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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/11/2025, n. 4618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4618 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 23/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 13508/2024, promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. PORTESI VERA e RICCADONNA ANDREA RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. SOLDATI GIANLUCA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
1. e contraevano matrimonio il 05/06/1999, Parte_1 Controparte_1 scegliendo il regime patrimoniale di comunione legale dei beni.
Dalla loro unione nasceva (13.1.10). Per_1
Con sentenza del Tribunale di Monza del 17.7.14 veniva pronunciata la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni: affidamento esclusivo della figlia alla madre;
visite padre-figlia un pomeriggio alla settimana per tre ore e in caso di parere favorevole dei Servizi Sociali anche a fine settimana alternati il sabato dalle 14 alle 21; percorso di sostegno alla genitorialità per il padre;
revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
assegno periodico per la figlia a carico del padre di € 350 oltre il 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso depositato il 5.11.24, la ricorrente ha chiesto il divorzio dal resistente.
Il resistente ha depositato la comparsa di costituzione il 7.3.25.
È seguito lo scambio delle ulteriori difese di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Le parti sono quindi comparse in data 8.4.25 per la prima udienza, dove il tentativo di conciliazione ha
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dato esito negativo. In quella sede le parti hanno chiesto la pronuncia della sentenza parziale.
Con ordinanza del 10.4.25 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.:
− affidamento c.d. super-esclusivo di alla madre, con residenza presso la stessa;
Per_1
− nessun incontro padre-figlia, allo stato;
− assegno periodico per la figlia a carico del padre pari ad € 450, oltre al 50% delle spese straordinarie;
− incarico ai Servizi Sociali di prendere contatti con il resistente per la ripresa del rapporto padre- figlia.
Con sentenza parziale del 17.4.25 è stato pronunciato il divorzio tra i coniugi.
All'udienza del 7.10.25 le parti hanno chiesto un rinvio per depositare conclusioni convergenti.
3. Con note scritte del 20.10.25 le parti hanno dato atto di aver raggiunto il seguente accordo:
• affido c.d. super-esclusivo di alla madre, con residenza presso la stessa;
stabilendo che tutte le decisioni, anche Per_1 quelle di più rilevante interesse per la figlia (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio), siano adottate dalla madre tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni;
• nessun diritto di visita in favore del padre;
• disporsi a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore , sino al raggiungimento Per_1 della sua indipendenza economica, corrispondendo, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie intestate alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, la somma mensile di € 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (con decorrenza da novembre 2024, data di deposito del ricorso). Ogni assegno per il nucleo familiare/figli e/o bonus, anche di natura temporanea, presente e futuro verrà percepito al 100% dalla sig.ra . Parte_1
• porre a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, sottoscritto in data 14.7.16, che le parti approvano e dichiarano di conoscere. Il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi. Trattandosi di affido super - esclusivo la madre può decidere autonomamente in merito alle spese straordinarie (salute, istruzione, sport, etc.) senza consenso del padre.
• Consenso reciproco al rilascio e al rinnovo del documento d'identità valido anche per l'espatrio e del passaporto della minore.
• Con rinuncia reciproca ad ogni assegno di mantenimento, essendo i coniugi economicamente autosufficienti.
• Con rinuncia, sin da ora, all'impugnazione dell'emananda sentenza.
• Spese di giudizio integralmente compensate tra le parti.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 6.11.24, non ha formulato osservazioni.
4. Nulla si dispone in merito allo status coniugale, stante l'intervenuta sentenza parziale del 17.4.25.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e agli interessi della famiglia: meritano quindi di essere recepite nella sentenza del Tribunale.
5. Spese di lite compensate, come richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale – richiamata la sentenza parziale del 17.4.25, che ha pronunciato il divorzio tra i coniugi –
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provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− dispone in conformità all'accordo raggiunto fra le parti, riportato in motivazione;
− compensa le spese del giudizio;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 23/10/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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