Sentenza 18 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 30 maggio 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00268/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00006/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6 del 2022, proposto da
TO CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Febbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
reclamo:
- avverso la liquidazione di spesa assunta dalla Regione Abruzzo nel corso del giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 1036/2018 del 09/30.05.2018 della Corte d''Appello di L'Aquila in relazione al giudizio iscritto al n. 726/2011 di R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Viene in decisione il reclamo sui provvedimenti di esecuzione della sentenza n. 1036/2018 della Corte d’Appello di L’Aquila assunti dalla Regione Abruzzo con note del 12.1.2024 e del 6.5.2024, mediante liquidazione della somma di € 42.385,72, a saldo di quanto dovuto per l’espropriazione di un vasto compendio fondiario di proprietà del reclamante.
Occorre preliminarmente riepilogare i fatti rilevanti ai fini del decidere:
- la Regione Abruzzo ha espropriato terreni di proprietà del reclamante, per complessivi mq 51.760 per realizzare l’ampliamento dell’interporto Chieti-Pescara;
- la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 1036/2018:
a) ha “ determina [to] l’indennità complessiva di espropriazione relativa all’immobile per cui è causa in € 1.452.535,69, con la maggiorazione degli interessi compensativi, in misura legale, decorrenti dal 27.4.2010, data del decreto di espropriazione, fino al deposito stesso quanto a quella parte dell’indennità di esproprio che eccede la somma tempestivamente depositata a suo tempo di € 457.347,00 e, quindi, quanto ad € 681.999,78 (€ 603.733,00 + 68.432,38 + 9.834,40), nonché decorrenti, quanto all’indennità di occupazione, dal termine finale dell’anno di occupazione (25.2.2010) sulla singola quota annuale di indennità, dovendosi aggiungere a quella liquidata fino al 28.2.2015 l’importo maturato successivamente fino al deposito, oltre interessi ”;
b) ha “ordina[to] alla Regione Abruzzo di depositare la somma di cui sopra, detratto quanto già depositato in corso di procedura espropriativa (v. parte motiva) presso la Cassa Depositi e Prestiti”;
- TO CI si è rivolto al TAR Abruzzo – L’Aquila per ottenere la corretta esecuzione della sentenza;
- con sentenza n. 37/2023 del 18.01.2023 il TAR:
1) ha ordinato alla Regione Abruzzo “ di provvedere, in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 1036/2018, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa di questa sentenza, al deposito presso la Cassa depositi e prestiti, in favore del ricorrente, di quanto non ancora versato a titolo di interessi legali, da calcolarsi sulla quota dell’indennità di espropriazione pari ad € 681.999,78 con decorrenza dal 27.4.2010, fino all’effettivo deposito ”;
2) ha condannato la Regione “ al pagamento in favore del ricorrente di un importo pari agli interessi legali sulla somma dovuta, a titolo di indennità ex art. 114, comma 4 lett. e) del codice del processo amministrativo, con i termini e modalità di cui in motivazione ”;
3) ha nominato “ per il caso di ulteriore inadempimento, Commissario ad Acta, il Prefetto dell’Aquila, affinché provveda in via sostitutiva all’esecuzione del giudicato, nei sensi e nei termini di cui in motivazione ”;
- il Commissario designato si è insediato dopo l’inutile decorso del termine assegnato alla Regione Abruzzo per provvedere in conformità al giudicato;
- con nota prot. n. 13360 del 12.1.2024 la Regione Abruzzo ha stimato in € 42.385,72 la somma ancora dovuta al ricorrente all’esito del procedimento di esproprio unitamente al “crono-programma” che avrebbe seguito per il pagamento;
- il 24.1.2024 Commissario ha presentato al Collegio richiesta di chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato formulando il seguente quesito: “ si chiede a codesto Eccellentissimo Tribunale di precisare se il calcolo degli interessi legali debba essere effettuato costantemente sulla somma di € 681.999,78 ovvero se a tal fine debbano essere considerati i minori importi derivanti dai depositi effettuati dalla Regione Abruzzo progressivamente nel tempo ”;
- con ricorso iscritto al r.g. n. 54/2024 depositato il 14.2.2024 il reclamante ha impugnato la nota della Regione Abruzzo prot. n. 13360 del 12.1.2024;
- con determinazione n. DPE018/103 del 6.5.2024 la Regione Abruzzo ha impegnato, in favore del ricorrente, la somma di € 46.092,40 comprensiva dell’indennità di mora (€ 3.706,68) riconosciuta al reclamante con la sentenza di questo TAR n. 37/2023;
- con sentenza pubblicata il 30.5.2024 n. 286 il Tribunale ha reso i seguenti chiarimenti: “ la somma residua dovuta a titolo di indennità di espropriazione è pari a € 681.999,78 e gli interessi su detta somma decorrono dal 27.4.2010 fino all’effettivo deposito, come stabilito dal giudicato;
- ove siano stati depositati acconti su detta somma, i relativi interessi sono dovuti dal 27.4.2010 fino all’effettivo deposito;
- non possono essere posti a carico del debitore interessi su somme che già producono interessi per effetto del deposito presso la Cassa depositi e prestiti” ;
- con nota del 31.5.2024 il Commissario ha ritenuto conclusa la sua attività a seguito della determinazione del 6.5.2024 con la quale la Regione ha impegnato le somme ancora dovute al reclamante nella misura di € 46.092,40 (€ 42.385,72+ € 3.706,68);
- con il reclamo in decisione TO CI ha censurato per elusione del giudicato;
a) il comportamento omissivo del Commissario;
b) i calcoli della Regione, perché le somme depositate presso la Cassa depositi e prestiti a titolo di indennità di espropriazione continuano a produrre interessi compensativi in misura legale a carico dell’espropriante e in favore dell’espropriato, in quanto si tratterebbe di pagamenti non accettati, effettuati a titolo di indennità provvisoria e non definitiva, tanto che è stato necessario accertare il dovuto in sede di giudizio di opposizione alla stima;
- il provvedimento della Regione di liquidazione di € 46.092,40 a saldo del dovuto per l’espropriazione, ritenuto in contrasto con il giudicato civile e con la sentenza n. 37/2023 di questo tribunale, esponendo che la Regione avrebbe erroneamente calcolato - e svincolato con determinazione DPE015/19 del 9.3.2021 - l’indennità di occupazione sulla somma di 603.733,00, anziché su quella di € 681.999,78, comprensiva della stima delle aree espropriate, della perdita valore di quelle residue e dell’indennità prevista dall’art. 37, comma 9, d.P.R. n. 327/2001 per la destinazione produttiva ad uso agricolo.
Con sentenza parziale n. 522/2024 il Tribunale ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso l’operato del Commissario ad acta e ha disposto verificazione per accertare l’entità del debito residuo della Regione nei confronti del reclamante espropriato.
In data 11.2.2025 l’Organismo verificatore ha depositato la relazione di stima.
Il reclamante ha contestato le conclusioni della verificazione ribadendo che:
- la somma di € 457.347,00 depositata dalla Regione a seguito dell’adozione del decreto di esproprio non costituisce indennità definitiva di esproprio e pertanto il verificatore avrebbe dovuto calcolare gli interessi compensativi sull’intera maggior somma accertata a detto titolo dal giudicato (€ 457.347,00 + € 681.999,78), con decorrenza dal 27.4.2010, fino al pagamento del saldo, non già sulla differenza fra l’indennità di esproprio accertata dalla Corte d’Appello e quanto già tempestivamente depositato dalla Regione presso la Cassa depositi e prestiti dopo l’adozione del decreto di esproprio;
- l’indennità di occupazione temporanea sarebbe stata erroneamente calcolata dalla Regione sull’importo di € 603.733,00, anziché di € 681.999,78, come stabilito dal giudicato, e pertanto la somma pari a € 1.360.636,31 depositata dalla Regione il 31.1.2021 in esecuzione del giudicato sarebbe errata per difetto perché non corrispondente all’indennità definitiva;
- anche il secondo deposito della Regione del 30.9.2024, pari a € 46.092,40, sarebbe quindi errato per difetto;
- l’indennità di occupazione temporanea sarebbe stata erroneamente liquidata dalla Regione fino al 31.1.2021, anziché fino al 30.9.2024, data dell’ultimo deposito delle somme dovute;
- l’Organismo verificatore ha mancato di liquidare l’indennità di mora ex art. 114 posta a carico della Regione con la sentenza di questo TAR n. 37/2023.
La Regione Abruzzo, che aveva condiviso la relazione provvisoria comunicata alle parti, non ha espresso rilievi sulle conclusioni alle quali è giunto l’Organismo verificatore con la relazione definitiva.
Alla camera di consiglio del 23 aprile 2025 il reclamo è passato in decisione.
1. Preliminarmente il Collegio ritiene necessario richiamare il quadro normativo nel quale si colloca il caso in esame.
1.1. Ai sensi degli articoli 22 bis e 50 del d.P.R. n. 327/2001, l’indennità di occupazione temporanea deve essere corrisposta per ciascuna annualità nella misura di 1/12 dell’indennità di espropriazione, con decorrenza dall’immissione in possesso fino alla data della corresponsione dell’indennità di espropriazione.
1.2. La data della corresponsione dell’indennità di occupazione coincide con il deposito dell'indennità di espropriazione presso la Cassa depositi e prestiti, ultimo adempimento esigibile dal creditore espropriato e non condizionato alla sua collaborazione, in quanto lo svincolo in favore dell’espropriato della somma depositata è subordinato al rilascio della dichiarazione prevista dall’art. 26 d.P.R. n. 327/2001, con la quale egli si assume la responsabilità nei confronti di eventuali terzi legittimati a rivendicare l’indennità in tutto o in parte.
1.3. I versamenti effettuati a seguito dell’accertamento definitivo dell’indennità di espropriazione e dell’indennità di occupazione vanno imputati prima all’indennità di espropriazione e successivamente, per la parte residua, all’indennità di occupazione in quanto essa costituisce una variabile dipendente dell’importo e del tempo del deposito dell’indennità di espropriazione presso la Cassa depositi e prestiti.
2. In applicazione dei principi sopra richiamati devono ritenersi fondate le contestazioni del reclamante sull’importo dovuto, per ciascuna annualità a titolo di indennità di occupazione temporanea, che la Regione, nel prospetto allegato alla determinazione del 9.3.2021 di svincolo delle somme, ha stimato in misura pari a 1/12 di € 603.733,00, anziché di € 681.999,78, importo risultante dal giudicato a titolo di indennità di espropriazione residua.
Come accertato da questo Tribunale con la sentenza n.37/2023 “ Il ricorrente indica l’indennità di esproprio residua nella misura di € 681.999,78 (€ 603.733,00+68.432,38 + 9.834,40), valorizzando il tenore letterale del dispositivo, mentre la Regione oppone il più basso importo di € 603.733,00, richiamando la motivazione nella parte in cui detto importo viene imputato alla “differenza fra l’intera indennità di esproprio (€ 1.061.080,00) e quella depositata dall’Ente presso la Cassa DD. PP (€ 457.347,00) ”.
La Regione non considera però che il capo della motivazione, richiamato a sostegno della propria tesi, menziona un dato provvisorio di quella parte dell’indennità di espropriazione che deve essere ancora versata, come si evince dai capoversi successivi della sentenza nei quali vengono riconosciute al ricorrente somme ulteriori per le “aree residue” (€ 68.432,38) e per l’indennità aggiuntiva (€ 9.834,40) ex art. 37, comma 9, d.P.R. n. 327/2001.
Si tratta in entrambi i casi di importi dovuti a titolo di indennità di espropriazione.
Infatti, sia l’indennità dovuta per la perdita di valore delle aree residue conseguente dell’espropriazione parziale di un compendio appartenente allo stesso soggetto, sia l’indennità aggiuntiva (pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato ex art. 37 comma 9 cit.) concorrono a determinare l’ammontare dell’indennità di espropriazione perché entrambe sono una conseguenza diretta e permanente della procedura ablatoria.
Coerentemente, pertanto, e come conseguenza del percorso seguito in motivazione, il dispositivo della sentenza ha aggregato, ai fini del calcolo della indennità di espropriazione, sia quanto doveva essere ancora versato alla C. DD PP. per l’acquisizione al patrimonio pubblico del suolo appartenente al ricorrente, sia l’importo liquidato per la perdita di valore delle aree del medesimo compendio non espropriate, ma incise nel loro valore dalla vicenda espropriativa, sia, infine, l’indennità dovuta per la perdita del reddito agrario ritraibile dei suoli espropriati ”.
Deve aggiungersi, più nel dettaglio, che nella prima parte della motivazione della sentenza n.1036/2018 la Corte d’Appello:
- ha stimato l’indennità di esproprio (IE) in € 1.061.080,00 nella misura corrispondente al valore dei suoli espropriati;
- sull’importo di € 1.061.080,00 ha calcolato, in € 20.349,50, l’indennità di occupazione temporanea (IOT) maturata dal 25.2.2009 fino al deposito della somma di € 457.357, effettuato dalla Regione il 19.5.2009 alla C. DD. PP. a titolo di IE;
- sulla quota ancora dovuta di IE - € 603.733,00 (€ 1.061.080,00 - € 457.357) - ha stimato in € 290.839,41 quanto dovuto a titolo di IOT per il periodo compreso fra il 20.5.2009 e il 28.2.2015;
- ha quindi liquidato l’IOT in € 311.188,91, per il periodo dal 25.2.2009 al 28.2.2015, (€ 20.349,50 + € 290.839,41).
Nella seconda parte della motivazione la Corte ha accolto la richiesta del reclamante di pagamento delle indennità per la perdita del valore delle aree residue (€ 68.432,38) e per la destinazione agricola (€ 9.834,40) e quindi ha stabilito che:
- la quota dell’IE ancora dovuta dalla Regione è pari a € 681.999,78 (€ 603.733,00 + € 68.432,38 + € 9.834,40);
- su tale somma decorrono gli interessi compensativi, in misura legale, dal 27.4.2010 fino all’effettivo deposito;
- dal 25.2.2010 decorrono gli interessi compensativi sulla singola quota annuale di IOT “ dovendosi aggiungere a quella liquidata fino al 28.2.2015 l’importo maturato successivamente, oltre interessi ”;
Nel dispositivo la Corte ribadisce che l’indennità di espropriazione residua è pari a € 681.999,78 e che l’importo dovuto a titolo di IOT è pari alla somma fra quello liquidato fino al 28.2.2015 e l’importo dovuto per le successive annualità, fino alla data del deposito della residua IE, oltre interessi sulla singola quota annuale.
Premesso che l’IOT, ai sensi degli articoli 22 bis e 50 del d.P.R. n. 327/2001 è pari a 1/12 dell’IE annuale, è evidente che la sentenza da eseguire ne ha calcolato l’importo fino al 28.2.2015 solo sul valore venale dei suoli espropriati, senza considerare le indennità dovute per il deprezzamento delle aree residue e la destinazione agricola.
È parimenti evidente che nella seconda parte della motivazione la Corte ha corretto tale stima aggiungendo dette indennità alla quota dell’IE ancora dovuta per il solo valore venale dei suoli espropriati (€ 603.733,00), così liquidando, sia nella motivazione che nel dispositivo, la maggior somma di € 681.999,78 (€ 603.733,00 + € 68.432,38 + € 9.834,40).
Tuttavia, né la liquidazione dell’IOT per il periodo dal 25.2.2009 al 28.2.2015, pari a € 311.188,91 (calcolata sul saldo della IE stimato in € 603.733,00), né la correzione in aumento dell’importo dovuto a saldo a titolo di IE (€ 681.999,78), sul quale liquidare l’IOT per il periodo che va dal 1.3.2015 alla data del deposito di detto saldo, sono stati oggetto di gravame e costituiscono pertanto cosa giudicata.
Pertanto, dovendosi liquidare l’importo per IOT maturato dopo il 28.2.2015, il Collegio ritiene che considerare come base di calcolo la somma di € 603.733,00 dovuta a titolo di IE per la sola ablazione dei suoli, anziché sulla somma € 681.999,78 che comprende anche le altre indennità stimate dal giudicato, sarebbe incompatibile con la volontà decisionale espressa dalla Corte d’Appello che a detto ultimo importo attribuisce espressamente la qualifica di “ indennità di esproprio che eccede la somma tempestivamente depositata a suo tempo di € 457.357 ”.
Ne consegue che la correzione in aumento, operata nella seconda parte della motivazione del giudicato, di quanto ancora dovuto a titolo di IE, non può non incidere sull’ammontare dell’IOT ancora da liquidare, la cui durata e entità dipendono, rispettivamente, dalla data del deposito e dall’ammontare dell’indennità di espropriazione, ai sensi dei citati articoli 22 bis e 50.
La Regione Abruzzo il 4.2.2021 ha depositato la somma di 1.360.079,32 comprendente il saldo dell’IE (€ 681.999,78, oltre interessi) e l’IOT dal 1.3.2015 al 4.2.2021 calcolata sulla minor somma di € 603.733,00.
Successivamente la Regione, nella relazione del 29.8.2024, ha riconosciuto il credito rivendicato dal reclamante a titolo di IOT pari alla differenza fra l’importo liquidato su € 603.733,00 e quello dovuto sulla maggior somma di € 681.999,78 e il 30.9.2024 ha depositato l’ulteriore somma di € 46.092,40, come detto comprensiva dell’indennità ex art. 114 c.p.a. liquidata da questo TAR con sentenza n. 37/2023.
3. È invece infondata la domanda del pagamento degli interessi sull’importo complessivo stimato a titolo di IE (€ 457.347,00 + € 681.999,78) e non sulla minor somma risultante dalla detrazione, da detto importo, di quanto tempestivamente depositato presso la Cassa depositi e prestiti (€ 457.357,00).
Il reclamante sostiene infatti che si tratta di pagamenti non accettati, effettuati a titolo di indennità provvisoria e non definitiva e quindi non imputabili a quanto dovuto a titolo di IE definitiva.
La giurisprudenza invece è ferma nel ritenere che “ Le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima ” (Cass. civ. sez. I, 06/04/2023, n. 9482; 21/07/2021, n. 20875; 18/08/2017, n. 20178; 20/06/2011, n. 13456; 11/02/2005, n. 2858; 8/11/2005, n. 21640; 19/09/2000, n. 12408).
Il principio è vincolante in questo giudizio di ottemperanza perché chiaramente rinvenibile anche nel giudicato.
La Corte d’Appello infatti ha stabilito che gli interessi compensativi devono essere calcolati sulla somma di € 681.999,78 risultante dalla detrazione - dall’IE complessiva stimata dal giudicato - della somma tempestivamente versata di € 457.357,00.
Ciò vuol dire che non ha alcuna rilevanza il fatto che detta somma non sia stata accettata dal reclamante, mentre rileva che essa, con il deposito presso la C.DD.PP., produca in favore del reclamante gli interessi che egli rivendica genericamente sull’intera IE con onere a carico della Regione, senza peraltro allegare di avere diritto ad un importo per interessi maggiore di quello che la C. DD. PP. riconosce in suo favore sulla somma € 457.357,00.
Quanto alle annualità di IOT successive al 4.2.2021, che il reclamante rivendica fino al 30.9.2024, data del secondo deposito pari a € 46.092,40, occorre distinguere.
Il giudicato, coerentemente con quanto previsto dai citati articoli 22 bis e 50 dispone “ è inoltre dovuta all’opposto l’indennità di occupazione per il periodo residuo sino alla data del deposito da parte delle Regione della ulteriore somma dovuta a titolo di indennità di espropriazione che è dovuto l’importo maturato fino a deposito ”.
Ne consegue che il pagamento dell’importo di € 1.360.079,32, (effettuato mediante deposito del 4.2.2021 presso la C.DD.PP.), va imputato, innanzitutto, all’importo di € 681.999,78 ancora dovuto a titolo di IE con i relativi interessi dal 27.4.2010, fino alla data del deposito.
La somma residua va quindi imputata, in ordine cronologico e fino a concorrenza dell’attivo depositato, al pagamento delle singole annualità di IOT, con i relativi interessi calcolati alla data del deposito (4.2.2021).
Il versamento della somma di € 42.385,72 effettuato il 30.9.2024 va imputato alle quote di IOT e ai relativi interessi che residuano nel caso in cui l’importo di € 1.360.079,32, non risulti del tutto capiente, con la precisazione che vanno calcolati fino al 30.9.2024 solo gli interessi su dette quote residue di IOT (dovuta come detto fino al 4.2.2021).
L’eventuale ulteriore resto costituisce il debito residuo della Regione nei confronti del reclamante da attualizzare alla data dell’effettiva corresponsione.
4. I predetti calcoli sono stati sviluppati nella relazione di verificazione con metodo che il Collegio condivide, sulla base dei dati numerici risultanti dal giudicato, come sopra riepilogati e dai depositi effettuati dalla Regione il 4.2.2021 e il 30.9.2024.
Gli interessi sull’indennità di espropriazione sono stati calcolati, come stabilito dal giudicato, sulla quota residua di € 681.999,78, in misura pari a € 69.140,77, che eccede di € 0,75 quella liquidata allo stesso titolo dalla Regione.
Le singole quote di IOT ancora da liquidare (maturate successivamente al 28.2.2015) sono state correttamente calcolate fino al 4.2.2021 - data del deposito del saldo di € 681.999,78 dovuto a titolo di IE - e su detto importo sono state liquidate nella misura di legge.
L’Organismo verificatore ha quindi calcolato gli interessi dovuti sulle singole annualità di IOT maturate nell’intero periodo compreso dal 25.2.2010 al 4.2.2021, come stabilito dal giudicato.
Il pagamento delle somme residue dovute a titolo di IOT (€ 43.496,18) e relativi interessi, non imputabile al primo deposito, perché insufficiente, è stato imputato alla somma di € 42.385,72 depositata dalla Regione il 30.9.2024 a titolo di IOT, oltre € 3.706,68 per interessi di mora ex art. 114 c.p.a. (€ 42.385,72 + € 3.706,68 = 46.092,40).
Anche detto importo si è rivelato insufficiente sia per sorte capitale che per interessi dovuti a titolo di IOT.
L’Organismo verificatore è quindi pervenuto alla conclusione che la Regione Abruzzo deve ancora versare al reclamante a titolo di IOT la somma residua di € 48.014,95, attualizzata al 27.1.2025, di cui € 1.110.46 per sorte capitale e € 46.904,49 per interessi.
Pertanto alla data del deposito del ricorso per ottemperanza (7.1.2022) e della sentenza n. 37/2023 che lo ha accolto, la Regione non aveva estinto il suo debito, successivamente e solo in parte soddisfatto con il deposito del 30.9.2024 (€ 42.385,72 per IOT).
5. Infine l’indennità di mora ex art. 114 c.p.a. da liquidarsi in favore del reclamante, deve essere calcolata nella misura degli interessi legali, come stabilito con la citata sentenza n. 37/2023, con decorrenza dalla comunicazione del deposito di detta sentenza (18.1.2023) “ fino all’effettivo soddisfacimento del credito, escluso il periodo compreso fra la scadenza del termine assegnato alla Regione Abruzzo per adempiere e l’inoltro dell’istanza di insediamento rivolta dal ricorrente al Commissario ad acta ”:
i) sulla somma, ancora dovuta alla data del ricorso di ottemperanza, di € 90.400,67 (€ 42.385,72 + € 48.014,95 = € 90.400,67) fino al 30.9.2024 data del secondo deposito di € 42.385,72 da parte della Regione, tenendo conto che a quella data la Regione ha versato € 3.706,68 a titolo di indennità di mora;
ii) sulla residua somma di € 48.014,95, stimata dall’Organismo verificatore, da attualizzare alla data del pagamento, detratta l’eventuale eccedenza versata allo stesso titolo per il periodo sub i).
6. Il Collegio provvede altresì a liquidare il compenso dovuto all’Organismo verificatore ai sensi dell’art. 83 comma 3 bis del d.m. 115/2002 secondo il quale “ Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta ”.
Il compenso richiesto dall’Organismo verificatore è stato calcolato in attuazione della l. 8 luglio 1980, n. 319, secondo il sistema a scaglioni previsto dall’art. 2 del d.m. n. 182 del 30.5.2002 che ha adeguato i compensi, fino ad allora previsti dal d.P.R. 352/1988, spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.
Il citato art. 2 del d.m. n. 182 del 30.5.2002 ha adottato le tabelle di liquidazione “ con riferimento alle tariffe professionali eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico ” come prescritto dall’art. 2 della citata l. 8 luglio 1980, n. 319.
La disciplina sopra richiamata è stata applicata ai compensi dovuti agli “ Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario ”, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 275 del d.m. 115/2002, fino alla riforma varata con d.l. n.1/2012 che ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (art.9) con riferimento alle quali, fino ad allora, erano stati calcolati e adeguati i compensi per gli ausiliari del giudice.
La riforma del 2012 inoltre ha stabilito che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante.
Con decreto n. 140/2012 del Ministero della Giustizia sono stati quindi introdotti i nuovi criteri di liquidazione ai quali gli organi giurisdizionali devono fare riferimento per la liquidazione dei compensi dovuti ai professionisti e ai dipendenti pubblici chiamati dal giudice amministrativo ad assolvere prestazioni analoghe o assimilabili a quelle rese da liberi professionisti (cfr. Cons. St., Sez. IV, 17 gennaio 2014, n. 242).
In particolare per le perizie di stima e valutazioni dei commercialisti e degli esperti contabili l’art. 21 del citato d.m. 140/2012 prevede che “ il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili ” “in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione ”.
Il comma 7 dell’art. 1 del d.m. 140/2012 stabilisce che “ In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa ”.
Ciò premesso il compenso dovuto all’organismo verificatore deve essere liquidato, ai sensi dell’art. 21 d.m. 140/2012, oltre che “ in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C - Dottori commercialisti ed
esperti contabili ”, anche tenendo conto anche alla difficoltà e complessità dell’attività espletata, nonché all’impegno profuso.
L’organismo ha svolto attività di verificazione su base documentale e su importi e percentuali già accertati dal giudicato e ulteriormente specificati da questo tribunale.
Tuttavia ha dovuto esaminare e verificare anche le stime proposte dalle parti, e sebbene il valore risultante dalla domanda del reclamante, condivisibilmente indicato dall’Organismo come base di calcolo, sia pari a € 336.950,13 e la percentuale stabilita dal riquadro 3 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili sia compresa fra 0,80% e 1%, il Collegio, per la completezza dell’elaborato e l’impegno profuso, considera adeguato un compenso di 4.000,00.
Ai fini della regolazione delle spese e del compenso dovuto per l’attività istruttoria, il Collegio tiene conto del fatto che, come riferito dall’Organismo di verificazione, l’importo che maggiormente si avvicina a quello stimato nella relazione - fra quello indicato e versato dalla Regione Abruzzo con il deposito del 30.9.2024 (€ 42.385,72) e quello richiesto dal ricorrente anche in via subordinata (€ 81.541,51 attualizzato al 31.7.2024) - è l’importo indicato dal reclamante.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), accoglie il reclamo nella parte in cui lamenta la mancata integrale esecuzione del giudicato reso dalla Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza n. 1036/2018 e per l’effetto:
- condanna la Regione Abruzzo a corrispondere a TO CI:
a) la somma di € 48.014,95, oltre interessi legali dal 27.1.2025 fino al pagamento, quale saldo dovuto a titolo di indennità di occupazione temporanea dei suoli espropriati;
b) l’indennità di mora stabilita dal TAR Abruzzo – L’Aquila con sentenza n. 37/2023, da liquidarsi secondo i criteri indicati al punto 5 della motivazione di questa sentenza;
- pone a carico della Regione Abruzzo:
i) le spese processuali che liquida, in favore del ricorrente, in € 2.000,00, oltre accessori di legge;
ii) il compenso per l’attività istruttoria svolta dall’Organismo verificatore che liquida, in favore della dottoressa NN AR, in € 4.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Maria Colagrande, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Colagrande | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO