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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 25/07/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 850/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Il Tribunale, in camera di consiglio, nella persona dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08/04/2025 da:
(C.F. nato a [...] il [...], ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Vincenzo De Vit 12/B, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni AQUINO e Maria Stella
SCESA presso cui è elettivamente domiciliato in Verbania, v.le Azari, , giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. nata a [...] il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto BEER (presso cui è elettivamente domiciliata in Verbania, c.so Mameli, , giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: modifica condizioni divorzio
Motivi della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
08/04/2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 269/2015 del Tribunale di Verbania, pubblicata il 28.4.2015 alle seguenti condizioni:
“- previa ogni opportuna declaratoria e statuizione
- fermi gli effetti della sentenza n. 269/2015 del Tribunale di Verbania in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RA (VB) l'8-11-1992 tra e Parte_2
, trascritto nei registri dello stato civile del comune di RA (atto n. 4, Controparte_1 parte II, serie A, anno 1992);
a) accertata la volontà delle parti di addivenire ad una definizione totale delle condizioni economiche della cessazione degli effetti civili del matrimonio attraverso una liquidazione finale una tantum, disporre che la corresponsione da parte del signor alla signora Parte_1 Controparte_1 della somma di € 15.000,00 (quindicimila) in unica soluzione ex art. 5 comma 8 l. 898/1970, entro e non oltre 5 giorni dal deposito del ricorso costituisce, come da espressa richiesta e previsione delle parti, assegno divorzile una tantum, a definizione di ogni pretesa economica e con revoca dell'obbligo di corresponsione di qualsiasi assegno divorzile mensile con decorrenza da aprile 2025;
b) compensare integralmente tra le parti, ove necessario, le spese del presente procedimento”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Tribunale stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze, volte alla definizione dei rapporti economici tra le parti.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, cosi provvede:
a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del tribunale di Verbania n. 269/2015, pubblicata il 28.4.2015, pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Parte_1 Controparte_1 di € 15.000,00 (quindicimila) in unica soluzione ex art. 5 comma 8 l. 898/1970, entro e non oltre 5 giorni dal deposito del ricorso, a titolo di assegno divorzile una tantum, a definizione di ogni pretesa economica tra le parti;
revoca l'obbligo già posto a carico di di corrispondere qualsiasi assegno Parte_1 divorzile mensile con decorrenza da aprile 2025.
Compensa tra le parti le spese.
Così deciso in Verbania, il 17.7.2025 Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Il Tribunale, in camera di consiglio, nella persona dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08/04/2025 da:
(C.F. nato a [...] il [...], ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Vincenzo De Vit 12/B, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni AQUINO e Maria Stella
SCESA presso cui è elettivamente domiciliato in Verbania, v.le Azari, , giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. nata a [...] il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto BEER (presso cui è elettivamente domiciliata in Verbania, c.so Mameli, , giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: modifica condizioni divorzio
Motivi della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
08/04/2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 269/2015 del Tribunale di Verbania, pubblicata il 28.4.2015 alle seguenti condizioni:
“- previa ogni opportuna declaratoria e statuizione
- fermi gli effetti della sentenza n. 269/2015 del Tribunale di Verbania in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RA (VB) l'8-11-1992 tra e Parte_2
, trascritto nei registri dello stato civile del comune di RA (atto n. 4, Controparte_1 parte II, serie A, anno 1992);
a) accertata la volontà delle parti di addivenire ad una definizione totale delle condizioni economiche della cessazione degli effetti civili del matrimonio attraverso una liquidazione finale una tantum, disporre che la corresponsione da parte del signor alla signora Parte_1 Controparte_1 della somma di € 15.000,00 (quindicimila) in unica soluzione ex art. 5 comma 8 l. 898/1970, entro e non oltre 5 giorni dal deposito del ricorso costituisce, come da espressa richiesta e previsione delle parti, assegno divorzile una tantum, a definizione di ogni pretesa economica e con revoca dell'obbligo di corresponsione di qualsiasi assegno divorzile mensile con decorrenza da aprile 2025;
b) compensare integralmente tra le parti, ove necessario, le spese del presente procedimento”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Tribunale stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze, volte alla definizione dei rapporti economici tra le parti.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, cosi provvede:
a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del tribunale di Verbania n. 269/2015, pubblicata il 28.4.2015, pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Parte_1 Controparte_1 di € 15.000,00 (quindicimila) in unica soluzione ex art. 5 comma 8 l. 898/1970, entro e non oltre 5 giorni dal deposito del ricorso, a titolo di assegno divorzile una tantum, a definizione di ogni pretesa economica tra le parti;
revoca l'obbligo già posto a carico di di corrispondere qualsiasi assegno Parte_1 divorzile mensile con decorrenza da aprile 2025.
Compensa tra le parti le spese.
Così deciso in Verbania, il 17.7.2025 Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO