TRIB
Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2650/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2650/2024 promossa da
C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARTINI CRISTINA e dall'Avv. RANDO FRANCESCA del Foro di Vicenza
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. DALLE CARBONARE ANDREA del Foro di Vicenza
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 31/10/2024, così chiedendo:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, senza obbligo di fedeltà ma con reciproco rispetto;
2) Affidare il figlio minorenne ed economicamente non autosufficiente, Persona_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la casa familiare assieme alla madre, mentre il padre lo potrà vedere e tenere con sé, salvo diverso accordo dei genitori, nei seguenti periodi:
• un fine settimana ogni due dal venerdì sera al lunedì mattina;
• due o tre pomeriggi ogni settimana da concordare con il figlio;
• cinque giorni durante le vacanze natalizie compreso, ad anni alterni, il giorno di Natale e/o dell'ultimo dell'anno;
• tre giorni durante le vacanze pasquali compreso, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e/o Pasquetta;
• il giorno del compleanno ad anni alterni;
• due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare fra i genitori entro il 30 maggio (uguale diritto dovere spetterà alla madre);
• la festa del papà (mentre la festa della mamma starà con la stessa);
In ogni caso i genitori si esprimono reciproca disponibilità a concordare ulteriori e diverse date, nel rispetto delle reciproche eSIenze.
Entrambi i genitori continueranno ad esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre assumeranno di comune accordo le decisioni attinenti alle materie di straordinaria amministrazione;
3) Assegnare la casa coniugale sita in OG (VI), via Bozzi n. 23/A, di proprietà di entrambi i coniugi, alla SI.ra , che continuerà ad abitarvi con i figli, mentre il SI. Controparte_1 Pt_1
si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro il 31.12.2024, riconsegnando le
[...]
chiavi alla moglie;
i successivi accessi del SI. presso la casa familiare dovranno essere Pt_1 autorizzati dalla SI.ra È concesso al SI. l'utilizzo del garage non collegato alla ex CP_1 Pt_1
abitazione familiare, ma di proprietà comune, esclusivamente per mantenere i propri beni personali all'interno, oltre che la sosta del camper di proprietà esclusiva del SI. nel Parte_1
parcheggio antistante alla ex abitazione coniugale e non di altri veicoli di terzi soggetti;
4) Prendere atto che la SI.ra si obbliga nei confronti del SI. che accetta, ad CP_1 Pt_1
acquistare in sede di divorzio la Sua quota di proprietà della casa coniugale, con le relative pertinenze, e comunque non oltre tre anni decorrenti dalla separazione, al prezzo che verrà individuato da un tecnico terzo scelto di comune accordo dalle parti (ovvero al prezzo concordato dalle parti previe distinte valutazioni tecniche); per il caso in cui la SI.ra non intenda CP_1
acquistare la quota del marito, il SI. si obbliga nei confronti della SI.ra che Pt_1 CP_1
accetta, ad acquistare la Sua quota di proprietà alle condizioni e nei tempi di cui sopra, il tutto come da separato accordo che i coniugi sottoscrivono;
5) Disporre che il SI. provveda a versare alla SI.ra entro il giorno Parte_1 Controparte_1
10 del mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per i figli e Persona_2 Per_1 l'importo mensile di complessivi € 500,00 (€ 250,00 a figlio), annualmente rivalutabili in
[...]
base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, debitamente documentate e concordate fra i genitori secondo quanto previsto nel protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di
Vicenza, che i coniugi dichiarano di conoscere;
6) Prendere atto che il SI. acconsente a far percepire per intero alla SI.ra Parte_1 CP_1
l'assegno unico per i figli a carico relativo ai figli e
[...] Persona_2 Persona_1
nonché ogni altro eventuale bonus relativo alla genitorialità;
7) Prendere atto che ciascun coniuge rinuncia a chiedere l'assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
8) Prendere atto che i coniugi si danno fin da ora reciproca autorizzazione al rilascio/rinnovo del passaporto o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio;
9) Disporre la compensazione delle spese legali”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/06/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio con Parte_1
in OG (VI) in data 11/09/1993; che dall'unione erano nati i figli in data Controparte_1 Per_2
02/11/2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e in data 22/07/2009; Per_1
che nel mese di dicembre 2019 la resistente confessava al marito di essersi innamorata di un altro uomo e che, pertanto, i coniugi decidevano di separarsi di fatto, interrompendo ogni rapporto affettivo tra di loro e vivendo vite separate. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale delle parti;
che il figlio minore venisse affidato in modo condiviso ad Per_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione del padre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte della madre;
che la casa coniugale venisse assegnata al ricorrente;
che venisse posto a carico della resistente l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli con il versamento di € 100,00 per ciascuno, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
che nulla venisse stabilito a titolo di reciproco mantenimento dei coniugi.
Costituitasi in giudizio, dava atto di aver raggiunto un accordo con parte ricorrente Controparte_1
finalizzato a consensualizzare la separazione.
Pertanto, alla prima udienza dinnanzi al Giudice Delegato, le parti precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi. Va, innanzitutto, dichiarata la separazione personale delle parti giacché entrambe concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze dei figli.
Le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in OG (VI) in via Bozzi n. 23/A, in favore della SI.ra quale genitore convivente con i figli. CP_1
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Infine, va disposta come da accordi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 Controparte_1
in OG (VI) in data 11/09/1993 con atto trascritto al n. 32, parte II, serie A, anno 1993, alle condizioni in epigrafe riportate;
2) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OG (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConSIlio del 17.12.2024.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2650/2024 promossa da
C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARTINI CRISTINA e dall'Avv. RANDO FRANCESCA del Foro di Vicenza
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. DALLE CARBONARE ANDREA del Foro di Vicenza
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 31/10/2024, così chiedendo:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, senza obbligo di fedeltà ma con reciproco rispetto;
2) Affidare il figlio minorenne ed economicamente non autosufficiente, Persona_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la casa familiare assieme alla madre, mentre il padre lo potrà vedere e tenere con sé, salvo diverso accordo dei genitori, nei seguenti periodi:
• un fine settimana ogni due dal venerdì sera al lunedì mattina;
• due o tre pomeriggi ogni settimana da concordare con il figlio;
• cinque giorni durante le vacanze natalizie compreso, ad anni alterni, il giorno di Natale e/o dell'ultimo dell'anno;
• tre giorni durante le vacanze pasquali compreso, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e/o Pasquetta;
• il giorno del compleanno ad anni alterni;
• due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare fra i genitori entro il 30 maggio (uguale diritto dovere spetterà alla madre);
• la festa del papà (mentre la festa della mamma starà con la stessa);
In ogni caso i genitori si esprimono reciproca disponibilità a concordare ulteriori e diverse date, nel rispetto delle reciproche eSIenze.
Entrambi i genitori continueranno ad esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre assumeranno di comune accordo le decisioni attinenti alle materie di straordinaria amministrazione;
3) Assegnare la casa coniugale sita in OG (VI), via Bozzi n. 23/A, di proprietà di entrambi i coniugi, alla SI.ra , che continuerà ad abitarvi con i figli, mentre il SI. Controparte_1 Pt_1
si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro il 31.12.2024, riconsegnando le
[...]
chiavi alla moglie;
i successivi accessi del SI. presso la casa familiare dovranno essere Pt_1 autorizzati dalla SI.ra È concesso al SI. l'utilizzo del garage non collegato alla ex CP_1 Pt_1
abitazione familiare, ma di proprietà comune, esclusivamente per mantenere i propri beni personali all'interno, oltre che la sosta del camper di proprietà esclusiva del SI. nel Parte_1
parcheggio antistante alla ex abitazione coniugale e non di altri veicoli di terzi soggetti;
4) Prendere atto che la SI.ra si obbliga nei confronti del SI. che accetta, ad CP_1 Pt_1
acquistare in sede di divorzio la Sua quota di proprietà della casa coniugale, con le relative pertinenze, e comunque non oltre tre anni decorrenti dalla separazione, al prezzo che verrà individuato da un tecnico terzo scelto di comune accordo dalle parti (ovvero al prezzo concordato dalle parti previe distinte valutazioni tecniche); per il caso in cui la SI.ra non intenda CP_1
acquistare la quota del marito, il SI. si obbliga nei confronti della SI.ra che Pt_1 CP_1
accetta, ad acquistare la Sua quota di proprietà alle condizioni e nei tempi di cui sopra, il tutto come da separato accordo che i coniugi sottoscrivono;
5) Disporre che il SI. provveda a versare alla SI.ra entro il giorno Parte_1 Controparte_1
10 del mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per i figli e Persona_2 Per_1 l'importo mensile di complessivi € 500,00 (€ 250,00 a figlio), annualmente rivalutabili in
[...]
base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, debitamente documentate e concordate fra i genitori secondo quanto previsto nel protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di
Vicenza, che i coniugi dichiarano di conoscere;
6) Prendere atto che il SI. acconsente a far percepire per intero alla SI.ra Parte_1 CP_1
l'assegno unico per i figli a carico relativo ai figli e
[...] Persona_2 Persona_1
nonché ogni altro eventuale bonus relativo alla genitorialità;
7) Prendere atto che ciascun coniuge rinuncia a chiedere l'assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
8) Prendere atto che i coniugi si danno fin da ora reciproca autorizzazione al rilascio/rinnovo del passaporto o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio;
9) Disporre la compensazione delle spese legali”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/06/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio con Parte_1
in OG (VI) in data 11/09/1993; che dall'unione erano nati i figli in data Controparte_1 Per_2
02/11/2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e in data 22/07/2009; Per_1
che nel mese di dicembre 2019 la resistente confessava al marito di essersi innamorata di un altro uomo e che, pertanto, i coniugi decidevano di separarsi di fatto, interrompendo ogni rapporto affettivo tra di loro e vivendo vite separate. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale delle parti;
che il figlio minore venisse affidato in modo condiviso ad Per_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione del padre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte della madre;
che la casa coniugale venisse assegnata al ricorrente;
che venisse posto a carico della resistente l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli con il versamento di € 100,00 per ciascuno, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
che nulla venisse stabilito a titolo di reciproco mantenimento dei coniugi.
Costituitasi in giudizio, dava atto di aver raggiunto un accordo con parte ricorrente Controparte_1
finalizzato a consensualizzare la separazione.
Pertanto, alla prima udienza dinnanzi al Giudice Delegato, le parti precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi. Va, innanzitutto, dichiarata la separazione personale delle parti giacché entrambe concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze dei figli.
Le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in OG (VI) in via Bozzi n. 23/A, in favore della SI.ra quale genitore convivente con i figli. CP_1
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Infine, va disposta come da accordi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 Controparte_1
in OG (VI) in data 11/09/1993 con atto trascritto al n. 32, parte II, serie A, anno 1993, alle condizioni in epigrafe riportate;
2) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OG (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConSIlio del 17.12.2024.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo