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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 515 del ruolo generale dell'anno 2024
T R A
[...]
Parte_1
[...]
rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno presso la quale
ope legis domicilia
APPELLANTE
E
in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale “ Caffè Controparte_1
Smile di OR Veronica” p.iva P.IVA_1
1 rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Vassallo in virtù di procura a margine dell'atto di opposizione di primo grado
APPELLATA
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1041/2024
pubblicata il 23/02/2024 ( Opposizione a ordinanza ingiunzione n. 48261 del 26/06/2020 )
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione all'udienza di discussione del 20/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Salerno del 22/07/2020 , in proprio e Controparte_1
quale titolare della ditta individuale “Caffè Smile di OR Veronica”, corrente in
San Gregorio Magno (SA) alla via Roma snc, proponeva opposizione avverso
l'ordinanza-ingiunzione n. 48261 emessa dall'
[...]
-- in data 16/06/2020 e notificata il Controparte_2
03/07/2020, con la quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
20.000,00, oltre € 300,00 per spese di trasporto e rottamazione degli apparecchi confiscati, a titolo di sanzione amministrativa, per la violazione dell'art. 1, comma 923,
della Legge n. 208/2015 per aver consentito l'uso di apparecchi di cui all'art. 7 comma 3
quater DL n. 158/2012 idonei a consentire giochi promozionali attraverso la connessione telematica al web.
A motivi di opposizione la OR lamentava 1) l'inesistenza/nullità della notifica del verbale di contestazione, da cui era derivata la lesione del diritto di difesa non potendo predisporre gli scritti difensivi di cui all'art. 18 L. n. 689/1981; 2) la violazione dell'art. 14 L.
n. 689/1981 per mancata contestazione della violazione nell'immediatezza ovvero nel termine di 90 giorni previsto dalla legge;
3) la violazione del diritto di difesa avverso l'ordinanza-ingiunzione in considerazione del suo contenuto generico, non conforme alle
2 prescrizioni di legge e non motivato, con conseguente inosservanza dell'obbligo generale di motivazione previsto per tutti gli atti amministrativi dall'art.3 della Legge n. 241/1990; 4)
l'erroneità della sanzione applicata nel verbale di contestazione ( € 40.000,00) e la violazione del principio di corrispondenza tra la contestazione e la sanzione applicata con l'ordinanza-ingiunzione ( € 20.000,00); 5) la carenza di legittimazione passiva della opponente essendo legittimato il Concxssionario;
6) l'infondatezza della pretesa per non essere stati provati né comunque dedotti i presunti giochi promozionali non consentiti praticati sugli apparecchi, che erogavano invece soltanto beni e servizi attraverso giochi promozionali gratuiti e non permettevano il gioco d'azzardo; 7) la decadenza dal potere di emettere l'ordinanza ingiunzione essendo decorsi oltre quattro anni dalla contestazione ed essendo stato conseguentemente violato il termine di 30 giorni previso dall'art. 2,comma
3, della L. n. 241/1990; 8) l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per invalidità della sottoscrizione in quanto apposta dal dirigente ad interim in difetto di delega di funzioni.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'Amministrazione Finanziaria in persona del dirigente, che resisteva analiticamente a tutti i motivi di opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
Non veniva svolta alcuna istruttoria e la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 23/02/2024 .
Con sentenza n. 1041/2024 il GOP del Tribunale di Salerno, cui era stata delegata la trattazione e decisione del ricorso, ritenuta la nullità della notifica del verbale prot. n.
44044 del 24/05/2016 contenente la rettifica della sanzione riportata nel precedente verbale di contestazione del 06/04/2016, accoglieva l'opposizione annullando l'ordinanza-
ingiunzione con compensazione delle spese processuali.
3 Con ricorso depositato il 10/05/2024 l' ha Parte_1
impugnato la sentenza chiedendo alla Corte di Appello di voler “riformare l'impugnata
sentenza gravata e, per l'effetto, previo accertamento della regolarità della notifica del
verbale di rettifica prot. n. 44044, rigettare integralmente l'avversa opposizione
confermando la legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita OR Veronica, in proprio e nella qualità
di cui agli atti, che ha resistito al motivo di gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza impugnata e rimborso delle spese processuali con attribuzione.
All'udienza del 20/03/2025, dopo la discussione delle parti, la Corte ha riservato la decisione e, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata il Gop del Tribunale di Salerno ha accolto l'opposizione così motivando: “L'eccezione concernente il difetto della notifica è fondata. Nella
fattispecie, infatti, il verbale protocollo n. 44044 (di rettifica del precedente verbale di
contestazione del 6 aprile 2016 sottoscritto dalla ricorrente), con il quale si riduceva la
sanzione, inizialmente erroneamente determinata in € 40.000,00, ad € 20.000,00 e la
somma, da corrispondere per l'estinzione entro il termine di 60 giorni dalla contestazione
della violazione, ad € 6.666,66, risulta notificato in data 31 maggio 2016 a mani del fratello
della ricorrente qualificatosi come familiare convivente. Non risulta tuttavia prodotta da
parte della resistente la prova concernente l'invio della raccomandata informativa con cui
si dà notizia dell'avvenuta ricezione dell'atto. Orbene, atteso che il perfezionamento della
notifica dell'ordinanza ingiunzione, consegnata ad un soggetto diverso dal destinatario, si
ha solo con la spedizione, da parte dell'agente postale, della c.d. raccomandata
informativa, rappresentando detto momento il dies a quo per il computo dei termini per la
4 proposizione del ricorso (cfr. Cass. Civ., sez. sesta, ordinanza n. 15533 del 22 giugno
2017), il ricorso deve essere accolto”.
2. Articolando un unico motivo di gravame -- Erroneità della sentenza nella parte in cui
è stata ritenuta fondata l'eccezione di difetto di notifica del verbale di rettifica n. 44044
formulata dalla opponente -- l'appellante ha contestato la decisione facendo rilevare che,
contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, l'Agenzia sin dall'atto di costituzione aveva depositato la prova della notifica, in particolare l'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 764269232565 -- a mezzo del quale, in data 31/05/2016, il verbale era stato notificato a mani del fratello della OR, qualificatosi 'familiare convivente' – ove l'agente postale aveva dichiarato di aver informato la sign.ra OR
dell'avvenuta notificazione mediante invio di lettera raccomandata (CAN) n.
764142487296 del 31/05/2016.
Considerato che
, a norma dell'art 7 legge 890 del 1992
“Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore
postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di
lettera raccomandata” e che, per giurisprudenza pacifica, nel caso, come quello di specie,
di notifica effettuata a mezzo del servizio postale, la spedizione della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) non richiede una raccomandata con avviso di ricevimento,
diversamente da quanto accade quando la notifica riguarda atti giudiziari e venga effettuata nelle forme dell'art 139 c.p.c., il verbale di rettifica prot. n. 44044 doveva considerarsi validamente notificato in data 31/05/2016. L'accertamento compiuto dal
Tribunale era, pertanto, errato, avendo accolto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione sull'erroneo presupposto della irregolarità della notifica del verbale di rettifica.
- Per l'ipotesi di riproposizione dei motivi di opposizione da parte della appellata,
l'Amministrazione ha poi richiamato integralmente le argomentazioni articolate in primo grado al fine di ottenerne il relativo rigetto.
5
3. L'appello va accolto.
- Preliminarmente va rilevato che, stante la contestazione immediata dell'illecito da parte degli ufficiali verbalizzanti con contestuale sottoscrizione del verbale del 06/04/2016 da parte di , a quest'ultima era possibile ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. Controparte_1
n. 689/1981 far pervenire all'Autorità competente, entro i successivi 30 giorni, scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentita. La sua doglianza, genericamente riferita in primo grado al 'verbale di contestazione' ( cfr. primo e secondo motivo di opposizione), è stata ritenuta fondata dal primo giudice con riferimento al solo verbale n.
44044, contenente la sola rettifica ( in melius per la OR ) della sanzione applicata .
Ritiene la Corte che il richiamato verbale di rettifica sia stato validamente notificato alla
OR.
Va infatti considerato che
- la notifica è avvenuta a mezzo posta in data 31/05/2016 presso la residenza della destinataria, con consegna del plico a mani di persona qualificatasi come 'fratello', nel rigo in cui la cartolina indica come prestampato 'Familiare convivente', e con sottoscrizione del ricevente e dell'ufficiale postale incaricato;
- risulta contestalmente emesso CAD;
- la condizione di familiare non convivente del fratello non è stata dimostrata dalla
OR, che ha allegato agli atti un certificato anagrafico del 20/07/2020, dal quale,
evidentemente, non può evincersi che alla diversa epoca della notifica (31/05/2016)
presso la appellata non vi fosse un fratello convivente;
- la ricezione del plico da parte di persona idonea ( e cioè di età non inferiore a 14 anni e non manifestamente affetta da malattia mentale ( cfr. art. 7 Legge n. 890/1982) rendeva non necessaria, ai fini del perfezionamento della notifica, anche la ricezione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario giacché, ai sensi dell'art. 1335 cc, l'atto, in quanto
6 giunto al suo indirizzo, si considera conosciuto se quest'ultimo non prova di essere stato,
senza sua colpa, nella impossibilità di averne notizia.
La delicata questione è stata di recente affrontata dalla Suprema Corte nella sentenza a
SU n. 10012/2021, in cui si afferma che vanno tenute distinte le ipotesi dell'art. 139, 4°
comma, cod. proc. civ. e quella dell'art. 7, u.c., Legge n. 890/1982, disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario, che prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo, dal caso dell'art. 8, Legge n. 890/1982 e dell'art. 140, cod. proc. civ., in cui non si realizza alcuna consegna ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa
comunale), per i quali la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Si legge infatti nella richiamata pronuncia che ”Tale, significativa, differenziazione
normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi
può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente
conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale
di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un
rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per
questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita,
ma semplificata”.
La Suprema Corte ha pertanto espresso il seguente principio: “In tema di notifica di un atto
impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge
890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a
7 riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per
assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della
procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la
produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica
l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale ( ), non essendo a CP_3
tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
4. Per queste ragioni la sentenza impugnata va riformata e, per l'effetto, l'opposizione proposta da va rigettata. Controparte_1
5. La Corte non deve procedere alla disamina degli altri numerosi motivi che la OR
aveva articolato con l'originario atto di opposizione e che il primo Giudice non ha esaminato in quanto li ha evidentemente ritenuti assorbiti dall'accoglimento del primo motivo, essendo da essi decaduta per non averli espressamente richiamati nella comparsa di costituzione in questo grado di giudizio, entro il termine prescritto dall'art. 436
cpc ( cfr. Cass. n. 18901/2007; n. 195712020 ) .
6. Le spese di questo grado gravano sull'appellata e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.147/2022,
con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, nei valori medi e per le fasi di studio, introduttiva e di discussione.
Nulla va invece liquidato per il primo grado, ove l si è costituita mediante il Pt_1
Dirigente dell'Ufficio ed è stata difesa alle udienze da Funzionari delegati.
A tal proposito va qui richiamato il consolidato principio espresso dal Giudice di legittimità
secondo cui “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio,
quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente
delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al
8 pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità
nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, in favore dell'ente possono
essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente
affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” ( cfr. Cass. 17/30597; conf.
20/2362; 16/8413 ).
Nella specie pertanto, per il primo grado, non possono essere riconosciuti in favore dell' né i compensi di avvocato, difettando tale Parte_1
qualità in capo al dipendente costituito, né le spese vive, giacché l'Amministrazione non ne aveva fatto espressa richiesta di liquidazione depositando a tal fine apposita nota.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 10/05/2024 dall'
[...]
Parte_2
[...] Parte_3
nei confronti di , in proprio e nella qualità di titolare della ditta
[...] Controparte_1
individuale“Caffè Smile di OR Veronica“, avverso la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 1041/2024, così provvede:
a) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. 48261 Controparte_1
FG emessa dall' - Sezione Operativa Territoriale di Parte_1
Salerno - Settore Giochi A.D.I. in data 26/06/2020, notificata il 03/07/2020;
b) CONDANNA al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, Controparte_1
che liquida in favore dell' appellante, a titolo di compenso, in € 3.966,00, oltre Pt_1
rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap.
9 Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
10
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 515 del ruolo generale dell'anno 2024
T R A
[...]
Parte_1
[...]
rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno presso la quale
ope legis domicilia
APPELLANTE
E
in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale “ Caffè Controparte_1
Smile di OR Veronica” p.iva P.IVA_1
1 rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Vassallo in virtù di procura a margine dell'atto di opposizione di primo grado
APPELLATA
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1041/2024
pubblicata il 23/02/2024 ( Opposizione a ordinanza ingiunzione n. 48261 del 26/06/2020 )
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione all'udienza di discussione del 20/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Salerno del 22/07/2020 , in proprio e Controparte_1
quale titolare della ditta individuale “Caffè Smile di OR Veronica”, corrente in
San Gregorio Magno (SA) alla via Roma snc, proponeva opposizione avverso
l'ordinanza-ingiunzione n. 48261 emessa dall'
[...]
-- in data 16/06/2020 e notificata il Controparte_2
03/07/2020, con la quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
20.000,00, oltre € 300,00 per spese di trasporto e rottamazione degli apparecchi confiscati, a titolo di sanzione amministrativa, per la violazione dell'art. 1, comma 923,
della Legge n. 208/2015 per aver consentito l'uso di apparecchi di cui all'art. 7 comma 3
quater DL n. 158/2012 idonei a consentire giochi promozionali attraverso la connessione telematica al web.
A motivi di opposizione la OR lamentava 1) l'inesistenza/nullità della notifica del verbale di contestazione, da cui era derivata la lesione del diritto di difesa non potendo predisporre gli scritti difensivi di cui all'art. 18 L. n. 689/1981; 2) la violazione dell'art. 14 L.
n. 689/1981 per mancata contestazione della violazione nell'immediatezza ovvero nel termine di 90 giorni previsto dalla legge;
3) la violazione del diritto di difesa avverso l'ordinanza-ingiunzione in considerazione del suo contenuto generico, non conforme alle
2 prescrizioni di legge e non motivato, con conseguente inosservanza dell'obbligo generale di motivazione previsto per tutti gli atti amministrativi dall'art.3 della Legge n. 241/1990; 4)
l'erroneità della sanzione applicata nel verbale di contestazione ( € 40.000,00) e la violazione del principio di corrispondenza tra la contestazione e la sanzione applicata con l'ordinanza-ingiunzione ( € 20.000,00); 5) la carenza di legittimazione passiva della opponente essendo legittimato il Concxssionario;
6) l'infondatezza della pretesa per non essere stati provati né comunque dedotti i presunti giochi promozionali non consentiti praticati sugli apparecchi, che erogavano invece soltanto beni e servizi attraverso giochi promozionali gratuiti e non permettevano il gioco d'azzardo; 7) la decadenza dal potere di emettere l'ordinanza ingiunzione essendo decorsi oltre quattro anni dalla contestazione ed essendo stato conseguentemente violato il termine di 30 giorni previso dall'art. 2,comma
3, della L. n. 241/1990; 8) l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per invalidità della sottoscrizione in quanto apposta dal dirigente ad interim in difetto di delega di funzioni.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'Amministrazione Finanziaria in persona del dirigente, che resisteva analiticamente a tutti i motivi di opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
Non veniva svolta alcuna istruttoria e la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 23/02/2024 .
Con sentenza n. 1041/2024 il GOP del Tribunale di Salerno, cui era stata delegata la trattazione e decisione del ricorso, ritenuta la nullità della notifica del verbale prot. n.
44044 del 24/05/2016 contenente la rettifica della sanzione riportata nel precedente verbale di contestazione del 06/04/2016, accoglieva l'opposizione annullando l'ordinanza-
ingiunzione con compensazione delle spese processuali.
3 Con ricorso depositato il 10/05/2024 l' ha Parte_1
impugnato la sentenza chiedendo alla Corte di Appello di voler “riformare l'impugnata
sentenza gravata e, per l'effetto, previo accertamento della regolarità della notifica del
verbale di rettifica prot. n. 44044, rigettare integralmente l'avversa opposizione
confermando la legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita OR Veronica, in proprio e nella qualità
di cui agli atti, che ha resistito al motivo di gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza impugnata e rimborso delle spese processuali con attribuzione.
All'udienza del 20/03/2025, dopo la discussione delle parti, la Corte ha riservato la decisione e, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata il Gop del Tribunale di Salerno ha accolto l'opposizione così motivando: “L'eccezione concernente il difetto della notifica è fondata. Nella
fattispecie, infatti, il verbale protocollo n. 44044 (di rettifica del precedente verbale di
contestazione del 6 aprile 2016 sottoscritto dalla ricorrente), con il quale si riduceva la
sanzione, inizialmente erroneamente determinata in € 40.000,00, ad € 20.000,00 e la
somma, da corrispondere per l'estinzione entro il termine di 60 giorni dalla contestazione
della violazione, ad € 6.666,66, risulta notificato in data 31 maggio 2016 a mani del fratello
della ricorrente qualificatosi come familiare convivente. Non risulta tuttavia prodotta da
parte della resistente la prova concernente l'invio della raccomandata informativa con cui
si dà notizia dell'avvenuta ricezione dell'atto. Orbene, atteso che il perfezionamento della
notifica dell'ordinanza ingiunzione, consegnata ad un soggetto diverso dal destinatario, si
ha solo con la spedizione, da parte dell'agente postale, della c.d. raccomandata
informativa, rappresentando detto momento il dies a quo per il computo dei termini per la
4 proposizione del ricorso (cfr. Cass. Civ., sez. sesta, ordinanza n. 15533 del 22 giugno
2017), il ricorso deve essere accolto”.
2. Articolando un unico motivo di gravame -- Erroneità della sentenza nella parte in cui
è stata ritenuta fondata l'eccezione di difetto di notifica del verbale di rettifica n. 44044
formulata dalla opponente -- l'appellante ha contestato la decisione facendo rilevare che,
contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, l'Agenzia sin dall'atto di costituzione aveva depositato la prova della notifica, in particolare l'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 764269232565 -- a mezzo del quale, in data 31/05/2016, il verbale era stato notificato a mani del fratello della OR, qualificatosi 'familiare convivente' – ove l'agente postale aveva dichiarato di aver informato la sign.ra OR
dell'avvenuta notificazione mediante invio di lettera raccomandata (CAN) n.
764142487296 del 31/05/2016.
Considerato che
, a norma dell'art 7 legge 890 del 1992
“Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore
postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di
lettera raccomandata” e che, per giurisprudenza pacifica, nel caso, come quello di specie,
di notifica effettuata a mezzo del servizio postale, la spedizione della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) non richiede una raccomandata con avviso di ricevimento,
diversamente da quanto accade quando la notifica riguarda atti giudiziari e venga effettuata nelle forme dell'art 139 c.p.c., il verbale di rettifica prot. n. 44044 doveva considerarsi validamente notificato in data 31/05/2016. L'accertamento compiuto dal
Tribunale era, pertanto, errato, avendo accolto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione sull'erroneo presupposto della irregolarità della notifica del verbale di rettifica.
- Per l'ipotesi di riproposizione dei motivi di opposizione da parte della appellata,
l'Amministrazione ha poi richiamato integralmente le argomentazioni articolate in primo grado al fine di ottenerne il relativo rigetto.
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3. L'appello va accolto.
- Preliminarmente va rilevato che, stante la contestazione immediata dell'illecito da parte degli ufficiali verbalizzanti con contestuale sottoscrizione del verbale del 06/04/2016 da parte di , a quest'ultima era possibile ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. Controparte_1
n. 689/1981 far pervenire all'Autorità competente, entro i successivi 30 giorni, scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentita. La sua doglianza, genericamente riferita in primo grado al 'verbale di contestazione' ( cfr. primo e secondo motivo di opposizione), è stata ritenuta fondata dal primo giudice con riferimento al solo verbale n.
44044, contenente la sola rettifica ( in melius per la OR ) della sanzione applicata .
Ritiene la Corte che il richiamato verbale di rettifica sia stato validamente notificato alla
OR.
Va infatti considerato che
- la notifica è avvenuta a mezzo posta in data 31/05/2016 presso la residenza della destinataria, con consegna del plico a mani di persona qualificatasi come 'fratello', nel rigo in cui la cartolina indica come prestampato 'Familiare convivente', e con sottoscrizione del ricevente e dell'ufficiale postale incaricato;
- risulta contestalmente emesso CAD;
- la condizione di familiare non convivente del fratello non è stata dimostrata dalla
OR, che ha allegato agli atti un certificato anagrafico del 20/07/2020, dal quale,
evidentemente, non può evincersi che alla diversa epoca della notifica (31/05/2016)
presso la appellata non vi fosse un fratello convivente;
- la ricezione del plico da parte di persona idonea ( e cioè di età non inferiore a 14 anni e non manifestamente affetta da malattia mentale ( cfr. art. 7 Legge n. 890/1982) rendeva non necessaria, ai fini del perfezionamento della notifica, anche la ricezione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario giacché, ai sensi dell'art. 1335 cc, l'atto, in quanto
6 giunto al suo indirizzo, si considera conosciuto se quest'ultimo non prova di essere stato,
senza sua colpa, nella impossibilità di averne notizia.
La delicata questione è stata di recente affrontata dalla Suprema Corte nella sentenza a
SU n. 10012/2021, in cui si afferma che vanno tenute distinte le ipotesi dell'art. 139, 4°
comma, cod. proc. civ. e quella dell'art. 7, u.c., Legge n. 890/1982, disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario, che prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo, dal caso dell'art. 8, Legge n. 890/1982 e dell'art. 140, cod. proc. civ., in cui non si realizza alcuna consegna ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa
comunale), per i quali la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Si legge infatti nella richiamata pronuncia che ”Tale, significativa, differenziazione
normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi
può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente
conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale
di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un
rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per
questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita,
ma semplificata”.
La Suprema Corte ha pertanto espresso il seguente principio: “In tema di notifica di un atto
impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge
890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a
7 riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per
assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della
procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la
produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica
l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale ( ), non essendo a CP_3
tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
4. Per queste ragioni la sentenza impugnata va riformata e, per l'effetto, l'opposizione proposta da va rigettata. Controparte_1
5. La Corte non deve procedere alla disamina degli altri numerosi motivi che la OR
aveva articolato con l'originario atto di opposizione e che il primo Giudice non ha esaminato in quanto li ha evidentemente ritenuti assorbiti dall'accoglimento del primo motivo, essendo da essi decaduta per non averli espressamente richiamati nella comparsa di costituzione in questo grado di giudizio, entro il termine prescritto dall'art. 436
cpc ( cfr. Cass. n. 18901/2007; n. 195712020 ) .
6. Le spese di questo grado gravano sull'appellata e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.147/2022,
con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, nei valori medi e per le fasi di studio, introduttiva e di discussione.
Nulla va invece liquidato per il primo grado, ove l si è costituita mediante il Pt_1
Dirigente dell'Ufficio ed è stata difesa alle udienze da Funzionari delegati.
A tal proposito va qui richiamato il consolidato principio espresso dal Giudice di legittimità
secondo cui “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio,
quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente
delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al
8 pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità
nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, in favore dell'ente possono
essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente
affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” ( cfr. Cass. 17/30597; conf.
20/2362; 16/8413 ).
Nella specie pertanto, per il primo grado, non possono essere riconosciuti in favore dell' né i compensi di avvocato, difettando tale Parte_1
qualità in capo al dipendente costituito, né le spese vive, giacché l'Amministrazione non ne aveva fatto espressa richiesta di liquidazione depositando a tal fine apposita nota.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 10/05/2024 dall'
[...]
Parte_2
[...] Parte_3
nei confronti di , in proprio e nella qualità di titolare della ditta
[...] Controparte_1
individuale“Caffè Smile di OR Veronica“, avverso la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 1041/2024, così provvede:
a) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. 48261 Controparte_1
FG emessa dall' - Sezione Operativa Territoriale di Parte_1
Salerno - Settore Giochi A.D.I. in data 26/06/2020, notificata il 03/07/2020;
b) CONDANNA al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, Controparte_1
che liquida in favore dell' appellante, a titolo di compenso, in € 3.966,00, oltre Pt_1
rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap.
9 Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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