente un valore di euro/mq 10,33, che, sempre secondo la prospettazione dell'appellante incidentale dovrebbe essere previamente attualizzato su base Istat,
non pare né ragionevole né realistico, posto che il valore di mercato degli immobili non puo' mai essere desunto dagli indici Istat relativi al costo della vita, dal cui andamento è completamente svincolato, risentendo, il mercato immobiliare, di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo anche se a questa parzialmente legate, nonché di condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo di una determinata zona (arg. ex Cass. n. 9950/2012,
nonché ex Cass. n. 15412/2019).
Pertanto, in difetto di validi ed attendibili criteri alternativi, il criterio resta ragionevolmente definito nei termini proposti dal C.T.U., cui ha aderito il Tribunale.
VII motivo d'appello incidentale
Con la censura in esame l'appellante incidentale prospetta l'erroneo calcolo (conseguente in parte a quanto ha costituito oggetto della precedente censura) anche del risarcimento da illegittima occupazione temporanea dell'area parte del mappale 256.
In ogni caso, evidenzia, il che anche se dovesse ritenersi congruo il criterio Controparte_1
di calcolo dell'indennità previsto dall'art. 50 D.P.R. N. 327/2001, questo dovrebbe essere parametrato al reale valore a metro quadro degli immobili oggetto di causa, ossia € 10,33 mq, così
come determinato dall'Ufficio Provinciale di Nuoro.
Gli appellanti principali confutano la fondatezza della doglianza sul rilievo per cui il Giudice di primo grado, in relazione alla perdita della materiale disponibilità e della connessa possibilità di
Pagina 33 sfruttamento economico dell'area, per tutti gli anni a decorrere dal 2003, sulla scorta della c.t.u.,
avrebbe computato il preciso ammontare del danno facendo correttamente ricorso al criterio legale di cui all'art. 50, comma 1, del D.P.R. n. 327 del 2001, in tema di calcolo dell'indennità per l'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, riconosciuta per ogni anno in misura pari ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione, anche nel caso di occupazione d'urgenza, in forza del rinvio di cui all'art. 22-bis, comma 5. Il parametro adottato sarebbe infatti corretto, in quanto costituirebbe applicazione analogica di un norma prevista per l'espropriazione legittima,
dalla quale non possono derivare all'amministrazione pubblica conseguenze economiche più
sfavorevoli rispetto a quelle cui va incontro nel caso in cui occupi l'area illecitamente, dovendo considerarsi la diversa interpretazione contraria al canone di ragionevolezza.
Ora, ribadito quanto osservato con riguardo alla precedente censura, in ordine alla non condivisibilità del criterio di calcolo propugnato dal deve ritenersi che il Controparte_1
Consulente, nel proporre un parametro di riferimento nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, abbia correttamente calcolato l'indennità di occupazione ai sensi dell'art. 50 c. 1 d.p.r. cit. tenuto conto del valore venale determinato sulla base della destinazione d'uso delle aree interessate (esclusa, si ribadisce, ogni potenzialità edificatoria anche di mero fatto),
individuando un elemento di tipo presuntivo valido in difetto di indicazioni alternative atte ad offrire differenti, più realistici parametri di valutazione fattuali più o meno favorevoli al proprietario, a partire dall'epoca dell'occupazione.
In definitiva si condivide la valutazione proposta dal Consulente, incluso il ricorso, quale valore di riferimento, alle aliquote ICI e il metodo di ricostruzione anno per anno adottato, fatta propria dal giudice di primo grado.
Quarto motivo di appello principale
La censura con cui gli appellanti principali si dolgono del fatto che il Giudice di primo grado abbia ritenuto di dover sottrarre dal quantum risarcitorio loro riconosciuto, l'importo di € 19.987,78, già
corrisposto dall'Amministrazione a titolo di indennità di esproprio) è fondata.
Pagina 34 Non può difatti condividersi il rilievo del sul solco del giudice di primo grado, secondo CP_1
cui l'indennizzo corrisposto agli appellanti –benché nominalmente imputato dall'Amministrazione
alla sola porzione del mappale 255 (ex mappale 15)- debba sostanzialmente riferirsi, una volta accertata (così come fatto dal giudice di prime cure) l'occupazione di una maggior porzione del fondo, a tutta l'area effettivamente occupata dall'Ente espropriante, ivi compresa, nel caso di specie, una porzione del mappale 256. Trattasi invero di poste aventi differente natura tanto che proprio in relazione al mappale espropriato per il quale è stato versato un acconto sull'indennizzo il
Giudice di primo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione (mappale n. 255 per la superficie di mq 3291). Competerà pertanto al Giudice deputato a provvedere sull'indennizzo operare le dovute detrazioni per gli acconti ricevuti al medesimo titolo.
Pertanto, all'importo accertato come dovuto (€ 145.328,22) va sommato l'importo predetto (€
19.987,78). Pertanto si avrà: € 145.328,22 + 19.987,78= € 165.316,00.
VIII motivo di gravame incidentale
Consegue, da quanto appena stabilito accogliendo il quarto motivo d'appello principale,
l'infondatezza dell'ottavo motivo d'appello incidentale, con cui il ha Controparte_1
lamentato che per le stesse ragioni per cui il Tribunale aveva operato la detrazione di € 19.987,78
avrebbe dovuto detrarre anche l'ulteriore importo di € 5.557,53 pari al 20% del valore monetario rimanente, della menzionata indennità.
E' evidente che la ritenuta non detraibilità, dall'indennizzo qui accertato, del primo importo comporta la non detraibilità anche del secondo.
***
Nel procedere alla regolazione globale delle spese processuali, tenuto conto della reciproca soccombenza e dell'esito della lite, il Collegio reputa equo confermare il criterio di ripartizione già
adottato in primo grado nonché il parametro di riferimento ivi indicato.
Fermo dunque quanto già liquidato per il primo grado di giudizio, con riguardo al presente grado il previa compensazione delle spese in misura pari alla metà, deve essere Controparte_1
Pagina 35 condannato al pagamento in favore degli appellanti principali della restante parte, applicati i valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale, i minimi per la fase di trattazione/istruttoria,
stante la contenutissima attività svolta, sullo scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 e
260.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo;
in parziale accoglimento, nei termini di cui in motivazione, degli appelli principale e incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Oristano n. 487/2022, pubblicata in data 08/10/2022,
che nel resto conferma:
1. fermo quanto già stabilito al punto 1 della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, indicando il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna quale
Giudice munito di giurisdizione esclusiva, relativamente all'ulteriore porzione di terreno distinta in catasto al foglio 39, particella 251, e assegna, per la riassunzione della causa, in parte qua, il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
2. condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e , pro quota, della somma complessiva di Euro 165.316,00, già
[...] Parte_3
compresi gli interessi legali maturati sulla somma medesima rivalutata anno per anno, a decorrere dal giorno del fatto illecito accertato, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo;
3. ferma la liquidazione delle spese del primo grado stabilita al punto 5 della sentenza impugnata, compensa per la metà tra le parti le spese del presente grado e condanna il in persona del Sindaco in carica al rimborso, in favore degli appellanti Controparte_1
principali, della restante metà, che liquida in € 6.077,00 per compensi oltre esborsi, spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Pagina 36 Il Cons. estensore
Dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 37
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
MARIA TERESA SPANU Presidente
DONATELLA ARU Consigliere
GRAZIA MARIA BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 432 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2022
promossa da
C.F. , , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi, in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione in primo grado,
Pagina 1 dall'Avv. Michele Torre, presso il cui studio in Sassari, viale Umberto n. 72, hanno eletto domicilio
APPELLANTI
contro
, c.f. in persona dell'Amministratore unico geom. Controparte_1 P.IVA_1
(p.i. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale estesa in calce CP_2 P.IVA_2
al presente atto su delibera di G.C. n° 8 del 13.1.2023, dall'avv. Antonello Rossi, presso il cui studio in Cagliari, via Ada Negri n. 32, ha eletto domicilio
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“… 1) rigettarsi ogni contraria istanza ed eccezione;
2) in riforma dell'impugnata Sentenza accertare e dichiarare il diritto degli appellanti al risarcimento del danno corrispondente al valore venale dell'area residua pari a mq 6.091
distinta in Catasto del Comune di al Foglio 39 mappale 251 pari a (€ 45,03 x CP_1
6.091 mq) per i motivi di cui all'espositiva oltre interessi e rivalutazione monetaria da corrispondersi pro quota nella misura del 25% ciascuno in favore dei coniugi e Pt_1
e nella misura del 50% in favore della e per l'effetto, Pt_2 Parte_3
condannare i a corrispondere la somma così ottenuta in favore degli Controparte_1
Pagina 2 stessi;
3) in riforma dell'impugnata Sentenza accertare e dichiarare il diritto degli appellanti al risarcimento del danno da mancato godimento dell'area di mq 6.091 distinta in Catasto del
Comune d l Foglio 39 mappale 251 per i motivi di cui all'espositiva, a decorrere CP_1
dal 16.12.2003 all'attualità calcolata nella percentuale di 1/12 dell'indennità di espropriazione ex art. 50 comma 1 del DPR 327/2001 e per l'effetto: condannare il al pagamento della somma ottenuta in favore degli appellanti nella Controparte_1
misura del 25% ciascuno in favore dei coniugi e e nella misura del 50% in Pt_1 Pt_2
favore dell;
Parte_3
4) In ogni caso con vittoria di spese competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA, APPELLANTE INCIDENTALE:
“… l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
voglia:
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare l'appello proposto dai Sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
Pagina 3 , giacché infondato, confermando integralmente la sentenza impugnata;
Parte_3
IN VIA INCIDENTALE:
- riformare la sentenza del Tribunale di Oristano n. 487/2022, per i motivi di cui ai paragrafi
D.1, D. 2, D.3., D.4, D.5, D.6, D. 7 e D.8 della superiore espositiva e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di parte appellante;
IN VIA INCIDENTALE E CONDIZIONATA:
- riformare la sentenza del Tribunale di Oristano n. 487/2022 per i motivi di cui al paragrafo
D.9 della superiore espositiva e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di parte appellante;
IN OGNI CASO:
- con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione notificata il 18 luglio 2018, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convennero in giudizio il per sentir dichiarare il loro diritto al
[...] Controparte_1
Pagina 4 risarcimento dei danni da occupazione illegittima del terreno, di proprietà dei coniugi Pt_1
e nella misura del 25% ciascuno e della signora nella misura del 50%, sito in Pt_2 Pt_3
distinto in catasto originariamente al foglio 39, mappale 15, a far data dall'11 CP_1
luglio 2001, e per sentir condannare l'amministrazione comunale al risarcimento del danno corrispondente al valore venale, per la somma complessiva di Euro 594.754,35, e del danno da mancata disponibilità dell'area illegittimamente occupata, per la somma complessiva di Euro 842.568,79, oltre interessi e rivalutazione.
A sostegno delle pretese avanzate gli attori dedussero:
- che il dopo aver disposto l'occupazione d'urgenza del terreno Controparte_1
finalizzata all'esproprio per pubblica utilità, al fine di realizzare un parco urbano, aveva proceduto all'immissione in possesso in data 11 luglio 2001, occupando una superficie maggiore di quella stabilita, di mq 5.000;
- che l'originario mappale 15, allora, era stato frazionato nel mappale 252, oggetto di apprensione, e nel mappale 251, per la superficie residua, ed il mappale 252, invece,
ulteriormente frazionato nei mappali 256 e 255;
- che le aree occupate avevano destinazione urbanistica S3 e che l'area non occupata
Pagina 5 aveva destinazione in parte S3 e in parte B5 (quest'ultima, però, risultava interclusa ed inutilizzabile);
- che il decreto di esproprio non era stato mai emesso dall'amministrazione comunale.
Assumendo, quindi, l'illegittimità dell'occupazione e la configurabilità di un illecito permanente, gli attori affermarono di aver diritto al risarcimento del danno sia in relazione all'occupazione illegittima, sia in relazione all'inaccessibilità per interclusione, equiparata all'occupazione, dell'area residua. Ai fini della quantificazione dei danni, indicarono i parametri utilizzati nella delibera del Consiglio comunale relativa alle aliquote ICI per l'anno 2010.
Si costituì in giudizio il eccependo il difetto di giurisdizione in favore Controparte_1
del giudice amministrativo, contestando la pretesa risarcitoria per assenza di occupazione illegittima e per assenza di interclusione, nonché, in ogni caso, la quantificazione dei danni, concludendo, pertanto, in via pregiudiziale per la declaratoria di rito e nel merito per il rigetto della domanda di risarcimento.
Specificatamente, sul merito, il contestò la pretesa risarcitoria, asserendo non CP_1
esservi stata occupazione illegittima e, quindi, per insussistenza dell'elemento oggettivo, ai
Pagina 6 fini della responsabilità aquiliana: sul punto, sostenne che non fosse sufficiente la formale presa di possesso, da parte sua, essendo necessaria, di contro, quella materiale.
Precisò, inoltre, che non si fosse verificata la trasformazione irreversibile del fondo di proprietà degli attori;
che il parco urbano terminasse proprio a ridosso della loro proprietà;
che nel fondo non era stata apposta alcuna recinzione;
che nel medesimo non era stato eseguito alcun intervento di urbanizzazione.
Il convenuto sostenne, ancora, che fosse priva di fondamento anche la pretesa di risarcimento per asserita interclusione, rilevando la presenza di una porzione di terreno che collegava la porzione estranea all'espropriazione alla pubblica via;
sul quantum, infine,
contestò del tutto la determinazione, definendo abnorme e illogica la pretesa risarcitoria.
***
La causa, istruita con produzioni documentali, prova per interpello e per testi, consulenza tecnica d'ufficio, venne decisa dal Tribunale di Oristano con sentenza n. 487/2022,
pubblicata in data 08/10/2022, nei seguenti termini: “1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione, indicando il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna quale
Giudice munito di giurisdizione esclusiva, limitatamente alla porzione di terreno distinta in catasto al foglio 39, particella 255, per la superficie di mq 3.291, e assegnando, per la
Pagina 7 riassunzione della causa, in parte qua, il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
2) dichiara l'occupazione usurpativa, da parte del di CP_1
della contigua porzione di terreno distinta in catasto al foglio 39, particella 256, CP_1
per la superficie di mq 1.403, già di proprietà di per la quota di 1/4, di Parte_1 [...]
per la quota di 1/4 e di per la quota di 1/2, oggetto di Parte_2 Parte_3
rinuncia da parte loro con l'atto introduttivo del giudizio;
3) condanna il al pagamento, in favore d , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e , pro quota, della somma complessiva di Euro 156.328,22, già
[...] Parte_3
compresi gli interessi legali maturati sulla somma medesima rivalutata anno per anno, a decorrere dal giorno del fatto illecito accertato, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo;
4) rigetta le domande per il resto;
5) compensa per la metà tra le parti le spese di lite e condanna il convenuto al rimborso, in favore degli attori, della restante metà, che liquida in Euro 8.399,25, di cui per compensi
Euro 6.715,00 e per esborsi in Euro 677,00, già comprese le spese generali, oltre ad accessori di legge, ponendo a carico di entrambe le parti, altresì, con la medesima
Pagina 8 ripartizione, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto”.
***
Si riporta in sintesi l'iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione.
Preliminarmente, il Tribunale ha ritenuto parzialmente fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto: sulla scorta di quanto sancito con consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, ha rilevato che nel caso di sconfinamento, ossia quando l'esecuzione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione e di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità,
l'occupazione e la trasformazione del terreno da parte della pubblica amministrazione costituisce un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo, come occupazione usurpativa, onde l'azione risarcitoria rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass.
sez. un. n. 18272 del 2019). Nel caso di specie, infatti, l'amministrazione comunale si era immessa nel possesso di una parte del fondo in contesa nell'esercizio del potere ablativo,
Pagina 9 al di là delle condizioni di legittimità (porzione di terreno distinta in catasto al foglio 39,
particella 255, per la superficie di mq 3.291), e nel possesso di un'altra parte senza l'esercizio di alcun potere ablativo, eccedendo dal limite dichiarato ed occupando il suolo di proprietà privata per una superficie più ampia: con riferimento alle porzioni non previste come oggetto di esproprio, vale a dire tutte quelle eccedenti la superficie di mq 3.291,
attuale particella 255, pacificamente non era stato adottato alcun atto amministrativo implicante dichiarazione di pubblica utilità, per fini connessi alla costruzione del . Le CP_3
porzioni rimanenti del terreno, presumibilmente, non avevano formato oggetto di alcuna previsione progettuale. Sulla base di tali premesse, il Tribunale ha, pertanto, ritenuto di dover dichiarare in parte il proprio difetto di giurisdizione, limitatamente all'area oggetto di formale occupazione d'urgenza, da dichiararsi in favore del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, ex art. 59, comma 2, della L. n. 69 del 2009 e art. 11, comma
2, cod. proc. amm., ai fini della translatio iudicii, conseguente alla pronunciata declinatoria della giurisdizione.
Passando al merito, il Giudice, nel ritenere le domande di accertamento e conseguente condanna al risarcimento del danno parzialmente fondate, ha premesso che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, l'illecito spossessamento del privato da parte della
Pagina 10 pubblica amministrazione e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte della pubblica amministrazione, ed il privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare a tale diritto e chiedere il risarcimento del danno;
il privato, inoltre, ha diritto al risarcimento dei danni per il periodo,
non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal terreno, e ciò sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno.
Tanto precisato il Tribunale ha quindi rilevato: che l'azione proposta comportava senz'altro rinuncia implicita alla restituzione del terreno;
che nella specie fosse incontestata la proprietà dell'intero terreno adiacente al parco relativo al quartiere di Santa
Maria, in capo agli attori, e per la quota ciascuno di 1/4 e Parte_1 Parte_2
per la quota di 1/2, in forza dell'atto pubblico di compravendita del 25 Parte_3
settembre 1974; che, ai fini della verifica dello stato di fatto del terreno, nelle porzioni non previste come oggetto di esproprio, secondo quanto emerso dalle prove documentali e testimoniali, nonché da quanto accertato dal consulente tecnico nominato, ing. Per_1
Pagina 11 Aru, dovesse ritenersi, in primo luogo, pienamente dimostrata la materiale e volontaria modificazione del suolo privato con riferimento a quella porzione che, in aggiunta a quella pavimentata, era stata recintata da parte dall'amministrazione comunale, fin dall'epoca dell'immissione in possesso e, più precisamente, dalla data di apposizione della recinzione a detta porzione, affinché facesse parte integrante dell'opera pubblica, sebbene non fosse compresa, per difetto, nel progetto approvato, poiché si trattava di una striscia di terreno la cui apprensione ed incorporazione si rendeva necessaria per la compiuta e corretta realizzazione del parco (foglio 39, particella 256, per la superficie di mq 1.403).
In secondo luogo, con riferimento alla porzione rimanente, foglio 39 particella 251 il
Tribunale ha ritenuta totalmente indimostrata l'azione di radicale manipolazione del suolo privato e l'intenzione dall'amministrazione comunale di appropriarsene, poiché si trattava di porzioni eterogenee per le loro caratteristiche ed estese ben oltre i limiti naturali del
, le quali non erano risultate destinate in modo durevole a servizio dell'opera CP_3
pubblica, in rapporto di pertinenzialità con la stessa, bensì sfruttate minimamente, soltanto nella parte iniziale di appena mq. 237, e temporaneamente, soltanto nel periodo dall'anno
2003 al 2014, ai fini della pulizia del parco da parte degli operai comunali. Allo stesso modo, ha considerato implausibile l'interclusione, predicata come conseguenza della
Pagina 12 realizzazione del parco, poiché l'estrema difficoltà, per non dire l'impossibilità, di accesso dalla via pubblica da parte dei proprietari non sarebbe derivata dagli interventi umani,
esplicati nell'opera pubblica, ma dagli elementi naturali, che fisicamente ostacolavano il passaggio, tutti intrinseci al fondo. In modo particolare, la scarsa utilità del residuo spazio,
rimasto libero ed inutilizzato, sarebbe dipesa dall'enorme dislivello che da sempre lo contraddistingueva rispetto alla porzione oggetto di esproprio ed occupazione e che doveva valutarsi al momento dell'acquisto a scopo edificatorio.
Alla luce delle considerazioni svolte, il Tribunale ha, pertanto, ritenuto che sussistessero gli elementi costitutivi dell'illecito in contestazione limitatamente alla più ampia superficie di fatto occupata nel corso dei lavori di allestimento del parco, in quanto integrante occupazione usurpativa, per esser stato il terreno occupato senza titolo, in parte qua,
mediante immissione in possesso non giustificata da alcun provvedimento;
al contrario, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per poter invocare la responsabilità aquiliana in relazione alle porzioni rimanenti, non potendosi imputare all'amministrazione comunale conseguenze dannose non causalmente riconducibili alla sua condotta, al di là della disordinata gestione dell'opera pubblica e della incertezza determinata sui relativi confini.
Pagina 13 Ai fini della liquidazione dei danni da occupazione sine titulo, il Giudice ha anzitutto rilevato come l'Ausiliare ne avesse escluso la potenzialità edificatoria.
Quindi, tenuto conto della superficie precisamente misurata come recintata (mq. 1.403
quasi del tutto coincidente con il mapp. 256) e del più probabile valore di mercato rilevato per le aree inedificabili, ha ritenuto che il valore dell'area occupata in eccesso potesse essere stimato (così come calcolato dall'Ausiliare nell'impossibilità di acquisire comuni criteri fondati su dati comparativi e su costi di costruzione) in base alle aliquote fissate dal consiglio comunale con deliberazione numero 17 del 30 Aprile 2010 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2010, in particolare quello applicabile alle aree non urbanizzate, pari al valore di euro/mq 45,03 per complessivi Euro 63.180,00 (45,03 x
1.403), oltre gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno (per un totale di Euro
77.488,00).
Con riguardo, invece, al danno arrecato dal mancato godimento del bene, il Tribunale,
osservato che il Consulente avesse computato il preciso ammontare del danno facendo ricorso al criterio legale di cui all'art. 50, comma 1, del D.P.R. n. 327 del 2001, in tema di calcolo dell'indennità per l'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio,
Pagina 14 riconosciuta per ogni anno in misura pari ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione, anche nel caso di occupazione d'urgenza, in forza del rinvio di cui all'art. 22-bis, comma 5, ha concluso che la somma calcolata per i complessivi anni di occupazione risultasse pari a Euro 80.690,00 e la somma a titolo di interessi al tasso legale sul capitale annualmente rivalutato, secondo l'indice generale dei prezzi ISTAT, pari a Euro 7.138,00, per un totale a debito del Comune di i Euro 87.828,00. CP_1
Quanto alla porzione pianeggiante di appena mq. 237 ubicata in corrispondenza del punto di ingresso allo stradello d'accesso al mappale 251 contiguo alla porzione espropriata,
interessata da una compressione temporanea della proprietà per ragioni di pubblica utilità
nell'arco temporale intercorrente tra il 2003 e il 2014 (non considerata nel calcolo dall'ausiliare), il Giudice, in applicazione del medesimo criterio, ha stabilito che il valore perduto per ogni anno di occupazione fosse determinabile nella dodicesima parte di Euro
9.764,40 (=41,20 x 237), vale a dire Euro 813,70, sicché la somma complessiva per il mancato godimento dell'area per 11 anni di occupazione liquidata secondo equità in modo globale, ivi compresi interessi legali e rivalutazione monetaria, è risultata pari a Euro
11.000,00.
Pagina 15 Dal totale delle somme di entrambe le categorie di danno (Euro 176.316,00), il Tribunale
ha quindi scorporato le cifre già corrisposte a titolo di acconto su indennità di espropriazione e occupazione, per diminuire definitivamente la somma dovuta agli attori pro quota (vale a dire, proporzionalmente alla quota di pertinenza) in complessivi €
156.328,22, già compresi gli interessi maturati sulla somma medesima rivalutata anno per anno, a decorrere dal giorno del fatto illecito accertato, oltre gli interessi legali.
***
Avverso la sentenza hanno proposto appello , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Si è costituito in giudizio il resistendo e proponendo a sua volta appello Controparte_1
incidentale, in parte condizionato.
***
Con primo motivo di gravame, rubricato “Violazione degli artt. 115 e 116 cpc;
Violazione
dell'art. 1051 c.c.; Errata valutazione dei dati probatori acquisiti mediante CTU circa la
trasformazione/interclusione dell'aerea privata residua: Nullità parziale della Sentenza per
illogicità manifesta della motivazione sul punto” gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che con riferimento alle porzioni rimanenti dovesse considerarsi totalmente indimostrata l'azione di radicale manipolazione del suolo privato e l'intenzione dell'amministrazione comunale di appropriarsene, nonché implausibile l'interclusione predicata come conseguenza della realizzazione del , poiché l'estrema difficoltà, per non dire CP_3
l'impossibilità, di accesso alla via pubblica da parte dei proprietari non sarebbe derivata dagli interventi umani, esplicati nell'opera pubblica, ma da elementi naturali, che fisicamente
Pagina 16 ostacolavano il passaggio. Sostengono, sul punto, gli appellanti che, di contro, il Giudice avrebbe dovuto accertare che l'area residua pari a mq 6.091 - ossia quella non interessata dall'accorpamento all'opera pubblica – fosse, di fatto, divenuta totalmente interclusa per mq 5.854 ed accessibile solo per mq 237, estensione che però, autonomamente, risultava inutile ed inutilizzabile;
soggiungono,
inoltre, che il Tribunale avrebbe dovuto, secondo la corretta applicazione della disciplina di cui all'art. 1051 c.c., statuire che nella sua consistenza originaria i proprietari accedevano all'area residua attraverso un percorso, oramai divenuto impraticabile, in quanto inglobato nei mappali 255
e 256 e ostacolato dalla recinzione metallica apposta dal Il caso di specie, infatti, CP_1
rientrerebbe a tutti gli effetti nella c.d. “interclusione assoluta”, che si ha quando il fondo non ha alcuna possibilità di uscita sulla via pubblica, se non attraverso il fondo del vicino. Precisano,
ancora, che la conclusione cui era pervenuto il Ctu – che aveva accertato l'interclusione parziale del fondo – dovrebbe intendersi come il chiaro effetto della trasformazione dell'area da parte dell'amministrazione comunale di (cfr. Ctu “dagli accertamenti condotti è risultato che il CP_1
frazionamento dell'intero mappale 15 e poi del successivo mappale 252 siano stati eseguiti non dal
proprietario del fondo ma dal nell'ambito della procedura espropriativa […]”. CP_1
Conclusivamente, gli appellanti sostengono il Giudice di primo grado avrebbe allo stesso modo erroneamente ritenuto che il passaggio risultasse chiaramente ostacolato dagli elementi naturali intrinseci del fondo, atteso che, nella sua consistenza originaria, i proprietari potevano comunque accedere alla parte bassa attraverso un percorso (ora interdetto, per l'appunto, a causa del frazionamento, delle occupazioni e dell'apposizione della rete metallica di recinzione).
Con secondo e terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale, nel non considerare che la materiale e volontaria modificazione del suolo privato - cioè dell'intera area di mq 10.785 divisa in più lotti dell'originario mappale 15 - ad opera dell'amministrazione per la costruzione del , avesse causato l'interclusione totale dell'area residua di mq 5.854, parte dei CP_3
mq 6.091 di cui al mappale 251, in assoluta carenza di potere ab origine perché non prevista nel decreto di occupazione (circostanza che costituirebbe illecito spossessamento a carattere
Pagina 17 permanente), non avrebbe integralmente ristorato i danni subiti dai proprietari dal 2003 sino all'attualità per mq 6091 (ristorandolo limitatamente a mq 237).
Conseguentemente, secondo la tesi degli appellanti, il risarcimento per equivalente dell'area residua pari a mq 6091, in base agli stessi criteri di calcolo cui aveva fatto riferimento il Ctu, si sarebbe dovuto stimare in complessivi € 200.202,92, oltre interessi maturati sulla stessa somma rivalutata anno per anno dal giorno del fatto illecito.
Con quarto e ultimo motivo di gravame gli appellanti censurano il provvedimento nella parte in cui il Tribunale, nel quantificare il danno relativamente ai mq 1403 che l'amministrazione aveva occupato in misura maggiore rispetto all'area autorizzata, avrebbe ingiustamente decurtato la somma di € 19.987,78 che i proprietari avevano ricevuto dal a titolo di acconto per CP_1
indennità di espropriazione e di occupazione: sostengono, sul punto, gli appellanti che la statuizione sarebbe manifestamente illogica stante la declaratoria di difetto di giurisdizione in relazione alle domande di risarcimento per equivalente afferenti la porzione del terreno limitatamente alla superficie di mq. 3291 di cui al decreto di occupazione d'urgenza. Difatti, secondo il ragionamento del Giudice, della decurtazione della somma indicata (ricevuta a titolo di acconto indennità di espropriazione e occupazione) sarebbe potuto essere investito solamente il giudice amministrativo nell'ambito della controversia riassunta per ottenere il risarcimento del danno da occupazione appropriativa di quell'area (mq 3291).
***
Con primo motivo d'appello incidentale il censura la sentenza di primo Controparte_1
grado nella parte in cui il Giudice, erroneamente accogliendo solo parzialmente l'eccezione di difetto di giurisdizione, non ha denegato integralmente la cognizione della causa in favore del
Giudice Amministrativo. Sostiene, sul punto, l'Amministrazione, che per diffuso orientamento nella giurisprudenza di legittimità (anche a Sezioni Unite) “al pari dell'occupazione realizzata in virtù di
una dichiarazione di pubblica utilità illegittima o inefficace, anche l'occupazione di superfici
eccedenti quelle indicate nel provvedimento ablatorio costituisce espressione di un potere
Pagina 18 autoritativo preordinato o comunque connesso all'esproprio, il cui sindacato, ancorché denunciato
quale lesivo di diritti soggettivi, compete in via esclusiva al giudice amministrativo” (SS.UU., 17
settembre 2019, n. 23102), con la conseguenza che l'intera controversia sarebbe dovuta essere integralmente devoluta al Giudice Amministrativo.
Con secondo motivo l'appellante incidentale lamenta che il Tribunale non avrebbe esaminato l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria per asserita perdita delle proprietà degli immobili oggetto di occupazione, “trattandosi di inammissibile rinuncia abdicativa al diritto di
proprietà degli odierni appellanti principali”. Secondo la prospettazione dell'amministrazione appellata, difatti, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenze nn. 2 e 4 del 20.01.2020
sarebbe definitivamente intervenuta in merito alla non configurabilità, nello specifico tema degli espropri per pubblica utilità, dell'istituto della c.d. rinuncia abdicativa, statuendo che la stessa non possa trovare applicazione, nel nostro ordinamento, quale atto implicito alla proposizione, da parte di un privato illegittimamente espropriato, della domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario derivante dall'illecito permanente costituito dall'occupazione di un suolo da parte della
P.A., a fronte della irreversibile trasformazione del fondo. Soggiunge, inoltre, il che CP_1
l'ipotesi ricostruttiva della rinuncia abdicativa fatta propria, implicitamente, dal Giudice di primo grado, oltre a confliggere con il principio richiamato, non risulterebbe idonea, da una parte, a spiegare esaurientemente la vicenda traslativa del bene in capo all'amministrazione espropriante e,
dall'altra, mancherebbe dei requisiti tipici del modello dei cc.dd. atti impliciti. Peraltro, a detta dell'appellante incidentale, la tesi esposta in primo grado non sarebbe stata nemmeno affrontata in maniera specifica da parte del Tribunale, che si sarebbe limitato, a ben vedere, a ritenere applicabile l'istituto della rinuncia abdicativa alla fattispecie in esame, citando un orientamento giurisprudenziale che di fatto “sfiora” solo incidentalmente il tema trattato (Cass. Civ. n. 735/2015).
In conclusione, secondo il le domande risarcitorie di controparte sarebbero dovute essere CP_1
dichiarate inammissibili o improcedibili, avendo avuto gli attori il tempo e il modo di modificare le
Pagina 19 proprie istanze, all'esito dell'evoluzione giurisprudenziale richiamata, essendo l'arresto giurisprudenziale dell'Adunanza Plenaria precedente all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con terzo motivo di appello incidentale il lamenta che il Giudice di primo Controparte_1
grado, mal interpretando le risultanze istruttorie, avrebbe errato nel dichiarare intervenuta l'occupazione usurpativa del mappale 256, ritenuto trasformato e incorporato, limitatamente alla superficie di mq. 1403, nel Parco Urbano di “Santa Maria”, accogliendo così parzialmente le pretese risarcitorie di controparte. Sostiene, sul punto, l'amministrazione che il risarcimento del danno da illegittima occupazione configuri una species del genus danno aquiliano (che richiede la sussistenza degli elementi tipici: danno, dolo o colpa dell'agente, nesso eziologico tra condotta e danno) e che nel caso di specie sarebbe totalmente assente l'elemento oggettivo caratterizzante la fattispecie del danno extracontrattuale, atteso che al fine di configurare un'illegittima apprensione del fondo da parte dell'amministrazione, è necessario che la stessa abbia manipolato, modificato e,
infine, irrimediabilmente trasformato il fondo oggetto dell'intervento. Nella fattispecie in esame,
secondo l'appellante incidentale, l'immobile di proprietà delle controparti non sarebbe stato interessato dalla realizzazione dei lavori diretti alla modifica e trasformazione irreversibile del terreno: soltanto una minima parte, infatti, individuata catastalmente al foglio 39 mappale 255,
sarebbe stata oggetto di opere funzionali, non irreversibili, connesse al (quali uno stradello CP_3
facente parte dei percorsi di viabilità e due pali di illuminazione pubblica, come accertato anche dal
Ctu); l'apposizione di una semplice rete metallica, a monte di una parte del mappale 256, non potrebbe certamente dirsi sufficiente per la realizzazione di una trasformazione definitiva del terreno, essendo facilmente rimovibile e non in grado di alterare lo stato originario dell'immobile.
Con quarto motivo, connesso al precedente, l'Amministrazione contesta che il Giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto sussistente l'occupazione illegittima, a partire dal 2003, del mappale 256 (limitatamente a mq. 1043), mal interpretando le risultanze istruttorie, in particolare quelle finalizzate a dimostrare in maniera certa ed inequivocabile la presenza sul fondo di un cancello: sul punto, sostiene il che i testi e non CP_1 Testimone_1 Testimone_2
Pagina 20 avrebbero affatto confermato detta circostanza e, in ogni caso, non avrebbero nemmeno dichiarato che fosse impossibile raggiungere – a causa di qualsivoglia ostacolo naturale o umano – i beni oggetto del contendere. Soggiunge, inoltre, che sul piano possessorio sarebbe, di contro, emerso che il sig. (padre del teste ) e la sig.ra avessero sempre Parte_1 Tes_1 Parte_3
considerato come propri i terreni oggetto di occupazione, persino dando incarico ad un tecnico per verificarne la fattibilità di un intervento edilizio: da ciò discenderebbe la mancata sussistenza del presupposto necessario per addivenire a qualsivoglia risarcimento per mancato godimento dei fondi.
Con quinto motivo l'appellante incidentale ritiene erroneo, poiché privo di qualsivoglia valido supporto istruttorio, l'accertamento del Giudice di primo grado in merito alla presunta occupazione,
dal 2003 fino al 2014, del Comune di del mappale 251, limitatamente alla superficie di CP_1
237 mq, precisando che, al contrario, non possa ritenersi formata alcuna legittima prova rispetto allo sfruttamento, seppur in minima misura, dell'area in oggetto “ai fini della pulizia del parco da parte
degli operai comunali, attraverso il più comodo ingresso dal retro”. Evidenzia, a tal proposito,
parte appellante che la testimonianza del sig. , ferma la sua inammissibilità per Testimone_2
l'introduzione “surrettizia” dei quesiti nn. 5 e 6 di controparte, si sarebbe dovuta considerare assolutamente irrilevante e ininfluente ai fini della decisione, atteso che non sarebbe stato comunque dimostrato, stando alla suddetta dichiarazione, né in quale porzione del parco il sig.
abbia prestato la propria attività lavorativa, né l'effettiva estensione temporale di detto Tes_2
effettivo utilizzo.
Con sesto motivo di gravame il si duole del fatto che il Tribunale avrebbe Controparte_1
erroneamente fatto propri i criteri individuati dal Ctu per la quantificazione del danno, così
sovrastimando il valore del terreno oggetto di trasformazione (illegittima), non considerando,
invece, che nella procedura espropriativa per la determinazione del valore dell'immobile fosse già
stato stabilito un criterio in base al parere di congruità fornito dall'Ufficio Provinciale di Nuoro
(doc. 6 fasc. I grado convenuto) che individuerebbe il giusto valore di mercato dei fondi nella misura di euro/mq 10,33. Sarebbe stato sufficiente prendere quale riferimento detto parametro
Pagina 21 previa sua attualizzazione, invece di ricorrere a criteri di natura analogica. In tal senso, non rileverebbe la circostanza che anche il abbia utilizzato il criterio I.C.I. ai fini Controparte_1
della valutazione della proposta di permuta avanzata nel 2015 da controparte, in quanto solo strettamente connesso alla conclusione di detto accordo.
Con settimo motivo l'appellante incidentale lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente calcolato l'indennità da illegittima occupazione delle aree sulla base di un criterio contrario ai più
recenti arresti giurisprudenziali sul punto, nonché ai principi generali in tema di determinazione del danno risarcitorio: in particolare la più recente giurisprudenza amministrativa (sent. n. 476/2022 Tar
Sardegna) avrebbe chiarito che ai fini della quantificazione del danno da illegittima occupazione non si possa più fare applicazione, in via meramente analogica, dei criteri stabiliti dall'art. 42 bis
T.U. espropri, in tema di acquisizione sanante e/o di quelli previsti dall'art. 50 D.P.R. 237/2001, in materia di indennità da occupazione, ma debba procedersi ad una valutazione equitativa, tramite l'applicazione di plurimi criteri, tra cui 1) il pregiudizio specificatamente lamentato dall'attore; 2)
l'uso e le condizioni del bene al momento dell'occupazione, a nulla valendo eventuali potenzialità
edificatorie.
Soggiunge, inoltre, il che tra i parametri già indicati dalla giurisprudenza, vi sarebbe anche CP_1
il c.d. “valore d'uso”, quantificabile, con un ragionamento analogico – deduttivo, nei soli interessi legali (quali frutti civili del bene) da calcolarsi sul valore venale dell'immobile, al momento dell'inizio dell'occupazione legittima. In ogni caso, evidenzia che anche se dovesse ritenersi congruo il criterio di calcolo dell'indennità previsto dall'art. 50 D.P.R. N. 327/2001, questo dovrebbe essere parametrato al reale valore a metro quadro degli immobili oggetto di causa, ossia €
10,33 mq, così come determinato dall'Ufficio Provinciale di Nuoro.
Con ottavo motivo il lamenta che il Tribunale, nel diminuire il quantum Controparte_1
risarcitorio riconosciuto agli attori, in ragione delle somme già pacificamente corrisposte a titolo di acconto dall'amministrazione, non avrebbe tenuto conto, “probabilmente per una svista
documentale”, del fatto che mediante determinazione dirigenziale n. 73 del 15.2.2007 (cfr. doc. 11
Pagina 22 fasc. 1^ grado attori), essa Amministrazione aveva provveduto alla liquidazione del saldo, nella misura del 20% del valore monetario rimanente, della menzionata indennità di espropriazione e di occupazione, corrispondendo ai Sig.ri , e un importo complessivo pari a € Pt_2 Pt_3 Pt_1
5.557,53, che avrebbe dovuto essere, seguendo il condivisibile ragionamento del Tribunale, detratto allo stesso modo dall'importo liquidato.
Con nono e ultimo motivo di appello incidentale, condizionato all'accoglimento del primo
motivo dell'appello principale, il censura la sentenza di primo grado, Controparte_1
unicamente ove intesa quale accertamento della sussistenza di una interclusione relativa del mappale 251: sarebbe evidente, a detta dell'amministrazione, che a tal proposito non si potrebbe riconoscere alcuna interclusione - finanche relativa -, atteso che mancherebbero tutti i presupposti,
giuridici e fattuali, a tal fine richiesti. Come, infatti, accertato dal Ctu, esisterebbe un passaggio praticabile che collega il fondo in argomento alla via pubblica, non essendo sufficiente (o anche solo rilevante), ai fini della configurabilità dell'istituto dell'interclusione relativa, che detto iter, pur presente, sia insufficiente, allo stato attuale, alle potenzialità edificatorie del terreno o che per renderlo tale, come dichiarato dal C.T.U., vi siano meno soluzioni progettuali e sia richiesto maggior impegno in termini di lavori e di permessi necessari.
***
Ragioni di priorità e conseguenzialità logiche impongono di trattare per prime le questioni di carattere pregiudiziale/preliminare idonee a delimitare, ove accolte, l'ambito di esame del merito del contendere di pertinenza della giurisdizione ordinaria.
I motivo d'appello incidentale
L'eccezione di difetto di giurisdizione introdotta dall'appellante con riguardo all'(intero) oggetto del contendere è in parte fondata.
Non è superfluo muovere, nell'esaminare la questione, dalla regola generale, più volte affermata nelle pronunce di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. n. 7008/2025), secondo cui: “… La giurisdizione
si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice
Pagina 23 amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va
identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma
anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione
dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico
del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass., Sez. Un., 31 luglio 2018, n. 20350; Cass.,
Sez. Un., 24 gennaio 2024, n. 2368).”.
Nel caso in esame va anzitutto confermata, alla luce del criterio indicato, la giurisdizione del giudice ordinario con riguardo al tratto di terreno oggetto di occupazione individuato al foglio 39
mappale 256 (limitatamente a mq. 1043). Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema
Corte (cfr. da ultimo Cass. cit., in motivazione) “… Per costante indirizzo di questa Corte
regolatrice, nell'ipotesi di sconfinamento, che ricorre allorché l'opera di pubblica utilità sia stata
realizzata in un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai presupposti
provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilità, pur
emessa, è riferibile ad aree diverse da quelle di fatto trasformate, e la occupazione o la
trasformazione del terreno non può che ritenersi di mero fatto o in carenza assoluta di poteri
autoritativi della P.A., configurando un comportamento illecito a carattere permanente, lesivo del
diritto soggettivo e non diverso da quello di un privato che leda diritti di terzi, al quale
conseguentemente l'interessato può reagire davanti al giudice ordinario (Cass., Sez. Un., 27
dicembre 2018, n. 33539; Cass., Sez. Un., 14 ottobre 2020, n. 22193; Cass., Sez. Un., 22 settembre
2022, n. 27748; Cass., Sez. Un., 4 maggio 2023, n. 11701)”. Tale è, appunto, l'esatta situazione esaminata dalla sentenza impugnata con riguardo alla porzione circoscritta, individuata all'interno del menzionato mappale, delimitata da una recinzione tuttora presente, come accertato dal C.T.U. in sede di sopralluogo, in linea, peraltro, con la prospettazione attrice e con le pretese avanzate dalla stessa parte.
La porzione in questione risulta, difatti, incontestabilmente contigua ed ulteriore rispetto a quella considerata dai provvedimenti amministrativi, il cui utilizzo, occupazione, trasformazione da parte
Pagina 24 della pubblica amministrazione ha costituito -secondo la prospettazione rilevante ai fini della risoluzione della questione pregiudiziale- comportamenti di mero fatto, perpetrati in carenza assoluta di potere, tali da integrare illecito a carattere permanente, lesivo del diritto privato, da cui è
scaturita l'azione risarcitoria per il danno conseguenziale (petitum sostanziale), rientrante, con manifesta evidenza, nella giurisdizione del giudice ordinario.
Diversa, invece, risulta essere la situazione concernente la striscia di terreno distinta al mappale
251 di circa mq. 237 che, all'esito della trasformazione conseguente all'esproprio, costituirebbe l'unica via di accesso allo stesso mappale nella sua prosecuzione a valle per ulteriori mq. 5854
(porzioni, entrambe, non rientranti formalmente nell'esproprio, ma neppure oggetto di materiale apprensione da parte della P.A. (della temporanea occupazione della porzione di mq. 237 si tratterà
appresso).
Ebbene, sulla base della stessa prospettazione attrice, la realizzazione del da parte della CP_3
Pubblica Amministrazione avrebbe determinato una interclusione totale dell'area residua di mq
5.854, parte dei mq 6.091 di cui al mappale 251: difatti, come può apprezzarsi visivamente dall'esame delle mappe elaborate dal C.T.U. la realizzazione del parco ha relegato l'accesso all'area in questione, entro una stretta lingua a monte dello stesso mappale 251, distinta con lo stesso numero di mapp., contigua all'area espropriata, pianeggiante solo al suo ingresso (per appena mq.
237), ma subito dopo piuttosto accidentata e difficilmente percorribile.
Ebbene, parte attrice ha domandato il ristoro dei danni per l'irreversibile mutamento determinato dalla sostanziale interclusione del mappale 251, a sua volta effetto dell'esproprio e della destinazione a parco della contigua area sul mappale 255. Siffatta interclusione avrebbe determinato, quale conseguenza, la scarsa utilizzabilità dell'intero mappale 251, o comunque la possibilità di un suo utilizzo in termini fortemente peggiorativi rispetto all'epoca anteriore all'esproprio e alle sue originarie potenzialità: in ultima analisi, dall'espropriazione (legittima)
sarebbe derivata una situazione fattuale idonea ad incidere negativamente, in tutto o in parte sulla
Pagina 25 porzione di bene rimasta libera al mappale 251, siccome non espropriata ma neppure occupata,
rendendola inservibile o quantomeno deprezzandola in misura rilevante.
Tanto chiarito, alla risoluzione della questione concernente la giurisdizione soccorrono, ancora una volta i chiari principi espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte (fra le altre, cfr. Cass.
Sez. 6 - 1, Ord. n. 4264 del 18/02/2021) secondo cui: “ In tema di espropriazione per pubblica
utilità, rispetto al soggetto espropriato non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di
indennità di espropriazione e l'altro quale risarcimento del danno per il deprezzamento che
abbiano subito le parti residue del bene espropriato, tenuto conto che questa seconda voce è da
considerare ricompresa nella prima che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione
patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza di merito che, ai fini della determinazione dell'indennità dovuta sulla
base di un esproprio parziale al soggetto espropriato, aveva fatto applicazione, anziché della
disposizione di cui all'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001, di quella contenuta nel successivo art. 44,
destinata ad operare in funzione del ristoro del pregiudizio subìto dai terzi non espropriati in
relazione ai pregiudizi indiretti che immobili non coinvolti nell'espropriazione ricevono per effetto
dell'esecuzione dell'opera pubblica).”. Nello stesso senso si è espressa la Suprema Corte con
Ordinanza n. 16528 del 23/05/2022, ulteriormente chiarendo: “In tema di espropriazione parziale
per pubblica utilità, una volta accertata l'unità funzionale tra la parte espropriata e quella rimasta
in proprietà del privato e la negativa incidenza del distacco della prima dalla seconda, l'indennità
di occupazione legittima è correttamente determinata in misura percentuale rispetto alle somme
astrattamente dovute a titolo di indennità di esproprio, ivi comprese quelle imputabili al
deprezzamento delle porzioni residue dell'immobile rimaste nella giuridica disponibilità del
proprietario, anche se non sono divenute di fatto inutilizzabili a causa della realizzazione
dell'opera pubblica.”, nonché, da ultimo, con Ordinanza n. 999 del 15/01/2025 secondo cui: “In
tema di espropriazione parziale di un bene unitario, l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 42-bis del
d.P.R. n. 327 del 2001, anche ove si tratti di provvedimenti di acquisizione sanante, deve
Pagina 26 comprendere, in applicazione del generale principio desumibile dall'art. 33 del medesimo D.P.R.,
la diminuzione del valore economico della porzione di bene rimasta al privato che subisce la
perdita del diritto sulla porzione acquisita dalla pubblica amministrazione.”.
Ebbene, alla luce dei criteri indicati dalla Suprema Corte al fine di una corretta individuazione della giurisdizione, tenuto conto della prospettazione attorea in relazione alla domanda formulata
(cd. petitum sostanziale) concernente l'area in questione, distinta al mapp.251 di mq 6.091 (inclusa la porzione pianeggiante di mq. 213 costituente un unicum inscindibile con la restante parte dello stesso mappale) deve affermarsi il difetto di giurisdizione rispetto alla domanda risarcitoria formulata dagli attori.
Restano pertanto assorbite le censure sub 1, 2 e 3 dell'appello principale e quella sub 9
dell'appello incidentale.
II motivo di appello incidentale (domanda risarcitoria e rinuncia abdicativa).
L'assunto per cui secondo i principi espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato citata dall'appellante incidentale sarebbe non configurabile una rinuncia abdicativa del bene da parte del privato e la possibilità a questi riservata di optare per il risarcimento dei danni, non è condivisibile.
In proposito questa Corte, come già in occasione di sue precedenti decisioni, ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, anche in funzione di nomofilachia, con le sentenze gemelle nn. 18142-18143-18167 e 18168 dell'anno 2022, da cui si trae il seguente principio: “Nei casi di occupazione usurpativa o acquisitiva, il proprietario, che abbia
implicitamente rinunciato alla proprietà del bene proponendo domanda risarcitoria per
equivalente, ha diritto all'integrale ristoro del danno, che ricomprende non solo la perdita del
godimento del bene nel periodo di occupazione illegittima, ma anche quella relativa all'integrale
valore dello stesso, in quanto una implicita conformazione della proprietà privata non è desumibile
dall'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il cui disposto, fino a quando non venga esercitato dalla
P.A. il relativo potere acquisitivo, non è idoneo a paralizzare i comuni rimedi civilistici attribuiti
Pagina 27 dall'ordinamento al proprietario…” (Cass. sez. 1, Ord. n. 18142 del 06/06/2022). Spiegano i
Giudici di legittimità che: “… l'Amministrazione non può imputare al privato danneggiato il
mancato esperimento del rimedio restitutorio in forma specifica, che l'ordinamento interno ed
internazionale gli accorda a tutela della proprietà, al fine di essere esonerata dall'obbligazione di
risarcimento del danno per equivalente per la perdita della proprietà cui il privato – come si è già
detto (sub 3.1) – implicitamente rinuncia proponendo la domanda di risarcimento per equivalente,
in quanto la scelta dei rimedi a tutela della proprietà è pur sempre riservata al privato danneggiato
(Cass. n. 144 del 2020, n. 6301 del 2014). Alcune recenti decisioni del giudice amministrativo (cfr.
Cons. di Stato, Ad. Pl., n. 2 del 2020) affermano invece che il trasferimento della proprietà del bene
alla pubblica amministrazione non può essere l'effetto di una rinuncia abdicativa formulata dal
soggetto privato, neppure sotto forma di domanda di risarcimento per il danno subito, atteso che il
principio di legalità, di cui è espressione in materia l'art. 42 della Costituzione e rimarcato dalla
Corte Edu, richiede una base legale certa perché si determini l'acquisto della proprietà in capo
all'espropriante, base legale che l'ordinamento prevederebbe esclusivamente nel provvedimento di
acquisizione sanante ex art. 42- bis t.u. espr., ovvero in un contratto traslativo. La conseguenza è
che la scelta di acquisire il bene occupato ed utilizzato sine titulo o restituirlo sarebbe rimessa
esclusivamente all'Autorità amministrativa (o al commissario ad acta), sicché né il giudice
amministrativo né il proprietario potrebbero sostituire le proprie valutazioni a quelle attribuite alla
competenza e alle responsabilità dell'Autorità individuata dall'art. 42-bis citato (di conseguenza,
Cons. di Stato, sez. II, n. 6863 del 2020 ha ritenuto inammissibile la domanda avente contenuto
solo risarcitorio proposta dal proprietario di un fondo illegittimamente occupato dalla P.A.). Su
questa ricostruzione è possibile formulare alcune osservazioni. L'occupazione del bene, pur se
illecita o illegittima, da parte dell'autorità espropriante (che, in mancanza della dichiarazione di
pubblica utilità o comunque senza emettere il decreto di esproprio né provvedere alla restituzione
del bene, lo trasformi irreversibilmente per destinarlo a finalità pubbliche) produce l'effetto
immediato di sottrarre al privato il diritto di godimento sul bene per un tempo indeterminato e ogni
Pagina 28 facoltà connessa allo status proprietario (è arduo ammettere lo jus tollendi, ex art. 936 c.c., con
riferimento alle opere realizzate per fini pubblici), svuotando anche la facoltà dispositiva sul bene
stesso. La succitata giurisprudenza amministrativa, escludendo la possibilità per il privato di
azionare i rimedi civilistici comuni (compreso quello del risarcimento del danno per equivalente
commisurato al valore del bene), in sostanza ravvisa una modalità conformativa della proprietà
privata rimessa all'autorità amministrativa, alla quale soltanto sarebbe riservata, ai sensi dell'art.
42-bis t.u. espr., la decisione di acquisire la proprietà dell'immobile, previo pagamento
dell'indennizzo, o di restituirlo previa rimessione allo stato pristino, salva la residua possibilità per
il privato di reagire introducendo un giudizio, con esito incerto e dilatato nel tempo, al solo fine di
compulsare la stessa autorità ad assumere detta decisione. Si osserva, tuttavia, che la Costituzione
(art. 42, comma 2) rimette alla legge la conformazione della proprietà privata quanto ai «modi di
acquisto, di godimento e […] limiti […]» e riconosce all'autorità amministrativa il potere
espropriativo (cfr. art. 42, comma 3), ma fintanto che tale potere non venga concretamente
esercitato, anche tramite l'acquisizione del bene ex art. 42-bis t.u. espr. (eventualmente su impulso
del proprietario), è arduo ritenere che al privato siano sottratti i comuni rimedi civilistici a tutela
del bene trasformato e reso inservibile alla gamma di usi cui può destinarlo in base alle regole di
conformazione della proprietà immobiliare. In particolare, il proprietario vittima del
comportamento illecito dell'Amministrazione ha il diritto di domandare in giudizio il risarcimento
del danno, non solo per la perdita del godimento nel periodo considerato (occupazione illegittima),
ma anche per la perdita commisurata all'integrale valore del bene, alla cui titolarità il proprietario
ha implicitamente (seppur forzosamente) rinunciato proponendo la domanda risarcitoria per
equivalente (cd. restitutio in integrum per equivalente). Come rilevato da dottrina autorevole, i
trasferimenti coattivi della proprietà sono una categoria generale interna al sistema proprietario e
non vi sono ostacoli logici e giuridici a che il proprietario – può aggiungersi: fintanto che
l'autorità amministrativa non abbia esercitato il potere acquisitivo ex art. 42-bis t.u. espr. – possa
chiedere in giudizio e ottenere il risarcimento del danno per la perdita della proprietà del bene
Pagina 29 coattivamente trasferito in capo all'autore della lesione. Diversamente ragionando, il proprietario
(danneggiato) sarebbe esposto ai rischi insiti nella titolarità del bene in una situazione determinata
dal comportamento illecito dell'autorità amministrativa, senza la possibilità di avvalersi del
rimedio principale di far cessare immediatamente la prosecuzione dell'illecito mediante la rinuncia
forzosa alla proprietà, in alternativa alla sua scelta di ottenere (quando sia possibile) la
restituzione del bene previa rimessione in pristino. Nell'art. 42-bis è la fonte legale del potere
acquisitivo attribuito all'autorità amministrativa, ma non anche di una implicita conformazione
della proprietà privata che, sterilizzando i rimedi riconosciuti dall'ordinamento a chi è
danneggiato dall'illecito (e quindi anche al proprietario), abbia l'effetto di premiare il
comportamento dell'autorità amministrativa che persista nell'illecito, non emettendo il
provvedimento acquisitivo e non indennizzando il privato. In presenza di uno svuotamento del titolo
proprietario che derivi da un comportamento illecito (assimilabile a una espropriazione di valore),
non può configurarsi nella mera inerzia dell'autorità amministrativa (che non emetta il
provvedimento acquisitivo né provveda alla restituzione del bene) una implicita conformazione o
regolamentazione della proprietà privata, non desumibile dall'art. 42- bis t.u. espr. che si limita ad
attribuire alla stessa autorità un potere nuovo che, se non esercitato, non produce effetti
degradatori generalizzati o tali da paralizzare i rimedi attribuiti dall'ordinamento al proprietario.
In conclusione, è conforme a diritto la determinazione del danno commisurata al valore del bene.”.
Va dunque senz'altro affermata la possibilità di scelta del privato di rinunciare definitivamente al diritto reale e alla domanda restitutoria attraverso la proposizione di una domanda risarcitoria alla stregua di quanto richiesto da parte attrice con riguardo al mappale 256.
III e IV motivo d'appello incidentale.
Come esposto, l'appellante incidentale attraverso le due censure contesta in fatto che l'Amministrazione abbia realizzato un'occupazione usurpativa del mappale 256 per mq.
1.403 e il suo asservimento all'area oggetto di esproprio, assumendo l'errata valutazione delle risultanze istruttorie sul punto da parte del Tribunale.
Pagina 30 Le doglianze sono manifestamente infondate.
La sentenza di primo grado ha, infatti, ampiamente motivato, con argomenti non efficacemente confutati dall'appellante incidentale, circa la sussistenza di una irreversibile trasformazione del tratto di terreno di cui trattasi per scopi di pubblica utilità, ponendo coerentemente a fondamento della sua decisione le prove orali e le risultanze peritali: la raffigurazione dei luoghi riportata sulle mappe redatte dal CTU, delinea in maniera evidente sul mappale 256, internamente rispetto ad esso, per l'estensione esattamente misurata dal Consulente, la delimitazione lungo il confine meridionale del parco, realizzata, pacificamente, dallo stesso ente, fin dall'anno 2003, identificabile nella recinzione - tale da fare assumere al parco stesso la forma di un rettangolo (v. doc. n. 2, att.) -
atta a separare la zona di uso pubblico dalla parte di terreno posta a livello inferiore, sì da garantire anche la sicurezza dei visitatori, che a tale area accedono liberamente, dal rischio di cadute a cagione del dislivello ivi presente. Inoltre, come ben chiarito dal primo Giudice sulla scorta degli accertamenti peritali, la recinzione si ferma proprio a breve distanza dai resti nuragici resi,
evidentemente, fruibili ai visitatori del parco, quale elemento identificativo e attrattivo, unitamente
all'apprezzabile panorama. Stante l'innegabile fruizione collettiva dell'area in questione per destinazione impressa dall'Amministrazione, è dunque del tutto irrilevante stabilire se fosse o meno presente una cancellata apposta dall'amministrazione che rendesse inaccessibile il raggiungimento dei beni oggetto di causa da parte degli attori.
V motivo d'appello incidentale
L'appellante incidentale si duole, altresì, della erronea valutazione delle risultanze istruttorie anche con riguardo al ritenuto utilizzo temporaneo -dal 2003 al 2014- della porzione di mq 237 del mappale 251 “ai fini di pulizia del parco da parte degli operai comunali attraverso il più comodo
ingresso dal retro”.
Segnatamente, secondo l'appellante incidentale, al teste sarebbero stati Testimone_2
“surrettiziamente” posti i quesiti nn. 5 e n. 6 durante l'audizione in data 21.10.2019. Sul punto gli appellanti hanno a loro volta fatto rilevare - come agevolmente constatabile dal verbale
Pagina 31 dell'udienza tenutasi in tale data - che, viceversa, nessuno di tali quesiti era stato formulato al teste né l'avversa difesa aveva eccepito tempestivamente l'inefficacia/nullità della deposizione testimoniale.
Ciò detto, deve, peraltro, ritenersi non dimostrato, attraverso le dichiarazioni del citato testimone,
in che misura e per quanto tempo, ovvero se solo nella circostanza isolata riferita dal teste, il abbia utilizzato l'area in questione per depositarvi gli sfalci. Né forniscono Controparte_1
utile supporto circa l'utilizzo da parte dell'Amministrazione della porzione in questione le deposizioni degli altri testi, risultate assai vaghe circa l'apposizione di un lucchetto e di un cartello di divieto d'accesso al cancello preesistente nonché sulla tempistica dell'asserita chiusura dell'accesso.
La censura merita dunque accoglimento, sicché alcun risarcimento è dovuto per l'asserita,
temporanea occupazione per carenza di prova in ordine al relativo presupposto fattuale.
Dall'importo globalmente attribuito agli attori deve detrarsi dunque l'importo riconosciuto per il suddetto titolo, quindi si avrà: € 156.328,22-11.000,00= € 145.328,22.
VI motivo d'appello incidentale:
L'appellante incidentale lamenta, altresì, l'erronea individuazione dei criteri fatti propri dal
Tribunale secondo la c.t.u. per la quantificazione del danno, in base ai parametri elaborati per il calcolo dell'ICI, che porterebbero ad una sovrastima del valore del terreno oggetto di occupazione,
a fronte di un valore certamente più attendibile, poiché stabilito dall'Ufficio Tecnico Provinciale.
La censura è priva di fondamento.
Si premette che il Tribunale ha aderito alla valutazione del Consulente (che sul punto specifico non ha ricevuto obiezione da parte del CTP del , il quale, rispondendo Controparte_1
esattamente al quesito postogli con riguardo alla più ampia area occupata (mapp.256 parte) rispetto a quella incorporata all'opera pubblica, esclusa ogni potenzialità edificatoria, ha constatato l'impossibilità di applicare il metodo sintetico comparativo a causa della carenza di casistica relativa alla compravendita di beni simili a quello da stimare, evidenziando come potesse costituire un
Pagina 32 oggettivo termine di riferimento il ricorso alle aliquote ICI applicate dallo stesso CP_1
alle aree oggetto di stima, già assunte come riferimento nella stima di cui alla proposta di
[...]
Delibera del Consiglio Comunale n. 3/2015. Tale criterio costituirebbe utile parametro ai fini dell'individuazione del più probabile valore venale della maggiore area occupata, pur nella consapevolezza del fatto che la delibera in questione era finalizzata alla proposta di transazione.
Per contro, l'alternativo criterio fondato sulla valutazione dell'Ufficio Provinciale di Nuoro risalente al 28 maggio 2002 (doc. 6 convenuto), esprimente un valore di euro/mq 10,33, che, sempre secondo la prospettazione dell'appellante incidentale dovrebbe essere previamente attualizzato su base Istat,
non pare né ragionevole né realistico, posto che il valore di mercato degli immobili non puo' mai essere desunto dagli indici Istat relativi al costo della vita, dal cui andamento è completamente svincolato, risentendo, il mercato immobiliare, di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo anche se a questa parzialmente legate, nonché di condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo di una determinata zona (arg. ex Cass. n. 9950/2012,
nonché ex Cass. n. 15412/2019).
Pertanto, in difetto di validi ed attendibili criteri alternativi, il criterio resta ragionevolmente definito nei termini proposti dal C.T.U., cui ha aderito il Tribunale.
VII motivo d'appello incidentale
Con la censura in esame l'appellante incidentale prospetta l'erroneo calcolo (conseguente in parte a quanto ha costituito oggetto della precedente censura) anche del risarcimento da illegittima occupazione temporanea dell'area parte del mappale 256.
In ogni caso, evidenzia, il che anche se dovesse ritenersi congruo il criterio Controparte_1
di calcolo dell'indennità previsto dall'art. 50 D.P.R. N. 327/2001, questo dovrebbe essere parametrato al reale valore a metro quadro degli immobili oggetto di causa, ossia € 10,33 mq, così
come determinato dall'Ufficio Provinciale di Nuoro.
Gli appellanti principali confutano la fondatezza della doglianza sul rilievo per cui il Giudice di primo grado, in relazione alla perdita della materiale disponibilità e della connessa possibilità di
Pagina 33 sfruttamento economico dell'area, per tutti gli anni a decorrere dal 2003, sulla scorta della c.t.u.,
avrebbe computato il preciso ammontare del danno facendo correttamente ricorso al criterio legale di cui all'art. 50, comma 1, del D.P.R. n. 327 del 2001, in tema di calcolo dell'indennità per l'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, riconosciuta per ogni anno in misura pari ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione, anche nel caso di occupazione d'urgenza, in forza del rinvio di cui all'art. 22-bis, comma 5. Il parametro adottato sarebbe infatti corretto, in quanto costituirebbe applicazione analogica di un norma prevista per l'espropriazione legittima,
dalla quale non possono derivare all'amministrazione pubblica conseguenze economiche più
sfavorevoli rispetto a quelle cui va incontro nel caso in cui occupi l'area illecitamente, dovendo considerarsi la diversa interpretazione contraria al canone di ragionevolezza.
Ora, ribadito quanto osservato con riguardo alla precedente censura, in ordine alla non condivisibilità del criterio di calcolo propugnato dal deve ritenersi che il Controparte_1
Consulente, nel proporre un parametro di riferimento nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, abbia correttamente calcolato l'indennità di occupazione ai sensi dell'art. 50 c. 1 d.p.r. cit. tenuto conto del valore venale determinato sulla base della destinazione d'uso delle aree interessate (esclusa, si ribadisce, ogni potenzialità edificatoria anche di mero fatto),
individuando un elemento di tipo presuntivo valido in difetto di indicazioni alternative atte ad offrire differenti, più realistici parametri di valutazione fattuali più o meno favorevoli al proprietario, a partire dall'epoca dell'occupazione.
In definitiva si condivide la valutazione proposta dal Consulente, incluso il ricorso, quale valore di riferimento, alle aliquote ICI e il metodo di ricostruzione anno per anno adottato, fatta propria dal giudice di primo grado.
Quarto motivo di appello principale
La censura con cui gli appellanti principali si dolgono del fatto che il Giudice di primo grado abbia ritenuto di dover sottrarre dal quantum risarcitorio loro riconosciuto, l'importo di € 19.987,78, già
corrisposto dall'Amministrazione a titolo di indennità di esproprio) è fondata.
Pagina 34 Non può difatti condividersi il rilievo del sul solco del giudice di primo grado, secondo CP_1
cui l'indennizzo corrisposto agli appellanti –benché nominalmente imputato dall'Amministrazione
alla sola porzione del mappale 255 (ex mappale 15)- debba sostanzialmente riferirsi, una volta accertata (così come fatto dal giudice di prime cure) l'occupazione di una maggior porzione del fondo, a tutta l'area effettivamente occupata dall'Ente espropriante, ivi compresa, nel caso di specie, una porzione del mappale 256. Trattasi invero di poste aventi differente natura tanto che proprio in relazione al mappale espropriato per il quale è stato versato un acconto sull'indennizzo il
Giudice di primo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione (mappale n. 255 per la superficie di mq 3291). Competerà pertanto al Giudice deputato a provvedere sull'indennizzo operare le dovute detrazioni per gli acconti ricevuti al medesimo titolo.
Pertanto, all'importo accertato come dovuto (€ 145.328,22) va sommato l'importo predetto (€
19.987,78). Pertanto si avrà: € 145.328,22 + 19.987,78= € 165.316,00.
VIII motivo di gravame incidentale
Consegue, da quanto appena stabilito accogliendo il quarto motivo d'appello principale,
l'infondatezza dell'ottavo motivo d'appello incidentale, con cui il ha Controparte_1
lamentato che per le stesse ragioni per cui il Tribunale aveva operato la detrazione di € 19.987,78
avrebbe dovuto detrarre anche l'ulteriore importo di € 5.557,53 pari al 20% del valore monetario rimanente, della menzionata indennità.
E' evidente che la ritenuta non detraibilità, dall'indennizzo qui accertato, del primo importo comporta la non detraibilità anche del secondo.
***
Nel procedere alla regolazione globale delle spese processuali, tenuto conto della reciproca soccombenza e dell'esito della lite, il Collegio reputa equo confermare il criterio di ripartizione già
adottato in primo grado nonché il parametro di riferimento ivi indicato.
Fermo dunque quanto già liquidato per il primo grado di giudizio, con riguardo al presente grado il previa compensazione delle spese in misura pari alla metà, deve essere Controparte_1
Pagina 35 condannato al pagamento in favore degli appellanti principali della restante parte, applicati i valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale, i minimi per la fase di trattazione/istruttoria,
stante la contenutissima attività svolta, sullo scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 e
260.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo;
in parziale accoglimento, nei termini di cui in motivazione, degli appelli principale e incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Oristano n. 487/2022, pubblicata in data 08/10/2022,
che nel resto conferma:
1. fermo quanto già stabilito al punto 1 della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, indicando il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna quale
Giudice munito di giurisdizione esclusiva, relativamente all'ulteriore porzione di terreno distinta in catasto al foglio 39, particella 251, e assegna, per la riassunzione della causa, in parte qua, il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
2. condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e , pro quota, della somma complessiva di Euro 165.316,00, già
[...] Parte_3
compresi gli interessi legali maturati sulla somma medesima rivalutata anno per anno, a decorrere dal giorno del fatto illecito accertato, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo;
3. ferma la liquidazione delle spese del primo grado stabilita al punto 5 della sentenza impugnata, compensa per la metà tra le parti le spese del presente grado e condanna il in persona del Sindaco in carica al rimborso, in favore degli appellanti Controparte_1
principali, della restante metà, che liquida in € 6.077,00 per compensi oltre esborsi, spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Pagina 36 Il Cons. estensore
Dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
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