Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 3889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3889 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di
Giudice del Lavoro all' udienza del 15.5.2025, tenutasi ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 28862.2024
Tra
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
e nata a [...] in data [...], cod. fisc.
[...] Parte_2 [...]
, residenti in [...], nella qualità di C.F._2
genitori del minore nato a [...] il [...], cod. fisc. Persona_1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Oreste Cardillo, cod. fisc. CodiceFiscale_3
, e Nicola Russo, cod. fisc. , e con gli CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
stessi elettivamente domiciliati in Napoli alla via G.Carducci n. 29
RICORRENTI
E
C.F. Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, dai funzionari Lucio Schettini ( C.F ), Giacomo Caiazza, C.F._6
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.12.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe ricorrevano in giudizio per ottenere il riconoscimento di dello Persona_1 status di minore invalido con diritto all'indennità di frequenza e il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ex art.3 comma 3 Legge 104\92 ovvero in via gradata per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap ex art.3 comma 1 Legge 104\92.
Deducevano, in particolare, di aver presentato, in data 28.07.2023, domanda al fine di ottenere previo accertamento del requisito sanitario, il riconoscimento dello stato di minore invalido con diritto all'indennità di frequenza, oltre che dello stato di portatore di handicap ex l.104\92 comma 3 art.3 ovvero, in via gradata, comma 3 articolo 1, in favore del figlio minore , affetto da epilessia con episodi sincopali e deficit del visus, Per_1
ma di non aver ricevuto alcuna convocazione presso la Commissione medica.
Concludeva: “Al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché Voglia, con decreto, fissare l'udienza di discussione della causa per ivi sentire così provvedere:
a- nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 696 bis c.p.c., consulente tecnico d'ufficio al fine di far accertare, preventivamente, la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello stato di minore invalido con diritto all'indennità di frequenza oltre che dello stato di portatore di handicap ai sensi dell'art.3 comma 3 ovvero, in via gradata, dell'art.3 comma 1 in favore del figlio a far Persona_1
data dalla presentazione della domanda amministrativa ovvero da quella diversa data ritenuta di giustizia;
b- all'esito, in assenza di contestazioni, omologare, con decreto,
l'accertamento del requisito sanitario come risultante dalla relazione medica del CTU nominato;
c- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione in favore degli avv.ti Oreste Cardillo e Nicola Russo”. Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva l' , che deduceva che in data CP_1
26/02/2025 e 12/02/2025, il minore è stato riconosciuto Persona_1 rispettivamente invalido con diritto all'indennità di frequenza e portatore di handicap di cui al co1 art.3 della legge 104/92. Residuando il solo accertamento della condizione di handicap con connotazione di gravità, rassegnava le seguenti conclusioni: “IN VIA
PRELIMINARE, dichiarare il ricorso improponibile, nullo, inammissibile per i motivi tutti di cui sopra;
- IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis c.p.c., novellato dagli artt. 4, comma 42,
e 36 della legge n. 183 12/11/2011”.
Nelle note di trattazione del 15/5/2025 parte ricorrente deduceva che con distinti verbali
CP_ resi in data 12.02.2025 e 26.02.2025 l' riconosceva il minore Persona_1 minore invalido con diritto all'indennità di frequenza oltre che soggetto portatore di handicap ex art.3 comma 1 Legge 104\92 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Conseguentemente parte ricorrente dichiarava di rinunciare all'accertamento dello stato di portatore di handicap con gravità ex art.3 comma 3 Legge 104\92 chiedendo dichiarasi cessata la materia del contendere vinte le spese .
All'udienza del 15.5.2025, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del presente giudizio.
La soddisfazione in corso di causa della pretesa costituente oggetto del ricorso, nei limiti in cui la domanda risultava fondata, determina cessazione della materia del contendere
(rilevabile anche d'ufficio, Cass. n. 3664/82), perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e con essa sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Invero, con le note depositate in data 13.5.2025, i ricorrenti chiedevano che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ciò in quanto a seguito a seguito di domanda inoltrata il 28.7.2023 il minore era stato visitato solo in data 12.2.2025 e 26.2.2025 e, pertanto, la procedura era stata definita con il riconoscimento in capo al minore dell'indennità di frequenza e dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 della legge104/1992 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, così come da domanda contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, sicchè era venuto meno l'interesse ad agire, stante l'intervenuta rinunzia all'accertamento dello stato di portatore di handicap con gravità ex art.3 comma 3 Legge
104\92.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Il riconoscimento delle prestazioni di cui al ricorso introduttivo avvenuto oramai
CP_ pendente il giudizio, impone la condanna alle spese a carico dell' con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi CP_1
euro 1100,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 15.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca