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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4479 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 1996/2019, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
, con sede in Buccino Parte_1 P.IVA_1
(SA) alla Via Costa del Corvo n. 14, in persona del suo amministratore dott.
rapp.tata e difesa dall'avv. Antonietta Centomiglia Parte_2
( ), come da procura su foglio separato, con la quale C.F._1
elett.te dom.lia in Salerno alla Via VI Settembre 1860 n. 18.
APPELLANTE
E
( , in persona dal legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t. , rapp.tata e difesa dall'avv. Antonio Palazzi Controparte_2
( ), come da procura su foglio separato, con il quale C.F._2
elett.te dom.lia in Ottaviano (NA) alla Via Sarno n. 8.
APPELLATA
NONCHE'
, con sede in Roma alla Controparte_3 P.IVA_3
Piazza Croce Rossa n. 1, in persona del suo rappresentante avv. Vincenzo Pag. 1 a 18 , in virtù di procura per atti del notaio del 16.3.2012, rep. Persona_1
77986 rog. 19575, rapp.tata e difesa dall'avv. Michele Siviero
( , come da procura in calce alla comparsa di C.F._3
costituzione in appello, con il quale elett.te dom.lia in Napoli alla Via
Filangieri n. 36.
APPELLATA
Conclusioni
Per l'appellante: ci si riporta ai propri atti ed alle conclusioni in essi rassegnate
e, tenuto conto delle conclusioni riferite dal CTU, Ing. , Persona_2
all'interno della relazione di consulenza tecnica di ufficio depositata in data 16
Novembre 2023, in risposta ai quesiti formulati da Codesta Ecc.ma Corte di
Appello con l'ordinanza di data 7 Febbraio 2023, si chiede che la causa sia rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per l'appellata chiede disporsi un rinnovo o supplemento di Controparte_1
perizia, ovvero ordinarsi gli opportuni chiarimenti da parte del nominato CTU su quanto sopra allegato, al fine di illustrare e meglio spiegare le cause della lesione riscontrata ed i costi per la riparazione della stessa e del muro intero.
In subordine chiede accogliersi le seguenti conclusioni :
1-preliminarmente ritenere e dichiarare, in rito, inammissibile ed improcedibile l'appello ex artt
342 e 348 bis cpc merito rigettare il gravame proposto avverso la CP_5
sentenza n.1885\18 del Tribunale di Nola e confermare la sentenza impugnata;
3-non ammettere i mezzi istruttori orali richiesti dalla controparte dichiarando inammissibile la richiesta;
-Rinnovare o disporre supplemento e\o chiarimento della espletata CTU per le motivazioni sopra allegate. L'appellata reitera le istanze istruttorie già proposte in prime cure e riportate in comparsa
[…] Con vittoria di spese ex DM 55\14.
Per l'appellata a) In via preliminare e nel rito, Controparte_3
accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 n. 1 c.p.c.; b) Ancora in via preliminare e nel rito, accertare e Pag. 2 a 18 dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c.; c) in via definitiva e nel merito, rigettare l' appello per tutti i motivi meglio esposti nella memoria difensiva con la piena conferma della sentenza appellata;
d) in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di giudizio di entrambi i gradi, incluse le spese di CTU tenutasi nel presente grado e saldate da lla luce della solidarietà indicata nel decreto di liquidazione della CDA.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. convenne in giudizio e Controparte_1 Controparte_3
perché fossero condannate, nelle loro Parte_1
rispettive qualità, al risarcimento dei danni prodotti al muro di recinzione della propria azienda da accumuli di detriti e/o calcinacci e materiale di risulta e terreno derivante dalle lavorazioni da esse eseguite, di altezza tale da superare il muro stesso ed essere visibili dall'interno dell'azienda.
1.1. A tal fine dedusse:
- di essere proprietaria del complesso immobiliare sito in Ottaviano, frazione di San Gennarello, alla Via Cavuoti n. 8 bis, consistente in un fabbricato adibito ad opificio riportato in catasto al foglio 12, particella 1506 sub 2/3, insistente su un appezzamento di terreno di are 60 e centiare 62, riportato in catasto al foglio 12, particelle 1305, 1306, 1307 e 1310, interamente circondato da muro di cinta dell'altezza di circa 2,80 metri dalla quota di campagna, destinato alla produzione e commercializzazione di confezioni e biancheria;
- che in adiacenza al menzionato opificio era stata costruita, su terreni espropriati dalla la linea ferroviaria veloce a Controparte_3
doppio binario denominata “Linea a Monte del Vesuvio”, i cui lavori erano stati affidati, fino a settembre 2006, alla Torno Internazionale S.p.A. e, a partire da ottobre dello stesso anno, alla ditta Parte_1
- che, a partire dall'aprile-maggio 2008, la zona antistante alla propria azienda, confinante con il sito dei lavori, era stata interessata da un accumulo di Pag. 3 a 18 detriti, materiale di risulta e terreno, derivanti dai lavori eseguiti, di altezza superiore a quella del muro di confine, su cui era cresciuta una fitta flora che, unitamente alla elevata umidità, era stata causa di annidamento di roditori;
- che aveva segnalato la situazione di fatto e il pregiudizio subìto con diverse note raccomandate, indirizzate anche al Comune di Ottaviano;
- che, a fronte dell'inadempimento delle ditte interessate, si era rivolta ad un tecnico di fiducia che, nell'effettuare la perizia, aveva rilevato che, in conseguenza delle dette accumulazioni, il muro era stato “sollecitato da spinte laterali e, quindi danneggiato per effetto della rotazione della sommità dello stesso, nella zona del giunto tecnico”, oltre che interessato da un elevato grado di umidità;
- che il Tribunale di Nola, adito con ricorso per danno temuto (R.G. nr.
9625/2008), aveva disposto con decreto inaudita altera parte lo sgombero dei detriti e il ripristino del piano di campagna (aumentata di circa 2 mt) e dell'altezza del muro di cinta (ridottasi ad 0.80 mt);
- che, instaurato il contraddittorio, nella contumacia della Parte_1
e il Tribunale, con
[...] Controparte_3 Controparte_7
ordinanza del 25.6.2009, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, con riferimento ai lavori di ripristino già eseguiti, e la conferma del decreto precedentemente reso, con riferimento alla residua attività ancora da effettuarsi;
- che allo stato l'ordinanza era stata completamente adempiuta.
Tanto premesso, la convenne in giudizio Controparte_1 [...]
invocandone la responsabilità Controparte_8
ex artt. 2051, 1662, 2049 e 2043 c.c. e, per l'effetto, sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni subiti, complessivamente quantificati in €
25.956,00 o nella somma, maggiore o minore, ritenuta giusta e commisurata, oltre interessi legali, spese e competenze di giudizio.
Pag. 4 a 18
1.2. Costituitasi, eccepì, preliminarmente, il Controparte_3
proprio difetto di legittimazione passiva e contestò, nel merito, i fatti posti a fondamento della domanda avversaria. Concluse chiedendo il rigetto della domanda e, in via subordinata, la manleva da qualsivoglia onere e/o obbligazione conseguente, in virtù del contratto di appalto, con vittoria delle spese di lite.
1.3. Costituitasi, contestò, nel merito, la Parte_1
fondatezza della domanda, chiedendo il rigetto di ogni domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti. Evidenziò che il deposito temporaneo del terreno aveva interessato aree esterne alla proprietà attrice e che, nel corso del sopralluogo, era emerso che il materiale era stato posizionato a distanza dal muro di confine, in modo da non poter esercitare alcuna spinta verso di esso.
1.4. Il Tribunale, acquisito il fascicolo della fase cautelare e senza la necessità di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori, facendo governo dei princìpi in materia, escluse la responsabilità per culpa in eligendo in capo alla committente , ritenendo, sulla base delle risultanze Controparte_3
fotografiche e del verbale del 12.12.2018 della Polizia Municipale di
Ottaviano, che la causa dell'evento fosse ricollegabile “ad un errore esecutivo dei lavori da parte dell'impresa, che non [aveva] adottato gli accorgimenti idonei a scongiurare i danni lamentati […] in particolare, avendo ammassato il materiale di risulta dei lavori della linea ferroviaria veloce a ridosso del muro di cinta posto sul confine con il fondo di proprietà attorea”.
Quanto ai danni subiti, il Tribunale ritenne provato l'an debeatur sulla base della documentazione fotografica prodotta da parte attrice;
dal verbale del
12.12.2008 della polizia Municipale di Ottaviano e dalla non contestazione circa la presenza dell'ammasso dei materiali in questione da parte della
. Aggiunse il tribunale che doveva ritenersi provata anche la circostanza che l'ammasso fosse in aderenza al muro di recinzione, benchè avesse Pag. 5 a 18 negato detta circostanza, affermando che “ciò … può invece ritenersi dimostrato alla luce delle considerazioni testé esposte”.
Aggiunse che dalla documentazione fotografica emergeva “in modo inconfutabile il cedimento del muro di proprietà attorea in corrispondenza e, verosimilmente sotto la spinta, dei materiali” e che per la riconducibilità dell'evento alla era “sufficiente il riferimento ad un criterio di regolarità causale, il quale faccia apparire più che verosimile che un dato evento dannoso abbia avuto origine in una certa condotta, sulla base della normale sequenza causale di accadimenti”.
In ordine al quantum debeatur assunse come dato di partenza la somma indicata da parte attrice e la ridimensionò in € 15.000,00, secondo il suo prudente apprezzamento, riconoscendo gli interessi compensativi al tasso medio annuo dello 0,30% “dalla data (20.12.2008) in cui la società convenuta ebbe conoscenza della proposizione della domanda cautelare volta ad ottenere la rimozione dei rifiuti e fino all'effettivo soddisfo” e condannò la società al pagamento di tale importo in favore dell'attrice.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Nola nr. 3038/2018 del 18.10.2018 è stata impugnata da Parte_1
2.1. L'appellante, con il primo motivo di gravame, lamenta la mancanza di prova di una condotta causativa di danno ad essa riferibile consistita nell'aver accumulato il materiale di risulta a ridosso del muro di cinta, evidenziando che la stessa non può desumersi né dalla circostanza di essere l'unica società appaltatrice presente in cantiere, né dall'ordinanza emessa nella fase cautelare che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo riconosciuto la propria soccombenza virtuale, soltanto in virtù di una deduzione della Torno S.p.A. che aveva attribuito ad essa appellante la movimentazione deli materiali, rimasta incontestata, per la propria contumacia nella fase cautelare.
Pag. 6 a 18
2.2. Con il secondo motivo, la società appellante lamenta la mancanza di prova di un effettivo cedimento del muro, deducendo che, laddove presente, il
Tribunale non avrebbe dichiarato, nel procedimento cautelare, la cessazione della materia del contendere, ma avrebbe disposto, su impulso dell' accertamenti sulla statica del muro. Sostiene, inoltre, Controparte_1
che nella perizia a firma del geometra non vi è alcun riferimento al Pt_3
detto cedimento, ma solo ad una sollecitazione subita dal muro ad opera di
“spinte laterali provocate dal terreno che vi è appoggiato”.
2.3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante si duole della statuizione relativa alla quantificazione del danno, in quanto fondata sul personale convincimento del giudice “in assenza di qualsivoglia elemento che consenta di ricostruire l'iter logico seguito”.
2.4. Costituitasi, ha eccepito preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c. e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, evidenziando che il tribunale ha correttamente individuato l'oggetto della causa, ritenendo quale unica responsabile l'impresa esecutrice dei lavori, sicché va esclusa la responsabilità della committente, anche alla luce delle disposizioni contrattuali riportate nel contratto di appalto.
2.5. Si è costituita che ha contestato la fondatezza dell'appello, Controparte_1
deducendo:
a) quanto al primo motivo di appello, che la prova della presenza dell'ingombro,
a ridosso del muro in questione, e della verosimiglianza dei fatti narrati è fornita dal corredo fotografico, dal verbale della polizia municipale, dall'elaborato redatto dal consulente di parte, nonché dalla circostanza che, in base al contratto esibito dalla la era incaricata dell'installazione di lavori che interessano le fondazioni di barriere antirumore e che comportano movimento di materiali;
Pag. 7 a 18 b) quanto al secondo motivo di appello, che in sede interdittale l'interesse della ricorrente riguardava la rimozione dell'accumulo “onde porre fine allo stato di pericolo paventato, con ogni riserva in ordine al risarcimento del danno”;
c) quanto al terzo motivo di appello, che l'appellante non aveva mai contestato specificamente la quantificazione del danno formulata dal tecnico di parte, che era stata espressa in base al prezzario della del 2002, Controparte_9
aumentato del 20% per ogni intervento eseguito. ha sostenuto, infine, che l'ordinanza cautelare, nella parte Controparte_1
in cui conferma il decreto precedentemente emesso, assume la natura di pronuncia costitutiva e di condanna nei confronti della società appellante che, avendo rinunciato a reclamarla o ad instaurare il giudizio di merito, ha realizzato una condotta acquiescente agli effetti del giudicato.
§.
3. La Corte, disposta istruttoria tecnica, all'esito dell'udienza del 22.5.2025, svoltasi in modalità cartolare, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
L'appello proposto da è fondato e va accolto Parte_1
per le ragioni che seguono.
3.1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'impugnazione soddisfa il requisito formale prescritto dalla norma invocata, nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica e la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, tenuto altresì conto della compiuta difesa predisposta dalle parti appellate, in tal modo, evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
In definitiva, la parte appellante si è dimostrata in grado di rappresentare alla Corte un contenuto completo delle proprie doglianze così da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e le motivazioni addotte nel ricorso in appello. Pag. 8 a 18 Ne consegue che l'appello soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 c.p.c. e, pertanto, non ricorrono le condizioni per la declaratoria di inammissibilità del gravame proposto.
3.2. Tanto considerato in via preliminare, è possibile affrontare l'esame del merito.
Va premesso che in mancanza di impugnazione sul punto è calcato il giudicato sull'accertamento della mancanza di responsabilità della committente in ordine alla verificazione Controparte_10
dell'evento lamentato.
Ciò posto l'appellante lamenta essenzialmente l'erronea valutazione in ordine alla sussistenza della prova del nesso causale tra la propria condotta
(accumulo dei materiali) ed evento lesivo (danni al muro di cinta).
Orbene nel giudizio risarcitorio, a prescindere dalla astratta sussumibilità della fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043
c.c., è sempre necessario che l'attore assolva l'onere di provare gli elementi costitutivi del fatto storico qualificabile come illecito, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva.
3.3. Ciò premesso il danneggiato deve dare la dimostrazione dell'esistenza
(ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa. Il primo presupposto è incontestato e confermato dalla perizia svolta in primo grado che ha rilevato la presenza di danni al muto di cinta. Il secondo presupposto della riconducibilità causale dell'evento alla responsabilità del danneggiante non risulta essere stato provato dalla danneggiata.
3.4. L'appellante, con una triplice articolazione di motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di ordine logico, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha assunto che, dalle fotografie in atti nonché dall'istruttoria condotta in sede cautelare di denuncia di danno temuto, emerge la prova di una condotta causativa di danno riferibile all'impresa appaltatrice, consistente nell'ammasso di materiale di risulta, proveniente Pag. 9 a 18 dai lavori della linea ferroviaria, a ridosso del muro di cinta dell' CP_1
e ne ha quantificato l'ammontare.
[...]
La censura è condivisibile.
Non erra infatti l'appellante nel denunciare che il giudice di prime cure non abbia valutato adeguatamente le risultanze istruttorie che, al contrario, smentiscono la ricorrenza del rapporto di derivazione eziologica.
Dalla ricostruzione dei luoghi di causa, descritti con l'atto di citazione e rappresentati con rilievo fotografico, emerge che il muro in questione, di altezza di circa 2,50/2,80 metri, recinta il complesso immobiliare di proprietà di parte attrice, delimitandolo dai terreni circostanti, e che nelle sue adiacenze è stata costruita la linea ferroviaria veloce a doppio binario denominata “a Monte del Vesuvio”.
In particolare, all'incirca nel 2008 sono stati compiuti lavori di escavazione e
“movimenti terra” sul suolo confinante con la proprietà attorea, riconducibili all'esecuzione di lavori ferroviari nelle vicinanze e concretatisi nell'accumulo di ingenti quantitativi di detriti e materiale di risulta in prossimità del detto muro, tale da sovrastare anche il piano campagna.
Di tale delineato stato dei luoghi non vi è conferma nei rilievi peritali che, essendo stati condotti a distanza di tempo, hanno accertato la rimozione completa dei cumuli di terreno, probabilmente avvenuta, secondo quanto indicato nell'atto di citazione, già nel 2009 (cfr. pag. 6).
Nell'ambito della situazione ora tratteggiata, non può affermarsi che l'ammasso di materiale di risulta abbia cagionato il dissesto del muro, non potendosi ritenere raggiunta la prova del fatto che la lesione strutturale del muro si sia verificata in corrispondenza e a causa della denunciata presenza dell'accumulo di calcinacci e terreno, nemmeno in via presuntiva.
Dalla verifica del materiale fotografico in atti non emergono, infatti, elementi utili a corroborare l'assunto della società istante e idonei a ritenere assolto l'onere probatorio su di essa incombente. Pag. 10 a 18 Invero, va osservato, in primo luogo, la fotografia allegata al verbale redatto dalla Polizia Municipale di Ottaviano in data 12.12.2008, riprodotta, peraltro, nella relazione peritale, pur evidenziando la presenza di un notevole ammasso di detriti e fogliame, tale da superare l'altezza del muro, non consente di comprendere, per ragioni di prospettiva, con sufficiente chiarezza la posizione del dedotto accumulo rispetto ai luoghi di causa.
Inoltre, dal compendio fotografico allegato alla produzione di parte attrice non emerge un ammasso direttamente addossato al muro e, segnatamente, in una delle fotografie allegate alle memorie del secondo termine ex art. 183
c.p.c. si riscontra che, nell'area di cantiere adiacente al luogo di causa, gli ammassi di detriti sono molteplici e appaiono segnati da altezze differenti.
Nello specifico, gli accumuli di detriti più voluminosi e, in prospettiva, in grado di raggiungere l'altezza del muro, sono notevolmente distanti da esso, mentre l'ingombro che interessa il muro in questione non solo presenta una scarsa consistenza e un'altezza di pochi centimetri, ma, pur essendo ad esso contiguo, non lo scalfisce neppure minimamente, rendendo così poco credibile la tesi di parte attrice che lo ha ritenuto responsabile dell'evento sinistroso.
A ciò si aggiunga che i rilievi fotografici, allegati sia alla produzione dell' ia alla relazione redatta dal consulente tecnico di parte Controparte_1
riportano l'abbondante presenza di vegetazione incolta nonché la probabile esistenza di un albero e di un ramo secco in posizione orizzontale, ma le inquadrature piuttosto circoscritte non consentono di intendere bene l'esatta consistenza del terreno e la precisa posizione rispetto al muro.
Inoltre, le stesse documentano uno stato dei luoghi tutt'altro che curato e in verosimile situazione di abbandono, come dimostrato dal fatto che quella vegetazione infestante di alberi e arbusti non ha potuto raggiungere, in poco tempo, un'altezza superiore a 2,50/2,80 metri, generalmente presupponendo il processo di crescita su terreni di risulta dapprima la Pag. 11 a 18 presenza di erbe ruderali che si sedimentano nel terreno arricchendolo di materia organica.
La mancanza di ogni riferimento temporale circa l'effettuazione di tali rilievi fotografici non consente di collocare temporalmente con certezza la presenza della vegetazione che poteva trovarsi luoghi di causa già da tempo e, dunque, ben prima dei lavori di escavazione e di movimenti di terra a ridosso del muro, rendendo ancora più ardua la riferibilità eziologica del dissesto alle piante in questione, anche in virtù dell'insegnamento secondo cui la riproduzione fotografica è idonea ad assumere valore probatorio solo quando da essa emergano le circostanze di luogo e di tempo dedotte e il dato temporale (cfr. Cass. 28665/2017).
Oltre a ciò va anche rilevato che le note dell'UTC del Comune di Ottaviano
(cfr. in atti note dell'UTC del 22.5.2008, del 21.7.2008 e del 21.9.2008) si basano sulle segnalazioni di , titolare dell' Controparte_2 CP_1
e sulle circostanze da costui riferite, ma non contengono alcun
[...]
accertamento condotto dai funzionari del Comune, diretto a verificare l'effettiva distanza del materiale di risulta dal muro di confine e lo stesso dicasi per il verbale della Polizia Municipale.
Né risulta sufficiente, neppure in chiave indiziaria, la circostanza che, in base al contratto di appalto, la ra incaricata non solo dell'installazione di Pt_1
barriere antirumore, ma anche di lavori che interessano le fondazioni delle barriere antirumore sui rilevati e sulle trincee, nonché lavori di sistemazione idraulica, di sistemazione a verde e di completamento, perché, pur trattandosi di lavori che comportano movimento di materiali, dalle risultanze probatorie non emerge una coerente ricostruzione del fatto storico né riguardo alla dinamica del sinistro, né riguardo al nesso causale fra l'evento dannoso ed i materiali movimentati.
In particolare, la fotografia nr. 4 allegata alla perizia raffigura la rotazione della sommità del muro nella zona del giunto tecnico, provocata, secondo il Pag. 12 a 18 consulente tecnico di parte, dalle “spinte laterali” del terreno e dei materiali di risulta addossati al muro.
La tesi non è apparsa convincente al consulente tecnico d'ufficio che, pur avendo rilevato la presenza del menzionato giunto tecnico ha precisato, dietro rappresentazione grafica, che “non si tratta di una lesione, ma di un distacco di fabbrica tra i pannelli che costituiscono l'opera (tipicamente connesso alle operazioni di getto del calcestruzzo). I pannelli a destra ed a sinistra del “giunto” non sono allineati, ma evidenziano uno sfalsamento che aumenta dal basso verso l'alto e che si deve imputare alla rotazione di uno dei due” (pag. 6 dell'elaborato peritale).
Nello scrutinare la testi di parte attrice, ha rilevato che “se la rotazione del pannello murario fosse stata causata dalla spinta del terreno addossato al paramento, la stessa si sarebbe dovuta logicamente manifestare in modo diametralmente opposto a quello riscontrato sul posto e, cioè, verso la proprietà della (e non al contrario come invece è). Controparte_1
In fase [d]i sopralluogo C.T.P. della ha osservato che il peso Controparte_1
del terreno davanti al muro potrebbe aver causato problemi alla fondazione del muro e, cioè, che si sarebbe potuto verificare un cedimento nel sottosuolo che si è riverberato sulla fondazione del manufatto, con conseguente rotazione del muro in avanti (verso il suolo confinante come si vede oggi sul posto).
Detto in estrema franchezza, la tesi non convince.
L'assunto è sostanzialmente il seguente: l'assestamento del piano campagna davanti al muro (causato dal peso del materiale di riporto) avrebbe in qualche modo coinvolto il terreno sottostante alla fondazione del setto murario.
Volendo anche seguire questo ragionamento (già di per sé abbastanza teorico), prima ancora che un movimento rotatorio, si sarebbe dovuta logicamente manifestare qualche lesione in conseguenza del cedimento verticale del muro per effetto dell'abbassamento del terreno di fondazione.
Pag. 13 a 18 In altre parole, sui luoghi si sarebbero dovute vedere anche (e soprattutto) delle lesioni “sintomatiche”, caratterizzate – cioè – da andamenti tipici dei cedimenti verticali” (pagg. 9 e 10 dell'elaborato).
Il c.t.u., inoltre, preso atto della tesi attorea secondo cui la rotazione avvenuta in corrispondenza del giunto tecnico avrebbe dovuto essere la conseguenza di un maggiore abbassamento del terreno sottostante, ha fornito, in sede di replica alle osservazioni alla bozza, una spiegazione più tecnica del fenomeno, evidenziando che “L'abbassamento di terreno sotto alla fondazione capace di far ruotare il muro (e teoricamente provocato da un cumulo di soli 2 ml, giova ricordarlo) avrebbe dovuto essere – insomma – abbastanza accentuato e tale da vincere completamente quest'azione stabilizzatrice.
In un caso del genere, però, il muro si sarebbe dovuto abbassare anche verticalmente (e non solo ruotare), poiché allo stesso – come si suol dire –
“sarebbe venuto meno il terreno sotto i piedi”.
Sul posto, nelle immediate vicinanze della zona in cui si conclama la rotazione, si sarebbe dovuta osservare qualche lesione con andamento caratteristico dei cedimenti in fondazione (invero non riscontrata)” (pag. 19 dell'elaborato).
Pertanto, non solo in corrispondenza e a ridosso del giunto tecnico, che è, secondo parte attrice, la zona in cui si sarebbe verificato l'abbassamento più accentuato del sottosuolo dovuto al cumulo di detriti in superficie, non è raffigurata la presenza di rottami e fogliame, ma non sono neppure visibili delle lesioni strutturali attestanti l'avvenuto cedimento.
Il c.t.u. ha riportato che l'unica crepa nel muro, segnalata in fase di sopralluogo, sebbene non rinvenibile negli atti di causa, si trova “in tutt'altra zona distante circa 17 ml” dal sito di causa (pag. 4 dell'elaborato) e non appare meritevole di considerazione in quanto non riferibile al fenomeno denunciato (“In questa zona, che invero è proprio quella ove si conclama la rotazione ipoteticamente correlata ad abbassamenti del genere, si sarebbero dovute notare delle lesioni, non già ad oltre 15 [o 17] ml di distanza [… ] Non Pag. 14 a 18 si ritiene di doversi esprimere sulle cause della lesione segnalata in fase di sopralluogo, trattandosi di un fatto completamente “nuovo”, nient'affatto documentato dagli atti di causa”), aggiungendo, nelle controdeduzioni alle osservazioni alla bozza, che “la lesione richiamata dall'Arch. mostrata Per_3
al C.T.U. in fase di sopralluogo, non può […] essere presa in esame per 2 motivi:
1. la stessa dista circa 17 metri dalla zona di specifico interesse;
2. tale lesione non è menzionata da nessuno degli atti del giudizio di I° grado (neppure dalla perizia tecnica prodotta illo tempore dalla ) e non è Controparte_1
inquadrata da nessuna delle numerose fotografie (anteriori e posteriori all'ottobre 2008) depositate agli atti.
Pensare che all'epoca nessuno l'abbia mai vista è oggettivamente difficile, poiché non si tratta di una “cavillatura”, ma di una crepa abbastanza appariscente (e la foto n. 14 dell'allegato 3, scattata da oltre 3 metri, lo dimostra). Nulla esclude (ma anzi è probabile) che la fenditura in parola si sia manifestata ben dopo il 9 ottobre 2008, allorquando fu fotografato il dissesto all'origine del giudizio di I° grado e oggetto del presente giudizio di II° grado, costituendo – in tal senso – un fatto “nuovo”” (pag. 19 dell'elaborato).
Alla luce dei rilievi effettuati e nella ricostruzione della dinamica dell'evento, il c.t.u., pur prendendo atto che, in assenza di materiale probatorio adeguato, non sia possibile sapere quando si è manifestata “la rotazione fotografata per la prima volta a ottobre 2008”, si è così pronunciato: “Fatto sta che ad un certo punto davanti al muro alto 2,50 ml (o 2,80 come si dice nella perizia di parte) si è venuto a trovare un ammasso alto 2 metri di terreno “non sciolto”, che in linea di principio avrebbe potuto funzionare come elemento di contrasto alla
“rotazione in avanti” (pag. 11 dell'elaborato).
In definitiva, secondo il c.t.u., non solo “non sussistono sufficienti elementi tecnici per correlare la riscontrata rotazione del muro ad un accumulo di terreno a ridosso dello stesso”, ma è da ritenere anche che il muro non abbia perso la funzione di mera recinzione, potendo il fenomeno denunciato essere Pag. 15 a 18 dipeso da un difetto di costruzione, “ad esempio a seguito dello
“smuovimento” del terreno nell'appezzamento confinante, connesso allo scavo eseguito per inserire la fondazione del manufatto, oppure per effetto di un insufficiente costipamento dello stesso terreno su cui è stata impiantata tale fondazione, ovvero ancora a causa della mancata predisposizione di uno strato di magrone” (pag. 20 dell'elaborato).
La Corte ritiene, quindi, di condividere la c.t.u. disposta in questa sede di gravame, avendo il perito fornito delle conclusioni compiute, scevre da dubbi e sorrette da riscontri effettivi.
E, infatti, il consulente ha fornito un effettivo supporto tecnico, utile alla decisione, in termini di mancato accertamento del riferito nesso eziologico, rispondendo puntualmente alle critiche sollevate dal consulente tecnico di parte attrice.
I rilievi tecnici ora menzionati, unitamente alla mancanza di ulteriori particolari desumibili dall'ulteriore compendio probatorio esibito, non consentono di applicare il criterio della preponderanza dell'evidenza (“più probabile che non”) come modello di ricostruzione del nesso di causalità, mancando una coerente ricostruzione del fatto storico sia riguardo alla dinamica del sinistro sia riguardo al nesso causale fra l'evento dannoso e la cosa in custodia.
Muovendo da tali premesse, la domanda proposta dall' in Controparte_1
quanto sprovvista di un'adeguata e tranquillizzante prova circa la dinamica del sinistro e la riconducibilità delle lesioni lamentate all'impatto cagionato dal materiale di risulta e terreno, non può che ritenersi infondata, da ciò conseguendo, in riforma della sentenza impugnata, il suo rigetto.
Appare evidente, inoltre, che nel menzionato quadro di insufficienza probatoria la considerazione della fessura in questione non avrebbe apportato alcun contributo significativo nella dinamica dell'evento e nell'individuazione del nesso di causalità tra l'azione dannosa e il danno, Pag. 16 a 18 vieppiù in mancanza di ogni riscontro circa l'effettiva sussistenza di quest'ultimo.
§.
4. Quanto alle spese processuali, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite.
Pertanto, l'accoglimento dell'appello determina la condanna dell'appellata l pagamento delle spese processuali. Controparte_1
Esse vengono liquidate, come da dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (determinato, ex art. 5, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dalla somma attribuita all'attore a titolo di risarcimento dei danni) e dell'attività svolta, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2022, con distrazione in favore dell'avv.
Centomiglia, dichiaratasi antistatario, mentre le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio vengono poste a carico della parte soccombente.
La mancanza di ogni domanda proposta nei confronti della CP_10
giustifica la compensazione delle spese ( ha pagato le spese di c.t.u., CP_11
come da quietanza prodotta: “Si precisa - anche in questa sede - che la
[...]
ha provveduto a corrispondere, nel mese di dicembre 2023 Controparte_3
– così come anticipato nelle premesse – l'importo dovuto al CTU ing. Per_2
come risulta dalla fattura da questi emessa e quietanza di pagamento
[...]
(cfr. doc. n. 3 bis) quale saldo dell'onorario per l'attività peritale compiuta”).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3038/2018 del 18.10.2018, emessa dal Tribunale di Nola, così provvede: Pag. 17 a 18
1. Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata, rigetta la domanda attorea;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
dell'appellante, che liquida, a) per il primo grado in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; b) per il grado di appello in € 5.809,00 per compensi ed € 382,00 per spese, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a., con distrazione in favore del procuratore costituito;
3. Compensa le spese nei confronti di CP_10
4. Pone definitivamente le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio a carico dell' Controparte_1
Così deciso in Napoli, il 18.09.2025.
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 18 a 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 1996/2019, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
, con sede in Buccino Parte_1 P.IVA_1
(SA) alla Via Costa del Corvo n. 14, in persona del suo amministratore dott.
rapp.tata e difesa dall'avv. Antonietta Centomiglia Parte_2
( ), come da procura su foglio separato, con la quale C.F._1
elett.te dom.lia in Salerno alla Via VI Settembre 1860 n. 18.
APPELLANTE
E
( , in persona dal legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t. , rapp.tata e difesa dall'avv. Antonio Palazzi Controparte_2
( ), come da procura su foglio separato, con il quale C.F._2
elett.te dom.lia in Ottaviano (NA) alla Via Sarno n. 8.
APPELLATA
NONCHE'
, con sede in Roma alla Controparte_3 P.IVA_3
Piazza Croce Rossa n. 1, in persona del suo rappresentante avv. Vincenzo Pag. 1 a 18 , in virtù di procura per atti del notaio del 16.3.2012, rep. Persona_1
77986 rog. 19575, rapp.tata e difesa dall'avv. Michele Siviero
( , come da procura in calce alla comparsa di C.F._3
costituzione in appello, con il quale elett.te dom.lia in Napoli alla Via
Filangieri n. 36.
APPELLATA
Conclusioni
Per l'appellante: ci si riporta ai propri atti ed alle conclusioni in essi rassegnate
e, tenuto conto delle conclusioni riferite dal CTU, Ing. , Persona_2
all'interno della relazione di consulenza tecnica di ufficio depositata in data 16
Novembre 2023, in risposta ai quesiti formulati da Codesta Ecc.ma Corte di
Appello con l'ordinanza di data 7 Febbraio 2023, si chiede che la causa sia rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per l'appellata chiede disporsi un rinnovo o supplemento di Controparte_1
perizia, ovvero ordinarsi gli opportuni chiarimenti da parte del nominato CTU su quanto sopra allegato, al fine di illustrare e meglio spiegare le cause della lesione riscontrata ed i costi per la riparazione della stessa e del muro intero.
In subordine chiede accogliersi le seguenti conclusioni :
1-preliminarmente ritenere e dichiarare, in rito, inammissibile ed improcedibile l'appello ex artt
342 e 348 bis cpc merito rigettare il gravame proposto avverso la CP_5
sentenza n.1885\18 del Tribunale di Nola e confermare la sentenza impugnata;
3-non ammettere i mezzi istruttori orali richiesti dalla controparte dichiarando inammissibile la richiesta;
-Rinnovare o disporre supplemento e\o chiarimento della espletata CTU per le motivazioni sopra allegate. L'appellata reitera le istanze istruttorie già proposte in prime cure e riportate in comparsa
[…] Con vittoria di spese ex DM 55\14.
Per l'appellata a) In via preliminare e nel rito, Controparte_3
accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 n. 1 c.p.c.; b) Ancora in via preliminare e nel rito, accertare e Pag. 2 a 18 dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c.; c) in via definitiva e nel merito, rigettare l' appello per tutti i motivi meglio esposti nella memoria difensiva con la piena conferma della sentenza appellata;
d) in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di giudizio di entrambi i gradi, incluse le spese di CTU tenutasi nel presente grado e saldate da lla luce della solidarietà indicata nel decreto di liquidazione della CDA.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. convenne in giudizio e Controparte_1 Controparte_3
perché fossero condannate, nelle loro Parte_1
rispettive qualità, al risarcimento dei danni prodotti al muro di recinzione della propria azienda da accumuli di detriti e/o calcinacci e materiale di risulta e terreno derivante dalle lavorazioni da esse eseguite, di altezza tale da superare il muro stesso ed essere visibili dall'interno dell'azienda.
1.1. A tal fine dedusse:
- di essere proprietaria del complesso immobiliare sito in Ottaviano, frazione di San Gennarello, alla Via Cavuoti n. 8 bis, consistente in un fabbricato adibito ad opificio riportato in catasto al foglio 12, particella 1506 sub 2/3, insistente su un appezzamento di terreno di are 60 e centiare 62, riportato in catasto al foglio 12, particelle 1305, 1306, 1307 e 1310, interamente circondato da muro di cinta dell'altezza di circa 2,80 metri dalla quota di campagna, destinato alla produzione e commercializzazione di confezioni e biancheria;
- che in adiacenza al menzionato opificio era stata costruita, su terreni espropriati dalla la linea ferroviaria veloce a Controparte_3
doppio binario denominata “Linea a Monte del Vesuvio”, i cui lavori erano stati affidati, fino a settembre 2006, alla Torno Internazionale S.p.A. e, a partire da ottobre dello stesso anno, alla ditta Parte_1
- che, a partire dall'aprile-maggio 2008, la zona antistante alla propria azienda, confinante con il sito dei lavori, era stata interessata da un accumulo di Pag. 3 a 18 detriti, materiale di risulta e terreno, derivanti dai lavori eseguiti, di altezza superiore a quella del muro di confine, su cui era cresciuta una fitta flora che, unitamente alla elevata umidità, era stata causa di annidamento di roditori;
- che aveva segnalato la situazione di fatto e il pregiudizio subìto con diverse note raccomandate, indirizzate anche al Comune di Ottaviano;
- che, a fronte dell'inadempimento delle ditte interessate, si era rivolta ad un tecnico di fiducia che, nell'effettuare la perizia, aveva rilevato che, in conseguenza delle dette accumulazioni, il muro era stato “sollecitato da spinte laterali e, quindi danneggiato per effetto della rotazione della sommità dello stesso, nella zona del giunto tecnico”, oltre che interessato da un elevato grado di umidità;
- che il Tribunale di Nola, adito con ricorso per danno temuto (R.G. nr.
9625/2008), aveva disposto con decreto inaudita altera parte lo sgombero dei detriti e il ripristino del piano di campagna (aumentata di circa 2 mt) e dell'altezza del muro di cinta (ridottasi ad 0.80 mt);
- che, instaurato il contraddittorio, nella contumacia della Parte_1
e il Tribunale, con
[...] Controparte_3 Controparte_7
ordinanza del 25.6.2009, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, con riferimento ai lavori di ripristino già eseguiti, e la conferma del decreto precedentemente reso, con riferimento alla residua attività ancora da effettuarsi;
- che allo stato l'ordinanza era stata completamente adempiuta.
Tanto premesso, la convenne in giudizio Controparte_1 [...]
invocandone la responsabilità Controparte_8
ex artt. 2051, 1662, 2049 e 2043 c.c. e, per l'effetto, sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni subiti, complessivamente quantificati in €
25.956,00 o nella somma, maggiore o minore, ritenuta giusta e commisurata, oltre interessi legali, spese e competenze di giudizio.
Pag. 4 a 18
1.2. Costituitasi, eccepì, preliminarmente, il Controparte_3
proprio difetto di legittimazione passiva e contestò, nel merito, i fatti posti a fondamento della domanda avversaria. Concluse chiedendo il rigetto della domanda e, in via subordinata, la manleva da qualsivoglia onere e/o obbligazione conseguente, in virtù del contratto di appalto, con vittoria delle spese di lite.
1.3. Costituitasi, contestò, nel merito, la Parte_1
fondatezza della domanda, chiedendo il rigetto di ogni domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti. Evidenziò che il deposito temporaneo del terreno aveva interessato aree esterne alla proprietà attrice e che, nel corso del sopralluogo, era emerso che il materiale era stato posizionato a distanza dal muro di confine, in modo da non poter esercitare alcuna spinta verso di esso.
1.4. Il Tribunale, acquisito il fascicolo della fase cautelare e senza la necessità di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori, facendo governo dei princìpi in materia, escluse la responsabilità per culpa in eligendo in capo alla committente , ritenendo, sulla base delle risultanze Controparte_3
fotografiche e del verbale del 12.12.2018 della Polizia Municipale di
Ottaviano, che la causa dell'evento fosse ricollegabile “ad un errore esecutivo dei lavori da parte dell'impresa, che non [aveva] adottato gli accorgimenti idonei a scongiurare i danni lamentati […] in particolare, avendo ammassato il materiale di risulta dei lavori della linea ferroviaria veloce a ridosso del muro di cinta posto sul confine con il fondo di proprietà attorea”.
Quanto ai danni subiti, il Tribunale ritenne provato l'an debeatur sulla base della documentazione fotografica prodotta da parte attrice;
dal verbale del
12.12.2008 della polizia Municipale di Ottaviano e dalla non contestazione circa la presenza dell'ammasso dei materiali in questione da parte della
. Aggiunse il tribunale che doveva ritenersi provata anche la circostanza che l'ammasso fosse in aderenza al muro di recinzione, benchè avesse Pag. 5 a 18 negato detta circostanza, affermando che “ciò … può invece ritenersi dimostrato alla luce delle considerazioni testé esposte”.
Aggiunse che dalla documentazione fotografica emergeva “in modo inconfutabile il cedimento del muro di proprietà attorea in corrispondenza e, verosimilmente sotto la spinta, dei materiali” e che per la riconducibilità dell'evento alla era “sufficiente il riferimento ad un criterio di regolarità causale, il quale faccia apparire più che verosimile che un dato evento dannoso abbia avuto origine in una certa condotta, sulla base della normale sequenza causale di accadimenti”.
In ordine al quantum debeatur assunse come dato di partenza la somma indicata da parte attrice e la ridimensionò in € 15.000,00, secondo il suo prudente apprezzamento, riconoscendo gli interessi compensativi al tasso medio annuo dello 0,30% “dalla data (20.12.2008) in cui la società convenuta ebbe conoscenza della proposizione della domanda cautelare volta ad ottenere la rimozione dei rifiuti e fino all'effettivo soddisfo” e condannò la società al pagamento di tale importo in favore dell'attrice.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Nola nr. 3038/2018 del 18.10.2018 è stata impugnata da Parte_1
2.1. L'appellante, con il primo motivo di gravame, lamenta la mancanza di prova di una condotta causativa di danno ad essa riferibile consistita nell'aver accumulato il materiale di risulta a ridosso del muro di cinta, evidenziando che la stessa non può desumersi né dalla circostanza di essere l'unica società appaltatrice presente in cantiere, né dall'ordinanza emessa nella fase cautelare che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo riconosciuto la propria soccombenza virtuale, soltanto in virtù di una deduzione della Torno S.p.A. che aveva attribuito ad essa appellante la movimentazione deli materiali, rimasta incontestata, per la propria contumacia nella fase cautelare.
Pag. 6 a 18
2.2. Con il secondo motivo, la società appellante lamenta la mancanza di prova di un effettivo cedimento del muro, deducendo che, laddove presente, il
Tribunale non avrebbe dichiarato, nel procedimento cautelare, la cessazione della materia del contendere, ma avrebbe disposto, su impulso dell' accertamenti sulla statica del muro. Sostiene, inoltre, Controparte_1
che nella perizia a firma del geometra non vi è alcun riferimento al Pt_3
detto cedimento, ma solo ad una sollecitazione subita dal muro ad opera di
“spinte laterali provocate dal terreno che vi è appoggiato”.
2.3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante si duole della statuizione relativa alla quantificazione del danno, in quanto fondata sul personale convincimento del giudice “in assenza di qualsivoglia elemento che consenta di ricostruire l'iter logico seguito”.
2.4. Costituitasi, ha eccepito preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c. e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, evidenziando che il tribunale ha correttamente individuato l'oggetto della causa, ritenendo quale unica responsabile l'impresa esecutrice dei lavori, sicché va esclusa la responsabilità della committente, anche alla luce delle disposizioni contrattuali riportate nel contratto di appalto.
2.5. Si è costituita che ha contestato la fondatezza dell'appello, Controparte_1
deducendo:
a) quanto al primo motivo di appello, che la prova della presenza dell'ingombro,
a ridosso del muro in questione, e della verosimiglianza dei fatti narrati è fornita dal corredo fotografico, dal verbale della polizia municipale, dall'elaborato redatto dal consulente di parte, nonché dalla circostanza che, in base al contratto esibito dalla la era incaricata dell'installazione di lavori che interessano le fondazioni di barriere antirumore e che comportano movimento di materiali;
Pag. 7 a 18 b) quanto al secondo motivo di appello, che in sede interdittale l'interesse della ricorrente riguardava la rimozione dell'accumulo “onde porre fine allo stato di pericolo paventato, con ogni riserva in ordine al risarcimento del danno”;
c) quanto al terzo motivo di appello, che l'appellante non aveva mai contestato specificamente la quantificazione del danno formulata dal tecnico di parte, che era stata espressa in base al prezzario della del 2002, Controparte_9
aumentato del 20% per ogni intervento eseguito. ha sostenuto, infine, che l'ordinanza cautelare, nella parte Controparte_1
in cui conferma il decreto precedentemente emesso, assume la natura di pronuncia costitutiva e di condanna nei confronti della società appellante che, avendo rinunciato a reclamarla o ad instaurare il giudizio di merito, ha realizzato una condotta acquiescente agli effetti del giudicato.
§.
3. La Corte, disposta istruttoria tecnica, all'esito dell'udienza del 22.5.2025, svoltasi in modalità cartolare, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
L'appello proposto da è fondato e va accolto Parte_1
per le ragioni che seguono.
3.1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'impugnazione soddisfa il requisito formale prescritto dalla norma invocata, nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica e la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, tenuto altresì conto della compiuta difesa predisposta dalle parti appellate, in tal modo, evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
In definitiva, la parte appellante si è dimostrata in grado di rappresentare alla Corte un contenuto completo delle proprie doglianze così da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e le motivazioni addotte nel ricorso in appello. Pag. 8 a 18 Ne consegue che l'appello soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 c.p.c. e, pertanto, non ricorrono le condizioni per la declaratoria di inammissibilità del gravame proposto.
3.2. Tanto considerato in via preliminare, è possibile affrontare l'esame del merito.
Va premesso che in mancanza di impugnazione sul punto è calcato il giudicato sull'accertamento della mancanza di responsabilità della committente in ordine alla verificazione Controparte_10
dell'evento lamentato.
Ciò posto l'appellante lamenta essenzialmente l'erronea valutazione in ordine alla sussistenza della prova del nesso causale tra la propria condotta
(accumulo dei materiali) ed evento lesivo (danni al muro di cinta).
Orbene nel giudizio risarcitorio, a prescindere dalla astratta sussumibilità della fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043
c.c., è sempre necessario che l'attore assolva l'onere di provare gli elementi costitutivi del fatto storico qualificabile come illecito, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva.
3.3. Ciò premesso il danneggiato deve dare la dimostrazione dell'esistenza
(ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa. Il primo presupposto è incontestato e confermato dalla perizia svolta in primo grado che ha rilevato la presenza di danni al muto di cinta. Il secondo presupposto della riconducibilità causale dell'evento alla responsabilità del danneggiante non risulta essere stato provato dalla danneggiata.
3.4. L'appellante, con una triplice articolazione di motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di ordine logico, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha assunto che, dalle fotografie in atti nonché dall'istruttoria condotta in sede cautelare di denuncia di danno temuto, emerge la prova di una condotta causativa di danno riferibile all'impresa appaltatrice, consistente nell'ammasso di materiale di risulta, proveniente Pag. 9 a 18 dai lavori della linea ferroviaria, a ridosso del muro di cinta dell' CP_1
e ne ha quantificato l'ammontare.
[...]
La censura è condivisibile.
Non erra infatti l'appellante nel denunciare che il giudice di prime cure non abbia valutato adeguatamente le risultanze istruttorie che, al contrario, smentiscono la ricorrenza del rapporto di derivazione eziologica.
Dalla ricostruzione dei luoghi di causa, descritti con l'atto di citazione e rappresentati con rilievo fotografico, emerge che il muro in questione, di altezza di circa 2,50/2,80 metri, recinta il complesso immobiliare di proprietà di parte attrice, delimitandolo dai terreni circostanti, e che nelle sue adiacenze è stata costruita la linea ferroviaria veloce a doppio binario denominata “a Monte del Vesuvio”.
In particolare, all'incirca nel 2008 sono stati compiuti lavori di escavazione e
“movimenti terra” sul suolo confinante con la proprietà attorea, riconducibili all'esecuzione di lavori ferroviari nelle vicinanze e concretatisi nell'accumulo di ingenti quantitativi di detriti e materiale di risulta in prossimità del detto muro, tale da sovrastare anche il piano campagna.
Di tale delineato stato dei luoghi non vi è conferma nei rilievi peritali che, essendo stati condotti a distanza di tempo, hanno accertato la rimozione completa dei cumuli di terreno, probabilmente avvenuta, secondo quanto indicato nell'atto di citazione, già nel 2009 (cfr. pag. 6).
Nell'ambito della situazione ora tratteggiata, non può affermarsi che l'ammasso di materiale di risulta abbia cagionato il dissesto del muro, non potendosi ritenere raggiunta la prova del fatto che la lesione strutturale del muro si sia verificata in corrispondenza e a causa della denunciata presenza dell'accumulo di calcinacci e terreno, nemmeno in via presuntiva.
Dalla verifica del materiale fotografico in atti non emergono, infatti, elementi utili a corroborare l'assunto della società istante e idonei a ritenere assolto l'onere probatorio su di essa incombente. Pag. 10 a 18 Invero, va osservato, in primo luogo, la fotografia allegata al verbale redatto dalla Polizia Municipale di Ottaviano in data 12.12.2008, riprodotta, peraltro, nella relazione peritale, pur evidenziando la presenza di un notevole ammasso di detriti e fogliame, tale da superare l'altezza del muro, non consente di comprendere, per ragioni di prospettiva, con sufficiente chiarezza la posizione del dedotto accumulo rispetto ai luoghi di causa.
Inoltre, dal compendio fotografico allegato alla produzione di parte attrice non emerge un ammasso direttamente addossato al muro e, segnatamente, in una delle fotografie allegate alle memorie del secondo termine ex art. 183
c.p.c. si riscontra che, nell'area di cantiere adiacente al luogo di causa, gli ammassi di detriti sono molteplici e appaiono segnati da altezze differenti.
Nello specifico, gli accumuli di detriti più voluminosi e, in prospettiva, in grado di raggiungere l'altezza del muro, sono notevolmente distanti da esso, mentre l'ingombro che interessa il muro in questione non solo presenta una scarsa consistenza e un'altezza di pochi centimetri, ma, pur essendo ad esso contiguo, non lo scalfisce neppure minimamente, rendendo così poco credibile la tesi di parte attrice che lo ha ritenuto responsabile dell'evento sinistroso.
A ciò si aggiunga che i rilievi fotografici, allegati sia alla produzione dell' ia alla relazione redatta dal consulente tecnico di parte Controparte_1
riportano l'abbondante presenza di vegetazione incolta nonché la probabile esistenza di un albero e di un ramo secco in posizione orizzontale, ma le inquadrature piuttosto circoscritte non consentono di intendere bene l'esatta consistenza del terreno e la precisa posizione rispetto al muro.
Inoltre, le stesse documentano uno stato dei luoghi tutt'altro che curato e in verosimile situazione di abbandono, come dimostrato dal fatto che quella vegetazione infestante di alberi e arbusti non ha potuto raggiungere, in poco tempo, un'altezza superiore a 2,50/2,80 metri, generalmente presupponendo il processo di crescita su terreni di risulta dapprima la Pag. 11 a 18 presenza di erbe ruderali che si sedimentano nel terreno arricchendolo di materia organica.
La mancanza di ogni riferimento temporale circa l'effettuazione di tali rilievi fotografici non consente di collocare temporalmente con certezza la presenza della vegetazione che poteva trovarsi luoghi di causa già da tempo e, dunque, ben prima dei lavori di escavazione e di movimenti di terra a ridosso del muro, rendendo ancora più ardua la riferibilità eziologica del dissesto alle piante in questione, anche in virtù dell'insegnamento secondo cui la riproduzione fotografica è idonea ad assumere valore probatorio solo quando da essa emergano le circostanze di luogo e di tempo dedotte e il dato temporale (cfr. Cass. 28665/2017).
Oltre a ciò va anche rilevato che le note dell'UTC del Comune di Ottaviano
(cfr. in atti note dell'UTC del 22.5.2008, del 21.7.2008 e del 21.9.2008) si basano sulle segnalazioni di , titolare dell' Controparte_2 CP_1
e sulle circostanze da costui riferite, ma non contengono alcun
[...]
accertamento condotto dai funzionari del Comune, diretto a verificare l'effettiva distanza del materiale di risulta dal muro di confine e lo stesso dicasi per il verbale della Polizia Municipale.
Né risulta sufficiente, neppure in chiave indiziaria, la circostanza che, in base al contratto di appalto, la ra incaricata non solo dell'installazione di Pt_1
barriere antirumore, ma anche di lavori che interessano le fondazioni delle barriere antirumore sui rilevati e sulle trincee, nonché lavori di sistemazione idraulica, di sistemazione a verde e di completamento, perché, pur trattandosi di lavori che comportano movimento di materiali, dalle risultanze probatorie non emerge una coerente ricostruzione del fatto storico né riguardo alla dinamica del sinistro, né riguardo al nesso causale fra l'evento dannoso ed i materiali movimentati.
In particolare, la fotografia nr. 4 allegata alla perizia raffigura la rotazione della sommità del muro nella zona del giunto tecnico, provocata, secondo il Pag. 12 a 18 consulente tecnico di parte, dalle “spinte laterali” del terreno e dei materiali di risulta addossati al muro.
La tesi non è apparsa convincente al consulente tecnico d'ufficio che, pur avendo rilevato la presenza del menzionato giunto tecnico ha precisato, dietro rappresentazione grafica, che “non si tratta di una lesione, ma di un distacco di fabbrica tra i pannelli che costituiscono l'opera (tipicamente connesso alle operazioni di getto del calcestruzzo). I pannelli a destra ed a sinistra del “giunto” non sono allineati, ma evidenziano uno sfalsamento che aumenta dal basso verso l'alto e che si deve imputare alla rotazione di uno dei due” (pag. 6 dell'elaborato peritale).
Nello scrutinare la testi di parte attrice, ha rilevato che “se la rotazione del pannello murario fosse stata causata dalla spinta del terreno addossato al paramento, la stessa si sarebbe dovuta logicamente manifestare in modo diametralmente opposto a quello riscontrato sul posto e, cioè, verso la proprietà della (e non al contrario come invece è). Controparte_1
In fase [d]i sopralluogo C.T.P. della ha osservato che il peso Controparte_1
del terreno davanti al muro potrebbe aver causato problemi alla fondazione del muro e, cioè, che si sarebbe potuto verificare un cedimento nel sottosuolo che si è riverberato sulla fondazione del manufatto, con conseguente rotazione del muro in avanti (verso il suolo confinante come si vede oggi sul posto).
Detto in estrema franchezza, la tesi non convince.
L'assunto è sostanzialmente il seguente: l'assestamento del piano campagna davanti al muro (causato dal peso del materiale di riporto) avrebbe in qualche modo coinvolto il terreno sottostante alla fondazione del setto murario.
Volendo anche seguire questo ragionamento (già di per sé abbastanza teorico), prima ancora che un movimento rotatorio, si sarebbe dovuta logicamente manifestare qualche lesione in conseguenza del cedimento verticale del muro per effetto dell'abbassamento del terreno di fondazione.
Pag. 13 a 18 In altre parole, sui luoghi si sarebbero dovute vedere anche (e soprattutto) delle lesioni “sintomatiche”, caratterizzate – cioè – da andamenti tipici dei cedimenti verticali” (pagg. 9 e 10 dell'elaborato).
Il c.t.u., inoltre, preso atto della tesi attorea secondo cui la rotazione avvenuta in corrispondenza del giunto tecnico avrebbe dovuto essere la conseguenza di un maggiore abbassamento del terreno sottostante, ha fornito, in sede di replica alle osservazioni alla bozza, una spiegazione più tecnica del fenomeno, evidenziando che “L'abbassamento di terreno sotto alla fondazione capace di far ruotare il muro (e teoricamente provocato da un cumulo di soli 2 ml, giova ricordarlo) avrebbe dovuto essere – insomma – abbastanza accentuato e tale da vincere completamente quest'azione stabilizzatrice.
In un caso del genere, però, il muro si sarebbe dovuto abbassare anche verticalmente (e non solo ruotare), poiché allo stesso – come si suol dire –
“sarebbe venuto meno il terreno sotto i piedi”.
Sul posto, nelle immediate vicinanze della zona in cui si conclama la rotazione, si sarebbe dovuta osservare qualche lesione con andamento caratteristico dei cedimenti in fondazione (invero non riscontrata)” (pag. 19 dell'elaborato).
Pertanto, non solo in corrispondenza e a ridosso del giunto tecnico, che è, secondo parte attrice, la zona in cui si sarebbe verificato l'abbassamento più accentuato del sottosuolo dovuto al cumulo di detriti in superficie, non è raffigurata la presenza di rottami e fogliame, ma non sono neppure visibili delle lesioni strutturali attestanti l'avvenuto cedimento.
Il c.t.u. ha riportato che l'unica crepa nel muro, segnalata in fase di sopralluogo, sebbene non rinvenibile negli atti di causa, si trova “in tutt'altra zona distante circa 17 ml” dal sito di causa (pag. 4 dell'elaborato) e non appare meritevole di considerazione in quanto non riferibile al fenomeno denunciato (“In questa zona, che invero è proprio quella ove si conclama la rotazione ipoteticamente correlata ad abbassamenti del genere, si sarebbero dovute notare delle lesioni, non già ad oltre 15 [o 17] ml di distanza [… ] Non Pag. 14 a 18 si ritiene di doversi esprimere sulle cause della lesione segnalata in fase di sopralluogo, trattandosi di un fatto completamente “nuovo”, nient'affatto documentato dagli atti di causa”), aggiungendo, nelle controdeduzioni alle osservazioni alla bozza, che “la lesione richiamata dall'Arch. mostrata Per_3
al C.T.U. in fase di sopralluogo, non può […] essere presa in esame per 2 motivi:
1. la stessa dista circa 17 metri dalla zona di specifico interesse;
2. tale lesione non è menzionata da nessuno degli atti del giudizio di I° grado (neppure dalla perizia tecnica prodotta illo tempore dalla ) e non è Controparte_1
inquadrata da nessuna delle numerose fotografie (anteriori e posteriori all'ottobre 2008) depositate agli atti.
Pensare che all'epoca nessuno l'abbia mai vista è oggettivamente difficile, poiché non si tratta di una “cavillatura”, ma di una crepa abbastanza appariscente (e la foto n. 14 dell'allegato 3, scattata da oltre 3 metri, lo dimostra). Nulla esclude (ma anzi è probabile) che la fenditura in parola si sia manifestata ben dopo il 9 ottobre 2008, allorquando fu fotografato il dissesto all'origine del giudizio di I° grado e oggetto del presente giudizio di II° grado, costituendo – in tal senso – un fatto “nuovo”” (pag. 19 dell'elaborato).
Alla luce dei rilievi effettuati e nella ricostruzione della dinamica dell'evento, il c.t.u., pur prendendo atto che, in assenza di materiale probatorio adeguato, non sia possibile sapere quando si è manifestata “la rotazione fotografata per la prima volta a ottobre 2008”, si è così pronunciato: “Fatto sta che ad un certo punto davanti al muro alto 2,50 ml (o 2,80 come si dice nella perizia di parte) si è venuto a trovare un ammasso alto 2 metri di terreno “non sciolto”, che in linea di principio avrebbe potuto funzionare come elemento di contrasto alla
“rotazione in avanti” (pag. 11 dell'elaborato).
In definitiva, secondo il c.t.u., non solo “non sussistono sufficienti elementi tecnici per correlare la riscontrata rotazione del muro ad un accumulo di terreno a ridosso dello stesso”, ma è da ritenere anche che il muro non abbia perso la funzione di mera recinzione, potendo il fenomeno denunciato essere Pag. 15 a 18 dipeso da un difetto di costruzione, “ad esempio a seguito dello
“smuovimento” del terreno nell'appezzamento confinante, connesso allo scavo eseguito per inserire la fondazione del manufatto, oppure per effetto di un insufficiente costipamento dello stesso terreno su cui è stata impiantata tale fondazione, ovvero ancora a causa della mancata predisposizione di uno strato di magrone” (pag. 20 dell'elaborato).
La Corte ritiene, quindi, di condividere la c.t.u. disposta in questa sede di gravame, avendo il perito fornito delle conclusioni compiute, scevre da dubbi e sorrette da riscontri effettivi.
E, infatti, il consulente ha fornito un effettivo supporto tecnico, utile alla decisione, in termini di mancato accertamento del riferito nesso eziologico, rispondendo puntualmente alle critiche sollevate dal consulente tecnico di parte attrice.
I rilievi tecnici ora menzionati, unitamente alla mancanza di ulteriori particolari desumibili dall'ulteriore compendio probatorio esibito, non consentono di applicare il criterio della preponderanza dell'evidenza (“più probabile che non”) come modello di ricostruzione del nesso di causalità, mancando una coerente ricostruzione del fatto storico sia riguardo alla dinamica del sinistro sia riguardo al nesso causale fra l'evento dannoso e la cosa in custodia.
Muovendo da tali premesse, la domanda proposta dall' in Controparte_1
quanto sprovvista di un'adeguata e tranquillizzante prova circa la dinamica del sinistro e la riconducibilità delle lesioni lamentate all'impatto cagionato dal materiale di risulta e terreno, non può che ritenersi infondata, da ciò conseguendo, in riforma della sentenza impugnata, il suo rigetto.
Appare evidente, inoltre, che nel menzionato quadro di insufficienza probatoria la considerazione della fessura in questione non avrebbe apportato alcun contributo significativo nella dinamica dell'evento e nell'individuazione del nesso di causalità tra l'azione dannosa e il danno, Pag. 16 a 18 vieppiù in mancanza di ogni riscontro circa l'effettiva sussistenza di quest'ultimo.
§.
4. Quanto alle spese processuali, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite.
Pertanto, l'accoglimento dell'appello determina la condanna dell'appellata l pagamento delle spese processuali. Controparte_1
Esse vengono liquidate, come da dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (determinato, ex art. 5, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dalla somma attribuita all'attore a titolo di risarcimento dei danni) e dell'attività svolta, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2022, con distrazione in favore dell'avv.
Centomiglia, dichiaratasi antistatario, mentre le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio vengono poste a carico della parte soccombente.
La mancanza di ogni domanda proposta nei confronti della CP_10
giustifica la compensazione delle spese ( ha pagato le spese di c.t.u., CP_11
come da quietanza prodotta: “Si precisa - anche in questa sede - che la
[...]
ha provveduto a corrispondere, nel mese di dicembre 2023 Controparte_3
– così come anticipato nelle premesse – l'importo dovuto al CTU ing. Per_2
come risulta dalla fattura da questi emessa e quietanza di pagamento
[...]
(cfr. doc. n. 3 bis) quale saldo dell'onorario per l'attività peritale compiuta”).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3038/2018 del 18.10.2018, emessa dal Tribunale di Nola, così provvede: Pag. 17 a 18
1. Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata, rigetta la domanda attorea;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
dell'appellante, che liquida, a) per il primo grado in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; b) per il grado di appello in € 5.809,00 per compensi ed € 382,00 per spese, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a., con distrazione in favore del procuratore costituito;
3. Compensa le spese nei confronti di CP_10
4. Pone definitivamente le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio a carico dell' Controparte_1
Così deciso in Napoli, il 18.09.2025.
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
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