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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17199 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 55484 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'esito dell'udienza del 3.12.2024, con riserva del deposito del provvedimento nel termine di cui all'art. 281 sexies u. c. c.p.c., vertente
TRA
l' , Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in viale Giuseppe Mazzini n. 11, presso lo studio dell'avv. Antonio
Labate, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellante –
E
, CP_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Francesco De Santis n. 15, presso lo studio dell'avv. Simona
Di SO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellato –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6079/2024 del Giudice di Pace di Roma;
opposizione avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo e avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3 dicembre 2025.
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L' ha proposto appello avverso la sentenza n. 6079/2024 con la Parte_1 quale il Giudice di Pace di Roma ha accolto l'opposizione proposta da avverso la CP_1 comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202200087287000 e avverso la cartella di pagamento n. 09720170123501721, ad essa sottesa. Il Giudice di Pace di Roma, ritenute ammissibili le domande proposte, non essendo configurabile alcuna violazione del principio del ne bis in idem, ha accertato l'intervenuta prescrizione del credito oggetto degli atti impugnati.
Avverso tale statuizione ha proposto appello l' evidenziando Parte_1
l'erroneità della sentenza di prime cure per non aver accolto l'eccezione di improcedibilità della domanda per violazione del principio di ne bis in idem.
L'appellante ha evidenziato che la cartella di pagamento n. 097201701235017212000 è stata già oggetto di due precedenti giudizi incardinati innanzi al Giudice di Pace di Roma. Il primo giudizio, iscritto al N.R.G. 69628/2018 veniva definito con sentenza n. 10688/2020, mentre il successivo giudizio iscritto al N.R.G. 23447/2021 veniva definito n. 25687/2021. Con entrambi i provvedimenti sono state rigettate le opposizioni proposte ed è stata accertata la ritualità della notificazione della cartella di pagamento impugnata.
Nel merito, l' ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto Parte_1 infondata, tenuto conto – quanto alla contestata prescrizione del credito vantato dall'amministrazione – della notificazione di atti interruttivi del relativo termine e dell'applicabilità nella specie della normativa emergenziale addotta per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato e CP_1 riproponendo la domanda di accertamento della prescrizione del credito.
2. Il primo motivo di gravame è infondato.
L' ha contestato l'erroneità della statuizione del primo giudice, per Parte_1 non aver dichiarato improcedibile l'opposizione, in ragione della contestata violazione del principio del ne bis in idem, considerato che la cartella di pagamento impugnata, n. 097201701235017212000 sarebbe stata già oggetto di due precedenti giudizi innanzi al Giudice di Pace di Roma. Il primo giudizio, iscritto al N.R.G. 69628/2018 veniva definito con sentenza n. 10688/2020, mentre il successivo giudizio iscritto al N.R.G. 23447/2021 veniva definito con sentenza n. 25687/2021.
La doglianza è infondata.
pagina 2 di 4 La giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente affermato che: “Il principio del "ne bis in idem" preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con sentenza passata in giudicato, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dopo la definizione con sentenza del precedente ricorso per cassazione della stessa parte avverso la stessa sentenza.” (Cass. n. 20111/2006).
Nella specie l' ha omesso di documentare il passaggio in giudicato Parte_1 delle sentenze n. 10688/2020 e n. 25687/2021 emesse dal Giudice di Pace di Roma, non risultando prodotta la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., né risultando la formazione del giudicato da altri elementi istruttori, quali l'ammissione esplicita della controparte (cfr. al riguardo Cass. n.
2827/2025).
Vale peraltro osservare che i giudizi in contestazione non hanno neppure lo stesso oggetto, considerato che con le sentenze emesse dal Giudice di Pace rispettivamente nel 2020 e nel 2021 non può essere stata valutata la prescrizione eventualmente maturata nel periodo successivo.
3. L' ha contestato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha Parte_1 accertato la prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione, non ritenendo applicabile al caso di specie l'art. 68 comma 4 bis d. l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020.
La censura è fondata.
Il giudice di prime cure ha accertato che la notificazione della cartella di pagamento impugnata si è perfezionata il 12.10.2017. La statuizione, in difetto di impugnazione, deve ritenersi ormai passata in giudicato.
La comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202200087287000, secondo la statuizione del primo giudice, ormai passata in giudicato, si è perfezionata il 09.01.2023.
Deve altresì trovare applicazione nella specie l'art. 68 comma 1 d. l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020, in base al quale con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
La medesima disposizione prevede l'applicazione del disposto dell'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, in base al quale deve ritenersi che, per il medesimo periodo di tempo, sia rimasto sospeso il termine di prescrizione.
Tanto premesso, alla luce del periodo di sospensione del termine di prescrizione e della notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202200087287000, deve concludersi che, alla data dell'introduzione del giudizio di prime cure, con atto di citazione notificato il 20.02.2023, pagina 3 di 4 il termine di prescrizione di cinque anni al quale sono assoggettate le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non era ancora decorso.
La domanda di accertamento della prescrizione proposta da deve quindi essere rigettata. CP_1
Devono intendersi tacitamente rinunciate, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le ulteriori doglianze proposte dall'opponente nel primo grado di giudizio e non riproposte in appello.
In conclusione, in accoglimento dell'appello, l'opposizione proposta da avverso la cartella CP_1 di pagamento n. 09720170123501721 deve essere rigettata.
4. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza di . Le spese sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. CP_1
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, detratta per il solo giudizio di appello la fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
6079/2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di CP_1 pagamento n. 09720170123501721; condanna al rimborso delle spese di lite in favore del procuratore dell' CP_1 [...]
, avv. Antonio Labate, dichiaratosi antistatario, liquidate per il primo grado di Parte_1 giudizio in euro 280,00 per compensi e per l'appello in euro 350,00 per compensi, oltre il rimborso del contributo unificato se corrisposto, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Roma, 5.12.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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