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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 14/05/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1695/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1695/2022, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco Del Monte del Foro di C.F._2
Lodi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lodi (LO), Via XX Settembre n.
46
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_3 C.F._3 dall'avv. Daniele Panzetti del Foro di Lodi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Colombano al AM (LO), Via del Mandorli n. 3
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, così giudicare: A1) accertare e per l'effetto dichiarare il diritto di proprietà esclusiva dei Sig.ri e Parte_1 dei due portici con annessa area al piano terra con sovrastante cascina, Parte_2 identificati nel N.C.E.U. del Comune di San Colombano al AM (MI) al foglio 25, mappale
168 sub. 1, unito al mappale 171 sub. 4, Via Dalcerri Tosi, n. 65, piano T/1, categoria C/2, classe 3, mq 33, superficie catastale totale mq. 42, r.c. € 40,90; A2) conseguentemente, previo accertamento del parziale spoglio dell'area sub A1 realizzato dal Sig. ordinare a quest'ultimo ex art. 948 c.c., l'immediata Parte_3 rimozione, a sua cura e spese, delle opere eseguite, onde consentire agli attori il libero esercizio del loro diritto di proprietà; B1) accertare e per l'effetto dichiarare il diritto di comproprietà dei Sig.ri e Parte_1
sul fondo/corte comune identificato nel N.C.E.U. del Comune di San Colombano al Parte_2
AM (MI) al foglio 25, mappale 164;
B2) conseguentemente, previo accertamento della persistente condotta del Sig. Parte_3 di parcheggiare e far parcheggiare le automobili nella corte comune sub B1 e
[...] dinnanzi ai due portici di cui al fg. 25 mapp. 168 sub. 1 e al piccolo vano a sgombero e latrina di cui al fg. 25 mapp. 168 sub. 2 di proprietà esclusiva degli attori sub A1, ordinare al Sig. ex art. 948 c.c. e/o ex art. 949 c.c., ovvero in subordine (qualora lo Parte_3
pagina 1 di 10 spoglio e le molestie non vengano giustificate con l'esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale) ex artt. 2043 e 2058 c.c., l'immediata cessazione di tale condotta;
C) determinare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dal Sig.
[...] agli attori per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento sub A2 Parte_3 ovvero per ogni violazione o inosservanza successiva nell'esecuzione del provvedimento sub B2;
D) condannare il Sig. al risarcimento del danno nella misura non Parte_3 inferiore a € 50,00 al giorno, per l'arbitraria e abusiva occupazione delle proprietà dei Sig.ri
e dalla data del 14.01.2021 (data dell'acquisto del diritto di proprietà Parte_1 Parte_2 degli attori) sino all'effettivo ripristino dei luoghi;
E) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.”
Conclusioni di parte convenuta
“Piaccia all'On.le Tribunale di Lodi, Giudice dott.ssa Cappello, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito, in via principale:
• rigettare le domande proposte dagli attori perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti;
in ogni caso:
• col favore delle spese, compensi professionali e accessori come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 di un ordine giudiziale volto a far cessare alcune condotte moleste del proprio vicino di casa, Sig. , il quale impedisce il godimento di alcuni immobili Parte_3 di loro esclusiva proprietà siti nella corte comune (portici con sovrastante cascinale e attiguo locale sgombero ad uso latrina nonché porzione di area cortilizia), con condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di tale ordine. Gli attori hanno, altresì, chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni liquidati in euro 50,00 per ciascun giorno di omesso godimento dell'area scoperta sita dietro ai portici a decorrere dal 14.01.2021 (data di acquisto dei beni immobili).
In particolare, con atto di citazione notificato l'11.07.2022, gli attori hanno dedotto le seguenti circostanze:
- di aver acquistato, in data 14.01.2021, la proprietà esclusiva di un'abitazione sita in San
Colombano al AM (MI), Via Dalcerri Tosi n. 65, di due portici e locale sgombero ad uso latrina nonché area al piano terra, cui si accede tramite cortile comune con altra abitazione;
pagina 2 di 10 - di aver rinvenuto l'installazione, da parte del , di due recinzioni palificate, Pt_3 tra di loro parallele, presso il sedime di loro esclusiva proprietà sito tra il retro dei due portici di proprietà degli attori e il cascinale di proprietà del convenuto, con presenza di un cancello chiuso a chiave (la cui disponibilità era del solo convenuto) che avrebbe loro impedito di godere di tale area;
- di non poter, altresì, accedere e pienamente godere dei propri due portici e del locale sgombero/uso latrina a causa della condotta del , il quale abitualmente Pt_3 parcheggia la propria autovettura e fa parcheggiare a terzi le autovetture davanti a tali immobili.
Il Sig. si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione Parte_3
e risposta ritualmente depositata, in cui ha chiesto il rigetto delle domande formulate dagli attori e la condanna di questi ultimi alla rifusione delle spese di lite.
Il convenuto ha contestato integralmente la ricostruzione degli attori, deducendo:
- di essere stato autorizzato a posizionare la recinzione dal precedente proprietario degli attori;
- di non aver potuto rimuovere la recinzione e il relativo cancello a causa della presenza delle macerie degli attori posizionate davanti a tale recinzione;
- di parcheggiare la propria autovettura nel cortile comune in quanto consentitogli dal titolo di acquisto dei propri immobili e di aver rinvenuto un'analoga condotta da parte degli attori;
- di parcheggiare la propria autovettura davanti agli immobili di proprietà degli attori soltanto quando non ha rilevato altro posto nella corte comune.
Durante la prima udienza, svoltasi il 1.12.2022 in forma scritta, il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI nn. 1, 2 e 3 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 22.3.2023 per la discussione sulle istanze istruttorie.
Con provvedimento emesso il 26.6.2023 a scioglimento della riserva assunta a tale udienza del 22.3.2023, svoltasi mediante trattazione scritta, il Giudice ha disposto la comparizione personale delle parti e dei difensori ex art. 185-bis c.p.c. al fine di tentarne la conciliazione, fissando l'udienza del 19.7.2023. All'udienza del 19.7.2023 il Giudice ha interrogato liberamente le parti ed è emerso quanto segue:
- la recinzione posta “a chiusura” dell'area scoperta di proprietà degli attori è stata rimossa dal convenuto due giorni prima della suddetta udienza;
- persistono ancora alcuni beni di proprietà del convenuto su tale area e il convenuto si è impegnato a rimuoverli entro una settimana;
- il convenuto ha dichiarato di parcheggiare la propria autovettura (o altre auto a lui riconducibili) davanti agli immobili degli attori solo quando non trova altro spazio nel cortile comune, mentre gli attori hanno sostenuto che tale condotta avviene sistematicamente;
- il convenuto ha formulato una proposta conciliativa che prevede: a) la liberazione dell'area scoperta di proprietà degli attori entro una settimana;
b) il suo impegno a non pagina 3 di 10 parcheggiare davanti ai portici di proprietà degli attori;
c) il pagamento dell'importo di euro 500,00 a favore degli attori;
- gli attori hanno preso atto dell'impegno del convenuto di rimozione dei beni di sua proprietà e hanno insistito in relazione al proprio diritto di parcheggio così come argomentato in atti.
La causa è stata rinviata, per la verifica dell'effettiva rimozione dei beni del convenuto e del permanere di eventuali ostacoli al diritto di parcheggio, all'udienza del 15.9.2023 e, successivamente, all'udienza del 14.11.2023. Il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo e il giudizio è proseguito con l'istruttoria orale mediante interpello del convenuto ed escussione dei testi indicati delle parti alle udienze del 3.5.2024 e del 21.6.2024, all'esito delle quale il Giudice, con provvedimento emesso fuori udienza il 19.07.2024, ha fissato l'udienza del 23.10.2024 per la precisazione delle conclusioni. All'esito di tale udienza, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato gli scritti difensivi conclusivi ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda di accertamento della proprietà esclusiva di alcuni immobili degli attori e la richiesta di ordine di sgombero.
Gli attori hanno domandato la concessione di un provvedimento ex art. 948 c.c. di immediata rimozione delle opere eseguite dal convenuto in relazione ai due portici con annessa area al piano terra e sovrastante cascina nonché ad un piccolo vano adibito a sgombero e latrina
(identificati nel N.C.E.U. del Comune di San Colombano al AM (MI) al foglio 25, rispettivamente al mappale 168 sub. 1, unito al mappale 171 sub. 4 e al mappale 168, sub 2), previo accertamento del proprio diritto di proprietà esclusiva su tali beni immobili.
Secondo le prospettazioni degli attori, il convenuto ha installato due recinzioni palificate, tra di loro parallele, presso l'area di loro esclusiva proprietà posto dietro al loro cascinale, con presenza di un cancello chiuso a chiave (la cui disponibilità era del solo convenuto) che avrebbe loro impedito di godere di tale area.
Sul punto, deve preliminarmente rilevarsi che non è oggetto di contestazione il diritto di proprietà esclusiva degli attori sugli immobili sopra descritti così come non è oggetto di contestazione la condotta del convenuto di spoglio dall'area scoperta di proprietà degli attori. Risulta, altresì, che nel corso del giudizio il convenuto ha spontaneamente rimosso le recinzioni e il cancello che impedivano agli attori l'accesso all'area di loro proprietà, mentre vi ha lasciato altro materiale quali “tavolo, vaso, piastrelle, scale, motore di motoscafo e cancello”, come risulta dalle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio libero del 19.07.2023 e dai difensori delle parti alle successive udienze del 15.09.2023 e del
14.11.2023 nonché dalle fotografie prodotte da entrambe le parti.
Il Giudice ritiene, pertanto, provati sia il diritto di proprietà esclusiva degli attori sia la condotta di spoglio, seppur parziale, in capo al convenuto, in applicazione del disposto di cui all'art. 115, comma I, ult. periodo c.p.c.
pagina 4 di 10 Ciò posto e accertata la presenza di opere eseguite dal convenuto (che includono anche i materiali abbandonati dal convenuto), è necessario verificare la presenza di un titolo o di una causa che giustifichi tale condotta.
Rileva il Giudice che il convenuto non ha dedotto alcun titolo che giustifichi la condotta del convenuto così come risulta, oltremodo, infondata la tesi dell'esistenza di un'autorizzazione dei danti causa degli attori. Il convenuto non ha, difatti, fornito alcuna prova di tale presunta autorizzazione, in spregio al disposto di cui all'art. 2697 c.c. e, invero, gli attori hanno prodotto documentazione da cui risulta che i loro danti causa avevano già formalizzato al convenuto una richiesta formale di sgombero delle aree di loro proprietà sin dall'11.3.2020 (doc. parte attrice n. 11). La mancanza di un'autorizzazione a favore del convenuto risulta, altresì, provata dalla dichiarazione resa dai danti causa degli attori il successivo 4.6.2020 (doc. parte attrice n. 12).
Risulta parimenti infondata la ragione addotta da parte convenuta di impossibilità di rimozione della recinzione a causa della presenza di macerie depositate dagli attori in quanto trattasi di assunto rimasto privo di riscontro probatorio e, oltremodo, illogico posto che l'occupazione dell'area de quo era già avvenuta prima che gli attori ne divenissero proprietari e, quindi, prima che potessero aver depositato materiale davanti a tali recinzioni
(cfr richiesta di sgombero dei precedenti proprietari dell'11.3.2020, doc. parte attrice n. 11). Attesa l'inesistenza di una ragione giustificatrice dell'occupazione del convenuto e provata la condotta di spoglio da questi commessa, ritiene questo Giudice di accogliere la domanda richiesta dagli attori di condanna del convenuto alla liberazione dell'area sopra descritta, con ordine di rimozione delle opere installate, ivi incluso il materiale abbandonatovi.
3. La domanda di condanna del convenuto al pagamento di una somma equitativamente determinata per ogni giorno ritardo ex art. 614 bis c.p.c.
Gli attori hanno, altresì, chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma determinata ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine giudiziale di sgombero dell'area di proprietà degli attori. La domanda proposta nell'atto di citazione e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni del 19.10.2024 non è stata, di fatto, coltivata dagli attori, anche in riferimento alla liquidazione del quantum di tale importo.
Tuttavia, l'art. 614 bis c.p.c. riconosce, in capo al Giudice, ampia discrezionalità nella determinazione di tale somma “tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”. In applicazione dei criteri indicati in tale disposizione e, alla luce del materiale rimasto da rimuovere su tale area dopo gli aggiornamenti avvenuti alle udienze del 19.07.2023, del
15.09.2023 e del 14.11.2023 nonché visto il limitato godimento di tale area da parte degli attori anche qualora l'area fosse stata sgombra, il Giudice ritiene di liquidare tale somma in euro 25,00 per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di sgombero.
pagina 5 di 10
4. La domanda di accertamento del diritto di comproprietà sulla corte comune e la richiesta di ordine giudiziale di cessazione della condotta di parcheggio.
Gli attori hanno domandato la concessione di un provvedimento di ordine al convenuto di cessazione della condotta di parcheggio delle autovetture riconducibili allo stesso nella corte comune (identificata nel N.C.E.U. del Comune di San Colombano al AM (MI) al foglio 25, al mappale 164) dinanzi ai due portici di proprietà degli attori nonché al piccolo vano sgombero e latrina (identificati nel N.C.E.U. del Comune di San Colombano al AM (MI) al foglio 25, al mappale 168 rispettivamente sub 1 e sub 2).
In particolare, gli attori lamentano di non poter usufruire dei suddetti immobili a causa delle autovetture che il convenuto parcheggia e fa parcheggiare a terzi davanti a tali immobili, impedendone così l'accesso e il relativo godimento ai proprietari. Gli attori chiedono, quindi, che il Tribunale voglia ordinare al convenuto la cessazione di tale condotta al fine di consentire loro il pieno godimento di tali immobili.
Ritiene questo Giudice la domanda fondata e meritevole di accoglimento.
Si rileva, preliminarmente, che anche in questo caso non è oggetto di contestazione il diritto di proprietà comune sull'area cortilizia così come non sono stati contestati, dal convenuto, gli addebiti mossi.
L'istruttoria ha, in ogni caso, confermato tale condotta, come risulta dalle dichiarazioni rese dai testi all'udienza del 21 giugno 2024 e segnatamente:
1) il teste di parte attrice padre degli attori, ha confermato la loro tesi, Tes_1 avendo dichiarato che: “E' vero che parcheggia le auto davanti ai porticati e Pt_3 all'area scoperta di cui alla mappa sub doc. 7 che mi viene rammostrata.
Parcheggiano lì anche gli ospiti di che quando vengono occupano tutto il Pt_3 cortile, gli ospiti vengono spesso, ogni giorno vedo macchine non appartenenti a persone residenti nel cortile”;
2) il teste di parte attrice vicino di casa delle parti, ha confermato la tesi Testimone_2 degli attori, avendo riconosciuto le autovetture riconducibili al convenuto tra quelle parcheggiate nella corte comune che la occupano integralmente e, in particolare, le autovetture parcheggiate davanti agli immobili di proprietà esclusiva degli attori;
3) il teste di parte convenuta , fratello del convenuto, ha confermato la Testimone_3 tesi degli attori, avendo dichiarato che: ogni tanto parcheggia davanti ai Pt_3 porticati e all'area scoperta di cui alla mappa che mi si rammostra (doc 7 fascicolo attore)”;
4) la teste di parte convenuta , sorella del convenuto e vicina di casa Testimone_4 delle parti, ha confermato la tesi degli attori, avendo dichiarato che: “ ogni Per_1 tanto parcheggia davanti ai porticati e all'area scoperta”.
Tutti i testi hanno, quindi, confermato che il convenuto parcheggia e fa parcheggiare a terzi le autovetture davanti ai portici e nell'area scoperta di proprietà degli attori secondo quanto emerge delle fotografie prodotte agli atti.
Questo Giudice deve, pertanto, vagliare la liceità o meno della condotta del convenuto in relazione all'uso della corte comune.
pagina 6 di 10 L'art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante alla comunione può utilizzarla purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri comproprietari di farne uso secondo il proprio diritto. La disposizione in commento garantisce il diritto di ogni comproprietario di utilizzare la cosa comune seppur nei limiti ivi prescritti finalizzati ad evitare il pregiudizio che gli altri comproprietari potrebbero subire da tale uso. Ciascun condomino ha, quindi, diritto di servirsi del bene comune nella sua pienezza ed interezza, anche in modo più intenso da parte del singolo rispetto agli altri comproprietari purché non venga pregiudicata la facoltà degli altri condomini di farne pari uso. È consentito l'uso più ampio del bene comune posto in essere dal singolo condomino in quanto, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, ciò non comporta automaticamente una lesione ex art. 1102 c.c. del diritto degli altri partecipanti (ex multis Cass. Civ., ordinanza 28.6.2017 n.
16260). L'uso della cosa comune da parte di tutti i comproprietari può avvenire con modalità e intensità diverse tra loro, affermando la giurisprudenza di legittimità che “la nozione di uso della cosa comune, di cui all'art. 1102 c.c., sebbene non debba intendersi nel senso di uso identico e contemporaneo, implica pur sempre che la destinazione della cosa resti compatibile con i diritti degli altri partecipanti” (Cass. Civ., sent.
6.5.2021 n.
1187).
Nel caso in esame, non è contestato che la corte comune venga utilizzata da entrambe le parti come parcheggio per le autovetture (e, quindi, per l'esecuzione delle relative manovre)
e non è neppure contestato un eventuale uso, da parte del convenuto, in danno degli altri partecipanti: non si contesta un uso distorto o abnorme della cosa comune rispetto ai diritti degli altri comproprietari, anche in riferimento alla quota di ciascun comproprietario (ai sensi dell'art. 1101 c.c.).
Risulta agli atti che ciascuna delle parti utilizza liberamente la corte comune, di talché non resta che verificare se l'uso della corte comune da parte del convenuto lede il diritto di proprietà esclusiva sui beni degli attori.
Trova applicazione il disposto di cui all'art. 832 c.c. laddove riconosce in capo al proprietario esclusivo del bene di goderne, in modo pieno ed esclusivo così come riconosciuto anche dall'art. 42 Costituzione e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza del 7.12.2000, art. 17). Il potere di godimento del diritto di proprietà consiste nel diritto di trarre dal bene giuridico le utilità che questo può naturalmente produrre e può concretizzarsi nella scelta di utilizzo e di non utilizzo del bene, nelle modalità e nei tempi ritenuti opportuni dal proprietario, esercitandovi un potere di signoria.
Se, da un lato, vi è il diritto del comproprietario del bene comune di utilizzarlo, dall'altro lato, vi è il diritto dei proprietari esclusivi di altri beni di poterne liberamente godere.
Il Giudice deve, quindi, compiere un bilanciamento tra il diritto del comproprietario all'uso del bene in comunione (nel caso che qui compete: il parcheggio nella corte comune) e il diritto del proprietario di godimento del proprio bene esclusivo (nel caso che qui compete: i due portici e il locale ad uso latrina e sgombero degli attori).
pagina 7 di 10 In particolare, si richiede che l'uso della cosa comune non impedisca ai proprietari esclusivi l'uso dei propri beni e che, al contempo, l'uso dei beni esclusivi non impedisca al comproprietario l'uso del bene comune. Nel caso che qui compete, il convenuto dovrebbe parcheggiare le proprie autovetture nella corte comune in modo da consentire agli attori di godere dei propri immobili così come gli attori, di contro, dovrebbero utilizzare sia la corte comune che gli immobili di loro esclusiva proprietà in modo da consentire al convenuto il parcheggio delle proprie autovetture nella corte comune. Le parti devono trovare un modo per organizzare il parcheggio delle rispettive autovetture così da consentire a tutti i comproprietari di usare sia la corte comune sia i rispettivi immobili di proprietà esclusiva.
Il bilanciamento dei contrapposti interessi e lo spazio della corte comune insufficiente a consentire il parcheggio di qualsivoglia autovettura delle parti implicano, in concreto, il dovere:
- per il convenuto:
i) di limitare il numero delle autovetture parcheggiate nella corte comune così da lasciare spazio anche agli attori per le proprie autovetture;
ii) di non far parcheggiare le autovetture dei soggetti terzi nella corte comune qualora lo spazio non sia sufficiente per consentirne l'uso agli attori;
iii) di non parcheggiare le autovetture a lui riconducibili davanti agli immobili di esclusiva proprietà degli attori o, comunque, di parcheggiarle in modo da consentire l'accesso, anche di autoveicoli, ai suddetti immobili;
- per gli attori:
i) di limitare il numero delle autovetture parcheggiate nella corte comune così da lasciare spazio anche al convenuto per il parcheggio delle proprie autovetture;
ii) di prediligere il parcheggio delle proprie autovetture all'interno o davanti agli immobili di loro esclusiva proprietà;
iii) di non far parcheggiare le autovetture dei soggetti terzi nella corte comune qualora lo spazio non sia sufficiente per consentirne l'uso al convenuto. Nell'uso della corte comune e, in particolare, nell'attività di parcheggio delle autovetture, le parti devono improntare la loro condotta ai canoni di diligenza, buona fede, buon senso e di cura e tutela dei rapporti di buon vicinato.
La condotta del convenuto di parcheggio contestata dagli attori viola tali principi nonché le norme sopra richiamate.
5. La domanda degli attori di condanna al risarcimento danni per l'occupazione dell'area di loro esclusiva proprietà.
Gli attori hanno, infine, chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti a causa dello spoglio degli immobili sopra descritti, liquidandoli in Euro 50,00 per ciascun giorno di spoglio a decorrere dal 14.01.2021 (data di acquisto di tali immobili).
Ritiene questo Giudice che tale domanda risulti infondata, non avendo gli attori fornito la prova della propria pretesa sia in punto di an che in punto di quantum.
pagina 8 di 10 Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e applicabili anche alla fattispecie dello spoglio: “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito” (Cass. SS.UU., sent. 15.11.2022 n. 33645; cfr anche Cass. Civ., sent.
29.5.2023 n. 14947).
Gli attori, peraltro, non hanno neppure allegato quale uso avrebbero potuto fare di tale area, posto che la stessa è antistante l'immobile di proprietà esclusiva del convenuto e, pertanto, qualsiasi uso, anche potenziale (e.g. parcheggio auto, deposito beni), avrebbe potuto pregiudicare l'accesso a tale immobile e il suo godimento da parte del convenuto.
In conclusione, gli attori non hanno allegato il pregiudizio subito né hanno fornito alcun ulteriore elemento idoneo a provare i presupposti della domanda di risarcimento danni, che non può che essere rigettata.
6. Spese.
In applicazione del principio di soccombenza e attesa la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri nella misura degli importi minimi (causa di valore indeterminabile complessità minima), avuto riguardo alle difese espletate e alla natura della controversia, di cui al d.m. 55/2014, così come modificati dal d.m. 147/2022 (applicabili ratione temporis) e vengono poste a carico di parte convenuta limitatamente a 2/3 di tali importi, e compensate tra le parti per il restante 1/3.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) ordina a l'immediata rimozione, a propria cura e spese, delle Parte_3 opere eseguite sull'area di proprietà di e sita in San Colombano al Parte_1 Parte_2
AM (MI) e meglio identificata nel N.C.E.U. di tale Comune al foglio 25, mappale 168 sub. 1, unito al mappale 171 sub. 4;
2) condanna al pagamento dell'importo di euro 25,00 per ogni Parte_3 giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento sub 1);
3) ordina a l'immediata cessazione della condotta di parcheggio Parte_3 delle autovetture allo stesso riconducibili nella zona immediatamente antistante gli immobili di proprietà esclusiva di e di meglio identificati nel Parte_1 Parte_2
N.C.E.U. del Comune di San Colombano al AM (MI) al foglio 25, al mappale 168 sub 1 e sub 2;
4) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di Parte_3
pagina 9 di 10 5) condanna a rimborsare in favore di e Parte_3 Parte_1 Parte_2
2/3 delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in euro 7.500,00 per compensi, e pertanto euro 5.000,00 ed Euro 545,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
compensa il restante 1/3 tra le parti.
Lodi, 14 maggio 2025
Il giudice
Ada Cappello
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1695/2022, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco Del Monte del Foro di C.F._2
Lodi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lodi (LO), Via XX Settembre n.
46
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_3 C.F._3 dall'avv. Daniele Panzetti del Foro di Lodi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Colombano al AM (LO), Via del Mandorli n. 3
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, così giudicare: A1) accertare e per l'effetto dichiarare il diritto di proprietà esclusiva dei Sig.ri e Parte_1 dei due portici con annessa area al piano terra con sovrastante cascina, Parte_2 identificati nel N.C.E.U. del Comune di San Colombano al AM (MI) al foglio 25, mappale
168 sub. 1, unito al mappale 171 sub. 4, Via Dalcerri Tosi, n. 65, piano T/1, categoria C/2, classe 3, mq 33, superficie catastale totale mq. 42, r.c. € 40,90; A2) conseguentemente, previo accertamento del parziale spoglio dell'area sub A1 realizzato dal Sig. ordinare a quest'ultimo ex art. 948 c.c., l'immediata Parte_3 rimozione, a sua cura e spese, delle opere eseguite, onde consentire agli attori il libero esercizio del loro diritto di proprietà; B1) accertare e per l'effetto dichiarare il diritto di comproprietà dei Sig.ri e Parte_1
sul fondo/corte comune identificato nel N.C.E.U. del Comune di San Colombano al Parte_2
AM (MI) al foglio 25, mappale 164;
B2) conseguentemente, previo accertamento della persistente condotta del Sig. Parte_3 di parcheggiare e far parcheggiare le automobili nella corte comune sub B1 e
[...] dinnanzi ai due portici di cui al fg. 25 mapp. 168 sub. 1 e al piccolo vano a sgombero e latrina di cui al fg. 25 mapp. 168 sub. 2 di proprietà esclusiva degli attori sub A1, ordinare al Sig. ex art. 948 c.c. e/o ex art. 949 c.c., ovvero in subordine (qualora lo Parte_3
pagina 1 di 10 spoglio e le molestie non vengano giustificate con l'esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale) ex artt. 2043 e 2058 c.c., l'immediata cessazione di tale condotta;
C) determinare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dal Sig.
[...] agli attori per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento sub A2 Parte_3 ovvero per ogni violazione o inosservanza successiva nell'esecuzione del provvedimento sub B2;
D) condannare il Sig. al risarcimento del danno nella misura non Parte_3 inferiore a € 50,00 al giorno, per l'arbitraria e abusiva occupazione delle proprietà dei Sig.ri
e dalla data del 14.01.2021 (data dell'acquisto del diritto di proprietà Parte_1 Parte_2 degli attori) sino all'effettivo ripristino dei luoghi;
E) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.”
Conclusioni di parte convenuta
“Piaccia all'On.le Tribunale di Lodi, Giudice dott.ssa Cappello, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito, in via principale:
• rigettare le domande proposte dagli attori perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti;
in ogni caso:
• col favore delle spese, compensi professionali e accessori come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 di un ordine giudiziale volto a far cessare alcune condotte moleste del proprio vicino di casa, Sig. , il quale impedisce il godimento di alcuni immobili Parte_3 di loro esclusiva proprietà siti nella corte comune (portici con sovrastante cascinale e attiguo locale sgombero ad uso latrina nonché porzione di area cortilizia), con condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di tale ordine. Gli attori hanno, altresì, chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni liquidati in euro 50,00 per ciascun giorno di omesso godimento dell'area scoperta sita dietro ai portici a decorrere dal 14.01.2021 (data di acquisto dei beni immobili).
In particolare, con atto di citazione notificato l'11.07.2022, gli attori hanno dedotto le seguenti circostanze:
- di aver acquistato, in data 14.01.2021, la proprietà esclusiva di un'abitazione sita in San
Colombano al AM (MI), Via Dalcerri Tosi n. 65, di due portici e locale sgombero ad uso latrina nonché area al piano terra, cui si accede tramite cortile comune con altra abitazione;
pagina 2 di 10 - di aver rinvenuto l'installazione, da parte del , di due recinzioni palificate, Pt_3 tra di loro parallele, presso il sedime di loro esclusiva proprietà sito tra il retro dei due portici di proprietà degli attori e il cascinale di proprietà del convenuto, con presenza di un cancello chiuso a chiave (la cui disponibilità era del solo convenuto) che avrebbe loro impedito di godere di tale area;
- di non poter, altresì, accedere e pienamente godere dei propri due portici e del locale sgombero/uso latrina a causa della condotta del , il quale abitualmente Pt_3 parcheggia la propria autovettura e fa parcheggiare a terzi le autovetture davanti a tali immobili.
Il Sig. si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione Parte_3
e risposta ritualmente depositata, in cui ha chiesto il rigetto delle domande formulate dagli attori e la condanna di questi ultimi alla rifusione delle spese di lite.
Il convenuto ha contestato integralmente la ricostruzione degli attori, deducendo:
- di essere stato autorizzato a posizionare la recinzione dal precedente proprietario degli attori;
- di non aver potuto rimuovere la recinzione e il relativo cancello a causa della presenza delle macerie degli attori posizionate davanti a tale recinzione;
- di parcheggiare la propria autovettura nel cortile comune in quanto consentitogli dal titolo di acquisto dei propri immobili e di aver rinvenuto un'analoga condotta da parte degli attori;
- di parcheggiare la propria autovettura davanti agli immobili di proprietà degli attori soltanto quando non ha rilevato altro posto nella corte comune.
Durante la prima udienza, svoltasi il 1.12.2022 in forma scritta, il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI nn. 1, 2 e 3 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 22.3.2023 per la discussione sulle istanze istruttorie.
Con provvedimento emesso il 26.6.2023 a scioglimento della riserva assunta a tale udienza del 22.3.2023, svoltasi mediante trattazione scritta, il Giudice ha disposto la comparizione personale delle parti e dei difensori ex art. 185-bis c.p.c. al fine di tentarne la conciliazione, fissando l'udienza del 19.7.2023. All'udienza del 19.7.2023 il Giudice ha interrogato liberamente le parti ed è emerso quanto segue:
- la recinzione posta “a chiusura” dell'area scoperta di proprietà degli attori è stata rimossa dal convenuto due giorni prima della suddetta udienza;
- persistono ancora alcuni beni di proprietà del convenuto su tale area e il convenuto si è impegnato a rimuoverli entro una settimana;
- il convenuto ha dichiarato di parcheggiare la propria autovettura (o altre auto a lui riconducibili) davanti agli immobili degli attori solo quando non trova altro spazio nel cortile comune, mentre gli attori hanno sostenuto che tale condotta avviene sistematicamente;
- il convenuto ha formulato una proposta conciliativa che prevede: a) la liberazione dell'area scoperta di proprietà degli attori entro una settimana;
b) il suo impegno a non pagina 3 di 10 parcheggiare davanti ai portici di proprietà degli attori;
c) il pagamento dell'importo di euro 500,00 a favore degli attori;
- gli attori hanno preso atto dell'impegno del convenuto di rimozione dei beni di sua proprietà e hanno insistito in relazione al proprio diritto di parcheggio così come argomentato in atti.
La causa è stata rinviata, per la verifica dell'effettiva rimozione dei beni del convenuto e del permanere di eventuali ostacoli al diritto di parcheggio, all'udienza del 15.9.2023 e, successivamente, all'udienza del 14.11.2023. Il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo e il giudizio è proseguito con l'istruttoria orale mediante interpello del convenuto ed escussione dei testi indicati delle parti alle udienze del 3.5.2024 e del 21.6.2024, all'esito delle quale il Giudice, con provvedimento emesso fuori udienza il 19.07.2024, ha fissato l'udienza del 23.10.2024 per la precisazione delle conclusioni. All'esito di tale udienza, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato gli scritti difensivi conclusivi ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda di accertamento della proprietà esclusiva di alcuni immobili degli attori e la richiesta di ordine di sgombero.
Gli attori hanno domandato la concessione di un provvedimento ex art. 948 c.c. di immediata rimozione delle opere eseguite dal convenuto in relazione ai due portici con annessa area al piano terra e sovrastante cascina nonché ad un piccolo vano adibito a sgombero e latrina
(identificati nel N.C.E.U. del Comune di San Colombano al AM (MI) al foglio 25, rispettivamente al mappale 168 sub. 1, unito al mappale 171 sub. 4 e al mappale 168, sub 2), previo accertamento del proprio diritto di proprietà esclusiva su tali beni immobili.
Secondo le prospettazioni degli attori, il convenuto ha installato due recinzioni palificate, tra di loro parallele, presso l'area di loro esclusiva proprietà posto dietro al loro cascinale, con presenza di un cancello chiuso a chiave (la cui disponibilità era del solo convenuto) che avrebbe loro impedito di godere di tale area.
Sul punto, deve preliminarmente rilevarsi che non è oggetto di contestazione il diritto di proprietà esclusiva degli attori sugli immobili sopra descritti così come non è oggetto di contestazione la condotta del convenuto di spoglio dall'area scoperta di proprietà degli attori. Risulta, altresì, che nel corso del giudizio il convenuto ha spontaneamente rimosso le recinzioni e il cancello che impedivano agli attori l'accesso all'area di loro proprietà, mentre vi ha lasciato altro materiale quali “tavolo, vaso, piastrelle, scale, motore di motoscafo e cancello”, come risulta dalle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio libero del 19.07.2023 e dai difensori delle parti alle successive udienze del 15.09.2023 e del
14.11.2023 nonché dalle fotografie prodotte da entrambe le parti.
Il Giudice ritiene, pertanto, provati sia il diritto di proprietà esclusiva degli attori sia la condotta di spoglio, seppur parziale, in capo al convenuto, in applicazione del disposto di cui all'art. 115, comma I, ult. periodo c.p.c.
pagina 4 di 10 Ciò posto e accertata la presenza di opere eseguite dal convenuto (che includono anche i materiali abbandonati dal convenuto), è necessario verificare la presenza di un titolo o di una causa che giustifichi tale condotta.
Rileva il Giudice che il convenuto non ha dedotto alcun titolo che giustifichi la condotta del convenuto così come risulta, oltremodo, infondata la tesi dell'esistenza di un'autorizzazione dei danti causa degli attori. Il convenuto non ha, difatti, fornito alcuna prova di tale presunta autorizzazione, in spregio al disposto di cui all'art. 2697 c.c. e, invero, gli attori hanno prodotto documentazione da cui risulta che i loro danti causa avevano già formalizzato al convenuto una richiesta formale di sgombero delle aree di loro proprietà sin dall'11.3.2020 (doc. parte attrice n. 11). La mancanza di un'autorizzazione a favore del convenuto risulta, altresì, provata dalla dichiarazione resa dai danti causa degli attori il successivo 4.6.2020 (doc. parte attrice n. 12).
Risulta parimenti infondata la ragione addotta da parte convenuta di impossibilità di rimozione della recinzione a causa della presenza di macerie depositate dagli attori in quanto trattasi di assunto rimasto privo di riscontro probatorio e, oltremodo, illogico posto che l'occupazione dell'area de quo era già avvenuta prima che gli attori ne divenissero proprietari e, quindi, prima che potessero aver depositato materiale davanti a tali recinzioni
(cfr richiesta di sgombero dei precedenti proprietari dell'11.3.2020, doc. parte attrice n. 11). Attesa l'inesistenza di una ragione giustificatrice dell'occupazione del convenuto e provata la condotta di spoglio da questi commessa, ritiene questo Giudice di accogliere la domanda richiesta dagli attori di condanna del convenuto alla liberazione dell'area sopra descritta, con ordine di rimozione delle opere installate, ivi incluso il materiale abbandonatovi.
3. La domanda di condanna del convenuto al pagamento di una somma equitativamente determinata per ogni giorno ritardo ex art. 614 bis c.p.c.
Gli attori hanno, altresì, chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma determinata ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine giudiziale di sgombero dell'area di proprietà degli attori. La domanda proposta nell'atto di citazione e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni del 19.10.2024 non è stata, di fatto, coltivata dagli attori, anche in riferimento alla liquidazione del quantum di tale importo.
Tuttavia, l'art. 614 bis c.p.c. riconosce, in capo al Giudice, ampia discrezionalità nella determinazione di tale somma “tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”. In applicazione dei criteri indicati in tale disposizione e, alla luce del materiale rimasto da rimuovere su tale area dopo gli aggiornamenti avvenuti alle udienze del 19.07.2023, del
15.09.2023 e del 14.11.2023 nonché visto il limitato godimento di tale area da parte degli attori anche qualora l'area fosse stata sgombra, il Giudice ritiene di liquidare tale somma in euro 25,00 per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di sgombero.
pagina 5 di 10
4. La domanda di accertamento del diritto di comproprietà sulla corte comune e la richiesta di ordine giudiziale di cessazione della condotta di parcheggio.
Gli attori hanno domandato la concessione di un provvedimento di ordine al convenuto di cessazione della condotta di parcheggio delle autovetture riconducibili allo stesso nella corte comune (identificata nel N.C.E.U. del Comune di San Colombano al AM (MI) al foglio 25, al mappale 164) dinanzi ai due portici di proprietà degli attori nonché al piccolo vano sgombero e latrina (identificati nel N.C.E.U. del Comune di San Colombano al AM (MI) al foglio 25, al mappale 168 rispettivamente sub 1 e sub 2).
In particolare, gli attori lamentano di non poter usufruire dei suddetti immobili a causa delle autovetture che il convenuto parcheggia e fa parcheggiare a terzi davanti a tali immobili, impedendone così l'accesso e il relativo godimento ai proprietari. Gli attori chiedono, quindi, che il Tribunale voglia ordinare al convenuto la cessazione di tale condotta al fine di consentire loro il pieno godimento di tali immobili.
Ritiene questo Giudice la domanda fondata e meritevole di accoglimento.
Si rileva, preliminarmente, che anche in questo caso non è oggetto di contestazione il diritto di proprietà comune sull'area cortilizia così come non sono stati contestati, dal convenuto, gli addebiti mossi.
L'istruttoria ha, in ogni caso, confermato tale condotta, come risulta dalle dichiarazioni rese dai testi all'udienza del 21 giugno 2024 e segnatamente:
1) il teste di parte attrice padre degli attori, ha confermato la loro tesi, Tes_1 avendo dichiarato che: “E' vero che parcheggia le auto davanti ai porticati e Pt_3 all'area scoperta di cui alla mappa sub doc. 7 che mi viene rammostrata.
Parcheggiano lì anche gli ospiti di che quando vengono occupano tutto il Pt_3 cortile, gli ospiti vengono spesso, ogni giorno vedo macchine non appartenenti a persone residenti nel cortile”;
2) il teste di parte attrice vicino di casa delle parti, ha confermato la tesi Testimone_2 degli attori, avendo riconosciuto le autovetture riconducibili al convenuto tra quelle parcheggiate nella corte comune che la occupano integralmente e, in particolare, le autovetture parcheggiate davanti agli immobili di proprietà esclusiva degli attori;
3) il teste di parte convenuta , fratello del convenuto, ha confermato la Testimone_3 tesi degli attori, avendo dichiarato che: ogni tanto parcheggia davanti ai Pt_3 porticati e all'area scoperta di cui alla mappa che mi si rammostra (doc 7 fascicolo attore)”;
4) la teste di parte convenuta , sorella del convenuto e vicina di casa Testimone_4 delle parti, ha confermato la tesi degli attori, avendo dichiarato che: “ ogni Per_1 tanto parcheggia davanti ai porticati e all'area scoperta”.
Tutti i testi hanno, quindi, confermato che il convenuto parcheggia e fa parcheggiare a terzi le autovetture davanti ai portici e nell'area scoperta di proprietà degli attori secondo quanto emerge delle fotografie prodotte agli atti.
Questo Giudice deve, pertanto, vagliare la liceità o meno della condotta del convenuto in relazione all'uso della corte comune.
pagina 6 di 10 L'art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante alla comunione può utilizzarla purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri comproprietari di farne uso secondo il proprio diritto. La disposizione in commento garantisce il diritto di ogni comproprietario di utilizzare la cosa comune seppur nei limiti ivi prescritti finalizzati ad evitare il pregiudizio che gli altri comproprietari potrebbero subire da tale uso. Ciascun condomino ha, quindi, diritto di servirsi del bene comune nella sua pienezza ed interezza, anche in modo più intenso da parte del singolo rispetto agli altri comproprietari purché non venga pregiudicata la facoltà degli altri condomini di farne pari uso. È consentito l'uso più ampio del bene comune posto in essere dal singolo condomino in quanto, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, ciò non comporta automaticamente una lesione ex art. 1102 c.c. del diritto degli altri partecipanti (ex multis Cass. Civ., ordinanza 28.6.2017 n.
16260). L'uso della cosa comune da parte di tutti i comproprietari può avvenire con modalità e intensità diverse tra loro, affermando la giurisprudenza di legittimità che “la nozione di uso della cosa comune, di cui all'art. 1102 c.c., sebbene non debba intendersi nel senso di uso identico e contemporaneo, implica pur sempre che la destinazione della cosa resti compatibile con i diritti degli altri partecipanti” (Cass. Civ., sent.
6.5.2021 n.
1187).
Nel caso in esame, non è contestato che la corte comune venga utilizzata da entrambe le parti come parcheggio per le autovetture (e, quindi, per l'esecuzione delle relative manovre)
e non è neppure contestato un eventuale uso, da parte del convenuto, in danno degli altri partecipanti: non si contesta un uso distorto o abnorme della cosa comune rispetto ai diritti degli altri comproprietari, anche in riferimento alla quota di ciascun comproprietario (ai sensi dell'art. 1101 c.c.).
Risulta agli atti che ciascuna delle parti utilizza liberamente la corte comune, di talché non resta che verificare se l'uso della corte comune da parte del convenuto lede il diritto di proprietà esclusiva sui beni degli attori.
Trova applicazione il disposto di cui all'art. 832 c.c. laddove riconosce in capo al proprietario esclusivo del bene di goderne, in modo pieno ed esclusivo così come riconosciuto anche dall'art. 42 Costituzione e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza del 7.12.2000, art. 17). Il potere di godimento del diritto di proprietà consiste nel diritto di trarre dal bene giuridico le utilità che questo può naturalmente produrre e può concretizzarsi nella scelta di utilizzo e di non utilizzo del bene, nelle modalità e nei tempi ritenuti opportuni dal proprietario, esercitandovi un potere di signoria.
Se, da un lato, vi è il diritto del comproprietario del bene comune di utilizzarlo, dall'altro lato, vi è il diritto dei proprietari esclusivi di altri beni di poterne liberamente godere.
Il Giudice deve, quindi, compiere un bilanciamento tra il diritto del comproprietario all'uso del bene in comunione (nel caso che qui compete: il parcheggio nella corte comune) e il diritto del proprietario di godimento del proprio bene esclusivo (nel caso che qui compete: i due portici e il locale ad uso latrina e sgombero degli attori).
pagina 7 di 10 In particolare, si richiede che l'uso della cosa comune non impedisca ai proprietari esclusivi l'uso dei propri beni e che, al contempo, l'uso dei beni esclusivi non impedisca al comproprietario l'uso del bene comune. Nel caso che qui compete, il convenuto dovrebbe parcheggiare le proprie autovetture nella corte comune in modo da consentire agli attori di godere dei propri immobili così come gli attori, di contro, dovrebbero utilizzare sia la corte comune che gli immobili di loro esclusiva proprietà in modo da consentire al convenuto il parcheggio delle proprie autovetture nella corte comune. Le parti devono trovare un modo per organizzare il parcheggio delle rispettive autovetture così da consentire a tutti i comproprietari di usare sia la corte comune sia i rispettivi immobili di proprietà esclusiva.
Il bilanciamento dei contrapposti interessi e lo spazio della corte comune insufficiente a consentire il parcheggio di qualsivoglia autovettura delle parti implicano, in concreto, il dovere:
- per il convenuto:
i) di limitare il numero delle autovetture parcheggiate nella corte comune così da lasciare spazio anche agli attori per le proprie autovetture;
ii) di non far parcheggiare le autovetture dei soggetti terzi nella corte comune qualora lo spazio non sia sufficiente per consentirne l'uso agli attori;
iii) di non parcheggiare le autovetture a lui riconducibili davanti agli immobili di esclusiva proprietà degli attori o, comunque, di parcheggiarle in modo da consentire l'accesso, anche di autoveicoli, ai suddetti immobili;
- per gli attori:
i) di limitare il numero delle autovetture parcheggiate nella corte comune così da lasciare spazio anche al convenuto per il parcheggio delle proprie autovetture;
ii) di prediligere il parcheggio delle proprie autovetture all'interno o davanti agli immobili di loro esclusiva proprietà;
iii) di non far parcheggiare le autovetture dei soggetti terzi nella corte comune qualora lo spazio non sia sufficiente per consentirne l'uso al convenuto. Nell'uso della corte comune e, in particolare, nell'attività di parcheggio delle autovetture, le parti devono improntare la loro condotta ai canoni di diligenza, buona fede, buon senso e di cura e tutela dei rapporti di buon vicinato.
La condotta del convenuto di parcheggio contestata dagli attori viola tali principi nonché le norme sopra richiamate.
5. La domanda degli attori di condanna al risarcimento danni per l'occupazione dell'area di loro esclusiva proprietà.
Gli attori hanno, infine, chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti a causa dello spoglio degli immobili sopra descritti, liquidandoli in Euro 50,00 per ciascun giorno di spoglio a decorrere dal 14.01.2021 (data di acquisto di tali immobili).
Ritiene questo Giudice che tale domanda risulti infondata, non avendo gli attori fornito la prova della propria pretesa sia in punto di an che in punto di quantum.
pagina 8 di 10 Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e applicabili anche alla fattispecie dello spoglio: “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito” (Cass. SS.UU., sent. 15.11.2022 n. 33645; cfr anche Cass. Civ., sent.
29.5.2023 n. 14947).
Gli attori, peraltro, non hanno neppure allegato quale uso avrebbero potuto fare di tale area, posto che la stessa è antistante l'immobile di proprietà esclusiva del convenuto e, pertanto, qualsiasi uso, anche potenziale (e.g. parcheggio auto, deposito beni), avrebbe potuto pregiudicare l'accesso a tale immobile e il suo godimento da parte del convenuto.
In conclusione, gli attori non hanno allegato il pregiudizio subito né hanno fornito alcun ulteriore elemento idoneo a provare i presupposti della domanda di risarcimento danni, che non può che essere rigettata.
6. Spese.
In applicazione del principio di soccombenza e attesa la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri nella misura degli importi minimi (causa di valore indeterminabile complessità minima), avuto riguardo alle difese espletate e alla natura della controversia, di cui al d.m. 55/2014, così come modificati dal d.m. 147/2022 (applicabili ratione temporis) e vengono poste a carico di parte convenuta limitatamente a 2/3 di tali importi, e compensate tra le parti per il restante 1/3.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) ordina a l'immediata rimozione, a propria cura e spese, delle Parte_3 opere eseguite sull'area di proprietà di e sita in San Colombano al Parte_1 Parte_2
AM (MI) e meglio identificata nel N.C.E.U. di tale Comune al foglio 25, mappale 168 sub. 1, unito al mappale 171 sub. 4;
2) condanna al pagamento dell'importo di euro 25,00 per ogni Parte_3 giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento sub 1);
3) ordina a l'immediata cessazione della condotta di parcheggio Parte_3 delle autovetture allo stesso riconducibili nella zona immediatamente antistante gli immobili di proprietà esclusiva di e di meglio identificati nel Parte_1 Parte_2
N.C.E.U. del Comune di San Colombano al AM (MI) al foglio 25, al mappale 168 sub 1 e sub 2;
4) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di Parte_3
pagina 9 di 10 5) condanna a rimborsare in favore di e Parte_3 Parte_1 Parte_2
2/3 delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in euro 7.500,00 per compensi, e pertanto euro 5.000,00 ed Euro 545,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
compensa il restante 1/3 tra le parti.
Lodi, 14 maggio 2025
Il giudice
Ada Cappello
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