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Ordinanza 3 giugno 2025
Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Il Giudice
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 28-5-2025
Osserva
In primo luogo va puntualizzato che nessuna disposizione impone che il contratto di comodato sia stipulato in forma scritta ad substantiam o ad probationem.
Inoltre, ove sia concluso verbalmente, lo stesso non necessita d'essere registrato;
né, contrariamente, a quanto asserito dal convenuto, la registrazione costituisce condizione di procedibilità per l'esperimento dell'azione de qua, atteso che, essa, peraltro non obbligatoria, semmai costituirebbe prova certa dell'esistenza del comodato stesso.
Infondata è anche l'eccezione d'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, atteso che essa non è necessaria i procedimenti instaurati ai sensi degli art. 657 e ss. c.p.c..
Opportuno al riguardo poi chiarire che il caso di specie non inerisce ad una controversia su diritti reali poiché entrambe le parti hanno pacificamente dato atto d'essere l'una usufruttuaria del cespite e l'altra nuda proprietaria. Non v'è dunque alcun contrasto sul punto.
Questo, invece, attiene a un diritto di godimento, avendo il asserito CP_1
d'aver concesso il cespite in comodato al proprio figlio.
In considerazione del particolare rapporto che lega le parti tal è l'ipotesi che effettivamente appare essere quella maggiormente verosimile.
Al riguardo ha paventato la sussistenza d'una occupazione sine Parte_1
titulo da parte sua, senza però fornire alcun dettaglio sulle circostanze in cui egli si sarebbe impossessato stabilmente– giacchè, in caso contrario, non si configurerebbe una vera e propria occupazione del bene - sottraendolo alla legittima disponibilità dell'usufruttuario.
In sintesi, allo stato degli atti, non essendo gli eventuali accordi assunti dalle parti stati documentati per iscritto e non disponendosi d'alcun dato in base al quale inferire che i contraenti stabilirono, ad es., un termine finale esplicito oppure implicito – ricavabile dallo specifico uso alla quale la cosa era destinata – deve ragionevolmente concludersi che i conclusero un comodato cd. precario CP_1
ossia sottoposto al recesso al nutum da parte del comodante/usufruttuario ex art. 1810 c.c,, recesso preannunciato dall'attore con missiva del 20/11/2014 e concretamente operato con l'instaurazione del presente giudizio.
Ne consegue che, se lo sfratto non può essere convalidato in virtù dell'opposizione del convenuto, ricorrono i presupposti per emanare l'ordinanza di cui all'art. 665 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, nonchè disporre il mutamento del rito.
P.Q.M.
Non convalida l'intimato sfratto.
Visto l'art. 665 comma 1 c.p.c, ordina a di rilasciare l'immobile CP_2
per cui per cui è causa entro il 7/7/2025 con riserva sulle eccezioni da lui proposte.
Dispone ai sensi dell'art. 426 c.p.c. il mutamento del rito, fissando udienza di comparizione in data 1-10-2025, h. 10.45, assegnando alle parti termine perentorio sino al 15-7-2025, entro il quale provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in Cancelleria. Imperia 29-5-2025
Il Giudice
Dott. Fabio Favalli
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 28-5-2025
Osserva
In primo luogo va puntualizzato che nessuna disposizione impone che il contratto di comodato sia stipulato in forma scritta ad substantiam o ad probationem.
Inoltre, ove sia concluso verbalmente, lo stesso non necessita d'essere registrato;
né, contrariamente, a quanto asserito dal convenuto, la registrazione costituisce condizione di procedibilità per l'esperimento dell'azione de qua, atteso che, essa, peraltro non obbligatoria, semmai costituirebbe prova certa dell'esistenza del comodato stesso.
Infondata è anche l'eccezione d'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, atteso che essa non è necessaria i procedimenti instaurati ai sensi degli art. 657 e ss. c.p.c..
Opportuno al riguardo poi chiarire che il caso di specie non inerisce ad una controversia su diritti reali poiché entrambe le parti hanno pacificamente dato atto d'essere l'una usufruttuaria del cespite e l'altra nuda proprietaria. Non v'è dunque alcun contrasto sul punto.
Questo, invece, attiene a un diritto di godimento, avendo il asserito CP_1
d'aver concesso il cespite in comodato al proprio figlio.
In considerazione del particolare rapporto che lega le parti tal è l'ipotesi che effettivamente appare essere quella maggiormente verosimile.
Al riguardo ha paventato la sussistenza d'una occupazione sine Parte_1
titulo da parte sua, senza però fornire alcun dettaglio sulle circostanze in cui egli si sarebbe impossessato stabilmente– giacchè, in caso contrario, non si configurerebbe una vera e propria occupazione del bene - sottraendolo alla legittima disponibilità dell'usufruttuario.
In sintesi, allo stato degli atti, non essendo gli eventuali accordi assunti dalle parti stati documentati per iscritto e non disponendosi d'alcun dato in base al quale inferire che i contraenti stabilirono, ad es., un termine finale esplicito oppure implicito – ricavabile dallo specifico uso alla quale la cosa era destinata – deve ragionevolmente concludersi che i conclusero un comodato cd. precario CP_1
ossia sottoposto al recesso al nutum da parte del comodante/usufruttuario ex art. 1810 c.c,, recesso preannunciato dall'attore con missiva del 20/11/2014 e concretamente operato con l'instaurazione del presente giudizio.
Ne consegue che, se lo sfratto non può essere convalidato in virtù dell'opposizione del convenuto, ricorrono i presupposti per emanare l'ordinanza di cui all'art. 665 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, nonchè disporre il mutamento del rito.
P.Q.M.
Non convalida l'intimato sfratto.
Visto l'art. 665 comma 1 c.p.c, ordina a di rilasciare l'immobile CP_2
per cui per cui è causa entro il 7/7/2025 con riserva sulle eccezioni da lui proposte.
Dispone ai sensi dell'art. 426 c.p.c. il mutamento del rito, fissando udienza di comparizione in data 1-10-2025, h. 10.45, assegnando alle parti termine perentorio sino al 15-7-2025, entro il quale provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in Cancelleria. Imperia 29-5-2025
Il Giudice
Dott. Fabio Favalli