CA
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 52/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 52 dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 919/2022 emessa dal Tribunale di Trani in data 8.06.2022 TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bari Parte_1 P.IVA_1
(BA) alla Via Principe Amedeo, 25, presso lo studio dell'AVV. CARABELLESE TIZIANA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti APPELLANTE E APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliata in Molfetta (BA) al Corso Umberto I, 4, presso lo studio dell'AVV. BOCCARDI PIETRO che la rappresenta e difenda, giusta procura in atti
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.06.2024, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 9 1. Con atto di appello, ritualmente notificato a mezzo p.e.c. in data 4.01.2023 all'appellata, il ha interposto gravame avverso la sentenza n. Parte_1
919/2022, resa dal Tribunale di Trani all'esito del giudizio civile recante R.G. n.
5147/2018, nel cui ambito è stata dichiarata la sua responsabilità nella misura dell'80% per le infiltrazioni occorse all'immobile di proprietà della sig.ra (attrice in CP_1 primo grado) contraddistinto dai civici n. 15 di Via S. Damiano e n. 5 di Via S. Colomba in ed è stato condannato al risarcimento dei danni. Pt_1
Più nello specifico, il Tribunale di Trani, a seguito dell'istruttoria espletata mediante l'acquisizione delle prove documentali, della CTU e delle risultanze emerse nel giudizio cautelare (R.G. n. 5147-1/2018) e nel reclamo (R.G. n. 6306/2021) in corso di causa, ha accertato la sussistenza del nesso causale tra il fenomeno infiltrativo derivante dalle strade comunali e la formazione di muffe e quadri umidi diffusi lamentati dall'attrice in primo grado, odierna appellata, attribuendo l'80% della responsabilità al per la Pt_1 cattiva manutenzione della sede stradale in custodia e il 20% di responsabilità alla sig.ra per la condotta negligente derivante dal non aver provveduto all'idonea CP_1 ventilazione dei locali a seguito dell'abbandono dell'immobile nel periodo coincidente con la cessazione del contratto locativo (sorto a seguito dell'adesione dell'attrice in primo grado al bando comunale di emergenza abitativa) sottoscritto con soggetto terzo al giudizio. Conseguentemente, il giudice di prime cure ha condannato il Pt_1 proporzionalmente alla percentuale di colpa riconosciutagli, al risarcimento dei danni patiti dall'attrice per la somma di € 20.697,98, oltre IVA, di cui € 9.945,98 oltre IVA a titolo di spese necessarie per il ripristino dei danni riscontrati nell'immobile ed oneri professionali per l'esecuzione dei lavori ed € 10.752,00 per la mancata percezione dei canoni locativi dal mese di settembre 2017 al giorno della sentenza;
ha compensato le spese di lite per un quarto e ha condannato, per la restante parte, il al Pt_1 pagamento delle spese di giudizio e per l'intero alle spese di CTU. Ha dichiarato “ il difetto di interesse” sulla domanda dell'obbligo di facere da parte dell in CP_2 quanto nelle more del giudizio lo stesso aveva provveduto all'esecuzione delle opere di ripristino delle strade adiacenti all'immobile di cui è causa 2. Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado per l'erronea e contraddittoria motivazione addotta dal Giudice di prime cure, in ordine al riconoscimento della pretesa risarcitoria, deducendo che il Tribunale ha aderito acriticamente agli esiti della CTU, ponendola a fondamento della sua decisione e omettendo di considerare che l'appellata non ha fornito prova del danno emergente e del lucro cessante. In particolare:
- relativamente al danno emergente il contesta le conclusioni alle quali è Pt_1 pervenuto il CTU, per non aver considerato la particolare morfologia del territorio su cui insisteva l'immobile (posto nelle vicinanze della banchina della zona portuale) e la vetustà dei metodi di costruzione privi delle moderne tecniche di impermeabilizzazione;
- in merito al lucro cessante derivato alla sig.ra per non aver potuto concedere CP_1 in locazione l'immobile a causa delle infiltrazioni, l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe statuito in assenza di prova circa l'effettiva sussistenza dell'ipotesi di pagina 2 di 9 inutilizzabilità dell'immobile e/o cessazione del rapporto locatizio a causa dei fenomeni infiltrativi;
- sempre sul lucro cessante l'appellante contesta l'errata formulazione del quesito posto al CTU in quanto il giudice di prime cure, a fronte della richiesta dell'attrice di mera quantificazione del valore locatizio dell'immobile – ultra petita – avrebbe chiesto all'ausiliario di “determinare se e in che misura i danni riscontrati esistenti a carico della proprietà attrice e riconducibili ad esclusiva responsabilità del comune abbia ridotta la inutilizzabilità dell'immobile, quantificando in ragione del canone di locazione il corrispondente danno per la durata del periodo di totale o parziale inutilizzabilità che risulta dagli atti di causa”, così attribuendo al consulente il compito di accertare la sussistenza del danno e del nesso eziologico dell'evento. Sul punto, il contesta altresì l'indagine della CTU che si sarebbe limitata a moltiplicare il Pt_1 valore del canone mensile per i numeri di mesi di inutilizzabilità (40 mesi) in assenza della prova dell'effettiva collocazione sul mercato dell'immobile.
- infine, con riferimento al lucro cessante, l rileva l'erroneità della CP_2 sentenza di primo grado poiché il Tribunale avrebbe ignorato la CTU non dimezzando l'importo riconosciuto all'attrice per il periodo di inutilizzo dell'immobile e/o omesso di giustificare adeguatamente il discostamento dalle indicazioni contenute nella perizia, oltre a non aver considerato che l'ulteriore periodo di inutilizzo, derivante dalle lungaggini processuali, sia imputabile alla signora per aver intrapreso parallelamente al giudizio di primo grado il procedimento cautelare e di reclamo in corso di causa. Con il secondo motivo l'appellante impugna la sentenza in ordine alla liquidazione delle spese di CTU e di lite, osservando che: 1) “ a fronte di una compensazione di un quarto delle spese di lite, “ stante la soccombenza della parte attrice nel giudizio cautelare” il Tribunale non avrebbe provveduto nella stessa misura alla ripartizione delle spese di CTU”; 2) non ha provveduto ad autonoma liquidazione delle spese del reclamo in corso di causa, stante l'anticipazione della decisione di merito, pubblicata in data 5.06.2022 rispetto alla definizione della fase cautelare endoprocessuale riservato per la decisione il 10.05.2022 e definito con ordinanza del 9.09.2022, né ha effettuato una valutazione dell'esito complessivo della lite ai fini della liquidazione delle spese di giudizio (R.G. n. 5147/2018 di merito;
R.G. n. 5147/2018 cautelare;
R.G. n. 6306/2021 di reclamo).
Pertanto, il chiede il rigetto della pretesa risarcitoria formulata Parte_1 dall'attrice in primo grado sia con riferimento al danno emergente che al lucro cessante e, per l'effetto, la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di giudizio e di CTU. 3. Si è costituita la sig.ra , la quale ha chiesto il rigetto del gravame in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto e ha proposto appello incidentale per la riforma del capo di sentenza nel quale il Tribunale ha compensato per 1/4 le spese di lite tenendo conto della soccombenza di essa attrice in primo nel giudizio cautelare in corso di causa. Diversamente, la difesa dell'appellante incidentale ritiene che il giudice di prime cure pagina 3 di 9 avrebbe dovuto apprezzare il principio della soccombenza avuto riguardo dell'esito finale della lite e dunque condannare il per l'intero. Pt_1
4.All'udienza del 5.06.2024, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
5. L'appello del è, ad avviso della Corte, solo parzialmente fondato ed in tale Pt_1 misura deve essere accolto. Occorre premettere che il Collegio condivide la qualificazione giuridica della pretesa attorea operata dal Tribunale, che ha ricondotto le domande esposte dall'attrice in primo grado nell'alveo e tutele riconosciute ex art. 2051 c.c.. Infatti, il è responsabile Pt_1 ex art. 2051 c.c. dei danni arrecati all'immobile da infiltrazioni di acqua provocate da una cattiva manutenzione del manto stradale. Ai fini della configurazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente amministrativo, custode della strada, è sufficiente che l'attore provi il fatto storico e il nesso di causalità tra il fatto e l'evento dannoso, poiché trattasi di responsabilità di tipo oggettivo;
mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come un fattore che, secondo i principi di regolarità o adeguatezza causale, interrompe il nesso di causa tra la cosa e il danno. Tale fattore comprende anche la condotta incauta della vittima, che assume rilevanza per determinare il concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. La gravità di questa condotta deve essere valutata in relazione alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche risultare determinante (nello stesso senso, ex multis, Cass. civ., 30 ottobre
2018, n. 27724). Il Giudice di prime cure, all'esito dell'istruttoria espletata attraverso le acquisizioni documentali e la CTU, nonché alla luce delle risultanze fattuali, facendo buon governo dei suddetti principi, ha correttamente accertato la sussistenza della responsabilità concorsuale del nella misura dell'80% e della sig.ra nella misura del Pt_1 CP_1
20%. Contrariamente a quanto assume l'appellante, il Tribunale non ha acriticamente aderito alla CTU, bensì ha motivatamente ritenuto le prove documentali fornite dall'attrice di primo grado contestuali alla perizia in ordine alle infiltrazioni lamentate all'immobile di cui è causa, nonché accertato il nesso eziologico tra l'omessa manutenzione del tratto stradale e i danni occorsi alla struttura della sig.ra . CP_1
Ad avviso dell'appellante il CTU avrebbe dovuto considerare la morfologia del territorio su cui insisteva l'immobile, che sorge nelle vicinanze della banchina della zona portuale, nonché la vetustà dei metodi di costruzione privi delle moderne tecniche di impermeabilizzazione. Tale censura è infondata. La particolare ubicazione dell'immobile e le caratteristiche del territorio sottolineano proprio l'incuranza dell'ente comunale. Invero, dette circostanze avrebbero dovuto indurre il ad avere una maggiore perizia e diligenza, tale da indurlo ad adeguare Pt_1
pagina 4 di 9 le caratteristiche della sede stradale alla morfologia del luogo tipicamente esposto a maggiore umidità per la vicinanza al mare e conseguentemente anche a un difficile riassorbimento delle acque meteoriche in tempi brevi, nonché a vigilare con maggiore assiduità sull'insorgenza di eventuali dissesti tali da agevolare l'insorgenza dei fenomeni infiltrativi. Come evidenziato dal CTU le infiltrazioni lamentate dalla sig.ra CP_1 sono state causate “dal cattivo stato di manutenzione della sede stradale comunale costituita da basolato lapideo i cui giunti risultano completamente divelti e, pertanto, sicuro veicolo di infiltrazione di acqua meteoriche”. Circa la deduzione dell'appellante sulla vetustà dei metodi di costruzione si osserva che la stessa è meramente assertiva e pretestuosa ed è pienamente sconfessata dalle allegazioni dell'attrice di primo grado e dalle risultanze della perizia che rilevano che l'immobile è stato ristrutturato. Il CTU, a pag. 10, attesta che “l'immobile di parte attrice risulta ristrutturato in epoca recente”; l'attrice ha allegato prova della SCIA per la ristrutturazione dei lavori del 8 marz0 2013 e della comunicazione di inizio lavori previsto il 23 maggio 2014 (cfr. all. 5 dell'atto introduttivo di primo grado e allegato 6 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.). Pertanto, l'incidenza causale del comportamento negligente dell'appellata nella misura del 20% per i danni occorsi all'immobile si sostanzia nell'averlo tenuto in uno stato di abbandono ed omesso di provvedere ad idonea ventilazione dei locali, così aggravando l'umidità e agevolando la diffusione dei fenomeni infiltrativi.
In merito al lucro cessante derivato alla sig.ra per non aver potuto concedere CP_1 in locazione l'immobile a causa delle infiltrazioni, l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe statuito in assenza di prova circa l'effettiva sussistenza dell'ipotesi di inutilizzabilità dell'immobile. Tale contestazione è infondata. Va rilevato innanzitutto che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno risolto la questione se il danno da mancata disponibilità dell'immobile, di cui si discute, costituisca danno in re ipsa, ritenendo che la locuzione “danno in re ipsa” vada sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato, in quanto “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione civile sez. un., 15/11/2022, n.33645). Nel caso di specie, dalle allegazioni dell'appallante appare lapalissiana l'impossibilità a godere dell'immobile e a conseguire l'utilità da esso ricavabile stante le condizioni di degrado dell'immobile causalmente riconducibili, nella misura dell'80%, alla condotta negligente dell'ente comunale, come correttamente accertato dal Tribunale. Aggiuntasi, che il verbale della polizia locale prot. n. 48027 del 29.08.2017 (all. 8, memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.) attesta che l'immobile era pieno di umidità e che gli occupanti “erano costretti a dormire su dei cartoni al posto dei materassi”; inoltre l'attrice, nell'allegato 11 alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. “invito pagina 5 di 9 alla negoziazione assistita”, dichiara di voler riaffittare l'immobile o destinarlo ad abitazione del figlio, circostanza questa ribadita nella comparsa conclusionale in primo grado e mai contestata dall'ente convenuto. Ebbene, la Corte ritiene che, proprio a causa del protrarsi delle infiltrazioni, l'attrice ha perso il godimento sia diretto mediante l'utilizzo per propri interessi o quello dei familiari, sia indiretto mediante locazione in quanto non poteva né goderlo né concederlo a terzo per l'inabitabilità del medesimo. Né può rilevare, ai fini dell'imputabilità del danno da occupazione illegittima, la circostanza che “l'immobile sviluppava una redditività solo perché era stato concesso in locazione mediante un sistema comunale di agevolazione in favore di soggetti beneficiari per far fronte alla emergenza abitativa, per cui non è stata fornita prova che l'immobile fuori dall'affidamento comunale, aveva avuto in passato o avrebbe avuto in futuro una qualche commerciabilità sul mercato delle locazioni private” . Si presume, infatti, che l'immobile – peraltro recentemente ristrutturato e con destinazione ad uso abitativo – in assenza di fenomeni infiltrativi, avrebbe comportato un uso diretto del proprietario o di un proprio figlio o una redditività mediante il percepimento dei canoni locativi, a nulla rilevando che, al momento della pretesa risarcitoria, il contratto di locazione fosse cessato. A tal riguardo, la Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 30791/2024), ha statuito che “il principio enunciato dalle Sezioni Unite, riferito alla perdita della disponibilità/godimento dell'immobile per la diversa ipotesi di occupazione senza titolo da parte di un terzo, trova applicazione anche nelle ipotesi in cui la perdita della disponibilità/godimento sia dovuta all'inagibilità dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi”. Orbene, il mancato utilizzo dell'immobile e l'impossibilità di locarlo sono riconducibili (anche presuntivamente) alle condizioni degradate dell'immobile, che non poteva essere utilizzato a causa delle infiltrazioni e del pericolo di insalubrità per chiunque lo avesse occupato.
Anche la censura mossa dall'appellante circa l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nella formulazione del quesito posto al CTU, consistente nell'erronea attribuzione allo stesso dell'accertamento della sussistenza del danno e del nesso eziologico dell'evento, con riferimento sia alle domande espletate dall'attrice in primo grado sia con riguardo ai compiti propri del consulente tecnico d'ufficio, non merita accoglimento. Ad avviso del Collegio, il Tribunale ha correttamente disposto della CTU conformemente ai principi consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità che hanno chiarito che la CTU “è uno strumento che consente al Giudice di acquisire un bagaglio di conoscenze ed esperienze tecniche che sfuggono alla sua preparazione giuridica. Inoltre, tale strumento non può essere utilizzato per esonerare le parti dal loro onere probatorio, non essendo consentita alcuna relevatio ab onere probandi” (Cass. Civ. n. 9060 del 06/06/2003) e “non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino specifiche competenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di
pagina 6 di 9 indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o in offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (ord. Cass. Civ. 07/06/2019 n. 15521; Cass. Civ. sez.VI, 15/12/2017, n. 30218). A tal riguardo si osserva che: 1) per far valere le proprie ragioni la difesa della sig.ra ha allegato copiosa documentazione, come – tra l'altro – evidenziato CP_1
(contraddittoriamente) dallo stesso appellante nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. che, in sede di contestazione dei capitoli di prova testimoniale formulati dall'attrice di primo grado, ha testualmente affermato che: “i capitoli di prova sub 3), 4), 7) 8) e 11) sono inammissibili, sia perché vertono su circostanze documentalmente provate, sia perché inidonei a provare il nesso di causalità tra l'evento lesivo e il danno invocato dall'attrice, riguardando le stesse esclusivamente lo stato dell'immobile, tra l'altro attestato dalle fotografie prodotte”; 2) il Giudice di prime cure ha disposto la CTU per acquisire nozioni tecniche che rientrano nelle specifiche competenze del perito nominato e non certamente come ha argomentato l'appellante per attribuire a quest'ultimo compiti propri dell'organo giudicante. Dalla lettura dei quesiti la Corte rileva che gli stessi sono utili a comprendere l'origine dei fenomeni infiltrativi che emerge dallo studio tecnico dello stato dei luoghi, la riconducibilità causale dei danni occorsi all'immobile alle infiltrazioni provenienti dalla strada e/o a cause esterne (comportamento negligente dell'attrice nella tenuta/manutenzione dell'immobile), l'individuazione dei lavori di ripristino e delle relative spese da sostenere, la quantificazione del valore locativo dell'immobile; 3) i quesiti sono inerenti alla pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice in primo grado, non ravvisandosi alcun vizio di ultrapetizione. Conseguentemente, la CTU non è stata utilizzata per sopperire alla carenza probatoria, avendo parte attrice adempiuto all'onus probandi gravante a suo carico allegando documentazione idonea a supportare le domande proposte. Inoltre, il Giudice non ha sollevato l'attrice dall'onere di allegazione del fatto storico, dell'evento dannoso, del nesso eziologico e dei pregiudizi subiti, ma ha disposto la CTU dopo aver acquisito le prove documentali e con il fine di acquisire le competenze tecniche necessarie a formare il suo convincimento in ordine alle prove dalle parti fornite.
Relativamente alla quantificazione del danno derivante dall'inutilizzabilità dell'immobile, il Collegio ritiene corretta la statuizione del Tribunale. In tema di liquidazione del danno da mancato godimento/disponibilità dell'immobile, le Sezioni Unite della Suprema Corte sopramenzionate hanno statuito che “qualora il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non possa essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro locativo di mercato”. In primo luogo, si osserva che il Tribunale, sulla scorta delle conclusioni della CTU, ha correttamente utilizzato quale parametro di riferimento per la liquidazione del lucro pagina 7 di 9 cessante il canone locativo (mensile) risultante dal contratto di locazione cessato, pari ad
€ 320,00. In secondo luogo, contrariamente a quanto deduce l'appellante, il Tribunale non si è discostato dalla CTU che ha condivisibilmente concluso che: “ è possibile stimare dal settembre 2017 sino alla data odierna un totale di circa 42 mensilità che possono essere opportunamente ridotte a 30 mensilità al fine di stimare il danno per la durata del periodo di inutilizzabilità dell'immobile per tenere in debito conto sia i tempi occorrenti per riallocare l'immobile sia i tempi occorrenti affinchè i fenomeni umidi si esauriscano”. Infatti, il Tribunale ha liquidato il danno da mancata disponibilità dell'immobile nella misura di € 10.752,00 per 42 mensilità (= 320x42; - 20%), di cui 30 mensilità (così come indicato dalla CTU) dal mese di settembre 2017 (momento dal quale l'attrice-appellata non ha potuto percepire i canoni locativi per l'inutilizzabilità dell'immobile) alla data del deposito della CTU (27 febbraio 2021) e 12 mensilità dal deposito della CTU alla data della sentenza (febbraio 2022). Altresì il giudice di prime cure ha correttamente decurtato l'importo del 20%, operando la sottrazione della porzione di responsabilità riconosciuta in capo alla sig.ra per aver lasciato CP_1
l'immobile in uno stato di abbandono (inidonea ventilazione dei locali). Quanto alle censure in ordine alla regolamentazione delle spese di primo grado proposte dall'appellante principale e dall'appellante incidentale, entrambe sono infondate. La Suprema Corte (si veda tra le tante ord. n. 9785/2022) ha affermato il principio secondo cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. Cass. (ord.) 13.3.2013, n. 6369; Cass. 14.12.2000, n. 15787; Cass. 11.1.2008, n. 406). Cosicché non ha precipua valenza l'esito del procedimento cautelare in corso di causa ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite. Peraltro in tema di spese processuali, l'unico limite è che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. (ord.) 31.3.2017, n.
8421; Cass. (ord.) 17.10.2017, n. 24502). Ne consegue che il giudice di prime cure, valutando la soccombenza di parte attrice nella fase cautelare, ha correttamente ritenuto di compensare le spese per un quarto, tanto più se si consideri la corresponsabilità dell'attrice nell'aggravamento dei danni. Venendo al motivo di appello del in ordine alle spese di CTU (poste dal giudice Pt_1 di prime cure a carico dell'Ente), la Corte lo ritiene infondato. In materia di liquidazione delle spese di CTU la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le pagina 8 di 9 relative spese rientrano, pertanto, tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ. , sicché correttamente il giudice di prime cure ha posto le spese di ctu a carico del convenuto la cui responsabilità è stata accertata in Pt_1 modo preponderante nella causa dei fenomeni infiltrativi.
6. Considerato il rigetto sia dell'appello principale sia dell'appello incidentale, le spese del presente giudizio vanno compensate
7. Entrambi gli appellanti (principale e incidentale), dovranno versare anche l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico approvato con il Dpr 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1 – comma 17 – della legge 24 dicembre 2012 n. 228
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo p.e.c in data Parte_1
4.01.2023. a nonché sull'appello incidentale da Controparte_1 quest'ultima proposto avverso la sentenza n. 919/2022 emessa in data 8.06.2022 dal Tribunale di Trani, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1)Rigetta l'appello principale proposto dal e l'appello incidentale Parte_1 proposto da e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
Controparte_1
2) Spese del presente giudizio interamente compensate;
5)Dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 11/2002 per il versamento da parte del Pt_1 Parte_1 nonché della , dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1bis CP_1
D.P.R. 115/2002. Così deciso nella Camera di Consiglio del 22.01.2025
Il Consigliere relatore Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente Dott.ssa Emma Manzionna
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 52 dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 919/2022 emessa dal Tribunale di Trani in data 8.06.2022 TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bari Parte_1 P.IVA_1
(BA) alla Via Principe Amedeo, 25, presso lo studio dell'AVV. CARABELLESE TIZIANA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti APPELLANTE E APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliata in Molfetta (BA) al Corso Umberto I, 4, presso lo studio dell'AVV. BOCCARDI PIETRO che la rappresenta e difenda, giusta procura in atti
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.06.2024, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 9 1. Con atto di appello, ritualmente notificato a mezzo p.e.c. in data 4.01.2023 all'appellata, il ha interposto gravame avverso la sentenza n. Parte_1
919/2022, resa dal Tribunale di Trani all'esito del giudizio civile recante R.G. n.
5147/2018, nel cui ambito è stata dichiarata la sua responsabilità nella misura dell'80% per le infiltrazioni occorse all'immobile di proprietà della sig.ra (attrice in CP_1 primo grado) contraddistinto dai civici n. 15 di Via S. Damiano e n. 5 di Via S. Colomba in ed è stato condannato al risarcimento dei danni. Pt_1
Più nello specifico, il Tribunale di Trani, a seguito dell'istruttoria espletata mediante l'acquisizione delle prove documentali, della CTU e delle risultanze emerse nel giudizio cautelare (R.G. n. 5147-1/2018) e nel reclamo (R.G. n. 6306/2021) in corso di causa, ha accertato la sussistenza del nesso causale tra il fenomeno infiltrativo derivante dalle strade comunali e la formazione di muffe e quadri umidi diffusi lamentati dall'attrice in primo grado, odierna appellata, attribuendo l'80% della responsabilità al per la Pt_1 cattiva manutenzione della sede stradale in custodia e il 20% di responsabilità alla sig.ra per la condotta negligente derivante dal non aver provveduto all'idonea CP_1 ventilazione dei locali a seguito dell'abbandono dell'immobile nel periodo coincidente con la cessazione del contratto locativo (sorto a seguito dell'adesione dell'attrice in primo grado al bando comunale di emergenza abitativa) sottoscritto con soggetto terzo al giudizio. Conseguentemente, il giudice di prime cure ha condannato il Pt_1 proporzionalmente alla percentuale di colpa riconosciutagli, al risarcimento dei danni patiti dall'attrice per la somma di € 20.697,98, oltre IVA, di cui € 9.945,98 oltre IVA a titolo di spese necessarie per il ripristino dei danni riscontrati nell'immobile ed oneri professionali per l'esecuzione dei lavori ed € 10.752,00 per la mancata percezione dei canoni locativi dal mese di settembre 2017 al giorno della sentenza;
ha compensato le spese di lite per un quarto e ha condannato, per la restante parte, il al Pt_1 pagamento delle spese di giudizio e per l'intero alle spese di CTU. Ha dichiarato “ il difetto di interesse” sulla domanda dell'obbligo di facere da parte dell in CP_2 quanto nelle more del giudizio lo stesso aveva provveduto all'esecuzione delle opere di ripristino delle strade adiacenti all'immobile di cui è causa 2. Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado per l'erronea e contraddittoria motivazione addotta dal Giudice di prime cure, in ordine al riconoscimento della pretesa risarcitoria, deducendo che il Tribunale ha aderito acriticamente agli esiti della CTU, ponendola a fondamento della sua decisione e omettendo di considerare che l'appellata non ha fornito prova del danno emergente e del lucro cessante. In particolare:
- relativamente al danno emergente il contesta le conclusioni alle quali è Pt_1 pervenuto il CTU, per non aver considerato la particolare morfologia del territorio su cui insisteva l'immobile (posto nelle vicinanze della banchina della zona portuale) e la vetustà dei metodi di costruzione privi delle moderne tecniche di impermeabilizzazione;
- in merito al lucro cessante derivato alla sig.ra per non aver potuto concedere CP_1 in locazione l'immobile a causa delle infiltrazioni, l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe statuito in assenza di prova circa l'effettiva sussistenza dell'ipotesi di pagina 2 di 9 inutilizzabilità dell'immobile e/o cessazione del rapporto locatizio a causa dei fenomeni infiltrativi;
- sempre sul lucro cessante l'appellante contesta l'errata formulazione del quesito posto al CTU in quanto il giudice di prime cure, a fronte della richiesta dell'attrice di mera quantificazione del valore locatizio dell'immobile – ultra petita – avrebbe chiesto all'ausiliario di “determinare se e in che misura i danni riscontrati esistenti a carico della proprietà attrice e riconducibili ad esclusiva responsabilità del comune abbia ridotta la inutilizzabilità dell'immobile, quantificando in ragione del canone di locazione il corrispondente danno per la durata del periodo di totale o parziale inutilizzabilità che risulta dagli atti di causa”, così attribuendo al consulente il compito di accertare la sussistenza del danno e del nesso eziologico dell'evento. Sul punto, il contesta altresì l'indagine della CTU che si sarebbe limitata a moltiplicare il Pt_1 valore del canone mensile per i numeri di mesi di inutilizzabilità (40 mesi) in assenza della prova dell'effettiva collocazione sul mercato dell'immobile.
- infine, con riferimento al lucro cessante, l rileva l'erroneità della CP_2 sentenza di primo grado poiché il Tribunale avrebbe ignorato la CTU non dimezzando l'importo riconosciuto all'attrice per il periodo di inutilizzo dell'immobile e/o omesso di giustificare adeguatamente il discostamento dalle indicazioni contenute nella perizia, oltre a non aver considerato che l'ulteriore periodo di inutilizzo, derivante dalle lungaggini processuali, sia imputabile alla signora per aver intrapreso parallelamente al giudizio di primo grado il procedimento cautelare e di reclamo in corso di causa. Con il secondo motivo l'appellante impugna la sentenza in ordine alla liquidazione delle spese di CTU e di lite, osservando che: 1) “ a fronte di una compensazione di un quarto delle spese di lite, “ stante la soccombenza della parte attrice nel giudizio cautelare” il Tribunale non avrebbe provveduto nella stessa misura alla ripartizione delle spese di CTU”; 2) non ha provveduto ad autonoma liquidazione delle spese del reclamo in corso di causa, stante l'anticipazione della decisione di merito, pubblicata in data 5.06.2022 rispetto alla definizione della fase cautelare endoprocessuale riservato per la decisione il 10.05.2022 e definito con ordinanza del 9.09.2022, né ha effettuato una valutazione dell'esito complessivo della lite ai fini della liquidazione delle spese di giudizio (R.G. n. 5147/2018 di merito;
R.G. n. 5147/2018 cautelare;
R.G. n. 6306/2021 di reclamo).
Pertanto, il chiede il rigetto della pretesa risarcitoria formulata Parte_1 dall'attrice in primo grado sia con riferimento al danno emergente che al lucro cessante e, per l'effetto, la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di giudizio e di CTU. 3. Si è costituita la sig.ra , la quale ha chiesto il rigetto del gravame in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto e ha proposto appello incidentale per la riforma del capo di sentenza nel quale il Tribunale ha compensato per 1/4 le spese di lite tenendo conto della soccombenza di essa attrice in primo nel giudizio cautelare in corso di causa. Diversamente, la difesa dell'appellante incidentale ritiene che il giudice di prime cure pagina 3 di 9 avrebbe dovuto apprezzare il principio della soccombenza avuto riguardo dell'esito finale della lite e dunque condannare il per l'intero. Pt_1
4.All'udienza del 5.06.2024, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
5. L'appello del è, ad avviso della Corte, solo parzialmente fondato ed in tale Pt_1 misura deve essere accolto. Occorre premettere che il Collegio condivide la qualificazione giuridica della pretesa attorea operata dal Tribunale, che ha ricondotto le domande esposte dall'attrice in primo grado nell'alveo e tutele riconosciute ex art. 2051 c.c.. Infatti, il è responsabile Pt_1 ex art. 2051 c.c. dei danni arrecati all'immobile da infiltrazioni di acqua provocate da una cattiva manutenzione del manto stradale. Ai fini della configurazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente amministrativo, custode della strada, è sufficiente che l'attore provi il fatto storico e il nesso di causalità tra il fatto e l'evento dannoso, poiché trattasi di responsabilità di tipo oggettivo;
mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come un fattore che, secondo i principi di regolarità o adeguatezza causale, interrompe il nesso di causa tra la cosa e il danno. Tale fattore comprende anche la condotta incauta della vittima, che assume rilevanza per determinare il concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. La gravità di questa condotta deve essere valutata in relazione alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche risultare determinante (nello stesso senso, ex multis, Cass. civ., 30 ottobre
2018, n. 27724). Il Giudice di prime cure, all'esito dell'istruttoria espletata attraverso le acquisizioni documentali e la CTU, nonché alla luce delle risultanze fattuali, facendo buon governo dei suddetti principi, ha correttamente accertato la sussistenza della responsabilità concorsuale del nella misura dell'80% e della sig.ra nella misura del Pt_1 CP_1
20%. Contrariamente a quanto assume l'appellante, il Tribunale non ha acriticamente aderito alla CTU, bensì ha motivatamente ritenuto le prove documentali fornite dall'attrice di primo grado contestuali alla perizia in ordine alle infiltrazioni lamentate all'immobile di cui è causa, nonché accertato il nesso eziologico tra l'omessa manutenzione del tratto stradale e i danni occorsi alla struttura della sig.ra . CP_1
Ad avviso dell'appellante il CTU avrebbe dovuto considerare la morfologia del territorio su cui insisteva l'immobile, che sorge nelle vicinanze della banchina della zona portuale, nonché la vetustà dei metodi di costruzione privi delle moderne tecniche di impermeabilizzazione. Tale censura è infondata. La particolare ubicazione dell'immobile e le caratteristiche del territorio sottolineano proprio l'incuranza dell'ente comunale. Invero, dette circostanze avrebbero dovuto indurre il ad avere una maggiore perizia e diligenza, tale da indurlo ad adeguare Pt_1
pagina 4 di 9 le caratteristiche della sede stradale alla morfologia del luogo tipicamente esposto a maggiore umidità per la vicinanza al mare e conseguentemente anche a un difficile riassorbimento delle acque meteoriche in tempi brevi, nonché a vigilare con maggiore assiduità sull'insorgenza di eventuali dissesti tali da agevolare l'insorgenza dei fenomeni infiltrativi. Come evidenziato dal CTU le infiltrazioni lamentate dalla sig.ra CP_1 sono state causate “dal cattivo stato di manutenzione della sede stradale comunale costituita da basolato lapideo i cui giunti risultano completamente divelti e, pertanto, sicuro veicolo di infiltrazione di acqua meteoriche”. Circa la deduzione dell'appellante sulla vetustà dei metodi di costruzione si osserva che la stessa è meramente assertiva e pretestuosa ed è pienamente sconfessata dalle allegazioni dell'attrice di primo grado e dalle risultanze della perizia che rilevano che l'immobile è stato ristrutturato. Il CTU, a pag. 10, attesta che “l'immobile di parte attrice risulta ristrutturato in epoca recente”; l'attrice ha allegato prova della SCIA per la ristrutturazione dei lavori del 8 marz0 2013 e della comunicazione di inizio lavori previsto il 23 maggio 2014 (cfr. all. 5 dell'atto introduttivo di primo grado e allegato 6 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.). Pertanto, l'incidenza causale del comportamento negligente dell'appellata nella misura del 20% per i danni occorsi all'immobile si sostanzia nell'averlo tenuto in uno stato di abbandono ed omesso di provvedere ad idonea ventilazione dei locali, così aggravando l'umidità e agevolando la diffusione dei fenomeni infiltrativi.
In merito al lucro cessante derivato alla sig.ra per non aver potuto concedere CP_1 in locazione l'immobile a causa delle infiltrazioni, l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe statuito in assenza di prova circa l'effettiva sussistenza dell'ipotesi di inutilizzabilità dell'immobile. Tale contestazione è infondata. Va rilevato innanzitutto che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno risolto la questione se il danno da mancata disponibilità dell'immobile, di cui si discute, costituisca danno in re ipsa, ritenendo che la locuzione “danno in re ipsa” vada sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato, in quanto “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione civile sez. un., 15/11/2022, n.33645). Nel caso di specie, dalle allegazioni dell'appallante appare lapalissiana l'impossibilità a godere dell'immobile e a conseguire l'utilità da esso ricavabile stante le condizioni di degrado dell'immobile causalmente riconducibili, nella misura dell'80%, alla condotta negligente dell'ente comunale, come correttamente accertato dal Tribunale. Aggiuntasi, che il verbale della polizia locale prot. n. 48027 del 29.08.2017 (all. 8, memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.) attesta che l'immobile era pieno di umidità e che gli occupanti “erano costretti a dormire su dei cartoni al posto dei materassi”; inoltre l'attrice, nell'allegato 11 alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. “invito pagina 5 di 9 alla negoziazione assistita”, dichiara di voler riaffittare l'immobile o destinarlo ad abitazione del figlio, circostanza questa ribadita nella comparsa conclusionale in primo grado e mai contestata dall'ente convenuto. Ebbene, la Corte ritiene che, proprio a causa del protrarsi delle infiltrazioni, l'attrice ha perso il godimento sia diretto mediante l'utilizzo per propri interessi o quello dei familiari, sia indiretto mediante locazione in quanto non poteva né goderlo né concederlo a terzo per l'inabitabilità del medesimo. Né può rilevare, ai fini dell'imputabilità del danno da occupazione illegittima, la circostanza che “l'immobile sviluppava una redditività solo perché era stato concesso in locazione mediante un sistema comunale di agevolazione in favore di soggetti beneficiari per far fronte alla emergenza abitativa, per cui non è stata fornita prova che l'immobile fuori dall'affidamento comunale, aveva avuto in passato o avrebbe avuto in futuro una qualche commerciabilità sul mercato delle locazioni private” . Si presume, infatti, che l'immobile – peraltro recentemente ristrutturato e con destinazione ad uso abitativo – in assenza di fenomeni infiltrativi, avrebbe comportato un uso diretto del proprietario o di un proprio figlio o una redditività mediante il percepimento dei canoni locativi, a nulla rilevando che, al momento della pretesa risarcitoria, il contratto di locazione fosse cessato. A tal riguardo, la Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 30791/2024), ha statuito che “il principio enunciato dalle Sezioni Unite, riferito alla perdita della disponibilità/godimento dell'immobile per la diversa ipotesi di occupazione senza titolo da parte di un terzo, trova applicazione anche nelle ipotesi in cui la perdita della disponibilità/godimento sia dovuta all'inagibilità dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi”. Orbene, il mancato utilizzo dell'immobile e l'impossibilità di locarlo sono riconducibili (anche presuntivamente) alle condizioni degradate dell'immobile, che non poteva essere utilizzato a causa delle infiltrazioni e del pericolo di insalubrità per chiunque lo avesse occupato.
Anche la censura mossa dall'appellante circa l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nella formulazione del quesito posto al CTU, consistente nell'erronea attribuzione allo stesso dell'accertamento della sussistenza del danno e del nesso eziologico dell'evento, con riferimento sia alle domande espletate dall'attrice in primo grado sia con riguardo ai compiti propri del consulente tecnico d'ufficio, non merita accoglimento. Ad avviso del Collegio, il Tribunale ha correttamente disposto della CTU conformemente ai principi consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità che hanno chiarito che la CTU “è uno strumento che consente al Giudice di acquisire un bagaglio di conoscenze ed esperienze tecniche che sfuggono alla sua preparazione giuridica. Inoltre, tale strumento non può essere utilizzato per esonerare le parti dal loro onere probatorio, non essendo consentita alcuna relevatio ab onere probandi” (Cass. Civ. n. 9060 del 06/06/2003) e “non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino specifiche competenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di
pagina 6 di 9 indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o in offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (ord. Cass. Civ. 07/06/2019 n. 15521; Cass. Civ. sez.VI, 15/12/2017, n. 30218). A tal riguardo si osserva che: 1) per far valere le proprie ragioni la difesa della sig.ra ha allegato copiosa documentazione, come – tra l'altro – evidenziato CP_1
(contraddittoriamente) dallo stesso appellante nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. che, in sede di contestazione dei capitoli di prova testimoniale formulati dall'attrice di primo grado, ha testualmente affermato che: “i capitoli di prova sub 3), 4), 7) 8) e 11) sono inammissibili, sia perché vertono su circostanze documentalmente provate, sia perché inidonei a provare il nesso di causalità tra l'evento lesivo e il danno invocato dall'attrice, riguardando le stesse esclusivamente lo stato dell'immobile, tra l'altro attestato dalle fotografie prodotte”; 2) il Giudice di prime cure ha disposto la CTU per acquisire nozioni tecniche che rientrano nelle specifiche competenze del perito nominato e non certamente come ha argomentato l'appellante per attribuire a quest'ultimo compiti propri dell'organo giudicante. Dalla lettura dei quesiti la Corte rileva che gli stessi sono utili a comprendere l'origine dei fenomeni infiltrativi che emerge dallo studio tecnico dello stato dei luoghi, la riconducibilità causale dei danni occorsi all'immobile alle infiltrazioni provenienti dalla strada e/o a cause esterne (comportamento negligente dell'attrice nella tenuta/manutenzione dell'immobile), l'individuazione dei lavori di ripristino e delle relative spese da sostenere, la quantificazione del valore locativo dell'immobile; 3) i quesiti sono inerenti alla pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice in primo grado, non ravvisandosi alcun vizio di ultrapetizione. Conseguentemente, la CTU non è stata utilizzata per sopperire alla carenza probatoria, avendo parte attrice adempiuto all'onus probandi gravante a suo carico allegando documentazione idonea a supportare le domande proposte. Inoltre, il Giudice non ha sollevato l'attrice dall'onere di allegazione del fatto storico, dell'evento dannoso, del nesso eziologico e dei pregiudizi subiti, ma ha disposto la CTU dopo aver acquisito le prove documentali e con il fine di acquisire le competenze tecniche necessarie a formare il suo convincimento in ordine alle prove dalle parti fornite.
Relativamente alla quantificazione del danno derivante dall'inutilizzabilità dell'immobile, il Collegio ritiene corretta la statuizione del Tribunale. In tema di liquidazione del danno da mancato godimento/disponibilità dell'immobile, le Sezioni Unite della Suprema Corte sopramenzionate hanno statuito che “qualora il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non possa essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro locativo di mercato”. In primo luogo, si osserva che il Tribunale, sulla scorta delle conclusioni della CTU, ha correttamente utilizzato quale parametro di riferimento per la liquidazione del lucro pagina 7 di 9 cessante il canone locativo (mensile) risultante dal contratto di locazione cessato, pari ad
€ 320,00. In secondo luogo, contrariamente a quanto deduce l'appellante, il Tribunale non si è discostato dalla CTU che ha condivisibilmente concluso che: “ è possibile stimare dal settembre 2017 sino alla data odierna un totale di circa 42 mensilità che possono essere opportunamente ridotte a 30 mensilità al fine di stimare il danno per la durata del periodo di inutilizzabilità dell'immobile per tenere in debito conto sia i tempi occorrenti per riallocare l'immobile sia i tempi occorrenti affinchè i fenomeni umidi si esauriscano”. Infatti, il Tribunale ha liquidato il danno da mancata disponibilità dell'immobile nella misura di € 10.752,00 per 42 mensilità (= 320x42; - 20%), di cui 30 mensilità (così come indicato dalla CTU) dal mese di settembre 2017 (momento dal quale l'attrice-appellata non ha potuto percepire i canoni locativi per l'inutilizzabilità dell'immobile) alla data del deposito della CTU (27 febbraio 2021) e 12 mensilità dal deposito della CTU alla data della sentenza (febbraio 2022). Altresì il giudice di prime cure ha correttamente decurtato l'importo del 20%, operando la sottrazione della porzione di responsabilità riconosciuta in capo alla sig.ra per aver lasciato CP_1
l'immobile in uno stato di abbandono (inidonea ventilazione dei locali). Quanto alle censure in ordine alla regolamentazione delle spese di primo grado proposte dall'appellante principale e dall'appellante incidentale, entrambe sono infondate. La Suprema Corte (si veda tra le tante ord. n. 9785/2022) ha affermato il principio secondo cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. Cass. (ord.) 13.3.2013, n. 6369; Cass. 14.12.2000, n. 15787; Cass. 11.1.2008, n. 406). Cosicché non ha precipua valenza l'esito del procedimento cautelare in corso di causa ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite. Peraltro in tema di spese processuali, l'unico limite è che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. (ord.) 31.3.2017, n.
8421; Cass. (ord.) 17.10.2017, n. 24502). Ne consegue che il giudice di prime cure, valutando la soccombenza di parte attrice nella fase cautelare, ha correttamente ritenuto di compensare le spese per un quarto, tanto più se si consideri la corresponsabilità dell'attrice nell'aggravamento dei danni. Venendo al motivo di appello del in ordine alle spese di CTU (poste dal giudice Pt_1 di prime cure a carico dell'Ente), la Corte lo ritiene infondato. In materia di liquidazione delle spese di CTU la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le pagina 8 di 9 relative spese rientrano, pertanto, tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ. , sicché correttamente il giudice di prime cure ha posto le spese di ctu a carico del convenuto la cui responsabilità è stata accertata in Pt_1 modo preponderante nella causa dei fenomeni infiltrativi.
6. Considerato il rigetto sia dell'appello principale sia dell'appello incidentale, le spese del presente giudizio vanno compensate
7. Entrambi gli appellanti (principale e incidentale), dovranno versare anche l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico approvato con il Dpr 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1 – comma 17 – della legge 24 dicembre 2012 n. 228
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo p.e.c in data Parte_1
4.01.2023. a nonché sull'appello incidentale da Controparte_1 quest'ultima proposto avverso la sentenza n. 919/2022 emessa in data 8.06.2022 dal Tribunale di Trani, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1)Rigetta l'appello principale proposto dal e l'appello incidentale Parte_1 proposto da e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
Controparte_1
2) Spese del presente giudizio interamente compensate;
5)Dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 11/2002 per il versamento da parte del Pt_1 Parte_1 nonché della , dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1bis CP_1
D.P.R. 115/2002. Così deciso nella Camera di Consiglio del 22.01.2025
Il Consigliere relatore Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente Dott.ssa Emma Manzionna
pagina 9 di 9