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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 24/07/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 481/2024 introdotto con ricorso depositato in data 02.04.2024 da
(C.F. ) nata ad [...] [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria
Grazia Greco del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
17.07.1970 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Annagrazia Di Nicola del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 15.07.2025 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti congiuntamente hanno chiesto che venga emessa sentenza non definitiva di separazione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.04.2024 sulla premessa che: Parte_1
- in data 30.05.2009 ha contratto matrimonio con il rito concordatario con CP_1
nato ad [...] il [...], residente in [...] viale
[...]
Genova n. 27;
- il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ascoli
Piceno atto part 2 serie A n. 39 del Comune di Ascoli Piceno;
- dal matrimonio è nato il figlio nato a [...] Persona_1
il 19.11.2015;
- l'ultima residenza comune dei coniugi, il cui regime patrimoniale è quello della separazione dei beni è stata in Folignano (AP) viale Genova n. 27, presso la casa di proprietà di Controparte_1
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni non hanno più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto e ciò per esclusiva colpa di Controparte_1
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione addebitabile a alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Controparte_1 Con decreto del 15.04.2024, il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava l'udienza del 10.09.2024 per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato.
In data 09.07.2024 si costituiva in giudizio il resistente , proponendo Controparte_1
domanda riconvenzionale.
Nelle more del giudizio, le parti avanzavano istanza congiunta di emissione della sentenza parziale sullo status e il giudice, pertanto, all'udienza del 26.06.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla sentenza non definitiva.
Osserva il Collegio che la domanda dei coniugi relativa alla pronuncia non definitiva di separazione personale merita accoglimento in quanto la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dagli stesi.
Il presente giudizio dovrà, poi, essere rimesso in fase istruttoria dinanzi al Giudice relatore per la sua prosecuzione.
La regolamentazione delle spese di lite, pertanto, viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
481/2024 come sopra promossa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, venga comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno in quanto l'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri atti di matrimonio di detto
Comune parte 2 serie A n. 39;
- spese al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 24/7/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Rita De Angelis
Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 481/2024 introdotto con ricorso depositato in data 02.04.2024 da
(C.F. ) nata ad [...] [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria
Grazia Greco del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
17.07.1970 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Annagrazia Di Nicola del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 15.07.2025 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti congiuntamente hanno chiesto che venga emessa sentenza non definitiva di separazione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.04.2024 sulla premessa che: Parte_1
- in data 30.05.2009 ha contratto matrimonio con il rito concordatario con CP_1
nato ad [...] il [...], residente in [...] viale
[...]
Genova n. 27;
- il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ascoli
Piceno atto part 2 serie A n. 39 del Comune di Ascoli Piceno;
- dal matrimonio è nato il figlio nato a [...] Persona_1
il 19.11.2015;
- l'ultima residenza comune dei coniugi, il cui regime patrimoniale è quello della separazione dei beni è stata in Folignano (AP) viale Genova n. 27, presso la casa di proprietà di Controparte_1
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni non hanno più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto e ciò per esclusiva colpa di Controparte_1
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione addebitabile a alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Controparte_1 Con decreto del 15.04.2024, il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava l'udienza del 10.09.2024 per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato.
In data 09.07.2024 si costituiva in giudizio il resistente , proponendo Controparte_1
domanda riconvenzionale.
Nelle more del giudizio, le parti avanzavano istanza congiunta di emissione della sentenza parziale sullo status e il giudice, pertanto, all'udienza del 26.06.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla sentenza non definitiva.
Osserva il Collegio che la domanda dei coniugi relativa alla pronuncia non definitiva di separazione personale merita accoglimento in quanto la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dagli stesi.
Il presente giudizio dovrà, poi, essere rimesso in fase istruttoria dinanzi al Giudice relatore per la sua prosecuzione.
La regolamentazione delle spese di lite, pertanto, viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
481/2024 come sopra promossa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, venga comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno in quanto l'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri atti di matrimonio di detto
Comune parte 2 serie A n. 39;
- spese al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 24/7/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Rita De Angelis
Dott.ssa Alessandra Panichi