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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 26/04/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere rel.
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 27 marzo 2025 la seguente
SENTENZA
nel giudizio di reclamo iscritto al n. 121 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
a socio unico, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti
Francesco Carugno, Luigi Matrundola e Vincenzo Nacca, tutti elettivamente domiciliati presso la sede operativa aziendale sita in Matera, Zona industriale La Martella, Traversa
Enzo Ferrari;
1 RECLAMANTE
E
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla AR
memoria di costituzione in sede di reclamo, dall'Avv.to Francesca Chietera ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Matera.
RECLAMATO
OGGETTO: Impugnativa di licenziamento - Reclamo avverso la sentenza n. 403/2024
del 30 luglio 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera.
CONCLUSIONI
Per la reclamante: “Voglia la Corte d'Appello di Potenza, accogliere il reclamo come proposto e, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la legittimità, validità
ed efficacia del licenziamento, intimato con lettre del 9 settembre 2021, con condanna del reclamato alla restituzione di quanto, eventualmente ricevuto, oltre accessori;
in subordine, adottare ogni altra diversa condanna rispetto a quella di cui alla sentenza di primo grado, decurtando l'aliunde perceptum, con vittoria delle spese di lite”;
Per il reclamato: “Voglia l'adita Corte di Appello di Potenza respingere l'avverso reclamo, con vittoria delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 6 maggio 2022, la società Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza del Giudice del Lavoro del
[...]
2 Tribunale di Matera del 27 aprile 2022 con cui era stato annullato il licenziamento intimato a con lettera del 9 settembre 2021 con tutte le conseguenze di AR
cui all'art.18 comma 4 della Legge n.300/1970, chiedendo, previa revoca e/o annullamento totale dell'ordinanza impugnata, dichiararsi la legittimità, validità ed efficacia del licenziamento intimato con lettera del 9 settembre 2021 con conseguente integrale rigetto della domanda azionata dal lavoratore, con condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme eventualmente percepite, oltre accessori;
in via subordinata,
chiedeva ridursi il risarcimento del danno come riconosciuto, il tutto con vittoria delle spese.
Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva, con tempestiva memoria difensiva,
[...]
, concludendo per il rigetto dell'opposizione come proposta dalla società AR
datrice di lavoro.
Con sentenza n.403/2024 pubblicata il 30 luglio 2023, il giudice adito respingeva l'opposizione come proposta, confermando, anche alla luce del contenuto della sentenza di assoluzione emessa nei confronti del lavoratore, come il datore di lavoro non avesse provato il fatto contestato al , furto aggravato in concorso con altro dipendente, AR
, della saldatrice portatile ponendo in luce come lo stesso Persona_1 Parte_2
giudice penale non avesse ritenuto provato il reato contestato, cioè il furto, neanche con un contributo agevolatore da Parte del lavoratore licenziato, evidenziando, altresì, che il comportamento posto in essere da quest'ultimo non fosse di gravità tale da recidere il vincolo fiduciario.
3 Avverso tale sentenza, proponeva reclamo la società in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., con ricorso depositato in data 5° agosto 2024, con cui censurava la sentenza di primo grado, ribadendo come la condotta di AR
ripresa dalle telecamere di sorveglianza il 17 dicembre 2019, fosse prova inequivocabile dell'avvenuto furto della saldatrice, in concorso morale e materiale con . Persona_1
Evidenziava, infatti, che quel giorno, 17 dicembre 2019, , unitamente all'altro AR
lavoratore , uscendo dal reparto trattamento termico due, trasportava, Persona_1
tenendolo in braccio, il carrello in ferro usato per la custodia e la movimentazione della saldatrice rubata, così riponendolo nel cassone dei rifiuti ferrosi posto nell'area in corrispondenza del portone dell'impianto taglio laser.
Poneva, inoltre, in evidenza che la legittimità del licenziamento era ravvisabile anche nell'ipotesi di mera presenza fisica sui luoghi del delitto ovvero di oscuri rapporti intrattenuti con l'autore materiale del reato, ai sensi dell'art.45 del R.D. n.148/1931, norma questa ancora in vigore.
Concludeva, pertanto, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente della sezione lavoro fissava l'udienza di discussione dinanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con decreto ritualmente notificato alla parte reclamata e questa si costituiva in giudizio, a sua volta, concludendo come in atti.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., depositate le note autorizzate, la Corte decideva la causa, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Il reclamo è infondato e, pertanto, deve essere respinto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
Deve ribadirsi, in via del tutto preliminare, come nel caso in esame sia stato contestato al lavoratore con la lettera di contestazione disciplinare del 1° Settembre 2021, “il furto aggravato del seguente bene aziendale: saldatrice portatile marca ESAB modello Inverter TIG200 di colore giallo in concorso con ” e ciò all'esito della notifica alla società Persona_1
datrice di lavoro, quale parte offesa, di un decreto penale di condanna del 25 marzo 2021
emesso dal GIP di Matera.
In tema di licenziamento disciplinare, trovano applicazione due principi fondamentali, così come confermati dalla stessa giurisrudenza della Suprema Corte.
Il primo principio è quello relative alla corrispondenza tra il fatto materiale contestato e quello posto a giustificazione del licenziamento come intimato.
Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che in tema di licenziamento disciplinare,
il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate,
così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto, come accade nell'ipotesi di modifica dell'elemento soggettivo dell'illecito (Cass.
n.11540/2020).
Altro principio di granitica rilevamza è quello secondo cui la necessaria correlazione dell'addebito
5 con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell'esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, nella quale le condotte del lavoratore medesimo sulle quali è
incentrato l'esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro (Cass. n.3079/2020).
Con il proposto reclamo la società datrice di lavoro tenta di spostare l'attenzione su fatti estranei alla contestazione disciplinare, tentando così di dimostare il concorso nel reato di furto da parte di alla luce della condotta dallo stesso posta in essere il giorno 17 dicembre 2019 AR
quando, insieme a , trasportava fuori dall'azienda un carrello per riporlo in Persona_1
un cassonetto, carrello che, secondo l'assunto datoriale, era quello su cui era posizionata la smerigliatrice, consegnata, all'esito dell'emissione del decreto di perquisizione, da Per_1
che si è dimesso dal lavoro, non ha impugnato il decreto penale di condanna emesso nei
[...]
suoi confronti, così potendosi affermare l'esclusiva responsabilità di del furto in parola. Per_1
ha proposto opposizione al decreto penale di condanna che si è concluso con AR
sentenza di assoluzione n.255/2023 ex art.530 comma 2 c.p.p. per non aver commesso il fatto,
divenuta irrevocabile in data 29 luglio 2023.
Costituisce principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui dall'art. 654 cod. proc.
pen. si desume che se è doveroso ritenere accertati anche nel giudizio civile gli stessi fatti materiali ritenuti rilevanti in un precedente giudizio penale conclusosi con una sentenza di condanna divenuta definitiva, non è, invece, sempre possibile trarre da un giudicato di assoluzione dalla responsabilità penale la conseguenza automatica - vincolante per il giudizio civile-
6 dell'insussistenza di tutti i fatti posti a fondamento dell'imputazione, potendo verificarsi che alcuni di tali fatti pur essendosi rivelati, nella loro indiscussa materialità, non decisivi per la configurazione del reato contestato possano conservare una loro rilevanza ai fini civilistici. (Nella
specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la legittimità
del licenziamento irrogato al lavoratore il quale per i medesimi fatti addebitatigli come giusta causa di licenziamento era stato assolto in sede penale ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod.
proc. pen. che ha sostituito la cosiddetta assoluzione per insufficienza di prove già prevista dall'art. 479 cod. proc. pen. abrogato).
Facendo corretta applicazione del principio enunciato, il fatto materiale concernente il trasporto del carrello, rilevato dalle immagini del sistema di videosorveglianza, non fornisce elemento certo e dirimente circa l'avvenuto trasporto, al di fuori dell'azienda e, quindi, la sottrazione della saldatrice in concorso tra e con la conseguenza che nessuan prova è AR Per_1
stata fornita dalla società datrice di lavoro che abbia concorso nel furto aggravato AR
della saldatrice, come contestato, considerato, inoltre, che detta saldatrice è stata rinvenuta in un luogo di pertinenza di Campagna mentre la perquisizione effettuata nell'abitazione del reclamato aveva dato esito negativo.
Nessuna rilevanza ai fini della declaratoria della legittimità dell'intimato licenziamenrto può
essere attribuita all'omessa segnalazione da parte di del furto della saldatrice, trattandosi CP_1
di fatto non contestato, tenuto, altresì, conto che la norma invocata non è applicabile al caso di specie
Quanto alla misura dell'indennità riconosciuta dal primo Giudice in dodici mensilità, nelle
7 conclusioni chiede la società la sottrazione dalle dodici mensilità delle somme aliunde percepite o percepibili.
In primo luogo, deve porsi in luce che per consolidato orientamento della Suprema Corte nel rito c.d. Fornero, il reclamo previsto dall'art. 1, comma 57, della l. n. 92 del 2012 è nella sostanza un appello, con la conseguenza che, per tutti i profili non regolati da disposizioni specifiche, si applicano le norme sull'appello del rito del lavoro, che realizza il ragionevole equilibrio tra celerità e affidabilità; in particolare, a) la disciplina dell'atto introduttivo è quella dell'art. 434 c.p.c.; b) il reclamante ha l'onere, a pena di decadenza, di riprodurre le domande non accolte o rimaste assorbite nella sentenza di primo grado, in assenza di specifiche disposizioni in contrasto con l'art. 346 c.p.c.; c) il giudice del gravame può conoscere della controversia dibattuta in primo grado solo attraverso l'esame delle specifiche censure mosse dal reclamante, la cui formulazione consuma il diritto di impugnazione.
Quanto all'aliunde perceptum la giurispridenza della Cassazione più recente ha affermato che in tema di licenziamento illegittimo, il cd. "aliunde perceptum" non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, pertanto, allorquando vi sia stata la rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possano ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti,
il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata e se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato.
Fatta questa necessaria premessa, deve porsi in rilievo, però, in termini generali, che, come affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n.20313/2022 “l'art. 18, comma 4, prevede che
8 il giudice “annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità
risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto …
deve precisarsi che nessuna rilevanza può attribuirsi alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel periodo di estromissione, trattandosi di elemento in nessun modo desumibile dalla disposizione in esame e non coerente con il principio della compensatio lucri cum damno, di cui l'aliunde perceptum e percipiendi costituiscono applicazione, che presuppone una valutazione complessiva sia del danno e sia dell'incremento patrimoniale, causalmente ricollegabili al medesimo fatto illecito (v. Cass. n.
16702 del 2020; Cass., S.U., ud. 22.5.2018 nn. 12564, 12565, 12566, 12567; con specifico riferimento all'aliunde perceptum v.. Cass. n. 7453 del 2005; n. 2529 del 2003) … l'aliunde perceptum e percipiendum comportano la riduzione corrispondente (nell'art. 18, comma 4 cit.,
senza il limite minimo delle cinque mensilità di retribuzione globale di fatto) del risarcimento del danno, subito dal lavoratore per il licenziamento, che va commisurata alle retribuzioni percepite o percepibili nel periodo intercorrente tra il licenziamento e l'effettiva reintegra …
nel sistema delineato dall'art. 18, comma 4 cit., il computo dell'indennità risarcitoria deve essere eseguito in relazione all'importo delle retribuzioni perse e di quelle aliunde percepite o
9 percepibili, e non in base al dato temporale riferito ai periodi di inoccupazione oppure di occupazione lavorativa;
le somme aliunde percepite o percepibili dal lavoratore nel periodo di estromissione vanno quindi sottratte, con un semplice calcolo aritmetico, dall'ammontare complessivo del danno subito per effetto del recesso e pari, secondo il disposto normativo, alle retribuzioni spettanti per l'intero periodo dal licenziamento alla reintegra;
se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all'importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo … in altri termini,
la previsione normativa del tetto massimo delle dodici mensilità non incide sul sistema di calcolo del danno effettivamente subito dal lavoratore per effetto del licenziamento (pari alle retribuzioni perse nel periodo di estromissione, depurate di quanto aliunde percepito o percepibile), e rileva solo all'esito del conteggio eseguito, in termini di limite massimo entro cui l'indennità risarcitoria può essere riconosciuta” (Cass. Sez. L, 07/02/2022, n. 3824 e n.
3825).
Facendo corretta applicazione del principio enunciato, deve giungersi alla conclusione che l'aliunde perceptum, se provato, non va detratto dalle dodici mensilità, ma dal calcolo complessivo delle retribuzioni dovute dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione con la conseguenza che la stessa reclamante avrebbe dovuto dedurre che, operato il calcolo complessivo di tutte le retribuzioni maturate dall'8 ottobre 2020 alla reintegrazione, detratto l'aliunde perceptum, il lavoratore avrebbe avuto diritto ad una somma inferiore a dodici mensilità riconosciute dal primo giudice.
Le spese del presente giudizio di reclamo vanno poste a carico della società reclamante e vanno
10 liquidate come in dispositivo, valore indeterminabile complessità media Corte di Appello,
epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di reclamo iscritto al n° 151 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023,
promosso da , in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Parte_3
, avverso la sentenza n. 403/2023 del 3 luglio 2023 del Giudice Controparte_2
del lavoro del Tribunale di Matera, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1) Respinge il reclamo;
2) Condanna parte reclamante al pagamento in favore del reclamato, delle spese del presente giudizio di reclamo, che liquida in complessivi euro 6.946,00, oltre IVA,
CPA e RF come per legge;
3) Dichiara parte reclamante tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già versato, ai sensi dell'art.13 comma 1 quarter del DPR
n.115/2002.
Potenza, 27 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) ( dr. Roberto Spagnuolo)
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