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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6040 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. OL NO presidente dott. AN RO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2190 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 20 maggio 2025 vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Capodagli
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Ongaro
APPELLATA
NONCHE'
(c.f.: CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Rossi
APPELLATA
1
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Per che non ha depositato note di trattazione scritta, v. le conclusioni CP_2 rassegnate nella comparsa di risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L (d'ora in avanti anche ha proposto Parte_1 Pt_2 appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4871/2021 che, accogliendo l'opposizione all'esecuzione proposta da ha dichiarato l'invalidità Controparte_1 dell'ipoteca iscritta dall' il 6 ottobre 2017 sugli immobili di proprietà della Pt_2 in relazione al credito di di cui alla cartella di pagamento n. CP_1 CP_2
09720140287761410000 (ordinandone contestualmente la cancellazione), per “violazione del diritto dell'attrice alla partecipazione al procedimento” conseguente alla mancata notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto:
a) ha erroneamente ritenuto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fosse stata notificata presso la sede del Consiglio di Stato senza che fosse dato conoscere il collegamento tra tale luogo e la persona del destinatario della notificazione, laddove tale comunicazione è stata correttamente notificata presso la residenza di (sita Controparte_1 in Via Boccea 1146); CP_2
b) ha omesso di considerare che ha contestato specificatamente la Controparte_1 mancata notifica della comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria soltanto nelle memorie conclusionali;
2) il tribunale ha erroneamente annullato l'intera iscrizione ipotecaria impugnata (del valore di 89.000,00 € e relativa ad una pluralità di crediti non omogenei tra loro) “a fronte dell'annullamento (peraltro anch'esso erroneo) di una sola delle cartelle di pagamento presupposte del valore di 1.047,00 €”;
3) il tribunale ha condannato l' al pagamento delle spese processuali applicando Pt_2 erroneamente il principio della soccombenza e i criteri di liquidazione delle spese legali (che vanno regolate tenendo conto dell'importo della cartella di pagamento impugnata).
L ha concluso domandando, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, la conferma dell'ipoteca iscritta il 6 ottobre 2017 sugli immobili di
2 proprietà di siti in via dell'Acquedotto Paolo 37 con riguardo al Controparte_1 CP_2 credito di di cui alla cartella di pagamento n. 09720140287761410000 nonché CP_2 la conferma della relativa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con condanna di al pagamento delle relative somme, sanzioni ed interessi oltre sanzioni Controparte_1 maturate e maturande fino al saldo, con vittoria delle spese di lite.
In via subordinata, qualora questa Corte decidesse di annullare la cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio, l'appellante ha chiesto di confermare l'ipoteca iscritta dall' il 6 ottobre 2017 sugli immobili di proprietà della “nonché la Pt_2 CP_1 relativa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per tutti gli altri crediti sottesi alla detta iscrizione ipotecaria”.
Si è costituita in giudizio domandando il rigetto dell'appello. Controparte_1
Si è costituita in giudizio domandando l'accoglimento dell'appello CP_2 proposto dall' Pt_2
L'appello è fondato e va pertanto accolto. ha proposto opposizione all'esecuzione impugnando la Controparte_1 comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09776201600011619000 del 7 novembre 2017 e la cartella di pagamento presupposta n. 09720140287761410000 (emessa per il pagamento della somma di 1.127,07 € per canone di occupazione permanente di aree pubbliche relativo all'anno 2007 oltre accessori), chiedendo l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria (stante la mancata notificazione della cartella di pagamento presupposta) e l'annullamento della cartella di pagamento (stante l'intervenuta prescrizione del credito fatto valere da . CP_2
Il Tribunale di Roma – in parziale accoglimento dell'opposizione e preso atto della regolarità della notificazione della cartella di pagamento presupposta - ha annullato l'iscrizione ipotecaria n. 09776201600011619000 (perché non preceduta dalla notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973), condannando l' al pagamento delle spese di lite. Pt_2
Con il primo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia ritenuto non perfezionata la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (con conseguente nullità dell'ipoteca iscritta sui beni della debitrice), sull'erroneo presupposto che la comunicazione preventiva sia stata notificata ad un indirizzo diverso da quello di residenza di Controparte_1
La doglianza è fondata.
In tema di riscossione coattiva dei tributi locali tramite ruolo - in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. gg-quater), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 – si applicano, a decorrere dal 31 dicembre
2012, le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in quanto compatibili, “comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare”.
3 L'art. 50, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 – nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie – prevede che “Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento”.
L'art. 77, primo comma, del d.P.R. cit. prevede che “Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede”.
L'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. cit. prevede a sua volta che “L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, in tema di riscossione coattiva delle imposte l'iscrizione di ipoteca disciplinata all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto atto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, dalla comunicazione allo stesso contribuente dell'intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorni per consentirgli l'esercizio del diritto di difesa (v. ex multis Cass. 28886/2022; Cass. 36102/2021; Cass. 30534/2019).
L'Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore, deve quindi procedere alla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, concedendo al contribuente un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento.
Come chiarito già da Cass., Sez. Un., 19667/2014, l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria “per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e
48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che […] attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale di illegittimità”.
Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, nel caso di specie la notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata correttamente eseguita con le modalità previste dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 presso la residenza di
[...] sita in Via Boccea 1146 (l'indirizzo corrisponde a quello indicato CP_1 CP_2 nell'atto di opposizione all'esecuzione e non è stato contestato dall'appellata).
Il tribunale è stato tratto in inganno dall'errata indicazione dei documenti nell'indice atti riportato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dell' Parte_1
nel giudizio di primo grado e non si è reso conto del fatto che in quel giudizio
[...]
l' ha effettivamente depositato un documento (il file n. 4 allegato alla comparsa di Pt_2 costituzione e risposta nel giudizio di primo grado) che contiene la relata di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
4 Dal documento in questione si evince che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata correttamente notificata presso l'indirizzo di residenza di Controparte_1
e che – stante la temporanea assenza della stessa e l'impossibilità di eseguire la consegna per mancanza di persone abilitate ai sensi dell'art. 139 c.p.c. – l'atto è stato depositato presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c., dandone informazione alla destinataria con raccomandata con avviso di ricevimento consegnata il 17 ottobre 2016.
Al riguardo è irrilevante il fatto che la abbia dichiarato che “ogni sua CP_1 sottoscrizione presente nella documentazione prodotta ex adverso deve intendersi disconosciuta in quanto non apposta dalla predetta”, dal momento che il disconoscimento è stato fatto per la prima volta nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello
(nonostante la relata di notifica fosse stata depositata dall' fin dalla propria comparsa di Pt_2 costituzione nel giudizio di primo grado) e che esso è inidoneo a privare di efficacia probatoria l'avviso di ricevimento della raccomandata (essendo quest'ultimo un atto pubblico la cui efficacia probatoria va contestata unicamente con la proposizione della querela di falso, unico strumento processuale atto a contestarne la pubblica fede che lo avvince: Cass.
25487/2025; Cass. 23326/2022; Cass. 29022/2017).
All'accoglimento del primo motivo appello consegue l'assorbimento degli altri motivi di impugnazione (aventi ad oggetto l'annullamento integrale dell'iscrizione ipotecaria disposto dal tribunale e il capo della decisione relativo alle spese processuali).
È altresì irrilevante indagare sull'esistenza di fatti interruttivi della prescrizione del credito vantato da dal momento che non ha riproposto nel CP_2 Controparte_1 presente giudizio di appello l'eccezione di prescrizione del credito dell'ente impositore (su cui il tribunale non si è pronunciato), dovendosi pertanto intendere l'eccezione de qua rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va dunque accolto, con conseguente rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta da con atto Controparte_1 di citazione notificato il 24 gennaio 2018 a e il 25 gennaio 2018 all' CP_2 [...]
. Parte_1
Alla soccombenza di segue: Controparte_1
a) la sua condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell' , che si liquidano in 2.400,00 € per compensi oltre Parte_1 oneri accessori di legge (per il giudizio di primo grado) e in 1.800,00 € per compensi oltre oneri accessori di legge (per il giudizio di appello);
b) la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore di
[...]
(rimasta contumace nel giudizio di primo grado), che si liquidano in 1.800,00 € per CP_2 compensi oltre oneri accessori di legge.
5
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dall' avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 4871/2021 e – per l'effetto – rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da con atto di citazione notificato il 24 gennaio Controparte_1
2018 a e il 25 gennaio 2018 all' ; CP_2 Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio Controparte_1 in favore dell' , liquidandole in 2.400,00 € per compensi Parte_1 oltre oneri accessori di legge (per il giudizio di primo grado) e in 1.800,00 € per compensi oltre oneri accessori di legge (per il giudizio di appello);
3) condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello in Controparte_1 favore di liquidandole in 1.800,00 € per compensi oltre oneri accessori di CP_2 legge.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
AN RO PELLEGRINI OL NO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. OL NO presidente dott. AN RO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2190 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 20 maggio 2025 vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Capodagli
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Ongaro
APPELLATA
NONCHE'
(c.f.: CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Rossi
APPELLATA
1
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Per che non ha depositato note di trattazione scritta, v. le conclusioni CP_2 rassegnate nella comparsa di risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L (d'ora in avanti anche ha proposto Parte_1 Pt_2 appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4871/2021 che, accogliendo l'opposizione all'esecuzione proposta da ha dichiarato l'invalidità Controparte_1 dell'ipoteca iscritta dall' il 6 ottobre 2017 sugli immobili di proprietà della Pt_2 in relazione al credito di di cui alla cartella di pagamento n. CP_1 CP_2
09720140287761410000 (ordinandone contestualmente la cancellazione), per “violazione del diritto dell'attrice alla partecipazione al procedimento” conseguente alla mancata notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto:
a) ha erroneamente ritenuto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fosse stata notificata presso la sede del Consiglio di Stato senza che fosse dato conoscere il collegamento tra tale luogo e la persona del destinatario della notificazione, laddove tale comunicazione è stata correttamente notificata presso la residenza di (sita Controparte_1 in Via Boccea 1146); CP_2
b) ha omesso di considerare che ha contestato specificatamente la Controparte_1 mancata notifica della comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria soltanto nelle memorie conclusionali;
2) il tribunale ha erroneamente annullato l'intera iscrizione ipotecaria impugnata (del valore di 89.000,00 € e relativa ad una pluralità di crediti non omogenei tra loro) “a fronte dell'annullamento (peraltro anch'esso erroneo) di una sola delle cartelle di pagamento presupposte del valore di 1.047,00 €”;
3) il tribunale ha condannato l' al pagamento delle spese processuali applicando Pt_2 erroneamente il principio della soccombenza e i criteri di liquidazione delle spese legali (che vanno regolate tenendo conto dell'importo della cartella di pagamento impugnata).
L ha concluso domandando, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, la conferma dell'ipoteca iscritta il 6 ottobre 2017 sugli immobili di
2 proprietà di siti in via dell'Acquedotto Paolo 37 con riguardo al Controparte_1 CP_2 credito di di cui alla cartella di pagamento n. 09720140287761410000 nonché CP_2 la conferma della relativa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con condanna di al pagamento delle relative somme, sanzioni ed interessi oltre sanzioni Controparte_1 maturate e maturande fino al saldo, con vittoria delle spese di lite.
In via subordinata, qualora questa Corte decidesse di annullare la cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio, l'appellante ha chiesto di confermare l'ipoteca iscritta dall' il 6 ottobre 2017 sugli immobili di proprietà della “nonché la Pt_2 CP_1 relativa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per tutti gli altri crediti sottesi alla detta iscrizione ipotecaria”.
Si è costituita in giudizio domandando il rigetto dell'appello. Controparte_1
Si è costituita in giudizio domandando l'accoglimento dell'appello CP_2 proposto dall' Pt_2
L'appello è fondato e va pertanto accolto. ha proposto opposizione all'esecuzione impugnando la Controparte_1 comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09776201600011619000 del 7 novembre 2017 e la cartella di pagamento presupposta n. 09720140287761410000 (emessa per il pagamento della somma di 1.127,07 € per canone di occupazione permanente di aree pubbliche relativo all'anno 2007 oltre accessori), chiedendo l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria (stante la mancata notificazione della cartella di pagamento presupposta) e l'annullamento della cartella di pagamento (stante l'intervenuta prescrizione del credito fatto valere da . CP_2
Il Tribunale di Roma – in parziale accoglimento dell'opposizione e preso atto della regolarità della notificazione della cartella di pagamento presupposta - ha annullato l'iscrizione ipotecaria n. 09776201600011619000 (perché non preceduta dalla notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973), condannando l' al pagamento delle spese di lite. Pt_2
Con il primo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia ritenuto non perfezionata la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (con conseguente nullità dell'ipoteca iscritta sui beni della debitrice), sull'erroneo presupposto che la comunicazione preventiva sia stata notificata ad un indirizzo diverso da quello di residenza di Controparte_1
La doglianza è fondata.
In tema di riscossione coattiva dei tributi locali tramite ruolo - in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. gg-quater), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 – si applicano, a decorrere dal 31 dicembre
2012, le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in quanto compatibili, “comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare”.
3 L'art. 50, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 – nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie – prevede che “Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento”.
L'art. 77, primo comma, del d.P.R. cit. prevede che “Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede”.
L'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. cit. prevede a sua volta che “L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, in tema di riscossione coattiva delle imposte l'iscrizione di ipoteca disciplinata all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto atto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, dalla comunicazione allo stesso contribuente dell'intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorni per consentirgli l'esercizio del diritto di difesa (v. ex multis Cass. 28886/2022; Cass. 36102/2021; Cass. 30534/2019).
L'Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore, deve quindi procedere alla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, concedendo al contribuente un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento.
Come chiarito già da Cass., Sez. Un., 19667/2014, l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria “per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e
48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che […] attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale di illegittimità”.
Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, nel caso di specie la notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata correttamente eseguita con le modalità previste dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 presso la residenza di
[...] sita in Via Boccea 1146 (l'indirizzo corrisponde a quello indicato CP_1 CP_2 nell'atto di opposizione all'esecuzione e non è stato contestato dall'appellata).
Il tribunale è stato tratto in inganno dall'errata indicazione dei documenti nell'indice atti riportato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dell' Parte_1
nel giudizio di primo grado e non si è reso conto del fatto che in quel giudizio
[...]
l' ha effettivamente depositato un documento (il file n. 4 allegato alla comparsa di Pt_2 costituzione e risposta nel giudizio di primo grado) che contiene la relata di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
4 Dal documento in questione si evince che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata correttamente notificata presso l'indirizzo di residenza di Controparte_1
e che – stante la temporanea assenza della stessa e l'impossibilità di eseguire la consegna per mancanza di persone abilitate ai sensi dell'art. 139 c.p.c. – l'atto è stato depositato presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c., dandone informazione alla destinataria con raccomandata con avviso di ricevimento consegnata il 17 ottobre 2016.
Al riguardo è irrilevante il fatto che la abbia dichiarato che “ogni sua CP_1 sottoscrizione presente nella documentazione prodotta ex adverso deve intendersi disconosciuta in quanto non apposta dalla predetta”, dal momento che il disconoscimento è stato fatto per la prima volta nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello
(nonostante la relata di notifica fosse stata depositata dall' fin dalla propria comparsa di Pt_2 costituzione nel giudizio di primo grado) e che esso è inidoneo a privare di efficacia probatoria l'avviso di ricevimento della raccomandata (essendo quest'ultimo un atto pubblico la cui efficacia probatoria va contestata unicamente con la proposizione della querela di falso, unico strumento processuale atto a contestarne la pubblica fede che lo avvince: Cass.
25487/2025; Cass. 23326/2022; Cass. 29022/2017).
All'accoglimento del primo motivo appello consegue l'assorbimento degli altri motivi di impugnazione (aventi ad oggetto l'annullamento integrale dell'iscrizione ipotecaria disposto dal tribunale e il capo della decisione relativo alle spese processuali).
È altresì irrilevante indagare sull'esistenza di fatti interruttivi della prescrizione del credito vantato da dal momento che non ha riproposto nel CP_2 Controparte_1 presente giudizio di appello l'eccezione di prescrizione del credito dell'ente impositore (su cui il tribunale non si è pronunciato), dovendosi pertanto intendere l'eccezione de qua rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va dunque accolto, con conseguente rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta da con atto Controparte_1 di citazione notificato il 24 gennaio 2018 a e il 25 gennaio 2018 all' CP_2 [...]
. Parte_1
Alla soccombenza di segue: Controparte_1
a) la sua condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell' , che si liquidano in 2.400,00 € per compensi oltre Parte_1 oneri accessori di legge (per il giudizio di primo grado) e in 1.800,00 € per compensi oltre oneri accessori di legge (per il giudizio di appello);
b) la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore di
[...]
(rimasta contumace nel giudizio di primo grado), che si liquidano in 1.800,00 € per CP_2 compensi oltre oneri accessori di legge.
5
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dall' avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 4871/2021 e – per l'effetto – rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da con atto di citazione notificato il 24 gennaio Controparte_1
2018 a e il 25 gennaio 2018 all' ; CP_2 Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio Controparte_1 in favore dell' , liquidandole in 2.400,00 € per compensi Parte_1 oltre oneri accessori di legge (per il giudizio di primo grado) e in 1.800,00 € per compensi oltre oneri accessori di legge (per il giudizio di appello);
3) condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello in Controparte_1 favore di liquidandole in 1.800,00 € per compensi oltre oneri accessori di CP_2 legge.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
AN RO PELLEGRINI OL NO
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