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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 07/11/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. EP Di LE , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1526/2019
T R A
(C.F. ), con sede in Gela, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall' Avv.VESPO TOMMASO
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...] c.f.: , CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SPATARO FRANCESCO GAETANO
CONVENUTO OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 354/2019, emesso il 24.09.2019
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
In data 24.09.2019 su istanza dell'arch. veniva emesso il decreto ingiuntivo CP_1
n. 354/2019, con cui veniva ingiunto alla ditta il pagamento della Parte_2 somma di € 18.313,87 oltre interessi di mora dal dovuto al dì del soddisfo, nonché le spese;
avverso il detto d.i. la debitrice proponeva opposizione introducendo domanda riconvenzionale per € 240.000,00 a titolo di danni patrimoniali subiti dalla inesatta prestazione dell'arch. . Contestava l'importo della fattura, CP_1
unilateralmente determinata dal creditore, l'omissione del versamento di € 2500,00 in acconto versato al tecnico;
la carenza di prova in ordine alla prestazione resa;
insisteva nella richiesta di condanna per inesatto adempimento della prestazione che avrebbe generato gravi danni patrimoniali oltre alla chiusura dello 1 stabilimento, per l'importo richiesto in domanda riconvenzionale. Rilevava che la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non avrebbe – costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista – valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione. Chiedeva non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto. Si costituiva l'opposta rilevando la regolarità dell'operato svolto dal creditore consistente, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente nell'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per la fornace sita in c.da Betlemme, del territorio di Gela, bensì di : predisporre gli atti necessari per il rilascio dal Comune di Gela del parere per il deposito temporaneo, in vasca a tenuta, dei reflui di tipo civile in zona non servita dalla fognatura pubblica;
provvedere alla regolarizzazione urbanistica della fornace e dei manufatti a servizio della stessa;
provvedere alla regolarizzazione catastale della fornace e dei manufatti, in vista dell'autorizzazione unica ambientale per la fornace di contrada Betlemme. Rilevava il tecnico che, ottenute dal Parte_3 le suddette autorizzazioni, l'opposto ha presentato agli uffici competenti del
[...]
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta la documentazione tecnica, indicata nel ricorso, per il rilascio della certificazione unica ambientale;
l'ufficio preposto ha inviato allo Sportello Unico Ambientale del nonché per Parte_3
conoscenza alla società opponente, la nota del 17.8.2015 prot. 12282 con la quale ha richiesto chiarimenti e l'integrazione dell'istanza con ulteriore documentazione, da fornire in parte a cura del e in parte a cura della società Parte_3
opponente. Successivamente alla ricezione della suddetta richiesta, i rapporti tra la società opponente e l'opposto si sono incrinati al punto che per l'opposto non è stato possibile proseguire nell'incarico ricevuto. Rilevava che nella parcella è indicata sia l'attività espletata dall'opposto che il numero delle vacazioni, la cui congruità è stata valutata positivamente dall'Ordine degli Architetti di
Caltanissetta. Rilevava che tutti i motivi di opposizione erano infondati, ad eccezione dell'avvenuto pagamento dell'acconto di €.2.500,00, del quale per mero
2 errore non si era fatta menzione nel ricorso per decreto ingiuntivo. Contestava la richiesta di danni poiché infondata, spettando all'opponente proseguire con le integrazioni richieste, precisava la domanda in €.15.498,00 per onorario ed €.315,87 per spese di vidimazione parcella, oltre interessi legali dal 6.9.2019. chiedeva la condanna dell'opponente nella medesima misura. Nel corso del giudizio veniva disposto l'espletamento della mediazione, che ha avuto esito negativo;
venivano sentiti a teste l'Ing. e l'Ing. . Testimone_1 Testimone_2
Ritenuta superflua la c.t.u. contabile richiesta dalla società opponente a supporto della domanda riconvenzionale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, pur accertando la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004,
n.15702; Cass. sez. II, 22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass.
Sez. L. 15702/2004 cit.).
Pertanto l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un
3 rapporto già costituito. Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
La fattura, oltre ad assumere efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, “può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n.
15832/2011; n. 13651/2006; ...)”. Tale accettazione, una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, non richiede formule sacramentali,
“potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti”. Ritiene tuttavia il decidente che a tal fine non sia sufficiente la mera inerzia o il silenzio serbato dall'opponente prima della proposizione della opposizione, occorrendo un comportamento del debitore dal significato univoco. Sotto tale profilo,
l'annotazione nel registro IVA da parte dell'imprenditore commerciale delle fatture emesse nei suoi confronti è considerata dalla giurisprudenza come sintomatica dell'accettazione della fattura. La Suprema Corte sul punto ha affermato che “pur non rientrando le annotazioni del registro IVA nella disciplina dettata dagli artt. 2709 (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore) e 2710 c.c. (il quale
4 stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, esse possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione con richiamo alla fattura da cui nasce costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.» (Cass. 3383/2005; n. 32935/2018)” (così Cass. Sez. II ord. n. 26801 del 21/10/2019).
Fatte preste premesse di ordine generale va rilevato che la produzione documentale offerta dal creditore in sede monitoria consente di verificare positivamente l'attività tecnica effettuata dall'arch. per conto della CP_1
committente, consistente nella redazione di elaborati tecnici e pareri;
la vidimazione della parcella consente di ritenere la congruità delle competenze richieste in relazione alla tariffa professionale.
In tema di riparto degli oneri probatori dalla giurisprudenza di legittimità, che, con orientamento ormai costante a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite
n. 13533 del 30/10/2001, ha affermato che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”. Tali principi trovano pacificamente applicazione
5 anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, sicché per il creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (così Cass. S.U.
13533 del 30/10/2001; conf. ex plurimis, Cass. Sez. VI – 3 ord. n. 3587 dell'11/2/2021; Cass. Sez. III sent. n. 826 del 20/1/2015; Cass. Sez. I sent. n. 15659 del 15/7/2011).
L'esame delle eccezioni sollevate dalla parte opponente, sotto il profilo probatorio ed assertivo, non consente di individuare con sufficiente margine di determinazione, quale sia l'inadempimento imputato al prestatore d'opera; sebbene emerga dalle allegazioni delle parti che l' impegno assunto dall'ing.
era rivolto al fine di ottenere l'autorizzazione ambientale per la fornace di CP_1
c.da Betlemme territorio di Gela, non può comunque concretizzarsi in una obbligazione di questo specifico risultato poiché non è emersa prova di questo. Ne può dirsi che l'attività tecnica espletata sia stata inutiliter data dal professionista;
ne
è conferma la nota a riscontro per il deposito temporaneo n.52/2015 rilasciato dal
Comune di Gela il 11.8.2015 , nel quale è specificato: “Vista la domanda unica dell'ufficio SUAP prot. n. 2015.S01.93012.10827 del 16.7.2015 pervenuta tramite portale
a nome del sig. in qualità di amministratore delegato dell'impresa F.LI Persona_1
LI s.n.c. di SQ e CE NO LI. Vista la documentazione progettuale allegata alla richiesta composta da: Relazione tecnica, stralci planimetrici, particolari costruttivi, ecc. redatti dall'Arch. ”. Inoltre l'opposto ha CP_1
presentato agli uffici competenti del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta la documentazione tecnica, indicata nel ricorso, per il rilascio della certificazione unica ambientale;
l'ufficio preposto ha inviato allo Sportello Unico Ambientale del nonché per conoscenza alla società opponente, la nota del Parte_3
17.8.2015 prot. 12282 con la quale ha richiesto chiarimenti e l'integrazione dell'istanza con ulteriore documentazione, non più espletata dall'opposto per risoluzione dell' accordo di prestazione d'opera. 6 Inoltre l'attività del professionista non è sovrapponibile a quella svolta da altri tecnici nel medesimo periodo;
in particolare il teste ing. ha dichiarato: Tes_2
“…Per la società F.LI LI …ho predisposto una relazione tecnica per l'autorizzazione ai sensi del D.L.vo 152/2006 per la fornace in cda Betlemme”. “E' vero, io mi sono occupato dell'autorizzazione AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), con particolare riferimento a ciò che riguarda gli aspetti legati al calcolo della potenza termica del forno, alla descrizione del ciclo produttivo, alla determinazione delle emissioni in atmosfera ai sensi della L. 152/2006”. Io ho provveduto a predisporre tutti gli elaborati grafici e tecnici relativi alle autorizzazioni richieste dalla L. 152/2006, ma non mi sono occupato della parte urbanistica, che non mi compete poiché io sono un ingegnere chimico. Preciso che la fornace è un impianto industriale e la valutazione dell'impatto ambientale è il cuore della pratica”.
Rileva pertanto che l'attività degli altri tecnici è consistita in aspetti diversi da queLI elaborati dall'opposto, pure finalizzati all'ottenimento della concessione come fine ultimo, o comunque propedeutici a tale risultato. Peraltro da nessuna parte del materiale probatorio acquisito emerge l'inutilizzabilità degli accertamenti compiuti dall'arch. o, come assunto nella domanda CP_1
riconvenzionale, dei gravissimi inadempimenti professionali assunti nella domanda riconvenzionale, la quale andrà rigettata come l'intera opposizione non risultando suffragata da adeguato supporto probatorio, la quale già in punto di an del diritto al risarcimento risulta sprovvista di adeguata determinazione e puntualità, sia in punto di fatto che di diritto;
non è dimostrato quali siano state le inadempienze dell'obbligato prestatore d'opera intellettuale. Ritiene invece questo decidente che l'opposizione vada rigettata ad eccezione per l'unico punto non controverso, ammesso dal medesimo creditore, di non avere tenuto conto dell'acconto di € 2500,00 ricevuto dal committente.
Solo per questo il decreto ingiuntivo va revocato.
L'opposizione va pertanto parzialmente rigettata, integralmente la domanda riconvenzionale.
Per l'effetto va condannato l'opponente al pagamento della sorte di €.15.498,00 per onorario maturato dall'arch. , scomputato l'importo in acconto, ed CP_1
7 €.315,87 per spese di vidimazione parcella, oltre interessi legali dalla domanda (
6.9.2019).
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore della domanda per le quattro fasi del giudizio, ai valori medi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente l'opposizione a d.i. proposta da F.LI LI
s.n.c. e per l'effetto revoca il d.i. n. 354\2019.
Condanna l'opponente F.LI LI s.n.c. al pagamento in favore di CP_1
dell'importo di € 15.804,87 per compensi professionali oltre gli interessi
[...] legali dalla domanda al soddisfo.
Liquida le spese del giudizio in € 5077,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opposto . CP_1
Gela, 07/11/2025
Il Gop
EP Di LE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. EP Di LE , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1526/2019
T R A
(C.F. ), con sede in Gela, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall' Avv.VESPO TOMMASO
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...] c.f.: , CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SPATARO FRANCESCO GAETANO
CONVENUTO OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 354/2019, emesso il 24.09.2019
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
In data 24.09.2019 su istanza dell'arch. veniva emesso il decreto ingiuntivo CP_1
n. 354/2019, con cui veniva ingiunto alla ditta il pagamento della Parte_2 somma di € 18.313,87 oltre interessi di mora dal dovuto al dì del soddisfo, nonché le spese;
avverso il detto d.i. la debitrice proponeva opposizione introducendo domanda riconvenzionale per € 240.000,00 a titolo di danni patrimoniali subiti dalla inesatta prestazione dell'arch. . Contestava l'importo della fattura, CP_1
unilateralmente determinata dal creditore, l'omissione del versamento di € 2500,00 in acconto versato al tecnico;
la carenza di prova in ordine alla prestazione resa;
insisteva nella richiesta di condanna per inesatto adempimento della prestazione che avrebbe generato gravi danni patrimoniali oltre alla chiusura dello 1 stabilimento, per l'importo richiesto in domanda riconvenzionale. Rilevava che la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non avrebbe – costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista – valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione. Chiedeva non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto. Si costituiva l'opposta rilevando la regolarità dell'operato svolto dal creditore consistente, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente nell'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per la fornace sita in c.da Betlemme, del territorio di Gela, bensì di : predisporre gli atti necessari per il rilascio dal Comune di Gela del parere per il deposito temporaneo, in vasca a tenuta, dei reflui di tipo civile in zona non servita dalla fognatura pubblica;
provvedere alla regolarizzazione urbanistica della fornace e dei manufatti a servizio della stessa;
provvedere alla regolarizzazione catastale della fornace e dei manufatti, in vista dell'autorizzazione unica ambientale per la fornace di contrada Betlemme. Rilevava il tecnico che, ottenute dal Parte_3 le suddette autorizzazioni, l'opposto ha presentato agli uffici competenti del
[...]
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta la documentazione tecnica, indicata nel ricorso, per il rilascio della certificazione unica ambientale;
l'ufficio preposto ha inviato allo Sportello Unico Ambientale del nonché per Parte_3
conoscenza alla società opponente, la nota del 17.8.2015 prot. 12282 con la quale ha richiesto chiarimenti e l'integrazione dell'istanza con ulteriore documentazione, da fornire in parte a cura del e in parte a cura della società Parte_3
opponente. Successivamente alla ricezione della suddetta richiesta, i rapporti tra la società opponente e l'opposto si sono incrinati al punto che per l'opposto non è stato possibile proseguire nell'incarico ricevuto. Rilevava che nella parcella è indicata sia l'attività espletata dall'opposto che il numero delle vacazioni, la cui congruità è stata valutata positivamente dall'Ordine degli Architetti di
Caltanissetta. Rilevava che tutti i motivi di opposizione erano infondati, ad eccezione dell'avvenuto pagamento dell'acconto di €.2.500,00, del quale per mero
2 errore non si era fatta menzione nel ricorso per decreto ingiuntivo. Contestava la richiesta di danni poiché infondata, spettando all'opponente proseguire con le integrazioni richieste, precisava la domanda in €.15.498,00 per onorario ed €.315,87 per spese di vidimazione parcella, oltre interessi legali dal 6.9.2019. chiedeva la condanna dell'opponente nella medesima misura. Nel corso del giudizio veniva disposto l'espletamento della mediazione, che ha avuto esito negativo;
venivano sentiti a teste l'Ing. e l'Ing. . Testimone_1 Testimone_2
Ritenuta superflua la c.t.u. contabile richiesta dalla società opponente a supporto della domanda riconvenzionale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, pur accertando la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004,
n.15702; Cass. sez. II, 22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass.
Sez. L. 15702/2004 cit.).
Pertanto l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un
3 rapporto già costituito. Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
La fattura, oltre ad assumere efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, “può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n.
15832/2011; n. 13651/2006; ...)”. Tale accettazione, una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, non richiede formule sacramentali,
“potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti”. Ritiene tuttavia il decidente che a tal fine non sia sufficiente la mera inerzia o il silenzio serbato dall'opponente prima della proposizione della opposizione, occorrendo un comportamento del debitore dal significato univoco. Sotto tale profilo,
l'annotazione nel registro IVA da parte dell'imprenditore commerciale delle fatture emesse nei suoi confronti è considerata dalla giurisprudenza come sintomatica dell'accettazione della fattura. La Suprema Corte sul punto ha affermato che “pur non rientrando le annotazioni del registro IVA nella disciplina dettata dagli artt. 2709 (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore) e 2710 c.c. (il quale
4 stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, esse possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione con richiamo alla fattura da cui nasce costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.» (Cass. 3383/2005; n. 32935/2018)” (così Cass. Sez. II ord. n. 26801 del 21/10/2019).
Fatte preste premesse di ordine generale va rilevato che la produzione documentale offerta dal creditore in sede monitoria consente di verificare positivamente l'attività tecnica effettuata dall'arch. per conto della CP_1
committente, consistente nella redazione di elaborati tecnici e pareri;
la vidimazione della parcella consente di ritenere la congruità delle competenze richieste in relazione alla tariffa professionale.
In tema di riparto degli oneri probatori dalla giurisprudenza di legittimità, che, con orientamento ormai costante a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite
n. 13533 del 30/10/2001, ha affermato che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”. Tali principi trovano pacificamente applicazione
5 anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, sicché per il creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (così Cass. S.U.
13533 del 30/10/2001; conf. ex plurimis, Cass. Sez. VI – 3 ord. n. 3587 dell'11/2/2021; Cass. Sez. III sent. n. 826 del 20/1/2015; Cass. Sez. I sent. n. 15659 del 15/7/2011).
L'esame delle eccezioni sollevate dalla parte opponente, sotto il profilo probatorio ed assertivo, non consente di individuare con sufficiente margine di determinazione, quale sia l'inadempimento imputato al prestatore d'opera; sebbene emerga dalle allegazioni delle parti che l' impegno assunto dall'ing.
era rivolto al fine di ottenere l'autorizzazione ambientale per la fornace di CP_1
c.da Betlemme territorio di Gela, non può comunque concretizzarsi in una obbligazione di questo specifico risultato poiché non è emersa prova di questo. Ne può dirsi che l'attività tecnica espletata sia stata inutiliter data dal professionista;
ne
è conferma la nota a riscontro per il deposito temporaneo n.52/2015 rilasciato dal
Comune di Gela il 11.8.2015 , nel quale è specificato: “Vista la domanda unica dell'ufficio SUAP prot. n. 2015.S01.93012.10827 del 16.7.2015 pervenuta tramite portale
a nome del sig. in qualità di amministratore delegato dell'impresa F.LI Persona_1
LI s.n.c. di SQ e CE NO LI. Vista la documentazione progettuale allegata alla richiesta composta da: Relazione tecnica, stralci planimetrici, particolari costruttivi, ecc. redatti dall'Arch. ”. Inoltre l'opposto ha CP_1
presentato agli uffici competenti del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta la documentazione tecnica, indicata nel ricorso, per il rilascio della certificazione unica ambientale;
l'ufficio preposto ha inviato allo Sportello Unico Ambientale del nonché per conoscenza alla società opponente, la nota del Parte_3
17.8.2015 prot. 12282 con la quale ha richiesto chiarimenti e l'integrazione dell'istanza con ulteriore documentazione, non più espletata dall'opposto per risoluzione dell' accordo di prestazione d'opera. 6 Inoltre l'attività del professionista non è sovrapponibile a quella svolta da altri tecnici nel medesimo periodo;
in particolare il teste ing. ha dichiarato: Tes_2
“…Per la società F.LI LI …ho predisposto una relazione tecnica per l'autorizzazione ai sensi del D.L.vo 152/2006 per la fornace in cda Betlemme”. “E' vero, io mi sono occupato dell'autorizzazione AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), con particolare riferimento a ciò che riguarda gli aspetti legati al calcolo della potenza termica del forno, alla descrizione del ciclo produttivo, alla determinazione delle emissioni in atmosfera ai sensi della L. 152/2006”. Io ho provveduto a predisporre tutti gli elaborati grafici e tecnici relativi alle autorizzazioni richieste dalla L. 152/2006, ma non mi sono occupato della parte urbanistica, che non mi compete poiché io sono un ingegnere chimico. Preciso che la fornace è un impianto industriale e la valutazione dell'impatto ambientale è il cuore della pratica”.
Rileva pertanto che l'attività degli altri tecnici è consistita in aspetti diversi da queLI elaborati dall'opposto, pure finalizzati all'ottenimento della concessione come fine ultimo, o comunque propedeutici a tale risultato. Peraltro da nessuna parte del materiale probatorio acquisito emerge l'inutilizzabilità degli accertamenti compiuti dall'arch. o, come assunto nella domanda CP_1
riconvenzionale, dei gravissimi inadempimenti professionali assunti nella domanda riconvenzionale, la quale andrà rigettata come l'intera opposizione non risultando suffragata da adeguato supporto probatorio, la quale già in punto di an del diritto al risarcimento risulta sprovvista di adeguata determinazione e puntualità, sia in punto di fatto che di diritto;
non è dimostrato quali siano state le inadempienze dell'obbligato prestatore d'opera intellettuale. Ritiene invece questo decidente che l'opposizione vada rigettata ad eccezione per l'unico punto non controverso, ammesso dal medesimo creditore, di non avere tenuto conto dell'acconto di € 2500,00 ricevuto dal committente.
Solo per questo il decreto ingiuntivo va revocato.
L'opposizione va pertanto parzialmente rigettata, integralmente la domanda riconvenzionale.
Per l'effetto va condannato l'opponente al pagamento della sorte di €.15.498,00 per onorario maturato dall'arch. , scomputato l'importo in acconto, ed CP_1
7 €.315,87 per spese di vidimazione parcella, oltre interessi legali dalla domanda (
6.9.2019).
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore della domanda per le quattro fasi del giudizio, ai valori medi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente l'opposizione a d.i. proposta da F.LI LI
s.n.c. e per l'effetto revoca il d.i. n. 354\2019.
Condanna l'opponente F.LI LI s.n.c. al pagamento in favore di CP_1
dell'importo di € 15.804,87 per compensi professionali oltre gli interessi
[...] legali dalla domanda al soddisfo.
Liquida le spese del giudizio in € 5077,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opposto . CP_1
Gela, 07/11/2025
Il Gop
EP Di LE
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