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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 5960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5960 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
18.06.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al R.G. n. 4467/2023, avente ad oggetto: riconoscimento mansioni superiori.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Napoli Parte_1 C.F._1 alla via Scipione Rovito n. 9, presso lo studio dell'avv. Adriana Di Gennaro, che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliata in in P.IVA_1
Napoli alla via dei Mille n. 47, presso lo studio dell'avv. Arturo Testa, che la rappresenta e difende;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06.03.2023, premetteva di essere stato Parte_1 assunto dalla in data 24.11.14, con la qualifica di operaio Controparte_2 inquadrato nel livello 3° del ccnl applicato Multiservizi.
Rappresentava che in data 26.05.2020 gli era stato comunicato che avrebbe operato, a decorrere dal 01.06.20, in regime di distacco “presso la per n.40 ore settimanali CP_1
e con le articolazioni e le specifiche operative di cui al contratto di distacco relativo alle attività del Progetto denominato Polizia Idraulica”; tale periodo di distacco sarebbe proseguito fino al
1 completamento del processo di fusione per la costituzione del e Controparte_3 [...]
CP_1
Esponeva che, in data 11.09.20, in seguito alla fusione per incorporazione, il rapporto è proseguito con la , ai sensi dell'art. 2112 c.c., con inquadramento al livello Controparte_1
5°, in corrispondenza con il livello di inquadramento precedente, del contratto ccnl
Confcommercio, applicato da tale ultima società;
Evidenziava che alle dipendenze di aveva disimpegnato le mansioni di CP_4 operaio addetto alla realizzazione di progetti, intrapresi in collaborazione con i Comuni richiedenti, per la bonifica di siti dai rifiuti abbandonati e/o pericolosi.
Contestava, in sintesi, il 3° livello applicato sin dal 2014 del contratto avendo Parte_2 svolto mansioni superiori proprie dell'operaio specializzato rientranti nel 4° livello del predetto contratto, a partire dall'ottobre 2018.
Tanto premesso, il ricorrente conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro, la , rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal sig. a decorrere Parte_1 dal 01.10.18 sono riconducibili a quelle di cui al livello 4° del CCNL per i dipendenti di imprese esercenti servizi di pulizia ed integrati/multi servizi, o al diverso e superiore livello che si accerterà in corso di causa, e che, pertanto, alla data del 01.12.18, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, il ricorrente aveva diritto ad essere inquadrato nel medesimo livello contrattuale;
2) conseguentemente accertare e dichiarare che, in esito alla fusione per incorporazione il ricorrente aveva diritto di essere inquadrato nel livello corrispondente a quello riconosciuto in esito al chiesto accertamento, in continuità con il precedente inquadramento di cui si accerterà il diritto;
3) in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenga applicabile la declaratoria di cui al ccnl multiservizi e/o non si ritenga inquadrabile il ricorrente in un diverso e superiore livello dal 01.12.18, si chiede accertarsi in base al contratto ritenuto applicabile e/o al periodo ritenuto accertabile, di accertare e dichiarare che il sig.
a decorrere dall'01.10.18, o da quella diversa data che si accerterà, ha diritto, in Pt_1 applicazione del contratto Confcommercio ed in relazione alle mansioni dallo stesso svolte fin dal Contr 01.10.18 o in subordine dal 29/05/20, data di distaccamento alla o, in via ancora più gradata, dall'11.09.20, decorsi tre mesi dall'esercizio delle mansioni superiori, all'inquadramento nel quarto livello del contratto collettivo Confcommercio, applicato;
4) accertare e dichiarare che dal luglio 2022 il sig. è stato reso del tutto inattivo, non essendogli stato affidato alcun Pt_1 incarico, lo stesso è stato impedito a disimpegnare mansioni equivalenti, ma nemmeno inferiori, rispetto alle ultime svolte;
5) conseguentemente determinare, nella misura ritenuta in via equitativa, il risarcimento del danno provocato dalla assoluta inattività e/o demansionamento, in cui è stato lasciato dal datore di lavoro, condannando la società convenuta al pagamento di detta somma con interessi e rivalutazione al soddisfo;
6) con vittoria di spese e competenze legali, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
2 Ritualmente instaurato il contraddittorio, la si costituiva Controparte_1 tempestivamente in giudizio resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Deduceva il corretto inquadramento del ricorrente nel 5° livello del CCNL Confcommercio, corrispondente con il livello di inquadramento precedente, evidenziando, nello specifico, lo svolgimento di attività semplici e ripetitive di addetto al pattugliamento, alla manutenzione del verde e boschiva.
Contestava analiticamente la narrazione del ricorrente circa le attività svolte rientranti nei livelli superiori dei CCNL di riferimento.
Eccepiva l'inammissibilità della domanda volta al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che deriverebbe da demansionamento o dequalificazione conseguente ad una presunta assoluta inoperosità del ricorrente, non essendo stato provato con idonea documentazione.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata la prova testimoniale e concesso termine per il deposito di note conclusionali, l'udienza del 18.06.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Lette le note e le conclusioni delle parti rassegnate nei rispettivi atti introduttivi ed illustrate da memorie conclusionali, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Nella specie, è pacifico che il ricorrente inizialmente era stato assunto dalla
[...]
in data 24.11.14 con la qualifica di operaio livello 3° del ccnl applicato Controparte_2
e che, in data 11.09.20, in seguito alla fusione per incorporazione, il rapporto è Parte_2 proseguito con la , ai sensi dell'art. 2112 c.c., con inquadramento al livello Controparte_1
5°, in corrispondenza con il livello di inquadramento precedente, del contratto ccnl
Confcommercio
Dunque, ai fini del decidere, è indubbio che nel caso de quo sia da applicare come riferimento il CCNL Parte_2
Gli effetti della fusione per incorporazione sui dipendenti delle società coinvolte dall'operazione devono essere inquadrati alla luce del combinato disposto degli artt. 2504 bis e 2112 cod. civ.
Infatti, se l'art. 2504 bis cod. civ. prevede il subentro della incorporante in tutti i rapporti della incorporata, l'art. 2112 cod. civ. afferma che “in caso di trasferimento dell'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”. Detta norma precisa poi, al comma V, che “(…) si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata (…)”.
3 Pertanto, anche le vicende di fusione per incorporazione devono considerarsi a pieno titolo rientranti fra le ipotesi di trasferimenti d'azienda.
Ne consegue che, in caso di fusione per incorporazione i dipendenti hanno diritto alla conservazione del contratto di lavoro, in quanto la società cedente/incorporata e quella cessionaria/incorporante restano obbligate in solido per tutti i crediti che il lavoratore vanta al momento della fusione per incorporazione. Inoltre, la società incorporante è tenuta ad applicare al dipendente i trattamenti economici e giuridici contemplati dai contratti collettivi, fermo restando il diritto del lavoratore a rassegnare le proprie dimissioni nei tre mesi successivi alla fusione ove subisca una rilevante modifica nelle sue condizioni di lavoro.
Nel caso di specie è in contestazione il livello di inquadramento, in quanto il ricorrente deduce di aver svolto mansioni riconducibili ad una qualifica superiore corrispondente, in particolare, al 4° livello del CCNL Multiservizi dal 01.10.2018.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2103 c.c., il lavoratore utilizzato per un certo intervallo di tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza ha il diritto sia al trattamento economico previsto per l'attività concretamente espletata, sia all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica.
Evidentemente, è necessario accertare il verificarsi delle condizioni previste per l'acquisizione della qualifica superiore, ossia: a) quali siano state le mansioni effettivamente svolte;
b) la riconducibilità di queste nelle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore;
c) il decorso del tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Incombe sul lavoratore dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la qualifica superiore viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale di riferimento (in tal senso, la giurisprudenza consolidata sin da Cass. lav. 27/9/2010, n. 20272; 31/12/2009, n. 28284).
Venendo al caso di specie, al 3° livello del c.c.n.l. Multiservizi (riconosciuto) appartengono:
“lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali.”
Viceversa, il 4° livello invocato viene attribuito a quei lavoratori che: “in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche;
i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti (esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori”.
Al fine di valutare la correttezza dell'inquadramento formale riconosciuto, veniva espletata prova testimoniale.
4 In ordine di escussione, riferiva: “ADR sono dipendente della Testimone_1 [...] dal settembre 2020, inquadrato con livello di quadro e sono responsabile di commesse CP_1 Contr Contr della ADR preciso che in relazione al documento n. 6 di cui alla produzione effettivamente ho redatto una relazione in ordine alle mansioni di , così come richiestomi Pt_1 dall'azienda. ADR conosco il . In ordine ai compiti a lui affidati posso dire che in Pt_1 relazione al periodo di cui alla nota (ottobre 2020/luglio 2023) il ricorrente in relazione alla commessa polizia idraulica, diretta al controllo e manutenzione dei corsi d'acqua, faceva parte della squadra di operai designati alla commessa. L'attività richiedeva sia una verifica tecnica, sia poi un eventuale attività esecutiva nei punti di crisi idraulica. L'attività era indirizzata a manutenzione su canali, corsi (ad esempio i regi lagni), dislocati su tutto il territorio della regione.
ADR alla commessa erano destinati personale impiegatizio di circa 10 unità ed operai nel numero di 15/20 componenti. ADR io assegnavo ai vari tronchi personale tecnico che era coadiuvato da
1/2 operai;
accompagnava i tecnici nell'attività di rilievo, a seguito delle segnalazioni Pt_1 che ricevevo circa la necessità di interventi predisponevo l'invio di una squadra per le opere necessarie, con l'impiego al massimo di 6/7 operai a causa della carenza di mezzi di trasporto dalla base al cantiere, infatti avevo a disposizione un solo furgone con 7 posti. Il personale operaio veniva impiegato a rotazione per questi interventi. In tale attività veniva impegnato anche
. Nell'ambito della squadra veniva individuato un capo-squadra tra il personale di Pt_1 quarto livello, anzi preciso che di solito era sempre la stessa persona cioè , la Persona_1 quale andava sul posto oppure organizzava la squadra dando delle direttive su mia indicazione.
Il non ha mai svolto le mansioni di caposquadra. ADR in caso di esigenze di intervento Pt_1 sul posto, la si recava in loco oppure si faceva riferimento all'operaio di maggiore Per_1 esperienza che solitamente non era in quanto vi erano altri operai di maggiore anzianità. Pt_1
ADR per quanto sappia vi sono altri contenziosi, in particolare per quanto concerne la commessa polizia idraulica ricordo che ci sono stati un altro paio di casi di un operaio ed un impiegato che hanno proposto giudizi in relazione all'attività svolta sotto la mia direzione. Preciso che tali giudizi non si riferivano al periodo in cui ho avuto la direzione. ADR preciso che a causa dell'indicata carenza di mezzi, a partire da luglio 2022, poiché avevo disposto che solo gli impiegati facevano i sopralluoghi, l'impiego degli operai è stato limitato all'attività di cantiere, con la conseguenza che il loro impegno quotidiano è diminuito, in sostanza non facevano più
l'attività di assistenza ai sopralluoghi dei tecnici. ADR preciso che l'ufficio di è la base da CP_5 dove si muovono sia i tecnici, sia gli operai per le varie attività. Ciò almeno fino a quando sono riferiti i fatti di causa. ADR preciso che nell'attività di assistenza al tecnico il si limitava Pt_1 in attività di supporto al tecnico”. Contr
dichiarava: “ADR sono un ingegnere dipendente della dal 2020, in Testimone_2 Cont Contr precedenza ero dipendente di società questa che si è fusa con la Lavoro con mansioni e qualifica di ufficiale di polizia idraulica. ADR conosco da molti anni in quanto Pt_1 Contr lavorava anche lui con le precedenti società. La come le precedenti, si occupa del bacino idrografico della , in particolare una delle commesse riguarda la polizia Controparte_6
5 idraulica. Nell'ambito di tale attività, faceva parte della squadra che operava all'esterno Pt_1 per il rilievo e monitoraggio del bacino. ADR il responsabile di queste squadre era il dott. , Tes_1 attualmente è l'ing. Io uscivo insieme alla squadra. mi assisteva Parte_3 CP_7 nell'attività di monitoraggio, ovvero nei rilievi metrici dell'alveo, nella verifica della presenza di rifiuti e di opere eventualmente da ripristinare. All'esito dell'intervento veniva redatta una scheda, con cui vengono indicate le criticità rilevate. Nella scheda veniva riportato anche il nominativo di . ADR tale attività riguarda il periodo in cui io lavoravo presso la sede di e cioè Pt_1 CP_5 fino al dicembre 2022 in quanto dal 2023 sono distaccato all'ufficio di Napoli, Parco Como Ricci.
ADR per quanto mi consta, l'attività che ho descritto è stata svolta da fino a Pt_1 settembre/ottobre 2023 in quanto, successivamente al subentro dell'ing. è stata istituita Pt_3 una squadra di pattugliamento suddivisa in gruppi di 3-4 persone, con l'esclusivo compito di verificare lo stato di tratti dell'alveo a mezzo di rilievi fotografici. , quindi da ottobre Pt_1
2023, non esce più con gli ufficiali di polizia idraulica. ADR il geometra è un tecnico con CP_8 cui usciva per i rilievi anche con l'ausilio di droni. Preciso che per il drone si usciva
Pt_1 con un operatore pilota che era addetto alla guida dello stesso. Il provvedeva anche con
Pt_1 la mia presenza all'attività di montaggio/smontaggio del drone e di controllo del movimento del drone durante il volo tenuto conto che la persona addetta alla guida non vede la direzione in cui si dirige il drone in quanto applicato a tenere il monitor. In tali occasioni, dava
Pt_1 indicazioni anche tramite telefono a me o all'operatore circa la direzione di volo. era
Pt_1 anche deputato ad azionare il dispositivo di sicurezza per far atterrare il drone o farlo ritornare alla base o farlo cadere in caso di pericolo, e ciò sempre su indicazione del pilota del drone. ADR posso dire che gli operai facenti parte delle squadre di cui ho detto eseguivano ed eseguono anche opere di pronto intervento (es. rimozione rifiuti, rimozione alberi etc.). Preciso che in tale attività di manutenzione è stato coinvolto anche nell'ultimo periodo, a partire dal settembre
Pt_1
2023, in quanto in precedenza, quando c'ero, io e gli altri effettuavano solo le attività
Pt_1 di verifica. ADR in ordine alla valutazione di , posso dire che si è mostrata una persona
Pt_1 esperta nell'ambito dell'attività lui affidata. ADR nell'ambito del progetto dei Regi Lagni, io svolgevo incarico di coordinatore dei cantieri e operava su uno dei cantieri e operava
Pt_1 come assistente del geometra che era il responsabile;
in caso di assenza di mi CP_8 CP_8 rivolgevo al . Si trattava comunque di opere di manutenzione di uno degli alvei
Pt_1 appartenenti al bacino dei Regi Lagni. ADR come ufficiale di polizia idraulica, sono io il responsabile dell'attività di verifica, mentre il operava come mio assistente”.
Pt_1
riferiva: “ADR sono dipendente della dal 2020, inquadrato nel Tes_3 CP_1
III livello con mansioni amministrative, sede di ADR preciso che prima di essere CP_5 Contr Cont incorporati in lavoravamo per la società e ciò dal 2014; è da quell'epoca che ho conosciuto il ricorrente, il quale all'epoca svolgeva mansioni di operaio, io ero all'ufficio del personale. Successivamente, credo nel 2017, a seguito del congresso europeo ambiente, circa una trentina di operai aderirono ad un progetto. Da quel periodo ricordo che il divenne Pt_1
6 assistente del capocantiere col quale io mi interfacciavo spesso per richiedere la presenza CP_8 del personale. ADR in effetti, ricordo che il sostituiva in caso di sua assenza sul Pt_1 CP_8 cantiere, quindi verificava la presenza degli operai, nonché li accompagnava sul luogo di lavoro.
A tal proposito posso dire lo stesso trasmetteva questi fogli di presenza all'ufficio del Pt_1 personale, talvolta sottoscriveva anche dei permessi di assenza in sostituzione del capocantiere;
successivamente posso dire che il sistema di rilevazione è operato con smartphone e badge assegnati ai singoli cantieri, ai singoli capocantieri ed assistenti. ADR Posso dire che il Pt_1 era anche stato formato per l'attività inerente la sicurezza sul cantiere. ADR qualche volta è capitato che io sono stato assegnato al cantiere in sostituzione del personale assente, più precisamente del capocantiere o di dell'assistente capocantiere. Anche sul cantiere dove lavorava il che era all'epoca quello di Giugliano. Specifico che gli operai venivano condotti sui Pt_1 canali dove venivano fatte le lavorazioni, principalmente differenziazione dei rifiuti. Si trattava del progetto APQ. ADR ad ogni cantiere erano assegnati circa 20 operai. Vi erano più squadre di operai che erano organizzate dall'ufficio tecnico. ADR non posso dire con precisione i compiti Contr del capocantiere, ma ribadisco che il ricorrente sostituiva la figura del capocantiere. tale attività di assistenza al capocantiere si è protratta fino al 2020, epoca dell'incorporazione. ADR posso dire che dal 2020 siamo stati tutti inseriti nel progetto Polizia Idraulica e il in Pt_1 particolare, quale operaio, dopo un periodo di formazione è stato inserito nell'attività di pattugliamento dei canali. Posso aggiungere che, tuttavia, il è stato l'unico operaio che Pt_1 andava con i tecnici per l'alzata del drone. Ciò so perché venivano a me sottoposti degli ordini di servizio del personale che usciva per tale attività. ADR tale attività veniva fatta di solito ogni venerdì, con un incontro con l'ing. che era il pilota del drone. Talvolta è andato anche CP_9 da solo con l'ing. che raggiungeva con l'auto aziendale dietro autorizzazione del CP_9 responsabile;
ciò so perché consegnavo io le chiavi dell'auto al ricorrente. Però anche in Tes_1 altri giorni della settimana vi era un'attività preliminare sui luoghi dove doveva essere utilizzato il drone. Si trattava di sopralluogo per le misurazioni sui canali. ADR tale attività di alzata del drone è durata un anno e mezzo circa. ADR il responsabile del progetto era . Vengono Tes_1 sottoposte al teste le tavole di cui all'allegato n. 18.1, il quale risponde: “ho visto le tavole nell'ufficio, vi lavoravano alle stesse i tecnici per individuare le coordinate dei canali;
erano documenti che consultava anche il ricorrente per individuare i luoghi dove operare”.
[...]
è stata capocantiere fino al 2020, successivamente ha svolto compiti di carattere Parte_4 amministrativo. ADR posso dire che da luglio 2022 il non ha più svolto attività esterna”. Pt_1
affermava: “ADR sono dipendente della resistente dal 2020, in precedenza Parte_3 di ASTIR e ADR sono responsabile della polizia idraulica Controparte_2 dall'agosto 2023. ADR ho fatto parte del progetto polizia idraulica per qualche mese da giugno.
ADR posso dire che in il ricorrente faceva parte delle squadre di Controparte_2 operai nell'ambito del progetto APQ. Lui operava con la squadra che faceva capo al capocantiere Contr ed erano composte da circa una decina di operai. il progetto prevedeva attività CP_10
7 di selezione dei rifiuti in vari comuni, con riferimento ai siti in cui gli stessi rifiuti erano stati illecitamente abbandonati. ADR per quanto sappia, il collaborava col capocantiere. Pt_1
Nello specifico, posso dire che il capocantiere individuava con il comune di competenza il sito dove venivano appoggiati gli operai. Per le attività di rilevazione delle presenze faceva di assistenza il , il quale in caso di assenza del procedeva anche a rilevare le Pt_1 CP_8 presenze degli operai. ADR per tutte le altre attività di individuazione dei siti, accompagnamento Contr degli operai, il faceva di assistente al tale attività si è svolta fino Pt_1 CP_8 Contr all'incorporazione in ADR dal 2020 il progetto di Polizia Idraulica prevedeva il monitoraggio dei canali. usciva con i tecnici incaricati di rilevare le criticità sui canali. Pt_1
In tale periodo io ricevevo le schede compilate dai tecnici, in cui compariva anche il nome di
. Si trattava di schede redatte a seguito di sopralluoghi per valutare le criticità. ADR non Pt_1 so nello specifico quale fosse l'attività di durante i sopralluoghi. è stato il Pt_1 CP_11 responsabile fino al 2023 quando sono subentrata io. ADR attualmente oltre l'attività di monitoraggio si fanno anche segnalazioni di opere e scarichi abusivi, ciò da parte degli ufficiali di polizia idraulica. ADR attualmente il ricorrente fa parte delle squadre di pattugliamento, ciò da quando io ho assunto l'incarico di responsabile”.
Ritenuta la necessità di escutere quale teste di riferimento il sig. Arco dipendente CP_8 della stessa resistente, ai sensi degli artt. 257 e 421 c.p.c., al fine di meglio chiarire le mansioni in concreto espletate dal , in modo da integrare il quadro probatorio, la causa veniva rinviata
Pt_1 per la sua escussione: “ADR conosco il dal 2007 quando sono stato assunto dalla Astir,
Pt_1 Contr poi diventata poi ADR io ero capocantiere preposto alla sicurezza presso Controparte_2 il cantiere di Giugliano, progetto APQ. Ci occupavamo della differenziazione dei rifiuti sui posti Contr abbandonati indicati dai comuni. il , insieme ad altri operai, fu trasferito sul
Pt_1 cantiere. ADR Io chiesi che mi venisse assegnato , avendo apprezzato le sue capacità.
Pt_1
seguì dei corsi di formazione quale preposto per la verifica della sicurezza. CP_7
Successivamente dal 2017 ha cominciato a lavorare con me. Io lo presentai ai vari uffici comunali della provincia di Napoli interessati dal progetto di rimozione dei rifiuti delle aree abbandonate.
ADR io sono inquadrato nel III livello CCNL commercio, in precedenza con Controparte_2 ero inquadrato nel IV livello CCNL multiservizi. ADR ho definito un giudizio per mansioni superiori con sentenza definitiva. ADR in ordine all'utilizzo dei droni, ciò è avvenuto a partire dal
2020, quando siamo passati in ADR era l'unico addetto che usciva con CP_1 Pt_1 me o con gli altri colleghi tecnici;
tale strumento veniva utilizzato soprattutto in zone non accessibili a piedi. ADR posso dire che l'attività di manutenzione è stata svolta dal Pt_1 prevalentemente nel periodo in cui era dipendente di e servizi. ADR posso dire che io CP_2 mi sono assentato per motivi di salute da aprile a luglio 2022, ma già in precedenza il Pt_1 svolgeva i miei stessi compiti, in particolare seguiva i sopralluoghi nelle zone che poi verificare con l'utilizzo del drone. Aggiungo che era lui ad assemblare il drone e a consentire l'attivazione e l'utilizzo da parte degli ingegneri preposti alla guida. In particolare, ricordo l'ing. che CP_9
8 è munito di patente per la guida del drone. ADR posso dire che, durante il funzionamento del drone, il collaborava con l'ing. nel senso che in caso di emergenza era il Pt_1 CP_9
ad intervenire per far abbassare il drone direttamente e anche per recuperarlo. ADR Pt_1 posso dire che il , in mia assenza, si occupava di controllare le presenze degli operai, Pt_1 riportandole su uno specifico registro e anche su dispositivi elettronici. Comunicava le presenze all'ufficio del personale, acquisiva anche certificati di malattia o richieste di permessi. ADR posso dire che ci avveniva stabilmente in quanto era impegnato su vari comuni. ADR anche Pt_1 dava direttive agli operai”.
Dall'espletata istruttoria giudiziale, sia orale che documentale, emerge un complessivo quadro probatorio che conferma parzialmente le circostanze poste a sostegno del ricorso.
Ritiene il giudicante che i testimoni escussi abbiano confermato l'impiego di Parte_1 in attività tecnico-operative di adeguata complessità, con specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori (quando era assente il , con mansioni riconducibili al IV CP_8 livello del CCNL Multiservizi.
In effetti, dalla lettura complessiva delle deposizioni emerge che lo stesso nell'espletamento dell'attività di bonifica ambientale dei siti svolgeva un ruolo particolarmente rilevante, assistendo ad esempio l'Ing. nell'attività di monitoraggio dei siti da bonificare. Tes_2
Sul punto viene in rilievo quanto dichiarato dall'ing. : “ mi assisteva Tes_2 Pt_1 nell'attività di monitoraggio, ovvero nei rilievi metrici dell'alveo, nella verifica della presenza di rifiuti e di opere eventualmente da ripristinare. All'esito dell'intervento veniva redatta una scheda, con cui vengono indicate le criticità rilevate. Nella scheda veniva riportato anche il nominativo di ” Pt_1
Dall'istruttoria è, quindi, emerso che il ricorrente, in virtù delle proprie conoscenze specialistiche acquisite, provvedeva al montaggio/smontaggio del drone ed al controllo del movimento dello stesso dispositivo durante il volo, nonché era deputato ad azionare il dispositivo di sicurezza per l'atterraggio o caduta del drone.
Tali attività non sono ricomprese nelle mansioni di cui al livello 3°, i cui operatori svolgono attività di media complessità per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.
Peraltro, è stato altresì confermato che il ricorrente sostituiva il geom. pacificamente CP_8 inquadrato nel livello III CCNL Confcommercio, ed in precedenza nel livello IV CCNL
Multiservizi) nello svolgimento di attività di coordinamento, sopralluoghi nelle zone da bonificare, controllo delle presenze degli operai, comunicazione delle presenze all'ufficio del personale, acquisizione di certificati di malattia e richieste di permesso (cfr. deposizione).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, assolto l'onere della prova da parte attorea, va ravvisata la sussumibilità delle mansioni nel IV livello CCNL Multiservizi, anziché nei livelli
9 formalmente riconosciuti dalla datrice di lavoro, proprio in considerazione del tipo di attività svolta durante il periodo dedotto in giudizio, ossia a far data dal 01.10.2018.
4. In ultima analisi, va rigettata la domanda di condanna della resistente al pagamento del risarcimento del danno per asserita inattività nel periodo oggetto di domanda.
Il Giudicante ritiene che, alla luce della documentazione in atti e di quanto è emerso in sede di prova per testi, non sia stato provato la circostanza dalla assoluta inattività e/o demansionamento del ricorrente, né tantomeno lo specifico danno che il lavoratore avrebbe subito quale conseguenza delle mansioni concretamente a lui affidate.
5. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione in misura di un mezzo delle spese di lite;
la rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, in base al valore della controversia, con attribuzione in favore dell'avv. Adriana Di Gennaro.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto di ad essere Parte_1 inquadrato nel IV livello del CCNL Multiservizi di categoria a far data dal 01.10.2018;
• rigetta per il resto il ricorso;
• compensa le spese di lite in misura di un mezzo e condanna la Controparte_1
in persona del legale rapp.te, al pagamento della rimanente parte, che liquida in euro
[...]
2.600,00 per compensi oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 17.7.2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Gambardella
10
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
18.06.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al R.G. n. 4467/2023, avente ad oggetto: riconoscimento mansioni superiori.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Napoli Parte_1 C.F._1 alla via Scipione Rovito n. 9, presso lo studio dell'avv. Adriana Di Gennaro, che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliata in in P.IVA_1
Napoli alla via dei Mille n. 47, presso lo studio dell'avv. Arturo Testa, che la rappresenta e difende;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06.03.2023, premetteva di essere stato Parte_1 assunto dalla in data 24.11.14, con la qualifica di operaio Controparte_2 inquadrato nel livello 3° del ccnl applicato Multiservizi.
Rappresentava che in data 26.05.2020 gli era stato comunicato che avrebbe operato, a decorrere dal 01.06.20, in regime di distacco “presso la per n.40 ore settimanali CP_1
e con le articolazioni e le specifiche operative di cui al contratto di distacco relativo alle attività del Progetto denominato Polizia Idraulica”; tale periodo di distacco sarebbe proseguito fino al
1 completamento del processo di fusione per la costituzione del e Controparte_3 [...]
CP_1
Esponeva che, in data 11.09.20, in seguito alla fusione per incorporazione, il rapporto è proseguito con la , ai sensi dell'art. 2112 c.c., con inquadramento al livello Controparte_1
5°, in corrispondenza con il livello di inquadramento precedente, del contratto ccnl
Confcommercio, applicato da tale ultima società;
Evidenziava che alle dipendenze di aveva disimpegnato le mansioni di CP_4 operaio addetto alla realizzazione di progetti, intrapresi in collaborazione con i Comuni richiedenti, per la bonifica di siti dai rifiuti abbandonati e/o pericolosi.
Contestava, in sintesi, il 3° livello applicato sin dal 2014 del contratto avendo Parte_2 svolto mansioni superiori proprie dell'operaio specializzato rientranti nel 4° livello del predetto contratto, a partire dall'ottobre 2018.
Tanto premesso, il ricorrente conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro, la , rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal sig. a decorrere Parte_1 dal 01.10.18 sono riconducibili a quelle di cui al livello 4° del CCNL per i dipendenti di imprese esercenti servizi di pulizia ed integrati/multi servizi, o al diverso e superiore livello che si accerterà in corso di causa, e che, pertanto, alla data del 01.12.18, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, il ricorrente aveva diritto ad essere inquadrato nel medesimo livello contrattuale;
2) conseguentemente accertare e dichiarare che, in esito alla fusione per incorporazione il ricorrente aveva diritto di essere inquadrato nel livello corrispondente a quello riconosciuto in esito al chiesto accertamento, in continuità con il precedente inquadramento di cui si accerterà il diritto;
3) in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenga applicabile la declaratoria di cui al ccnl multiservizi e/o non si ritenga inquadrabile il ricorrente in un diverso e superiore livello dal 01.12.18, si chiede accertarsi in base al contratto ritenuto applicabile e/o al periodo ritenuto accertabile, di accertare e dichiarare che il sig.
a decorrere dall'01.10.18, o da quella diversa data che si accerterà, ha diritto, in Pt_1 applicazione del contratto Confcommercio ed in relazione alle mansioni dallo stesso svolte fin dal Contr 01.10.18 o in subordine dal 29/05/20, data di distaccamento alla o, in via ancora più gradata, dall'11.09.20, decorsi tre mesi dall'esercizio delle mansioni superiori, all'inquadramento nel quarto livello del contratto collettivo Confcommercio, applicato;
4) accertare e dichiarare che dal luglio 2022 il sig. è stato reso del tutto inattivo, non essendogli stato affidato alcun Pt_1 incarico, lo stesso è stato impedito a disimpegnare mansioni equivalenti, ma nemmeno inferiori, rispetto alle ultime svolte;
5) conseguentemente determinare, nella misura ritenuta in via equitativa, il risarcimento del danno provocato dalla assoluta inattività e/o demansionamento, in cui è stato lasciato dal datore di lavoro, condannando la società convenuta al pagamento di detta somma con interessi e rivalutazione al soddisfo;
6) con vittoria di spese e competenze legali, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
2 Ritualmente instaurato il contraddittorio, la si costituiva Controparte_1 tempestivamente in giudizio resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Deduceva il corretto inquadramento del ricorrente nel 5° livello del CCNL Confcommercio, corrispondente con il livello di inquadramento precedente, evidenziando, nello specifico, lo svolgimento di attività semplici e ripetitive di addetto al pattugliamento, alla manutenzione del verde e boschiva.
Contestava analiticamente la narrazione del ricorrente circa le attività svolte rientranti nei livelli superiori dei CCNL di riferimento.
Eccepiva l'inammissibilità della domanda volta al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che deriverebbe da demansionamento o dequalificazione conseguente ad una presunta assoluta inoperosità del ricorrente, non essendo stato provato con idonea documentazione.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata la prova testimoniale e concesso termine per il deposito di note conclusionali, l'udienza del 18.06.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Lette le note e le conclusioni delle parti rassegnate nei rispettivi atti introduttivi ed illustrate da memorie conclusionali, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Nella specie, è pacifico che il ricorrente inizialmente era stato assunto dalla
[...]
in data 24.11.14 con la qualifica di operaio livello 3° del ccnl applicato Controparte_2
e che, in data 11.09.20, in seguito alla fusione per incorporazione, il rapporto è Parte_2 proseguito con la , ai sensi dell'art. 2112 c.c., con inquadramento al livello Controparte_1
5°, in corrispondenza con il livello di inquadramento precedente, del contratto ccnl
Confcommercio
Dunque, ai fini del decidere, è indubbio che nel caso de quo sia da applicare come riferimento il CCNL Parte_2
Gli effetti della fusione per incorporazione sui dipendenti delle società coinvolte dall'operazione devono essere inquadrati alla luce del combinato disposto degli artt. 2504 bis e 2112 cod. civ.
Infatti, se l'art. 2504 bis cod. civ. prevede il subentro della incorporante in tutti i rapporti della incorporata, l'art. 2112 cod. civ. afferma che “in caso di trasferimento dell'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”. Detta norma precisa poi, al comma V, che “(…) si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata (…)”.
3 Pertanto, anche le vicende di fusione per incorporazione devono considerarsi a pieno titolo rientranti fra le ipotesi di trasferimenti d'azienda.
Ne consegue che, in caso di fusione per incorporazione i dipendenti hanno diritto alla conservazione del contratto di lavoro, in quanto la società cedente/incorporata e quella cessionaria/incorporante restano obbligate in solido per tutti i crediti che il lavoratore vanta al momento della fusione per incorporazione. Inoltre, la società incorporante è tenuta ad applicare al dipendente i trattamenti economici e giuridici contemplati dai contratti collettivi, fermo restando il diritto del lavoratore a rassegnare le proprie dimissioni nei tre mesi successivi alla fusione ove subisca una rilevante modifica nelle sue condizioni di lavoro.
Nel caso di specie è in contestazione il livello di inquadramento, in quanto il ricorrente deduce di aver svolto mansioni riconducibili ad una qualifica superiore corrispondente, in particolare, al 4° livello del CCNL Multiservizi dal 01.10.2018.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2103 c.c., il lavoratore utilizzato per un certo intervallo di tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza ha il diritto sia al trattamento economico previsto per l'attività concretamente espletata, sia all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica.
Evidentemente, è necessario accertare il verificarsi delle condizioni previste per l'acquisizione della qualifica superiore, ossia: a) quali siano state le mansioni effettivamente svolte;
b) la riconducibilità di queste nelle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore;
c) il decorso del tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Incombe sul lavoratore dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la qualifica superiore viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale di riferimento (in tal senso, la giurisprudenza consolidata sin da Cass. lav. 27/9/2010, n. 20272; 31/12/2009, n. 28284).
Venendo al caso di specie, al 3° livello del c.c.n.l. Multiservizi (riconosciuto) appartengono:
“lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali.”
Viceversa, il 4° livello invocato viene attribuito a quei lavoratori che: “in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche;
i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti (esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori”.
Al fine di valutare la correttezza dell'inquadramento formale riconosciuto, veniva espletata prova testimoniale.
4 In ordine di escussione, riferiva: “ADR sono dipendente della Testimone_1 [...] dal settembre 2020, inquadrato con livello di quadro e sono responsabile di commesse CP_1 Contr Contr della ADR preciso che in relazione al documento n. 6 di cui alla produzione effettivamente ho redatto una relazione in ordine alle mansioni di , così come richiestomi Pt_1 dall'azienda. ADR conosco il . In ordine ai compiti a lui affidati posso dire che in Pt_1 relazione al periodo di cui alla nota (ottobre 2020/luglio 2023) il ricorrente in relazione alla commessa polizia idraulica, diretta al controllo e manutenzione dei corsi d'acqua, faceva parte della squadra di operai designati alla commessa. L'attività richiedeva sia una verifica tecnica, sia poi un eventuale attività esecutiva nei punti di crisi idraulica. L'attività era indirizzata a manutenzione su canali, corsi (ad esempio i regi lagni), dislocati su tutto il territorio della regione.
ADR alla commessa erano destinati personale impiegatizio di circa 10 unità ed operai nel numero di 15/20 componenti. ADR io assegnavo ai vari tronchi personale tecnico che era coadiuvato da
1/2 operai;
accompagnava i tecnici nell'attività di rilievo, a seguito delle segnalazioni Pt_1 che ricevevo circa la necessità di interventi predisponevo l'invio di una squadra per le opere necessarie, con l'impiego al massimo di 6/7 operai a causa della carenza di mezzi di trasporto dalla base al cantiere, infatti avevo a disposizione un solo furgone con 7 posti. Il personale operaio veniva impiegato a rotazione per questi interventi. In tale attività veniva impegnato anche
. Nell'ambito della squadra veniva individuato un capo-squadra tra il personale di Pt_1 quarto livello, anzi preciso che di solito era sempre la stessa persona cioè , la Persona_1 quale andava sul posto oppure organizzava la squadra dando delle direttive su mia indicazione.
Il non ha mai svolto le mansioni di caposquadra. ADR in caso di esigenze di intervento Pt_1 sul posto, la si recava in loco oppure si faceva riferimento all'operaio di maggiore Per_1 esperienza che solitamente non era in quanto vi erano altri operai di maggiore anzianità. Pt_1
ADR per quanto sappia vi sono altri contenziosi, in particolare per quanto concerne la commessa polizia idraulica ricordo che ci sono stati un altro paio di casi di un operaio ed un impiegato che hanno proposto giudizi in relazione all'attività svolta sotto la mia direzione. Preciso che tali giudizi non si riferivano al periodo in cui ho avuto la direzione. ADR preciso che a causa dell'indicata carenza di mezzi, a partire da luglio 2022, poiché avevo disposto che solo gli impiegati facevano i sopralluoghi, l'impiego degli operai è stato limitato all'attività di cantiere, con la conseguenza che il loro impegno quotidiano è diminuito, in sostanza non facevano più
l'attività di assistenza ai sopralluoghi dei tecnici. ADR preciso che l'ufficio di è la base da CP_5 dove si muovono sia i tecnici, sia gli operai per le varie attività. Ciò almeno fino a quando sono riferiti i fatti di causa. ADR preciso che nell'attività di assistenza al tecnico il si limitava Pt_1 in attività di supporto al tecnico”. Contr
dichiarava: “ADR sono un ingegnere dipendente della dal 2020, in Testimone_2 Cont Contr precedenza ero dipendente di società questa che si è fusa con la Lavoro con mansioni e qualifica di ufficiale di polizia idraulica. ADR conosco da molti anni in quanto Pt_1 Contr lavorava anche lui con le precedenti società. La come le precedenti, si occupa del bacino idrografico della , in particolare una delle commesse riguarda la polizia Controparte_6
5 idraulica. Nell'ambito di tale attività, faceva parte della squadra che operava all'esterno Pt_1 per il rilievo e monitoraggio del bacino. ADR il responsabile di queste squadre era il dott. , Tes_1 attualmente è l'ing. Io uscivo insieme alla squadra. mi assisteva Parte_3 CP_7 nell'attività di monitoraggio, ovvero nei rilievi metrici dell'alveo, nella verifica della presenza di rifiuti e di opere eventualmente da ripristinare. All'esito dell'intervento veniva redatta una scheda, con cui vengono indicate le criticità rilevate. Nella scheda veniva riportato anche il nominativo di . ADR tale attività riguarda il periodo in cui io lavoravo presso la sede di e cioè Pt_1 CP_5 fino al dicembre 2022 in quanto dal 2023 sono distaccato all'ufficio di Napoli, Parco Como Ricci.
ADR per quanto mi consta, l'attività che ho descritto è stata svolta da fino a Pt_1 settembre/ottobre 2023 in quanto, successivamente al subentro dell'ing. è stata istituita Pt_3 una squadra di pattugliamento suddivisa in gruppi di 3-4 persone, con l'esclusivo compito di verificare lo stato di tratti dell'alveo a mezzo di rilievi fotografici. , quindi da ottobre Pt_1
2023, non esce più con gli ufficiali di polizia idraulica. ADR il geometra è un tecnico con CP_8 cui usciva per i rilievi anche con l'ausilio di droni. Preciso che per il drone si usciva
Pt_1 con un operatore pilota che era addetto alla guida dello stesso. Il provvedeva anche con
Pt_1 la mia presenza all'attività di montaggio/smontaggio del drone e di controllo del movimento del drone durante il volo tenuto conto che la persona addetta alla guida non vede la direzione in cui si dirige il drone in quanto applicato a tenere il monitor. In tali occasioni, dava
Pt_1 indicazioni anche tramite telefono a me o all'operatore circa la direzione di volo. era
Pt_1 anche deputato ad azionare il dispositivo di sicurezza per far atterrare il drone o farlo ritornare alla base o farlo cadere in caso di pericolo, e ciò sempre su indicazione del pilota del drone. ADR posso dire che gli operai facenti parte delle squadre di cui ho detto eseguivano ed eseguono anche opere di pronto intervento (es. rimozione rifiuti, rimozione alberi etc.). Preciso che in tale attività di manutenzione è stato coinvolto anche nell'ultimo periodo, a partire dal settembre
Pt_1
2023, in quanto in precedenza, quando c'ero, io e gli altri effettuavano solo le attività
Pt_1 di verifica. ADR in ordine alla valutazione di , posso dire che si è mostrata una persona
Pt_1 esperta nell'ambito dell'attività lui affidata. ADR nell'ambito del progetto dei Regi Lagni, io svolgevo incarico di coordinatore dei cantieri e operava su uno dei cantieri e operava
Pt_1 come assistente del geometra che era il responsabile;
in caso di assenza di mi CP_8 CP_8 rivolgevo al . Si trattava comunque di opere di manutenzione di uno degli alvei
Pt_1 appartenenti al bacino dei Regi Lagni. ADR come ufficiale di polizia idraulica, sono io il responsabile dell'attività di verifica, mentre il operava come mio assistente”.
Pt_1
riferiva: “ADR sono dipendente della dal 2020, inquadrato nel Tes_3 CP_1
III livello con mansioni amministrative, sede di ADR preciso che prima di essere CP_5 Contr Cont incorporati in lavoravamo per la società e ciò dal 2014; è da quell'epoca che ho conosciuto il ricorrente, il quale all'epoca svolgeva mansioni di operaio, io ero all'ufficio del personale. Successivamente, credo nel 2017, a seguito del congresso europeo ambiente, circa una trentina di operai aderirono ad un progetto. Da quel periodo ricordo che il divenne Pt_1
6 assistente del capocantiere col quale io mi interfacciavo spesso per richiedere la presenza CP_8 del personale. ADR in effetti, ricordo che il sostituiva in caso di sua assenza sul Pt_1 CP_8 cantiere, quindi verificava la presenza degli operai, nonché li accompagnava sul luogo di lavoro.
A tal proposito posso dire lo stesso trasmetteva questi fogli di presenza all'ufficio del Pt_1 personale, talvolta sottoscriveva anche dei permessi di assenza in sostituzione del capocantiere;
successivamente posso dire che il sistema di rilevazione è operato con smartphone e badge assegnati ai singoli cantieri, ai singoli capocantieri ed assistenti. ADR Posso dire che il Pt_1 era anche stato formato per l'attività inerente la sicurezza sul cantiere. ADR qualche volta è capitato che io sono stato assegnato al cantiere in sostituzione del personale assente, più precisamente del capocantiere o di dell'assistente capocantiere. Anche sul cantiere dove lavorava il che era all'epoca quello di Giugliano. Specifico che gli operai venivano condotti sui Pt_1 canali dove venivano fatte le lavorazioni, principalmente differenziazione dei rifiuti. Si trattava del progetto APQ. ADR ad ogni cantiere erano assegnati circa 20 operai. Vi erano più squadre di operai che erano organizzate dall'ufficio tecnico. ADR non posso dire con precisione i compiti Contr del capocantiere, ma ribadisco che il ricorrente sostituiva la figura del capocantiere. tale attività di assistenza al capocantiere si è protratta fino al 2020, epoca dell'incorporazione. ADR posso dire che dal 2020 siamo stati tutti inseriti nel progetto Polizia Idraulica e il in Pt_1 particolare, quale operaio, dopo un periodo di formazione è stato inserito nell'attività di pattugliamento dei canali. Posso aggiungere che, tuttavia, il è stato l'unico operaio che Pt_1 andava con i tecnici per l'alzata del drone. Ciò so perché venivano a me sottoposti degli ordini di servizio del personale che usciva per tale attività. ADR tale attività veniva fatta di solito ogni venerdì, con un incontro con l'ing. che era il pilota del drone. Talvolta è andato anche CP_9 da solo con l'ing. che raggiungeva con l'auto aziendale dietro autorizzazione del CP_9 responsabile;
ciò so perché consegnavo io le chiavi dell'auto al ricorrente. Però anche in Tes_1 altri giorni della settimana vi era un'attività preliminare sui luoghi dove doveva essere utilizzato il drone. Si trattava di sopralluogo per le misurazioni sui canali. ADR tale attività di alzata del drone è durata un anno e mezzo circa. ADR il responsabile del progetto era . Vengono Tes_1 sottoposte al teste le tavole di cui all'allegato n. 18.1, il quale risponde: “ho visto le tavole nell'ufficio, vi lavoravano alle stesse i tecnici per individuare le coordinate dei canali;
erano documenti che consultava anche il ricorrente per individuare i luoghi dove operare”.
[...]
è stata capocantiere fino al 2020, successivamente ha svolto compiti di carattere Parte_4 amministrativo. ADR posso dire che da luglio 2022 il non ha più svolto attività esterna”. Pt_1
affermava: “ADR sono dipendente della resistente dal 2020, in precedenza Parte_3 di ASTIR e ADR sono responsabile della polizia idraulica Controparte_2 dall'agosto 2023. ADR ho fatto parte del progetto polizia idraulica per qualche mese da giugno.
ADR posso dire che in il ricorrente faceva parte delle squadre di Controparte_2 operai nell'ambito del progetto APQ. Lui operava con la squadra che faceva capo al capocantiere Contr ed erano composte da circa una decina di operai. il progetto prevedeva attività CP_10
7 di selezione dei rifiuti in vari comuni, con riferimento ai siti in cui gli stessi rifiuti erano stati illecitamente abbandonati. ADR per quanto sappia, il collaborava col capocantiere. Pt_1
Nello specifico, posso dire che il capocantiere individuava con il comune di competenza il sito dove venivano appoggiati gli operai. Per le attività di rilevazione delle presenze faceva di assistenza il , il quale in caso di assenza del procedeva anche a rilevare le Pt_1 CP_8 presenze degli operai. ADR per tutte le altre attività di individuazione dei siti, accompagnamento Contr degli operai, il faceva di assistente al tale attività si è svolta fino Pt_1 CP_8 Contr all'incorporazione in ADR dal 2020 il progetto di Polizia Idraulica prevedeva il monitoraggio dei canali. usciva con i tecnici incaricati di rilevare le criticità sui canali. Pt_1
In tale periodo io ricevevo le schede compilate dai tecnici, in cui compariva anche il nome di
. Si trattava di schede redatte a seguito di sopralluoghi per valutare le criticità. ADR non Pt_1 so nello specifico quale fosse l'attività di durante i sopralluoghi. è stato il Pt_1 CP_11 responsabile fino al 2023 quando sono subentrata io. ADR attualmente oltre l'attività di monitoraggio si fanno anche segnalazioni di opere e scarichi abusivi, ciò da parte degli ufficiali di polizia idraulica. ADR attualmente il ricorrente fa parte delle squadre di pattugliamento, ciò da quando io ho assunto l'incarico di responsabile”.
Ritenuta la necessità di escutere quale teste di riferimento il sig. Arco dipendente CP_8 della stessa resistente, ai sensi degli artt. 257 e 421 c.p.c., al fine di meglio chiarire le mansioni in concreto espletate dal , in modo da integrare il quadro probatorio, la causa veniva rinviata
Pt_1 per la sua escussione: “ADR conosco il dal 2007 quando sono stato assunto dalla Astir,
Pt_1 Contr poi diventata poi ADR io ero capocantiere preposto alla sicurezza presso Controparte_2 il cantiere di Giugliano, progetto APQ. Ci occupavamo della differenziazione dei rifiuti sui posti Contr abbandonati indicati dai comuni. il , insieme ad altri operai, fu trasferito sul
Pt_1 cantiere. ADR Io chiesi che mi venisse assegnato , avendo apprezzato le sue capacità.
Pt_1
seguì dei corsi di formazione quale preposto per la verifica della sicurezza. CP_7
Successivamente dal 2017 ha cominciato a lavorare con me. Io lo presentai ai vari uffici comunali della provincia di Napoli interessati dal progetto di rimozione dei rifiuti delle aree abbandonate.
ADR io sono inquadrato nel III livello CCNL commercio, in precedenza con Controparte_2 ero inquadrato nel IV livello CCNL multiservizi. ADR ho definito un giudizio per mansioni superiori con sentenza definitiva. ADR in ordine all'utilizzo dei droni, ciò è avvenuto a partire dal
2020, quando siamo passati in ADR era l'unico addetto che usciva con CP_1 Pt_1 me o con gli altri colleghi tecnici;
tale strumento veniva utilizzato soprattutto in zone non accessibili a piedi. ADR posso dire che l'attività di manutenzione è stata svolta dal Pt_1 prevalentemente nel periodo in cui era dipendente di e servizi. ADR posso dire che io CP_2 mi sono assentato per motivi di salute da aprile a luglio 2022, ma già in precedenza il Pt_1 svolgeva i miei stessi compiti, in particolare seguiva i sopralluoghi nelle zone che poi verificare con l'utilizzo del drone. Aggiungo che era lui ad assemblare il drone e a consentire l'attivazione e l'utilizzo da parte degli ingegneri preposti alla guida. In particolare, ricordo l'ing. che CP_9
8 è munito di patente per la guida del drone. ADR posso dire che, durante il funzionamento del drone, il collaborava con l'ing. nel senso che in caso di emergenza era il Pt_1 CP_9
ad intervenire per far abbassare il drone direttamente e anche per recuperarlo. ADR Pt_1 posso dire che il , in mia assenza, si occupava di controllare le presenze degli operai, Pt_1 riportandole su uno specifico registro e anche su dispositivi elettronici. Comunicava le presenze all'ufficio del personale, acquisiva anche certificati di malattia o richieste di permessi. ADR posso dire che ci avveniva stabilmente in quanto era impegnato su vari comuni. ADR anche Pt_1 dava direttive agli operai”.
Dall'espletata istruttoria giudiziale, sia orale che documentale, emerge un complessivo quadro probatorio che conferma parzialmente le circostanze poste a sostegno del ricorso.
Ritiene il giudicante che i testimoni escussi abbiano confermato l'impiego di Parte_1 in attività tecnico-operative di adeguata complessità, con specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori (quando era assente il , con mansioni riconducibili al IV CP_8 livello del CCNL Multiservizi.
In effetti, dalla lettura complessiva delle deposizioni emerge che lo stesso nell'espletamento dell'attività di bonifica ambientale dei siti svolgeva un ruolo particolarmente rilevante, assistendo ad esempio l'Ing. nell'attività di monitoraggio dei siti da bonificare. Tes_2
Sul punto viene in rilievo quanto dichiarato dall'ing. : “ mi assisteva Tes_2 Pt_1 nell'attività di monitoraggio, ovvero nei rilievi metrici dell'alveo, nella verifica della presenza di rifiuti e di opere eventualmente da ripristinare. All'esito dell'intervento veniva redatta una scheda, con cui vengono indicate le criticità rilevate. Nella scheda veniva riportato anche il nominativo di ” Pt_1
Dall'istruttoria è, quindi, emerso che il ricorrente, in virtù delle proprie conoscenze specialistiche acquisite, provvedeva al montaggio/smontaggio del drone ed al controllo del movimento dello stesso dispositivo durante il volo, nonché era deputato ad azionare il dispositivo di sicurezza per l'atterraggio o caduta del drone.
Tali attività non sono ricomprese nelle mansioni di cui al livello 3°, i cui operatori svolgono attività di media complessità per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.
Peraltro, è stato altresì confermato che il ricorrente sostituiva il geom. pacificamente CP_8 inquadrato nel livello III CCNL Confcommercio, ed in precedenza nel livello IV CCNL
Multiservizi) nello svolgimento di attività di coordinamento, sopralluoghi nelle zone da bonificare, controllo delle presenze degli operai, comunicazione delle presenze all'ufficio del personale, acquisizione di certificati di malattia e richieste di permesso (cfr. deposizione).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, assolto l'onere della prova da parte attorea, va ravvisata la sussumibilità delle mansioni nel IV livello CCNL Multiservizi, anziché nei livelli
9 formalmente riconosciuti dalla datrice di lavoro, proprio in considerazione del tipo di attività svolta durante il periodo dedotto in giudizio, ossia a far data dal 01.10.2018.
4. In ultima analisi, va rigettata la domanda di condanna della resistente al pagamento del risarcimento del danno per asserita inattività nel periodo oggetto di domanda.
Il Giudicante ritiene che, alla luce della documentazione in atti e di quanto è emerso in sede di prova per testi, non sia stato provato la circostanza dalla assoluta inattività e/o demansionamento del ricorrente, né tantomeno lo specifico danno che il lavoratore avrebbe subito quale conseguenza delle mansioni concretamente a lui affidate.
5. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione in misura di un mezzo delle spese di lite;
la rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, in base al valore della controversia, con attribuzione in favore dell'avv. Adriana Di Gennaro.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto di ad essere Parte_1 inquadrato nel IV livello del CCNL Multiservizi di categoria a far data dal 01.10.2018;
• rigetta per il resto il ricorso;
• compensa le spese di lite in misura di un mezzo e condanna la Controparte_1
in persona del legale rapp.te, al pagamento della rimanente parte, che liquida in euro
[...]
2.600,00 per compensi oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 17.7.2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Gambardella
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