Art. 6.
I vicebrigadieri, i brigadieri ed i marescialli di 3ª classe cui si applicano le disposizioni dell' articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 , possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito i marescialli di 2ª classe e le guardie possono conseguire l'avanzamento rispettivamente al grado di maresciallo di 1ª classe e di appuntato.
L'avanzamento ai gradi di appuntato e brigadiere ed ai tre gradi di maresciallo e' effettuato per anzianita' e sempreche' gli interessati abbiano rispettivamente dodici, quattordici e sedici anni di servizio complessivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Le promozioni potranno essere disposte soltanto dopo che avranno conseguito l'avanzamento i pari grado dei ruoli ordinari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e con decorrenza successiva a quella della promozione dell'ultimo dei detti pari grado.
Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o promozione.
La limitazione di cui al terzo comma del presente articolo non si applica ai sottufficiali e alle guardie che debbono cessare dal servizio per limiti di eta' o per infermita' dipendente da causa di servizio. Ad essi la promozione e' conferita con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio.
I vicebrigadieri, i brigadieri ed i marescialli di 3ª classe cui si applicano le disposizioni dell' articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 , possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito i marescialli di 2ª classe e le guardie possono conseguire l'avanzamento rispettivamente al grado di maresciallo di 1ª classe e di appuntato.
L'avanzamento ai gradi di appuntato e brigadiere ed ai tre gradi di maresciallo e' effettuato per anzianita' e sempreche' gli interessati abbiano rispettivamente dodici, quattordici e sedici anni di servizio complessivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Le promozioni potranno essere disposte soltanto dopo che avranno conseguito l'avanzamento i pari grado dei ruoli ordinari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e con decorrenza successiva a quella della promozione dell'ultimo dei detti pari grado.
Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o promozione.
La limitazione di cui al terzo comma del presente articolo non si applica ai sottufficiali e alle guardie che debbono cessare dal servizio per limiti di eta' o per infermita' dipendente da causa di servizio. Ad essi la promozione e' conferita con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio.