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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11519 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto Peluso,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.15625 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: appello su opposizione a cartella di pagamento, e vertente
T R A
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Portici (Na) al Corso
Garibaldi n. 85 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Eboli
(C.F. ) che la rappresentata e difende C.F._1
per procura in calce all'atto di appello
- APPELLANTE -
E 2
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
- APPELLATA CONTUMACE -
E
( ) Controparte_2 C.F._2
- APPELLATA CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio dinanzi Controparte_2 all'ufficio del giudice di pace di l' CP_1 [...]
e la Parte_1 Controparte_1 spiegando opposizione alla cartella di pagamento n. 071
2022 0126792092001 notificata il 07.02.2023 per complessivi € 7.233,84 emessa per infrazioni al codice della strada. L'attrice eccepiva l'inesistenza e/o l'omessa notifica dei verbali presupposti, nonché la loro prescrizione e decadenza dal potere di formare e notificare la cartella, concludendo per l'accertamento dell'insussistenza del diritto di riscuotere le somme incorporate nel ruolo e per l'annullamento della cartella impugnata. Si costituiva l' Parte_1 sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza
[...] della domanda spiegata nonché eccependo la carenza di legittimazione passiva. Si costituiva, altresì, la insistendo per la legittimità della Controparte_1 cartella esattoriale impugnata.
Con sentenza n. 1504/2024 il giudice di pace statuiva così: “accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella esattoriale n. 071 2022 01267920 92/001, condanna la e l' Controparte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento Parte_1 3
delle spese del presente giudizio” stante la tempestività del ricorso e la mancanza di prova della notifica del verbale presupposto.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello l' ritualmente Parte_1 notificato alle altre parti. L'appellante si duole dell'erroneità della decisione del giudice di pace per averne dichiarato erroneamente la contumacia, anche della e non aver ritenuto provata la Controparte_1 notifica dei verbali presupposti. Eccepisce, inoltre, la carenza di legittimazione passiva. Ha quindi concluso per l'integrale riforma della sentenza in accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado con il favore delle spese del doppio grado di giudizio. Non si costituivano e la Controparte_2 Controparte_1 sebbene ritualmente citati.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del giorno 16.10.2025.
L'appello è risultato fondato e va pertanto accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, non può trovare accoglimento l'eccezione con cui l' eccepisce il Parte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, per escludere una propria condanna alle spese di lite. Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, al riscossore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in 4
ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. Pertanto, “l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (v.
Cass. civ., sent. 24678/2018; Cass. civ., sent.
2570/2017).
Nel merito, in relazione alla rituale notifica del verbale prodromico alla cartella di pagamento, spetta all'ente impositore dimostrare la correttezza degli adempimenti di sua competenza e, quindi, di aver eseguito ritualmente e tempestivamente la notifica al contribuente dei verbali di accertamento della violazione. Ebbene, dalla documentazione prodotta già in primo grado, si evince innanzitutto che parte resistente
[...]
e non erano Parte_1 Controparte_1 contumaci ma ritualmente costituite ed inoltre, come emerge dalla comparsa di costituzione della CP_1
, che era stata fornita prova della esistenza e
[...] della rituale notifica in data 28 marzo 2018 del verbale n. 746292327 sotteso alla cartella impugnata, notifica effettuata dai Carabinieri di Casoria ed avente fede privilegiata in mancanza di proposizione di querela di falso. Avverso tale allegazione in primo grado non 5
risulta dagli atti alcuna contestazione di parte ricorrente, odierna appellata, che anzi ne ha fatto ampia acquiescenza.
Per i motivi esposti, quindi, l'appello va ritenuto fondato con conseguente totale riforma della sentenza impugnata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione dell'andamento processuale, sono integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così
provvede:
A) Accoglie l'appello e per l'effetto in totale riforma della sentenza n. 1504/2024 del giudice di pace di rigetta CP_1
la domanda proposta da e conferma la Controparte_2
validità della cartella di pagamento impugnata in primo grado;
B) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 5 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto Peluso,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.15625 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: appello su opposizione a cartella di pagamento, e vertente
T R A
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Portici (Na) al Corso
Garibaldi n. 85 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Eboli
(C.F. ) che la rappresentata e difende C.F._1
per procura in calce all'atto di appello
- APPELLANTE -
E 2
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
- APPELLATA CONTUMACE -
E
( ) Controparte_2 C.F._2
- APPELLATA CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio dinanzi Controparte_2 all'ufficio del giudice di pace di l' CP_1 [...]
e la Parte_1 Controparte_1 spiegando opposizione alla cartella di pagamento n. 071
2022 0126792092001 notificata il 07.02.2023 per complessivi € 7.233,84 emessa per infrazioni al codice della strada. L'attrice eccepiva l'inesistenza e/o l'omessa notifica dei verbali presupposti, nonché la loro prescrizione e decadenza dal potere di formare e notificare la cartella, concludendo per l'accertamento dell'insussistenza del diritto di riscuotere le somme incorporate nel ruolo e per l'annullamento della cartella impugnata. Si costituiva l' Parte_1 sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza
[...] della domanda spiegata nonché eccependo la carenza di legittimazione passiva. Si costituiva, altresì, la insistendo per la legittimità della Controparte_1 cartella esattoriale impugnata.
Con sentenza n. 1504/2024 il giudice di pace statuiva così: “accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella esattoriale n. 071 2022 01267920 92/001, condanna la e l' Controparte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento Parte_1 3
delle spese del presente giudizio” stante la tempestività del ricorso e la mancanza di prova della notifica del verbale presupposto.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello l' ritualmente Parte_1 notificato alle altre parti. L'appellante si duole dell'erroneità della decisione del giudice di pace per averne dichiarato erroneamente la contumacia, anche della e non aver ritenuto provata la Controparte_1 notifica dei verbali presupposti. Eccepisce, inoltre, la carenza di legittimazione passiva. Ha quindi concluso per l'integrale riforma della sentenza in accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado con il favore delle spese del doppio grado di giudizio. Non si costituivano e la Controparte_2 Controparte_1 sebbene ritualmente citati.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del giorno 16.10.2025.
L'appello è risultato fondato e va pertanto accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, non può trovare accoglimento l'eccezione con cui l' eccepisce il Parte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, per escludere una propria condanna alle spese di lite. Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, al riscossore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in 4
ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. Pertanto, “l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (v.
Cass. civ., sent. 24678/2018; Cass. civ., sent.
2570/2017).
Nel merito, in relazione alla rituale notifica del verbale prodromico alla cartella di pagamento, spetta all'ente impositore dimostrare la correttezza degli adempimenti di sua competenza e, quindi, di aver eseguito ritualmente e tempestivamente la notifica al contribuente dei verbali di accertamento della violazione. Ebbene, dalla documentazione prodotta già in primo grado, si evince innanzitutto che parte resistente
[...]
e non erano Parte_1 Controparte_1 contumaci ma ritualmente costituite ed inoltre, come emerge dalla comparsa di costituzione della CP_1
, che era stata fornita prova della esistenza e
[...] della rituale notifica in data 28 marzo 2018 del verbale n. 746292327 sotteso alla cartella impugnata, notifica effettuata dai Carabinieri di Casoria ed avente fede privilegiata in mancanza di proposizione di querela di falso. Avverso tale allegazione in primo grado non 5
risulta dagli atti alcuna contestazione di parte ricorrente, odierna appellata, che anzi ne ha fatto ampia acquiescenza.
Per i motivi esposti, quindi, l'appello va ritenuto fondato con conseguente totale riforma della sentenza impugnata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione dell'andamento processuale, sono integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così
provvede:
A) Accoglie l'appello e per l'effetto in totale riforma della sentenza n. 1504/2024 del giudice di pace di rigetta CP_1
la domanda proposta da e conferma la Controparte_2
validità della cartella di pagamento impugnata in primo grado;
B) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 5 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso