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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/07/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 626/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 3/07/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 626/2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. DE SALVATORE DANIELA e Parte_1 congiuntamente e/o disgiuntamente dalla in persona dell'Avv. ELIA Controparte_1
FRANCESCO, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti LAURA LORENI e
LL NA AO, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: pagamento ratei di indennità di accompagnamento (art. 1 L. n. 18/1980) dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare occorre prendere atto che, in seguito alla liquidazione da parte dell' CP_2 dei ratei maturati e non riscossi a titolo di ratei di indennità di accompagnamento (art. 1 L. n.
18/1980) Cat. INVCIV, Prestazione n 044-400007118601 (prestazione riconosciuta a seguito del decreto di omologa R.G. n. 5567/2019 emesso dal Tribunale di Velletri in data
20/08/2022 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa) in favore della parte ricorrente, nella misura di € 41.927,53 come dimostrato dal provvedimento di liquidazione CP_ del 18.02.2025 e dalla distinta di pagamento avente data di valuta del 7.3.2025 (cfr. provvedimento di liquidazione - Mod TE08 e cedolino allegati alla memoria difensiva) - è venuto meno l'interesse delle parte ricorrente ad una pronuncia sulla domanda principale, unitamente alle note conclusive, sicché - in conformità alla richiesta espressa delle parti - va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996,
n. 5333; Cass., 16-09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass., 07-05-
1995).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, nella specie, la liquidazione dei suddetti ratei avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Le spese del giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza virtuale e del pagamento dei ratei arretrati di indennità di accompagnamento (art.1 L n. 18/1980) avvenuta in data 7.03.2025 quindi successivamente sia al deposito del ricorso giudiziario (del
15.02.2024) sia alla sua notifica (del 17.04.2024) ed in seguito all'invio del modello Ap70 avvenuto in data 1.02.2023 (cfr. doc. n. 3 all.to ricorso), devono essere poste a carico dell' e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al CP_2
D.M. n. 55 del 2014 modificati dal D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa
(scaglione da €26.000 a €52.000) e con applicazione dei valori tariffari minimi (in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche di rilievo) e con esclusione della fase istruttoria (fase sostanzialmente assente emergendo un numero marginalissimo di documenti prodotti -provvedimento di liquidazione e pagamento -, il cui esame, non implica CP_2 alcuna difficoltà con sostanziale azzeramento dell'attività defensionale) e della fase decisionale (risultando assente specifica attività defensionale e avuto riguardo alla circostanza che il rinvio dell'udienza è stato richiesto solo per la verifica dell'avvenuto CP_ effettivo pagamento da parte di
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €1453,00 oltre Iva, CP_2
CPA, e rimborso spese generali come per legge con distrazione ex art. 93.
Latina, 4/07/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 3/07/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 626/2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. DE SALVATORE DANIELA e Parte_1 congiuntamente e/o disgiuntamente dalla in persona dell'Avv. ELIA Controparte_1
FRANCESCO, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti LAURA LORENI e
LL NA AO, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: pagamento ratei di indennità di accompagnamento (art. 1 L. n. 18/1980) dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare occorre prendere atto che, in seguito alla liquidazione da parte dell' CP_2 dei ratei maturati e non riscossi a titolo di ratei di indennità di accompagnamento (art. 1 L. n.
18/1980) Cat. INVCIV, Prestazione n 044-400007118601 (prestazione riconosciuta a seguito del decreto di omologa R.G. n. 5567/2019 emesso dal Tribunale di Velletri in data
20/08/2022 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa) in favore della parte ricorrente, nella misura di € 41.927,53 come dimostrato dal provvedimento di liquidazione CP_ del 18.02.2025 e dalla distinta di pagamento avente data di valuta del 7.3.2025 (cfr. provvedimento di liquidazione - Mod TE08 e cedolino allegati alla memoria difensiva) - è venuto meno l'interesse delle parte ricorrente ad una pronuncia sulla domanda principale, unitamente alle note conclusive, sicché - in conformità alla richiesta espressa delle parti - va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996,
n. 5333; Cass., 16-09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass., 07-05-
1995).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, nella specie, la liquidazione dei suddetti ratei avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Le spese del giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza virtuale e del pagamento dei ratei arretrati di indennità di accompagnamento (art.1 L n. 18/1980) avvenuta in data 7.03.2025 quindi successivamente sia al deposito del ricorso giudiziario (del
15.02.2024) sia alla sua notifica (del 17.04.2024) ed in seguito all'invio del modello Ap70 avvenuto in data 1.02.2023 (cfr. doc. n. 3 all.to ricorso), devono essere poste a carico dell' e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al CP_2
D.M. n. 55 del 2014 modificati dal D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa
(scaglione da €26.000 a €52.000) e con applicazione dei valori tariffari minimi (in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche di rilievo) e con esclusione della fase istruttoria (fase sostanzialmente assente emergendo un numero marginalissimo di documenti prodotti -provvedimento di liquidazione e pagamento -, il cui esame, non implica CP_2 alcuna difficoltà con sostanziale azzeramento dell'attività defensionale) e della fase decisionale (risultando assente specifica attività defensionale e avuto riguardo alla circostanza che il rinvio dell'udienza è stato richiesto solo per la verifica dell'avvenuto CP_ effettivo pagamento da parte di
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €1453,00 oltre Iva, CP_2
CPA, e rimborso spese generali come per legge con distrazione ex art. 93.
Latina, 4/07/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro