TAR Milano, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 585
TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste solo per la fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio o quando il provvedimento è annullato o revocato per vizi di legittimità, ma non per inadempienze del beneficiario. Nel caso di specie, si tratta di una fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e inadempimento degli obblighi, pertanto la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

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    Difetto di giurisdizione

    La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste solo per la fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio o quando il provvedimento è annullato o revocato per vizi di legittimità, ma non per inadempienze del beneficiario. Nel caso di specie, si tratta di una fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e inadempimento degli obblighi, pertanto la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

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    La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste solo per la fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio o quando il provvedimento è annullato o revocato per vizi di legittimità, ma non per inadempienze del beneficiario. Nel caso di specie, si tratta di una fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e inadempimento degli obblighi, pertanto la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 585
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 585
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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