Articolo 1 della Legge 23 luglio 1991, n. 234
Articolo 2
Versione
17 agosto 1991
Art. 1. 1. Per l'effettuazione di interventi, diretti o indiretti, di restauro del patrimonio architettonico, artistico-storico, bibliografico e archivistico e per attivita' scientifiche e culturali connessi alla figura e all'opera di Piero della Francesca, nel cinquecentenario della sua morte, e' concesso al Comitato nazionale costituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, e successive modificazioni, un contributo di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alle quali e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Entrata in vigore il 17 agosto 1991
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